Il trattamento di fine rapporto o indennità di liquidazione (Articolo 2120, Codice Civile; art. 1, legge 297/82)

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1 R.S.U. Siae Microelettronica Il trattamento di fine rapporto o indennità di liquidazione (Articolo 2120, Codice Civile; art. 1, legge 297/82) La materia in questione é regolata da leggi e dal contratto nazionale. Le normative che riassumiamo si applicano ai lavoratori metalmeccanici dell'industria (contratti Federmeccanica e Confapi). Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto previsto dal Codice Civile, il lavoratore ha diritto all indennità di liquidazione. La legge però prevede che, in alcuni casi il lavoratore abbia diritto alla corresponsione di anticipazioni delle somme accantonate, anche durante il rapporto di lavoro stesso. Il trattamento di fine rapporto (Tfr), regolamentato dalla legge 25 Maggio 1982, n. 297, ha sostituito la preesistente indennità di anzianità a far data dal 1 giugno Pertanto per i lavoratori il cui rapporto di lavoro era in corso alla data del 31 maggio 1982 deve essere calcolata l indennità di anzianità fino a quella data, con i criteri di calcolo stabiliti dalla precedente legge, a cui si aggiungeranno gli accantonamenti relativi agli anni successivi, sulla base delle norme in vigore a partire dal 1 giugno Determinazione dell importo dell accantonamento annuo La legge 297/82 prescrive che, a partire dall , venga accantonata una quota, definita: quota annua maturata ai fini del trattamento di fine rapporto, che si ottiene sommando tutte le retribuzioni mensili percepite da gennaio a dicembre (comprese le mensilità aggiuntive) e dividendo tale somma per un coefficiente annuo pari a 13,5. Questo metodo di calcolo viene applicato uniformemente a tutti i lavoratori a partire dal 1 gennaio La quota da accantonare maturata prima di tale data, per i soli operai e per gli equiparati (per gli impiegati l accantonamento non deve essere riproporzionato), deve essere ridotta in proporzione alle misure espresse in ore, o quote di trentesimi, indicate nei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in quell epoca, in rapporto alle varie anzianità di servizio. La base di calcolo: la retribuzione annua La retribuzione annua (somma delle retribuzioni mensili) da prendere a base per il calcolo della quota annua del Tfr comprende tutti gli importi corrispondenti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale. Sono incluse le corresponsioni in natura ed esclusi solamente: i rimborsi spese, gli assegni familiari, le elargizioni spontanee occasionali. La legge precisa anche che i contratti collettivi potranno comunque prevedere disposizioni diverse da quelle indicate. A partire dai rinnovi contrattuali del 1994, il lavoro straordinario viene escluso dal computo del Tfr, in deroga al 2 comma dell art Cc. È necessario rimarcare che tale esclusione non ha effetto retroattivo. Con il rinnovo del secondo biennio del Ccnl vigente dal (stipulato il 4/2/1997), le parti hanno concordato che, a decorrere dall fino al , la gratifica 1

2 natalizia sia esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. La contingenza maturata dall al La legge 31 Marzo 1977, n. 91, prevedeva l esclusione dell indennità di contingenza, maturata dal 1 febbraio 1977, dal calcolo dell indennità di anzianità. Con la legge 297/82 è venuta a cessare tale norma. Tuttavia la contingenza maturata dall al 31/5/1982 (pari a 215,92) non viene inserita tutta e subito nella retribuzione utile per il calcolo del Tfr, bensì a scadenze successive e precisamente: 25 punti dal 1 gennaio ,85 25 punti dal 1 luglio ,85 25 punti dal 1 gennaio ,85 25 punti dal 1 luglio ,85 25 punti dal 1 gennaio ,85 25 punti dal 1 luglio ,85 25 punti dal 1 gennaio ,85 Sospensione dal lavoro In caso di sospensione dell attività lavorativa per infortunio sul lavoro, malattia, gravidanza e puerpuerio, nonchè in caso di intervento della cassa integrazione, si deve tener conto della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se non si fosse verificata l assenza. Nel caso di assunzione o risoluzione del rapporto in corso d anno, fermo restando il divisore 13,5, si dovrà tenere conto delle retribuzioni percepite relativamente al periodo di occupazione. Per assunzioni o risoluzioni nel corso del mese si opera come segue: - per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni, la retribuzione utile da considerare è quella dell intero mese da ricostruire figurativamente ai soli fini del calcolo del Tfr; - per frazioni di mesi inferiori, non si terrà conto di alcuna retribuzione. Tutela del trattamento di fine rapporto rispetto all inflazione Il trattamento di fine rapporto, con esclusione della quota maturata nell anno, è incrementato su base composta, al 31 dicembre di ogni anno con l applicazione di un tasso di rivalutazione costituto: dal 75% della variazione percentuale dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, più punti 1,5 (frazionabile in dodicesimi). Dipendenti già in forza alla data del 31 maggio 1982 Per il calcolo dell indennità di questi lavoratori occorre prima di tutto determinare la retribuzione mensile lorda (con esclusione dell indennità di contingenza) al maggio Alla stessa andranno sommati i ratei di tredicesima ed eventuali altre mensilità aggiuntive o premi. Tale importo si moltiplica per il numero degli anni di anzianità prestati. L anzianità di servizio da prendere in considerazione è quella maturata dall assunzione fino al 31 maggio 1982 I contratti collettivi in vigore all epoca stabiliscono, per operai e equiparati, quante quote di mensilità, giornate od ore devono essere conteggiate per ogni anno (o frazione di anno) di anzianità. L importo così calcolato (l indennità di anzianità spettante alla data del 31 maggio 1982) è considerato come il primo accantonamento del Tfr. Verrà conseguentemente rivalutato secondo le modalità che abbiamo precedentemente visto e allo stesso si aggiungeranno gli accantonamenti relativi agli anni successivi, sulla base delle norme in vigore a partire dal 1 giugno Fondo di garanzia Gli importi corrisposti a titolo di trattamento di fine rapporto sono esclusi dalla contribuzione previdenziale e assistenziale per espressa previsione di legge. Tuttavia sul Tfr accantonato annualmente opera una trattenuta calcolata sull ammontare 2

