«I.C.I. a Cantù: guida breve al calcolo e alle novità per l anno 2011» PREMESSA
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- Artemisia Patti
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1 «I.C.I. a Cantù: guida breve al calcolo e alle novità per l anno 2011» PREMESSA Per l applicazione dell ICI nell anno 2011 non vi sono state modifiche. Non sono state assunte nuove deliberazioni in materia di ICI e quindi è confermato quanto previsto con la deliberazione n. 15 del di Consiglio Comunale. In particolare si applica anche per l anno 2011 l aliquota del 7 per mille per le case sfitte e l aliquota ridotta al 4,3 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che non sono state esentate dal Dl 93/2008, mentre l aliquota ordinaria è fissata al 6 per mille. I brevi cenni che seguono vogliono essere una minima traccia su come calcolare l ICI. Si ricorda che per ogni caso particolare l Ufficio Tributi del Comune di Cantù é a vostra disposizione il Lunedì e il Giovedì dalle 8,30 alle 14,00 e il Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - presso il Palazzo municipale di P.zza Parini 4 (Tel 031/ ) ( tributi@comune.cantu.co.it) CHE COS È L ICI L imposta comunale sugli immobili é stata istituita dal 1993 con il Dlgs 504/92 ed ha subito diversi mutamenti, soprattutto con il Dlgs 446/97, che ha concesso ai comuni un ampia potestà regolamentare. Significa che ogni comune é molto più libero di prima nella gestione dell ICI e che per la sua applicazione bisogna fare riferimento non più solo alla legge nazionale, ma anche al regolamento comunale, che a Cantù é stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 77 del 9 dicembre L ultima variazione risale alla deliberazione n. 21 del con cui è stata semplificata l agevolazione per chi concede l abitazione in uso gratuito a parenti. Non è più necessario un contratto di comodato preventivamente registrato, ma è sufficiente produrre all Ufficio tributi del Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L imposta si applica sugli immobili distinti nelle tipologie di: fabbricati aree edificabili terreni agricoli. Si ponga attenzione al fatto che il Comune di Cantù é classificato in area montana quindi i terreni agricoli sono esenti ai sensi dell art. 7 lettera H) del Dlgs 504/92. CHI DEVE PAGARE L IMPOSTA Devono pagare l ICI i proprietari di immobili ubicati nel territorio del Comune. Sono inoltre tenuti al pagamento: - i titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione e superficie sugli immobili, - il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria. Si tenga conto che tale previsione è stata introdotta dalla Legge n. 99 del e si applica dal Precedentemente la materia era regolata in modo diverso in particolare per gli immobili del gruppo catastale D. - l assegnatario di alloggi di Istituti o Agenzie pubbliche o di società cooperative dalla data di assegnazione, - concessionario di aree demaniali. Si precisa che il diritto reale di abitazione spetta al coniuge superstite ai sensi dell art. 540 C.C. che abita l appartamento adibito ad abitazione principale dei coniugi. Pertanto gli altri eredi, anche se coabitano l appartamento, non hanno alcun obbligo ai fini ICI. 1
2 N.B.: L ICI deve essere assolta da ciascun soggetto secondo la propria quota di possesso. In caso di contitolarietà con disposizione regolamentare il comune ritiene corretti i versamenti eseguiti da un contitolare per conto degli altri, purché l imposta sia totalmente assolta. ESENZIONE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE Il Dl 93 del ha stabilito che a decorrere dall anno 2008 è esclusa dall ICI l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con alcune eccezioni di cui si dirà in seguito. Lo stesso decreto ha precisato che per abitazione principale s intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria. Si tenga presente che in caso di acquisto dell immobile si inizierà a godere dell esenzione dal momento dell effettiva residenza nello stesso. Se