Oggetto: la disciplina delle tariffe professionali nel Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1. Profili di diritto dell Unione europea.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Oggetto: la disciplina delle tariffe professionali nel Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1. Profili di diritto dell Unione europea."

Transcript

1 PROF. AVV. ROBERTO MASTROIANNI ORDINARIO DI DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA NELL UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II Napoli, 10 febbraio 2012 Spett. Consiglio Nazionale Forense Via del Governo Vecchio, 3 ROMA Att.ne prof. avv. Guido Alpa Oggetto: la disciplina delle tariffe professionali nel Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1. Profili di diritto dell Unione europea. 1. Il presente parere concerne la disciplina introdotta dal Governo con l art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (d ora in avanti: il Decreto ), nella parte in cui provvede all abrogazione delle tariffe professionali e rinvia alla successiva adozione, da parte del Ministro vigilante, di parametri per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. In particolare, con riferimento alle tariffe forensi, è stato chiesto, in vista della conversione in legge del Decreto, di valutare la conformità di questa nuova disposizione con il diritto dell Unione europea. I. L art. 9 del Decreto Legge 1/ La relazione governativa che ha accompagnato l entrata in vigore del Decreto Legge 1/2012 ha collegato l eliminazione delle tariffe minime obbligatorie disposta dal DL 223/206 (c.d. Decreto Bersani) con la diminuzione degli onorari, sostenendo che l ulteriore liberalizzazione porterebbe ad un ulteriore riduzione dei costi della difesa. In quest ottica si inquadra l art. 9 del Decreto Legge 1/2012, intitolato Disposizioni sulle professioni regolamentate, che si compone di 6 commi, di cui quattro sono specificatamente dedicati alle tariffe dei professionisti. 3. Il primo comma si limita sic et simpliciter ad abrogare le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Il riferimento è generico e senza esclusioni, sicché la norma è applicabile a tutte le professioni regolamentate, ivi compresi gli avvocati N A P O L I V i a C e s a r i o C o n s o l e, 3 T E L e F A X robe rto.mast

2 4. Il secondo comma prevede che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Sotto questo profilo, le disposizioni contenute nell art. 9 non contemplano (ma ovviamente neanche escludono) un intervento, sia pure a carattere meramente consultivo, del Consiglio Nazionale Forense nella determinazione delle tariffe. 5. E altresì previsto che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, siano anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. 6. Tali parametri non possono in ogni caso costituire base per la pattuizione del compenso tra professionista e consumatore o microimprese, pena la nullità della relativa clausola ai sensi dell art. 36 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo). Testuale è il riferimento alle clausole vessatorie di cui al citato art. 36, comma 2 (c.d. black list), la cui nullità (c.d. di protezione) opera soltanto a vantaggio del soggetto debole (di norma solo il consumatore, ma in tal caso anche le microimprese) e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. E il caso di segnalare che per microimprese si intendono entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare (art. 7 Decreto Legge 1/2012). 7. Il terzo comma dispone che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell esercizio dell attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto se questi lo richiede, deve essere adeguata all importanza dell opera e va pattuita indicando tutte le voci di costo. L inottemperanza costituisce illecito disciplinare del professionista. 8. Infine, per completare il quadro, il quarto comma abroga le disposizioni vigenti che rinviano alle tariffe di cui al comma 1 per la determinazione del compenso del professionista. II. Le sentenze Arduino, Cipolla e Commissione c. Italia 9. In questo contesto, occorre in primo luogo valutare se l abolizione delle tariffe nei termini indicati dall art. 9 del Decreto Legge 1/2012 sia stata imposta dal 2