3 della retribuzione effettivamente assoggettata ai contributi previdenziali. Tale trattenuta è pari allo 0,30% dal 1 luglio al 31 dicembre 1982 e dello 0,50% dal 1 gennaio 1983 e serve per finanziare l apposito fondo istituito presso l Inps che riconosce il Tfr a quei lavoratori che lo perderebbero, a causa dello stato riconosciuto di insolvenza della propria azienda (fallimento etc.). L anticipazione del Tfr La normativa alla luce di quanto disposto dalla legge sui congedi parentali La legge 53/2000 amplia la normativa già prevista dalla 297/82 che, modificando l articolo 2120 del Codice Civile, aveva introdotto per prima il diritto dei lavoratori a richiedere l anticipazione del Tfr per: a) far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti stutture sanitarie; b) l acquisto della prima casa per se stessi o per i figli Ora la nuova legge prevede, tra le altre norme, la possibilità di richiedere l anticipazione del Tfr ai lavoratori a tempo indeterminato che: c) quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgono della facoltà di assentarsi dal lavoro per periodi di astensione facoltativa o per curare il figlio malato fino al compimento dell ottavo anno di età; d) abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro; e) partecipino a iniziative di formazione continua, anche a livello aziendale. Il ministero del Lavoro, con circolare n. 85 del 29 novembre 2000, indica le prime norme applicative per il riconoscimento dei nuovi benefici ai lavoratori subordinati del settore privato. I vincoli Alle nuove agevolazioni si applicano le condizioni già previste in via generale dal Codice Civile in caso di anticipazione del trattamento di fine rapporto, che, salvo migliori condizioni previste dai diversi contratti collettivi nazionali di lavoro, rimangono così definite: - l anticipazione del trattamento di fine rapporto può essere ottenuta nella misura massima del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, - è necessaria la maturazione di almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro; - le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. - è possibile ottenere l anticipazione del Tfr una sola volta nel corso di uno stesso rapporto di lavoro. Pertanto chi ha già ottenuto l anticipo per l acquisto della prima casa non può richiederlo per nessuna altra causale comprese quelle previste dalla nuova legge. Anche nel caso di richiesta connessa ai congedi parentali o per la formazione, l anzianità richiesta è di otto anni. Non bisogna farsi trarre in inganno dal fatto che per usufruire dei permessi bastano 5 anni di anzianità. Per l anticipazione del Tfr non sono sufficienti. La possibilità di ottenere l anticipazione del Tfr è interdetta nel caso in cui l azienda versi in una situazione di crisi aziendale riconosciuta. Modalità di esercizio del diritto all anticipazione: la giurisprudenza Per quanto riguarda l acquisto della prima casa è stata sentenziata l illegittimità costituzionale della norma che non consente l erogazione dell anticipazione motivata dall acquisto della prima casa certificata da documenti diversi dall atto notarile di compravendita. In sostanza la Corte Costituzionale ha sancito che anche documenti equivalenti all atto notarile di compravendita e comprovanti l attivazione del lavoratore al 3

