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1 CASH POOLING: LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI NELLA <<THIN CAPITALIZATION RULE>> di Aldo Stesuri Amministrazione e Finanza >> Finanza aziendale

2 PREMESSA Una delle principali novità introdotte dalla riforma fiscale è costituita dalla disciplina che limita la deducibilità degli interessi passivi in ipotesi di finanziamenti diretti o indiretti da parte del socio o di sue parti correlate. La menzionata normativa è meglio nota con il termine di «thin capitalization rule» ed è considerata, dalla maggior parte della dottrina, di natura principalmente antielusiva. I criteri applicativi della disposizione contenuta nel novellato art. 98 del TUIR sono notevolmente articolati e complessi e richiedono particolare attenzione sia da parte del contribuente sia da parte del fisco in sede di verifica. La norma richiede, inoltre, una valutazione di merito circa la sua concreta applicazione a fattispecie che potrebbero integrare o meno le condizioni di legge previste dalla specifica disciplina. Si considerino, a titolo esemplificativo, le operazione di MLBO (Merger Leverage By Out) e le forme di finanziamento accentrato di tipo cash pooling. In particolare, oggetto della presente analisi sono proprio le menzionate forme di finanziamento accentrato, al fine di verificare se le medesime sono soggette o meno alle limitazioni introdotte dalla thin capitalization rule. LE OPERAZIONI DI CASH POOLING La norma sulla sottocapitalizzazione nominale delle imprese (thin capitalization rule) potrebbe avere un influenza indiretta nell ambito di specifici sistemi di tesoreria utilizzati spesso dai gruppi multinazionali e definiti sistemi di cash pooling. Infatti, in correlazione al tipo di rapporto contrattuale che viene instaurato fra le parti, allorché sia configurabile la concessione di un finanziamento intercompany con la maturazione di interessi attivi a favore del pooler e di interessi passivi per le altre parti dell accordo di tesoreria, si potrebbe ipotizzare l applicabilità della disciplina in commento. Classicamente, il cash pooling è costituito da un sistema che prevede l esistenza di una entità giuridica (pooler) che agisce quale centro di tesoreria e che gestisce un conto corrente accentrato (conto di pool) sul quale confluiscono tutti i saldi di conto corrente di ciascuna società consociata. Normalmente, la società pooler (casa madre) stipula un contratto con un istituto bancario (contratto di pool) in forza del quale la stessa aprirà presso l istituto di credito il contro corrente accentrato. In epoca successiva, tra le società del gruppo e la società pooler vengono sottoscritti appositi contratti di conto corrente che giustificano le singole posizioni creditorie e debitorie ed il trasferimento dei saldi dei singoli conti su quello accentrato tenuto dal pooler. Il compito della società che agisce come pooler è, quindi, quello di reperire le risorse finanziarie che occorrono per soddisfare le diverse esigenze delle società consociate o controllate che partecipano al pooling per mezzo del ricorso diretto al sistema creditizio. Tenuto conto che si possono configurare diverse tipologie di cash pooling, le principali sono riconducibili, in via principale, a due categorie: notional cash pooling, denominato anche netting; zero balance system. La prima figura contrattuale, come sopra evidenziato, determina una «stanza di compensazione» attraverso la quale tutte le società del gruppo possono regolare le reciproche posizioni di credito e di debito derivanti da transazioni di tipo commerciale. In breve, da un punto di vista operativo, le società che partecipano al pooling regolano esclusivamente il saldo «netto» che residua dopo l applicazione della summenzionata compensazione. L elemento caratterizzante questa specifica forma di pooling è data dal fatto che, in pratica, non si realizza alcuna movimentazione di saldi dai singoli conti correnti. La seconda figura contrattuale prevede il trasferimento giornaliero, da parte dell istituto di credito coinvolto nell operazione, dei saldi attivi e la copertura dei saldi negativi dei risultati dei singoli conti correnti ad un conto centralizzato intestato al pooler. Pagina 2 di 7

3 In particolare, a differenza del notional cash pooling, in questo caso si realizza una effettiva movimentazione dei singoli conti correnti. Nell ipotesi in cui il saldo trasferito sia passivo, il pooler deve provvedere ad accreditare alla società consociata una somma di eguale importo; se, invece, il saldo è attivo, il relativo importo viene trasferito in capo al pooler. Il menzionato sistema è definito di zero balancing, in quanto il saldo del conto decentrato deve essere sempre pari a zero. Alla scadenza del contratto il pooler deve effettuare la liquidazione dei saldi derivanti dai vari movimenti attuando anche il calcolo degli interessi attivi e passivi maturati. A titolo meramente esemplificativo, si consideri l'esempio grafico riportato nella Tavola 1, che simula uno zero balance system. Tavola 1 «Zero balance system»: esempio Banca A Società A Banca B Società B Holding Banca Holding Banca C Società C Nota: a) ognuna delle società del gruppo apre un conto corrente con la propria banca; b) ciascuna delle stesse società apre un conto corrente aziendale con la holding nel quale vengono registrati i trasferimenti e vengono accreditati e addebitati gli interessi alle società. Normalmente gli interessi attivi in favore della holding superano di qualche punto percentuale gli interessi passivi in danno della holding quale compensazione del servizio di tesoreria che essa ha posto in essere in favore delle altre società del gruppo; c) la holding apre un conto corrente con la propria banca che funge da tesoreria centralizzata e che riceve i saldi attivi delle banche delle singole società e che trasferisce alle stesse banche i fondi necessari per azzerare gli eventuali saldi passivi delle stesse società. In senso opposto, si consideri nella Tavola 2 il differente esempio grafico che illustra un notional cash pooling. Tavola 2 «Notional cash pooling»: esempio Società A Società B Banca «K» Società C Nota: a) ogni società apre un proprio conto corrente bancario con la Banca K; b) La Banca K compensa i saldi dei conti correnti delle varie società; c) il calcolo degli interessi complessivi dovuti avviene sulla base del saldo compensato. Pagina 3 di 7

4 INQUADRAMENTO CIVILISTICO DEL CONTRATTO: DIFFICOLTA INTERPRETATIVE Fatte queste doverose premesse sul sistema di funzionamento di un cash pooling e sulle sue possibili diverse configurazioni, è ora necessario dire che già la disciplina civilistica del contratto crea grosse difficoltà di natura interpretativa e qualificatoria. Il contratto in oggetto deve essere ricondotto nella figura dei contratti «atipici», ai sensi dell art. 1322, c.c.. Invero, esistono diversi tentativi operati dalla dottrina di ricondurre il medesimo accordo nelle figure tipiche previste dal Codice civile, quali: il rapporto di conto corrente non bancario, il contratto di mutuo, quello di apertura di credito e il conto corrente bancario. La riqualifazione del cash pooling nell ambito del rapporto di conto corrente è stata esclusa da una parte della dottrina, soprattutto nel caso in cui il conto corrente non sia utilizzato dalle parti anche per regolare rapporti di natura commerciale, ma venga utilizzato con il solo scopo di ottenere finanziamenti. Infatti, il contratto di conto corrente dovrebbe essere uno strumento per la gestione di crediti originati da altri rapporti giuridici sottostanti diversi da quelli inerenti il contratto principale, con la conseguente applicabilità di norme che disciplinano il contratto di mutuo o di apertura di credito. Le difficoltà qualificatorie hanno portato la dottrina maggioritaria a ricondurre lo schema contrattuale in esame nell ambito del conto corrente o del conto corrente bancario. Il punto di comunanza espresso dai diversi orientamenti è che, comunque, si sarebbe al di fuori della fattispecie del «mutuo», così come delineato dall art. 1813, c.c., in quanto quest ultimo si sostanzia in un accordo nel quale una parte consegna all altra una determinata quantità di denaro e l altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. DISCIPLINA TRIBUTARIA La difficoltà di qualificare da un punto di vista civilistico il contratto ha determinato correlate problematiche inerenti alla corretta individuazione della disciplina tributaria effettivamente applicabile al cash pooling. Un esempio per tutti è relativo alla effettiva applicabilità delle «ritenute fiscali» sugli interessi maturati o compensati nell ambito delle complesse operazioni che coinvolgono lo schema di finanziamento in oggetto. Sul punto, è utile evidenziare la posizione assunta dal Ministero delle finanze nell ambito di recenti risoluzioni ministeriali. Ad esempio, nella R.M. n. 58/E del 27 febbraio 2002, l Agenzia delle Entrate ha espressamente escluso l applicazione delle ritenute fiscali sugli interessi maturati nel cash pooling a saldi zero (zero balamce system), in quanto non si sarebbe in presenza di operazioni riconducibili al prestito di denaro 1. In senso difforme, lo stesso Ministero, con la R.M. n. 194/E/2003, ha previsto l applicazione delle ritenute fiscali sugli interessi maturati nel contesto dei notional cash pooling, in quanto ha individuato nell ambito dello schema di tesoreria in oggetto un «prestito di denaro». Analogo problema di natura interpretativa si pone con riferimento alla possibile applicazione della novellata disciplina della thin capitalization. Invero, sulla effettiva applicabilità della disciplina antielusiva della sottocapitalizzazione, in ipotesi di cash pooling, la dottrina ha avanzato diverse tesi fra loro contrastanti. Una di queste afferma, in linea generale, la non applicabilità del regime di thin capitalization all ipotesi di cash pooling, in quanto, trattandosi di un sistema di tesoreria «centralizzato» di gruppo, mancherebbe l unilateralità del rapporto. Tale orientamento, ad avviso di chi scrive, è solo parzialmente condivisibile perchè bisognerebbe considerare nel dettaglio la tipologia di cash pooling che le parti hanno inteso porre in essere. 1 Nella fattispecie, la mancata riconducibilità ad operazioni di prestito di denaro verterebbe su elementi quali: la reciprocità delle rimesse fra la holding e le altre società del gruppo, l indisponibilità e l inesigibilità del saldo maturato sul conto corrente di corrispondenza, etc.. Pagina 4 di 7

5 In senso opposto, esiste anche una parte della dottrina che, pur non prendendo una posizione netta e attendendo eventuali chiarimenti da parte dell Amministrazione finanziaria, afferma essere arduo sottrarre il contratto in discussione alla disciplina della thin capitalization rule. Ancora, altri autori hanno espresso un diverso orientamento a seconda del tipo di configurazione assunta dal cash pooling. In particolare, se si fosse in presenza di un notional cash pooling, in conformità con la posizione già espressa dal Ministero (vedi supra R.M. n. 194/E/2003), l azzeramento dei saldi dei conti correnti bancari delle singole consociate dovrebbe considerarsi virtuale ma non effettivo, in quanto i saldi stessi sono considerati come unico saldo globale di tutte le società del gruppo nei confronti della banca presso cui è aperto il conto corrente intestato alla capogruppo, con la conseguente maturazione di interessi passivi. Ne conseguirebbe che la possibilità di compensazione garantita dalla capogruppo permetterebbe di attribuire al contratto in oggetto una veste assimilabile a quella di un contratto di finanziamento garantito dalla società capogruppo in grado di generare interessi passivi nei confronti delle consociate. In tale ipotesi, la disciplna antielusiva troverebbe piena applicazione. Ove si fosse in presenza di un balance zero system, invece, la norma sulla thin capitalization non sarebbe applicabile. Ad avviso di chi scrive, l orientamento che era maggiormente condivisibile - prima della emanazione dei successivi e più recenti chiarimenti ministeriali (vedi infra C.M. n. 11/E del 17 marzo 2005) - era quello espresso dalla dottrina che si era uniformata alla citata posizione ministeriale. Sul punto, inoltre, qualche ulteriore considerazione era già stata avanzata da parte dello scrivente sulla base dell interpretazione letterale della norma che detta la disciplina della thin capitalization rule, la quale dispone al comma 4, dell art. 98, del TUIR: «rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato e da sue parti correlate (...) intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi in denaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria (...)». Infatti, un interpretazione lata della disposizione di legge avrebbe potuto far concludere che il contratto di cash pooling, nelle sue diverse configurazioni, poteva, comunque, ricadere nel novero delle operazioni ivi richiamate. In particolare, bisognava chiarire l effettiva portata della dizione «finanziamenti derivanti da ogni altro rapporto di natura finanziaria», poiché sebbene possa anche non configurarsi un «mutuo» o un effettivo prestito di denaro nel contratto di tesoreria, non vi è dubbio che si sia in presenza di un rapporto di natura finanziaria nel quale la holding (casa madre) svolge un ruolo fondamentale e spesso di «garanzia». In questo caso, l esclusione operata dal Ministero, in merito all applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi maturati, basata sulla mancanza di un rapporto di prestito di denaro, non sembrerebbe estendersi tout court quale esclusione per la thin capitalization a fronte della stessa motivazione. Nonostante la difficoltà di inquadrare in sede civilistica il contratto in questione, l elemento di rilievo che faceva propendere per l applicazione dell istituto fiscale (thin capitalization) era la riconducibilità dello stesso nel novero dei rapporti che hanno per oggetto il denaro e l'effettiva disponibilità di risorse finanziarie delle quali singolarmente le società beneficiarie che vertono in situazioni di deficit patrimoniale non potrebbero disporre. Sul punto, la copertura delle posizioni «passive» delle società consociate che partecipano al contratto di tesoreria diventa operativa in virtù della posizione complessiva finanziaria del gruppo ed è determinata dalla capacità di ottenere credito da parte degli altri soggetti che partecipano al cash pooling (casa madre e/o altre consociate). Questa situazione si palesa da sempre sicuramente nell ambito del notional cash pooling, dove il saldo attivo del gruppo funge da garanzia del finanziamento concesso dalla banca alle società, anche se sembrava non poter essere esclusa, prima dei chiarimenti ministeriali successivamente intervenuti, neppure con riferimento allo zero balance system, perchè, anche in tale ipotesi, le società del gruppo in situazione di deficit possono ottenere l azzeramento dei conti correnti bancari specifici (vedi Tavola 1) anche attraverso i saldi attivi di conto corrente bancario che si riversano presso la banca della holding ovvero attraverso il saldo attivo della holding stessa. Pagina 5 di 7

6 In epoca recente, infatti, un aiuto sostanziale nel dirimere la complessa interpretazione è stato dato proprio dal Ministero delle finanze. Quest ultimo, con la C.M. n. 11/E del 17 marzo 2005, ha fornito precise indicazioni circa l applicabilità della thin capitalization rule nell'ambito del cash pooling. In particolare, nel documento richiamato è stato espressamente affermato che la disciplina della thin capitalization non si applica in presenza del contratto di zero balance cash pooling, mentre rileva ai fini del notional cash pooling. Sulla base delle recenti indicazioni fornite dal Ministero delle finanze, è possibile, quindi, affermare che la disciplina della thin capitalization è applicabile ai contratti di cash pooling che assumono i connotati del notional cash pooling, mentre è irrilevante nelle forme contrattuali che assumono i connotati del zero balance cash pooling. Da un punto di vista operativo è però sempre indispensabile analizzare il singolo contratto di tesoreria al fine di verificare con precisione quali sono i vincoli che sorgono in capo alle società che partecipano al cash pooling ed anche i relativi diritti. Ciò perchè diversi possono essere gli schemi contrattuali posti in essere dalle parti coinvolte nelle operazioni e diverse le conseguenze per le società in situazione di deficit finanziario. In ultima analisi, si segnala come sarebbe opportuno introdurre l istituto dell interpello anche per la thin capitalization al fine di permettere al contribuente di conoscere la posizione del fisco in relazioni a contratti di cash pooling che non rientrano in alcuna delle due forme summenzionate. LINKS SANPAOLO: Cash Pooling e Servizi di Tesoreria accentrata Links Sanpaolo offre una gamma completa di servizi di Tesoreria, informativi e dispositivi. In particolare, attraverso Links Sanpaolo, le imprese dotate di una rete internazionale di filiali e/o sussidiarie, possono dotarsi di una gestione accentrata della tesoreria allo scopo di ottimizzare i flussi finanziari e la liquidita', razionalizzando anche i fabbisogni di capitali. Ciò è possibile grazie all'adesione di Sanpaolo IMI ad IBOS, un network di 16 primari istituti bancari in tutto il mondo, che consente di rendere estremamente vantaggiosi ed efficaci gli scambi di flussi e di informazioni tra diversi paesi. Tra i servizi erogati da Links Sanpaolo ricordiamo: Cash pooling, Balance Enquiry, SWIFT Request for Transfer, Rimpatrio fondi. Scoprili nell'area Estero! Pagina 6 di 7

7 GLOSSARIO Deficit patrimoniale Il deficit patrimoniale deriva dalla differenza tra le attività e le passività. Rappresenta il disavanzo del bilancio, con eccedenza dei valori passivi su quelli attivi. Istituto dell interpello L istituto dell interpello è stato più volte oggetto di interventi interpretativi da parte dell Amministrazione Finanziaria. Con la sua introduzione anche l ordinamento fiscale italiano si è adeguato a quello degli altri Paesi dell Unione Europea. La funzione dell istituto è quella di attribuire al contribuente la possibilità di interpellare il Fisco per ottenere un parere sulla corretta interpretazione di determinate operazioni, e quindi, di creare un rapporto di dialogo tra l Amministrazione Finanziaria e il cittadino.. Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore Fonte: Amministrazione & Finanza Quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale Copyright: WKI - Ipsoa Editore Pagina 7 di 7

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