Q U A D E R N I RIVISTA QUADRIMESTRALE

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1 Q U A D E R N I RIVISTA QUADRIMESTRALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI Anno V - N Autorizzazione Tribunale di Brindisi n. 10 del 16 maggio 2001 Testata associata all' A.STA.F. Sommario EDITORIALE di Augusto Conte 3 ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE Biennio di pratica forense di Ottavio Carparelli 6 Direttore Responsabile Augusto CONTE Comitato di redazione Cesare ATTOLINI, Giancarlo CAMAS- SA, Stella COMITANGELO, Claudio CONSALES, Cosimo COSTANTINO, Marcello FALCONE, Dario LOLLI, Mauro MASIELLO, Antonio MAURINO, Leonardo MUSA, Carlo PANZUTI, Massimo RENNA, Angelo ROMA, Teodoro SELICATO Direzione ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI Palazzo di Giustizia Viale Liguria, 1 - Tel. 0831/ BRINDISI presidente@ordineavvocati.br.it consiglio@ordineavvocati.br.it Redazione e pubblicità EDIZIONI DEL GRIFO via V. Monti, 18 - Lecce tel. 0832/ fax 0832/ Stampa Tiemme (ind. grafica - Manduria) Tutti gli iscritti all'ordine possono collaborare alla rivista del Consiglio con articoli su problemi di interesse generale: la Direzione si riserva la facoltà di non pubblicare gli articoli che pervengono. I dattiloscritti non vengono restituiti. Tiratura n copie ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO Relazione morale del Presidente alla Assemblea ordinaria del 23/ di Augusto Conte 14 Nota diffusa in occasione della Giornata europea della Giustizia Civile (Brindisi, ) di Augusto Conte 32 Relazione sulla successione di tariffe forensi di Marcello Falcone 34 Commiato di Luciano Guastella di Augusto Conte 39 Solenne Liturgia per gli avvocati defunti 41 Il Rinnovamento della Tradizione Intorno alla cerimonia sulla "Toga d'oro" e "Toga d'onore" di Carlo Panzuti 43 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Parere sull'esonero dall'ascrizione biennale nel registro dei praticanti per gli iscritti 61 Note sulla Relazione dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 nov di Guido Alpa 66 OPINIONI E DOCUMENTI La sentenza di condanna a morte del Brigante Cotturelli Giuseppe a cura di Augusto Conte 79 Disposizione concernente la non applicabilità alla professione di avvocato a cura dell'onorevole Gazzarra 87 NOTE DI STORIA FORENSE La "Pratica criminale" nel '700 nel Regno di Napoli IN COPERTINA: San Pancrazio Salentino, Castello Arcivescovile iniziato nel 1221 dall'arcivescovo di Brindisi, Pellegrino I.

2 a cura di Augusto Conte 90 CONVEGNI E CONGRESSI - Associazione Nazionale Stampa Forense VII Consulta Medioevo o Rinascimento nelle professioni. Accesso e numero chiuso: ipocrisia o realismo? (Brindisi, 30 settembre - 1 ottobre 2005) 96 - Relazione introduttiva di Augusto Conte 99 - Relazione di Gino Falleri Mozione finale XXVIII Congresso Nazionale dell'avvocatura Italiana Amministrare la Giustizia: gli Avvocati per governare il cambiamento (Milano, novembre 2005) di Claudio Consales Documento politico XXVIII Congresso Nazionale dell'avvocatura Italiana di Guido Alpa I Congressi nella storia dell'avvocatura Principi di un nuovo ordinamento professionale. Accesso alla professione (Cagliari 1973) di Pietro Lecciso Intervento sull'accesso di Lucio Caprioli 192 DIRITTO & ROVESCIO a cura di C'è su un togato 196 SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE - Guglielmo Sabatini, "Delitti, delinquenti e pene nella Divina Commedia" di Augusto Conte Michele Salazar, "L'avvocato di carta" di Guido Alpa Umberto Vincenti - Alarico Mariani Marini - Francesco Cavalla, CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI Presidente Cons. Segr. Cons. Tesor. Avv. Augusto CONTE Avv. Carlo PANZUTI Avv. Teodoro SELICATO Consiglieri Avv. Cesare ATTOLINI Avv. Giancarlo CAMASSA Avv. Stella COMITANGELO Avv. Claudio CONSALES Avv. Marcello FALCONE Avv. Dario LOLLI Avv. Mauro MASIELLO Avv. Antonio MAURINO Avv. Leonardo MUSA Avv. Massimo RENNA Avv. Tommaso RESTA Avv. Angelo ROMA

