SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO REPUBBLICA ITALIANA

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1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO APPALTO TRA PREALPI SERVIZI S.R.L. E [IMPRESA AGGIUDICATARIA] PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI ASSOCIATI. PERIODO [ ] REPUBBLICA ITALIANA L anno [ ] il giorno [ ]del mese di [ ], n. [ ], avanti a me dott. [ ], Notaio in [ ],sono comparsi i sigg.: - [ ] nato a [ ] il [ ] nella sua qualità di [ ] di Prealpi Servizi, con sede legale in [ ], via [ ], (partita I.V.A [ ]), come da procura/deliberazione/[ ] n. [ ] del [ ] che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell interesse della Stazione Appaltante che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato anche solo Prealpi o la Stazione Appaltante - il sig. [ ], nato a [ ], il [ ], nella sua qualità di [ ] dell impresa [ ], partita I.V.A. [ ], con sede legale in [ ], via [ ], iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di [ ],al n. [ ], che nel prosieguo dell atto verrà chiamata anche per brevità anche solo l Appaltatore o l Impresa ; (OPPURE nel caso in cui l atto sia sottoscritto da un procuratore dell impresa aggiudicataria) - il sig. [ ], nato a [ ], il [ ], il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale; (oppure) procuratore generale dell impresa [ ], partita I.V.A. [ ], con sede legale in [ ], via [ ], iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di [ ], al n. [ ], giusta procura speciale; (oppure) procura generale, in data [ ], rep. n. [ ], autenticata nella firma dal dott. [ ], notaio in [ ], allegata in originale al presente atto sotto la lettera B, che nel prosieguo sarà chiamata per brevità anche l Appaltatore o l Impresa. Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io dott. [ ],sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all assistenza dei testimoni PREMESSO CHE - con delibera del 29/11/2011, Prealpi ha indetto una gara da aggiudicare, ai sensi degli artt. 206 e 82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nonché degli artt. 339, 283, comma 4, 284 e 121 del D.P.R. n. 207/2010, a favore del concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale sul Prezzo unico nazionale (PUN), di cui al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico approvato col decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, per la fornitura sul libero mercato di energia elettrica e dei servizi associati per le 79 unità di consumo indicate nell allegato A del Capitolato Speciale d Appalto, per un quantitativo stimato di circa kwh elettrici, somministrati dal soggetto aggiudicatario della gara (nel seguito denominato anche l Impresa o l Aggiudicatario ) all utilizzatore Prealpi, per una spesa complessiva di ,44 oltre I.V.A. al netto ; - con determinazione del [ ], Prealpi ha approvato l esito della gara svoltasi in data [ ] e pertanto l appalto è stato aggiudicato in via definitiva all Impresa [ ] con sede in [ ] con il ribasso del [ ] % sull aumento al PUN soggetto a ribasso di [ ] e quindi per un importo stimato della fornitura di [ ], oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara; 1

2 - in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitivo con nota in data [ ] l impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto; - con nota del [ ] l impresa ha presentato la richiesta documentazione ed ha costituito, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di a mezzo polizza assicurativa fidejussoria emessa dalla Società [ ] Agenzia di [ ] in data [ ]; (oppure) a mezzo fidejussione bancaria emessa dalla Banca di [ ]; (oppure) a mezzo fidejussione rilasciata da intermediario finanziario [ ]. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1 - PREMESSE 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2 NORME REGOLATRICI DELL APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 1. L appalto deve essere eseguito con l osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti: a) dal presente contratto; b) dalla legge e dal regolamento sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture ed in particolare dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; d) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate. 2. L interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c. ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO 1. Il contratto ha ad oggetto la fornitura la fornitura sul libero mercato di energia elettrica e dei servizi associati per le 79 unità di consumo indicate nell allegato A del Capitolato Speciale d Appalto, per un quantitativo stimato di circa kwh elettrici, somministrati dal soggetto aggiudicatario della gara (nel seguito denominato anche fornitore o appaltatore) alla Stazione appaltante. 2. Sono compresi nell appalto tutte le prestazioni, le provviste necessarie ed accessorie per dare compiuta la fornitura secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel Disciplinare tecnico e nel Capitolato Speciale d Appalto. ARTICOLO 4 DURATA DELL APPALTO 1. La durata dell'appalto è fissata in 22 (ventidue) mesi a decorrere dal 01/03/2012 al 31/12/ Nel caso in cui la procedura di gara per la scelta dell appaltatore si protragga al punto di non permettere, avuto riguardo a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 163/2006 e/o ad eventuali statuizioni del Giudice Amministrativo, di avviare la fornitura nella data indicata al comma precedente, la stazione appaltante stabilisce unilateralmente un nuovo termine iniziale, che comunque non potrà eccedere la data del 01/05/2012. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato al comma terzo del presente articolo, la data di termine della fornitura indicata al comma precedente non subisce modifiche e l aggiudicatario non 2

