Contributi INPS: retribuzioni convenzionali per i lavoratori espatriati 1

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Contributi INPS: retribuzioni convenzionali per i lavoratori espatriati 1"

Transcript

1 Contributi INPS: retribuzioni convenzionali per i lavoratori espatriati 1 Le retribuzioni convenzionali di cui all art. 4, c. 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, costituiscono base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti a favore dei lavoratori operanti all estero in Paesi extracomunitari non legati all Italia da accordi di sicurezza sociale. Negli altri casi, i contributi devono essere versati sulla retribuzione lorda complessivamente percepita dal dipendente espatriato. Con circolare n. 31 del 09/02/2011 l Inps ha dato conto della pubblicazione del DM (G.U. del 24 dicembre 2010, n.300) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani in servizio all estero in Paesi non legati all Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale ed ha confermato il proprio precedere orientamento in tema di ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative. Considerato che, recentemente, alcune sentenze di merito hanno fatto propria un interpretazione contraria rispetto a quella dell Istituto, la circolare costituisce l occasione per una riflessione finalizzata a valutare la correttezza giuridica delle istruzioni fornite dall Inps. Ricordiamo che l art. 4, c. 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398 stabilisce che per il calcolo dei contributi dovuti a favore dei lavoratori operanti all estero in Paesi extracomunitari non legati all Italia da accordi di sicurezza sociale devono essere prese a riferimento delle retribuzioni convenzionali che vengono annualmente aggiornate con decreto ministeriale. Successivamente all introduzione della norma, per molti anni, non vi è stato alcun dubbio interpretativo in merito alla base imponibile da utilizzare per calcolo dei contributi previdenziali da versare all Inps in favore dei lavoratori italiani operanti all estero. Vi erano infatti tre macrocategorie: a) lavoratori operanti all estero in paesi extracomunitari non legati all Italia da accordi di sicurezza sociale (per i quali, come si è visto, i contributi dovevano essere versati sulla base di retribuzioni convenzionali); b) lavoratori operanti in paesi comunitari, cui era applicabile il reg. comunitario n del 1971 (oggi sostituito dai regolamenti CEE nn. 883/2004 e 987/2009). 1 Articolo pubblicato su Il Quotidiano Ipsoa del 28 febbraio 2011, a cura di M. Compagnino 1

2 c) lavoratori operanti in paesi legati all Italia da una convenzione bilaterale. Per gli espatriati facenti parte delle categorie b) e c), il regolamento comunitario e le convenzioni bilaterali, con varie sfumature, prevedevano che il dipendente potesse versare i contributi in un solo paese (o l Italia o quello di destinazione) applicando la sola legislazione del paese in cui i contributi venissero versati. Una volta optato (o comunque ricevuta autorizzazione) per il versamento in Italia, risultava pacifica l applicabilità dell art. 12 l. n. 153 del 1969 e del noto principio di onnicomprensività della retribuzione dallo stesso stabilito. L art. 12 è stato poi modificato dall art. 6 d.lgs. n. 314 del 1997 il quale, al fine di perseguire la parificazione della base contributiva con quella fiscale, stabilisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. I dubbi interpretativi, che le circolari dell Inps hanno negli anni inteso dissipare, nacquero dal disposto dell art. 8 comma bis del t.u.i.r. d.p.r. n. 917 del 1986 introdotto dall'art. 36, l. 21 novembre 2000, n Tale norma stabilisce che in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n Se è vero che la base imponibile fiscale è uguale a quella contributiva, il tenore letterale della norma porterebbe a ritenere che per tutti i lavoratori italiani operanti all estero, indipendentemente dal Paese di destinazione (e quindi dal fatto che lo stesso sia legato o meno da accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale), i contributi devono essere versati sulle retribuzioni convenzionali che, ricordiamolo, sono di regola inferiori rispetto alla retribuzione lorda effettivamente percepita dal lavoratore espatriato. Tale interpretazione si traduce in un minor onere contributivo in capo all azienda ma anche in un notevole svantaggio per il lavoratore che, a parità di retribuzione, si troverebbe a percepire una minor pensione in virtù della minor base imponibile utilizzabile per il versamento contributivo nel corso del periodo di servizio prestato all estero. Con circolare INPS n. 86 del 2001, espressamente richiamata dalla circolare n. 31 del 2011 in commento, l Istituto ha subito chiarito che il suddetto comma 8 bis doveva essere interpretato nel senso che lo stesso dispiegava i propri effetti solo in ambito fiscale e non anche previdenziale. 2