3 diritto dell Unione europea o sia riconducibile ad una scelta autonoma dello Stato italiano. 10. Vale la pena di ricordare che la questione della compatibilità con il diritto dell Unione della previsione di tariffe forensi inderogabili, notoriamente oggetto di vasto contenzioso, comunitario e nazionale, non può dirsi ancora definitivamente risolta. 11. Limitando l analisi alla giurisprudenza comunitaria, il riferimento va alle sentenze Arduino1 e Cipolla/Portolese e Macrino, Capoparte/Meloni2 e Commissione c. Italia3, con le quali la Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi sulla conformità delle tariffe obbligatorie con la normativa comunitaria sulla concorrenza (art. 101 e ss. TFUE) e sulla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE). 12. Nella prima sentenza, la questione dell obbligatorietà delle tariffe minime si è posta in termini di compatibilità della normativa italiana con la disciplina comunitaria della concorrenza, in particolare con gli artt. 10 e 81 del Trattato CE (oggi, artt. 4, n. 3, del Trattato UE e 101 del Trattato FUE): in sostanza, il giudice nazionale chiedeva alla Corte del Lussemburgo se tali disposizioni ostino all adozione, da parte di uno Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale come il Consiglio Nazionale Forense ( CNF ), una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari degli avvocati. Si trattava di valutare l eventuale violazione degli artt. 10 CE e 81 CE, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale violazione ricorre qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l art. 81 CE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica Muovendo dall assunto che il CNF è incaricato soltanto di approntare un progetto di tariffa privo, in quanto tale, di forza vincolante - ed in considerazione sia del fatto che in mancanza di approvazione da parte del Ministro resta in vigore la tariffa precedente, sia del margine discrezionale di cui dispone il giudice nell applicazione della tariffa la Corte è arrivata alla conclusione che lo Stato italiano non ha imposto o favorito la conclusione di intese anticoncorrenziali né delegato ad operatori privati la responsabilità di decisioni economiche. In sostanza, la Corte di giustizia ritiene che l unico aspetto meritevole di attenzione, sotto il 1 Corte di giustizia, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino, in Racc. I Corte di giustizia, sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I Corte di giustizia, sentenza 29 marzo 2011, C-565/08, Commissione c. Italia. 4 Corte di giustizia, ordinanza 17 febbraio 2005, causa C-250/03, Mauri, in Racc. I-1267, p.to 30. 3

4 profilo concorrenziale, sia rappresentato dal fatto che l atto ministeriale di approvazione delle tariffe non si traduca, sul piano sostanziale, in una sorta di mera ratifica di autonomi comportamenti del CNF. Non rileva al riguardo la circostanza che le tariffe inderogabili siano imposte o solo raccomandate, quanto che la decisione finale sia assunta dallo Stato e non dal CNF. 14. Se, invece, le tariffe fossero state autonomamente determinate dal CNF, la relativa deliberazione sarebbe verosimilmente risultata in contrasto con l art. 101 del Trattato FUE. A questa conclusione si perviene muovendo dai consolidati principi giurisprudenziali comunitari e nazionali sulla natura di impresa dei professionisti e di associazione di imprese degli Ordini professionali. 15. Infatti, gli avvocati, in quanto prestano stabilmente, a titolo oneroso e in forma indipendente, i propri servizi professionali, svolgono attività economica ai sensi dei principi antitrust. Pertanto, beninteso ai soli fini dell applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza, essi possono essere qualificati come imprese; al contempo, il CNF può essere qualificato come associazione di imprese ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza5. A tal fine, rileva infatti la presenza di una organizzazione corporativa che abbia il potere di manifestare una volontà comune imputabile ai partecipanti, nonché la presenza di un vincolo giuridicamente vincolante che leghi i partecipanti stessi, mentre non assumono rilievo la forma giuridica dell'associazione e l'eventuale esercizio di una funzione di carattere pubblico. 16. Si noti, al riguardo, che anche delle semplici raccomandazioni emanate dall associazione di categoria possono risultare in contrasto con l art. 101 del Trattato FUE, nella misura in cui tendono ad uniformare i comportamenti degli avvocati sul mercato La seconda sentenza, del 5 dicembre 2006, oltre a ribadire quanto evidenziato nella precedente pronuncia Arduino in merito al provvedimento di approvazione delle tariffe forensi, valuta la compatibilità del sistema tariffario con la normativa comunitaria sulla libera prestazione di servizi ai sensi dell art. 49 del Trattato CE (ora art. 56 del Trattato FUE), offrendo per alcuni versi una soluzione interlocutoria. 5 Corte di giustizia, 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia; 12 settembre 2000, cause riunite da 180/98 a 184/98, Pavlov ed altri; 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Procedimento penale a carico di Manuele Arduino; 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e altri v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten; 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla-Macrino. 6 Corte di giustizia, sent. 8 novembre 1983, cause riunite , 104, 105, 108 e 110/82, IAZ, Racc. p. 3369, punto 20; sent. 27 gennaio 1987, causa 45/85, Verband der Sachversicherer, Racc. p

