ORGANISMO UNITARIO DELL AVVOCATURA ITALIANA. Rassegna Stampa. 17 novembre 2014

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1 Ufficio stampa Rassegna Stampa 17 novembre 2014 Responsabile: Claudio Rao (tel. 06/

2 SOMMARIO PAG. 3 AVVOCATI: Faccia a faccia fra Oua e Cassa sull'agenda per la professione (Il Sole 24 Ore) PAG. 4 AVVOCATI: L`Antitrust multa gli avvocati. «Reintrodotte le tariffe minime» (Il Corriere della Sera) PAG. 5 AVVOCATI: L'Antitrust sanziona gli avvocati (Il Sole 24 Ore) PAG. 7 AVVOCATI: Avvocati, maximulta Antitrust (Italia Oggi) PAG. 9 AVVOCATI: Avvocati troppo «casual»: toghe e bavaglini per tutti (Il Giornale) PAG. 11 AVVOCATI: Avvocati leccesi in sciopero: un'altra settimana di stop (Quotidiano di Puglia) PAG. 12 AVVOCATI: Addio al presidente Giuggioli (Il Sole 24 Ore) PAG. 15 AVVOCATI: Legali specialisti, requisiti al rialzo (Italia Oggi) PAG. 16 AVVOCATI: Bocciati. E senza tante storie (Italia Oggi Sette) PAG. 17 AVVOCATI: Fondo anti-discrimine (Italia Oggi Sette) PAG. 19 RIFORMA GIUSTIZIA: Piccoli reati, non ci sarà più il processo (Il Messaggero) PAG. 22 RIFORMA GIUSTIZIA: Reati minori, stop ai processi. E i ladruncoli ringraziano (Il Giornale) PAG. 24 RIFORMA GIUSTIZIA: Giudici, l`arresto immotivato non sarà punibile (Cronache del Garantista) PAG. 25 CARCERI: Quei 17 mila stranieri nelle carceri italiane (Il Tempo) PAG. 27 L INTERVENTO/1: Corruzione, perché dico sì a leggi speciali di Raffaele Cantone - Presidente dell`autorità nazionale anticorruzione (Il Mattino) PAG. 29 L INTERVENTO/2: Contentino alle toghe dopo lo schiaffo ferie di Mariateresa Conti (Il Giornale) PAG. 30 L INTERVENTO/3: Giudici, processi e isterie collettive di Bruno Tinti (Il Fatto Quotidiano) PAG. 32 LETTERE: Ritardi della giustizia, cause e rimedi (Italia Oggi) PAG. 33 DOSSIER: La grande spartizione (L Espresso) PAG. 38 PREVIDENZA: Casse, investimenti vincolati (Italia Oggi) PAG. 40 PREVIDENZA: Casse, limite al 20% per gli investimenti in beni immobili(il Sole 24 Ore) PAG. 42 PREVIDENZA: Periti industriali solo con laurea (Il Sole 24 Ore) PAG. 43 PREVIDENZA: I periti industriali chiudono ai diplomati (Il Sole 24 Ore) PAG. 45 PREVIDENZA: La laurea nel futuro dei periti (Italia Oggi) PAG. 47 PROFESSIONI: Revisori locali, elenchi entro il 30 novembre (Il Sole 24 Ore) PAG. 48 PROFESSIONI: Il Cndcec sollecita gli ordini (Italia Oggi) PAG. 49 PROFESSIONI: Per i piccoli professionisti allo studio l'esenzione Irap (Il Sole 24 Ore) PAG. 51 PROFESSIONI: Il Papa ai commercialisti: la dignità superi la burocrazia (Italia Oggi) PAG. 52 REATI: I reati denunciati aumentano del 2,6% (Il Sole 24 Ore) PAG. 54 MEDIAZIONE: Se la mancata mediazione travolge l ingiunzione (Il Sole 24 Ore) PAG. 56 FAMIGLIA: Separazione, serve la firma (Il Sole 24 Ore) PAG. 57 CASSAZIONE: Volere del testatore sufficiente al legato (Italia Oggi Sette) PAG. 58 CASSAZIONE: Licenziamenti avanti anche col processo (Italia Oggi) PAG. 59 CASSAZIONE: Il «rito Fornero» non va sospeso se c'è il penale (Il Sole 24 Ore) PAG. 60 CASSAZIONE: Salve le pensioni con il pro rata attenuato (Italia Oggi) 2

3 IL SOLE 24 ORE Faccia a faccia fra Oua e Cassa sull'agenda per la professione Cassa forense e Organismo unitario dell'avvocatura alleate per battere la crisi. Ieri il neo presidente dell'oua, Mirella Castello, ha incontrato il presidente della Cassa, Nunzio Luciano. Un vertice in vista delle tante battaglie che gli avvocati si preparano a combattere per non perdere terreno. L'Oua, ha assicurato Mirella Castello, non farà mancare il suo impegno, a partire dalla battaglia contro la doppia imposizione fiscale che colpisce gli enti previdenziali dei liberi professionisti. Soddisfatto dell'incontro Nunzio Luciano, che ha i sottolineato l'importanza del gioco di squadra. 3

4 IL CORRIERE DELLA SERA L`Antitrust multa gli avvocati «Reintrodotte le tariffe minime» sab Potremmo persino inquadrare la vicenda nel tema (controverso) del diritto all`oblio su Internet. L`Antitrust - dopo un`istruttoria durata più di un anno - ha deciso ieri di sanzionare per oltre 912 mila euro il Consiglio nazionale forense «per aver ristretto la concorrenza limitando l`autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali». Tutto nasce da una vecchia circolare pubblicata sul sito e mai cancellata (da qui le rimostranze del Garante e la sanzione) dell`organismo di rappresentanza dell`avvocatura nella quale viene (di fatto) reintrodotta l`obbligatorietà delle tariffe minime professionali, non più «vincolanti» dopo le «lenzuolate» di Bersani ed effettivamente abrogate con il decreto montiano «cresci Italia». In aggiunta, tra i rilievi Antitrust, anche un parere contrario del Consiglio forense reso all`ordine di Verbania nei confronti di uno spot del circuito «Amica Card» nel quale venivano pubblicizzati particolari sconti sui compensi professionali in caso di iscrizione al portale. Per l`organismo dell`avvocatura ciò era in contrasto con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal codice deontologico della categoria, mentre per 1`Authority sarebbe soltanto una misura lesiva della concorrenza. Durissima la replica del Consiglio nazionale forense, che annuncia di «voler impugnare il provvedimento» ritenendolo «abnorme, frutto di superficiali letture normative e ispirato a noti pregiudizi». Il Consiglio contesta anche <l`assurda quantificazione della sanzione, che si commenta da sola», a ben vedere la più alta comminata ad un ordine professionale. Fabio Saltelli 4

5 IL SOLE 24 ORE Albi & mercato. Per l'authority il Consiglio nazionale forense ha violato in due occasioni la disciplina a tutela della concorrenza L'Antitrust sanziona gli avvocati Sab MILANO. L'Antitrust colpisce duro l'avvocatura. E sanziona con un milione di euro il Consiglio nazionale forense, "colpevole" di lesa concorrenza su due versanti: la surrettizia reintroduzione delle tariffe e l'ostilità alla pubblicità digitale sulla convenienza di prestazioni legali. Il procedimento era stato avviato nel biennio , quando l'autorità venne a conoscenza della presenza sul sito del Cnf del «Nuovo tariffario forense», comprensivo del decreto ministeriale n. 127 del 2004 e della circolare 22-C/2006 pubblicata come premessa. Successivamente, malgrado le rassicurazioni del Cnf, che parlò di «disguido tecnico» la documentazione venne collocata, secondo la ricostruzione Antitrust, non nella parte del sito dedicata alla storia dell'avvocatura ma in una banca dati accessibile dalla home page in una sezione denominata «Tariffe professionali». L'Antitrust nel suo provvedimento sanzionatorio ricorda che la circolare, pubblicata insieme alle tariffe ministeriali e poi ai parametri nel sito e nella banca dati, reintroduce di fatto le tariffe minime, non più obbligatorie già dalla riforma Bersani del 2006 e definitivamente eliminate con l'abrogazione generalizzata delle tariffe professionali disposta nel 2012, nella parte «in cui afferma che gli avvocati che dovessero richiedere compensi inferiori ai minimi tariffari commetterebbero violazioni delle norme deontologiche, il che, come noto, li esporrebbe a sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti». A dare più nerbo alla forza deterrente della circolare c'è, puntualizza l'antitrust, anche la qualificazione del Cnf come organo giurisdizionale chiamato a rivedere nel merito i giudizi degli ordini circondariali. Una posizione che, sottolinea il garante, è senza dubbio idonea a influenzare la condotta di prezzo dei professionisti sul mercato. In definitiva, la pubblicazione della circolare ha un oggetto anticoncorrenziale perché «reintroduce di fatto l'obbligatorietà dei minimi tariffari, prospettando procedimenti e sanzioni disciplinari per coloro che dovessero discostarsi dai minimi individuati nelle (ora abrogate) tariffe ministeriali». Per quanto riguarda invece l'altro filone che è costato la sanzione al Cnf tutto nasce da una segnalazione da parte della srl Nethus, titolare del circuito «Amica Card», dell'adozione diffusione da parte del Consiglio del parere n. 48 dell'11 luglio 2012, 5

6 nel quale si afferma la rilevanza deontologica dell'uso di piattaforme digitali come quella gestita dalla società per promuovere i servizi professionali degli avvocati. Per l'antitrust, il parere limita l'impiego da parte degli avvocati di un importante canale messo a disposizione dalle nuove tecnologie per la diffusione dell'informazione sulla natura e convenienza dei servizi professionali offerti, potenzialmente in grado di raggiungere un ampio numero di consumatori sul territorio nazionale. Piattaforme come AmicaCard, infatti, avverte l'autorità, costituiscono un mezzo idoneo per fornire agli avvocati nuove opportunità professionali, offrendo loro una maggiore capacità di attrazione di clientela rispetto alle tradizionali forme di comunicazione pubblicitaria. Inoltre, da una parte questi strumenti permettono agli avvocati di penetrare nuovi mercati, consentendo di mettere in concorrenza servizi offerti da professionisti anche geograficamente distanti tra loro; dall'altra, lo sviluppo di queste forme innovative di trasmissione dell'informazione per i servizi professionali consente, nella lettura Antitrust, «ai consumatori di avere accesso ad una più ampia offerta a condizioni economicamente vantaggiose, riducendo i costi di transazione (soprattutto in termini di costi di ricerca) e incrementando la trasparenza a loro beneficio». Non convincono il Garante le censure del Cnf, centrate sull'uso della pubblicità per l'acquisizione di clientela, visti che è proprio questo l'obiettivo della pubblicità, e neppure la distinzione tra pubblicità sul sito web dell'avvocato, permessa, e quella tramite vetrine online, sanzionata. In serata una nota del Cnf ha preso posizione in maniera altrettanto dura bollando il provvedimento come «abnorme e sproporzionato». Il Cnf preannuncia l'intenzione di impugnare il provvedimento, «frutto di superficiali letture delle normative in esso richiamate e dei fatti contestati, ispirato a noti pregiudizi. Per non parlare della sanzione che per la sua assurda quantificazione si commenta da sola. La cosa forse più grave è che il codice etico posto a base della tutela dei cittadini sia considerato alla stregua di intese anticoncorrenziali». Giovanni Negri 6

7 ITALIA OGGI Nel mirino tariffe e sconti sulle prestazioni professionali. Il Cnf pronto all'impugnazione Avvocati, maximulta Antitrust Quasi un milione di euro per aver riesumato i minimi Sab Maxi-multa Antitrust da quasi un milione di euro per il Consiglio nazionale forense per aver ristretto la concorrenza sui compensi professionali. Nel mirino del Garante, in particolare, una circolare con cui il Cnf avrebbe reintrodotto l'obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo il decreto Bersani del 2006 e abrogate definitivamente nel 2012 dal governo Monti (dl n. 1/2012), e un parere adottato contro i siti internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali. È quanto emerge, tra l'altro, dal provvedimento adottato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato nell'adunanza del 22 ottobre scorso e reso noto ieri tramite comunicato. Il Cnf, da parte sua, ha già annunciato che impugnerà il provvedimento «ritenendolo abnorme sia nel merito che in procedura». Ma ricostruiamo la vicenda nel dettaglio. Le tariffe. La sanzione pecuniaria, precisamente di ,40 euro, è stata comminata al Cnf per aver limitato l'autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali, a chiusura di un'istruttoria sulle condotte del Cnf per violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, avviata il 16 luglio Il primo comportamento sotto la lente dell'antitrust, in particolare, risale al 19 novembre 2012, quando l'autorità, venuta a conoscenza della presenza, sul sito web del Cnf, del «Nuovo tariffario forense», consistente nel dm 127/2004 e nella circolare n. 22-C/2006 (dove si afferma che i patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo legittimi civilisticamente, possono risultare in contrasto con il codice deontologico), ha richiesto spiegazioni al Cnf in merito a tali documenti, raggiungibili entrambi attraverso un link denominato «Tariffe» pubblicato in homepage. Il Cnf ha risposto affermando che tale pubblicazione era dovuta a un disguido tecnico, «al quale», si legge nel provvedimento, «avrebbe posto rimedio ricollocando i documenti nella sezione del sito web relativa alla Storia dell'avvocatura». Da accertamenti successivi, però, il 20 maggio 2013 è emerso che il dm 127/2004, la relativa circolare, nonché il dm 140/2012 (il vecchio decreto 7

8 Parametri) erano presenti in una sezione denominata «Tariffe/Tariffe professionali» della banca dati Cnf (gestita da Ipsoa e accessibile dalla homepage del sito web del Cnf), «dove», si legge nel provvedimento, «è pubblicata la normativa in vigore applicabile agli avvocati». In particolare, specifica il Garante, i documenti erano inseriti in un unico documento denominato «Tariffe professionali». Il parere. Inoltre, il 28 maggio 2013, la società Nethuns srl, titolare del circuito «AmicaCard», ha segnalato all'autorità l'adozione e la diffusione, da parte del Cnf, del parere n. 48 dell'11 luglio 2012, dove si afferma «la rilevanza deontologica, per violazione dell'art. 19 del Codice deontologico forense, dell'uso di piattaforme digitali quali AmicaCard per promuovere i servizi professionali da parte degli avvocati», ritenendo tale parere «ingiustificatamente limitativo del diritto degli avvocati a pubblicizzare la propria attività professionale». Nel parere, in particolare, il Cnf afferma che siti web come AmicaCard, che consentono al professionista, dietro pagamento di corrispettivo di «pubblicizzare l'attività del suo studio evidenziando la misura percentuale dello sconto riservato ai titolari della carta» ed effettuando, in tal modo, «un'offerta generalizzata al pubblico, il cui elemento distintivo è rappresentato dalla vantaggiosità dello sconto prospettato dal professionista offerente», comporta in sostanza «lo svilimento della prestazione professionale da contratto d'opera intellettuale a questione di puro prezzo». La reazione del Cnf. Il Cnf ha annunciato che impugnerà il provvedimento, ritenendolo «certamente frutto di superficiali letture delle normative in esso richiamate e dei fatti contestati, ispirato a noti pregiudizi». Gabriele Ventura 8

9 IL GIORNALE Stop del tribunale di Milano a giacche e cravatte in aula Avvocati troppo «casual»: toghe e bavaglini per tutti La Corte drappello richiama i legali al rispetto delle norme. Dal primo gennaio «divisa» obbligatoria nel corso delle udienze Sab Milano Si dirà: i problemi della giustizia sono ben altri. Ma mentre si mette mano (o si cerea di farlo) alle riforme che dovrebbero tagliare i tempi biblici che portano all'esasperazione i cittadini, ai processi che durano vent'anni e sopravvivono ai contendenti, ai giudici che dimenticano di scrivere le sentenze eccetera, anche stare attenti alle forme può avere una sua importanza. Questo hanno deciso a Milano, in Corte d'appello, mettendosi sulla scia di quanto già avviene a Roma o a Torino. Anche nelle udienze dei processi civili, toga obbligatoria per tutti; e insieme alla toga il «bavaglino», accessorio dalle origini incerte e dalla utilità non chiara. Giacca e cravatta non bastano a garantire quel minimo di decoro che fa parte dei riti, e in qualche modo della sostanza, della giustizia. Lo ha deciso Giovanni Canzio, presidente della Corte d'appello di Milano: un magistrato con la fissa dell'efficienza (tanto da venire accusato di «aziendalismo»), che quando è arrivato a Milano ha messo sotto pressione un palazzo di giustizia dove i ritmi di lavoro si erano fatti blandi, e dove sotto l'alibi della mancanza di personale si accumulavano arretrati. Per Canzio la prova milanese doveva essere il trampolino verso la presidenza della Cassazione. Invece la riforma di Renzi ha avviato anche lui, come tutte le toghe settantenni, verso la pensione. Ma Canzio, evidentemente, non ha rinunciato a lasciare la sua traccia anche estetica. L'idea, a dire il vero, nasce quasi dal basso, nei preliminari di una riunione dei presidenti di sezione: anche loro abituati a presentarsi in udienza in abiti borghesi. Qualcuno solleva il problema del decoro di udienza, dopo una discussione collettiva i giudici decidono: si torna al passato, alle consuetudini abbandonate. D'ora in poi, andiamo in udienza con la toga e il bavaglino. E, per par candido, dovranno farlo anche gli avvocati. Il 3 novembre scorso Canzio scrive all Ordine degli avvocati annunciando la novità. Per assicurare «il dovuto rispetto anche delle forme di esercizio della giurisdizione e di rendere più saldo il prestigio di coloro che ne sono protagonisti», tutte le «udienze pubbliche» dovranno adeguarsi al nuovo look. La regola esisteva, non veniva rispettata, 9

10 e che questo accadesse nel tempio della giustizia era probabilmente un segnale negativo. Questo lo spirito della svolta voluta da Canzio: a costo di sfidare brontolii e battute. C'è chi fa presente che i giudici stanno seduti al loro posto, mentre gli avvocati spesso devono aspettare in piedi e a lungo; c'è chi fa presente che non sempre è chiaro, spulciando tra il codice di procedura civile e le sue norme di attuazione, quali udienza siano pubbliche e quali semplici camere di consiglio, e come tali esonerate dall'obbligo di toga; e c'è ovviamente chi se la prende con il maquillage di una giustizia che nella sostanza continua, con buona pace degli sforzi di Canzio, a mostrare tutti i suoi difetti. La vita quotidiana della giustizia milanese continua ogni giorno a arricchirsi di episodi che mostrano una realtà non facile: giudici che vengono accusati di maltrattare gli avvocati, e - questa è recente persino giudici che bisticciano tra di loro in udienza, davanti agli avvocati allibiti, «guarda che il presidente sono io», «sta zitto tu che stai per andare in pensione»; e in fondo anche il caso di Enrico Tranfa, il giudice del processo Ruby, andato precipitosamente in pensione lasciandosi alle spalle quasi cento venti sentenze da scrivere, è il segnale di una struttura dove non tutto funziona a dovere. Il mugugno verso l'aziendalismo di Canzio animai dibattiti da corridoio, e talvolta gli imputati hanno la sensazione di pagare loro il malumore dei giudici. Da domani, i guai della giustizia saranno gli stessi. Ma chissà mai che quella toga e quel bavaglino non richiamino tutti a fare meglio il proprio dovere. Luca Fazzo 10

11 QUOTIDIANO DI PUGLIA Avvocati leccesi in sciopero: un'altra settimana di stop Dom LECCE - Aule vuote, udienze saltate, processi rinviati. Riparte da lunedì l astensione degli avvocati leccesi: la terza tornata di sciopero. Anche questa volta lo stop durerà una settimana. Questa ondata di scioperi, infatti, è figlia dell astensione a oltranza proclamata a febbraio di quest anno, e andata avanti senza interruzioni fino a giugno. Sul tavolo ci sono questioni nazionali e locali. Dall aumento dei costi per l accesso alla giustizia, alla situazione critica, dal punto di vista di spazi e igiene, nelle sedi di viale Michele De Pietro e via Brenta. L interlocuzione avuta in questi mesi con i magistrati ha portato a diversi risultati, soprattutto di carattere operativo, ritenuti però evidentemente non sufficienti a sotterrare l ascia di guerra. I numeri sono dalla parte degli avvocati, quantomeno sul fronte dell adesione. 11

12 IL SOLE 24 ORE Addio al presidente Giuggioli Sab Paolo Giuggioli, storico presidente dell'ordine degli avvocati di Milano dal 1996, è morto per arresto cardiaco a 77 anni. Iscritto all'ordine dal 1969, cassazionista dall'87, il legale si è spento ieri al Policlinico di Milano. Lascia la moglie e tre figli. Nato a Montegiorgio, in provincia di Fermo, il 31 luglio 1937, grazie al suo impegno la giustizia milanese ha adottato per prima in Italia l'informatizzazione del processo civile. Giuggioli ha partecipato alla stesura del testo della riforma della professione forense (legge 247/2012). Inoltre, ha contribuito all'istituzione a Milano nel 2006 della Fondazione forense, nel 2008 dello Sportello del cittadino e dell'organismo di conciliazione forense e nel 2012 della Camera arbitrale. Nel 2009 il Comune di Milano gli ha conferito la medaglia d'oro di Civica benemerenza, dal 2010 era presidente anche dell'unione lombarda degli ordini forensi. Nel luglio scorso firmò un accordo con la Regione Lombardia per offrire corsi di formazione gratuiti agli avvocati su come tutelare le donne vittime di violenza. Nel corso della sua carriera Giuggioli si è occupato, tra gli altri casi, del divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Faceva parte del collegio difensivo dell'ex premier. Nel 2010 era stato presidente del collegio arbitrale chiamato a dirimere la controversia tra la Sampdoria e il calciatore Antonio Cassano. I funerali si svolgeranno lunedì alle 14,45 nella chiesa di San Pietro in Gessate, di fronte al Palazzo di Giustizia di Milano. La camera ardente sarà allestita al 3 piano del palazzo stesso e sarà aperta da domenica 16 novembre (12-20) a lunedì 17 (9-13). Domenica, alle 17, è previsto un momento di preghiera e lunedì alle 13 un breve momento di commemorazione. Enrico Bronzo 12

13 ITALIA OGGI SETTE Cosa prevede il regolamento del Cnf che ridisegna gli obblighi per gli avvocati dal 2015 Formazione continua a più vie Concorso in magistratura e albi speciali danno crediti Lun L'iscrizione ad albi speciali e la partecipazione al concorso in magistratura e ad altri giuridico-forensi portano crediti agli avvocati alle prese con la formazione continua. Così come attività seminariali di studio, anche nella propria organizzazione professionale/mediante sistemi telematici. Il regolamento Cnf n. 6/2014 detta le nuove regole che avvocati e praticanti abilitati devono osservare per assolvere l'obbligo di aggiornamento e formazione continua ex artt. 11 Legge professionale e 15 Codice deontologico forensi. Il nuovo triennio di riferimento per il computo dei crediti formativi (Cf) obbligatori, parte da gennaio Di seguito, le informazioni utili per organizzarsi. 1. FORMAZIONE ED OBBLIGO FORMATIVO. L'esigenza di «acquisizione nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali di perfezionamento delle competenze professionali nelle materie giuridiche ed interdisciplinari», risponde all'obbligo formativo che si impone al legale, nell'interesse del cliente, della parte assistita, dell'amministrazione della giustizia e della collettività. Vige sul punto il principio di libera scelta delle attività formative. Gli iscritti agli albi possono quindi orientarsi per la frequenza di: I) Corsi di qualificazione professionale/culturale o per il conseguimento del titolo di Specialista; II) Master di I e II livello; III) Corsi giuridici in lingua straniera; iv) Corsi ex art. 22 della legge professionale, come organizzati sul territorio e nell'ue, da Cnf e Coa territoriali (anche per tramite di Fondazioni), o da altri soggetti pubblici o privati rispondenti ai parametri di accreditamento istituzionale (cioè a dire dimostrazione di operare in ambito forense /attinente all'esercizio della professione, oltre a maturate esperienze in campo formativo). 2. AGGIORNAMENTO CONTINUO. L'aggiornamento è pensato dal Consiglio nazionale forense come diretto «all'adeguamento/approfondimento delle esperienze maturate/delle conoscenze acquisite con la formazione iniziale». Per assolvere l'obbligo, si rimette al professionista la libera scelta di: I) frequentare corsi, seminari 13

14 e convegni con finalità tecnico-pratiche in diritto sostanziale e processuale, anche con riguardo ai contenuti formativi di cui agli artt. 43 e 46 della legge professionale; II) fruire di uguale formazione a distanza (Fad), e/o mediante auto - aggiornamento e/o partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali. 3. ALTRE ATTIVITÀ/AUTOFORMAZIONE. Sono parimenti valutati ai fini dell'obbligo formativo: I) lo svolgimento di relazioni/lezioni nei corsi/master ed eventi in Scuole di specializzazione per le professioni legali e per l'accesso alla professione di avvocato; II) le pubblicazioni giuridiche su riviste specializzate a diffusione/rilevanza nazionale, anche online, ovvero i libri, i saggi, le monografie su temi giuridici/della professione forense; III) i contratti di insegnamento giuridico presso Università; IV) la partecipazione: a commissioni studio, consiliari/ ministeriali/nazionali; gruppo studio; commissioni per l'esame di avvocato, iscrizione ad albi speciali, concorso in magistratura e ad altri giuridico-forensi; V) le attività seminariali di studio, anche nella propria organizzazione professionale/mediante sistemi telematici. Giovanna Raffaella Stumpo 14

15 ITALIA OGGI La Commissione giustizia sullo schema di regolamento per conseguire il titolo Legali specialisti, requisiti al rialzo Sab Almeno 100 incarichi annuali per ottenere il titolo di avvocato specialista. Gli ambiti di interesse, però, potranno essere due. Addio, inoltre, alle aree di competenza (si veda ItaliaOggi del 27 settembre 2014). Restano solo quelle di specializzazione che passano dalle 14 previste dal esteso alle 19 previste dal parere. Queste le modifiche allo schema di regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, che la Commissione giustizia della Camera si appresta a suggerire al governo. Il parere, che porta la firma della relatrice Sofia Amoddio (Pd), sarà votato mercoledì 19 novembre ma, per stessa ammissione della relatrice, difficilmente subirà ulteriori modifiche. Nel dettaglio, il testo redatto dalla seconda Commissione di Montecitorio, prevede che il titolo di avvocato specialista possa essere conseguito anche dimostrando di aver svolto in modo assiduo e prevalente l'attività di avvocato in una delle aree previste. A tal fine, però, è necessario presentare la documentazione che provi che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali e fiduciari rilevanti per quantità e qualità, non più pari a 50 per anno ma, bensì, a 100 per anno. Sono estesi a due, però, gli ambiti di specializzazione a cui l'avvocato può accedere. Le aree previste, inoltre, passeranno dalle 14 stabilite nella versione originaria del testo, alle 19 del parere. Per gli addetti ai lavori, infatti, «a fronte di un'unica specializzazione in ambito penalistico, sono state individuate otto aree specialistiche in ambito processual civilistico. Le nuove categorie saranno, invece: diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori, diritto agrario, diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio, diritto dell'ambiente, diritto industriale e delle proprietà intellettuali, diritto commerciale e della concorrenza, diritto societario, diritto successorio e delle divisioni, diritto delle garanzie e dell'esecuzione coattiva dei crediti, diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, diritto bancario e finanziario, diritto tributario, fiscale e doganale, diritto della navigazione e dei trasporti, diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale, diritto comunitario, diritto internazionale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto dell'informatica». Infine, sul fronte dell'aggiornamento professionale è fatta espressa richiesta di «ridurre il numero dei crediti per il mantenimento del titolo che è fissato in 75 nel triennio di riferimento e non meno di 25 per anno». Beatrice Migliorini 15

16 16 ITALIA OGGI SETTE ESAME AVVOCATI/ Basta il voto numerico, afferma una sentenza del Tar Campania Bocciati. E senza tante storie Sotto la sufficienza la commissione non deve spiegazioni Lun È sufficiente il solo voto numerico per bocciare agli scritti l'aspirante avvocato. E ciò anche se c'è stata una correzione sprint degli elaborati. Quando la valutazione del candidato non è prossima alla sufficienza, infatti, la commissione non deve dare altre spiegazioni. Senza dimenticare che gli esaminatori hanno tutte le competenze necessarie per giudicare anche rapidamente gli elaborati di chi si presenta all'esame di stato. È quanto emerge dalla sentenza 5597/14, pubblicata dalla sez. VIII del Tar Campania (segnalata dall'avvocato Luigi Vingiani), che interviene su di una questione controversa: di recente, infatti, un candidato respinto ha ottenuto dal Tar Lazio entro 40 giorni la nuova correzione degli elaborati, rimasti privi delle osservazioni, positive o negative, previste dalla riforma forense sui singoli punti del testo. Il tutto mentre si avvicina la sessione 2014: le domande dovevano essere presentate entro l'11 novembre per gli scritti che si terranno il 16, 17 e 18 dicembre. Invasioni escluse. Non resta che ritentare, al candidato respinto: il voto numerico attribuito alle prove scritte, scrive il collegio, sintetizza il giudizio tecnicodiscrezionale dell'organo collegiale preposto e risulta dunque adeguato, specie se si considera che l'aspirante avvocato ha riportato un punteggio di 84 contro il minimo di 90, ciò che esonera la commissione da ulteriori chiarimenti sulla bocciatura. Al di là di casi eccezionali, con sviste macroscopiche o decisioni illogiche o arbitrarie, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla commissione nella valutazione del candidato, sia pure sulla scorta di indicazioni ricavabili da pubblicazioni scientifiche. Vice titolato. Inutile poi sostenere che la correzione sia stata troppo frettolosa: non sapremo mai quanto tempo gli esaminatori hanno dedicato agli elaborati del singolo concorrente e nell'ambito delle verifiche vi sono sempre compiti scritti troppo bene (o troppo male) che consentono alla commissione di portarsi avanti con il lavoro. Infine: le sottocommissioni ben possono essere guidate dal vicepresidente senza l'indicazione delle circostanze che hanno reso necessaria la sostituzione del titolare. Dario Ferrara

17 ITALIA OGGI SETTE Governo e Cnf insieme per combattere l'ingiustizia sociale Fondo anti-discrimine Anticipate le spese legali per le vittime Lun Governo e avvocati insieme per promuovere l'integrazione e combattere l'ingiustizia sociale grazie a un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione. Istituito dal Dipartimento delle pari opportunità della presidenza del Consiglio e gestito in collaborazione dal Consiglio nazionale forense e dall'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali dello stesso Dipartimento, il fondo presentato ufficialmente il 6 novembre scorso, consente alla vittime di accedere alla tutela giurisdizionale grazie all'anticipazione delle spese legali, da restituire, attraverso un meccanismo di rotazione, in caso di sentenza favorevole. L'obiettivo è quello di contribuire a fare emergere il fenomeno, visto che a fronte di un elevato numero di denunce all'unar, le azioni giudiziarie rimangono esigue. Infatti, come affermato da Marco De Giorgi, direttore dell'unar, «l'istituzione del Fondo rappresenta, oltre che una novità nel diritto antidiscriminatorio, anche un significativo passo in avanti verso una tutela più effettiva delle vittime della discriminazione». «A fronte di tantissime denunce e segnalazioni che arrivano al nostro centralino, oltre mille l'anno, pochi sono i soggetti che, non vedendo riconosciuti i propri diritti, decidono di proseguire nel percorso di tutela a causa della mancanza di competenze legali», ha chiarito il direttore in sede di presentazione dell'iniziativa. L'aiuto economico prevede un'anticipazione di 600 euro per grado di giudizio da destinare alle persone che subiscono episodi di discriminazione o molestie e ha natura di anticipazione delle spese di assistenza legale necessarie a instaurare gli stessi giudizi antidiscriminatori. Le domande, non più di tre nel corso dell'anno, possono essere presentate al Cnf da vittime discriminate per motivi di razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, età disabilità, orientamento sessuale e identità di genere, associazioni di settore, sindacati, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso e da associazioni ed enti rappresentanti persone disabili. Non si deve però usufruire del patrocinio a spese dello Stato, restrizione valida solo per la prima categoria di beneficianti. Nella domanda devono essere indicati: i fatti all'origine della presunta discriminazione, 17

18 copia del documento d'identità e codice fiscale del richiedente, ogni documentazione utile a provare l'esistenza della discriminazione e i dati e recapiti dell'avvocato affidatario dell'incarico, a seguire un comitato di gestione paritetico tra Cnf e Dpo della Presidenza, deciderà sull'assegnazione del beneficio. Dettagliati i requisiti guida per concederlo: particolare rilevanza dovuta alla diffusione del comportamento lesivo e all'interesse ad avere una pronuncia favorevole che faccia giurisprudenza per fattispecie analoghe, particolare gravità dell'episodio, valutazione del grado di rilevanza pubblica del soggetto ritenuto colpevole, elementi di particolare fragilità della vittima provati dalla necessaria documentazione, circostanze di fatto gravi, precise e concordanti sulla ricorrenza della documentazione e comprovato disagio economico del beneficiario. Il soggetto gestore del Fondo è il Cnf a cui l'avvocato presenta regolare fattura con indicazione del suo conto corrente per l'accredito delle somme. Se l'avvocato vince la causa, con soccombenza della controparte alle spese, restituisce l'anticipo ricevuto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza. Il regolamento del Fondo prevede anche un'attività di monitoraggio che obbliga fino alla fine del giudizio, il beneficiario, tramite il suo avvocato, a dare tramite Pec annuale comunicazione dello stato di avanzamento della causa e del suo esito. «Il Consiglio nazionale forense ha avviato da tempo una collaborazione istituzionale con il Dipartimento delle pari opportunità nell'ambito di una intensa attività volta alla promozione e alla affermazione dei diritti fondamentali delle persone anche tramite la formazione specifica degli avvocati in settori a rischio discriminazione», ha dichiarato il presidente del Cnf Guido Alpa. Un impegno confermato anche da Susanna Pisano, coordinatrice della commissione Pari opportunità del Cnf: «Questo progetto concretizza la funzione sociale dell'avvocatura, il suo ruolo di collante all'interno della società. Spesso la professione è vissuta come una missione e abbiamo potuto già verificare l'impegno con il quale gli avvocati promuovono la tutela dei diritti delle persone più deboli». Marzia Paolucci 18

19 IL MESSAGGERO Piccoli reati, non ci sarà più il processo Per velocizzare la Giustizia in arrivo un decreto legislativo: stabilirà «l`improcedibilità per tenuità» del danno arrecato Ci sarà l`archiviazione per la vecchietta che ruba la mozzarella al supermercato, ma il comportamento non deve essere abituale LA NORMA Dom ROMA I furti al tempo della crisi raccontano storie di anziani indigenti che con imbarazzata circospezione nascondono scatolette di tonno o confezioni di parmigiano, ma anche la paradossale fine dell`epopea criminale di Renato Vallanzasca, l`ex capo della banda della Comasina pizzicato a rubare un paio mutande in un supermercato. Li chiamano reati "bagatellari", che però in Italia vanno sempre e comunque perseguiti in ossequio al principio dell`obbligatorietà dell`azione penale. Con l`effetto di rallentare la già farraginosa giustizia italiana. Ma entro breve, forse già a partire dal 2015, non sarà più così. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha trasmesso a Palazzo Chigi il testo di un decreto legislativo delegato che introduce nel codice la «non punibilità per particolare tenuità del fatto». Cinque articoli in tutto, attesi entro dicembre - termine dell`esercizio della delega che proviene dalla recente legge sulla messa alla prova. Una vera rivoluzione. La bozza del provvedimento prevede che «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l`esiguità del danno o del pericolo, l`offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». Tradotto dal "giuridichese", significa che truffe o furti semplici, oppure lievi forme di abuso d`ufficio o di peculato d`uso potranno esser chiusi subito, senza alcun processo. A condizione, però, che l`offesa sia tenue e che il comportamento dell`autore non sia abituale. Il furto di una bici di non grande valore, ad esempio, può finire in sede penale col proscioglimento per tenuità del fatto, a meno che il giudice non trovi di fronte a sé un ladro di biciclette di professione. LA VITTIMA 19

20 E la persona offesa? Il proprietario del supermercato che un giorno vede sparire dagli scaffali due scatolette di tonno da tre euro e che l`indomani si accorge di un altro affamato indigente in azione? Non avrà voce in capitolo? Chi ha subito il danno potrà sempre far valere le sue ragioni in sede civile. In ogni caso, il decreto Orlando prevede che la vittima, entro dieci giorni, possa prendere visione degli atti e presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pm. A decidere sarà il giudice, che con un inevitabile margine di discrezionalità dovrà bilanciare le esigenze dell`indagato e quelle della persona offesa. Alcuni la definiscono «depenalizzazione in concreto»: non potendo depenalizzare il furto semplice o quei reati di allarme sociale che hanno una pena fino a cinque anni, si è trovato il modo di far uscire dall`area di punibilità fatti «immeritevoli». MENO CARICHI In questo modo - è scritto nella relazione - non solo si «contribuisce a realizzare l`esigenza di alleggerimento del carico giudiziario», ma anche quello del «principio di proporzione», essendo il «dispendio di energie processuali per fatti bagatellari del tutto sproporzionato sia per l`ordinamento sia per l`autore, costretto a sopportare il peso anche psicologico del processo a suo carico». Pare di vederlo, l`imbarazzato sessantenne di Torgiano che ha fatto scivolare nella tasca del cappotto un pezzo di parmigiano. Certo, dovesse ripetere il furto, l`archiviazione sfumerebbe. E chissà, fosse stata già in vigore la nuova norma l`avrebbe fatta franca anche Vallanzasca, gravato sì da 4 ergastoli e 296 anni di carcere per efferati omicidi e delitti, ma il giudice che l`altro giorno lo ha condannato a 10 mesi ha escluso che il suo furto di mutande comportasse l`aggravante della recidiva e ha riconosciuto al bel René l`attenuante della scarsa entità delle cose rubate. Silvia Barocci Furto semplice Rubare una bicicletta di scarso valore Il furto semplice (art.624 del codice penale) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la nuova norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, un furto di bicicletta (di scarso valore) da parte di un ladro non abituale verrà archiviato. Colui che ha subito il furto potrà sempre far valere le sue ragioni in sede civile. Peculato d`uso Chiamate personali con telefoni di servizio 20

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