per ipotesi l immobile viene acquistato al 1 aprile, ma si fissa la residenza il 1 di luglio, occorrerà pagare l imposta per tre mesi. Non esiste infatti nell ICI un termine entro il quale spostare la residenza, come nelle agevolazioni prima casa per l imposta di registro, ma l esenzione può essere goduta solo se vi è effettiva dimora. Sempre il DL 93/2008 ha stabilito che l esenzione si applica anche agli immobili assimilati all abitazione principale dal comune con apposito regolamento. Si tratta ad esempio degli immobili dati in uso gratuito ai parenti o di quelli di anziani che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero. In particolare, sulla base del regolamento ICI del Comune di Cantù, sono assimilate all abitazione principale e quindi esenti: - l unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulta non locata. - le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e ad affini entro il primo, a patto che risultino ivi residenti e che non facciano parte dello stesso nucleo familiare del concedente. Per godere di tale agevolazione bisogna presentare all Ufficio Tributi del Comune di Cantù dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello previsto dall Ufficio stesso. Si ricorda che occorre allegare al modello una copia del documento d identità del dichiarante. N. B. Si fa presente che il modello per l uso gratuito è disponibile presso l Ufficio Tributi del Comune (o può essere scaricato dal sito e va consegnato all Ufficio Protocollo, prima di applicarsi l esenzione. Infine, per quanto riguarda l abitazione principale, si ricorda che l esenzione prevista dal DL 93/2008 riguarda le abitazioni principali con esclusione delle - abitazioni di categoria A1 (abitazioni di lusso) A8 (ville) e A9 (castelli). Da una visura catastale o dall atto notarile di acquisto è possibile verificare se l abitazione rientra in tali categorie. - abitazioni dei soggetti che risiedono all estero. Siccome tale fattispecie non è stata inclusa nel DL 93/2008, come caso di assimilazione all abitazione principale, l imposta sugli immobili di proprietà dei cittadini residenti all estero è ancora dovuta. Naturalmente, sulla base dell articolo 1, comma 4bis, del DL 16/1993, alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato continuano ad essere riconosciute l aliquota e la detrazione per abitazione principale, a patto che risultino non locate. LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI STABILITE DAL COMUNE Questo paragrafo analizzerà prima le aliquote e le detrazioni d imposta valide per l anno 2011, poi le detrazioni e le esenzioni concesse dal regolamento per l ICI approvato dal Consiglio comunale. 2
3 Aliquote e detrazioni annuali Per l anno 2011 le aliquote sono rimaste uguali a quelle del Si fa presente che tali aliquote sono invariate dal In particolare il Comune di Cantù ha previsto: Aliquota Condizioni di applicabilità 4,30 per mille (ridotta) immobili adibiti ad abitazione principale che non sono stati esentati e loro pertinenze 7,00 per mille (maggiorata) per le abitazioni sfitte 6,00 per mille (ordinaria) per tutti gli altri immobili e per i terreni edificabili 104 EURO detrazione per le abitazioni principali non esenti Case sfitte Per le case sfitte esiste dall anno 2005 l aliquota maggiorata del 7 per mille. Per unità immobiliare sfitta s intende il fabbricato non locato già dalla data del 1 gennaio dell anno antecedente a quello in corso, ossia per l anno 2011 sarà al , e che non sia utilizzato direttamente dal proprietario o dai suoi familiari. Ulteriori condizioni per la sua applicazione sono: - l aliquota del 7 per mille va applicata solo alle categorie catastali abitative e non alle eventuali pertinenze degli immobili sfitti (box, cantine) separatamente accatastate (categorie C2, C6, C7), - se l immobile è affittato in corso d anno sarà applicabile l aliquota ordinaria del 6,00 per mille per tutto l anno. Nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento in unica soluzione entro il