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1 CIRCOLARE n. 07/10 UNAE Emilia - Romagna (già AIEER) Albo delle Imprese Installatrici Elettriche Qualificate dell Emilia Romagna c/o ENEL S.p.A. - Via C. Darwin, Bologna Tel Fax C.F P.I E mail: unaebo@tin.it Bologna, 20 settembre Alle Imprese in indirizzo - Agli Aderenti ex Art.5 Statuto e p.c. - Ai Consiglieri dell Albo - Ai Componenti del C.T.A. Loro Sedi Prot. GN/78/10 Oggetto: Impianti fotovoltaici: DM 6 agosto 2010 Terzo Conto Energia Dal 25 agosto 2010 è in vigore il DM 06/08/2010 (pubblicato sulla GU del 24/08/2010), che detta le nuove condizioni di incentivazione degli impianti fotovoltaici che saranno ultimati dopo il 31 dicembre Questo nuovo ciclo di incentivazione viene anche chiamato Terzo Conto Energia. Il nuovo DM 06/08/2010 modifica in alcune parti il precedente DM 19/02/2007 (vedi punto 9) relativo al Secondo Conto Energia, che si è in pratica concluso col raggiungimento della soglia massima di potenza cumulata di 1200 MW. 1 Il DM 19/02/2007 così modificato si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 25/08/2010 e fino al 31/12/2010. Bisogna tuttavia ricordare che, in base alla legge 13 agosto 2010 n. 129, hanno ancora diritto agli incentivi del vecchio decreto gli impianti che entreranno in esercizio entro giugno 2011 per i quali l ultimazione dei lavori sia comunicata entro il 31/12/2010 (vedi circolare UNAE n. 6/10). L obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica cumulata da installare entro il 2020 aumenta da 3000 MW a 8000 MW. Entro 60 gg dall entrata in vigore del decreto, l AEEG dovrà emanare i necessari provvedimenti attuativi (in pratica sarà pubblicata una nuova delibera oppure sarà aggiornata la delibera 90/07). Rispetto alle precedenti regole, le modifiche sono numerose e sostanziali. Di seguito vi illustriamo quelle principali, mentre il testo integrale del decreto è scaricabile anche dal nostro sito 1) Nuova classificazione degli impianti fotovoltaici Dal 1 gennaio 2011 cambia completamente la classificazione degli impianti fotovoltaici, che viene riassunta nella seguente tabella insieme alle potenze ammesse per i singoli impianti e alla potenza massima cumulata incentivabile. TITOLO II IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI (realizzati con moduli piani) Impianti realizzati sugli edifici Altri (secondo precise modalità) impianti ( ) TITOLO III IMPIANTI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE TITOLO IV IMPIANTI A CONCENTRAZIONE Potenza dell impianto P min = 1 kw P max senza limiti P min = 1 kw P max = 5 MW Soggetti ammessi agli - Persone fisiche - Persone giuridiche - Persone giuridiche incentivi - Soggetti pubblici - Condomini - Soggetti pubblici Tetto massimo di potenza cumulata incentivabile (*) 3000 MW 300 MW 200 MW ( ) Gli altri impianti i cui soggetti pubblici sono Enti locali, sono considerati come realizzati sugli edifici, ma solo quando operano in regime di scambio sul posto (in via transitoria rientrano in questo beneficio anche gli impianti, non operanti in regime di scambio sul posto, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse prima del 25/08/2010). (*) Come per il precedente decreto, possono accedere agli incentivi gli impianti ultimati entro 14 mesi dalla data di raggiungimento del tetto massimo (24 mesi per gli impianti di soggetti pubblici). Il GSE dovrà pubblicare e aggiornare sul suo sito la potenza cumulata raggiunta. Rispetto al precedente decreto gli impianti integrati negli edifici non possono più essere realizzati con i tradizionali moduli piani, bensì con moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici. Nell allegato 4 del decreto sono sommariamente indicate le caratteristiche costruttive e le modalità di installazione, ma per i necessari ulteriori chiarimenti il GSE dovrà predisporre una guida entro il 1 gennaio Dovrebbero rientrare in questa categoria le tegole fotovoltaiche e sistemi similari. Costituiscono una novità assoluta gli impianti a concentrazione, cioè realizzati mediante sistemi ottici che concentrano l energia solare sull elemento fotovoltaico. 1 Alla data di stesura della presente circolare la potenza cumulata degli impianti incentivati dal Secondo Conto Energia è di circa 1400 MW. 1

