MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 8 aprile 2004, n N. 95/L. PARTE PRIMA Roma - Marted, 18 maggio 2004

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1 Supplemento ordinario alla ``Gazzetta Ufficiale,, n. 115 del 18 maggio Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge , n Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE PRIMA Roma - Marted, 18 maggio 2004 I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 aprile 2004, n N. 95/L Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale.

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3 SOMMARIO öööö MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 aprile 2004, n ö Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale... Pag. 5 Allegati... ý 6 Note... ý 63 ö 3 ö

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5 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 aprile 2004, n Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente ûtariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382ý; Visto l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, recante ûaumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratoreý; Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, recante ûdeterminazione degli onorari, dei diritti e delle indennita spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civileý; Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûdisciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý; Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente ûregolamento recante l'approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudizialiý; Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002 concernente i criteri per la determinazione degli onorari dei diritti e delle indennita spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004 le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi si e ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni: in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione, si e previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di euro in eccesso per i minimi e in difetto, per i massimi; la finalita perseguita e stata quella della riconosciuta esigenza di semplificazione e razionalizzazione della tariffa, senza che cio possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale compensazione in ragione della prevista alternanza degli arrotondamenti in eccesso e in difetto, per il che l'effetto del criterio di arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro; in ordine alla voce denominata ûspese generaliý, disciplinata dagli articoli 14 tabella A, articolo 8 tabella B, articolo 12 tabella C, dove si e previsto un aumento nella misura del 25%, si e considerato l'incremento degli oneri locatizi, che le rilevazioni ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse, com'e noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte dell'istat, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004); Adotta il seguente regolamento: Art Gli onorari, i diritti e le indennita spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 aprile 2004 Il Ministro: Castelli ö 5 ö Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 114

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63 NOTE Note agli allegati - Capitolo I: Avvertenza: Note all'art. 5: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: ö Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 (Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382): ûart. 1. ö I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustiziaý. ö Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore) che sostituisce l'art. 57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578: ûart. 57. ö I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia.ý. ö Si riporta il testo dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n (Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile): ûarticolo unico. ö I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalita previste dall'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle indennita in materia penale e stragiudiziale.ý. ö Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.ý. ö Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura civile: ûart. 91 (Condanna alle spese). ö Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziarioý. ö Si riporta il testo dell'art. 7 del codice di procedura civile: ûart. 7 (Competenza del giudice di pace). ö Il giudice di pace e competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace e altres competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchë il valore della controversia non superi lire trenta milioni. Eé competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalita d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita.ý. Note all'art. 11: ö Il titolo del Capo III, del Libro IV (dei procedimenti speciali), del Titolo I (dei procedimenti sommari) reca: dei procedimenti cautelari. ö Si riporta il testo dell'art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile: ûart. 669-quaterdecies (Ambito di applicazione). ö Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonchë, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'art. 669-septies si applica altres ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.ý. ö Si riporta il testo dell'art del codice civile: ûart (Denunzia al tribunale). ö Se vi e fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita nella gestione che possono arrecare danno alla societa o a una o piu societa controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle societa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla societa. Lo statuto puo prevedere percentuali minori di partecipazione. ö 63 ö Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, puo ordinare l'ispezione dell'amministrazione della societa a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento e reclamabile.

64 Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalita, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attivita compiute. Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attivita compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale puo disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piu gravi puo revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario puo proporre l'azione di responsabilita contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'art Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societa o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonchë, nelle societa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della societa.ý. GIANFRANCO TATOZZI, direttore Note agli allegati - Capitolo II - Tariffa penale: Nota all'art. 1: ö Si riporta il testo dell'art. 360 del codice di procedura penale: ûart. 360 (Accertamenti tecnici non ripetibili). ö 1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato e soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facolta di nominare consulenti tecnici. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 364, comma I difensori nonchë i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano piu essere utilmente compiuti. 5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.ý. 04G0158 (G402019/1) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - y S. y Francesco Nocita, redattore * * e 3,20

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