termine di versamento dell acconto con aliquota maggiorata non si procederà a rimborso per differenze d aliquota in caso d immobili affittati dopo la suddetta data; - in caso di acquisto dell immobile nel corso dell anno corrente, il nuovo proprietario non applica l aliquota maggiorata; Pertinenze dell abitazione principale Il Dl 93/2008 non si sofferma sul trattamento delle pertinenze dell abitazione principale. Si consideri comunque che con l articolo 30, comma 12, della legge 488/1999 era stato chiarito che l aliquota ridotta si applicava anche alle pertinenze e che le stesse ai sensi dell articolo 817 del Codice Civile sono assoggettate allo stesso trattamento dell abitazione principale Per tale motivo si deve ritenere che le pertinenze dell abitazione principale sono da considerare esenti. Allo stesso modo le pertinenze di abitazioni principali non esenti continueranno a pagare con l aliquota ridotta e l eventuale detrazione che non trova capienza nell abitazione principale. In particolare il regolamento ICI del Comune di Cantù stabilisce che le pertinenze delle abitazioni principali sono le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (garages) e C/7 (portici e tettoie). Il trattamento di pertinenza richiede che il proprietario, anche in quota parte, dell abitazione principale sia proprietario, anche in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione principale. Non esiste limite numerico per le unità adibite a pertinenza, rimane comunque intatto il potere del Comune di rettificare l imposta versata dal contribuente, se verifica che tali immobili non sono pertinenziali. Altre Esenzioni Le esenzioni dall ICI sono stabilite dall art. 7 del Dlgs 504/92. In particolare: - l esenzione concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall ente non commerciale utilizzatore o da altro ente non commerciale. - sono considerati non fabbricabili, quindi esenti, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dall art. 58 del Dlgs 446/97, e che conseguono dall attività agricola almeno il 50% del reddito dichiarato ai fini IRPEF, per l anno precedente o che impieghino nei lavori agricoli annualmente almeno 120 giornate lavorative. Queste condizioni devono essere dichiarate da uno dei proprietari coltivatori diretti all Ufficio Tributi del Comune di Cantù. 3
4 Riduzioni L ICI é ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, per il periodo durante il quale sussistono tali condizioni. L inagibilità o inabitabilità é accertata dall Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva all Ufficio Tributi del Comune di Cantù. N.B.: Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano assolutamente inidonei all uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all integrità fisica e alla salute delle persone (fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti) il cui degrado non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all ammodernamento o al miglioramento degli edifici. IL CALCOLO DELL IMPOSTA PER I FABBRICATI Prima di spiegare come si calcola l ICI si ricorda che è attivo il servizio: ICI COM Con l ICI com è possibile calcolare l ICI per il Comune di Cantù attraverso un apposito software consultabile sul sito Collegandosi con l apposito link: calcola l ICI on line si accede al calcolo. Chi preferisce il calcolo manuale può seguire le seguenti indicazioni. L imposta si calcola applicando al valore catastale dell immobile l aliquota di riferimento. Gli elementi necessari per determinare il valore catastale (categoria, classe, numero di vani o superficie) sono rilevabili dall atto di acquisto dell immobile, dalla denuncia di successione o da certificato catastale. Se non si hanno gli elementi descritti, in quanto l immobile non è censito o ha subito modificazioni tali da avere un classamento diverso da quello attribuito, si dovrà determinare la rendita facendo riferimento a unità immobiliari similari. La rendita catastale, che sta alla base della determinazione del valore, si ottiene