2 Inoltre, sono stati inseriti anche gli impianti fotovoltaici con caratteristiche di innovazione tecnologica per i quali i requisiti tecnici e le tariffe incentivanti saranno stabilite da un successivo decreto (art. 14 bis). 2) Le nuove tariffe Nella tabella seguente sono riportate tutte le tariffe spettanti in funzione della data di entrata in esercizio dell impianto, della sua potenza e della sua tipologia. Come per il precedente decreto, hanno diritto di accedere agli incentivi gli impianti di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento (di almeno 1 kw). Le tariffe vengono erogate dal GSE per vent a moneta costante al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete oppure a seguito di eventi calamitosi ufficialmente riconosciuti; la data iniziale è quella dell entrata in esercizio dell impianto. 2 Fascia di potenza (kw) Tariffe incentivanti in base alla data di entrata in esercizio dell'impianto, alla sua classificazione e alla fascia di potenza ( /kwh) Impianti solari realizzati con moduli piani Impianti Pergole Pergole Pergole Pergole Pergole integrati con Su Pensiline edifici siline edifici siline edifici siline edifici siline Altri Altri Altri Altri Altri caratteristiche edifici Ecc. (*) Ecc. (*) Ecc. (*) Ecc. (*) Ecc. (*) innovative quadrimestre quadrimestre quadrimestre P < P < P < P <P (*) Valore calcolato pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per gli impianti realizzati su edifici e la tariffa spettante per gli altri impianti" Impianti a concentrazione Rispetto al precedente decreto le tariffe si riducono sensibilmente e gradualmente nel tempo penalizzando maggiormente gli impianti di grossa potenza e quelli tradizionali realizzati con moduli piani (vedi grafici allegati). Nonostante la riduzione, gli incentivi risultano comunque tra i più generosi nel panorama internazionale. 3) Modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici per fruire delle tariffe Su edifici (all. 2 del decreto) 1 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5 2 Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda. Moduli fotovoltaici installati su tetti 3 aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2 Moduli fotovoltaici installati in 4 qualità di frangisole. - Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. - Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm. I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie. I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi. I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti. I moduli installati sugli edifici con modalità diverse da quelle descritte in tabella, sono considerati altri impianti. Non rientrano nella definizione di edifici 3 : le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate. Tuttavia, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, hanno diritto ad un incentivo pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa spettante per gli altri impianti fotovoltaici (nella tabella delle tariffe sono riportate le cifre così calcolate). 4 Il GSE dovrà predisporre entro il 01/01/2011 una guida sulle modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici. 4) Procedure per l accesso alle tariffe incentivanti Dal 2011 le procedure sono state rese più flessibili e meno farraginose nella tempistica e nella modalità di invio della documentazione al GSE. 2 Per l entrata in esercizio devono essere rispettate tutte le condizioni previste: a) impianto collegato e in parallelo con la rete, b) installazione di tutti i contatori previsti, c) assolvimento degli obblighi relativi all accesso alla rete elettrica, d) assolvimento degli obblighi fiscali sulla produzione di energia elettrica (adempimenti UTF). 3 Per la definizione di edificio il decreto rimanda al DPR 26 agosto 1993 n. 412 art Dal testo del decreto si evince che questa tariffa intermedia non spetterebbe se i moduli sono sovrapposti alle strutture, ma solo quando costituiscono elementi costruttivi ; in merito è opportuno attendere le precisazioni delle guide del GSE. 2

3 La richiesta di concessione degli incentivi deve essere inviata al GSE entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell impianto (in precedenza erano 60 gg). L eventuale ritardata comunicazione comporta un inammissibilità temporanea solo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell impianto e la data della comunicazione (in precedenza il mancato rispetto dei tempi comportava l esclusione dagli incentivi). L invio della documentazione tecnica deve avvenire esclusivamente per via telematica e il GSE dovrà predisporre un apposita piattaforma informatica entro il 1 gennaio Solo la domanda di concessione e la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà devono essere inviate via fax oppure tramite posta elettronica certificata. La documentazione tecnica necessaria è descritta nell allegato 3 del decreto (non è più richiesto il certificato di collaudo e la documentazione finale di progetto di cui alla norma CEI 0-2). Entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, il GSE deve provvedere all erogazione della tariffa spettante. 5) Cumulabilità degli incentivi Gli incentivi possono essere cumulati esclusivamente con i benefici e i contributi pubblici indicati nell Art. 5 e riassunti nella seguente tabella. Rimane l iva agevolata del 10% e rimane l impossibilità di accedere agli incentivi qualora siano state richieste detrazioni fiscali in relazione all impianto fotovoltaico (ad es. la detrazione del 36%). Tipologia di impianto Impianti realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3kW Contributi ammessi Contributi pubblici in conto capitale Limite del contributo rispetto al costo dell investimento Impianti integrati con caratteristiche innovative 30% Impianti a concentrazione 30% Impianti realizzati su: - Scuole pubbliche o paritarie - Strutture sanitarie pubbliche - Sedi amministrative di proprietà di enti locali (o regioni e province autonome) Impianti realizzati su: - Edifici pubblici diversi da quelli precedenti - Edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all interno di siti contaminati, purché il soggetto responsabile provveda alle preventive operazioni di bonifica. Sono inoltre ammessi i: - finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell art. 1 comma 1111 della legge 27/12/2006 (finanziaria 2007) - benefici conseguenti all accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. Importante: il precedente decreto escludeva dagli incentivi gli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2010 e installati per obblighi conseguenti al D.Lgsl 192/05 e della legge 244/07 (cioè quando l impianto fotovoltaico era determinante al fine del raggiungimento dell efficienza energetica richiesta dalla legge per i nuovi edifici). Questo aspetto non viene più menzionato e, pertanto, tali impianti non dovrebbero più essere esclusi dagli incentivi. 6) Premi per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell energia (art. 9) Come nel precedente decreto, sono previsti incrementi degli incentivi per i nuovi edifici ad elevata efficienza energetica oppure per gli edifici esistenti sui quali vengono realizzati interventi migliorativi dell efficienza energetica di almeno il 10%. Possono accedere a questi premi solo gli impianti in regime di scambio sul posto realizzati sugli edifici oppure integrati con caratteristiche innovative. Il meccanismo generale non subisce modifiche, ma il testo viene aggiornato facendo riferimento al DPR 59/09 (regolamento attuativo del D.Lgsl 192/05). I premi possono essere richiesti anche più volte per il medesimo impianto (nel caso di più interventi migliorativi attuati in tempi diversi) e la maggiorazione della tariffa si applica dal momento del riconoscimento fino al termine del periodo di vent di erogazione degli incentivi. Novità: nel caso di edifici parzialmente climatizzati, può accedere al premio la produzione fotovoltaica riferibile all impianto o porzione d impianto che sottende l equivalente della superficie climatizzata (art. 9 comma 7). Questa formulazione non è del tutto chiara per quanto riguarda la determinazione della parte d impianto che può accedere al premio ed è auspicabile che l argomento venga meglio trattato nelle guide aggiornate del GSE. Per gli edifici esistenti il premio consiste in una maggiorazione dell incentivo pari alla metà del miglioramento conseguito, con un massimo del 30%. Ad es. con un miglioramento dell efficienza del 16%, la tariffa viene aumentata dell 8%. Per i nuovi edifici si ha diritto alla maggiorazione del 30 % dell incentivo quando le prestazioni energetiche di raffrescamento estivo e di climatizzazione invernale sono inferiori di almeno il 50% rispetto ai limiti del DPR 59/09. 30% 60% 30% 3

4 7) Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici (art. 10) Sono state modificate le condizioni che danno diritto ad un incremento delle tariffe, come viene riassunto nella tabella seguente. I premi sono destinati agli impianti del Titolo II (con moduli piani) e non sono cumulabili tra loro (da quanto si evince dal testo, non sono cumulabili neppure con il premio abbinato ad un uso efficiente dell energia). Tipo di impianto Condizioni per accedere al premio Incremento Sugli edifici Altri impianti Sistemi con profilo di scambio prevedibile (sono casi abbastanza particolari) In regime di scambio sul posto, realizzati da Comuni con meno di 5000 abitanti (il soggetto +5% responsabile deve essere l amministrazione comunale) Installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto +10% Ubicati in zone classificate come: - Industriali; - Commerciali; +5% - Cave o discariche esaurite; - Area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall art. 240 del D.Lgs. 152/06. Sistema costituito da uno o più impianti fotovoltaici gestiti dal soggetto responsabile unitariamente con un aggregato di punti di immissione, punti di prelievo e di eventuali sistemi di accumulo dell energia, trattati su base oraria e sottesi ad un unica cabina primaria: - realizzato con uno o più impianti fotovoltaici di potenza complessiva superiore