5 18. Invero, la Corte afferma che il divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari, come previsto dalla legislazione italiana, rappresenta una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell art. 49 del Trattato CE, in quanto priva gli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana della possibilità di fornire, chiedendo onorari inferiori a quelli tariffari, una concorrenza più efficace nei confronti degli avvocati stabiliti permanentemente nello Stato membro in questione. Per contro, la sentenza riconosce che un simile divieto può essere giustificato qualora risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, quali la tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, e purché sia idoneo a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il suo raggiungimento A giudizio della Corte, un ulteriore argomento in favore della contrarietà delle tariffe inderogabili alla libera prestazioni di servizi potrebbe desumersi dal fatto che questo sistema tariffario non può di per sé impedire ai membri della professione di fornire servizi di qualità mediocre. A questi argomenti si contrappongono però, nella medesima sentenza, altrettante osservazioni che giustificano un rigido sistema tariffario, tra le quali, in particolare: a) la difficoltà che i «clienti-consumatori» incontrano nel valutare la qualità dei servizi forniti in presenza di un asimmetria informativa tra loro e gli avvocati e b) l esigenza di evitare che questi ultimi siano indotti - in un contesto come quello del mercato italiano, caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di avvocati - ad un offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio conseguente di un peggioramento della qualità dei servizi forniti. 20. In sostanza, tale pronuncia contiene indicazioni sia a favore che contro la legittimità delle tariffe minime inderogabili, come, peraltro, dimostra l interpretazione differente che è stata fornita dai sostenitori della liberalizzazione delle tariffe e dai loro oppositori. In sostanza, la Corte ha fornito dei parametri di riferimento, affidando ai giudici a quibus il compito di valutare se, in concreto, le esigenze imperative su indicate siano tali da giustificare il mantenimento di un sistema tariffario rigido. Come è noto, in applicazione di questi principi la giurisprudenza nazionale si è pronunciata, al livello più alto, in favore della legittimità delle tariffe minime (Cass., sez lav., 11 novembre 2011, n ). 21. Infine, nella sentenza Commissione c. Italia del 29 marzo 2011, respingendo in toto il ricorso della Commissione, la Corte giudica il sistema italiano delle tariffe massime inderogabili pienamente conforme al diritto dell Unione, in particolare alle regole in tema di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento. La Corte ha evidenziato, in particolare, che la normativa nazionale è caratterizzata da una 7 V., in tal senso, Corte di giustizia, sentenze 12 dicembre 1996, causa C-3/95, Reisebüro Broede, in Racc. I-6511, p.to 31; 21 settembre 1999, causa C-124/97, Läärä e a., ivi, I-6067, p.to 33. 5

6 flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati. Così, è possibile aumentare gli onorari fino al doppio delle tariffe massime altrimenti applicabili, per cause di particolare importanza, complessità o difficoltà, o fino al quadruplo di dette tariffe per quelle che rivestono una straordinaria importanza, o anche oltre in caso di sproporzione manifesta, alla luce delle circostanze nel caso di specie, tra le prestazioni dell avvocato e le tariffe massime previste. In diverse situazioni, inoltre, è consentito agli avvocati concludere un accordo speciale con il loro cliente al fine di fissare l importo degli onorari 8. Secondo la Corte, la Commissione non ha dimostrato che la normativa sulle tariffe massime degli avvocati sia concepita in modo da pregiudicare l accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi legali. 22. E chiaro che se anche il diritto dell Unione venisse interpretato nel senso di ritenere del tutto legittime non solo le tariffe massime, ma anche quelle minime degli avvocati, lo Stato italiano potrebbe in linea di principio autonomamente decidere di abolirle, assumendosene però la piena paternità e quindi responsabilità a fronte delle esigenze, indicate dalla giurisprudenza della Corte, di tutela del cliente e della buona amministrazione della giustizia. III. Le possibili argomentazioni per contrastare le nuove disposizioni 23. Alla luce di quanto evidenziato, occorre ora confrontarsi con le norme che il Governo ha approvato nel Decreto, le quali provvedono all abrogazione immediata delle tariffe ed alla loro successiva sostituzione con parametri da utilizzare ai fini della liquidazione giudiziale del compenso del professionista. In più, prevedono che il compenso per le prestazioni professionali debba essere adeguato all importanza dell opera e pattuito in modo omnicomprensivo, con l avvertenza che l utilizzazione di parametri nei contratti individuali tra professionista e consumatore o microimprese (e non, evidentemente, in altri contratti) viene espressamente sanzionata con la nullità. 24. Per contestare il mantenimento di queste norme in sede di conversione del decreto legge, andrebbe valorizzata l affermazione della Corte di giustizia in merito alle peculiarità del mercato italiano degli avvocati, che in effetti è caratterizzato dal numero più elevato di professionisti rispetto agli altri Stati membri dell Unione europea, evidenziando che l abolizione di qualsiasi riferimento alle tariffe minime e massime rischia di determinare un peggioramento della qualità dei servizi forniti e la crescita in senso esponenziale del contenzioso. In tal senso, potrebbe trovare applicazione la c.d. eccezione Wouters in base alla quale talune regolamentazioni, nonostante gli effetti restrittivi della concorrenza, 8 Punto 53. 6