3 può avanzare alcuna pretesa economica a titolo di lucro cessante, imputabile alla riduzione della durata della fornitura. 3. La fornitura ha inizio nella data determinata ai sensi del comma precedente anche in pendenza di stipula del contratto. 4. Qualora dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l appaltatore previa richiesta formale da parte della stazione appaltante è obbligato alla prosecuzione dello stesso, alle medesime condizioni e per il periodo di tempo necessario indicato dalla stazione appaltante e comunque non oltre mesi 6 (sei). In tale ipotesi nulla in più oltre ai normali prezzi di appalto è riconosciuto all appaltatore. 5. La fornitura s intende risolta automaticamente e di diritto, ai sensi dell art del codice civile, nell ipotesi di cessazione anticipata dei servizi idrici di cui Prealpi Servizi S.r.l. è titolare in regime di affidamento diretto, (in house providing), con riguardo a ciascuna unità di prelievo indicata nell allegato A del Capitolato Speciale d Appalto, salvo che la stessa Prealpi Servizi S.r.l. non convenga la cessione della fornitura al soggetto eventualmente subentrante nella gestione del servizio idrico interessato, per la quale l appaltatore presta sin d ora, anche i sensi e per gli effetti di cui all art del Codice Civile, il proprio consenso. ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL APPALTO 1. La fornitura oggetto del presente appalto è contabilizzata a misura. L importo presunto a base d asta è di ,44 oltre IVA al netto dei prezzi unitari integrativi (PUI) e risulta così composto (Allegato C al Capitolato speciale d appalto): il prezzo dell energia basato sul PUN, di cui al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico approvato col decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, relativo al mese di ottobre 2011 pari ad 86, 555 in F1, 88,671 in F2 e 67,379 in F3 oltre IVA per la fornitura dell energia elettrica; i corrispettivi unitari che il fornitore applicherà ai quantitativi prelevati mensilmente in ciascun punto di prelievo, dotato di idoneo misuratore, e per ciascuna fascia oraria (F1, F2, F3) saranno pari al prezzo energia distinto per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 calcolato mensilmente come Componente di approvvigionamento dell energia elettrica all ingrosso, pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 maggiorato di 4,00 /MWh (euro quattro/00 MWh); tale maggiorazione è soggetta a ribasso; il prezzo integrativo dell energia elettrica (PUI) relativo ai servizi associati (trasporto perdite, eventuali costi di rifasamento, dispacciamento, componenti sistema) e alle imposte erariali ed addizionali, non soggetto a ribasso. 2. Ai sensi dell art. 12 del Capitolato Speciale d Appalto, il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dall Impresa. 3. Tutte le fatture dovranno essere anticipate al cliente entro tre giorni dall emissione a mezzo di trasmissione informatica (anche via o sito web messo a disposizione dal fornitore a Prealpi Servizi s.r.l.). 3