3 EDITORIALE EDITORIALE di AUGUSTO CONTE La resistenza della Avvocatura sfibrata da riforme che, non accompagnate da aumenti di organici e di risorse strutturali, non la aiutano a soddisfare la esigenza della collettività ad una giustizia che abbia tempi accettabili senza compromettere le garanzie ad iniziative invasive della professione soggette a logiche imprenditoriali che compromettono l indipendenza della attività intellettuali e l autonomia dei giudizi tecnici, con danno dei professionisti e degli utenti, deve farsi più dura se si vuole mantenere la sua specifica funzione, assegnata dalla Costituzione, di soggetto garante del diritto inalienabile di difesa dei cittadini. Resistere non per conservare prerogative classiste fuori dalla società moderna, o privilegi che la escludano da impegni e ruoli di rilevanza pubblicistica a favore della collettività, ma per preservare da liberalizzazioni selvagge la professione forense, al fine di garantire la tutela dei diritti della persona, coincidendo la sua indipendenza e la sua autonomia con l interesse generale a una difesa effettiva che si fonda anche sull affidamento della clientela nella correttezza e qualità delle prestazioni e, quindi, nella fiducia che va rinsaldata e non messa in crisi da norme del tutto contrastanti con la stessa pretesa liberalizzazione delle professioni. L Avvocatura non manifesta solo diffidenza, ma assoluta contrarietà alla abolizione dei divieti di accaparramento della clientela e di atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi e alla eliminazione del sistema tariffario e alla abolizione dei minimi, che comporterebbero una anarchia nei criteri ispiratori della attività, non più controllabile, e deleteria non solo per il decoro e l onore della categoria (che non sono principi astratti, ma un modo di essere di una Avvocatura seria e responsabile), ma anche per la stessa clientela che sarebbe male Quaderni 3

4 EDITORIALE orientata e peggio servita da offerte di lusinghieri e ingannevoli sconti sulle parcelle, al posto di parametri certi, o di improbabili risultati delle prestazioni. L Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato ha compiuto una sottostima nel ritenere che la Avvocatura si sia mostrata restìa alla applicabilità di regole tipiche delle imprese nelle professioni libere, essendo vero invece che la categoria forense in particolare, che esercita la sua funzione nell ambito della giurisdizione, non solo si mostra ma è del tutto contraria, come ha ben rappresentato il Presidente Nazionale Guido Alpa nella replica, di seguito pubblicata, alla relazione dell AGCM del sui servizi professionali, che fa seguito alla Indagine conoscitiva dell cui più volte si è fatto negativo riferimento anche negli Editoriali di QUADERNI. L Avvocatura non crede che il decollo delle professioni libere, e di quella legale in particolare, sia collegato alla qualificazione dell esercizio dell attività intellettuale come attività di impresa: le professioni tecniche che si sono mostrate sensibili a essere considerate imprese, non sono mosse da esigenze di liberalizzazione ma da concreto interesse a disciplinare il servizio reso secondo modalità imprenditoriali, essendo le prestazioni del tutto diverse da quelle legali in genere e forensi in particolare, che fondano il rapporto con gli assistiti su principi che nulla hanno a che vedere con le regole e, in specie, con la pubblicità nella offerta dei servizi e con la concorrenza con i colleghi, essendo le prestazioni rese con applicazioni di natura intellettuale a seguito di scelte tecnico-conoscitive, i cui risultati sono dinamicamente conseguiti nel corso di una dialettica processuale e determinati da un organo terzo decidente. La conoscenza delle problematiche connesse all esercizio della professione, che nasce dalla fiducia e si sviluppa in prestazioni di natura giurisdizionale, orientate da criteri di tecnica giuridico-forense, guidate da regole di comportamento su cui si fonda l etica professionale, costituisce patrimonio storico-morale dell Avvocatura, alla cui rappresentanza istituzionale, per conseguenza, spetta, in esclusiva, la prerogativa di fornire indicazioni vincolanti sulle norme ordinamentali che possano essere adottate a tutela sia della professione che 4 Quaderni

