LEGGE GIOVANI: Provvedimenti per l inserimento lavorativo, la disponibilità abitativa, lo sviluppo culturale, la partecipazione attiva dei giovani

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1 Consigliere provinciale MAURO MINNITI Via Perathoner, BOLZANO Tel DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE LEGGE GIOVANI: Provvedimenti per l inserimento lavorativo, la disponibilità abitativa, lo sviluppo culturale, la partecipazione attiva dei giovani Presentato dal Consigliere provinciale del Popolo per le Libertà

2 Mauro Minniti DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE LEGGE GIOVANI: Provvedimenti per l inserimento lavorativo, la disponibilità abitativa, lo sviluppo culturale, la partecipazione attiva dei giovani RELAZIONE Fino a qualche tempo fa, e purtroppo in determinati casi ancora oggi, si è creduto che il problema giovanile, nascente con l uscita dal circuito scolastico e l accesso nel mondo lavorativo, coinvolgesse solo un aspetto puramente professionale, continuando a ritenere che i giovani fossero da ritenere solamente forze lavoro del domani. Affrontare in questo modo così semplicistico ed erroneo il problema giovanile sempre più crescente, sta a significare escludere ed eludere aspetti fondanti le necessità giovanili; come l acquisto di una casa con la creazione di un proprio nucleo familiare, la possibilità di avviare una propria attività lavorativa, la necessità di procreare proprio in un momento ove vi è la previsione (l ISTAT afferma che l Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo ) che nel 2050 vi saranno solo 350mila nati e per ognuno di esse vi saranno al massimo 3 decessi. In realtà i giovani sono la base del presente, la cui solidità sarà fondamenta del futuro. Per non perdere, dunque, una bussola programmatica vi è la necessità di porre in essere delle politiche che mirino a far si che i giovani possano avere un diritto al presente e dell altra predisporsi un adeguato futuro. Un futuro il quale, non potendosi ipotizzare da pure spregiudicatezze ideologiche, deve essere fondato non su iniziative le quali sono di fatto collaterali al problema, iniziative volte ad appagare solo momentaneamente una necessità; ma è essenziale una spinta propulsiva, concreta, tangibile che di fatto riesca a mettere nelle condizioni i giovani ad avviare una crescita e assunzione di responsabilità. Per questo riguardo, è bene ricordare come le politiche giovanili enunciate dal patto di Lisbona o dal patto per la gioventù impongano politiche di investimento, di innovazione, di ricerca, cancellando di fatto il carattere meramente residuale utilizzato nel trascorso degli anni per le varie e fallimentari politiche giovanili precedenti. Un patto per la gioventù che crea, quindi, una forma moderna di politica volta ad affrontare realmente la problematica.

3 Dal Trattato di Lisbona in poi, nel parlare di giovani, si fa espressamente riferimento a politiche di sviluppo, di crescita economico-sociale nonostante la forte disoccupazione giovanile, di mobilità europea in rapporti comunitari privati o interfamiliari. Per le scarse attitudini e per lo scarso proposito, le Amministrazioni Comunali susseguitesi nel tempo ad aprirsi a politiche giovanili innovative, hanno rappresentato elementi volti ad ostacolare la crescita e lo sviluppo della condizione giovanile ponendo quest ultimi in totale isolamento e rassegnazione verso il domani. Una politica giovanile che però, è venuta meno anche a livello nazionale. Ma la presa in considerazione delle amministrazioni comunali è necessaria in quanto è proprio nelle realtà comunali che avviene la crescita giovanile, il cambiamento socio-civico di ogni singolo e sono quest ultime che dovrebbero riuscire ad offrire e a vagliare proposte atte a far si che i giovani possano espletare appieno le proprie capacità. In questo quadro operativo si inserisce la necessità di istruire il giovane ad un autonomia civica sradicando ciò che oggi è largamente diffuso: la dipendenza dagli adulti. Un autonomia da acquisire che da una parte è volta a combattere la passività e a strappare quella costante dipendenza dall altrui aiuto e a far si ché quella sfiducia instillata nelle anime dei giovani verso il futuro venga meno, dall altra un autonomia ispirata anche ai suoi precettori che siano familiari o estranei volta ad una crescita mediante la quale il giovane abbia le capacità di muoversi in quel percorso di transizione che collega la fase adolescenziale alla formazione adulta. Per far ciò poc anzi affermato, è necessario un serio investimento sui giovani, un investimento basato su patti : 1. Patto per lo sviluppo: possibilità di accesso in maniera agevolata a finanziamenti 2. Patto educativo: relativo all identità comunitaria e giovanile, volta alla creazione di quelle condizione dove i giovani possano proseguire alla loro esperienza e autonomia 3. Patto istituzionale: attraverso il quale i giovani e le loro iniziative vengano sostenute adeguatamente dagl enti pubblici in ordine ai due precedenti aspetti. Questi punti, se presenti all interno di una nuova legge anche solo territoriale, di fatto rendono consona la normativa alla crescita giovanile e all integrazione. Crescita che miri anche ad essere sostenuta da opportune risorse economiche in grado di valorizzare le eccellenze giovanili. In questo contesto si deve la nascita nel 2006 a Trento durante il Seminario sul Diritto al Futuro dei Piani Locali Giovani ( PLG ), piani attraverso i quali si stimola l entrata dei giovani nella vita amministrativa, si cerca di facilitare le aggregazioni giovanili sia formali che informali e sostenere la formazione alla cittadinanza attiva. Per fare tutto ciò, è necessario il riconoscimento istituzionale dei PLG da parte degl Enti Locali ( Comuni e Provincia ), la programmazione operativa, la definizione dei piani di lavoro e le priorità dell azione locale. L attivazione dei PLG avutasi sul territorio nazionale, ha permesso ai giovani un intervento diretta a progetti a loro indicati e dedicati, con l assunzione di responsabilità che le istituzioni faticavano ad assumersi. Proprio quella delle istituzioni non può essere una presenza formale o rappresentativa o magari perfino strumentale, ma deve essere una partecipazione che renda i giovani consapevoli del loro percorso di autonomia, imparando anche a decidere e a partecipare.

4 In questo quadro, la costituzione di Forum e Consulte, attivatori e promotori di iniziative e di idee che devono passare, per un loro formale avviamento, attraverso protocolli di intesa, accordi di programma, convenzioni, sono indubbiamente strumenti che aiutano e che servono a rendere protagonisti e coinvolgenti i giovani. Purtroppo, negativamente significativo appare il dato secondo il quale nel 2008 solo 163 azioni del PLG sono stati messi in campo, di cui unicamente 104 fra Comuni, Provincie, Regione e Camere di Commercio. Fra tali Enti locali risulta che manchino la provincia di Bolzano (dove fino ad ora risulta sia avvenuta unicamente una definizione di un quadro istituzionale chiaro in materia di Politiche Giovanili e l opportunità di dare visibilità al lavoro giovanile, valorizzando i processi di lavoro e la promozione istituzionale dei servizi e delle strutture) ed il Comune di Merano, oltreché il Capoluogo Bolzano. Nel quadro di opportunità sopra esposto, e relativamente alla situazione locale, rimane ora da chiedersi se effettivamente in provincia si sia rimasti ancora orfani del PLG ed eventualmente quali siano quelli attivati dalla provincia di Bolzano e, perlomeno, dai tre maggiori Comuni altoatesini, ovvero da Capoluogo Bolzano, da Merano e da Laives e, comunque, quali siano le spese rivolte al settore giovani e quali i progetti approvati, che vadano oltre il solito armamentario ideologico legato ai soli centri giovanili, discoteche o altro. In definitiva, quale sia stata la proposta avanzata dagli enti locali altoatesini? Lo scarica- barile cui spesso si assiste, secondo il quale esiste sempre una istituzione maggiore a quella che si rappresenta che dovrebbe farsi carico delle iniziative rivolte al mondo giovanile, non può stare in piedi in questo contesto. I Comuni, infatti, finora istituzionalmente marginali nell elaborazione di progetti e proposte che vadano oltre il limite adolescenziale auto imposto quanto si tendono ad attivare politiche per i giovani, dovrebbero essere le prime strutture ad operare in proposito proprio perché, come affermato in precedenza, è spesso all interno del territorio comunale che crescono i giovani. Ed allora: fino a dove è arrivata la disponibilità delle istituzioni locali a delegare ai giovani una rappresentatività reale, senza ipocrisie e demagogie? In quale luogo i giovani hanno potuto verificare l attendibilità e la concretizzazione delle loro proposte? In che maniera le proposte dei giovani non solo hanno potuto interagire, ma anche sono state incluse nelle attività quotidiane? Le nostre proposte in merito agli interventi che riteniamo necessari che gli Enti locali, a cominciare dal Comune, assumano per lo sviluppo delle tematiche riguardanti i giovani mirano a creare non situazioni di puro assistenzialismo quanto di sostegno per ottenere piena cittadinanza. Esse sono divise in tre gruppi e riguardano l inserimento lavorativo, la disponibilità abitativa e la crescita culturale. 1. Inserimento lavorativo: "buoni posti di lavoro" concordati con le imprese; bandi per l imprenditoria giovanile; il contributo per l avvio di impresa; formazione e orientamento di qualità; una consulenza individuale di orientamento professionale; l accompagnamento di un gruppo alla costruzione di un progetto di impresa; il tirocinio professionale; la formazione di alto livello; l innovazione dei processi di formazione professionale; tariffe notarili agevolate per la costituzione di società di capitale o a responsabilità limitata; l affidamento di parte del patrimonio comunale relativo ai negozi a giovani artigiani o commercianti;

5 agevolazioni per l acceso al credito; esenzione dalle tasse ed imposte comunali e provinciale per il periodo di 36 mesi dall avvio dell impresa. 2. Disponibilità abitativa: strumenti di garanzia pubblica per i prestiti personali; accordi con i notai per tariffe agevolate per la stipula di contatti di acquisto per la prima casa (per esempio sconto del 50%) oppure di mutuo (30); agevolazioni per pratiche edilizie da concordare con le agenzie delle entrate; assegnazione di una percentuale di unità abitative costituite da cooperative ad affitto per giovani a prezzi concordati; modifiche di regolamenti comunali per acquisto prima casa; agevolazione per l accesso al credito; forme di incentivo alla scelta abitativa autonoma; sostegno per l accesso alla casa di giovani coppie tramite accordi locali; costituzione di fondi di garanzia, micro-credito, sull esperienza dell iniziativa Giovani energie in Comune, il fondo 2009 del Ministero della Gioventù per l'anci; strumenti di facilitazione alla mobilità universitaria, a forme di alloggio temporaneo, a nuove forme di coabitazione. 3. Crescita culturale: sostegno di servizi per l'autonomia, il tempo libero e lo sport e la valorizzazione della creatività e delle produzioni culturali e artistiche dei giovani; sostegno per la comunicazione tra i giovani anche e soprattutto fra le diverse culture ed etnie; sostegno ad iniziative di aggregazione giovanile; promozione dell associazionismo culturale, sportivo e ambientale, e del volontariato tra i giovani anche in merito al servizio agli altri, sviluppando quindi la cultura della solidarietà; sviluppare l autonomia e la responsabilità dei giovani attraverso l aumento delle opportunità di transizione alla vita adulta; formazione per prevenire i comportamenti a rischio dei giovani e disagio esistenziale; sviluppo dell identità attraverso la memoria del passato; promuovere stili di vita sani, la pratica sportiva e il turismo giovanile in una logica di valorizzazione delle risorse ambientali; istituzione di Giornate della Gioventù in cui l Associazionismo giovanile possa relazionarsi con il mondo esterno, confrontarsi con altre esperienze. NOTE AGLI ARTICOLI

6 L art. 1del Disegno di Legge indica le finalità stabilendo interventi atti a promuovere un diritto al presente ed a predisporre un adeguato futuro ai giovani cittadini della Provincia Autonoma di Bolzano affinchè sia favorita una crescita ed una assunzione di responsabilità degli stessi. Si chiarisce inoltre che per giovani si intendono tutti i cittadini della Provincia Autonoma di Bolzano cha abbiano un età compresa fra i 16 ed i 29 anni. Gli interventi del Disegno di Legge sono indicato all art. 2 laddove si prevede che gli stessi dovranno tenere conto dell inserimento lavorativo. della disponibilità abitativa, della crescita culturale, della partecipazione attiva dei giovani residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano. Il Capo I del Disegno di Legge è dedicato all inserimento lavorativo. L art. 3 cura gli interventi in merito all occupazione secondo cui in accordo con gli organi rappresentativi dei lavoratori e delle aziende, la Provincia Autonoma di Bolzano stabilisce procedure che favoriscano l inserimento occupazione dei giovani. In particolare il provvedimento stabilisce un numero di posti di lavoro riservati ai giovani in età compresa fra i 18 ed i 29 anni e prevede agevolazioni alle imprese che assumono i giovani per tutto il periodo lavorativo. La promozione di impresa fa parte integrante dell art. 4 e dispone che la Provincia Autonoma di Bolzano, con Regolamento di attuazione, stabilisce interventi atti a favorire la creazione di attività imprenditoriali i cui soci siano prevalentemente giovani. A tale scopo la Provincia Autonoma di Bolzano concede finanziamenti specifici in ordine a: a) finanziamenti diretti a tasso zero nella percentuale massima del 70 per cento dell investimento in beni materiali ed immateriali. La percentuale massima dell investimento è elevabile al 75 percento nel caso di registrazione di marchi e brevetti; b) contributi per spese di esercizio, limitatamente ai primi tre anni di attività, fino al 60 per cento della spesa ammissibile e per un importo annuo massimo di 30 mila Euro erogato con prestito da restituire in dieci anni ad un tasso d interesse pari al tasso ufficiale di sconto, al momento di partenza del rimborso, da rimborsare a partire dal quarto anno successivo a quello d inizio dell attività: Sempre in base all art. 4 possono essere inoltre agevolate le seguenti spese: a) per la costituzione della società, prevedendo rimborsi di parte delle spese previste dalle tariffe di atti notarili per la costituzione di impresa; b) per la progettazione; c) per la formazione specifica degli imprenditori e dei lavoratori; d) relative alla locazione degli immobili destinati alla produzione; e) relative all acquisto di brevetti e licenze; f) relative all acquisto di macchinari ed impianti, attrezzature ed arredi ad esclusioni delle costruzioni. Si dispone inoltre che nei compiti della Provincia Autonoma di Bolzano è anche prevedere apposite iniziative di orientamento professionale e di accompagnamento per la costruzione di un progetto di impresa. La Provincia Autonoma di Bolzano inoltre può affidare parte del proprio patrimonio relativo a negozi a giovani artigiani o commercianti, procedendo con un canone di locazione agevolato. L art. 5 dispone interventi riguardanti l assistenza alla progettazione secondo il quale l'assessorato competente in materia, nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, fornisce l'assistenza tecnica utilizzando organismi particolarmente qualificati.

7 Con regolamento di esecuzione da deliberare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge verranno determinate le modalità relative. La formazione in merito è indicata dall art. 6 che dispone che la Provincia può realizzare direttamente o può stipulare convenzioni con le associazioni di categoria o con organismi di consulenza specializzati nei settori produttivo, commerciale e dei servizi per realizzare corsi per la formazione manageriale dei giovani. Il Capo II del Disegno di Legge è dedicato alla disponibilità abitativa. Con l art. 7 si indicano gli interventi di edilizia agevolata) A questo proposito la Provincia Autonoma di Bolzano prevede che una quota di alloggi sociali venga assegnata ai giovani compresi fra i 23 ed i 29 anni di età, tenendo presente quanto previsto dall art. 45 della L.P n. 13. Qualora detta quota, durante l anno, non venisse usufruita per mancanza di domande o di assegnatari con sufficiente punteggio di cui alla L.P n. 13, essa viene resa disponibile per quei richiedenti che non rientrano nei principi della presente legge. In accordo con le cooperative edilizie, la Provincia Autonoma di Bolzano promuove l accesso dei giovani compresi fra i 23 ed i 29 anni di età alla partecipazione di cooperative giovanili volte all acquisto di una casa. Tale opportunità può prevedere anche l assegnazione di una percentuale di unità abitative per i giovani di cui alla presente legge, a prezzi agevolati. Le caratteristiche degli alloggi dovranno tenere presenti il numero dei componenti il nucleo familiare, ovvero la superficie dell unità abitativa deve considerarsi idonea qualora rispetta i requisiti previsti dalla L.P n. 13. Gli alloggi oggetto della presente legge sono destinati a cittadini giovani residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, il cui valore ISEE non deve essere superiore: a) a euro se trattasi di persona singola b) a euro se trattasi di giovane coppia. Si chiarisce infine che per giovane coppia si intendono soggetti conviventi fra loro i il cui matrimonio è previsto entro 3 mesi dalla richiesta dei benefici introdotti con la presente legge. La tipologia di intervento è disposta dall art. 8 che dispone che per incentivare o agevolare l acquisto di una casa da parte di un giovane o di una giovane coppia composta da almeno una persona che rientra nei limiti di età previsti dalla presente legge, la Provincia Autonoma di Bolzano costituisce un apposito fondo di garanzia e micro-credito ai quali il richiedente può accedere sulla base di quanto previsto dal precedente comma 5 dell art. 7. Detti contributi sono cumulabili con quelli previsti dalla L.P n. 13. La disponibilità di alloggi destinati dalla Provincia Autonoma di Bolzano alla locazione per i soggetti di cui al comma precedente avviene per un massimo di anni 5, al termine dei quali il beneficiario dell alloggio può deciderne l acquisto. L alloggio in questione può essere acquistato anche prima della scadenza della locazione. Il canone di locazione deve tenere conto del reddito medio degli ultimi due anni del nucleo familiare affittuario. In caso di acquisto dell alloggio, è previsto un costo a metro quadrato relativo alla città in cui è ubicata l unità abitativa, ovvero se trattasi di Capoluogo o comune con più di abitanti o inferiore a tale limite, calcolando il valore dell alloggio stesso da vendere secondo le stime annuali, meno il 15%.

8 Tale limite accresce fino al 25% qualora l acquisto dell alloggio avvenga prima della scadenza quinquennale, cosi come previsto dal precedente comma 3. L alloggio non può essere rivenduto dall acquirente prima di un termine temporale pari a 10 anni dall acquisto. Qualora l acquirente decidesse di vendere l alloggio ottenuto con i benefici previsti dalla presente legge, egli dovrà chiederne l autorizzazione alla Provincia Autonoma di Bolzano che sull alloggio dispone di un vincolo. Gli interventi a carico del Comuni sono indicati dall art. 9 Attraverso di esso si prevede che i Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano sono tenuti, entro un anno dalla approvazione della presente legge, a disporre: a) accordi con i notai per stabilire tariffe agevolate per la stipula di contratti riguardanti l acquisto della prima casa o contratti di mutuo, provvedendo alla copertura della tariffa in eccedenza non versata dall intestatario del contratto; b) agevolazioni per le pratiche edilizie riguardanti il territorio comunale per la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento della prima casa. A conclusione del Capo II, l art. 10 relativo alle Agevolazioni per studenti universitari prevede che al fine di agevolare la disponibilità abitativa degli studenti universitari residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano ma frequentanti atenei la cui ubicazione è posta al di fuori del territorio provinciale, sono previsti rimborsi fino al 30% della locazione, per le spese di affitto relative all alloggio occupato presso la città, sede universitaria. Apposito Regolamento di esecuzione indicherà la tipologia dell intervento di cui al comma precedente. Il Capo III del Disegno di Legge è dedicato alla crescita culturale. Ciò, secondo l art. 11, può avvenire anche attraverso l incentivazione, la promozione e lo sviluppo da parte della Provincia Autonoma di Bolzano dell associazionismo giovanile. Per essere considerata associazione giovanile gli organi interni all associazione devono essere composti almeno per una misura pari al 60% da cittadini residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano la cui età è compresa fra i 16 ed i 29 anni. Sarà compito delle Associazioni giovanili promuovere: a) il sostegno di servizi per l'autonomia, il tempo libero e lo sport e la valorizzazione della creatività e delle produzioni culturali e artistiche dei giovani; b) il sostegno per la comunicazione tra i giovani anche e soprattutto fra le diverse culture ed etnie; c) il sostegno ad iniziative di aggregazione giovanile; d) la promozione dell associazionismo culturale, sportivo e ambientale, e del volontariato tra i giovani anche in merito al servizio agli altri, sviluppando quindi la cultura della solidarietà; e) lo sviluppo dell autonomia e la responsabilità dei giovani attraverso l aumento delle opportunità di transizione alla vita adulta; f) la formazione per prevenire i comportamenti a rischio dei giovani e disagio esistenziale; g) lo sviluppo dell identità attraverso la memoria del passato; h) la promozione di stili di vita sani, la pratica sportiva e il turismo giovanile in una logica di valorizzazione delle risorse ambientali; i) l istituzione di Giornate della Gioventù in cui l Associazionismo giovanile possa relazionarsi con il mondo esterno, confrontarsi con altre esperienze.

9 Compito delle Associazioni giovanili è anche quello di presentare alla Provincia Autonoma di Bolzano progetti inerenti la condizione dei giovani e volti ad una crescita specifica. La Provincia Autonoma di Bolzano concede contributi ai singoli progetti in base all art. 12, in aggiunta a quanto già previsto dalla vigenti normative, fino ad un massimo pari al 50% delle spese computabili relativamente: a) alle prestazioni fornite; b) all importanza del progetto. I contributi previsti dal presente articolo sono assegnati qualora le Associazioni giovanili presentino progetti che abbiano valore: a) pedagogico, ovvero prevedano la partecipazione dei giovani alla progettazione e alla fattiva attivazione del progetto; b) ludico, ovvero prevedano iniziative rivolte ai giovani; c) culturale, ovvero prevedano quanto indicato dal comma 3 dell art.11 presente legge. La Provincia Autonoma di Bolzano può revocare i contributi disposti dalla presente legge qualora: a) Il contributo sia stato utilizzato per uno scopo diverso da quello concesso; b) L Associazione beneficiaria del contributo, nel corso del periodo dell assegnazione del contributo stesso, non rispinda più ai requisiti previsti dalla presente legge; c) Il contributo sia stato ottenuto comunicando false generalità del beneficiario. La Provincia Autonoma di Bolzano può riservarsi azioni penali nei confronti di quelle Associazioni giovanili che abbiano dato corso anche solo ad uno dei punti a), b), c). Gli articoli 13 e 14 dispongono la costituzione di un Tavolo dell associazionismo giovanile quale luogo istituzionale presso il quale le Associazioni e l Amministrazione pubblica stabiliscono gli interventi da promuovere a favore della crescita, dello sviluppo e della formazione culturale dei giovani e le prestazioni in natura volte a favorire l attività dell Associazionismo giovanile, ovvero la concessione alle associazioni oggetto della presente legge ad uso gratuito di spazi pubblici, scolastici e sportivi e di documentazione di ogni genere. Infine il Capo IV del Disegno di Legge è dedicato alla partecipazione attiva che, secondo l art. 15 si esplica attraverso l istituzione presso il Consiglio provinciale dello Provincia Autonoma di Bolzano, che provvederà anche al finanziamento della sua organizzazione, del Consiglio dei Giovani. Il medesimo articolo dispone anche che la Provincia Autonoma di Bolzano riconosce e sostiene il Consiglio dei Giovani quale organo di partecipazione alla vita politica e di rappresentatività dei giovani. Esso rimane in carica per tre anni e che possono fare parte del Consiglio dei giovani, secondo quanto previsto da apposito Regolamento di esecuzione che indicherà i principi di formazione dello stesso, tutti i cittadini della Provincia Autonoma di Bolzano compresi fra i 16 e i 29 anni di età. I compiti del Consiglio dei giovani vengono indicati dall art. 16. Esso prevede che il consiglio dei giovani ha lo scopo di rendere concreta la partecipazione attiva dei giovani nella scelta che riguardano i cittadini della Provincia Autonoma di Bolzano fino ai 29 anni di età e potrà indicare, di concreto con la Provincia Autonoma di Bolzano le linee per lo sviluppo: a) giovanile, relativamente alla possibilità di accesso al lavoro ed ai finanziamenti anche abitativi, secondo quanto previsto dalla presente legge; b) educativa, relativamente all identità comunitaria e giovanile;

10 c) istituzionale, relativamente ad una sempre maggiore partecipazione, rappresentanza e rappresentatività dei giovani della vita politica locale ed alla partecipazione ai progetti necessari alla concretizzazione dei precedenti punti a) e b) e delle disposizioni della presente legge. Il Consiglio in questione, inoltre, potrà essere attivatore e promotore di iniziative previste da appositi: a) protocolli di intesa; b) accordi di programma; c) convenzioni. Infine, viene disposto che i membri del Consiglio dei giovani hanno diritto al congedo presso il posto di lavoro o ad assentarsi dalle lezioni scolastiche per la durata della riunione del Consiglio. Il congedo di cui al periodo precedente può essere negato per fondati motivi. Mauro Minniti Cons. prov.le Popolo della Libertà

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