4 4. In caso di ritardo nei pagamenti mensili, l esecutore ha diritto alla corresponsione degli interessi in misura del tasso legale. ARTICOLO 6 LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA. 1. La fornitura sul mercato libero di energia elettrica e dei servizi associati oggetto del presente Contratto verrà effettuata all interno delle 79 unità di prelievo indicate nell allegato A al Capitolato Speciale d Appalto. 2. L esecuzione del contratto avrà inizio dopo che lo stesso sarà divenuto efficace. 3. La durata della fornitura è fissata in mesi 22 a partire dal 01/03/2011. La data di avvio della fornitura può subire un differimento al verificarsi della ipotesi ed entro i limiti di cui all art. 10, comma 2, del Capitolato Speciale d Appalto. Sono fatte salve le cause di risoluzione del contratto e di recesso dallo stesso espressamente previste e disciplinate dal capitolato speciale. La fornitura s intende risolta automaticamente e di diritto, ai sensi dell art del codice civile, nell ipotesi di cessazione anticipata dei servizi idrici di cui Prealpi Servizi S.r.l. è titolare in regime di affidamento diretto, (in house providing), con riguardo a ciascuna unità di prelievo indicata nell allegato A del Capitolato Speciale d appalto, salvo che la stessa Prealpi Servizi S.r.l. non convenga la cessione della fornitura al soggetto eventualmente subentrante nella gestione del servizio idrico interessato. 4. Nel caso di ritardo nei tempi di attivazione della fornitura è prevista una penale pari a 200,00 al giorno per i primi trenta giorni di ritardo naturali e consecutivi e pari a 350,00 al giorno dal trentunesimo giorno in poi sino al sessantesimo giorno con un massimo del 20% del costo della fornitura per il periodo della mancata attivazione 5. La riscossione della penale sarà operata mediante trattenuta sull ultimo titolo di spesa e qualora l importo di esso non fosse sufficiente, sarà escussa la cauzione definitiva in quota parte. ARTICOLO 7 GARANZIE DI CONTINUITÀ E QUALITÀ DELLA FORNITURA 1. La fornitura avrà carattere di continuità e di ininterrompibilità. 2. L energia elettrica, di produzione nazionale o di importazione, sarà immessa nella rete nazionale dal fornitore, con continuità e secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità. 3. La fornitura verrà effettuata mediante riconsegna dell energia elettrica ai singoli punti di prelievo di Prealpi Servizi s.r.l. così come indicati nell allegato A al Capitolato Speciale d Appalto. 4. L Impresa dovrà fornire energia elettrica ai punti di prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l energia necessaria, durante l intero periodo della fornitura. ARTICOLO 8 - CAUZIONE DEFINITIVA 1. L Impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 la cauzione definitiva di, a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa in data [ ] dalla Società [ ] Agenzia di [ ] [oppure] a mezzo fidejussione bancaria emessa dalla Banca [ ]; [oppure] polizza rilasciata da intermediario finanziario [oppure] in contanti [oppure] a mezzo assegno circolare. 2. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell avanzamento dei lavori, nel limite massimo del 75% dell iniziale importo garantito. L ammontare residuo, pari al 25% dell iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. 4

