controlli veterinari ufficiali nelle aziende con animali

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "controlli veterinari ufficiali nelle aziende con animali"

Transcript

1 Direttive tecniche concernenti i controlli veterinari ufficiali nelle aziende con animali da reddito del 1 febbraio 2001 A) Disposizioni generali L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) emana le presenti direttive in base agli articoli 40 cpv. 5 della Legge federale sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992 (LDA; RS 817.0), 160 cpv. 8 della Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1), art. 13 della Legge federale sulle epizoozie del 1 luglio 1966 (LFE; RS ), art. 9 cpv. 5 dell'ordinanza concernente l assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell economia lattiera del 7 dicembre 1998 (Ordinanza sulla qualità del latte - OQL; RS ), art. 18a dell'ordinanza sull'igiene delle carni del 1 marzo 1995 (OIgC; RS ) e art. 8 dell' Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali del 18 agosto 1999 (RS ). I. Organizzazione dei controlli veterinari ufficiali 1. I controlli soggiacciono alla direzione tecnica e organizzativa del veterinario cantonale. Il Cantone designa i veterinari ufficiali incaricati dei controlli, che devono essere indipendenti e scevri da interessi rispetto alle aziende oggetto dei controlli. 2. I controlli veterinari ufficiali devono essere nel limite del possibile coordinati con altre organizzazioni di controllo (per es. Servizio di ispezione e consulenza per l'economia lattiera, SICL) e possono essere combinati con ulteriori controlli nelle aziende agricole. 3. Il veterinario cantonale provvede affinché i veterinari incaricati dei controlli partecipino ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'ufv. 1

2 4. I controlli veterinari ufficiali si svolgono presso le aziende e sono di regola preannunciati a breve termine, al più presto con 24 ore di anticipo. 5. Gli organi di controllo hanno in ogni tempo accesso, su richiesta, alle registrazioni (art. 13 dell Ordinanza federale sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE; RS ), art. 18a cpv. 5 OIgC). II. Esecuzione dei controlli ufficiali, rapporti e controllo da parte dell'ufv 6. I controlli sono eseguiti in base alle liste di spunta aggiornate, messe a disposizione dall'ufv, alla presenza di un rappresentante dell'azienda. Le inadempienze sono registrate e descritte nella rubrica "osservazioni" delle liste di spunta. L'originale va inviato al veterinario cantonale. Una copia spetta rispettivamente al veterinario ufficiale e al rappresentante dell'azienda e dev'essere sottoscritta da entrambi. Il veterinario cantonale conserva la documentazione per almeno tre anni. 7. I veterinari ufficiali notificano le contestazioni - in casi urgenti telefonicamente - al veterinario cantonale (per es. in caso di sospetto di epizoozia o di messa in pericolo del consumatore). Questi dispongono i necessari provvedimenti. 8. Il veterinario cantonale allestisce un rapporto annuale e lo trasmette entro il 31 marzo dell'anno successivo all'ufv. Il rapporto precisa almeno il numero delle aziende controllate, il numero di aziende con e senza contestazioni nonché un elenco del genere di contestazioni rilevate. 9. L'UFV è autorizzato a controllare in ogni momento l'esecuzione delle presenti direttive. 2

3 III. Campionatura 10. Il numero minimo di aziende incluse nella campionatura, in relazione al tipo di controllo e al settore zootecnico, è indicato nella tabella 1 Settore zootecnico Traffico degli animali Sanità animale nel quadro dell'aq nella produzione di latte Registrazione degli antibiotici Tenuta di bovini senza commercializzazione del latte Tenuta di bovini con 10% 10% commercializzazione del 5% latte Altre tenute di animali ad unghia fessa 5% Caprini e ovini, su richiesta 5% Altri animali da reddito (conigli, pollame, equini, 5% pesci) 11. Campionatura traffico degli animali. La campionatura estesa al 10% di tutte le aziende di bovini registrate in ogni cantone viene effettuata dall'ufv in base ai seguenti fattori di rischio ed è resa nota ai Cantoni entro il 1 dicembre. In caso di rilevante numero di contestazioni l'ufv è tenuto, in base alle norme internazionali, ad elevare immediatamente la percentuale dei controlli. Se in futuro la BDTA SA dovesse raggiungere la piena potenzialità e garantire controlli di verifica efficaci, l'ufv potrà ridurre la percentuale minima annuale delle aziende controllate fino al 5%. Le aziende da controllare sono scelte dall'ufv in base ai seguenti criteri: dimensioni aziendali, casi di epizoozia o di gravi problemi sanitari rilevati in precedenza, infrazioni alle disposizioni sulla registrazione, l'identificazione e la notifica, elevato numero di trasferimento di animali come aziende di commercianti di bestiame, constatazione di lacune da parte dei macelli, della BDTA SA o degli organi di controllo. Il 5% delle aziende di altri animali ad unghia fessa sono scelte dal veterinario cantonale. 3

4 12. Campionatura sanità animale nel quadro dell'assicurazione qualità nella produzione di latte. La campionatura annuale riguarda almeno il 5% delle aziende con bovini che mettono in commercio il latte in ogni cantone. Per evitare dei doppioni, queste aziende sono scelte dal veterinario cantonale includendo nel limite del possibile le aziende designate dall'ufv per i controlli sul traffico degli animali. Il veterinario cantonale provvede affinché almeno il 50% di queste aziende vengano scelte in modo casuale. Il rimanente 50% delle aziende sono designate in base alla segnalazione di contestazioni da parte del SICL o dei veterinari ufficiali. Nella scelta casuale delle aziende il veterinario cantonale evita di includere le stesse aziende già controllate nello stesso anno dal SICL o dei veterinari ufficiali, a meno che si tratti di aziende già oggetto di precedenti contestazioni. 13. Campionatura sulla registrazione degli antibiotici. La campionatura annuale comprende le aziende di bovini già incluse nel controllo sul traffico degli animali, nonché almeno il 5% delle altre aziende di animali ad unghia fessa e il 5% delle aziende con animali da reddito che non sono ad unghia fessa come gli stabilimenti di pescicoltura, le aziende di pollicoltura, le tenute di conigli, equini e di altri animali da reddito in ogni cantone. Queste ultime aziende vengono scelte dal veterinario cantonale. Il veterinario cantonale provvede affinché almeno il 50% di queste aziende vengano scelte in modo casuale. Il rimanente 50% delle aziende vengono designate in base alla segnalazione di contestazioni da parte dei veterinari ufficiali. 14. In generale vale il principio secondo cui, nelle aziende incluse nelle campionature, devono essere controllati e valutati tutti gli animali per i quali sono previsti dei controlli. 4

5 IV. Misure esecutive 15. Nell'esecuzione sono applicabili le procedure amministrative in vigore nei rispettivi cantoni. In ogni caso dev'essere concessa al rappresentante dell'azienda la facoltà di esprimersi sulle constatazioni degli organi di controllo. Inoltre devono essere registrati i consigli per rimediare alle lacune riscontrate. 16. In caso di inadempienze di lieve entità non sono necessari ulteriori provvedimenti, nella misura in cui ci si può attendere che venga posto rimedio. Eventualmente deve essere predisposto un secondo controllo. 17. Per le altre infrazioni i provvedimenti devono essere ordinati attraverso una decisione formale. Al riguardo dev'essere verificata la competenza decisionale in base alla legislazione cantonale (veterinario ufficiale, veterinario cantonale, altre autorità) e se la registrazione nel rapporto di ispezione (elenco a spunta) soddisfa il diritto di essere sentiti. In caso negativo dev'essere trasmessa all'azienda un progetto di decisione per una presa di posizione. 18. La decisione comprende una descrizione dei fatti, una motivazione delle misure ordinate nonché un dispositivo con le seguenti indicazioni: base legale (legislazione federale e cantonale) misure e relativi termini di esecuzione eventuale comminatoria secondo l'art. 292 CPS precisazione delle conseguenze finanziarie rimedi giuridici (in base al diritto cantonale, ad eccezione delle misure ordinate in applicazione all'ordinanza sull'aq nel latte) eventuale negazione della concessione dell'effetto sospensivo destinatari della decisione. 19. Se entrano in considerazione delle sanzioni penali, va valutato se occorre denunciare il caso all'autorità competente per adottare le relative misure, nel rispetto delle rispettive procedure cantonali. 5

6 B) Disposizioni particolari riguardanti i controlli veterinari ufficiali nelle tenute di bovini in relazione alla sanità animale nel quadro dell'assicurazione qualità nella produzione di latte I. Scopo e campo di applicazione 1. Le aziende di bovini che producono latte commerciale e, su particolare indicazione del veterinario cantonale, le aziende di caprini e ovini, soggiacciono al controllo dei veterinari ufficiali secondo l'art. 9 cpv. 5 della Ordinanza sulla qualità del latte (OQL). Questo controllo persegue l'obiettivo di promuovere la messa in commercio di latte igienicamente irreprensibile e di mantenere la possibilità di esportazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il controllo include la sanità degli animali e della mammella nonché le registrazioni sull'impiego di medicamenti. II. Organizzazione del controllo veterinario ufficiale 2. Il controllo veterinario ufficiale è coordinato con il Servizio di ispezione e consulenza per l'economia lattiera (SICL; cfr. cifra 12 delle disposizioni generali). A questo scopo vanno indette riunioni semestrali con il SICL sulle ispezioni effettuate, con relativa valutazione dei dati rilevati sulla sanità animale e mammillare e sulla registrazione dei medicamenti. 3. Il SICL notifica al veterinario cantonale le ispezioni effettuate sull'assicurazione qualità nella produzione del latte. In particolare segnala dettagliatamente le contestazioni concernenti la sanità animale e mammillare nonché la registrazione dei medicamenti. Permette inoltre la visione, da parte dei veterinari di controllo, dei rapporti di ispezione. III. Esecuzione dei controlli veterinari ufficiali 4. In merito alla sanità degli animali e mammillare il veterinario ufficiale esamina visivamente gli animali, il cui latte o i cui prodotti sono messi in commercio (art. 2 dell'ordinanza concernente l assicurazione della qualità nella produzione lattiera) e verifica il rispetto dei seguenti requisiti: 6

7 si trovano in aziende riconosciute ufficialmente esenti da tubercolosi e da brucellosi non mostrano sintomi clinicamente manifesti di malattie contagiose trasmissibili alle persone attraverso il latte, in particolare di tubercolosi, brucellosi, salmonellosi, leptospirosi, coxiellosi, paratubercolosi, campilobatteriosi, listeriosi e yersiniosi ecc.. non mostrano sintomi di malattia suscettibili di alterare le proprietà organolettiche del latte non mostrano sintomi manifesti di disturbi dello stato di salute generale, di infezioni dell'apparato genitale con scolo vaginale, di malattie gastrointestinali con diarrea e febbre o di infezioni visibili della mammella non sono evidenziabili ferite alla mammella suscettibili di alterare la qualità del latte non sono stati sottoposti a terapie e in particolare a trattamenti medicamentosi senza rispettare i termini di attesa. Inoltre devono essere esaminati i risultati del test di Schalm o delle conte cellulari, le loro registrazioni e la loro frequenza secondo gli articoli 12 e 13 dell'ordinanza concernente l assicurazione della qualità nella produzione lattiera del 13 aprile 1999 (RS ) IV. Misure esecutive 5. Se in occasione dei controlli dei veterinari ufficiali vengono riscontrate delle infrazioni secondo l'art. 9 cpv. 5 OQL, i servizi di ispezione (art. 30 in combinazione con art. 9 cpv. 1 OQL) adottano i provvedimenti amministrativi secondo l'art. 169 della legge sull'agricoltura. 6. Se necessario, i veterinari ufficiali possono sequestrare apparecchi, materie ausiliarie e medicamenti (art. 30 cpv. 2 OQL). I sequestri devono essere iscritti sull'elenco a spunta. 7. I provvedimenti che non rientrano nelle competenze dei servizi di ispezione ma devono essere adottati in applicazione alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari devono essere sottoposti al veterinario cantonale (art. 9 cpv. 4 OQL). 7

8 C) Disposizioni particolari riguardanti i controlli veterinari ufficiali nelle aziende di bestiame da reddito concernenti la registrazione dei trattamenti con antibiotici I. Scopo e campo di applicazione 1. I controlli concernono le tenute di animali da reddito nel settore agricolo, incluse le pescicolture, conformemente al campo di applicazione secondo l'art. 3 della Legge sull'agricoltura (LAgr). Essi sono finalizzati a verificare se le registrazioni dei trattamenti antibiotici sono conformi alle disposizioni, se i termini di attesa vengono rispettati risp. se i periodi di sospensione sono dichiarati in modo conforme. II. Organizzazione del controllo veterinario ufficiale 2. Si rimanda alle disposizioni generali III. Esecuzione dei controlli veterinari ufficiali 3. Devono essere controllate le registrazioni dei trattamenti con antibiotici, la loro plausibilità e il rispetto dell'art. 18a dell'oigc, con particolare riferimento ai punti seguenti: data del trattamento e, in occasione di trattamenti ripetuti, data del primo e dell'ultimo trattamento; nome del veterinario che ha somministrato o ordinato il trattamento; nome del farmaco; termine di attesa in giorni; identificazione degli animali trattati; confronto tra le registrazioni dei trattamenti antibiotici nel registro dei trattamenti e le indicazioni nei certificati di accompagnamento, nella misura in cui i termini di attesa non sono ancora scaduti. IV. Misure esecutive 4. Eventuali constatazioni riguardanti la legislazione sulle derrate alimentari o le prescrizioni cantonali sul commercio dei medicamenti, devono essere notificate all'autorità cantonale competente. Rientrano in questo ambito le constatazioni riguardanti altri farmaci o il commercio di medicamenti. 8

9 5. In caso di sospetto di impiego di antibiotici senza relativa iscrizione nel giornale dei trattamenti il veterinario ufficiale è autorizzato ad eseguire dei test rapidi seduta stante o a prelevare dei campioni per analisi di laboratorio. D) Disposizioni particolari concernenti i controlli veterinari ufficiali sul traffico degli animali nelle aziende con animali ad unghia fessa I. Scopo e campo di applicazione 1. Lo scopo dei controlli è quello di verificare, nelle aziende con animali ad unghia fessa, il rispetto delle prescrizioni concernenti il traffico degli animali e di adottare le misure in caso di infrazione. II. Organizzazione del controllo veterinario ufficiale 2. Il veterinario cantonale notifica alla BDTA SA le aziende nelle quali sono state riscontrate delle infrazioni per la loro inclusione nella relativa lista delle contestazioni della banca dati. 3. Prima del controllo il veterinario ufficiale si procura presso la BDTA SA una documentazione aggiornata sull'azienda e in particolare un elenco degli animali. Questi dati devono essere scaricati on line dagli organi di controllo il giorno precedente la data del controllo. III. Esecuzione dei controlli ufficiali 4. Devono essere considerati nel controllo i punti seguenti: a) correttezza dell'indirizzo aziendale e corrispondenza con i dati registrati presso la BDTA SA; b) identificazione degli animali ad unghia fessa con le marche auricolari ufficiali secondo l'art. 14 cpv. 1 OFE e le Direttive tecniche sull'identificazione degli animali ad unghia fessa del 9 agosto 1999; c) allestimento del registro degli animali secondo l'art. 14 cpv. 3 OFE e le Istruzioni riguardanti la tenuta del registro degli animali; d) allestimento e conservazione dei certificati di accompagnamento secondo l'art. 15 cpv. 1 OFE; 9

10 e) notifica sul trasferimento di animali alla BDTA SA secondo l'art. 14 OFE. IV. Misure esecutive 5. In caso di infrazione sono applicabili in prima linea le disposizioni dell'art. 15 OFE: 1 Nei confronti degli effettivi nei quali si trovano uno o più animali a unghia fessa non contrassegnati, non annunciati o non iscritti nel registro oppure nei quali il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro semplice di 1 grado. 2 Gli animali a unghia fessa contrassegnati in modo insufficiente o sprovvisti di certificato di accompagnamento devono essere isolati conformemente all articolo 67 fino al momento della loro identificazione. E) Entrata in vigore Le presenti direttive entrano in vigore il 1 febbraio Berna, 31 gennaio 2001 UFFICIO FEDERALE DI VETERINARIA 10

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Sostituzione di termini

Dettagli

Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari)

Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari) 507.00 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari) del 8 febbraio 995 (stato gennaio 0) emanata dal Gran Consiglio il 8

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)

Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 54a della legge del 1 luglio 1966 1 sulle epizoozie (LFE), decreta:

Dettagli

Spiegazioni per l utilizzazione dei formulari Assicurazione Qualità Latte

Spiegazioni per l utilizzazione dei formulari Assicurazione Qualità Latte Spiegazioni per l utilizzazione dei formulari Assicurazione Qualità Latte La salute delle mammelle, l utilizzazione e l approvigionamento di medicamenti veterinari e la pulizia degli impianti di mungitura

Dettagli

Contenuto del SISVet e diritti d accesso

Contenuto del SISVet e diritti d accesso Allegato (art. 9 cpv. 3 e art. 12) Contenuto del SISVet e diritti d accesso Abbreviazioni e spiegazioni Ruoli utente UFV Coll. UFV Collaboratore dell UFV con ruolo di amministratore per il SISVet Collaboratore

Dettagli

916.351.0 Ordinanza concernente l assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell economia lattiera

916.351.0 Ordinanza concernente l assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell economia lattiera Ordinanza concernente l assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL) del 7 dicembre 1998 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale

Dettagli

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza

Dettagli

Parte I (punti 3-9): Misure sanitarie obbligatorie per il controllo della Paratubercolosi bovina

Parte I (punti 3-9): Misure sanitarie obbligatorie per il controllo della Paratubercolosi bovina LINEE GUIDA PER L ADOZIONE DI PIANI DI CONTROLLO E PER L ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI NEI CONFRONTI DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA 1. Definizioni Ai sensi delle presenti linee

Dettagli

Regolamento del personale

Regolamento del personale Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

Effettuare gli audit interni

Effettuare gli audit interni Scopo Definire le modalità per la gestione delle verifiche ispettive interne Fornitore del Processo Input Cliente del Processo Qualità (centrale) e Referenti Qualità delle sedi territoriali Direzione Qualità

Dettagli

741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 19 dicembre

Dettagli

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Riforma Specialista del commercio al dettaglio Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi

Dettagli

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Ispezione di aziende soggette ad autorizzazione secondo l articolo 13 dell ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso

Ispezione di aziende soggette ad autorizzazione secondo l articolo 13 dell ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione protezione dei consumatori Guida Berna, 31 marzo 2011 Ispezione di aziende soggette ad autorizzazione

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus Art. 1 - Finalità e riferimenti normativi 1. Il presente Regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni

Dettagli

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del... Avamprogetto del 1 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del

Dettagli

741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 1 gennaio

Dettagli

persona in formazione è stipulato dall azienda o organizzazione di riferimento. Art. 9 Ubicazione della formazione di base ad impostazione aziendale

persona in formazione è stipulato dall azienda o organizzazione di riferimento. Art. 9 Ubicazione della formazione di base ad impostazione aziendale Promemoria 19 Reti di aziende formatrici Cos è una rete di aziende formatrici? Una rete di aziende formatrici è un unione di aziende che, non sono in grado o preferiscono non dover offrire una formazione

Dettagli

Comunicazione di atti scritti a un autorità

Comunicazione di atti scritti a un autorità Ordinanza Avamprogetto concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

SIMT-POS 038 GESTIONE STRUMENTI

SIMT-POS 038 GESTIONE STRUMENTI 1 Prima Stesura Redattori: Gasbarri, De Angelis, Rizzo Data: 15-02-/2014 SIMT-POS 038 GESTIONE STRUMENTI Indice 1 SCOPO... 2 2 CAMPO D APPLICAZIONE... 2 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 2 4 DESCRIZIONE ATTIVITÀ...

Dettagli

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) 822.223 del 29 marzo 2006 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Le regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea

Dettagli

INDICE. Istituto Tecnico F. Viganò PROCEDURA PR 08 AUDIT INTERNI. Rev. 4 Data: 15/12/2012. Pagina 1 di 6 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

INDICE. Istituto Tecnico F. Viganò PROCEDURA PR 08 AUDIT INTERNI. Rev. 4 Data: 15/12/2012. Pagina 1 di 6 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 1 di 6 INDICE 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 4. RESPONSABILITA' 5. MODALITÁ OPERATIVE 5.1. Pianificazione degli Audit Interni 5.2. Scelta degli auditor 5.3. Esecuzione

Dettagli

Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza

Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza 546.70 Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza emanate dal Governo l'8 novembre 005 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) e l'art. 8 della legge cantonale sull'assistenza

Dettagli

Allegato A LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALL ATTIVITA DI MACELLAZIONE DI ANIMALI EFFETTUATA PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DELLE CARNI

Allegato A LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALL ATTIVITA DI MACELLAZIONE DI ANIMALI EFFETTUATA PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DELLE CARNI Allegato A LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALL ATTIVITA DI MACELLAZIONE DI ANIMALI EFFETTUATA PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DELLE CARNI INDICE Capo 1. Macellazione di ovini secondo rito religioso presso

Dettagli

B. Documentazione generale del sistema di autocontrollo e definizione delle responsabilità aziendale

B. Documentazione generale del sistema di autocontrollo e definizione delle responsabilità aziendale Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Allegato 3 - Guida per la valutazione uniforme dell autocontrollo INDICE I Introduzione... 1 A.... 1 B. La documentazione generale

Dettagli

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione

Dettagli

431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

Rapporto esplicativo concernente l ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Rapporto esplicativo concernente l ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF) Cancelleria federale CaF Rapporto esplicativo concernente l ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF) Sezione 1: Collegio governativo Art. 1 Ordine di precedenza dei membri del Consiglio

Dettagli

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art. Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi:

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi: Newsletter del MARZO 2013 In sintesi: Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP _ Sostanze Chimiche_ Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR_ Prodotti da Costruzione_ Entrata in vigore

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

(Atti non legislativi) DECISIONI

(Atti non legislativi) DECISIONI 24.2.2015 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 52/1 II (Atti non legislativi) DECISIONI DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/261 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2015 che modifica le decisioni 2010/470/UE

Dettagli

Legislazione di riferimento

Legislazione di riferimento CHECK-LIST PER L ESECUZIONE DEL CONTROLLO SULL APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1082/03 E SUCCESSIVE

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione 40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

Macchine conformi alle norme di sicurezza: consigli per l acquisti. Informativa breve per i datori di lavoro, i capi azienda e gli acquirenti

Macchine conformi alle norme di sicurezza: consigli per l acquisti. Informativa breve per i datori di lavoro, i capi azienda e gli acquirenti Macchine conformi alle norme di sicurezza: consigli per l acquisti Informativa breve per i datori di lavoro, i capi azienda e gli acquirenti 1 Acquisto di macchine o impianti nuovi 1 Esempio di una dichiarazione

Dettagli

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)

Dettagli

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Codice civile svizzero (Atti pubblici) Codice civile svizzero (Atti pubblici) Avamprogetto Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del, decreta: I Il titolo finale del Codice

Dettagli

INTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale

INTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale INTRODUZIONE Il Prospetto Informativo Aziendale La disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede che tutti i datori

Dettagli

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 29 ottobre 2014 Il Consiglio federale

Dettagli

RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT INTERNI SGQ ANNO 2014

RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT INTERNI SGQ ANNO 2014 RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT INTERNI SGQ ANNO 2014 Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente territoriale Audit interno SGQ Autorità competente regionale Audit interno

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

L attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.

L attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. L attività istruttoria Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 oggetto della lezione l attività istruttoria la liquidazione delle

Dettagli

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco REGOLAMENTO DELL ASILO NIDO DEL COMUNE DI MONTEVECCHIA

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco REGOLAMENTO DELL ASILO NIDO DEL COMUNE DI MONTEVECCHIA Comune di Montevecchia Provincia di Lecco REGOLAMENTO DELL ASILO NIDO DEL COMUNE DI MONTEVECCHIA APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 DEL 30/09/2011 ART. 1 - FINALITÀ DEL SERVIZIO Il Comune

Dettagli

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2015 1/2015/S/GAS AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

PNAA biennio 2006-2007- Esami condotti nella Regione Lazio sui mangimi per animali destinati alla produzione di derrate alimentari Bovini da latte

PNAA biennio 2006-2007- Esami condotti nella Regione Lazio sui mangimi per animali destinati alla produzione di derrate alimentari Bovini da latte CONTROLLI NELLA FILIERA ALIMENTARE PER LA RICERCA DI RESIDUI DI SOSTANZE INDESIDERATE DA PARTE DEI SERVIZI DI SANITA PUBBLICA VETERINARIA DELLA REGIONE LAZIO Le diossine sono un gruppo di 210 sostanze

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

Egr. Via. Mod Delega Delega delle funzioni. Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Egr. Via. Mod Delega Delega delle funzioni. Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Egr. Via Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Il sottoscritto C.F. in qualità di Datore di Lavoro della Ditta con sede in al fine di provvedere agli incombenti posti dalla

Dettagli

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria REGOLAMENTO N.4 DELL AUTORITA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DISCIPLINANTE IL CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI FONDI AI SENSI DELL ARTICOLO 38, COMMA 4 DELLA LEGGE N. CXXVII DEL 30

Dettagli

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) ( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE IN GIOVANNI CRESPI SPA Approvata dal Consiglio

Dettagli

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

[ ] Per garantire questo, negli organi che decidono sulla

[ ] Per garantire questo, negli organi che decidono sulla Organismi di Certificazione [ ] ORGANISMI D I CERTIFICAZIONE O C IL SISTEMA DI CONTROLLO L agricoltura biologica rappresenta uno dei primi esempi di certificazione di filiera : ogni fase del processo produttivo

Dettagli

Linee guida per l assicurazione della qualità nelle piccole e medie imprese di revisione

Linee guida per l assicurazione della qualità nelle piccole e medie imprese di revisione Linee guida per l assicurazione della qualità nelle piccole e medie imprese di revisione Le presenti linee guida sul controllo di qualità sono la messa in pratica delle esigenze descritte nello SR 220

Dettagli

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1, 2 lett. b

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali VERBALE DELL ISPEZIONE ALL ENTE/ORGANISMO Situato in Via Con sede legale in Via ISPEZIONE disposta con ministeriale n... per la verifica della conformità dell ente/organismo ad effettuare prove di campo

Dettagli

SPECIFICA DI ASSICURAZIONE QUALITA

SPECIFICA DI ASSICURAZIONE QUALITA 1 di 8 1 PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE SULLA BASE DI DOCUMENTI DI 2 Parte Titolo 3 PARTE I I.1 PREMESSA I.2 SCOPI I.3 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata

Dettagli

Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro In vigore dal 01/04/2012 RINA Via Corsica 12 16128 Genova - Italia tel +39 010 53851 fax +39 010

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA 1 Recupero dei crediti di sicurezza sociale I nuovi

Dettagli

Regolamento sul pensionamento anticipato

Regolamento sul pensionamento anticipato 70.0 Regolamento sul pensionamento anticipato del 9 marzo 0 (stato aprile 0) emanato dal Governo il 9 marzo 0 visto l'art. 5 cpv. della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni

Dettagli

REGOLAMENTO ANTINCENDIO

REGOLAMENTO ANTINCENDIO Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Procedura di riconoscimento 22.09.2010

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 giugno 1999 1 sugli ascensori è modificata

Dettagli

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Dipartimento Territoriale di BRESCIA Via San Francesco d Assisi, 11 25122 BRESCIA Competenze ed Obblighi degli Organismi Notificati, dei

Dettagli

Circolare N.27 del 23 febbraio 2012. Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

Circolare N.27 del 23 febbraio 2012. Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Circolare N.27 del 23 febbraio 2012 Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Certificazioni di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 - SC MEDICINA LEGALE - OBITORIO CIVICO

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 - SC MEDICINA LEGALE - OBITORIO CIVICO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 - SC MEDICINA LEGALE - OBITORIO CIVICO PROCEDURA PR02 - Audit Interni Edizione 1 Approvata dal Direttore della SC Medicina Legale Emessa dal Referente Aziendale per la Qualità

Dettagli

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO

Dettagli

Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale

Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale In vigore dal 01/04/2012 Agroqualità Società per azioni Viale Cesare Pavese, 305-00144 Roma - Italia Tel. +39 0654228675 - Fax: +39 0654228692

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) 946.231 del 22 marzo 2002 (Stato 27 luglio 2004) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Foglio ufficiale. 1 Atti legislativi e dell Amministrazione. Legge sui cani. 16/2008 Venerdì 22 febbraio 1457

Foglio ufficiale. 1 Atti legislativi e dell Amministrazione. Legge sui cani. 16/2008 Venerdì 22 febbraio 1457 16/2008 Venerdì 22 febbraio 1457 Foglio ufficiale 1 Atti legislativi e dell Amministrazione Legge sui cani Scopi Identificazione e registrazione a) procedura b) controllo Tassa IL GRAN CONSIGLIO DELLA

Dettagli

Particolarità nell applicazione del DPR 462/01

Particolarità nell applicazione del DPR 462/01 Particolarità nell applicazione del DPR 462/01 Ambito di applicazione del DPR 462/01 Sono soggette all applicazione del DPR 462/01 soltanto le attività che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs.

Dettagli

A tal fine allega la copia del certificato di riconoscimento e/o registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99.

A tal fine allega la copia del certificato di riconoscimento e/o registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99. Allegato A1 Al Servizio Veterinario dell Azienda ULSS n.. RACCOMANDATA A/R Oggetto: notifica ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 - art. 18, comma 1. Il sottoscritto nato a il _ _ / _ _ / _ _ _ _ in

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEI LIVELLI

REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEI LIVELLI REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEI LIVELLI Art. 1 campo di applicazione. 1. Il presente regolamento definisce i criteri per la valutazione e la premialità del personale dei

Dettagli

Obblighi dell impresa: la formazione del personale, il consulente ADR

Obblighi dell impresa: la formazione del personale, il consulente ADR Obblighi dell impresa: la formazione del personale, il consulente ADR Gli operatori del trasporto in ADR Gli operatori del trasporto di merci pericolose possono suddividersi in: operatori principali, (speditore,

Dettagli

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO. Audit

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO. Audit Rev. 00 del 11.11.08 1. DISTRIBUZIONE A tutti i membri dell organizzazione ING. TOMMASO 2. SCOPO Gestione degli audit interni ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro 3. APPLICABILITÀ La presente

Dettagli

Prot. n. 7744 Livorno, 20 Luglio 2011

Prot. n. 7744 Livorno, 20 Luglio 2011 Prot. n. 7744 Livorno, 20 Luglio 2011 Ai Gestori delle Scuole non statali paritarie della provincia di LIVORNO Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2011-12. Indicazioni operative per le scuole non statali

Dettagli

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11558

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11558 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11558 INDICE Data di aggiornamento: Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Dicembre 2014 Articolo 2 CONDIZIONI GENERALI Articolo

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO

LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO Comune di Mesocco Cantone dei Grigioni LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO Legge per la diffusione di canali esteri nel Moesano Pagina 1 di 5 Indice A. GENERALITÀ... 3 Art. 1 Principio...

Dettagli

Comune di SOVERE Provincia di BERGAMO CRITERI. gestione ed aggiornamento Sito Web Istituzionale

Comune di SOVERE Provincia di BERGAMO CRITERI. gestione ed aggiornamento Sito Web Istituzionale Comune di SOVERE Provincia di BERGAMO CRITERI gestione ed aggiornamento Sito Web Istituzionale Approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 7.12.2010 1 Indice Articolo 1 Istituzione sito

Dettagli