a 200 kw e fino a 10 MW (la potenza deve essere almeno pari alla somma delle potenze degli eventuali impianti di +20% produzione non fotovoltaici, nonché alla somma delle potenze disponibili dei punti di prelievo); - il profilo complessivo di scambio giornaliero con la rete elettrica deve essere comunicato il giorno prima al GSE con un margine di errore del 10% in ciascun giorno; - il profilo comunicato giornalmente al GSE deve essere rispettato per almeno 300 giorni all anno. 8) Autorizzazioni edilizie (art. 21) Il decreto chiarisce la situazione per quanto riguarda gli impianti realizzati sugli edifici: a) In base al D.Lgs. 115/08, art. 11 comma 3, gli impianti realizzati sugli edifici con moduli aventi la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, non sono soggetti a DIA ed è sufficiente la preventiva comunicazione al Comune. b) In base al DPR 380/01, art. 6, comma 2, lettera d) 5 rientrano nell attività edilizia libera e richiedono solo la preventiva comunicazione dell inizio dei lavori all amministrazione comunale (anche per via telematica) 6, gli interventi riguardanti i pannelli fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori delle zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. 7 Viene precisato che gli impianti sugli edifici che non rientrano nei due punti a) e b) di cui sopra, sono soggetti a DIA purché la superficie complessiva dei moduli non sia superiore a quella del tetto. Se ne deduce che in questi casi la DIA è sufficiente, fatte salve - in casi particolari - eventuali altre necessarie autorizzazioni, per le quali è consigliabile contattare i singoli Comuni. Viene inoltre abrogato il comma 7 dell art. 5 del DM 19/02/ Questa abrogazione potrebbe avere riflessi importanti per gli impianti al suolo (o comunque non al servizio degli edifici) con P > 20 kw, per i quali, almeno in base ad una prima interpretazione, si rende necessaria l Autorizzazione Unica prevista dall Art. 12 del D.Lgsl. 387/03 a valere anche sui procedimenti in corso. c) Interpretazioni e modifiche del DM 19/02/2007 (art. 20) Il decreto contiene alcune precisazioni che riguardano la definizione degli impianti al suolo, su pergole, serre, tettoie e pensiline, per i quali vengono sostanzialmente confermate le indicazioni già presenti nelle guide del GSE. 9 Per quanto riguarda i premi abbinati ad un uso efficiente dell energia, il DM 19/02/2007 viene in pratica allineato al nuovo decreto (di fatto sono sostituiti i commi 1, 2 e 8 dell art. 7 e viene aggiunta la precisazione sugli edifici parzialmente climatizzati come indicato in precedenza al punto 6). Infine si precisa che agli impianti nei comuni abruzzesi colpiti dal sisma, non si applica la riduzione delle tariffe del 2% prevista nel 2010 e il periodo di vent non terrà conto della fermata degli impianti a causa del sisma. 5 Questo articolo è stato introdotto dal DL 25/03/2010 modificato dalla legge di conversione 22/06/ La comunicazione deve essere accompagnata dalle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore. 7 Classificate A ai sensi del DM 01/04/1968 n Il comma soppresso prescriveva in particolare che Qualora sia necessaria l acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all art. 12 del D.Lgsl. 387/03. Tale formulazione è stata abrogata e dal 25/08/2010 non produce più effetti. 9 Ad es. viene chiarito che rientrano tra gli impianti al suolo gli impianti ad inseguimento e quelli comunque realizzati con altezza minima dei moduli da terra inferiore a 2 m (in pratica una tettoia bassa viene considerata un impianto al suolo). I frangisole sono da intendersi a strutture collegate alle superfici verticali degli edifici. Le tettoie devono appoggiarsi alle pareti degli edifici e le pensiline devono riferirsi a strutture accessorie degli edifici e non realizzate in spazi aperti. 4

5 1 = P = 3 5 Sugli edifici -19,6% Parzialmente integrati -24% -24,6% -26,6% -29,3% -32,6% Figura 1 Confronto degli incentivi tra gli impianti Parzialmente integrati del vecchio decreto e gli impianti Sugli edifici del nuovo decreto. 1 = P = 3 5 Sugli edifici -28,6% -31,6% -32,4% -34,3% Integrati -36,8% -39,9% Figura 2 Confronto degli incentivi tra gli impianti Integrati del vecchio decreto e gli impianti Sugli edifici del nuovo decreto. 5

6 1 = P = 3 5 Altri impianti Parzialmente integrati -29% -32% -33% -37,2% -37,7% -40,6% > 30 cm Figura 3 Confronto degli incentivi tra gli impianti Parzialmente integrati del vecchio decreto e gli impianti Sugli edifici del nuovo decreto. 1 = P = 3 5 Altri impianti Non integrati -23,4% -26,4% -27,2% -32,1% -32,6% -35,9% Al suolo Figura 4 Confronto degli incentivi tra gli impianti Non integrati del vecchio decreto e gli Altri impianti del nuovo decreto. 6

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