Orientamenti sulla valutazione delle riserve tecniche

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1 EIOPA-BoS-14/166 IT Orientamenti sulla valutazione delle riserve tecniche EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; info@eiopa.europa.eu site:

2 Introduzione 1.1. A norma dell articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, del 24 novembre 2010 (in appresso il regolamento EIOPA ) 1 e degli articoli da 76 a 86 nonché l articolo 48 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, l EIOPA emana orientamenti, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) 2, ulteriormente sviluppata dalle misure di attuazione, segnatamente gli articoli sulle norme relative alle riserve tecniche, L EIOPA emana orientamenti sulla valutazione delle riserve tecniche Gli orientamenti sulla valutazione delle riserve tecniche sono formulati per migliorare la coerenza e la convergenza della prassi professionale per tutte le tipologie e dimensioni di imprese negli Stati membri e sostenere le imprese nel calcolo delle loro riserve tecniche di cui alla direttiva solvibilità II Va riconosciuto che il giudizio di esperti è una componente fondamentale del calcolo delle riserve tecniche e dovrebbe essere applicato nella formulazione di ipotesi da utilizzare nella valutazione delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. I presenti orientamenti sulla valutazione delle riserve tecniche dovrebbero essere letti congiuntamente al capitolo 4 degli orientamenti sui modelli interni per quanto riguarda la formulazione di ipotesi e il giudizio di esperti, che si basano sull articolo 2 delle misure di attuazione I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità nazionali competenti di cui alla direttiva solvibilità II Gli orientamenti saranno infine applicati sia da attuari sia da altri professionisti che possono essere nominati per lo svolgimento dei compiti della funzione attuariale Le fasi importanti intese ad assicurare un calcolo affidabile delle riserve tecniche dovrebbero essere effettuate dai responsabili del calcolo. La funzione attuariale dovrebbe svolgere il compito di coordinamento e di convalida. Le imprese dovrebbero richiedere alla funzione attuariale - anche se non esplicitamente menzionato - di svolgere i relativi compiti, se del caso, tenendo conto dei requisiti definiti negli orientamenti sulla valutazione delle riserve tecniche e in conformità con gli orientamenti sul sistema di governance e sui requisiti definiti nell articolo 272 delle misure di attuazione I presenti orientamenti sono divisi in varie sezioni. La sezione 1 sulla qualità dei dati analizza le modalità in cui i problemi relativi alla qualità dei dati dovrebbero essere presi in considerazione nel processo del calcolo delle riserve tecniche e della garanzia di un opportuno trattamento delle lacune trattate La sezione 2 sulla segmentazione e sullo scorporo analizza i modi in cui segmentare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. La finalità della 1 GU L 331 del , pagg GU L 335 del , pagg GU L 12 del , pagg /41

3 segmentazione è quella di realizzare una valutazione accurata delle riserve tecniche La sezione 3 riguardante le ipotesi stabilisce i requisiti per la scelta delle metodologie di calcolo delle riserve tecniche. Ciò si riferisce al processo generale di valutazione della proporzionalità che le imprese dovrebbero effettuare al momento di scegliere un metodo di calcolo, nonché ad aspetti metodologici specifici al calcolo La sezione 4 sulle metodologie di calcolo delle riserve tecniche contiene gli orientamenti pertinenti per il calcolo delle riserve tecniche come elemento unico. Fornisce anche un elenco non esaustivo di potenziali approcci per le semplificazioni, tenendo conto del fatto che le metodologie e le tecniche per la valutazione delle riserve tecniche sono soggette a costante evoluzione. La valutazione della proporzionalità descritta nei presenti orientamenti non è rilevante solo per la selezione delle metodologie di calcolo delle riserve tecniche. Le sue risoluzioni dovrebbero anche essere utili a sostenere altre misure necessarie per il calcolo delle riserve tecniche, come la qualità dei dati, la segmentazione, la formulazione di ipotesi e la convalida Dato che un elenco chiuso non sarebbe in linea con un approccio alla proporzionalità basato su principi e potrebbe non fornire metodi di calcolo proporzionati per tutti i profili di rischio, i metodi semplificati proposti nel presente documento non vanno interpretati come un elenco chiuso, ma come possibili metodologie da applicare La sezione 5 relativa alla convalida si concentra su tipi e selezione di approcci e processi, tempi, portata e documentazione della convalida così come sulla valutazione dei controlli che dovrebbe essere effettuata dalle imprese per convalidare le riserve tecniche. La finalità dei presenti orientamenti è quella di garantire un approccio coerente alla procedura di convalida delle riserve tecniche negli Stati membri. Gli allegati tecnici presentano alcuni approcci e procedure di convalida standard e suggeriscono quando può rivelarsi opportuno utilizzarli Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell introduzione Gli orientamenti si applicano a partire dal 1 aprile /41