moltiplicando la tariffa d estimo corrispondente alla categoria e alla classe interessata per il numero dei vani in caso di abitazione, o per i metri quadrati nei restanti casi. Per esempio sulla visura catastale è possibile che sia indicato: categoria A/8 (abitazione) classe 1 n. 11 vani rendita = 1.647,50 ( ) categoria C/6 (box) classe 2 Mq 18 rendita = 127,36 ( ) Le rendite così ottenute vanno rivalutate del 5%, come stabilito dalla Legge 662/96, quindi riprendendo gli esempi avremo: abitazione rendita rivalutata = 1.729,87 box rendita rivalutata = 133,73 Attenzione: 1) Le rendite catastali, anche se attribuite successivamente al 1997, devono essere rivalutate del 5%; infatti le tariffe d'estimo non sono variate e la rivalutazione opera solo ai fini fiscali. 2) La rivalutazione delle rendite del 10%, prevista dall articolo 63 della Legge 350/2003 e gli aumenti ulteriori stabiliti con diverse norme successive non sono applicabili all ICI. Queste rivalutazioni infatti, per espressa previsione della norma, operano ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Quindi l unica rivalutazione delle rendite applicabile all ICI è quella del 5% che è in vigore dal A questo punto per ottenere il valore catastale occorre moltiplicare la rendita ottenuta per i seguenti coefficienti: per i fabbricati di categoria A e C (escluso A/10 e C/1) - 50 per i fabbricati di categoria A/10 e categoria D (se accatastati) - 34 per i fabbricati di categoria C/1 4
5 - 140 per i fabbricati di categoria B Sul valore catastale si dovrà calcolare l imposta tenendo conto che questa é annuale ed é dovuta in proporzione alla quota di possesso dell immobile ed ai mesi dell anno per i quali si é protratto il possesso medesimo. Il possesso di durata pari o superiore a 15 giorni deve essere calcolato come mese intero. Arrotondamenti Dal 1 gennaio 2007 l ICI va versata con arrotondamento ad euro pieno, in base ad una norma introdotta dalla Legge finanziaria per l anno Gli importi inferiori a 49 centesimi vanno arrotondati all euro inferiore, gli importi superiori a 49 centesimi vanno arrotondati all euro superiore. La norma non specifica cosa bisogna fare nel caso che l importo sia pari a 49 centesimi, ma per logica si ritiene debba essere arrotondato all euro inferiore. Ad esempio se l ICI da versare risulta essere di euro 270,49 bisognerà compilare un bollettino di versamento pari a 270,00. Attenzione: il Comune di Cantù, con disposizione regolamentare, ha stabilito che i versamenti non devono essere eseguiti se l imposta totale annua dovuta dal singolo contribuente è inferiore a 11,00. Nel caso in cui l acconto del mese di giugno dovesse risultare inferiore a 11,00, ma l imposta totale superiore a tale soglia, è facoltà del contribuente versare l intero importo a saldo. IL VERSAMENTO IN ACCONTO Per il versamento dell ICI la legge 388 del 2000 ha previsto un meccanismo abbastanza complicato, soprattutto in caso di modifica delle aliquote. In particolare la norma prevede che l ICI deve essere versata in due rate: - l importo della prima rata deve essere pari al 50% dell imposta calcolata sulla base dell aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell anno precedente e deve essere pagato entro il 16 giugno. - l importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell ICI dovuta per l intero anno e deve essere versato entro il 16 dicembre. In alternativa é possibile versare l intero importo entro il 16 giugno. L intento del legislatore é quello di facilitare il contribuente nella ricerca delle aliquote in vigore nei diversi comuni, per cui nell'acconto bisogna calcolare l ICI con la situazione immobiliare dell anno in corso, ma applicando aliquote e detrazioni vigenti l anno precedente. Un po più complicato é il calcolo per chi ha comprato o venduto casa nel 2010 o nel Si tenga presente che bisogna utilizzare solo le aliquote e detrazioni dell anno precedente, ma fare riferimento alla situazione degli immobili dell anno in corso. Per esempio se si é