3 Le ragioni di ordine sistematico con cui l Inps giustifica la propria interpretazione appaiono piuttosto solide e richiamano il parere reso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota prot /P6Ii 158 del della Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza, Div. II^, all esito di una conferenza di servizi appositamente convocata: il principio ispiratore della legge n. 342/2000 è lo stesso della legge n. 398/1987. Entrambe le normative, cioè, si applicano nei casi in cui vi sia doppia imposizione, in Italia e all estero, come viene confermato anche dalle disposizioni applicative del Ministero delle Finanze. Inoltre, secondo il Ministero, bisogna tenere conto del fatto che le convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale e le convenzioni di sicurezza sociale seguono regole diverse. Mentre nelle prime è prevista, di norma, la competenza concorrente dell Italia e del Paese estero, nelle seconde è previsto l esonero dall obbligo contributivo nel Paese di occupazione con l applicazione del solo regime previdenziale italiano. L interpretazione «estensiva» sarebbe, infine, penalizzante per il finanziamento del sistema previdenziale, con una riduzione delle entrate, ancorché parzialmente compensata da una riduzione delle corrispondenti prestazioni, ma soprattutto per il lavoratore che, in virtù del calcolo contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995, vedrebbe ridotto l importo del trattamento pensionistico Comunque la riduzione della copertura previdenziale esporrebbe l Italia nella Unione Europea sul piano della responsabilità per la violazione del principio della libera circolazione. Infine, tra gli effetti distorsivi può essere segnalata anche la disparità di trattamento che, per gli aspetti previdenziali, si verrebbe a creare tra i lavoratori che soggiornano all estero per periodi inferiori o superiori ai 183 giorni. Tale discrimine, se ha la sua ragion d essere nel campo fiscale, in quanto legato al concetto di «residenza fiscale», perde ogni significato se trasportato nel campo previdenziale, ove il concetto di «residenza» non rileva. Chiosa la circolare Inps del 2011: In conclusione -le disposizioni contenute nell art. 48, co.8bis del TUIR approvato con DPR , n. 917, introdotte dall art. 36 della legge , n. 342, vanno interpretate nel senso che le stesse esplicano i loro effetti esclusivamente in campo fiscale [ ] Sulla base di quanto precede, pertanto, al personale distaccato all estero in Paesi Cee o legati all Italia da accordi di sicurezza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali ordinarie vigenti per i lavoratori operanti in Italia, e quindi la relativa base imponibile previdenziale deve essere determinata con riferimento alla retribuzione effettiva di cui all art. 12 della legge n. 153/1969, nel nuovo testo dettato dall art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, escludendo però dal generale riferimento all art.48 del TUIR [oggi art. 51 n.d.r.] il disposto del nuovo co. 8bis, che per quanto sopra illustrato esplica i suoi effetti unicamente ai fini degli adempimenti fiscali. Tale autorevole interpretazione, costantemente seguita dalle sedi Inps, è stata notevolmente criticata da alcuni autori, in quanto pretesamente contraria al tenore letterale del comma 8 bis dell art. 51 t.u.i.r. Come accennato, recentemente, una autorevole Corte d Appello ha fatto propria la tesi dell azienda e contraria a quella dell Istituto. 3

