controlli veterinari ufficiali nelle aziende con animali
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- Serafina Salerno
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1 Direttive tecniche concernenti i controlli veterinari ufficiali nelle aziende con animali da reddito del 1 febbraio 2001 A) Disposizioni generali L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) emana le presenti direttive in base agli articoli 40 cpv. 5 della Legge federale sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992 (LDA; RS 817.0), 160 cpv. 8 della Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1), art. 13 della Legge federale sulle epizoozie del 1 luglio 1966 (LFE; RS ), art. 9 cpv. 5 dell'ordinanza concernente l assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell economia lattiera del 7 dicembre 1998 (Ordinanza sulla qualità del latte - OQL; RS ), art. 18a dell'ordinanza sull'igiene delle carni del 1 marzo 1995 (OIgC; RS ) e art. 8 dell' Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali del 18 agosto 1999 (RS ). I. Organizzazione dei controlli veterinari ufficiali 1. I controlli soggiacciono alla direzione tecnica e organizzativa del veterinario cantonale. Il Cantone designa i veterinari ufficiali incaricati dei controlli, che devono essere indipendenti e scevri da interessi rispetto alle aziende oggetto dei controlli. 2. I controlli veterinari ufficiali devono essere nel limite del possibile coordinati con altre organizzazioni di controllo (per es. Servizio di ispezione e consulenza per l'economia lattiera, SICL) e possono essere combinati con ulteriori controlli nelle aziende agricole. 3. Il veterinario cantonale provvede affinché i veterinari incaricati dei controlli partecipino ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'ufv. 1
2 4. I controlli veterinari ufficiali si svolgono presso le aziende e sono di regola preannunciati a breve termine, al più presto con 24 ore di anticipo. 5. Gli organi di controllo hanno in ogni tempo accesso, su richiesta, alle registrazioni (art. 13 dell Ordinanza federale sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE; RS ), art. 18a cpv. 5 OIgC). II. Esecuzione dei controlli ufficiali, rapporti e controllo da parte dell'ufv 6. I controlli sono eseguiti in base alle liste di spunta aggiornate, messe a disposizione dall'ufv, alla presenza di un rappresentante dell'azienda. Le inadempienze sono registrate e descritte nella rubrica "osservazioni" delle liste di spunta. L'originale va inviato al veterinario cantonale. Una copia spetta rispettivamente al veterinario ufficiale e al rappresentante dell'azienda e dev'essere sottoscritta da entrambi. Il veterinario cantonale conserva la documentazione per almeno tre anni. 7. I veterinari ufficiali notificano le contestazioni - in casi urgenti telefonicamente - al veterinario cantonale (per es. in caso di sospetto di epizoozia o di messa in pericolo del consumatore). Questi dispongono i necessari provvedimenti. 8. Il veterinario cantonale allestisce un rapporto annuale e lo trasmette entro il 31 marzo dell'anno successivo all'ufv. Il rapporto precisa almeno il numero delle aziende controllate, il numero di aziende con e senza contestazioni nonché un elenco del genere di contestazioni rilevate. 9. L'UFV è autorizzato a controllare in ogni momento l'esecuzione delle presenti direttive. 2
3 III. Campionatura 10. Il numero minimo di aziende incluse nella campionatura, in relazione al tipo di controllo e al settore zootecnico, è indicato nella tabella 1 Settore zootecnico Traffico degli animali Sanità animale nel quadro dell'aq nella produzione di latte Registrazione degli antibiotici Tenuta di bovini senza commercializzazione del latte Tenuta di bovini con 10% 10% commercializzazione del 5% latte Altre tenute di animali ad unghia fessa 5% Caprini e ovini, su richiesta 5% Altri animali da reddito (conigli, pollame, equini, 5% pesci) 11. Campionatura traffico degli animali. La campionatura estesa al 10% di tutte le aziende di bovini registrate in ogni cantone viene effettuata dall'ufv in base ai seguenti fattori di rischio ed è resa nota ai Cantoni entro il 1 dicembre. In caso di rilevante numero di contestazioni l'ufv è tenuto, in base alle norme internazionali, ad elevare immediatamente la percentuale dei controlli. Se in futuro la BDTA SA dovesse raggiungere la piena potenzialità e garantire controlli di verifica efficaci, l'ufv potrà ridurre la percentuale minima annuale delle aziende controllate fino al 5%. Le aziende da controllare sono scelte dall'ufv in base ai seguenti criteri: dimensioni aziendali, casi di epizoozia o di gravi problemi sanitari rilevati in precedenza, infrazioni alle disposizioni sulla registrazione, l'identificazione e la notifica, elevato numero di trasferimento di animali come aziende di commercianti di bestiame, constatazione di lacune da parte dei macelli, della BDTA SA o degli organi di controllo. Il 5% delle aziende di altri animali ad unghia fessa sono scelte dal veterinario cantonale. 3
4 12. Campionatura sanità animale nel quadro dell'assicurazione qualità nella produzione di latte. La campionatura annuale riguarda almeno il 5% delle aziende con bovini che mettono in commercio il latte in ogni cantone. Per evitare dei doppioni, queste aziende sono scelte dal veterinario cantonale includendo nel limite del possibile le aziende designate dall'ufv per i controlli sul traffico degli animali. Il veterinario cantonale provvede affinché almeno il 50% di queste aziende vengano scelte in modo casuale. Il rimanente 50% delle aziende sono designate in base alla segnalazione di contestazioni da parte del SICL o dei veterinari ufficiali. Nella scelta casuale delle aziende il veterinario cantonale evita di includere le stesse aziende già controllate nello stesso anno dal SICL o dei veterinari ufficiali, a meno che si tratti di aziende già oggetto di precedenti contestazioni. 13. Campionatura sulla registrazione degli antibiotici. La campionatura annuale comprende le aziende di bovini già incluse nel controllo sul traffico degli animali, nonché almeno il 5% delle altre aziende di animali ad unghia fessa e il 5% delle aziende con animali da reddito che non sono ad unghia fessa come gli stabilimenti di pescicoltura, le aziende di pollicoltura, le tenute di conigli, equini e di altri animali da reddito in ogni cantone. Queste ultime aziende vengono scelte dal veterinario cantonale. Il veterinario cantonale provvede affinché almeno il 50% di queste aziende vengano scelte in modo casuale. Il rimanente 50% delle aziende vengono designate in base alla segnalazione di contestazioni da parte dei veterinari ufficiali. 14. In generale vale il principio secondo cui, nelle aziende incluse nelle campionature, devono essere controllati e valutati tutti gli animali per i quali sono previsti dei controlli. 4
5 IV. Misure esecutive 15. Nell'esecuzione sono applicabili le procedure amministrative in vigore nei rispettivi cantoni. In ogni caso dev'essere concessa al rappresentante dell'azienda la facoltà di esprimersi sulle constatazioni degli organi di controllo. Inoltre devono essere registrati i consigli per rimediare alle lacune riscontrate. 16. In caso di inadempienze di lieve entità non sono necessari ulteriori provvedimenti, nella misura in cui ci si può attendere che venga posto rimedio. Eventualmente deve essere predisposto un secondo controllo. 17. Per le altre infrazioni i provvedimenti devono essere ordinati attraverso una decisione formale. Al riguardo dev'essere verificata la competenza decisionale in base alla legislazione cantonale (veterinario ufficiale, veterinario cantonale, altre autorità) e se la registrazione nel rapporto di ispezione (elenco a spunta) soddisfa il diritto di essere sentiti. In caso negativo dev'essere trasmessa all'azienda un progetto di decisione per una presa di posizione. 18. La decisione comprende una descrizione dei fatti, una motivazione delle misure ordinate nonché un dispositivo con le seguenti indicazioni: base legale (legislazione federale e cantonale) misure e relativi termini di esecuzione eventuale comminatoria secondo l'art. 292 CPS precisazione delle conseguenze finanziarie rimedi giuridici (in base al diritto cantonale, ad eccezione delle misure ordinate in applicazione all'ordinanza sull'aq nel latte) eventuale negazione della concessione dell'effetto sospensivo destinatari della decisione. 19. Se entrano in considerazione delle sanzioni penali, va valutato se occorre denunciare il caso all'autorità competente per adottare le relative misure, nel rispetto delle rispettive procedure cantonali. 5
6 B) Disposizioni particolari riguardanti i controlli veterinari ufficiali nelle tenute di bovini in relazione alla sanità animale nel quadro dell'assicurazione qualità nella produzione di latte I. Scopo e campo di applicazione 1. Le aziende di bovini che producono latte commerciale e, su particolare indicazione del veterinario cantonale, le aziende di caprini e ovini, soggiacciono al controllo dei veterinari ufficiali secondo l'art. 9 cpv. 5 della Ordinanza sulla qualità del latte (OQL). Questo controllo persegue l'obiettivo di promuovere la messa in commercio di latte igienicamente irreprensibile e di mantenere la possibilità di esportazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il controllo include la sanità degli animali e della mammella nonché le registrazioni sull'impiego di medicamenti. II. Organizzazione del controllo veterinario ufficiale 2. Il controllo veterinario ufficiale è coordinato con il Servizio di ispezione e consulenza per l'economia lattiera (SICL; cfr. cifra 12 delle disposizioni generali). A questo scopo vanno indette riunioni semestrali con il SICL sulle ispezioni effettuate, con relativa valutazione dei dati rilevati sulla sanità animale e mammillare e sulla registrazione dei medicamenti. 3. Il SICL notifica al veterinario cantonale le ispezioni effettuate sull'assicurazione qualità nella produzione del latte. In particolare segnala dettagliatamente le contestazioni concernenti la sanità animale e mammillare nonché la registrazione dei medicamenti. Permette inoltre la visione, da parte dei veterinari di controllo, dei rapporti di ispezione. III. Esecuzione dei controlli veterinari ufficiali 4. In merito alla sanità degli animali e mammillare il veterinario ufficiale esamina visivamente gli animali, il cui latte o i cui prodotti sono messi in commercio (art. 2 dell'ordinanza concernente l assicurazione della qualità nella produzione lattiera) e verifica il rispetto dei seguenti requisiti: 6
7 si trovano in aziende riconosciute ufficialmente esenti da tubercolosi e da brucellosi non mostrano sintomi clinicamente manifesti di malattie contagiose trasmissibili alle persone attraverso il latte, in particolare di tubercolosi, brucellosi, salmonellosi, leptospirosi, coxiellosi, paratubercolosi, campilobatteriosi, listeriosi e yersiniosi ecc.. non mostrano sintomi di malattia suscettibili di alterare le proprietà organolettiche del latte non mostrano sintomi manifesti di disturbi dello stato di salute generale, di infezioni dell'apparato genitale con scolo vaginale, di malattie gastrointestinali con diarrea e febbre o di infezioni visibili della mammella non sono evidenziabili ferite alla mammella suscettibili di alterare la qualità del latte non sono stati sottoposti a terapie e in particolare a trattamenti medicamentosi senza rispettare i termini di attesa. Inoltre devono essere esaminati i risultati del test di Schalm o delle conte cellulari, le loro registrazioni e la loro frequenza secondo gli articoli 12 e 13 dell'ordinanza concernente l assicurazione della qualità nella produzione lattiera del 13 aprile 1999 (RS ) IV. Misure esecutive 5. Se in occasione dei controlli dei veterinari ufficiali vengono riscontrate delle infrazioni secondo l'art. 9 cpv. 5 OQL, i servizi di ispezione (art. 30 in combinazione con art. 9 cpv. 1 OQL) adottano i provvedimenti amministrativi secondo l'art. 169 della legge sull'agricoltura. 6. Se necessario, i veterinari ufficiali possono sequestrare apparecchi, materie ausiliarie e medicamenti (art. 30 cpv. 2 OQL). I sequestri devono essere iscritti sull'elenco a spunta. 7. I provvedimenti che non rientrano nelle competenze dei servizi di ispezione ma devono essere adottati in applicazione alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari devono essere sottoposti al veterinario cantonale (art. 9 cpv. 4 OQL). 7
8 C) Disposizioni particolari riguardanti i controlli veterinari ufficiali nelle aziende di bestiame da reddito concernenti la registrazione dei trattamenti con antibiotici I. Scopo e campo di applicazione 1. I controlli concernono le tenute di animali da reddito nel settore agricolo, incluse le pescicolture, conformemente al campo di applicazione secondo l'art. 3 della Legge sull'agricoltura (LAgr). Essi sono finalizzati a verificare se le registrazioni dei trattamenti antibiotici sono conformi alle disposizioni, se i termini di attesa vengono rispettati risp. se i periodi di sospensione sono dichiarati in modo conforme. II. Organizzazione del controllo veterinario ufficiale 2. Si rimanda alle disposizioni generali III. Esecuzione dei controlli veterinari ufficiali 3. Devono essere controllate le registrazioni dei trattamenti con antibiotici, la loro plausibilità e il rispetto dell'art. 18a dell'oigc, con particolare riferimento ai punti seguenti: data del trattamento e, in occasione di trattamenti ripetuti, data del primo e dell'ultimo trattamento; nome del veterinario che ha somministrato o ordinato il trattamento; nome del farmaco; termine di attesa in giorni; identificazione degli animali trattati; confronto tra le registrazioni dei trattamenti antibiotici nel registro dei trattamenti e le indicazioni nei certificati di accompagnamento, nella misura in cui i termini di attesa non sono ancora scaduti. IV. Misure esecutive 4. Eventuali constatazioni riguardanti la legislazione sulle derrate alimentari o le prescrizioni cantonali sul commercio dei medicamenti, devono essere notificate all'autorità cantonale competente. Rientrano in questo ambito le constatazioni riguardanti altri farmaci o il commercio di medicamenti. 8
9 5. In caso di sospetto di impiego di antibiotici senza relativa iscrizione nel giornale dei trattamenti il veterinario ufficiale è autorizzato ad eseguire dei test rapidi seduta stante o a prelevare dei campioni per analisi di laboratorio. D) Disposizioni particolari concernenti i controlli veterinari ufficiali sul traffico degli animali nelle aziende con animali ad unghia fessa I. Scopo e campo di applicazione 1. Lo scopo dei controlli è quello di verificare, nelle aziende con animali ad unghia fessa, il rispetto delle prescrizioni concernenti il traffico degli animali e di adottare le misure in caso di infrazione. II. Organizzazione del controllo veterinario ufficiale 2. Il veterinario cantonale notifica alla BDTA SA le aziende nelle quali sono state riscontrate delle infrazioni per la loro inclusione nella relativa lista delle contestazioni della banca dati. 3. Prima del controllo il veterinario ufficiale si procura presso la BDTA SA una documentazione aggiornata sull'azienda e in particolare un elenco degli animali. Questi dati devono essere scaricati on line dagli organi di controllo il giorno precedente la data del controllo. III. Esecuzione dei controlli ufficiali 4. Devono essere considerati nel controllo i punti seguenti: a) correttezza dell'indirizzo aziendale e corrispondenza con i dati registrati presso la BDTA SA; b) identificazione degli animali ad unghia fessa con le marche auricolari ufficiali secondo l'art. 14 cpv. 1 OFE e le Direttive tecniche sull'identificazione degli animali ad unghia fessa del 9 agosto 1999; c) allestimento del registro degli animali secondo l'art. 14 cpv. 3 OFE e le Istruzioni riguardanti la tenuta del registro degli animali; d) allestimento e conservazione dei certificati di accompagnamento secondo l'art. 15 cpv. 1 OFE; 9
10 e) notifica sul trasferimento di animali alla BDTA SA secondo l'art. 14 OFE. IV. Misure esecutive 5. In caso di infrazione sono applicabili in prima linea le disposizioni dell'art. 15 OFE: 1 Nei confronti degli effettivi nei quali si trovano uno o più animali a unghia fessa non contrassegnati, non annunciati o non iscritti nel registro oppure nei quali il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro semplice di 1 grado. 2 Gli animali a unghia fessa contrassegnati in modo insufficiente o sprovvisti di certificato di accompagnamento devono essere isolati conformemente all articolo 67 fino al momento della loro identificazione. E) Entrata in vigore Le presenti direttive entrano in vigore il 1 febbraio Berna, 31 gennaio 2001 UFFICIO FEDERALE DI VETERINARIA 10
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