acquistato l immobile il 25 luglio del 2010, per il calcolo dell imposta del 2011, non si dovrà tener conto solo di cinque mesi di possesso, ma considerare dodici mesi di possesso, applicando le aliquote e detrazioni del 2010 e versare la metà. Se invece si é acquistato l immobile il 18 maggio 2011 occorrerà versare entro giugno 1/12 dell imposta calcolata con le aliquote e detrazioni dell anno precedente. Infine in caso di vendita nel primo semestre del 2011 conviene versare per i mesi posseduti entro il 16 giugno. Per espressa previsione del Regolamento comunale sull ICI è facoltà del contribuente versare a giugno già con le aliquote dell anno in corso. Comunque per il 2011, non essendoci variazioni sulle aliquote, il risultato non si modifica. Seguono alcuni esempi di calcolo anche se vi invitiamo a consultare il calcolo dell ICI on-line che agevola notevolmente le operazioni di calcolo. 5
6 ESEMPI di calcolo per l'anno 2011 Esempio 1 Immobile posseduto per intero dal sig. Rossi, acquistato il adibito ad abitazione principale dal 14 gennaio 2011 e composto da: abitazione A/8, classe 1, 11 vani valore catastale rivalutato ,00 box C/6, classe 2, Mq 18 valore catastale rivalutato ,00 Per il versamento in acconto, utilizzando quindi le aliquote e le detrazioni del 2010 abitazione ,00 X 0,0043 = 743,84-104,00 = 639,84 box ,00 X 0,0043 = 57,50 = 57,50 totale imposta 697,34 Entro il si dovrà pagare in acconto il 50% dell imposta, ossia 348,67 con l arrotondamento l importo da versare è di 349,00 Per il versamento a saldo entro il bisogna rifare il conteggio dell imposta dovuta con le aliquote e le detrazioni in vigore per il Nel nostro caso non essendoci alcun cambiamento per l aliquota e la detrazione per abitazione principale l importo dovuto a saldo è pari a 349. Esempio 2 Immobile posseduto per intero dal sig. Bianchi, sfitto dal 27 ottobre 2007 e composto da: abitazione A/2, classe 2, 5 vani valore catastale rivalutato ,00 Per il versamento in acconto, utilizzando quindi le aliquote e le detrazioni del 2010: abitazione ,00 X 0,007 = 417,56 = 417,56 Entro il si dovrà versare in acconto il 50% dell imposta, ossia 208,78 (arrotondato a 209,00) Supponiamo che nel mese di Luglio 2011 l appartamento venga affittato, si rende quindi applicabile l aliquota ordinaria del 6 per mille per tutto l anno: Per il versamento a saldo entro il sarà possibile eseguire il conguaglio. Nel nostro caso: abitazione ,00 X 0,006 = 357,91 = 357,91 quindi il versamento a saldo dovrà essere di 149,13 (arrotondato a 149,00) pari alla differenza tra quanto dovuto per il 2011 ( 357,91) e il versamento già effettuato in acconto ( 208,78). Nel caso ci si dimentichi di versare l ICI entro i termini è possibile eseguire il ravvedimento. Tale istituto, introdotto dal Decreto legislativo 472/1997, permette in caso di ritardo nel pagamento non superiore a 30 giorni o ad un anno, di versare l imposta, gli interessi e di usufruire di una sanzione ridotta. ATTENZIONE: Con la legge n. 220 del sono state modificate l entità delle sanzioni con cui è possibile eseguire il ravvedimento. La modifica è entrata in vigore il e le nuove sanzioni sono peggiorative rispetto a quelle precedenti. Per questo motivo sono applicabili alle violazioni commesse a partire dalla data della loro entrata in vigore e cioè il 1 febbraio
7 In particolare: Pagamento tardivo entro 30 giorni dalla scadenza Pagamento tardivo dopo 30 giorni dalla scadenza Sanzione per violazioni Sanzione per violazioni commesse dal commesse fino al ,00% 2,5% 3,75% 3% Ne consegue che per i ravvedimenti sulle violazioni commesse nel 2010 (es: mancato versamento del saldo ICI al ) è applicabile ancora la sanzione del 3%. Invece per le violazioni relative al 2011 saranno applicabili le nuove sanzioni del 3% in caso di ravvedimento entro 30 giorni dalla commissione della violazione e del 3,75% nel caso di ritardo superiore ai 30 giorni. Supponiamo che nell esempio 1 il contribuente si accorga il 10 luglio 2011 di non aver