4 Con sentenza del 28 giugno 2010 (pubblicata in Mass. Giur Lav., 12, 2010 pag. 928) la Corte d Appello di Torino, ha infatti rigettato l appello promosso dall Istituto osservando che l art. 51, comma 8 bis è espressamente statuito «in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8», dunque è ad essa e solo ad essa, che si dovrà fare riferimento per la determinazione del reddito ai fini contributivi nell ipotesi di lavoratori che si trovino all estero per periodo superiore a 183 giorni (e in ciascun anno). Consegue, secondo la Corte, che non può non condividersi l assunto di parte appellata quando osserva che l introduzione del citato comma 8 bis è avvenuta in momento successivo all avvenuta equiparazione delle basi imponibile fiscale e previdenziale e che, se il legislatore avesse voluto applicare il comma 8 bis ai soli fini fiscali, non lo avrebbe inserito nell art. 51 del t.u.i.r. oppure lo avrebbe diversamente o espressamente limitato. Secondo la Corte, il tenore letterale della norma è insuperabile e non ammette interpretazioni di segno contrario basate su ragioni di ordine sistematico. Il versamento contributivo, in ogni caso, deve essere assolto sulle retribuzioni convenzionali. Ad avviso di chi scrive, la corretta interpretazione è in realtà quella fornita dall Istituto e la sentenza di appello citata è errata in quanto sconta una superficiale analisi della normativa fiscale. In sostanza, è vero che il comma 8 bis stabilisce che la base fiscale su cui versare le tasse in Italia, in quanto pari alla misura convenzionale, è inferiore alla retribuzione lorda percepita all estero per una prestazione svolta in periodo superiore a 183 giorni. Ciò non comporta però, automaticamente, che tale norma sia effettivamente applicabile per tutti gli espatriati (dovendosi prima verificare l esistenza di una convenzione bilaterale in materia di doppia imposizione) né che il versamento fiscale in Italia sulla base imponibile convenzionale esaurisca l obbligo tributario del dipendente verso entrambi gli stati. Una volta analizzate tali variabili, è semplice osservare che il comma 8 bis dell art. 51 del t.u.i.r. ha un campo di applicazione assai limitato sia dal punto di vista fiscale che, di conseguenza, da quello previdenziale. Con circolare applicativa dell Agenzia delle Entrate n. 207 del 2000, l Ufficio spiega concetti validi in materia fiscale ma dei quali può tenersi conto per la materia che ci impegna. Afferma la circolare n. 207: va in primo luogo precisato che la nuova normativa (si sta commentando il comma 8bis n.d.r.) si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, in base all'articolo 2 del TUIR continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia. Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti: le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile; le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la residenza ai sensi del codice civile. È quindi in primo luogo molto semplice osservare che il comma 8 bis non potrà applicarsi, sia in ambito fiscale che previdenziale, ai dipendenti che nel periodo 4

5 di riferimento, siano stati fiscalmente residenti solo all estero, dove hanno pagato le tasse senza mantenere alcuna residenza fiscale in patria. Per tali dipendenti, chiaramente, l unica base imponibile utilizzabile per il calcolo dei contributi italiani versati nel periodo sarà la retribuzione lorda estera su cui gli stessi hanno pagato le tasse nel paese di destinazione. Diversamente argomentando, si arriverebbe alla assurda conclusione che il comma 8 bis dispiegherebbe i propri effetti, in questi casi, solo ai fini fiscali ma non anche a quello previdenziali. Continua la circolare dell Agenzia resta fermo, comunque, che la nuova normativa non troverà applicazione, qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero. In questo caso la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne. È notorio che l Italia ha ratificato -con tutti i paesi cui è legata da convenzione in materia di sicurezza sociale- la Convenzione OCSE (in materia di doppie imposizioni) che, all art. 15, stabilisce che i redditi prodotti da cittadino di uno Stato in altro Stato aderente alla Convenzione sono tassati nel secondo stato. Insomma, per espressa ammissione del Ministero delle Finanze, la normativa fiscale italiana non si applica in casi in cui il lavoratore venga trasferito in Paesi legati all Italia da convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni, se ivi risulterà fiscalmente residente, perché la convenzione, in questi casi, prevale sulle norme di diritto interno. Nelle fattispecie appena esaminate (che rappresentano la stragrande maggioranza dei casi), il lavoratore verserà le tasse nel Paese di destinazione su una base imponibile pari alla retribuzione lorda in busta paga secondo la normativa fiscale del Paese di destinazione. E se la norma italiana (segnatamente, il comma 8bis) non si applica dal punto di vista fiscale, non vi è alcuna ragione giuridica oltre che logica di applicarlo alla materia previdenziale. Il comma 8 bis potrà quindi applicarsi unicamente per lavoro svolto in Paese non legato da convenzione contro doppia imposizione ovvero quando, nonostante l espatrio, il dipendente continui ad essere fiscalmente residente solo in Italia ed ivi versi le tasse. Di conseguenza, anche ai fini previdenziali, il comma 8 bis potrà applicarsi solo in tali limitate ipotesi. A differenza di quanto ritenuto dalla Corte d Appello di Torino, tale interpretazione, non è affatto contraria alla normativa che regola la materia. Il chiaro disposto dell art. 12 l. n. 153 del 1969 come modificato dall art. 6 d.lgs. n. 314 del 1997 stabilisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. 5

6 Accettando l interpretazione della Corte d Appello di Torino si arriva all ingiusta conclusione che il lavoratore (nel caso esaminato dalla sentenza emigrato in U.S.A.) ha certamente pagato le tasse all estero sull intera retribuzione lorda ma, avrebbe avuto diritto al versamento dei contributi su una base imponibile inferiore, convenzionale, stabilita sulla scorta della (inapplicabile) normativa fiscale italiana. Tale risultato è inaccettabile per ragioni intuitive e, pertanto, deve ritenersi che l art. 12 l. n. 153 deve applicarsi nel senso che la parificazione fra la base imponibile previdenziale e quella prevista dall art. 51 del t.u.i.r. sia valida nella misura e nei limiti in cui detto art. 51 sia applicabile al caso di specie per il pagamento delle imposte. Per i casi, assai più frequenti, in cui il lavoratore versi le imposte all estero, ove è fiscalmente residente, l unica retribuzione imponibile da considerare per l assolvimento dell obbligo fiscale e, quindi, contributivo, è la retribuzione lorda complessiva percepita oltre confine. Per tali ragioni (e senza neanche dover ritenere una, pur non peregrina, ipotesi di violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori) le istruzioni ripetutamente confermate dall Istituto e dal Ministero sono da ritenersi valide e preferibili alla diversa opinione contraria della richiamata Giurisprudenza. 6

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013 RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003 Circolare n. 41/E Roma, 21 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione- Tassazione delle pensioni pagate ai sensi della legislazione

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva

MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva Seminario Confindustria Bulgaria Sofia, 18 marzo 2015 PRINCIPALI TIPI DI MOBILITÀ ALL ESTERO 1. TRASFERTA 2. TRASFERIMENTO 3. DISTACCO 4. ASSUNZIONE LOCALE

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009 RISOLUZIONE N. 151/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di capitale corrisposti a soggetti non

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 92/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 92/E QUESITO RISOLUZIONE N. 92/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 aprile 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Assegnazione gratuita di azioni - Lavoratore

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

Sede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA

Sede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA Sede del soggetto e imposizione fiscale Prof. Giuseppe D ANDREA Obiettivi: analizzare i criteri di collegamento per la tassazione ai fini IRES ; esaminare i criteri di tassazione per le società ed Enti

Dettagli

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015 A tutti i Fondi Pensioni Loro sedi Milano, 11 gennaio 2015 Oggetto: nuova comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali. Prime osservazioni Come noto, con provvedimento

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Spa SIM; Art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.

OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Spa SIM; Art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. RISOLUZIONE N. 147/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Spa SIM; Art. 165 del D.P.R. 22 dicembre

Dettagli

INFORMATIVA N. 68. Roma, 22/07/2002

INFORMATIVA N. 68. Roma, 22/07/2002 Roma, 22/07/2002 Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali SEDE Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 471/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 471/E QUESITO RISOLUZIONE N. 471/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 dicembre 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Persone fisiche - Disciplina dell acquisto

Dettagli

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le

Dettagli

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 75/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 agosto 2015 OGGETTO: Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di telecomunicazione,

Dettagli

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA Fino al 31/12/97 l arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1). L anzianità complessiva era arrotondata in

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

CIRCOLARE N. 4/E. Roma, 24 febbraio 2014

CIRCOLARE N. 4/E. Roma, 24 febbraio 2014 CIRCOLARE N. 4/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 febbraio 2014 OGGETTO: Rivalutazione quote di partecipazione al capitale della Banca d Italia - Articolo 6, comma 6, del decreto legge 30 novembre

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007 RISOLUZIONE N. 186/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 luglio 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell ENEL ai propri dipendenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014

OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014 Informativa per la clientela di studio N. 04 del 07.01.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014 La Legge di Stabilità 2015 porta con sé un aggravio

Dettagli

Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni

Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 92 17.03.2015 Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni UNICO PF 2015 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone fisiche

Dettagli

Il Regime IVA delle Cooperative sociali Opportune precisazioni

Il Regime IVA delle Cooperative sociali Opportune precisazioni Il Regime IVA delle Cooperative sociali Opportune precisazioni Con l emanazione dell art. 1, comma 331 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, comunemente indicata come Legge finanziaria dello Stato per il

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto l articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 123/E Roma, 07 novembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2006/155146 OGGETTO: Istanza di interpello Art.1 della legge n. 398 del 1991 Superamento nel periodo d imposta del

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

ALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, 21 00144 ROMA

ALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, 21 00144 ROMA ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Roma, 22-6-2004 DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE VIA A.BALLARIN 42 00142 ROMA ALLE AZIENDE USL ALLE AZIENDE OSPEDALIERE ALLE

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 14 MARZO 2008 Informativa n. 25 QUADRO C: MODALITÀ

Dettagli

CIRCOLARE N. 11 /E INDICE. Premessa...2. 1. Redditi dell anno 2012...3. 2. Determinazione dell imposta sostitutiva...4

CIRCOLARE N. 11 /E INDICE. Premessa...2. 1. Redditi dell anno 2012...3. 2. Determinazione dell imposta sostitutiva...4 CIRCOLARE N. 11 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 aprile 2013 OGGETTO: Imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività - Art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013)

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

Le pensioni nel 2005

Le pensioni nel 2005 marzo 2005 Le pensioni nel 2005 TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo con decorrenza nell anno 2005 è stato definitivamente

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

RISOLUZIONE N. 194/E

RISOLUZIONE N. 194/E RISOLUZIONE N. 194/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: imposta di bollo Art. 1, comma 1-bis, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Allegati agli

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 dicembre 2013 OGGETTO: Interpello Art. 11 legge 27/07/2000, n. 212. Tassazione di redditi di fonte estera - Redditi di capitale - Applicazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 285/E

RISOLUZIONE N. 285/E RISOLUZIONE N. 285/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - INAIL- Tassazione Agevolata (base imponibile

Dettagli

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 100/E

RISOLUZIONE N. 100/E RISOLUZIONE N. 100/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 04 agosto 2006 OGGETTO: Interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Deducibilità fiscale degli ammortamenti dei beni materiali

Dettagli

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013 Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati 6 Aprile 2012, ore 15:42 In tema di rendite finanziarie Tassazione unificata ma con discrimine nella deducibilità degli interessi passivi Nell uniformare la misura dell aliquota da applicare alla tassazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio Informativa per la clientela di studio N. 44 del 13.03.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute L amministrazione finanziaria

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati

Dettagli

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina

Dettagli

Nuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco

Nuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 69 06.03.2014 Nuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione Con la novità introdotta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi: chiarimenti in materia

Dettagli

Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Chiarimenti Agenzia delle Entrate Chiarimenti Agenzia delle Entrate 1. Nuova misura dell'imposta sostitutiva sui risultati di gestione. La legge di stabilità del 2015 ha aumentando l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 12 Gennaio 2011, ore 09:03 Agevolazione 36% - Il caso La ritenuta del 10% si applica sui bonifici a favore di fondi immobiliari? E applicabile la ritenuta d acconto del 10% ai bonifici disposti a favore

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Ing. Marco CONTI SEMINARIO FORMATIVO Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro RICONOSCIMENTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue: Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli