REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SENTENZA

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1 Sent. 808/2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA composta dai Magistrati: Giuseppe NICOLETTI Presidente Luisa MOTOLESE Consigliere Maurizio MASSA Referendario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n , del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro Bruno REALE, nato a Napoli il , contumace. Visto l'atto introduttivo e letti gli altri documenti di causa. Uditi, nella pubblica udienza del , il Referendario relatore Dott. Maurizio Massa, il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Paolo Evangelista. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato in data e notificato in data 21 e , la Procura regionale ha convenuto in giudizio il signor Reale Bruno, in servizio presso la Comune di Bonate di Sotto (BG), per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'agenzia delle Entrate di euro ,10, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, per il danno cagionato all'erario a seguito di mancata notifica tempestiva di avvisi di accertamento richiesta dall'amministrazione finanziaria e conseguente decadenza delle relative pretese tributarie. Dall'atto di citazione emerge che in data 8 gennaio 2002, con nota n. 1 /RIS./U.I./2002, l'agenzia delle Entrate di Milano segnalava alla Procura contabile un'ipotesi di danno erariale a carico della medesima, derivante dalla mancata notifica di avvisi di accertamento trasmessi dall'ufficio

2 II.DD. di Ponte 5. Pietro (BG) al Comune di Bonate Sotto. (BG). Con una serie di raccomandate, tutte del 1997, l'ufficio II.DD. di Ponte S. Pietro (BG) inviava al Comune di Bonate Sotto (BG) n. 25 avvisi di accertamento per le conseguenti notifiche ai contribuenti presso quel luogo residenti. Alla fine dell'anno l'ufficio finanziario, avendo accertato il mancato 'rientro degli avvisi di cui sopra, corredati delle rituali relazioni di notificazione, sollecitava per le vie brevi (telefonicamente) il Comune destinatario dei medesimi, in data 30 dicembre 1997, ad effettuare tali notifiche. Con nota del 7 gennaio 1998 l'agente della Polizia municipale incaricato delle notifiche, comunicava al Sindaco ed al Segretario comunale che, sino al 29 dicembre 1997, le funzioni di messo notificatore erano attribuite al signor Bruno REALE. L'amministrazione comunale avviava allora un'inchiesta amministrativo-disciplinare che portò, in data 16 aprile 1998, all'irrogazione, nei confronti del convenuto, della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni ai sensi degli artt. 23 e 25 del vigente C.C.N.L. (violazioni dei doveri di comportamento) per non avere egli, intenzionalmente, provveduto a notificare ai destinatari gli avvisi di accertamento di cui è causa. L'amministrazione finanziaria riscontrava l'intervenuta decadenza delle pretese tributarie attivate con i menzionati avvisi di accertamento, a cagione della loro mancata notifica, e provvedeva alla quantificazione del conseguente danno erariale sofferto, come risulta specificato nella relazione in atti. Dei 25 avvisi di accertamento sopra citati, 3 sono stati regolarmente notificati nel 1997, per altri 4 si è potuta effettuare la notifica nel 1998 mentre, per i restanti 18, la mancata notifica e la conseguente loro nullità ha dato luogo ad un danno patrimoniale, per mancate entrate quantificato in di lire - attuali ,10- (imposte dovute a seguito di maggiori redditi accertati, e non introitati, in conseguenza). L'amministrazione finanziaria, inoltre, con nota n. 290/02/C/UNL, in data provvedeva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 2943 c.c., a costituire in mora il nominato

3 Brano REALE. In data , la Procura regionale ha notificato al convenuto invito a dedurre in merito al fatto contestato. Con nota del , l'invitato ha giustificato il suo comportamento omissivo rappresentando i suoi problemi di salute che gli avrebbero fatto dimenticare i doveri d'ufficio. In punto di diritto, la Procura attrice, preliminarmente afferma l'inesistenza di intervenuta prescrizione ex articolo 1, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, posto che l'amministrazione finanziaria, con nota del 16 aprile 2002, prot. 290/02, ha ritualmente costituito in mora il REALE, decorrendo il termine prescrizionale, quanto meno dalla data del 30 dicembre 1997, termine entro il quale l'amministrazione poteva ancora validamente attivare le proprie- pretese tributarie. Nel merito, ravvisati gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, sotto il profilo oggettivo, ascrive il danno oggetto del presente giudizio a colpa grave dell'indagato. Rileva che le omissioni contestate, sono da attribuire al Signor Bruno REALE, unico dipendente comunale che aveva- la qualifica di messo notificatore allorché sono state commesse e- che, in - quanto tale, aveva il compito di provvedere agli adempimenti di cui è causa. Osserva che tale qualifica, e, conseguentemente la connessa attività, appare assimilabile a quella posta in essere dagli ufficiali giudiziari la cui attività, appare ricompresa nell'ambito normativo di cui al DPR n che disciplina l'ordinamento dei suddetti soggetti, e all'articolo 108 stabilisce che l'ufficiale giudiziario non può ricusare il suo ministero; in caso di rifiuto, deve indicare per iscritto i motivi. Egli deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorità per gli atti da essa richiesti (omissis) La Procura evidenzia inoltre che dalle risultanze degli atti acquisiti emerge che il REALE, con dichiarazione del , affermava di non aver mai ricevuto dall'amministrazione finanziaria gli atti di accertamento da notificare. Tali atti vennero invece rinvenuti, poco tempo dopo le contestazioni mossegli, in modo fortunoso da un dipendente postale, in una buca delle lettere del Comune di Bonate Sotto (BG) e consegnati ai Carabinieri di Ponte S. Pietro (BG) ma, successivamente,

4 l'ente Poste con comunicazione in atti, evidenziava come tutte le raccomandate di che trattasi, fossero state ritirate e quietanzate dal Signor Bruno REALE. Conseguentemente la Procura ritiene provato che il REALE, dopo avere ritirato la corrispondenza in questione, invece di provvedere alla protocollazione della medesima ed alla notifica degli atti ivi contenuti, come avrebbe dovuto fare, con azione gravissima irresponsabile non vi provvide, fornendo poi al riguardo dichiarazioni false e fuorvianti (laddove affermò di non aver ritirato la corrispondenza) al fine di sottrarsi alla propria responsabilità. La Procura cita poi la giurisprudenza di questa Corte che configura come comportamento gravemente colposo la condotta dei messo notificatore di un comune che, in violazione dell'articolo 108 del DPR. 1229/59, abbia fatto scadere l'avviso di accertamento di maggior valore provocando l'impossibilità per l'amministrazione finanziaria dello Stato di riscuotere le maggiori imposte dovute (v. Corte dei conti Sez. giur. Sicilia n. 44 dell' ). MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito osserva il Collegio che nei fatti descritti sussistono tutti gli estremi della responsabilità amministrativa, sia sotto il profilo dell'antigiuridicità del comportamento tenuto dal convenuto che con riguardo all'ingiustizia del danno causato all'erario. Dalla lettura dei fatti di causa emerge che l'evento dannoso, sotto il profilo etiologico, è attribuibile esclusivamente al convenuto, mentre dal punto di vista soggettivo è imputabile a titolo di dolo. Il comportamento addebitato risulta caratterizzato dall'elemento soggettivo del dolo, da intendersi come previsione dell'evento come conseguenza della cosciente e volontaria inosservanza di una regola di condotta intesa, nella specie, a evitare il danno all'erario. Tale assunto è dimostrato dal fatto che il responsabile ha negato di aver ricevuto le richieste di notifica e tentato di occultarle sottraendole anche alla disponibilità dell'ufficio. Nel caso di specie l'elemento soggettivo è aggravato dal fatto che si tratta di soggetto che per professione effettua notifiche di atti, per cui è esigibile un grado di diligenza, prudenza e perizia

5 maggiore nello svolgimento della funzione in ragione della esperienza e conoscenza specifica delle condizioni organizzative ed esecutive della sua attività professionale. Da queste osservazioni e dalle circostanze in cui si è verificato il danno deriva anche la inapplicabilità al caso di specie del potere riduttivo. La palese natura dolosa della condotta è ostativa all'esercizio del potere riduttivo dell'addebito (cfr.: C.conti, sez. III, 6 giugno 2002 n. 192/A; id., sez.toscana, 30 maggio 1998 n.323; id., sez.toscana, 20 maggio 1996 n.275; id., sez.sicilia, 29 dicembre 1994 n.260). Ritenuta, quindi, la riconducibilità del fatto dannoso al comportamento doloso del convenuto, l'importo contestato al medesimo viene fatto consistere nella perdita subita dall'amministrazione per il mancato introito delle pretese tributarie vantate con gli avvisi di accertamento non notificati. Tuttavia il danno che in concreto il convenuto è tenuto a risarcire è inferiore a quello addebitabile in quanto la Procura non ha dimostrato che le pretese tributarie vantate dall'amministrazione finanziaria sarebbero andate integralmente a buon fine. È ragionevole ritenere che, secondo quanto accade di solito in sede di recupero di crediti tributari, parte di essi sarebbe stata contestata o ridotta in sede di accertamento definitivo oppure non interamente riscossa per insolvenza dei debitori, per cui il danno effettivamente subito dall'amministrazione è inferiore a quello quantificato quanto meno di un 30% della somma indicata dalla Procura. Tanto premesso, occorre stabilire l'esatto ammontare del danno risarcibile, per cui il convenuto va condannato al pagamento della somma di euro ,87=, già rivalutati, oltre gli interessi legali su dette somme dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo. La condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna il Sig. Reale Bruno, al pagamento in favore dell'agenzia delle Entrate della somma di euro ,87=, già rivalutati. Condanna il convenuto al pagamento degli interessi legali su

6 dette somme dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del IL GIUDICE ESTENSORE (Dott. Maurizio MASSA) IL PRESIDENTE (Dott. Giuseppe NICOLETTI) Depositata in Segreteria il IL DIRIGENTE

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