eseguito il versamento in acconto. Sarà possibile eseguirlo tardivamente pagando in più il 3% a titolo di sanzione e l interesse al saggio legale maturato giorno per giorno. Quindi il 10 luglio dovrà versare: 348,67 (pari a quanto doveva versare entro il 16 giugno) 10,46 (pari al 3% a titolo di sanzione) 0,34 (pari al 0,0986% a titolo d interesse*) per un totale di 359,47 (arrotondato a 359,00) *Il tasso d interesse è ottenuto dividendo il tasso d interesse legale (pari al 1,5% annuo dal , mentre dal al era l 1%) per 365 e moltiplicando per i giorni di ritardo. Nella compilazione del bollettino si dovrà continuare ad indicare l importo dovuto suddiviso in abitazione principale e altri fabbricati, nel totale da versare invece si indicherà l importo maggiorato di sanzioni ed interessi e si dovrà barrare la casella relativa alla voce ravvedimento. Se ci si accorge di aver omesso il versamento dell acconto ICI 2011, oltre il trentesimo giorno di ritardo, ma comunque entro un anno dalla scadenza, la sanzione da applicare è pari al 3,75%, oltre gli interessi secondo i giorni di ritardo, le modalità di conteggio e di versamento rimangono invariate. Se invece il 10 luglio 2011 ci si accorge di non aver versato il saldo ICI dovuto per l anno 2010 e in scadenza il di un importo di 348,67 sarà possibile versare: 348,67 (pari a quanto doveva versare entro il 16 dicembre) 10,46 (pari al 3% a titolo di sanzione sulla base della precedente norma) 2,88 (pari al 0,8259% a titolo d interesse per 206 giorni di ritardo*) per un totale di 362,01 (arrotondato a 362,00) *Il tasso d interesse è ottenuto dividendo il tasso d interesse legale (pari al 1,5% annuo dal , mentre dal al era l 1%) per 365 e moltiplicando per i giorni di ritardo. Esempio 3 Immobili acquistati il 29 aprile 2011 dalla immobiliare Casa Serena e composti da: ufficio A/10, cl 1, 6 vani rendita catastale rivalutata 1.708,18 valore catastale rivalutato ,00 negozio C/1, cl 9, Mq 100 rendita catastale rivalutata 3.096,42 valore catastale rivalutato ,28 ufficio ,00 X 0,006 = 512,45 su 8 mesi = 341,63 negozio ,28 X 0,006 = 631,67 su 8 mesi = 421,11 totale imposta = 1.144,12 = 762,74 7
8 In questo caso l imposta da versare in acconto sarà pari a 2/12 dell imposta annuale ossia: 1.144,12 X 1/12 = 190,69 (arrotondato a 191,00). A saldo dovrà essere versata l imposta a conguaglio ossia 762,74 190,69 = 572,05 (arrotondato a 572,00) COME E QUANDO SI VERSA L IMPOSTA Per il pagamento dell ICI degli immobili ubicati nel Comune di Cantù sono previste diverse modalità di pagamento: 1) con versamento su apposito conto corrente postale n intestato a Creset - Servizi territoriali S.p.a. Cantù- CO-ICI da pagare presso gli uffici postali. 2) con delega di pagamento attraverso il MODELLO F24. Per informazioni sulle modalità di compilazione, codici tributo e codici catastali dei comuni convenzionati (per Cantù il codice catastale è B639) è possibile collegarsi al seguente indirizzo: LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI A partire dal 2008, a seguito dell emanazione del Provvedimento del Direttore dell Agenzia del territorio del , è stato soppresso l obbligo di presentare la dichiarazione o la comunicazione ICI, tranne che nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche del modello unico informatico. A titolo esemplificativo sono ancora tenuti: 1) immobili che godono di riduzioni d imposta (per esempio fabbricati inagibili) 2) immobili per cui il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell obbligazione tributaria (per esempio immobile oggetto di locazione finanziaria, la trasformazione da terreno agricolo ad area edificabile, l immobile di nuova costruzione o che ha subito variazioni strutturali per cui è stata fatta una nuova denuncia in catasto, immobile oggetto di riunione di usufrutto, ecc.) Si segnala che un elenco molto più particolareggiato dei casi in cui è ancora necessario presentare la dichiarazione ICI è contenuto nelle istruzioni alla dichiarazione ICI, consultabile