7 possono risultare necessarie per il corretto esercizio della professione, conformemente alle modalità organizzative dello Stato membro interessato Inoltre, l assenza di criteri per la determinazione tra le parti della tariffa forense rischia di scoraggiare il cliente, destinatario del servizio professionale, stabilito in un altro Stato membro, il quale, per le note asimmetrie informative, prima di concordare liberamente il compenso con l avvocato dovrebbe essere a conoscenza delle spese cui potrebbe andare incontro in una causa dinanzi alle giurisdizioni italiane nonché, in attesa della adozione dei parametri del Ministero, delle spese che potrebbe affrontare in caso di soccombenza. Lo stesso effetto restrittivo potrebbe realizzarsi nei confronti degli avvocati di altri Stati membri, in una duplice circostanza: in primo luogo, nel periodo transitorio tra l abrogazione delle tariffe e l adozione dei parametri, essi potrebbero incontrare delle difficoltà nel prestare i loro servizi legali ai clienti italiani, in assenza di parametri certi sulla liquidazione giudiziale delle loro tariffe; in secondo luogo, a regime, potrebbero parimenti incontrare difficoltà nell accettare incarichi professionali in ragione della impossibilità di utilizzare, per le tipologie di contratti indicati al comma 2 dell art. 9, i parametri di riferimento adottati dal Ministero. A tal riguardo, infatti, l art. 13 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (che ha recepito la direttiva 77/249/CE intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati ) prevede che in relazione alle attività professionali svolte in regime di libera prestazione di servizi da parte degli avvocati di altri Stati membri sono applicabili gli onorari, i diritti e le indennità nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a norma del vigente ordinamento professionale. 26. Se è vero quindi che il divieto di onorari inferiori ai minimi limita la scelta dei destinatari dei servizi, poiché questi ultimi non possono ricorrere ai servizi di avvocati stabiliti in altri Stati membri che potrebbero offrire in Italia le loro prestazioni ad un prezzo inferiore ai minimi tariffari 10, neppure può essere ignorato che, a parere della Corte di giustizia, l assenza di qualsiasi indicazione sulle tariffe avrebbe l effetto di rendere più difficile l accesso degli avvocati stabiliti in un altro Stato membro diverso dalla Repubblica italiana 11 e, quindi, di ostacolare l esercizio delle loro attività in quest ultimo Stato L esigenza ineludibile di fissare un parametro di riferimento per la determinazione delle tariffe, sebbene non vincolante, discende anche da una corretta applicazione e interpretazione delle norme dell Unione sulla libera prestazione di servizi. Con riferimento alle tariffe massime, la stessa Corte di Giustizia ha espresso un giudizio positivo sulla normativa nazionale laddove ha affermato che essa è 9 Corte di giustizia, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters. 10 Sentenza Cipolla, cit., punto Sentenza Cipolla, cit., punto Sentenza Cipolla, cit., punto 58. 7

8 caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati 13. Questa rilevante affermazione di principio riferita alle tariffe massime può essere estesa anche alle tariffe minime in considerazione soprattutto della loro abolizione ad opera del Decreto Bersani, sicché non si avverte alcuna esigenza di stravolgere completamente l attuale sistema tariffario previsto per gli avvocati, introducendo una liberalizzazione priva di alcuna regola certa per la determinazione del compenso. 28. Peraltro, le restrizioni all esercizio delle libertà fondamentali da parte dei clienti e degli avvocati di altri Stati membri, pur non evidenti, sembrano in contrasto con il principio di proporzionalità. É facile intendere che sussistono altre misure meno restrittive, quale ad esempio un abolizione meno drastica del sistema tariffario e comunque la rinuncia alla nullità di protezione di cui al comma 2 dell art. 9 del Decreto, che consentirebbero comunque di realizzare lo stesso obiettivo perseguito dallo Stato italiano. IV. Segue. I problemi interpretativi ed applicativi derivanti dall entrata in vigore dell art Per contrastare le nuove disposizioni in tema di tariffe professionali, si potrebbe evidenziare altresì l esigenza di fornire indicazioni più precise e dettagliate alle parti, in assenza delle quali si apre la strada ad un inevitabile contenzioso e a una situazione di incertezza. 30. In particolare, la mancata adozione del Decreto ministeriale contestualmente al Decreto Legge 1/2012 ha creato immediati problemi applicativi, rendendo piuttosto difficile la liquidazione giurisdizionale degli onorari. Non a caso alcuni Tribunali (come, ad esempio, quello di Roma) hanno adottato alcune direttive che raccomandano ai magistrati di indicare provvisoriamente, quale criterio orientativo di riferimento della determinazione dei compensi, la previgente tariffa professionale degli avvocati. 31. Inoltre, alcuni giudici hanno sospeso tale liquidazione e sollevato una questione di legittimità costituzionale dell art. 9 del Decreto legge, giacché quest ultimo non prevede una disciplina transitoria fino all'entrata in vigore del Decreto ministeriale. Segnatamente, con ordinanza del 1 febbraio 2012, il Tribunale di Cosenza ha ravvisato altri profili di incostituzionalità nell art. 9, in particolare perché la rimessione all equità del giudice nella determinazione degli onorari rischierebbe di essere in contrasto con gli artt. 36 e 24 della Costituzione, in quanto lesiva della dignità professionale ed eccessivamente onerosa per l esercizio del diritto di difesa in giudizio. Inoltre, sempre a giudizio del Tribunale di Cosenza, 13 Sentenza Commissione c. Italia, cit., punto 53. 8

9 la suddetta disciplina viola anche l art. 3 della Costituzione in quanto attribuisce, di fatto e al di là di alcuna espressa attribuzione del relativo potere, una facoltà ampiamente discrezionale al giudice tenuto a liquidare gli onorari di difesa. 32. E il caso di aggiungere che problemi interpretativi ed applicativi si sono verificati anche con specifico riferimento alla redazione dell atto di precetto, le cui voci di diritti ed onorari dovrebbero essere abrogate. Analoghi problemi sono stati sollevati con specifico riferimento alla determinazione delle tariffe del procedimento penale e del patrocinio legale a spese dello Stato. Né tanto meno il ricorso all equità è in grado sopperire all abolizione delle tariffe e implicherebbe comunque il rischio concreto di dar luogo a ingiustificate disparità di trattamento tra situazioni simili sul piano processuale. V. La disciplina delle clausole vessatorie e la nullità di protezione prevista dall art. 9, comma 2, del Decreto 33. Si è prima evidenziato che una delle novità più rilevanti dell art. 9 del Decreto è la sanzione di nullità comminata in parte qua al contratto concluso tra professionista, da un lato, e consumatore o microimprese, dall altro, qualora esso utilizzi i parametri fissati con Decreto dal Ministero. Ribadito che nessun ostacolo incontra l utilizzazione dei parametri in contratti diversi da quelli ora richiamati, è utile aggiungere un breve approfondimento in merito alla compatibilità di questa misura con le regole dell Unione europea in tema di clausole vessatorie, dalle quale la disciplina della nullità di protezione prende le mosse. 34. Va osservato, in primo luogo, che la prescrizione introdotta dal decreto opera un rinvio (pur non modificandone il testo) all art. 36, comma 2, del Codice del Consumo, nella parte in cui elenca una serie di clausole che, quantunque oggetto di trattativa (dunque in deroga al regime generale di cui agli artt. 33 e 34), sono sempre inefficaci in quanto colpite da nullità c.d. di protezione. Si ritiene quindi che la mera utilizzazione dei parametri in un contratto di incarico professionale configuri una clausola vessatoria così grave da essere equiparata alla black list di cui al comma 2 dell art Appare ictu oculi la sproporzione tra l invasività della disciplina ed il preteso danno inferto agli interessi dei consumatori e delle macroimprese, anche in considerazione del fatto che i parametri sono fissati 14 Codice del consumo, art. 36, comma 2: Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. 9

10 dall autorità pubblica (e dunque si presume siano eque e proporzionate)15, e non già redatti preventivamente dal professionista o dalla sua categoria. Inoltre, in una situazione di noto sovraffollamento sul lato dell offerta di servizi professionali, non è scontato che la microimpresa si trovi in una situazione di inferiorità nella trattativa relativa alla fissazione del compenso dell avvocato. In terzo luogo, la soluzione adottata dal Decreto appare difficilmente conciliabile con la funzione di tutela del cliente e della buona amministrazione della giustizia che la Corte di giustizia ha riconosciuto alle tariffe professionali, in particolare a quelle massime. In definitiva, anche supponendo che la misura sia atta a garantire una maggior tutela di contraenti deboli nei confronti del professionista, non è detto che all esito della determinazione libera del compenso essi si trovino in una situazione più favorevole rispetto all utilizzazione dei parametri fissati dal ministero, potendo il compenso finale accettato dai soggetti in questione (anche in ragione dei noti disequilibri informativi) essere più alto di quello indicato dai parametri : il criterio, invero molto generico, dell adeguatezza del compenso rispetto alla prestazione non sembra infatti poter fornire un argine rispetto a richieste elevate. Discutibile è dunque la ragionevolezza dell intera disciplina. 35. Anche in questo caso, peraltro, non può certo dirsi che la nuova disciplina sia imposta dal diritto dell Unione europea: la direttiva 93/13/CE, come è noto, pur contenendo un elenco di clausole che gli Stati membri possono considerare abusive salva prova contraria, non opera alcun riferimento alle tariffe professionali, né prevede che determinate clausole possano essere colpite da nullità ipso iure, prescindendo cioè da qualsiasi analisi in merito alla negoziazione ed agli effetti di significativo squilibrio che la stessa produce nei rapporti tra le parti. Se è vero che la protezione offerta ai consumatori dalla direttiva 93/13 è soltanto minima, ben potendo gli Stati membri adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla direttiva, disposizioni più severe, se compatibili con il Trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore (dir. 93/13, art. 8), per i motivi su indicati non è per nulla scontato che il divieto di fare uso dei parametri possa portare ad una maggiore protezione del consumatore. 36. A maggior ragione, la direttiva non impone l estensione di una così forte protezione anche ai contratti conclusi tra professionista e microimprese, trattandosi di rapporti del tutto estranei al suo campo di applicazione. La giurisprudenza sia interna (cfr. ad es. Cass. civ. II sez., 8 giugno 2007, n ), sia comunitaria (Corte di giustizia, sentenza 22 nov. 2001, Cape snc c. Idealservice, Causa C- 541/99) è concorde nel ritenere che la nozione di consumatore, soggetto debole meritevole di tutela secondo le regole della direttiva, si limita alla persona fisica che agisce in un contesto estraneo ad un attività professionale. I motivi di questa limitazione sono ben indicati dall Avv. generale Mischo nella Conclusioni relative alla causa C-541/99, citata supra: 15 V. in proposito l art. 1, comma 2, nonché il Considerando n. 13 della direttiva 93/13, 10

11 13. Tale interpretazione mi sembra inoltre confermata dall'obiettivo della legislazione comunitaria in esame. Come ha ricordato la Corte nella sua sentenza Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, «il sistema di tutela istituito dalla direttiva (93/13/CEE) è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse». 14. Tale proposito di tutelare una categoria di soggetti che si trova in una situazione di inferiorità, e solamente quest'ultima, è confermato dal dodicesimo 'considerando e dall'art. 3 della direttiva, secondo cui sono oggetto della direttiva soltanto le clausole contrattuali non negoziate individualmente. 15. Ora, si può ragionevolmente affermare, come fa anche la Commissione, che è proprio la categoria delle persone fisiche che non opera nell'ambito di un'attività professionale che si trova in una posizione contrattuale più debole e squilibrata rispetto ai professionisti di cui all'art. 2, lett. c), della direttiva. 16. Per contro, le persone giuridiche e le società non si trovano generalmente in questa stessa situazione di inferiorità e quindi non vi è motivo di concedere loro una tutela che, in quanto deroga alla libertà contrattuale, deve peraltro essere interpretata restrittivamente. Inoltre, la scelta del Governo di estendere la nullità di protezione anche ai rapporti tra professionista e macroimprese non appare coerente con il consolidato orientamento della Corte costituzionale, la quale in sede di interpretazione della disciplina codicistica sulle clausole vessatorie ha sempre escluso che la mancata estensione della protezione ad altri soggetti deboli, diversi dal consumatore persona fisica, fosse affetta da vizi di costituzionalità: ciò in quanto, a parere della Consulta, i piccoli imprenditori e gli artigiani, per l attività abitualmente svolta, possiedono quelle cognizioni sufficienti ad una contrattazione in condizioni di parità con la controparte professionale (Corte cost., 22 novembre 2002, n. 469, in Foro it., 2003, I, 332). Anche in questo caso, quindi, appare quanto meno discutibile la compatibilità della disciplina contenuta nel Decreto con il parametro costituzionale di ragionevolezza. VI. Considerazioni conclusive 37. In conclusione, la completa abolizione delle tariffe minime e massime degli avvocati, così come l estensione della nullità di protezione ai contratti indicati al 11

12 comma 2 dell art. 9 del decreto, potrebbe sollevare problemi di compatibilità con il diritto dell Unione e con le norme costituzionali. 38. Se anche questi profili di legittimità venissero superati, comunque la responsabilità della riforma sarebbe da ascrivere ad una scelta discrezionale dello Stato italiano. L introduzione di regole più rigorose di quelle minime richieste dal diritto dell Unione europea non è imposta da quest ultimo e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma dell art. 117 Cost. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge piuttosto un favor nei confronti delle tariffe professionali, le quali, se in astratto possono essere considerate un ostacolo alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento, nella specifica situazione italiana possono nondimeno essere giustificate da esigenze imperative legate all interesse generale, quali la tutela del cliente e della buona amministrazione della giustizia. Allo stesso modo, poco coerente con la ratio della disciplina speciale di tutela del consumatore di cui alla direttiva 93/13/CE sulla clausole vessatorie appare l estensione ai rapporti tra avvocato e microimprese della tutela offerta dall art. 36 del Codice del consumo. 39. Se difettano argomenti decisivi per sostenere che la nuova disciplina si pone in contrasto con le regole dell Unione europea, si può comunque sostenere che il legislatore, pur avendo ampia discrezionalità nella disciplina delle tariffe professionali, incontra il limite della ragionevolezza (Corte Costituzionale, sentenze n. 376 del 2008 e n. 325 del 2010). In assenza della contestuale adozione del Decreto ministeriale, il margine temporale concesso dall art. 9 per la definitiva cessazione delle tariffe minime e massime non sembra congruo e proporzionato all entità ed agli effetti delle normative introdotte e, dunque, ragionevole. A tale conclusione si perviene se solo si considera l incertezza in merito alla liquidazione giudiziale delle tariffe che è stata determinata dall entrata in vigore della riforma. In termini analoghi si è pronunciata l ordinanza del Tribunale di Cosenza nella parte in cui ha evidenziato che i commi 1 e 2 dell art. 9 non prevedono alcuna disciplina transitoria limitata al periodo intercorrente tra l entrata in vigore delle norme e l adozione da parte del ministro competente dei parametri ivi previsti. Certamente irragionevole è inoltre l estensione alla disciplina del compenso professionale della tutela offerta ai consumatori ed a maggior ragione, alle microimprese dall art. 36 del Codice del consumo. 40. Infine, si ritiene non possa essere seguita la strada della adozione autonoma del CNF di minimi e dei massimi tariffari, anche se solo a carattere orientativo e non vincolanti per gli avvocati, in quanto una tale decisione potrebbe risultare in contrasto con l art. 101 del Trattato FUE. Infatti, muovendo dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia secondo cui le attività degli avvocati sono riconducibili alla nozione comunitaria di impresa e, parallelamente, gli Ordini professionali a quella di associazioni d imprese, si potrebbe pervenire alla 12

13 conclusione che le delibere del CNF in materia tariffaria costituiscono decisioni di associazione di imprese restrittive della concorrenza. 42. Si potrebbe sostenere che le tariffe orientative del CNF, almeno in una fase transitoria, risultano necessarie per il corretto esercizio della professione, conformemente alle modalità organizzative dello Stato membro interessato (c.d. eccezione Wouters), ma questa soluzione presenta il rischio piuttosto elevato che la relativa delibera dell organizzazione professionale forense sia giudicata in contrasto con la concorrenza ai sensi dell art. 101 TFUE. 43. Invece, come previsto dal Decreto, in conformità alle sentenze Arduino e Cipolla i parametri dovrebbero essere adottati dal Governo e non dal CNF, il quale tuttavia, pur in assenza di indicazioni nel testo del Decreto, dovrebbe (eventualmente insieme ad altri enti esponenziali come le associazioni dei consumatori) essere coinvolto nel procedimento, quanto meno con la formulazione di un parere. Con riserva di integrazioni e modifiche. Prof. avv. Roberto Mastroianni 13

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Progetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese

Progetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese Progetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese Restrizioni ingiustificate e costi per le imprese potrebbero essere

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

Parametri d.m. 140/2012

Parametri d.m. 140/2012 Parametri d.m. 140/2012 Allegato a Il Notiziatio Novembre 2012 TABELLE DELLE NOTE SPESE E PROSPETTI DEI COMPENSI PROFESSIONALI PROCEDIMENTI DI INGIUNZIONE - TRIBUNALE pag 2 PARAMETRI d.m. 20 luglio 2012,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI di IVREA PINEROLO TORINO

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI di IVREA PINEROLO TORINO Incontro del 18 ottobre 2006, ore 18.00 - Tariffa e Deontologia Dott. Pier Vittorio Vietti - Formazione Professionale Continua Deontologia e Azione Disciplinare Dott. Mario Pia Delle Professioni Intellettuali

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando

Dettagli

OSSERVAZIO I I MERITO AL DOCUME TO DI CO SULTAZIO E PREDISPOSTO DAL MI ISTERO DELL ECO OMIA, DIPARTIME TO DEL TESORO, PER L ATTUAZIO E DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE Lo scrivente I.N.R.C. - che per statuto

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

NOTA A CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 marzo 2015, n. 3. A cura di CARLO DI CATALDO

NOTA A CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 marzo 2015, n. 3. A cura di CARLO DI CATALDO NOTA A CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 marzo 2015, n. 3 A cura di CARLO DI CATALDO Sull esclusione dell impresa che non indica i costi per la sicurezza MASSIMA Nelle procedure di affidamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329

ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 in relazione alla contestuale iscrizione di un associazione di promozione sociale nel Registro di cui all art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO Quali sono le autorità che possono produrre norme relative al turismo? 1) Stato; 2) Regioni; 3) Enti locali; 4) Diritto internazionale; 5) Unione europea. Art. 117

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

SENTENZA N. 355 ANNO 2005 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI. Osservazioni e note sul

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI. Osservazioni e note sul CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI Osservazioni e note sul D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per

Dettagli

Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale. Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011

Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale. Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011 Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011 udita la relazione del Segretario Generale; esaminato l art.3 del d.l. 138/2011, convertito

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TESTO COORDINATO DELL ARTICOLO 3, COMMA 5, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. manovra economica bis), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, integrato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d.

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA

Dettagli

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti.

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Commento di Confindustria Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Con sentenza del 13 febbraio 2014, resa nella causa C-596/12, la Corte di Giustizia

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI Il presente articolato è stato depositato alla Camera dei Deputati in sede di audizione dalla dott.ssa Barbara Fabbrini.. TESTO DA EMENDARE PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dettagli

AGENZIA PER LE ONLUS. ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329

AGENZIA PER LE ONLUS. ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 AGENZIA PER LE ONLUS ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 in relazione alla contestuale iscrizione di un associazione di promozione sociale nel Registro

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prot. 116098 Roma, 17 dicembre 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

Deliberazione n. 6/2009/PAR

Deliberazione n. 6/2009/PAR Deliberazione n. 6/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI PRESSO LA X COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA SUL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE (SOLVENCY

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO ASPETTATIVA PER UN INCARICO DI LAVORO ALL ESTERO QUESITO (posto in data 7 giugno 2013) Sono un Dirigente Medico a tempo indeterminato presso un Ospedale Pubblico. So che l'aspettativa, senza

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE Licenziamenti economici e la nuova conciliazione volontaria 1) Il licenziamento illegittimo motivato per il superamento del periodo di comporto

Dettagli

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini "Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento

Dettagli

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

Caratteristiche della prestazione intellettuale: LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Il Contratto Professionale ed i compensi

Il Contratto Professionale ed i compensi FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI TOSCANI AREZZO GROSSETO LIVORNO LUCCA PISTOIA PRATO SIENA Seminario formativo in materia di Deontologia e Professione L attività professionale

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Modelli ex d.lgs. 231/01 e Modelli di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012. Massimo Malena & Associati 20 maggio 2015

Modelli ex d.lgs. 231/01 e Modelli di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012. Massimo Malena & Associati 20 maggio 2015 Modelli ex d.lgs. 21/01 e Modelli di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 Massimo Malena & Associati 20 maggio 2015 L impatto immediato e diretto della L. 190/2012 sul d.lgs. 21/01 La Legge 190

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA

DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI E L RCA Il c.d. decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012) interessa anche l RCA e, per essa, tutti gli operatori del settore,

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA Allegato B) D.G. n. 45 del 17/04/2014 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Delibera A.N.A.C. n. 75/2013) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il

Dettagli

Studio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Studio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO PERCHE NON SMETTERE DI FARE L IMPRENDITORE EDILE? Mozzo(BG) 27 Marzo 2009 Hotel Holiday Inn Express MANABILE PER LE IMPRESE EDILI SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. RISOLUZIONE 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 25 febbraio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. Con l istanza di

Dettagli

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione.

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione. Le schede Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione Eleonora Morfuni L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) S 10/2012 gennaio 2012 Le schede ** Indice 1. L influsso

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello

Dettagli

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli