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2 FORMULARIO DEL LAVORO Amministrazione e gestione del personale Il Formulario del lavoro si propone come efficace strumento di lavoro nella redazione di un contratto di lavoro. Il Formulario del lavoro contiene 165 formule, ogni formula viene proposta e analizzata sotto quattro aspetti principali: 1) punti di attenzione: verifica di forma e sostanza; 2) gestione in sintesi: elementi decisionali del contratto; 3) clausole: le alternative più efficaci; 4) formule: i testi compilabili e modificabili con il pratico CD-ROM. di Gianluca Spolverato cod ,00 Questo consente di guidare la scelta delle clausole più utili e legalmente efficaci, fornire un quadro generale e sintetico di come affrontare il problema ed infine formulare un documento vero e proprio con tutte le componenti coerenti attraverso una redazione guidata dell atto. Allegato al libro viene proposto un Cd-Rom. Una volta individuata, la formula potrà essere personalizzata, stampata ed archiviata per futuri utilizzi. Tra le principali novità di questa edizione segnaliamo le seguenti nuove formule: Maternità e Paternità, Riduzione del superminimo, Cessione della retribuzione. Acquista su Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contatta un agente di zona Contattaci info.commerciali@wki.it Y81EN CL

3 SOMMARIO AGENDA CONTRATTUALE " Busta paga Marzo NOTIZIE FLASH " Normativa Credito d imposta per l assunzione di ricercatori... Bonus Garanzia Giovani - D.D. di rettifica " Prassi Tassazione delle forme pensionistiche complementari Sgravio contributivo triennale - Istruzioni operative CU 2015 senza dati per la precompilata - Niente sanzioni per invii tardivi Artigiani e commercianti - Regime contributivo agevolato Lavoratori dello spettatolo e sportivi professionisti - Contributi all Inps Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all estero per il Gestione separata - Aliquote contributive per il Artigiani e commercianti - Contribuzione per il " CCNL Concessionari riscossione tributi Previdenza integrativa NORME InPratica La tenuta del Libro Unico sul Lavoro FOCUS Sgravi assunzioni a tempo indeterminato CCNL InPratica Edilizia - Aziende industriali, cooperative ed artigiane Accordo - 13 gennaio 2015; Accordo - 2 febbraio Legno e arredamento - Aziende industriali Accordo - 4 febbraio QUESITI "ESPERTO risponde Lavoro in agricoltura - Disoccupazione e indennità ASpI PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo

4 SOMMARIO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F Milanofiori Assago (Mi) Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, Corsico (MI) Tel. 02/ Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio Iscrizione al R.O.C. n Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Indicitalia Redazione Viale Maresciallo Pilsudski Roma Tel (legale-amministrativa) Tel (contratti collettivi) Fax normativalegaleindicitalia@wki.it contratticollettiviindicitalia@wki.it redazione.lavoro.indicitalia@wki.it Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: Ipsoa Servizio Clienti Tel Fax Servizio risposta automatica: Tel Casella postale Milano Indicitalia Servizio Clienti Tel Fax assistenza.clienti.indicitalia@wki.it Viale Maresciallo Pilsudski Roma Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori Assago (MI). Servizio Clienti: tel Indirizzo Internet Compresa nel prezzo dell abbonamento l estensione on line della Rivista, consultabile all indirizzo Italia Abbonamento annuale E 192,00 Estero Abbonamento annuale E 384,00 Prezzo copia: Euro 10,00 Arretrati Prezzo dell anno in corso all atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l abbonamento a questo periodico è comprensivo dell IVA assolta dall editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Pubblicità: db Consulting srl Event & Advertising via Leopoldo Gasparotto Varese tel. 0332/ fax 0332/ info@db-consult.it Egregio abbonato, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, Assago (MI), o inviando un Fax al numero: PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo 2015

5 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA MARZO 2015 Agenda contrattuale Variazioni in busta paga Marzo 2015 CCNL Parti stipulanti ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA - UNAPASS C.c.n.l. 20 novembre 2014 ANAPA, UNAPASS FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, FNA Arretrati A partire dal mese di novembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015 vanno corrisposti in un massimo di 15 rate mensili, ciascuna di importo uguale e pari ad 1/14 del totale (e comunque non inferiore ad E 100 ciascuna), gli arretrati a copertura del periodo di carenza contrattuale, con valori differenti a seconda che si tratti di allineamento per gli anni oppure arretrati per gli anni Pertanto, con la retribuzione di marzo 2015 deve essere erogata la corrispondente rata. Allineamento A fronte degli aumenti spettanti per gli anni 2009, 2010 e 2011, gli importi indicati in tabella competono ai lavoratori con i seguenti requisiti: in servizio al 20 novembre 2014; in forza nel periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011; non è stato loro applicato il c.c.n.l. 4 febbraio Livelli Importi , , , ,00 Tali importi sono ragguagliati alla durata del rapporto nel periodo 1º gennaio dicembre 2011, considerando la frazione di mese con la regola dei 15 giorni. Vengono altresì riproporzionati per i rapporti part-time e per gli apprendisti. Arretrati Per gli anni 2012 e 2013 e per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2014, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell accordo 20 novembre 2014 vengono corrisposti gli importi una tantum di seguito indicati, differenziati a seconda che sia stato o meno applicato il c.c.n.l. 4 febbraio Per il periodo 1º luglio ottobre 2014 si dà luogo all erogazione delle retribuzioni arretrate. Mancata applicazione del c.c.n.l. 4 febbraio 2011 Livelli Importi , , , ,00 PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo

6 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA MARZO 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Applicazione c.c.n.l. 4 febbraio 2011 Livelli Importi , , , , , ,00 In entrambi i casi, gli arretrati sono ragguagliati alla durata del rapporto nel periodo 1º gennaio giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni. Vengono altresì riproporzionati per i rapporti part-time e per gli apprendisti. Norme comuni Gli importi complessivi (allineamento + arretrati), al netto dell eventuale i.v.c. e delle anticipazioni, sono esclusi da ogni incidenza contrattuale, compreso il t.f.r. e sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfetariamente. Gli importi in questione sono applicati pro-quota in caso di passaggio di categoria nel periodo cui si riferiscono. Eventuali erogazioni effettuate per tutti i periodi indicati sotto la voce indennità di vacanza contrattuale ovvero anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali vengono integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi forfettari. Divisori Elementi CCNL Mensilità contrattuali 14 Orario settimanale Ferie Permessi Prossime scadenze Giornaliero 1/250 della retribuzione annua Orario 1/12 della retribuzione annua diviso 158,59 37 ore e 30 minuti 20 giorni (anzianità fino a 5 anni) e 26 giorni (anzianità superiori) Ex festività 4 giorni Scadenza CCNL 31/12/ /04/ /12/2015 Arretrati 01/12/ Previdenza integrativa 6 PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo 2015

7 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA MARZO 2015 CCNL Parti stipulanti ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - AZIENDE ARTIGIANE Accordo 10 dicembre 2013 CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE, CNA ALIMENTARE, CASARTIGIANI, CLAAI FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL Elemento di garanzia retributiva - Imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti Chi Quando Quanto Come Lavoratori imprese non artigiane fino a 15 dip. Marzo 2015 v. tabella Periodo riferimento Non indicato comprensivo dell incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r. In totale assenza di contrattazione economica a livello regionale o aziendale, a decorrere dal mese di marzo 2015 le imprese non artigiane del settore alimentare erogheranno gli importi mensili di cui in tabella, a titolo di elemento di garanzia retributiva: Livelli Importi 1Q 36, , , , , , , , ,06 Detti importi sono assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali erogazioni svolgenti analoga funzione, sono erogati per 12 mensilità e sono comprensivi dell incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il t.f.r. Elementi CCNL Divisori Orario 173 Mensilità contrattuali 13 (14 nelle imprese alimentari non artigiane fino a 15 dip.) Orario settimanale Ferie Permessi Prossime scadenze 40 ore Scadenza CCNL 31/12/ ore (27 giorni lavorativi per i lavoratori del settore panificazione in forza al ) ROL 16 ore per anno solare (76 ore per giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6 delle imprese alimentari non artigiane fino a 15 dip). Ex festività 4 giorni 01/09/ Minimi tabellari - Imprese artigiane alimentari e imprese della panificazione 01/10/ Minimi tabellari - Imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo

8 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA MARZO 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CCNL Parti stipulanti CENTRI ELABORAZIONE DATI (CED) Accordo 28 maggio 2012 ASSOCED, LAIT UGL Terziario Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi Dal Livello Minimo Indennità di funzione Q/Direzione 2.550,96 238,00 Q 2.318,76 212, , ,00 3S 1.708, , , , ,64 Elementi CCNL Divisori Giornaliero 26 Orario 168 Mensilità contrattuali 14 Orario settimanale Ferie Permessi 40 ore 26 giorni lavorativi Scadenza CCNL 31/03/2015 ROL 56 ore (aziende fino a 15 dip.) e 72 ore (aziende oltre 15 dip.) Ex festività 4 giorni 8 PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo 2015

9 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA MARZO 2015 CCNL Parti stipulanti COMUNICAZIONE - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Accordo 29 luglio 2013 UNIGEC-CONFAPI, UNIMATICA-CONFAPI SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL Terziario Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi Settore Carta Dal Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Q 1.847,55 536,53 10,33 A S 1.836,57 536,53 10,33 A 1.567,20 530,50 10,33 B ,61 525,47 10,33 B2S 1.345,30 523,65 10,33 B ,95 523,65 10,33 C1S 1.189,92 520,12 10,33 C ,94 520,12 10,33 C ,72 517,79 10,33 C3 954,80 516,39 10,33 D1 894,33 515,27 10,33 D2 820,11 513,56 10,33 E 739,15 511,84 10,33 Si fa presente che i minimi indicati in tabella per il liv. A sono frutto del calcolo redazionale del minimo al 30 giugno 2012 e dell aumento fornito dall accordo 29 luglio Settore Grafica Dal Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Quadro 1.883,36 541,65 10, ,87 539,99 10, ,95 533,19 10, ,38 530,40 10, ,93 528,03 10, ,80 525,47 10, ,20 523,01 10, ,98 519,63 10, ,80 517,35 10, ,31 515,40 10, ,65 512,87 10,33 Si fa presente che i minimi indicati in tabella per i liv. 1 sono frutto del calcolo redazionale del minimo al 30 giugno 2012 e dell aumento fornito dall accordo 29 luglio PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo

10 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA MARZO 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Elementi CCNL Divisori Giornaliero 26 Orario 166,5 (156 nel settore grafico per gli impiegati con orario collegato al turno notturno) Mensilità contrattuali 13 Orario settimanale Ferie Permessi Scadenza CCNL 30/06/ ore e 30 minuti (37 ore e 20 minuti per i turnisti a ciclo continuo del settore cartario-cartotecnico; 36 ore per i turnisti del settore grafico che lavorano nel 3º turno; 40 ore per i discontinui) Operai: 4 settimane e mezza (pari a 173 ore e 15 minuti per il settore grafico-editoriale e informatico-servizi innovativi ed a 166 ore e 50 minuti per il settore cartariocartotecnico). Impiegati: 173 ore e 15 minuti per il settore grafico-editoriale ed informatico; per il settore cartario e cartotecnico, 166,30 ore fino a 10 anni di anzianità, 173,18 ore da 11 a 15 anni e 192,30 ore oltre 15 anni. Ex festività 24 ore (settore grafico-editoriale ed informatico); 23 ore (settore cartario-cartotecnico) 10 PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo 2015

11 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA MARZO 2015 CCNL Parti stipulanti LATERIZI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Accordo 11 marzo 2014 ANIEM aderente a Confimi, CONFAPI Aniem, ANIER aderente a Confimi FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL Minimi tabellari - Aziende Confapi Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi Dal Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Indennità di funzione Superminimo collettivo A S Q 1.860,72 534,84 10,33 51,65 A S 1.860,72 534,84 10,33 A 1.564,66 528,01 10,33 B 1.277,11 521,40 10,33 C S 1.207,88 517,59 10,33 C 1.149,23 517,52 10,33 D 1.068,76 515,99 10,33 E 990,51 514,04 10,33 F 847,67 511,74 10,33 4,13 Elementi CCNL Divisori Giornaliero 26 Orario 174 Mensilità contrattuali 13 Orario settimanale 40 ore Ferie Operai: 4 settimane. Impiegati: I diversi termini corrispondono a diverse anzianità di servizio (fino a 10 anni, dai 10 ai 16, oltre i 16 anni): 4 settimane, 4 settimane e 1 giorno, 5 settimane. Permessi Prossime scadenze Scadenza CCNL 31/03/2016 ROL 64 ore. Turnisti su 3 turni avvicendati: 72 ore (76 ore per i settori manufatti in calcestruzzo e laterizi, escluse le aziende con un regime di pause pari a 30 min.; 68 ore per il settore fibrocemento) Ex festività 4 gruppi di 8 ore 01/04/ Previdenza integrativa 01/04/ Previdenza integrativa PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo

12 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA MARZO 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CCNL Parti stipulanti POMPE FUNEBRI - AZIENDE MUNICIPALIZZATE Accordo 11 dicembre 2014 FEDERUTILITY FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL Elemento di garanzia retributiva Chi Quando Quanto Come Lavoratori a tempo indeterminato in servizio a marzo 2015 Marzo 2015 E 150 medi Periodo riferimento Ultimo quadriennio comprensivo dei riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti ed escluso dalla base di calcolo del t.f.r. Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello (escluse quelle che versino in condizioni di difficoltà economiche documentate), che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi di pari natura, spetta un elemento di garanzia retributiva pari ad E 150 medi annui sul parametro 175. Il beneficio, determinato in riferimento all ultimo quadriennio, è erogato in un unica soluzione con le competenze del mese di marzo di ogni anno ai lavoratori in servizio alla data di erogazione e corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo servizio prestati nell anno precedente. L importo inoltre è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del t.f.r. A livello aziendale possono essere valutate le modalità per riconoscere tale elemento anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato superiore a 9 mesi o ad altre tipologie di rapporto di lavoro subordinato. Elementi CCNL Divisori Orario 165 Mensilità contrattuali 14 Orario settimanale Ferie Permessi Prossime scadenze 38 ore 26 giorni lavorativi (22 giorni lavorativi in caso di orario settimanale su 5 gg) Ex festività 5 giorni Scadenza CCNL 31/01/ /05/ Una tantum 01/10/ Minimi tabellari 12 PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo 2015

13 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA MARZO 2015 CCNL Parti stipulanti TESSILI-MODA - AZIENDE ARTIGIANE Accordo 25 luglio 2014 FEDERMODA-Confartigianato, CNA Federmoda, CNA Servizi alla comunità, CASARTIGIA- NI, CLAAI FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTA-UIL Una tantum Chi Quando Quanto Come Lavoratori in forza alla sottoscrizione dell Accordo Marzo 2015 E 50 comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali ed esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ridotta proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni dal lavoro concordate Periodo riferimento Non indicato Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell accordo 25 luglio 2014, spetta un importo forfettario una tantum nella misura di E 105, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato (*). Con la retribuzione di marzo 2015 viene erogata la seconda delle due rate, pariae 50. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell accordo 25 luglio 2014 l una tantum viene corrisposta nella misura del 70%, con la medesima decorrenza. L una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di agosto Tutti gli importi dell una tantum sono ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate e saranno riconosciuti anche in caso di licenziamento o dimissioni. (*) Il periodo interessato non è espressamente indicato dalle Parti stipulanti. PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo

14 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA MARZO 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Elementi CCNL Divisori Giornaliero. 26 Orario 173 (156 per orario a 36 ore settimanali). Mensilità contrattuali 13 Orario settimanale Ferie Permessi Prossime scadenze 40 ore (36 ore nelle ipotesi indicate dal c.c.n.l.) 4 settimane ROL 16 ore Ex festività 4 giorni 01/04/ Minimi tabellari 01/05/ Minimi tabellari Scadenza CCNL 30/06/2016 Attenzione. Le scadenze riportate non possono tenere conto degli eventuali testi contrattuali pervenuti successivamente alla data di chiusura redazionale della rivista (24/2/2015). Consulta la newsletter di Pratica Lavoro per essere sempre aggiornato sulle ultime novitá intervenute. 14 PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo 2015

15 NOTIZIE FLASH NORMATIVA Ag. Entrate, provv. 16 febbraio 2015 (Sito internet Ag. Entrate 16 febbraio 2015) Ag. Entrate, ris. 16 febbraio 2015, n. 18/E Credito d imposta per l assunzione di ricercatori L Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità operative e i termini di fruizione del credito d imposta di cui all art. 24 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, concesso a favore delle imprese per l assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla predetta norma, utilizzabile in compensazione con il mod. F24. È stato istituito il codice tributo 6847, da utilizzare nel mod. F24, denominato Credito d imposta a favore delle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato - art. 24, del dl n. 83/2012. D.D. 23 gennaio 2015, n. 11 (Sito internet Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 febbraio 2015) Bonus Garanzia Giovani - D.D. di rettifica Il Ministero del lavoro rettifica il D.D. 8 agosto 2014, n. 1709, con il quale, al fine di promuovere forme di occupazione stabile di lavoratori fino a 29 anni di età, si è introdotto un incentivo per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Il bonus è escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per quello di alta formazione e di ricerca, per il lavoro domestico, ripartito e accessorio. In caso di rinnovo del contratto a termine non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. In caso di proroga il beneficio è riconosciuto se la durata del rapporto di lavoro è pari o superiore a 6 mesi. Per l apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l importo previsto per il rapporto a termine; se la durata dell apprendistato inizialmente prevista è inferiore a 12 mesi, l importo è proporzionalmente ridotto. L incentivo è cumulabile con altri incentivi all assunzione di natura economica o contributiva. PRASSI Ag. Entrate, circ. 13 febbraio 2015, n. 2/E Tassazione delle forme pensionistiche complementari L Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità fiscali introdotte dall art. 1, commi 621, 622 e 624 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015 ) in materia di tassazione delle forme pensionistiche complementari. In particolare, l art. 1, comma 621 della legge n. 190/2014 ha aumentato al 20% la misura dell imposta sostitutiva di cui all art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 252/2005 da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare, con effetto retroattivo dal 1º gennaio Il successivo comma 622 contiene misure riguardanti la modalità di determinazione della base imponibile del predetto risultato di gestione delle forme di previdenza complementare, volte ad assicurare che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e di Paesi collaborativi, percepiti da forme pensionistiche complementari, siano sottoposti ad imposizione nella misura del 12,50%. INPS, msg. 13 febbraio 2015, n Sgravio contributivo triennale - Istruzioni operative L Inps, facendo seguito alla circolare n. 17/2015, fornisce le istruzioni operative per usufruire dello sgravio contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015, ai sensi dell art. 1, commi 118 e ss. della L. n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015). I datori di lavoro devono inoltrare, prima della tra- PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo

16 NOTIZIE FLASH francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. smissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l esonero, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 6Y, avvalendosi della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziende. Dell esito verrà data comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale. L Istituto illustra le modalità di esposizione dei dati relativi all esonero nel flusso UniEmens, anche nei casi di superamento della soglia massima mensile, nonché le modalità di presentazione della domanda per i datori di lavoro agricolo e compilazione della dichiarazione contributiva DMAG. Ag. Entrate, comunicato 12 febbraio 2015 CU 2015 senza dati per la precompilata - Niente sanzioni per invii tardivi In relazione al nuovo modello di Certificazione Unica (CU), l Agenzia delle Entrate chiarisce che, per il primo anno di applicazione, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni. INPS, circ. 10 febbraio 2015, n. 29 Artigiani e commercianti - Regime contributivo agevolato L Inps fornisce chiarimenti in ordine alle agevolazioni di carattere previdenziale di cui possono beneficiare, esclusivamente a domanda, le aziende iscritte alla gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale che, rispondendo ai requisiti richiesti, aderiscono al nuovo regime forfettario introdotto dall art. 1, commi 76-84, legge n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015). I soggetti che già esercitano attività d impresa alla data del 1º gennaio 2015 dovranno compilare il modello telematico entro il 28 febbraio dell anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato, il quale prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, senza applicazione del livello minimo imponibile. INPS, circ. 10 febbraio 2015, n. 28 Lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti - Contributi all Inps L Inps per agevolare i datori di lavoro nell obbligo di versamento della contribuzione dovuta a mezzo del nuovo modello di pagamento unificato F24 fornisce istruzioni in merito al versamento della contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) e delle contribuzioni minori relative ai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ealfondo pensioni sportivi professionisti. Le nuove modalità di presentazione della denuncia contributiva vigono a far data dal 1º gennaio 2015, per i periodi di competenza a partire da gennaio 2015 (cioè dal 16 febbraio 2015). INAIL, circ. 6 febbraio 2015, n. 28 Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all estero per il 2015 L Inail comunica che, per l anno 2015, il calcolo dei contributi dei lavoratori operanti 16 PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo 2015

17 NOTIZIE FLASH all estero in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi sicurezza sociale, anche parziali, è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui all art. 4, comma 1 del D.L. n. 317/1987 determinate con il decreto ministeriale 14 gennaio INPS, circ. 5 febbraio 2015, n. 27 Gestione separata - Aliquote contributive per il 2015 L Inps rende nota la misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1º gennaio 2015 per gli iscritti alla Gestione separata. Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l aliquota contributiva è elevata dal 27 al 30%. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto. È confermata l aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento dell onere derivante dall estensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l aliquota è stabilità al 23,50%. INPS, circ. 4 febbraio 2015, n. 26 Artigiani e commercianti - Contribuzione per il 2015 L Inps rende noto che, per il 2015, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, sono pari alla misura del 22,65%, percentuale alla quale si aggiunge per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell indennizzo per la cessazione definitiva dell attività commerciale. L Istituto traccia il quadro della contribuzione, per l anno 2015, per artigiani ed esercenti attività commerciali. CCNL Accordo 22 dicembre 2014 Concessionari riscossione tributi Previdenza integrativa Col verbale di accordo 22 dicembre 2014 Equitalia S.p.a., Equitalia Giustizia S.p.a., Equitalia Nord S.p.a., Equitalia Centro S.p.a., Equitalia Sud S.p.a. con Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac- Cgil, Snalec, Ugl e Uilca individuano, a decorrere dal 1º gennaio 2015, Unipol Insieme e Allianz Insieme quali Fondi di riferimento per la previdenza integrativa dei lavoratori a tempo indeterminato del Gruppo. La contribuzione a carico azienda è pari all 1% della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r., salve condizioni esistenti di miglior favore. Resta fermo che l azienda integrerà la posizione dei dipendenti eventualmente già destinatari di una contribuzione inferiore all 1%. A far data dalla decorrenza del contributo a carico azienda, il lavoratore concorrerà con un contributo aggiuntivo pari almeno allo 0,5% della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r. PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo

18 DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI a cura di Francesco Rotondi cod ,00 Il Manuale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali analizza in modo approfondito e con taglio operativo tutte le tematiche del rapporto di lavoro subordinato anche flessibile (contratto a termine, part-time, lavoro somministrato), esternalizzato (appalto) ed ai limiti della subordinazione (parasubordinato, a progetto) risolvendo le questioni più difficili della gestione del rapporto, dei contratti e del contenzioso alla luce della normativa, della giurisprudenza e della prassi più rilevante. Pone attenzione al diritto sindacale e al sistema di relazioni industriali, con particolare riferimento all evoluzione e all assetto attuale del sistema contrattuale collettivo. Spiega cosa sono e come funzionano i sistemi di direzione attraverso il controllo di gestione e la gestione del personale per individuare i comportamenti necessari a mantenere efficiente ed efficace un organizzazione. Acquista su Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contatta un agente di zona Contattaci info.commerciali@wki.it Y34EN BN

19 NORME InPratica La tenuta del Libro Unico sul Lavoro Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista ADEMPIMENTO " SOGGETTI " FLUSSO DI LAVORO " TERMINI E SCADENZE " SANZIONI " SCHEDA PRATICA Il Libro Unico del Lavoro (LUL), sostituendo i preesistenti libri obbligatori (libro matricola, libro paga e registro presenze), assolve alla funzione di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro. Esso contiene i dati anagrafici del lavoratore, i dati retributivi ed il calendario delle presenze. All istituzione del Libro Unico del Lavoro sono tenuti tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, dello spettacolo, dell autotrasporto, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico. Vanno registrati nel LUL i dati anagrafici e i dati relativi alle presenze e alla relativa retribuzione delle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori subordinati; collaboratori coordinati e continuativi con o senza progetto; associati in partecipazione con apporto di solo lavoro o misto; amministratori e sindaci non professionisti, unicamente nei mesi in cui percepiscono compensi. Il datore di lavoro deve: 1) istituire il Libro Unico prima della messa in uso : entro il termine previsto per la prima registrazione, che corrisponde alla fine del mese successivo a quello nel quale ha avuto inizio il rapporto di lavoro. 2) compilare il Libro Unico con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo. 3) consegnare al lavoratore copia delle scritturazioni effettuate sul Libro Unico del lavoro. Il Libro Unico deve essere compilato, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo. Omessa o infedele registrazione dei dati: sanzione amministrativa da E 150 a E se la violazione si riferisce ad un massimo di 10 lavoratori; da E 500 a E se riferita a più di 10 lavoratori. Omessa esibizione agli organi di vigilanza: sanzione pecuniaria amministrativa da E 200 a E Registrazione tardiva dei dati: sanzione amministrativa da E 100 a E 600, ovvero da E 150 a E se riferita a più di 10 lavoratori. Violazione dell obbligo di tenuta: sanzione amministrativa da E 500 a E Violazione dell obbligo di conservazione per cinque anni: sanzione amministrativa da E 100 a E 600. FONTI " D.L. 25 giugno 2008, n. 112, artt. 39 e 40 DM 9 luglio 2008 ML circolare 21 agosto 2008, n. 20 PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo

20 NORME InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ADEMPIMENTO " Casi particolari Il LUL è unico, anche in presenza di più posizioni assicurative in ambito aziendale o di più sedi di lavoro distaccate. Esso va istituito prima della messa in uso, vale a dire entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Il Libro Unico non va necessariamente tenuto nel luogo di lavoro, ma può anche essere tenuto presso la sede legale del datore di lavoro o presso lo studio del professionista abilitato. I centri di elaborazione dati (CED) non possono essere tenutari del LUL: essi possono solamente eseguire le operazioni di calcolo e stampa dei fogli paga sulla numerazione unica rilasciata al professionista che li assiste, previa comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro ed al Consiglio dell ordine di appartenenza di quest ultimo. L Inail è l unico ente preposto ad effettuare la vidimazione del LUL, anche per quei datori di lavoro che in precedenza provvedevano alla vidimazione presso altri istituti. Pertanto, anche i datori di lavoro agricoli, tenuti all istituzione e tenuta del LUL, benché non soggetti all assicurazione Inail, debbono registrarsi sul sito dell Istituto al fine di ottenere un codice azienda propedeutico all autorizzazione. Lavoro a domicilio: i dati relativi al lavoro eseguito (durata, quantità e qualità) vanno registrati direttamente nel LUL. Tirocinanti e stagisti: pur non vigendone l obbligo, le relative registrazioni possono essere riportate nel LUL secondo la numerazione generale. Retribuzione sfalsata al mese successivo: la registrazione nel LUL dei dati variabili della retribuzione può essere differita al massimo di un mese purché di tale circostanza sia data notizia nel LUL stesso. Lavoro a chiamata con obbligo di risposta: le scritturazioni sul Libro Unico sono da intendersi sempre obbligatorie, anche nei periodi in cui il lavoratore percepisce la sola indennità di disponibilità. Lavoratori somministrati: l utilizzatore deve limitarsi ad annotare i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, agenzia di somministrazione), mentre il somministratore deve procedere alle annotazioni integrali anche con riferimento al calendario delle presenze e ai dati retributivi. SOGGETTI " Datori di lavoro esclusi L obbligo di istituzione del LUL sorge a prescindere dalla natura imprenditoriale o meno dell attività svolta, e dal settore di appartenenza. Le società, anche cooperative, sono obbligate a istituire il Libro Unico per i soci solo nel momento in cui gli stessi instaurano uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i propri dipendenti, collaboratori e associati in partecipazione con apporto di lavoro, alla medesima stregua della generalità dei datori di lavoro. L obbligo di tenuta del LUL è esteso anche alle aziende italiane che operano all estero con dipendenti italiani, anche in distacco, e ai datori di lavoro esteri che impiegano lavoratori subordinati con dipendenti in Italia. I lavoratori somministrati e distaccati vanno registrati sul LUL dell azienda utilizzatrice/distaccata ria solamente all inizio e alla fine del periodo di effettivo impiego. Non rientrano tra i soggetti obbligati alla tenuta del Libro Unico del Lavoro: le società cooperative di produzione e lavoro per il lavoro dei soci; l impresa familiare per il lavoro, anche non a titolo gratuito, del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini, salvo che gli stessi non siano dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione con apporto lavorativo; i titolari di aziende individuali artigiane, società di persone o di capitale e le ditte 20 PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo 2015

21 NORME InPratica individuali del terziario che operino con il solo lavoro del titolare, di soci o familiari coadiuvanti; le pubbliche amministrazioni. Datori di lavoro obbligati ad altri adempimenti Lavoratori interessati I datori di lavoro domestici, per via della atipicità del rapporto di lavoro instaurato, possono liberamente scegliere la forma di consegna del prospetto di retribuzione. I datori di lavoro agricoli che assumono lavoratori per un numero di giornate non superiore a 270 sono esentati dalla registrazione delle presenze nel LUL. I datori di lavoro marittimi restano obbligati a tenere, in sostituzione del LUL, i ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo regolati dal codice della navigazione. Nel Libro Unico del lavoro devono essere indicati i dati riferiti a: i lavoratori subordinati, anche se occupati presso sedi operative situate all estero, compresi i lavoratori in missione nell ambito di un contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori distaccati; i collaboratori coordinati e continuativi con o senza progetto; gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro o misto; gli amministratori e sindaci non professionisti, unicamente nei mesi in cui percepiscono compensi. Vanno esclusi dalle registrazioni nel Libro Unico del Lavoro: tutti quei soggetti che svolgono l attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma, quali ad esempio agenti e rappresentati individuali che svolgono l attività in forma di impresa, amministratori, sindaci e componenti di Collegi e Commissioni. i tirocinanti e stagisti; il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino, con o senza retribuzione, la loro opera al servizio dello stesso. FLUSSO DI LAVORO " Il LUL assolve alla duplice funzione di documentare ad ogni lavoratore lo stato del proprio rapporto di lavoro ed agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell impresa. Per ciascun lavoratore devono essere indicati: Dati anagrafici nome, cognome e codice fiscale; qualifica e livello di inquadramento contrattuale; retribuzione base; anzianità di servizio; posizioni assicurative e previdenziali. Dati retributivi Vanno riportate le annotazioni relative a qualsiasi emolumento erogato in danaro o in natura a qualsiasi titolo, le detrazioni fiscali e i dati relativi alle prestazioni ricevute dagli enti previdenziali, inclusi gli assegni per il nucleo familiare; Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Calendario presenze (per i lavoratori subordinati) ore di lavoro ordinario e straordinario; assenze, ferie, riposi e permessi. Con riferimento ai lavoratori che sono retribuiti in misura fissa o a giornata intera o a periodi superiori può essere annotata soltanto la giornata di presenza al lavoro (utilizzando come causale la lettera P ) in luogo delle ore effettive di lavoro. Permane comunque l obbligo di indicare la causale delle assenze. PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo

22 NORME InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Tenuta del Libro Unico Soggetti abilitati alla tenuta Il datore di lavoro può scegliere tra le seguenti modalità di tenuta: 1) elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente vidimati e numerati dall Inail. La Sede Inail interessata deve in questo caso essere presente in tipografia durante la stampa dei moduli ed eseguire la vidimazione sull ultimo foglio del blocco; 2) vidimazione in fase di stampa laser: è previsto il rilascio di una autorizzazione preventiva alla vidimazione direttamente alle case di software che ne facciano richiesta alla Direzione generale dell Inail esclusivamente via entro il mese precedente la messa in uso, presentando i vari tracciati dalle stesse predisposti. Il rilascio della predetta autorizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La stampa elaborata dal software deve possedere i seguenti requisiti indispensabili: tracciato conforme al fac-simile autorizzato; indicazione della data e ora di stampa di ogni foglio; numerazione progressiva della pagina con il numero di autorizzazione attribuito, la data di autorizzazione e il codice della sede Inail competente. 3) su supporti magnetici, a condizione che ogni blocco di scrittura costituisca documento informatico, non modificabile, firmato digitalmente dal tenutario e con apposizione di marca temporale, e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate. I sistemi di elaborazione automatica dei dati devono garantirne consultabilità, inalterabilità ed integrità, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal Codice dell Amministrazione digitale. Quale che sia il sistema di tenuta adottato, è in ogni caso obbligatorio: istituire un documento unitario, anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali o di più sedi di lavoro; attribuire, in fase di stampa, una numerazione sequenziale a ciascun foglio che lo compone. È possibile elaborare separatamente il calendario delle presenze, purché sia mantenuta la numerazione sequenziale; conservare eventuali fogli deteriorati o annullati. Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisa e ben definita, anche attraverso l uso di sigle purché accompagnate da relativa legenda. Nel caso in cui, per imprescindibili esigenze oggettive, sia necessario tenere il LUL in sezioni distinte con numerazioni diverse, il tenutario deve effettuare la relativa comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro competente. Il Libro Unico può essere tenuto personalmente dal datore di lavoro oppure affidato ai consulenti del lavoro e agli altri professionisti abilitati. Il LUL può essere tenuto da più soggetti, a condizione che ognuno di essi abbia ottenuto specifica autorizzazione in tal senso e che ne sia data comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro competente. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, autorizzati in via preventiva ad utilizzare un sistema di numerazione unitaria per la totalità dei datori di lavoro assistiti, devono acquisire da ciascuna azienda una delega scritta, che può anche essere integrata nell incarico professionale, e comunicare all Inail, entro i successivi 30 giorni, il conferimento di tale delega utilizzando il canale telematico messo a disposizione sul sito web dell istituto. L eventuale revoca di detta delega va gestita in maniera analoga e con le medesime scadenze. Il medesimo soggetto, datore di lavoro o professionista abilitato, può impiegare contemporaneamente due differenti formati per l elaborazione del LUL, purché tale circostanza sia esposta nella richiesta di autorizzazione inoltrata preventivamente all Inail e la numerazione sia comunque unica. 22 PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo 2015

23 NORME InPratica FAC-SIMILE Egregio Consulente del lavoro OGGETTO: Delega per la tenuta del Libro Unico del lavoro (Art. 5, comma 1, legge n. 12/ Art. 40, comma 1, Dl n. 112/2008). Il sottoscritto ROSSI MARIO nato a MILANO (MI) il 16/01/1961 residente a MILANO (MI) VIA NUOVA 1 telefono 02xxxxxxx, nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della ditta XXX S.R.L. con sede in MILANO (MI) VIA NUOVA 1, codice fiscale 0XXXXXXXXXXX P. Iva 0XXXXXXXXX DELEGA la tenuta del Libro Unico del lavoro, di cui all art. 39, commi 1-7, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, dei documenti riguardanti materia di lavoro e l amministrazione in genere del personale, a, consulente del lavoro di fiducia, iscritto all ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di MILANO con numero di iscrizione XXX, avente Studio in MILANO (MI) in VIA XXX telefono XXXXXX fax XXXXX indirizzo XXXXXXX Il sottoscritto è inoltre consapevole che la responsabilità civile, amministrativa e penale resta a proprio carico, per la veridicità dei dati forniti nonché per la corrispondenza alla verità di quelli riportati nelle diverse comunicazioni. Inoltre, AUTORIZZA Il nominato Consulente del lavoro a conservare i relativi documenti aziendali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, presso il medesimo indirizzo. Luogo e data......timbro e firma TERMINI E SCADENZE " Il Libro Unico va compilato entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle scritturazioni da eseguire. SANZIONI " Sotto il profilo dell applicazione della sanzione, l omessa registrazione è riferita alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione. Per infedele registrazione si intende, invece, la scritturazione dei dati non conforme alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La sanzione prevista per l omessa esibizione è dimezzata (sanzione amministrativa da E 100 a E 1.000) nell ipotesi in cui sia commessa dai consulenti del lavoro e dagli altri soggetti abilitati che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso. Tutti gli illeciti previsti dal legislatore in materia di Libro Unico, ad eccezione di quello concernente la mancata conservazione, in quanto certamente non sanabile, possono essere oggetto di diffida obbligatoria ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, con l ammissione, in caso di regolarizzazione, al pagamento della sanzione nella misura del minimo stabilito dalla legge. In caso di gravi e ripetute violazioni in materia di tenuta del LUL, l Inail può sospendere o addirittura revocare, in caso di dolo, l autorizzazione alla numerazione unitaria rilasciata al consulente del lavoro o altro professionista abilitato ex L. n. 12/1979. PRATICA LAVORO n. 5 del 7 marzo

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