sul sito La denuncia, nei casi in cui è ancora dovuta, è resa direttamente all Ufficio tributi dagli interessati o da loro rappresentanti o da persone appositamente delegate, o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso la denuncia si considera avvenuta alla data della spedizione. Si rammenta che se la variazione ICI comporta un aumento dei metri quadri occupati occorrerà presentare anche una variazione ai fini della Tassa Rifiuti. APPENDICE Aree edificabili Nel regolamento ICI sono stati fissati i valori venali in comune commercio delle aree edificabili che, come noto, hanno come base imponibile ai fini ICI il valore di mercato. Non sono soggetti a rettifica i valori delle aree se chi è tenuto a pagare l imposta assume un valore non inferiore a quello determinato secondo i seguenti parametri. A - Indice volumetrico: B - Indice edificatorio di superficie 1: Fino a 0,70 mc./mq parametro 0,80 1: Fino a 0,4 (compreso) mq/mq param: 0,8 2: Da 0,70 a 1,00 (compreso) mc./mq parametro 1,00 2: Superiore a 0,4 mq/mq parametro: 1,00 3: Da 1,00 a 1,50 (compreso) mc./mq parametro 1,10 4: Superiore a 1,50 mc./mq parametro 1,20 8
9 C Situazione urbanistica 1: Nessun vincolo al rilascio della Concessione edilizia, parametro moltiplicatore: 1,2 2: Soggetto a redazione di piano attuativo di superficie fino a Mq, parametro moltiplicatore: 1 3: Soggetto a redazione di piano attuativo di superficie tra e Mq, parametro moltiplicatore: 0.9 4: Soggetto alla redazione di piano attuativo di superficie superiore a Mq, parametro moltiplicatore: 0.8 D - Caratteristiche geomorfologiche e natura del terreno: (dalla tavola di indagine geologica a supporto del P.R.U.G.) 1: Senza problemi, parametro moltiplicatore 1,20 2: Modesti problemi, parametro moltiplicatore 1,00 3: Consistenti limitazioni, parametro moltiplicatore 0,90 4: Gravi limitazioni, parametro moltiplicatore 0,80 E - Distanza dalle reti tecnologiche: (per la sola fognatura e acquedotto: la distanza é quella misurata tra le reti in cui é previsto l allacciamento e il punto sul confine dell area edificabile più vicino. Se le due reti sono a distanza diversa si assume la media tra le due) 1: Fino a ml. 50,00, parametro moltiplicatore 1,00 2: Da ml. 50,00 a ml. 100,00, parametro moltiplicatore 0,90 3: Oltre ml. 100,00, parametro moltiplicatore 0,80 Per i terreni in zona non servita da fognatura si applica lo stesso parametro di cui al punto E) 3 - Costo base di calcolo: 87,80 = al metro quadrato NB L indice A e B sono alternativi e dipendono dal tipo di terreno, ossia dalla sua classificazione nel Piano regolatore. In particolare per il PRG di Cantù l indice A di volume è tipico dei terreni residenziali, l indice B di superficie è tipico dei terreni destinati ad insediamenti produttivi. Per l applicazione di questo metodo occorre per prima cosa conoscere il mappale del terreno, questo è desumibile da un certificato catastale o dall atto di acquisto dello stesso. Con questa informazione è possibile chiedere all Ufficio Tecnico Comunale un certificato di destinazione urbanistica e da quest ultimo si desumono i valori dei parametri di valutazione. Anche in questo caso può essere utile un esempio: terreno edificabile (residenziale e quindi con l indice di volume A) di mq con le seguenti caratteristiche: A) indice volumetrico : fino 0,70 mc/mq (coeff. 0,8) C) situazione urbanistica.: soggetto a piano attuativo (superficie fino a Mq) (coeff. 1,0) D) caratteristiche geomorfologiche: senza problemi (coeff. 1,2) E) distanza dalle reti tecnologiche: da 50 a 100 metri lineari (coeff. 0,9) Il valore minimo da dichiarare sarà: (0,8 X 1 X 1,2 X 0,9) X 87,80 X Mq = ,00 9
L ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
COMUNE DI ALSERIO REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI COMO Ufficio Tributi VIA CARCANO, 9 22040 ALSERIO Tel. 031.630063 Fax 031.630917 e-mail: ufficiosegreteria@comune.alserio.co.it PARTITA IVA 00600170138
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