4 fine di acquistare la casa sono sufficienti a consentire l esercizio del diritto all anticipazione. Sempre in materia di acquisto della prima casa, la Corte di Cassazione ha ribadito il diritto del lavoratore all anticipazione per l acquisto della prima casa effettuato dal figlio, così come nel caso di acquisto effettuato dal coniuge a condizione che esista il regime di comunione dei beni. Vanno segnalate anche pronunce della giurisprudenza che estendono il riconoscimento al diritto anche nel caso in cui il lavoratore costruisca in proprio l abitazione così come nel caso di ristrutturazione della prima casa. É invece esclusa la possibilità di richiedere l anticipazione nel caso in cui tra l acquisto dell abitazione e la richiesta intercorra un notevole lasso di tempo oppure nel caso in cui il lavoratore abbia ultimato il pagamento e si trovi da tempo in possesso dell abitazione. Riguardo all anticipazione connessa alle spese sanitarie la Corte di Cassazione ha stabilito che i requisiti di necessità e di straordinarietà delle terapie o interventi devono essere interpretati come segue: - requisito di necessità: le strutture sanitarie pubbliche riconoscono la necessità della terapia o dell intervento, - requisito di straordinarietà: l intervento sanitario deve essere rilevante sia dal punto di vista medico che economico. Non ha invece alcuna rilevanza che la terapia o l intervento possano o meno essere praticati nelle strutture sanitarie pubbliche. Come procedere per ottenere l anticipazione. Il lavoratore interessato a richiedere l anticipazione del Tfr deve presentare domanda scritta al datore di lavoro corredandola di alcuni documenti. Acquisto della prima casa: atto di compravendita o, in alternativa il compromesso Spese sanitarie fatture che certifichino le spese sostenute o i preventivi di spesa a cui faranno seguito le fatture pagate. Congedi per la formazione e congedi parentali nessuna particolare documentazione è richiesta. É sufficiente che nella domanda da presentare al datore di lavoro sia indicata la data di inizio del congedo. La domanda deve essere effettuata quindici giorni prima della fruizione per quelli parentali e trenta per quelli formativi. Il decreto legislativo 47/2000, attuando quanto previsto dall articolo 3 della legge 133 del 1999, ridisegna la disciplina fiscale della previdenza complementare. L articolo 11, al fine di uniformare la disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto, inteso come strumento avente funzione previdenziale, a quella delle forme di previdenza (collettive e individuali) modifica radicalmente la disciplina impositiva di questo istituto nonché dei relativi acconti e anticipazioni, salvaguardando tuttavia le quote accantonate fino al 31 dicembre Le nuove disposizioni prevedono che, a partire dal 1 gennaio 2001, ai fini della tassazione, il trattamento di fine rapporto debba essere scisso in due quote: - i rendimenti finanziari (cioè la rivalutazione annuale) che devono essere assoggettati annualmente a un imposta sostitutiva dell Irpef; - la quota capitale, sottoposta a tassazione separata (non più definitiva) dal sostituto d imposta (l azienda) che sarà calcolata con gli stessi criteri precedentemente applicati. Si avranno così comportamenti distinti: - le quote accantonate fino al 31 dicembre 2000 saranno sottoposte al prelievo secondo le norme precedenti previste dal Testo Unico Imposte sui Redditi (Tuir) approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/ le quote accantonate, a partire dal 1 gennaio 2001, saranno sottoposte alle nuove 4

5 disposizioni previste dal decreto legislativo 47/2000. Il calcolo in concreto passa attraverso la determinazione dell imponibile fiscale, cioè della somma su cui vanno calcolate le imposte, e la determinazione dell(aliquota da applicare. Qui di seguito sediamo come operare e, al termine del capitolo pubblichiamo un esempio. L IMPONIBILE FISCALE Occorre innanzitutto considerare in modo diverso i due periodi: quello fino al 31/12/2000 e quello successivo, come segue. Quote maturate fino al Per la determinazione dell imponibile fiscale, dall importo del Tfr si deducono 309,87 per ogni anno di anzianità aziendale a cui è commisurato il Tfr. Tale somma è frazionabile a mese (309,87: 12 = 25,82). Nel caso di rapporto a tempo parziale, l importo della deduzione viene ridotto in proporzione alla riduzione dell orario rispetto ai lavoratori a tempo pieno. Per esempio per un lavoratore che effettua 30 ore settimanali la deduzione sarà pari a 232,41 (309,87 x 30 : 40). É l abbattimento spettante per ogni anno a cui si riferisce il Tfr. Quote maturate a partire dal 1 gennaio 2001 Le rivalutazioni vanno tassate ogni anno applicando un imposta sostitutiva dell 11%. Il versamento dovrà essere effettuato anno per anno dal datore di lavoro, entro il 16 febbraio dell anno successivo a quello in cui è maturata la rivalutazione, e l imposta versata andrà a ridurre l accantonamento del Tfr. Pertanto tali quote non subiranno alcuna ulteriore tassazione all atto della corresponsione del Tfr. La base imponibile del Tfr maturato successivamente al 31 dicembre 2000 pertanto sarà formata dall importo del Tfr stesso, ridotto delle rivalutazioni assoggettate alla predetta imposta sostitutiva. Determinazione dell aliquota L aliquota utile per la tassazione del Tfr, ferme restando le diverse modalità di calcolo della base imponibile per il periodo fino al e per quello dopo il , è unica ed è calcolata con riferimento all anno in cui si percepisce il Tfr. Per poter effettuare la trattenuta si dovrà quindi procedere come segue. 1. calcolare il reddito di riferimento che serve a stabilire l aliquota. Si opera come segue: Importo accantonamento Tfr (al netto delle rivalutazioni per le quali sono già state pagate le tasse) + somme destinate ai fondi pensione = totale (lo chiameremo importo A) Per ottenere: B (reddito di riferimento) si applica la formula prevista dalla legge: B = A * 12 : t (t è il numero di anni e frazioni di anno a cui si riferisce il Tfr) 2. applicare le aliquote Irpef vigenti nell anno in cui viene liquidato il Tfr, al reddito di riferimento di cui al punto 1 = si ottiene l importo C 3. per determinare l aliquota da applicare si prende l importo C e lo si divide per B. Moltiplicando il risultato per 100 si ottiene l aliquota ricercata D. L imposta L aliquota così ottenuta si applicherà: sull accantonamento al (tenendo però conto degli abbattimenti di 309,87 annui). L imposta così calcolata ha carattere definitivo sulla quota maturata a partire dal 1 gennaio 2001 (con esclusione delle rivalutazioni). Per le cessazioni del rapporto di lavoro, che intervengono dal 1 gennaio 2001 fino alla data di entrata in vigore della disciplina sul trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, è prevista una detrazione di imposta pari a 61,97 annue 5

6 (frazionabili a mese) per ciascuno degli anni compresi in tale periodo (per il part time in proporzione all orario). A questa detrazione si aggiunge solo per i rapporti a tempo determinato non superiori ai due anni, una ulteriore detrazione di 61,97 annue (frazionabili a mese). L imposta, calcolata sul Tfr maturato successivamente al non ha carattere definitivo. L amministrazione finanziaria provvede alla riliquidazione dell imposta applicando l aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Se non vi è stato reddito in alcun anno si applica l aliquota del primo scaglione Irpef (dal 2001, pari al 18%). Nel caso in cui l Irpef trattenuta a titolo di acconto risulti superiore a quella determinata dall amministrazione finanziaria, questa provvederà al rimborso. Anticipazione del Tfr in costanza di rapporto di lavoro Per le anticipazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro si applicano le norme sopra esposte, salvo conguaglio all atto della liquidazione definitiva. La circolare del ministero dell Finanze (n. 29/E del ) specifica che: per le anticipazioni di ammontare non superiore al Tfr maturato fino al , assunto al netto delle quote destinate alle forme di previdenza complementare, la base imponibile è costituita dall importo dell anticipazione, ridotto della deduzione spettante per ogni anno o frazione di anno preso a base di commisurazione fino a tale data; per la parte di anticipazione eccedente il Tfr maturato fino al , la base imponibile è costituita dall importo dell anticipazione, ridotto delle rivalutazioni già assoggettate all imposta sostitutiva dell 11%. É escluso il diritto alle detrazioni di imposta di 61,97 lire, sulle somme date a titolo di anticipazione. Esempio Esempio: impiegato: assunzione: , dimissioni: , t: 81/12 (anzianità: 6 anni e 9 mesi) Imponibile fino al Tfr maturato fino al , Accantonamento 5.164, Anticipazione 2.582,28 Color = Abbattimenti annuali: 1.546,27 = , , , (18% fondo Cometa) 254, (idem c.s.) 254, (40% fondo Cometa) 185,92 = Totale: 6.200,58 Imponibile Tfr maturato dopo l : 6

7 Accantonamento annuo (Reddito annuo ,46 : 13,5) Color 1.721,52 - Ritenuta per il fondo di garanzia (0,50%) Color 116,20 - Versamento del 40% a Cometa 642,13 = Totale: 963,19 Rivalutazione accantonamento al , ,57 x 2,5% (Istat + 1,5% fisso) = 129,11 - Tassazione separata (11%) 14,20 = Calcolo reddito di riferimento B = A x 12 : t ,09 Importo A: 9.352,17 Tfr maturato fino al ,85 + Imponibile dopo l ,19 + Versamento del 40% a Cometa 642,13 = Aliquota: C/B (2.704,48 :16.626,09 x 100) 16,00 Importo C: 2.704,48 23% su ,09 = 2.704, % su. + 39% su. Calcolo dell imposta su imponibile al (6.200,58 ) 1.462,72 (definitiva) su imponibile dopo (963,19 ) 227,22 r - detrazione 61,97 Color =Color Imposta provvisoria (soggetta a conguaglio) Color 162,25 Color 7

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