Comune di Sala Comacina (Provincia di Como)

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1 Comune di Sala Comacina (Provincia di Como) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 10 Marzo 2006 INDICE Art. 1 Applicazione della Tassa Art. 2 Definizione dei Rifiuti Art. 3 Presupposto della tassa Art. 4 Soggetti Attivi e Passivi Art. 5 Commisurazione della Tassa Art. 6 Inizio e cessazione dell occupazione o detenzione Art. 7 Classificazione delle categorie dei locali ed aree Art. 8 Accertamento, Riscossione, Rimborsi, Sanzioni, Contenzioso Art. 9 Obbligo di denuncia Art. 10 Tassa giornaliera di smaltimento Art. 11 Riduzione di Tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio Art. 12 Riduzione di tariffa per particolari condizioni di uso

2 Art. 13 Agevolazioni Art. 14 Variazioni di superfici tassabili Art. 15 Esclusioni oggettive della tassa Art. 16 Riduzioni di superficie Art. 17 Altre riduzioni Art. 18 Rinvio Art. 19 Disposizioni finali e transitorie Art. 20 Abrogazione Art. 21 Norma finale **********************

3 Art. 1 Applicazione della tassa 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti, di cui al seguente art. 2, è istituita ed applicata nell'intero territorio del Comune di Sala Comacina apposita tassa annuale, con le modalità di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni ed al presente Regolamento Comunale. Art. 2 Definizione dei rifiuti 1. Sono rifiuti urbani quelli indicati all art. 7, comma 2, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. 2. Sono rifiuti speciali quelli indicati all art. 7, comma 3, dello stesso decreto. 3. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle lavorazioni e attività previsti all art. 7, comma 3, lettere c), d), e), f) del suddetto decreto che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto lettera a) del n. 1 della deliberazione del comitato interministeriale del , nonché quelli indicati alla lettera h) dello stesso art. 7 secondo quanto previsto dal D.M. n. 219 del , da conferire secondo le modalità stabilite per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento. Art. 3 Presupposto della tassa 1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di singoli locali di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando quanto in seguito disposto dall'art. 11 del presente Regolamento in tema di riduzione delle tariffe, per particolari condizioni di svolgimento del servizio. 2. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. 3. La tassa è dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o in multiproprietà. 4. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio al lordo del costo annuale dello spazzamento. Nella determinazione del costo annuale dovrà essere tenuto di conto dell applicazione delle riduzioni di cui all art. 17 del presente regolamento. Art. 4 Soggetti Attivi e Passivi 1. La tassa è dovuta al Comune di Sala Comacina da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2. Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio.

4 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 4. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario. 5. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività. 6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si svolgano anche attività economiche e professionali, la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali e le tariffe sono quelle delle specifiche categorie di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Art. 5 Commisurazione della tassa 1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore. 2. La tassa è commisurata nei termini e con le modalità espressamente previste dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le tariffe per ogni categoria e/o sottocategoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. 4. Tutte le superfici che compongono un immobile sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base all'attività economica svolta dal soggetto passivo. Art. 6 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore. 3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree dà diritto all' abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. Art. 7 Classificazione delle categorie dei locali ed aree 1. Le superfici di cui al precedente art.3 sono classificate agli effetti della commisurazione della tassa, e con riferimento ai coefficienti di produttività previsti all'art. 5 del presente regolamento così come segue:

5 Classi di Attività: 1) Abitazioni Collettività e Convivenze Box auto Alberghi (esclusa la parte destinata a bar e/o pubblica ristorazione). 2) Associazioni politiche, sportive culturali, sindacali, religiose - Scuole private e pubbliche Palestre private. 3/A) Produzione artigianale o industriale (Produzione o lavorazione materiali non metallici, carta, cartone, materiale cellulosico per operazioni di stampa) Parrucchieri Estetisti e simili. 3/B) Produzione artigianale o industriale di trasformazione di gomme o materiale plastico, tessuti, fibre, pelli Elettricisti Idraulici Elettrauti Elettrotecnici Imbianchini Tapezzieri. 3/C) Produzione artigianale o industriale di lavorazione o trasforamzione di legnami, sugheri, paglia in genere, lapidei, cementizi, ceramiche in genere e tutto quello non compreso nelle categorie 3/A) e 3/B) della presente tabella. Coefficiente di Produttività: (QN) ,10 14,10 8,13 8,82 4/A) Esercizi pubblici non alimentari - fioristi 19,85 4/B) Esercizi pubblici non alimentari di abbigliamento cucito mercerie tessuti cartolerie librerie giocattoli tabaccherie colorifici foto/cine strumenti musicali e dischi fai da te farmacie articoli sanitari erboristerie. 4/C) Esercizi pubblici non alimentari di pelliccerie - Calzature - Articoli sportivi - Casalinghi Ferramenta Elettrodomestici Ceramiche e porcellane Orefici Gioiellerie Ottici Profumerie Mobili Lampade e quelli non compresi nelle precedenti categorie 4/A e 4/B. 13,04 14,25 4/D) Alimentari Ortofrutticoli all ingrosso. 68,09 4/E) Ristoranti Trattorie Pizzerie Mense Self/service Gastronomie. 21,95 4/F) Drogherie Supermercati Panifici Pasticcerie Pollerie Macellerie Salumerie e quelli non compresi nelle precedenti categorie 4/D, 4/E. 14,11 4/G) Bar Gelaterie Latterie Birrerie Pub. 17,09 4/H) Commercio all ingrosso. 14,05 5/A) Locali adibiti a servizi pubblici e privati: Bamche- Assicurazioni Ambulatori Medici e Veterinari Studi dentistici e radiologici. 8,15 5/B) Distributori di carburante vario. 10,38 5/C) Ospedali Case di Cura Case di Riposo ( pubbliche o private) 6,99 5/D) Uffici privati e pubblici: Studi professionali non medici Cinema e tutto quanto non compreso nelle precedenti categorie 5/A; 5/B; 5/C. 8,05 Art. 8 Accertamento, Riscossione, Rimborsi, Sanzioni, Contenzioso 1. Per quanto concerne le procedure di accertamento e riscossione, di concessione dei rimborsi e applicazioni delle sanzioni, si applicano le relative disposizioni di cui agli articoli 71, 72, 73, 75 e 76 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, e successive modifiche ed integrazioni. 2. In presenza di contenzioso, procedure concorsuali ed accertamento con adesione, al fine di velocizzare le fasi di riscossione del tributo, è consentito il ricorso alla riscossione spontanea, conformemente a quanto stabilito dall art.36 della Legge 388 del Per quanto riguarda il contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 545 e 546 del 31 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

6 4. Oltre ai soggetti a ciò individuati a norma di Legge o di Regolamento, anche al personale dell Ufficio Tributi e/o Ufficio Tecnico è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l esibizione dei bollettini di versamento della tassa, previa esibizione dell apposito tesserino di identificazione. Nell esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra specificato sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale. 5. Ai fini di una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti per il pagamento del tributo, è facoltà dell Amministrazione procedere, anche mediante incentivazioni tariffarie, alla riscossione spontanea degli importi dovuti prima dell emissione dei ruoli esattoriali. In caso di omesso versamento, anche di una sola rata indicata nell avviso di pagamento, l intero ammontare iscritto nei ruoli esattoriali è riscuotibile in unica soluzione. 6. Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 507/93 per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione è accertata dall'ufficio si applica la sanzione amministrativa pari al 150% del tributo dovuto qualora siano trascorsi i termini di due annualità consecutive per la presentazione della denuncia di nuova utenza o di variazione. Art. 9 Obbligo di denuncia 1. I soggetti di cui al precedente art. 4 devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali, nonché sulla rete civica. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, al recapito di comunicazioni, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 3. Il contribuente è altresì obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al successivo comma 5; in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dal precedente art La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. 5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente Regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. 6. La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale oppure spedita a mezzo raccomandata del servizio postale, e comunque utilizzando esclusivamente i modelli di cui al comma L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

7 8. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti debbono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1. Art. 10 Tassa giornaliera di smaltimento 1. E' istituita, a decorrere dal primo gennaio 2006, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tassa giornaliera di smaltimento da applicarsi nell'intero territorio del Comune di Sala Comacina. 2. La tassa è dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. 3. La tassa è commisurata per ciascun metro quadro di superficie comunque occupata o detenuta. L importo da pagare è arrotondato all euro. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, nonchè i controlli sulla regolarità di pagamenti, limitatamente ai versamenti dovuti in occasione delle fiere/mercati, è ammessa la possibilità di corrispondere la suddetta tassa utilizzando lo stesso bollettino di conto corrente previsto per il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), previa annotazione sul retro del bollettino della maggiorazione dell'importo versato. 4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria di uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 30%. 5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Regolamento sarà applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa secondo le modalità di cui all'art. 77, comma 4, del D. Lgs. 507/ In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. 8. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo. Art. 11 Riduzione di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni presso gli appositi punti di raccolta, in tale zona la tassa è dovuta:

8 a) in misura pari al 100% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera mt. b) in misura pari al 50% della tariffa, se la suddetta distanza supera i mt. e fino a mt. c) in misura pari al 5% della tariffa, per distanze superiori ai mt. 1. Le condizioni previste dai comma 4 e 6 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida scritta all Ufficio Tributi. Dalla data in cui è pervenuta la diffida all Ufficio Tributi, qualora lo stesso non provveda nel termine di giorni 15 dalla data suddetta a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa. Art. 12 Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di uso 1. La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria: a. nel caso di abitazioni con unico occupante è ridotta del 10%; b. nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è ridotta del 20%; c. nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, è ridotta del 20%. 2. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo. Art. 13 Agevolazioni 1. Ai sensi dell art 67 punto 1 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, le aree scoperte delle stazioni di rifornimento carburanti assolvono la tassa smaltimento rifiuti nella misura del 20% di detta superficie scoperta. 2. Agli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, dietro regolare permesso a costruire rilasciato dal Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale, a partire dalla denuncia di inizio lavori e sino a denuncia di ultimazione lavori si applica una riduzione del 50% della tassa dovuta. Il titolare del diritto reale, in questo caso, dovrà produrre domanda di riduzione all Ufficio Tributi prima di dare inizio ai lavori e dovrà comunicare la cessazione del beneficio della riduzione entro 10 giorni dalla dati di ultimazione dei lavori. Nel caso di inadempienza si provvederà al recupero dell imposta a far data dalla data di presentazione di ultimazione lavori all Ufficio Tecnico Comunale oltre all applicazione delle sanzioni previste dall Art. 8 comma 6 del presente regolamento. 3. In attuazione dell art. 67 del D.Lgs n. 507, è consentita una ulteriore riduzione del 30% della tariffa unitaria della tassa smaltimento rifiuti nei confronti dei contribuenti che occupino una abitazione non di lusso (A7 A8), sia essa in proprietà od usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e a condizione che oltre ad essere unici occupanti abbiano un reddito derivante esclusivamente da pensione non superiore a Euro 6.197,48= lordi annui con riferimento all anno precedente a quello della domanda. L interessato non dovrà avere altri redditi oltre quello dell immobile. Il contribuente inoltre, non dovrà essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale. Il limite di Euro 6.197,48= lordi annui viene annualmente aggiornato secondo le variazioni dell indice ISTAT. 4. Le condizioni di cui sopra dovranno essere documentate da autocertificazione ai sensi della Legge n. 445/2000 e potranno essere oggetto di controllo da parte dell Ufficio Tributi al fine di accertarne la veridicità.

9 5. I contribuenti che si trovano nelle condizioni sopraindicate dovranno presentare apposita domanda entro il 30 giugno e tale domanda di riduzione sarà valida a partire dall anno dell avvenuta richiesta. Rimane comunque l obbligo di comunicare qualsiasi variazione di nucleo familiare o di reddito atta a far perdere il diritto all agevolazione. In caso di mancata comunicazione l Amministrazione Comunale provvederà a recuperare la tassa dovuta con l applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti. Art. 14 Variazioni di superfici tassabili 1. Le variazioni delle superfici tassabili di cui ai precedenti articoli sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Art. 15 Esclusioni oggettive della tassa 1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno per i seguenti motivi: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino; d) fabbricati rurali o ex rurali (stalla-cascina-fienile), privi di ogni allaccio (luce,gas,acqua,fognatura, ecc.); 2. Le circostanze di cui sopra potranno essere accertate mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, o con ordinanza sindacale. Il contribuente ha altresì facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara che l immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale è stato accertato secondo i criteri sopraesposti. Detta autocertificazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell Ufficio Tributi e dell Ufficio Tecnico Comunale al fine di appurarne la veridicità. 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. 4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. Art 16 Riduzioni di superficie 1. Per le superfici di seguito elencate poiché risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti). La detassazione viene accordata a richiesta di

10 parte ed a condizione che l interessato sia iscritto all Albo degli artigiani e dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea documentazione. ATTIVITA PERCENTUALE DI DETASSAZIONE falegnamerie (senza verniciatura) 10% falegnamerie (con verniciatura) 30% autocarrozzerie 60% autofficine meccaniche, gommisti 50% Officine metalmeccaniche 50% autofficine di elettrauto 20% lavanderie 10% verniciatura 70% galvanotecnici e trattamento metalli 80% Fonderie 80% laboratori odontotecnici 5% marmista 80% laboratori litotipografici 50% laboratorio vetri e specchi 50% qualsiasi altra attività non prevista nell elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo: 20% Art. 17 Altre riduzioni 1. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata. 2. Il soggetto produttore dei rifiuti che provvede al recupero o riciclo degli stessi, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare alla fine del termine di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, e comunque non successivamente al 20 gennaio dell anno successivo, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, ai sensi art. 10, 3 comma, lett. b) ed art. 49, 14 comma del D.Lgs. 22/1997, controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della superficie. 3. La riduzione è calcolata come percentuale sul tributo ed è pari alla metà dell incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione, stimata in base ai coefficienti di produzione di rifiuti adottati dall'amministrazione Comunale relativamente a ciascuna categoria di appartenenza e comunque non superiore al 10% del tributo dovuto sull intera superficie. 4. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero.

11 5. La riduzione ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dall anno Art. 18 Rinvio 1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento in materia di Entrate Tributarie, nonché le vigenti norme in materia. Art. 19 Disposizioni finali e transitorie 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono immediatamente applicabili. Art. 20 Abrogazioni 1. Sono abrogate tutte quelle norme regolamentari o di livello inferiore di qualsiasi altra natura in contrasto con il presente Regolamento. Art. 21 Norma finale 1. Le norme del presente Regolamento decorrono dal 1 gennaio *********************************

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