4 Sezione 1: Qualità dei dati Chiarimento dei concetti di completezza e appropriatezza dei dati Orientamento 1 Completezza dei dati Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che i dati utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche riguardino un periodo sufficientemente ampio di osservazioni che caratterizzano la realtà oggetto di misurazione Per eseguire il calcolo delle riserve premi per le obbligazioni dell assicurazione non vita, le imprese dovrebbero garantire che siano disponibili a un livello abbastanza granulare informazioni storiche sufficienti sul costo complessivo dei sinistri e sulle loro tendenze reali Per eseguire il calcolo delle riserve per sinistri da pagare, le imprese dovrebbero garantire che siano a disposizione dati sufficienti per consentire l individuazione di modelli rilevanti sullo sviluppo dei sinistri, e con sufficiente granularità, al fine di consentire l analisi di tali modelli all interno di gruppi di rischi omogenei. Orientamento 2 Appropriatezza dei dati Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che i dati di periodi diversi vengano utilizzati in modo coerente Se necessario, le imprese dovrebbero aggiustare i dati storici per aumentarne la credibilità o migliorarne la qualità affinché siano elaborate stime più affidabili riguardanti le riserve tecniche, nonché renderli meglio compatibili con le caratteristiche del portafoglio al vaglio e lo sviluppo futuro dei rischi in previsione. Revisione e convalida della qualità dei dati Orientamento 3 Verifiche dei dati Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che la funzione attuariale valuti l accuratezza e la completezza dei dati attraverso una serie sufficientemente completa di verifiche intese a soddisfare i criteri stabiliti negli orientamenti precedenti e consentire il rilevamento di eventuali carenze pertinenti Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che la funzione attuariale svolga tale valutazione a un livello sufficientemente granulare. Orientamento 4 - Considerazione di altre analisi condotte Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che la funzione attuariale tenga conto delle conclusioni di eventuali analisi pertinenti eseguite nell ambito di una revisione esterna, in cui viene esaminata la qualità dei dati nel contesto di calcolo delle riserve tecniche. 4/41

5 Orientamento 5 - Considerazione delle metodologie da applicare Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che la funzione attuariale tenga conto della relazione esistente tra le conclusioni dell analisi della qualità dei dati e la selezione delle metodologie da applicare per la valutazione delle riserve tecniche Le imprese dovrebbero garantire che la funzione attuariale analizzi il livello di appropriatezza dei dati utilizzati a sostegno delle ipotesi sottese alle metodologie da applicare per la valutazione delle riserve tecniche. Se i dati non sostengono adeguatamente le metodologie, l impresa dovrebbe pertanto optare per una metodologia alternativa Nella valutazione della completezza dei dati, le imprese dovrebbero garantire che la funzione attuariale valuti se il numero di osservazioni e la granularità dei dati disponibili sono sufficienti e adeguati per soddisfare l input richiesto per l applicazione della metodologia. Orientamento 6 - Fonte e utilizzo dei dati Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero fare in modo che la funzione attuariale prenda in considerazione la fonte e la destinazione d uso dei dati nella procedura di convalida dei dati. Orientamento 7 Applicazione del giudizio di esperti Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che l uso del giudizio di esperti, nel valutare dati accurati, adeguati e completi per il calcolo delle riserve tecniche, non sostituisca l opportuna raccolta, elaborazione e analisi dei dati, ma li integri ove richiesto. Orientamento 8 - Procedura di convalida e feedback Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che la funzione attuariale, nell ambito delle attribuzioni del coordinamento delle riserve tecniche, coordini anche la valutazione e la convalida dei dati pertinenti da utilizzare nella procedura di valutazione La funzione di coordinamento dovrebbe prevedere perlomeno: a) la selezione dei dati da utilizzare nella valutazione, alla luce dei criteri di accuratezza, appropriatezza e completezza dei dati considerando le metodologie più idonee da applicare nel calcolo. A questo scopo, dovrebbero essere utilizzati strumenti pertinenti per verificare eventuali differenze sostanziali che possono essere presenti nei dati di un solo anno e all interno di altre analisi pertinenti; b) la segnalazione di eventuali raccomandazioni sull attuazione dei miglioramenti nelle procedure interne che sono considerate rilevanti per migliorare il rispetto dei criteri di cui alla lettera a); c) l individuazione dei casi in cui sono necessari dati esterni aggiuntivi; 5/41

6 d) una valutazione della qualità dei dati esterni, come quella effettuata per i dati interni, che si soffermi sul fatto se i dati di mercato siano necessari o quando debbano essere utilizzati per migliorare la qualità dei dati interni, e se e in che modo i miglioramenti debbano essere applicati ai dati disponibili; e) una valutazione del fatto se eventuali aggiustamenti debbano essere applicati ai dati disponibili, nel quadro della migliore prassi attuariale, per migliorare la bontà di adattamento e l affidabilità delle stime derivanti da metodologie attuariali e statistiche di costituzione di riserve sulla base di tali dati; f) la registrazione di tutti gli approfondimenti rilevanti acquisiti nella procedura di valutazione e di convalida che possono diventare pertinenti per le altre fasi del calcolo delle riserve tecniche, e che riguardano la comprensione dei rischi sottostanti così come la conoscenza della qualità e delle limitazioni dei dati disponibili. Limitazioni dei dati Orientamento 9 - Identificazione della fonte delle limitazioni sostanziali Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che la funzione attuariale valuti l accuratezza, l appropriatezza e la completezza dei dati al fine di individuare eventuali loro limitazioni sostanziali. Se vengono individuate limitazioni sostanziali, le fonti di tali limitazioni dovrebbero essere individuate. Orientamento 10 - Impatto delle carenze Al fine di individuare e valutare l impatto di eventuali carenze suscettibili di inficiare il rispetto dei requisiti della qualità dei dati, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che la funzione attuariale consideri tutta la documentazione disponibile pertinente relativa a processi e procedure di raccolta, conservazione e convalida dei dati utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche e, se necessario, cercare informazioni più specifiche contattando il personale coinvolto in tali processi Inoltre, le imprese dovrebbero garantire che la funzione attuariale coordini qualsiasi compito rilevante che può essere svolto al fine di valutare l impatto delle carenze individuate sui dati disponibili da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche e ottenere risultati utili a stabilire se i dati disponibili debbano essere utilizzati allo scopo previsto o se debbano essere cercati dati alternativi. Orientamento 11 Rettifica dei dati Laddove sono individuate carenze nei dati, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che la funzione attuariale valuti se la qualità dei dati, vista la loro finalità, può essere migliorata rettificandoli o integrandoli. 6/41

7 1.34. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero assicurare di attuare misure appropriate per ovviare alle limitazioni dei dati derivanti dallo scambio di informazioni con partner commerciali Quando si utilizzano dati esterni, le imprese dovrebbero garantire che i dati rimangano conformi con gli standard fissati nei presenti orientamenti per quanto riguarda la qualità dei dati Le imprese dovrebbero decidere se è possibile rettificare i dati per ovviare alle carenze che incidono sulla qualità dei dati e, se del caso, quali aggiustamenti specifici introdurre Le imprese dovrebbero garantire che gli aggiustamenti si limitino al livello strettamente necessario per migliorare il rispetto dei criteri stabiliti negli orientamenti precedenti e non distorcano l individuazione di tendenze e altre caratteristiche per quanto riguarda i rischi sottostanti riflessi nei dati. Orientamento 12 Raccomandazioni della funzione attuariale Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che la funzione attuariale fornisca raccomandazioni all organo amministrativo sulle procedure eseguibili al fine di incrementare la qualità e la quantità dei dati disponibili. Per svolgere tale compito, la funzione attuariale dovrebbe individuare le fonti delle limitazioni sostanziali e proporre possibili soluzioni, considerando la loro efficacia e il tempo necessario alla loro attuazione. Orientamento 13 Applicazione del giudizio di esperti sulle limitazioni sostanziali In caso di limitazioni sostanziali ai dati che non possono essere sanate senza inutili complessità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che il giudizio di esperti sia applicato per ovviare a tali limitazioni, onde garantire che le riserve tecniche siano adeguatamente calcolate. Il calcolo delle riserve tecniche non dovrebbe essere inficiato a causa di dati inesatti o incompleti. Orientamento 14 Documentazione delle limitazioni dei dati Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che la funzione attuariale documenti le limitazioni dei dati, fra cui almeno: a) una descrizione delle carenze che compongono le sue cause ed eventuali riferimenti ad altri documenti in cui sono stati identificati; b) una spiegazione di sintesi sull impatto delle carenze nell ambito di applicazione del calcolo delle riserve tecniche riguardo alla sua sostanzialità e in che modo ciò influisce su tale processo; c) una descrizione delle azioni intraprese dalla funzione attuariale per rilevare le carenze, in maniera complementare o meno, con altre fonti e documenti; 7/41

8 d) una descrizione di come tale situazione possa essere sanata nel breve termine per lo scopo previsto e le eventuali raccomandazioni pertinenti da applicare per migliorare la qualità dei dati in futuro. Dati di mercato Orientamento 15 Utilizzo dei dati di mercato Quando si valutano le passività che dipendono direttamente dall andamento dei mercati finanziari o nei casi in cui il calcolo delle riserve tecniche richieda l inserimento di dati provenienti da fonte esterna, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere in grado di dimostrare che i dati esterni sono più adatti rispetto ai dati interni per la destinazione d uso. Le imprese dovrebbero garantire che i dati esterni forniti da terzi o i dati di mercato integrino i dati interni disponibili Nonostante il livello delle dipendenze delle passività dalle condizioni di mercato o il livello della qualità per quanto riguarda i dati interni disponibili, le imprese dovrebbero considerare parametri di riferimento esterni pertinenti, se del caso. I dati esterni dovrebbero formare parte dell analisi per valutare la conformità generale ai requisiti in materia di qualità dei dati. Orientamento 16 Condizioni sui dati di mercato Per effettuare la valutazione del livello di accuratezza, appropriatezza e completezza dei dati esterni, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che la funzione attuariale conosca e prenda in considerazione nella sua analisi l affidabilità delle fonti di informazione e la coerenza e la stabilità del suo processo di raccolta e pubblicazione delle informazioni nel tempo Inoltre, le imprese dovrebbero garantire che la funzione attuariale consideri tutte le ipotesi realistiche e le metodologie pertinenti applicate per ottenere i dati, compresi eventuali aggiustamenti o semplificazioni applicati ai dati grezzi. La funzione attuariale dovrebbe essere a conoscenza e tenere conto se nel corso del tempo sono state applicate eventuali modifiche ai dati esterni, se tali modifiche riguardano ipotesi o metodologie associate o qualsiasi altra procedura concernente la raccolta di dati esterni Inoltre, ogniqualvolta risulti accessibile e adeguato, le imprese dovrebbero garantire che la funzione attuariale valuti la qualità dei dati disponibili nel contesto dell analisi della costituzione di riserve per quanto riguarda i dati di settore o di mercato disponibili ritenuti comparabili e, in particolare, i requisiti di cui all articolo 76, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II. Eventuali scostamenti rilevanti dovrebbero essere individuati e compresi dalla funzione attuariale. Tale analisi potrebbe fare riferimento alle specificità del determinato gruppo di rischi omogenei al vaglio. 8/41

9 Sezione 2: Segmentazione e scorporo Orientamento 17 - Segmentazione delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione derivanti da contratti di assicurazione malattia e altri contratti di assicurazione non vita Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che le obbligazioni di assicurazione o riassicurazione derivanti da contratti di assicurazione malattia e altri contratti di assicurazione non vita siano segmentate per le aree di attività vita in cui tali obbligazioni sono esposte a rischi biometrici (per esempio mortalità, longevità o invalidità o morbilità) e dove le tecniche comuni impiegate per valutare tali obbligazioni prendono esplicitamente in considerazione il comportamento delle variabili sottese a tali rischi Qualora le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione malattia siano calcolate in base alle condizioni di cui all articolo 206 della direttiva solvibilità II, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che tali obbligazioni siano considerate da perseguire secondo una tecnica analoga a quella dell assicurazione vita e quindi assegnate alle aree di attività vita. Orientamento 18 - Variazione della segmentazione delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non vita Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, inizialmente segmentate in aree di attività non vita e a seguito del verificarsi di un evento assicurato convertite in obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione vita, debbano essere valutate con tecniche vita che in modo esplicito prendono in considerazione il comportamento delle variabili sottese ai rischi biometrici e assegnati alle pertinenti aree di attività vita, non appena vi sono informazioni sufficienti per valutare tali obbligazioni utilizzando tecniche vita. Orientamento 19 - Determinazione e valutazione dell appropriatezza di un gruppo di rischi omogenei Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero calcolare le riserve tecniche utilizzando gruppi di rischi omogenei al fine di ricavare le ipotesi Un gruppo di rischi omogenei comprende una raccolta di polizze con caratteristiche di rischio simili. Nella scelta di un gruppo di rischi omogenei, le imprese dovrebbero raggiungere un giusto equilibrio tra la credibilità dei dati disponibili, per consentire lo svolgimento di analisi statistiche affidabili, e l omogeneità delle caratteristiche di rischio all interno del gruppo. Le imprese dovrebbero definire gruppi di rischi omogenei in modo tale che siano ragionevolmente stabili nel tempo Se necessario, le imprese dovrebbero, ai fini della derivazione dei rischi, tener conto anche dei seguenti elementi: a) sottoscrizione di polizze; 9/41

10 b) modello di liquidazione dei sinistri; c) profilo di rischio dei titolari di polizze; d) caratteristiche del prodotto, in particolare le garanzie; e) future misure di gestione Le imprese dovrebbero garantire la coerenza tra i gruppi di rischi omogenei utilizzati per valutare l importo lordo delle riserve tecniche di riassicurazione e i relativi importi recuperabili dalla riassicurazione. Orientamento 20 - Calcoli a livello di gruppi di polizze Per calcolare le riserve tecniche ed effettuare proiezioni dei flussi di cassa, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero applicare le ipotesi ricavate a livello di gruppi di rischi omogenei a singole polizze o gruppi di polizze, dove i raggruppamenti possono essere più granulari dei gruppi di rischi omogenei. Orientamento 21 - Scorporo di contratti di assicurazione o di riassicurazione che coprono rischi multipli Se un contratto di assicurazione o di riassicurazione copre i rischi di diverse aree di attività, lo scorporo delle obbligazioni non è richiesto laddove solo uno dei rischi coperti dal contratto è sostanziale. In questo caso, le obbligazioni contrattuali dovrebbero essere segmentate in base al fattore di rischio principale. Orientamento 22 - Granularità della segmentazione Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero analizzare se la granularità della segmentazione delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione riflette adeguatamente la natura dei rischi. Tale segmentazione dovrebbe prendere in considerazione il diritto del contraente di beneficiare della partecipazione, delle opzioni e delle garanzie integrate nei contratti e i fattori di rischio rilevanti delle obbligazioni. Orientamento 23 - Segmentazione in relazione alle riserve premi e alle riserve per sinistri Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero prendere in considerazione sia la natura dei rischi sottostanti oggetto di valutazione congiunta sia la qualità dei dati nel selezionare i gruppi di rischi omogenei per il calcolo delle riserve premi e delle riserve per sinistri. 10/41

11 Sezione 3: Ipotesi Orientamento 24 - Coerenza delle ipotesi Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire la coerenza delle ipotesi utilizzate nella determinazione delle riserve tecniche, dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilità. Fattori di rischio biometrico Orientamento 25 - Modellizzazione dei fattori di rischio biometrico Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero valutare se un approccio di tipo deterministico o stocastico è commisurato alla modellizzazione dell incertezza dei fattori di rischio biometrico Le imprese dovrebbero tener conto della durata delle passività nel valutare la proporzionalità di un metodo che trascura le variazioni future attese dei fattori di rischio biometrico, in particolare quando si tratta di valutare l errore introdotto nel risultato dal metodo Nel valutare la proporzionalità di un metodo che presuppone che i fattori di rischio biometrico siano indipendenti da qualsiasi altra variabile, le imprese dovrebbero garantire che le specificità dei fattori di rischio siano presi in considerazione. A tal fine, la valutazione del livello di correlazione dovrebbe essere basata su dati storici e giudizio di esperti, come indicato negli orientamenti sul giudizio di esperti. Orientamento 26 - Spese di copertura Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un programma di copertura per attenuare i rischi, dovrebbero essere prese in considerazione le spese del programma di copertura nella valutazione delle riserve tecniche. L occorrenza attesa di tali spese dovrebbe riflettersi nelle previsioni degli afflussi e dei deflussi di cassa necessarie per liquidare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. Orientamento 27 Disponibilità dei dati di mercato Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero valutare la disponibilità dei dati di mercato rilevanti sulle spese considerando la rappresentatività dei dati di mercato del portafoglio delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, nonché la credibilità e l affidabilità dei dati. Orientamento 28 - Spese prese in considerazione sulla base di condizioni contrattuali Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che siano prese in considerazione le spese determinate da contratti tra l impresa e soggetti terzi, sulla base delle condizioni contrattuali. In particolare, le commissioni derivanti da contratti di assicurazione sono considerate sulla base 11/41

12 delle condizioni contrattuali tra le imprese e le persone addette alle vendite, e le spese in materia di riassicurazione sono prese in considerazione sulla base dei contratti tra l impresa e i suoi riassicuratori. Assegnazione delle spese Orientamento 29 - Granularità dell assegnazione delle spese Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero assegnare le spese ai gruppi di rischi omogenei, almeno per area di attività, in base alla segmentazione delle loro obbligazioni utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche. Orientamento 30 Ripartizione delle spese generali Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero assegnare le spese generali in modo realistico e oggettivo, e dovrebbero basare l assegnazione secondo le recenti analisi delle operazioni dell attività, l individuazione di opportuni fattori di spesa e relativi coefficienti di ripartizione della spesa Fatti salvi la valutazione della proporzionalità e il primo paragrafo del presente orientamento, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero prendere in considerazione al fine di assegnare le spese generali, il ricorso alla semplificazione delineata nell allegato tecnico I, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l impresa persegue annualmente attività rinnovabile; b) i rinnovi devono essere ritenuti una nuova attività secondo i limiti del contratto di assicurazione; c) i sinistri si verificano in modo uniforme durante il periodo di copertura. Orientamento 31 - Cambio dell approccio alla ripartizione delle spese generali Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero assegnare le spese generali all attività esistente e futura in modo costante nel tempo, e dovrebbero cambiare solo la base di assegnazione, se un nuovo approccio riflette meglio la situazione corrente. Proiezione delle spese Orientamento 32 - Coerenza delle spese con altri flussi di cassa Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero assegnare le spese nella proiezione dei flussi di cassa in modo che i tempi dei flussi di cassa di spesa siano in linea con i tempi di altri afflussi e deflussi di cassa necessari per liquidare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. 12/41

13 Orientamento 33 Variazioni di spesa Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero assicurare che le ipotesi per quanto riguarda l evoluzione delle spese nel corso del tempo, comprese le spese future conseguenti agli impegni assunti alla data o prima della data di valutazione, siano adeguate e considerino la natura delle spese sostenute. Le imprese dovrebbero istituire un assegno per l inflazione, che sia coerente con le ipotesi economiche formulate. Orientamento 34 - Semplificazioni in relazione alle spese Nel valutare la natura, la portata e la complessità dei rischi sottesi alle spese che vengono prese in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tener conto, tra l altro, dell incertezza dei futuri flussi di cassa di spesa, e di qualsiasi evento che possa modificare la quantità, la frequenza e la gravità dei flussi di cassa di spesa Le imprese dovrebbero anche prendere in considerazione il tipo di spese e il grado di correlazione tra i diversi tipi di spese Quando si utilizza una semplificazione per la proiezione delle spese sulla base di un modello che utilizza le informazioni sui carichi di spesa attuali e passati per proiettare i futuri carichi di spesa, compresa l inflazione, le imprese dovrebbero analizzare le spese correnti e storiche, prendendo in considerazione, fra l altro, dove si verificano le spese e i fattori che incidono sulle stesse. Le imprese dovrebbero includere nella valutazione della proporzionalità un analisi di come le spese sono correlate alla dimensione e alla natura dei portafogli assicurativi. Le imprese non dovrebbero applicare la semplificazione nel caso in cui le spese siano variate sostanzialmente o si preveda coprire parzialmente le spese necessarie a liquidare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. Trattamento delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali Orientamento 35 - Oneri per opzioni incorporate Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero esplicitamente tenere conto degli importi a carico dei contraenti relativi alle opzioni incorporate. Orientamento 36 - Appropriatezza delle ipotesi Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che le ipotesi utilizzate nella valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie siano coerenti con i dati di mercato attuali, le prassi di mercato attuali, il comportamento del contraente e dell amministrazione specifico alle caratteristiche dell attività e dell impresa. Le imprese dovrebbero anche prendere in considerazione l impatto delle condizioni e delle tendenze di mercato avverse per stabilire un regolare processo di aggiornamento e garantire che dette ipotesi siano ancora realistiche tenendo conto di tutte le informazioni supplementari dall ultimo calcolo delle riserve tecniche. 13/41

14 Orientamento 37 - Ipotesi sul comportamento del contraente Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero assicurare che le ipotesi relative al comportamento del contraente siano fondate su prove statistiche ed empiriche, ove disponibili. Le imprese dovrebbero considerare la misura in cui i contraenti esercitano le opzioni contrattuali in maniera economicamente razionale nell ottenere tali ipotesi. A tal fine, le imprese dovrebbero prendere in considerazione la consapevolezza dei contraenti circa il valore delle opzioni strategiche e le possibili reazioni dei contraenti alla mutevole situazione finanziaria dell impresa. Future misure di gestione Orientamento 38 - Considerazione delle future misure di gestione Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere in grado di fornire adeguate giustificazioni quando le future misure di gestione vengono ignorate per motivi di rilevanza. Orientamento 39 - Coerenza delle misure di gestione con altre ipotesi Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tener conto dell impatto delle misure di gestione assunte su altre ipotesi all interno di un certo scenario di valutazione. In particolare, le imprese dovrebbero tenere conto degli effetti di una certa misura di gestione sul comportamento del contraente o sulle spese correlate. Le imprese dovrebbero tenere conto dei rilevanti vincoli giuridici o regolamentari sulla misura di gestione. Inoltre, per un determinato scenario, le imprese dovrebbero garantire che le future misure di gestione riflettano l equilibrio, che è coerente con la pianificazione aziendale, tra il grado di competitività e il rischio di estinzioni dinamiche. Orientamento 40 - Interrelazione con l impresa cedente Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero considerare le future misure di gestione dell impresa cedente come un comportamento del contraente, e stimare le sue riserve tecniche sulla base di ipotesi ragionevoli per il comportamento del cedente. Future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale Orientamento 41 - Considerazione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tenere conto delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale che dovrebbero essere effettuate, se tali pagamenti sono contrattualmente garantiti o meno. Le imprese dovrebbero garantire che la valutazione del valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale consideri tutti i pertinenti 14/41

15 vincoli giuridici e contrattuali, le modalità di partecipazione agli utili attuali, così come eventuali piani per la distribuzione degli utili. Orientamento 42 - Ipotesi delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che le ipotesi riguardanti la distribuzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale siano derivatein modo obiettivo, realistico e verificabile, che comprendono i principi e le prassi adottate dall impresa per offrire contratti assicurativi con partecipazione agli utili. Se la distribuzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale è legata alla situazione finanziaria dell impresa, le ipotesi dovrebbero riflettere l interazione tra le attività e le passività dell impresa. Orientamento 43 - Ipotesi in relazione alla modellizzazione della distribuzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale Nel valutare la proporzionalità di un metodo semplificato volto a determinare le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero prendere in considerazione un analisi esaustiva dell esperienza passata, la pratica e un meccanismo di distribuzione. Sezione 4: Metodologie per calcolare le riserve tecniche Valutazione della proporzionalità Orientamento 44 - Principio generale di proporzionalità Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tenere conto, al fine di ottenere una valutazione globale dei rischi sottostanti alle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, della forte correlazione tra la natura, la portata e la complessità di tali rischi Le imprese dovrebbero assicurarsi che la funzione attuariale sia in grado di spiegare quali metodi sono utilizzati per calcolare le riserve tecniche e il motivo per cui sono stati selezionati tali metodi. Orientamento 45 - Valutazione della natura e della complessità dei rischi Nel valutare la natura e la complessità dei rischi sottostanti ai contratti di assicurazione di cui all articolo 56, paragrafo 2, lettera a), delle misure di attuazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tenere conto perlomeno delle seguenti caratteristiche, se del caso: a) il grado di omogeneità dei rischi; b) la varietà dei diversi sottorischi o componenti di rischio di cui il rischio è compreso; c) il modo in cui tali sottorischi sono interconnessi tra loro; 15/41

16 d) il livello di incertezza, cioè la misura in cui i flussi di cassa futuri possono essere stimati; e) la natura dell occorrenza o della cristallizzazione del rischio in termini di frequenza e gravità; f) il tipo di sviluppo dei pagamenti dei sinistri nel tempo; g) la misura della potenziale perdita, compresa la coda della distribuzione dei sinistri; h) il tipo di attività da cui hanno origine i rischi, ossia attività diretta o attività di riassicurazione; i) il grado di dipendenza tra diversi tipi di rischio, compresa la coda della distribuzione del rischio; j) gli strumenti di attenuazione del rischio applicati, se del caso, e il loro impatto sul profilo di rischio sottostante. Orientamento 46 - Individuazione delle strutture di rischi complessi Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero individuare i fattori che indicano la presenza di rischi complessi. Ciò dovrebbe riguardare almeno il caso in cui: a) i flussi di cassa sono altamente dipendenti dal percorso; b) vi sono notevoli interdipendenze non lineari tra diversi fattori di incertezza; c) i flussi di cassa sono inficiati sostanzialmente da potenziali e future misure di gestione; d) i rischi hanno un significativo impatto asimmetrico sul valore dei flussi di cassa, in particolare se i contratti includono significative opzioni e garanzie incorporate o se esistono complessi contratti di riassicurazione in essere; e) il valore delle opzioni e delle garanzie è influenzato dal comportamento del contraente; f) l impresa utilizza uno strumento di attenuazione del rischio complesso; g) una serie di coperture di diversa natura è scorporata nei contratti; h) i termini dei contratti sono complessi, tra l altro, in termini di franchising, partecipazioni, criteri di inclusione e di esclusione della copertura. Orientamento 47 - Valutazione della scala dei rischi Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero individuare e utilizzare un interpretazione della scala che meglio si adatta alle circostanze specifiche dell impresa e al profilo di rischio del portafoglio. Tuttavia, la valutazione della scala dovrebbe portare a una valutazione obiettiva e affidabile Per misurare la scala dei rischi, le imprese dovrebbero stabilire un livello di riferimento o un parametro di riferimento specifico per un impresa, che 16/41

17 comporta un numero di valutazione relativo anziché assoluto. A tal fine, i rischi possono essere considerati in un intervallo piccolo-grande relativamente al parametro di riferimento stabilito. Orientamento 48 - Dettaglio della valutazione della rilevanza Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero stabilire il livello più appropriato al quale la valutazione della rilevanza ai fini del calcolo delle riserve tecniche debba essere effettuata, che potrebbe interessare i singoli gruppi di rischi omogenei, le singole aree di attività o l attività dell assicuratore nel suo complesso Le imprese dovrebbero prendere in considerazione al momento di valutare la rilevanza che un rischio irrilevante per l attività dell assicuratore nel suo complesso può ancora avere un impatto significativo all interno di un segmento più piccolo Inoltre, le imprese non dovrebbero analizzare le riserve tecniche in isolamento, ma gli effetti sui fondi propri e quindi sullo stato patrimoniale di solvibilità complessivo, nonché il requisito patrimoniale di solvibilità, dovrebbero essere presi in considerazione nell ambito di tale valutazione. Orientamento 49 - Conseguenze di un errore materiale individuato nella valutazione della proporzionalità Dove è inevitabile per l impresa di assicurazione e di riassicurazione utilizzare un metodo che porta a un livello materiale di errore, l impresa dovrebbe documentare tale aspetto e considerare le implicazioni per quanto riguarda l affidabilità del calcolo delle riserve tecniche e la sua posizione generale di solvibilità. In particolare, l impresa dovrebbe valutare se il livello materiale di errore sia adeguatamente affrontato nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità e quindi nella definizione del margine di rischio delle riserve tecniche. Metodi applicati per i calcoli delle riserve tecniche nel corso dell anno Orientamento 50 - Calcolo semplificato delle riserve tecniche nel corso dell anno Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare semplificazioni, per esempio la semplificazione delineata nell allegato tecnico VI, fatta salva la valutazione della proporzionalità, nei calcoli trimestrali delle riserve tecniche. Orientamento 51 - Calcolo della migliore stima per la riserva tecnica trimestrale vita e non vita Per il calcolo trimestrale della migliore stima delle riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono eseguire un calcolo evolutivo, tenendo conto dei flussi di cassa che si sono verificati nel corso del trimestre e 17/41

18 delle nuove obbligazioni sorte nel corso del trimestre. L impresa dovrebbe aggiornare le ipotesi del metodo di calcolo evolutivo, quando l analisi attuale a fronte di quella prevista indica che sono intervenute modifiche durante il trimestre. Orientamento 52 - Computazione della migliore stima per la riserva tecnica trimestrale vita Per il calcolo evolutivo trimestrale della migliore stima delle riserve tecniche vita per fondi index-linked, unit-linked, contratti con profitti o contratti con garanzie finanziarie, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero fare ricorso all analisi di sensibilità, come richiesto dall articolo 272, paragrafo 5, delle misure di attuazione per valutare la sensibilità della migliore stima ai parametri finanziari. Dovrebbero documentare la scelta della serie di parametri finanziari e la loro costante appropriatezza al rispettivo portafoglio di attività, nonché la pertinenza e l accuratezza dell analisi di sensibilità. Metodologie per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie Orientamento 53 - Decisione sulla metodologia Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie si basa su metodologie attuariali e statistiche applicabili e pertinenti, tenendo conto degli sviluppi in questo campo Le imprese dovrebbero garantire che almeno i seguenti aspetti siano considerati al momento di decidere in merito a una metodologia volta a determinare il valore delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie: a) la natura, la portata e la complessità dei rischi sottostanti e la loro interdipendenza nel corso della durata dei contratti; b) possibili approfondimenti sulla natura delle opzioni e delle garanzie e dei loro principali fattori; c) un esame approfondito sulla necessità di includere ulteriori e intricate complessità computazionali; d) giustificazione sull appropriatezza del metodo. Orientamento 54 - Metodologie per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero applicare la valutazione della proporzionalità di cui all articolo 56 delle misure di attuazione se si considera l uso di un approccio a formula chiusa o un approccio stocastico per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie incluse nei contratti di assicurazione. 18/41

19 1.98. Quando nessuno dei due metodi è possibile, le imprese possono utilizzare come ultima risorsa un approccio che consiste nelle seguenti fasi: a) analisi delle caratteristiche dell opzione o della garanzia e di come inciderebbe sui flussi di cassa; b) analisi dell importo in cui l opzione o la garanzia dovrebbe avere attualmente un valore intrinseco positivo o intrinseco negativo; c) determinazione del costo dell opzione o della garanzia che dovrebbe variare nel tempo; d) stima della probabilità che l opzione o la garanzia diventerebbe più o meno costosa nel futuro. Generatori di scenari economici (ESG) Orientamento 55 Documentazione del generatore di scenari economici Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere pronti a condividere i seguenti documenti con le autorità di vigilanza su richiesta: a) i modelli matematici su cui si basa il generatore di scenari economici e la ragione di questa loro scelta; b) la valutazione della qualità dei dati; c) il processo di calibrazione; d) i parametri risultanti dal processo di calibrazione (soprattutto quelli corrispondenti ai fattori di rischio di mercato della volatilità e della correlazione). Orientamento 56 Comprensione generale del generatore di scenari economici Se il generatore di scenari economici è concesso in outsourcing, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che esse abbiano una comprensione adeguata dei modelli matematici su cui si basa il generatore, nonché del processo di calibrazione, con particolare riguardo ai metodi e alle ipotesi utilizzati e ai suoi limiti, e dovrebbero essere informate costantemente in merito a qualsiasi modifica rilevante. Orientamento 57 - Processo di calibrazione: dati di mercato e scelta degli strumenti finanziari Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero assicurare che il processo di calibrazione di un generatore utilizzato per una valutazione coerente del mercato si basi sui dati provenienti da mercati finanziari idonei per spessore, liquidità e trasparenza, secondo la definizione dell articolo 1 delle misure di attuazione, e che riflettono le attuali condizioni di mercato. Qualora ciò non sia possibile, le imprese dovrebbero utilizzare altri prezzi di mercato prestando attenzione a eventuali distorsioni e garantendo che gli aggiustamenti 19/41

20 intesi a ovviare a tali distorsioni siano realizzati in maniera deliberata, obiettiva e affidabile Le imprese dei assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere in grado di dimostrare che la scelta degli strumenti finanziari utilizzati nel processo di calibrazione sia rilevante alla luce delle caratteristiche delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione (per esempio opzioni incorporate e garanzie finanziarie). Orientamento 58 - Prove (accuratezza, solidità e coerenza con il mercato) Quando utilizzano un generatore ESG per la modellizzazione stocastica delle riserve tecniche, le imprese di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero essere in grado di dimostrare alle autorità di vigilanza competenti le proprietà del generatore ESG in termini di accuratezza, solidità e coerenza con il mercato. Dovrebbe essere valutata una misura dell accuratezza del generatore ESG (almeno un analisi di errore Montecarlo) Per dimostrare la solidità del generatore ESG, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero sottoporre a prova la sensibilità della valutazione di alcune passività tipiche alla variazione di alcuni parametri del processo di calibrazione Per dimostrare le proprietà di coerenza con il mercato del generatore ESG, almeno alcune delle seguenti prove dovrebbero essere effettuate sulla serie di scenari elaborati dal generatore ESG utilizzato per la valutazione: a) prove di calibrazione: verificare che i requisiti di cui all articolo 22, paragrafo 3, delle misure di attuazione siano soddisfatte; b) prove di Martingale: verificare la prova di Martingale per le classi di attività (azioni, obbligazioni, immobili, tassi di cambio, ecc.) che sono state utilizzate nel processo di calibrazione del generatore ESG, e per alcune semplici strategie di investimento; c) prove di correlazione: confronto delle correlazioni simulate con le correlazioni storiche Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che le prove di accuratezza, solidità e coerenza con il mercato del generatore ESG vengano eseguite su base regolare e almeno una volta all anno. Orientamento 59 - Generatori di numeri casuali e pseudocasuali Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che i generatori di numeri (pseudo)casuali utilizzati in un generatore ESG siano adeguatamente sottoposti a prova. Orientamento 60 - Costante appropriatezza di un generatore ESG Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero disporre di procedure adeguate per garantire che un generatore ESG rimanga costantemente appropriato per il calcolo delle riserve tecniche. 20/41

21 Calcolo del margine di rischio Orientamento 61 - Metodi per calcolare il margine di rischio Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero valutare se una proiezione completa di tutti i futuri requisiti patrimoniali di solvibilità è necessaria al fine di riflettere in modo proporzionato la natura, la portata e la complessità dei rischi sottesi alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di riferimento dell impresa. In tal caso, le imprese dovrebbero effettuare tali calcoli. In caso contrario, metodi alternativi possono essere utilizzati per il calcolo del margine di rischio, che garantiscono che il metodo scelto sia sufficiente per rilevare il profilo di rischio dell impresa Laddove metodologie semplificate sono impiegate per calcolare la migliore stima, le imprese dovrebbero valutare il conseguente impatto che l uso di tali metodologie può avere sui metodi disponibili per il calcolo del margine di rischio, fra cui l uso di metodi semplificati per la proiezione dei requisiti patrimoniali di solvibilità futuri. Orientamento 62 - Gerarchia dei metodi per il calcolo del margine di rischio Nel decidere quale livello della gerarchia descritto in appresso è più appropriato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che la complessità dei calcoli non si limiti a quanto è necessario al fine di riflettere in modo proporzionato la natura, la portata e la complessità dei rischi sottesi alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di riferimento dell impresa Le imprese dovrebbero applicare la gerarchia dei metodi coerentemente con il quadro stabilito nella definizione del principio di proporzionalità e la necessità di valutare i rischi in modo corretto Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare la seguente gerarchia come base decisionale per quanto riguarda i metodi da utilizzare per proiettare i futuri requisiti patrimoniali di solvibilità: metodo 1) - per generare approssimazioni dei singoli rischi o sottorischi all interno di alcuni o di tutti i moduli e sottomoduli da utilizzare per il calcolo dei futuri requisiti patrimoniali di solvibilità di cui all articolo 58, lettera a), delle misure di attuazione. metodo 2) - per generare approssimazioni dell intero requisito patrimoniale di solvibilità per ogni anno futuro di cui all articolo 58, lettera a), delle misure di attuazione, fra l altro, in base al rapporto della migliore stima in quell anno futuro con la miglior stima alla data di valutazione. Questo metodo non è appropriato quando esistono migliori stime con valori negativi alla data di valutazione o alle date successive. Questo metodo prende in considerazione la scadenza e il modello di runoff delle obbligazioni al netto della riassicurazione. Di conseguenza, alcune considerazioni dovrebbero essere formulate per quanto riguarda il modo in 21/41

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