5 3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell Impresa, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi sulla predetta cauzione. 4. L Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. ARTICOLO 9 VARIANTI 1. Il dettaglio della quantità presunta di energia oggetto della fornitura è contenuto nell allegato A del Capitolato Speciale d Appalto nel quale sono indicati per ogni punto di prelievo: l ubicazione, il numero di presa, il codice POD, i dati di consumo previsto di energia e di potenza. 2. Nel menzionato allegato A sono altresì indicati: i punti di prelievo multiorari alimentati in alta, media e bassa tensione dotati di misuratori (elettronici) atti a rilevare il consumo di energia per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3; il punto di prelievo biorario alimentato in bassa tensione con misuratore capace di suddividere il consumo solo per due fasce orarie (FP e FFP). 3. I quantitativi di consumo di energia elettrica (sia complessivi, sia per singoli punti di prelievo), così come dettagliati nell allegato A, essendo sono da considerarsi presuntivi e possono differire dai consumi che saranno effettivamente registrati nel corso dell appalto; le variazioni che si dovessero eventualmente verificare non fondano alcun diritto ad indennizzo o a compensi di sorta in capo all appaltatore, aggiuntivi rispetto al pagamento del corrispettivo contrattuale dell appalto determinato come all art. 11 del capitolato speciale d appalto. L Impresa pertanto non potrà avanzare nessuna richiesta qualora i consumi di discostassero da quelli indicati nella documentazione di gara. 4. Qualora durante il periodo di fornitura ci dovesse essere una riduzione dei punti di prelievo rispetto a quelli indicati nell allegato A, con riduzione del quantitativo stimato, l Impresa non potrà richiedere danni o alcun tipo di compenso aggiuntivo. 5. Nessun danno o compenso aggiuntivo potrà essere richiesto dalla Stazione appaltante anche nel caso in cui durante il periodo di fornitura ci dovessero essere modificazioni di tensione di alimentazione o di fasce orarie per uno o più punti di consegna. 6. Resta comunque salva l applicazione della disciplina di cui all art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 relativamente ad aumenti o diminuzioni della fornitura superiori al c.d. quinto d obbligo. ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 1. Ai sensi dell art. 118 D. Lgs. n. 163/2006, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell art. 117, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell apposito albo presso la Banca d Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all Amministrazione appaltante e da questa accettato ai sensi dell art. 117, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006. ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELL IMPRESA AGGIUDICATARIA NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI 1. L Impresa dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi. 5

6 2. L Impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO [se l impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare] 1. Il subappalto non è ammesso non avendo l esecutore dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto. [se l impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto] 2. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall impresa circa le quote della fornitura da subappaltare, indicate in:, la Stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l osservanza delle modalità stabilite dell art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n L Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti dell Amministrazione aggiudicatrice per la fornitura oggetto di subappalto. La Stazione appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della fornitura oggetto di subappalto. ARTICOLO 13 PENALI 1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte dell Impresa comporta l applicazione di una penale. 2. La Stazione appaltante applicherà le penali comminando le sanzioni di importi rispettivamente di seguito indicati per le seguenti fattispecie: a) ritardo nei tempi di attivazione della fornitura: 200,00 al giorno per i primi trenta giorni di ritardo naturali e consecutivi; 350,00 al giorno dal trentunesimo giorno in poi sino al sessantesimo giorno con un massimo del 20% del costo della fornitura per il periodo della mancata attivazione; b) inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura (non imputabili alla Stazione appaltante o a forza maggiore o a caso fortuito): da 200,00 al giorno al massimo del 20% del costo mensile della fornitura del singolo punto presa; c) mancato aggiornamento del documento di valutazione del rischio di cui all art. 18 del Capitolato Speciale d Appalto: 800,00 per evento; d) mancata ottemperanza al documento di valutazione del rischio di cui all art. 18 del Capitolato Speciale d Appalto: 500,00 per evento; e) ritardato reintegro della cauzione di cui all art. 19 del Capitolato Speciale d Appalto, entro il termine ivi previsto: 100,00 per ogni giorno di ritardo compreso tra il primo ed il quindicesimo, 500,00 per ogni giorno di ritardo compreso tra il sedicesimo ed il trentesimo; f) ritardato invio del flusso informativo (per ogni punto di prelievo) : 10,00 per ogni giorno di ritardo; g) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da 500,00 a 5.000,00 per evento, avuto riguardo, nell ordine, al danno causato alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell evento. 3. Fatto salvo quanto previsto dall art. 22, primo comma, lettera b), del Capitolato Speciale d Appalto in caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata della fornitura, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25% per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo l importo della penale rispettivamente indicata al comma precedente. 6

7 4. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della Stazione appaltante all appaltatore che, ricevuta l intimazione, ha l obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e ha la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione. 5. Valutate la natura e la gravità dell inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall Impresa, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell inadempimento e l eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone, nel caso di cui al comma secondo lettera g) del presente articolo, l importo alla gravità dell inadempimento. 6. L importo della penale è versato dal fornitore alla Stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Decorso tale termine, la Stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell art del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli artt. 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del Codice Civile. 7. In tutti i casi in cui l Impresa non rimuova tempestivamente la causa dell inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall art. 24 del Capitolato Speciale d Appalto, la Stazione appaltante dispone che l esecuzione delle prestazioni cui l inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all Impresa i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 6 del presente articolo. 8. L applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell appalto equivale alla manifesta incapacità dell Impresa ad eseguire la fornitura appaltata e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell eventuale maggior danno provocato alla Stazione appaltante. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano pure nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza. ARTICOLO 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 1. La Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex art cod. civ. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell eventuale maggior danno: a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dal Capitolato Speciale d Appalto e dal disciplinare di gara per la prestazione della fornitura; b) accertamento per quattro volte dello stesso inadempimento tra quelli previste all art. 21 del Capitolato Speciale d Appalto; c) interruzione della fornitura per non meno di tre giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell Impresa; d) frode dell Impresa; e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di 7

8 valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del D. Lgs. n. 81/2008 e redatto secondo l art. 28 del Decreto medesimo; f) qualora l Impresa accumuli l applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell importo contrattuale; g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all art., primo comma, ultimo periodo del Capitolato Speciale d Appalto; h) indebita cessione anche parziale del presente contratto; i) ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all Impresa eccedente i sessanta giorni naturali e consecutivi; j) fallimento dell Impresa o soggezione ad altra procedura concorsuale; k) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell Impresa sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della Legge 27 dicembre 1956, n ed agli artt. 2 e seguenti della L. 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; l) qualora nei confronti dell Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; m) cessazione dell attività da parte dell Impresa, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l assunzione della fornitura; n) transazioni eseguite senza il ricorso alle banche o alla società Poste Italiane S.p.A.; o) perdita nel corso dell esecuzione dell appalto dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all art. 38 del D. Lgs. n. 163/ Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ., la Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. 3. In caso di risoluzione del contratto, l Impresa incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta automaticamente incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all espletamento di una nuova procedura di gara per l affidamento della fornitura ad un nuovo soggetto aggiudicatario. 4. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all Impresa con lettera raccomandata A/R e comporta le conseguenze stabilite dal combinato disposto degli artt. 297 del D.P.R. n. 207/2010, 135 e 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. Salvi i casi di risoluzione di diritto del contratto indicati al precedente art. 16, la Stazione appaltante ricorre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali dell Impresa indicati nel presente capitolato. 8

9 2. L inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata A/R con l avvertimento che in mancanza il contratto si intende risolto ai sensi degli artt e 1454 cod. civ., salvo che siano date da parte dell Impresa giustificazioni ritenute valide dalla Stazione appaltante. 3. Rimane salvo il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria. 4. In caso di risoluzione contrattuale in danno, la Stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dall Impresa, per l uso proprio, illimitato nel tempo, senza null altro dovere. 5. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta: qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge; nell ipotesi di cessazione anticipata dei servizi idrici di cui Prealpi è titolare in regime di affidamento in house providing in relazione a quanto stabilito dall art. 11, comma 5 del Capitolato Speciale d Appalto. In tali ipotesi all Impresa è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla Stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell appalto. ARTICOLO 16 CONTROVERSIE 1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Varese. ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL IMPRESA AGGIUDICATARIA [se l impresa ha sede nello stesso comune della Stazione Appaltante] A tutti gli effetti del presente atto, l impresa elegge domicilio presso la sua sede legale, già dichiarata nel presente contratto. [oppure se l impresa non ha sede nello stesso comune della Stazione Appaltante] A tutti gli effetti del presente atto, l impresa elegge domicilio in [ ], presso [ ], via [ ] al n. [ ] ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI 1. Sono a carico dell Impresa, ai sensi dell art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per I.V.A. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n ARTICOLO 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. L Impresa dichiara di aver preso visione dell informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di cui al paragrafo 20 del Disciplinare di gara. ARTICOLO 20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010 9

10 1. L impresa si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L Impresa si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. 136/2010. L Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l Impresa aggiudicataria prende atto del seguente codice identificativo di gara (CIG) n FAB. ARTICOLO 21 - ALLEGATI AL CONTRATTO Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati: [ ] Per la Stazione appaltante Per l impresa aggiudicataria 10

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