5 EDITORIALE della collettività, e che servano a rinsaldare il rapporto di fiducia tra cliente e Avvocato. Alla salvaguardia dei professionisti legali è connesso il potenziamento degli Ordini circondariali, sia pure con l introduzione di modifiche nella struttura e nell organizzazione, ai quali compete di tutelare l Avvocato e l intera categoria forense, qualificandone con l appartenenza all Ordine la qualità e la correttezza, e rinsaldandone, di conseguenza, la autonomia e l indipendenza che costituiscono anche garanzia di libertà per la collettività. Quaderni 5

6 ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE Biennio di pratica forense: il titolo valutabile ex art. 17, co. 114, legge n. 127/1997, nella sentenza 5/10/2005, n del Consiglio di Stato di OTTAVIO CARPARELLI* Pare non debba più dubitarsi dell idoneità del diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per le professioni legali, a costituire valido titolo sostitutivo di uno dei due anni di pratica professionale, richiesti dall art. 17, n. 5 del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578, ai fini dell ammissione all esame di abilitazione all esercizio della professione di avvocato. È, sostanzialmente, quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza in rassegna. Con tale decisione, il Massimo Organo di Giustizia amministrativa, riformando la pronuncia di primo di grado del TAR Calabria, da un lato, ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme al rilascio, in favore dell istante, del certificato di compiuta pratica forense, e, dall altro, ha confermato ed irrobustito il più recente orientamento giurisprudenziale (1) (2) (3) (4), secondo cui il predetto diploma di specializzazione sostituisce, a tutti gli effetti di legge, un anno di praticantato tradizionale (attività di tirocinio teorico pratico presso uno studio legale e di presenza alle udienze civili e penali). Il Consiglio di Stato, nella specie, ha affrontato, come si suol dire, 1 * Avvocato del Foro di Brindisi 6 Quaderni

7 ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE funditus la questione: ha, infatti, preventivamente effettuato un analitica e completa ricognizione delle fonti normative regolanti specificatamente la controversa questione, e, successivamente, sulla base di tale ricognizione, è motivatamente giunto alla conclusione della piena e legittima sostituibilità di un anno di pratica forense (intesa in senso tradizionale), con il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per professioni legali. In particolare, il Consiglio di Stato, nel ricostruire il quadro storico normativo afferente la questione della durata minima del periodo di pratica professionale forense, necessario al fine di poter sostenere validamente l esame di avvocato, ha espressamente richiamato: - il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, che prevede: a) all articolo 8, comma 1, che i laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall articolo 1), sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore (avvocato) di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell Ordine degli Avvocati presso il tribunale nella cui circoscrizione hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio stesso; b) all articolo 14, lett. C) che i Consigli dell Ordine degli avvocati vigilano sull esercizio della pratica forense; c) all articolo 17 che per ottenere l iscrizione nell Albo dei procuratori (avvocati) è necessario, tra l altro, aver compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d Appello almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell articolo 101,ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell art.8 (n. 5) e essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell esame preveduto nell art. 20 (n. 6); d) all articolo 19, comma 4 (sostituito dall articolo 1 della legge Quaderni 7

8 ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE 20 aprile 1989 n. 142), che agli esami (per l abilitazione all esercizio della professione di procuratore [avvocato] possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre. - la legge 24 luglio 1985, n. 406 ( modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di [procuratore legale]), che all art? 2, comma 1, prevede espressamente che il periodo di pratica previsto dall articolo 17, n. 5), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l ammissione all esame di procuratore legale [avvocato], non può avere durata inferiore a due anni. - il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, con il quale è stato emanato il Regolamento relativo alla pratica forense per l ammissione all esame di procuratore legale (avvocato); in particolare, il comma 3 dell articolo 1 di tale decreto stabilisce che la frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall articolo 18 del regio decreto legge n del 1933; il successivo comma 4 prevede che costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell articolo 3 (dai consigli dell Ordine: queste ai sensi del comma 2, del predetto articolo 3, organizzano corsi nell ambito del un biennio e devono avere un indirizzo teorico pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense). - il comma 114 dell articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell attività amministrativa e dei procedimenti di decione e di controllo) che ha successivamente disposto che, anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini definiti con successivo decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro del- 8 Quaderni

9 ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE l Università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. - il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), che, all articolo 16, rubricato Scuola di specializzazione per le professioni legali stabilisce, al comma 1, dispone che le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e al comma 2 che esse prevedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all assunzione dell impiego di magistrato ordinario o all esercizio delle professioni di avvocato o notaio. - l articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), che, all articolo 4, stabilisce, al primo comma, che il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati. - da ultimo, il decreto del Ministero della Giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n Detto regolamento è formato da un solo articolo che così dispone: Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno. Dopo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il Quaderni 9

10 ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE Giudice di appello ha affermato che, secondo il proprio avviso, la soluzione della res controversa va individuata nell esatta accezione da assegnare all espressione letterale titolo valutabile utilizzata dal legislatore al comma 114 dell articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, con riferimento al diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali. Più in dettaglio, se, il conseguimento di tale diploma da parte dell aspirante avvocato, sostituisca integralmente, a tutti gli effetti di legge, uno dei due anni di pratica richiesti dall art. 17, n. 5 del regio decreto legge 27 novembre 1933 n Il Collegio ha ritenuto di dare soluzione positiva al suddetto quesito, sulla scorta delle seguenti duplici precipue argomentazioni: a) la previsione normativa di cui al co. 114 dell art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in forza della quale il diploma di specializzazione è ritenuto valutabile ai fini del periodo di pratica per l ammissione all esame di abilitazione all esercizio della professione legale, è espressamente concepita dal legislatore come una deroga alle disposizioni vigenti relative all accesso alla professione di avvocato; b) la ratio delle disposizioni normative contenute nella legge 15 maggio 1997 n. 127 coincide con una sostanziale esigenza di un riordino (Misure urgenti per lo snellimento dell attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo); ne consegue che ad avviso del Supremo Consenso deve ragionevolmente dedursi che la suddetta deroga normativa non abbia intaccato i principi fondamentali disciplinanti l accesso alla professione di avvocato, ma esclusivamente le modalità tramite le quali tale storica professione si articola. E ciò, avuto riguardo sempre e tuttavia agli imprescindibili requisiti, tutelati dai predetti preminenti principi, dell idonea ed adeguata preparazione teorica e pratica dell avvocato, e della piena conoscenza, da parte dell aspirante avvocato, dei diritti e dei doveri del professionista (deontologia professionale). Dunque, ad avviso del Consiglio di Stato, avendo il legislatore concepito la previsione normativa di cui al comma 114 dell articolo 10 Quaderni

11 ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 sulla scorta della quale il diploma di specializzazione è ritenuto titolo valutabile ai fini del periodo di pratica per l ammissione all esame di avvocato come una deroga alle disposizioni vigenti afferenti soltanto le modalità di accesso e di articolazione della professione forense, e non già come una deroga ai principi fondamentali circa l accesso alla medesima professione, tale deroga non può non essere correttamente interpretata nel senso che il legislatore ha inteso consentire agli aspiranti avvocati di sostituire utilmente uno dei due anni di praticantato tradizionale, con il conseguimento del diploma di specializzazione delle Scuole di specializzazione delle scuole forensi rilasciate dalle Università degli Studi. Con l ulteriore conseguenza che ha aggiunto il Giudice di secondo grado la valutazione effettuata dal legislatore, secondo cui tale titolo valutabile è sicuramente idoneo a consentire al praticante di impadronirsi di quella complessa formazione teorico-professionale che i futuri avvocati devono necessariamente possedere, non può essere considerata né irragionevole, né irrazionale. Corroborano tale convinzione del Giudice di appello, anche le specifiche modalità di conseguimento del diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali, ed i non secondari relativi sistemi di controllo sull effettiva osservanza, tassativamente previsti dall art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n In proposito, ha osservato, in particolare, il Giudice adìto che tali modalità e sistemi di controllo della correlata osservanza, secondo il pensiero del legislatore, contribuiscono ad individuare nel diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali, un valido titolo valutabile ai fini dell ammissione all esame di abilitazione all esercizio della professione di avvocato, e, segnatamente, un titolo idoneo a contenere nel limite di un solo anno, e non già due, il periodo di pratica professionale cui fa riferimento l art. 17, n. 5, R.D.L. n del Al lume delle superiori argomentazioni, il Consiglio di Stato, con riferimento allo specifico caso sindacato, ha, pertanto, riformato la Quaderni 11

12 ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE sentenza di primo grado impugnata, ed ha annullato ritenedolo illegittimo il diniego opposto dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme all appellante, avendo quest ultimo dimostrato sia di aver compiuto un anno di pratica professionale tradizionale, sia di essere in possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali. Non può non aggiungersi, al riguardo, che, in virtù dei principi affermati con l annotata decisione, secondo il Massimo Organo di Giustizia amministrativa, il Consiglio dell Ordine competente, in fattispecie simili a quella oggetto della decisione in commento, è sostanzialmente tenuto a rilasciare, in favore del soggetto interessato, il certificato di compiuta pratica professionale all aspirante avvocato, purché questi: - sia iscritto nell apposito registro; - produca al momento della richiesta di tale certificato idonea attestazione del conseguimento del diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali; - produca, altresì, la documentazione idonea a dimostrare l effettivo espletamento di un proficuo e lodevole periodo di tirocinio professionale della durata di un anno, durante il quale il praticante deve aver concretamente partecipato alle udienze, e deve aver posto in essere tutte le ulteriori attività previste dall ordinamento forense; il tutto come attestato dal libretto di pratica, ove sono riportate le relative attestazioni dell avvocato presso il cui studio è stata effettuata la pratica medesima. È evidente, pertanto, la limitazione del potere discrezionale del Consiglio dell Ordine, in presenza dei suelencati presupposti, con riferimento al rilascio del certificato di compiuta pratica in favore del soggetto interessato, proprio in forza della legittima valenza sostitutiva riconosciuta dal legislatore al diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, rispetto ad uno dei due anni di pratica (tradizionale) richiesti dall art. 17, n. 5 del R.D.L n In conclusione, non può non evidenziarsi, che, tuttavia, il Supremo 12 Quaderni

13 ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE Collegio in armonia con la preoccupazione del legislatore di far osservare i summenzionati principi fondamentali per l accesso alla professionale forense (idonea ed adeguata preparazione teorica e pratica dell avvocato, consapevolezza della funzione sociale esercitata, piena conoscenza, da parte dell aspirante avvocato, dei diritti e dei doveri del professionista c.d. deontologia professionale) non ha mancato di esternare le proprie perplessità in merito alla utile valutabilità (sostanziale scomputo di un anno di pratica) del più volte citato diploma di specializzazione, ai fini del biennio della pratica forense richiesto dal legislatore, in relazioni alle possibili concrete difficoltà concernenti la contestualità della frequenza della Scuola di Specializzazione, e del compimento della pratica professionale presso uno studio legale. * * * La direzione del Consiglio di Stato in commento non è condivisa da molti Ordini Forensi; il C.N.F. pronunciandosi sulla questione, ha emesso il parere pubblicato nella rubrica di settore. (1) Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza 25 maggio 2004 n. 2378, consultabile in giustizia-amministrativa.it, ove, tra l altro, si legge testualmente: Considerato, a primo esame, che non risulta esservi stata sovrapposizione temporale tra frequenza della Scuola e svolgimento del tirocinio, nel senso che le appellate risultano in possesso del titolo e di un anno di tirocinio certificato; Ritenuto, a un maggior approfondimento della questione di diritto, che, in tale contesto, non assume rilevanza ostantiva al rilascio del certificato di compiuta pratica il fatto che il periodo complessivo risulti inferiore al biennio solare. (2) V., nello stesso senso, TAR Lazio, Sez. III sentenza 4 maggio 2005 n. 3312, in questa Rivista n. 5/2005, pag. _ htm (3) V. nello stesso senso TAR Sardegna, Sez. I sentenza 28 aprile 2005 n. 3312, in questa Rivista, pag. 28.htm (4) TAR, Puglia Lecce Sez. I, 2 dicembre 2004, n. 8391, in questa Rivista, paghttp:// htm (sull illegittimità del diniego di V. anche rilascio del certificato di compiuta pratica ad un praticante avvocato che ha svolto un anno di pratica professionale ed ha conseguito il diploma la Scuola per le professioni legali). Quaderni 13

14 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO Relazione morale del Presidente alla Assemblea ordinaria del 23/ di AUGUSTO CONTE Introduzione La relazione morale del Presidente alla Avvocatura circondariale riunita in Assemblea Ordinaria consente al Consiglio dell Ordine di riassumere al consesso istituzionale forense del territorio le attività svolte nel corso del biennio di esercizio, ma soprattutto di compiere una verifica, insieme a tutti i Colleghi intervenuti, della situazione generale della professione forense, in riferimento alla amministrazione della giustizia e nel contesto sociale, in relazione anche ai compiti di rilevanza pubblicistica che vedono l Avvocatura sempre più significativamente protagonista. Il Consiglio dell Ordine ha ispirato le proprie iniziative non soltanto all intento di accrescere la qualità dei professionisti nei suoi compiti e nelle sue funzioni a tutela degli assistiti, ma anche alla finalità di attribuire alla categoria forense il posto di rilievo che le compete nel contesto sociale e culturale del circondario e di esaltarne l immagine di unico soggetto abilitato a garantire la tutela dei diritti. Il ruolo dei professionisti legali ha assunto una dimensione e una importanza in ogni ambito, in funzione della sempre maggiore diffusione dei diritti tradizionali e della configurazione di diritti nuovi, molti dei quali apparsi sul panorama ordinamentale e giurisprudenziale grazie all impegno e allo stimolo culturale e giuridico dell Avvocatura; pertanto francamente sconcertano alcune iniziative normative volte a proteggere aspetti economici che tendenzialmente mirano a escludere 14 Quaderni

15 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO l intervento dei tecnici del diritto, cui soltanto, per dettato costituzionale, è riservata la pratica e concreta attuazione della individuazione e del riconoscimento dei diritti dei singoli e della collettività. Pertanto uno dei compiti essenziali degli Ordini Forensi e dei suoi rappresentanti è costituito dal dovere di diffondere la cultura del diritto alla difesa, come diritto primario e inalienabile: dovere che il Consiglio dell Ordine di Brindisi ha la presunzione di avere adempiuto, avendo portato la presenza, non passiva e inerte, ma attiva e propositiva, in ogni occasione in cui venivano dibattute problematiche che potevano suscitare l interesse della Avvocatura, nella sua rappresentanza istituzionale, ad essere presente, per esprimere le sue potenzialità e per richiamare l attenzione della collettività ad essere informata sulle sue prerogative. Un rilevante significato, e una utilità non solo per l Avvocatura, ma per l intero territorio, ha spiegato la indizione della Conferenza Territoriale sulla Giustizia del , con la quale il Consiglio dell Ordine (come ho spiegato nella introduzione dei lavori), nell assolvimento di adempimenti connessi alla funzione istituzionale e quale soggetto politico che svolge compiti di natura politico-forense ha inteso riunire le rappresentanze parlamentari e le autorità amministrative e giudiziarie del Circondario, per dibattere i problemi della amministrazione della giustizia e per richiamare alla pubblica opinione la necessità, per ragioni storiche, economiche e giudiziarie, di mantenere l assetto del Circondario del Tribunale di Brindisi e, come dissi in apertura della sessione, di potenziare il sistema di amministrazione della giustizia nel territorio, al fine di qualificare e valorizzare non soltanto l attività della Magistratura, ma l attività di tutta quanta l Avvocatura, nell interesse degli utenti del servizio della giustizia. In sintonia con tutta l Avvocatura nazionale, il Consiglio non ha mancato di esprimere il proprio convincimento di non poter derogare alla funzione costituzionale della attività difensiva, che costituisce un valore assoluto del nostro ordinamento giuridico, e che rende l Avvocatura stessa garante del bene giustizia, quale aspetto, insostituibile e irrinunciabile, del bene libertà. Quaderni 15

16 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO E per garantire tali beni inalienabili l Avvocatura non può che essere a sua volta libera e indipendente, anche da condizionamenti ispirati a esclusivi principi di natura economica e spietatamente concorrenziali. L Avvocatura intera deve opporre resistenza a iniziative invasive della professione legale soggette a logiche imprenditoriali che compromettono l indipendenza delle attività intellettuali e l autonomia del giudizio tecnico, non per conservare prerogative classiste di retroguardia, o privilegi che la tengano indenne da impegni di rilevanza pubblicistica, ma per garantire una difesa effettiva che si fondi essenzialmente sull affidamento della clientela e sulla fiducia che deve essere rinsaldata soprattutto dalla correttezza e dalla qualità delle prestazioni. L onore e il decoro della categoria forense non devono essere appannati da accaparramenti selvaggi della clientela o da atteggiamenti concorrenziali verso i Colleghi, che sono deleteri non solo per una categoria seria e responsabile, ma anche per la stessa clientela posta alla mercè di incontrollabili ed enfatiche campagne pubblicitarie e da offerte di prestazioni solo apparentemente non remunerate o con sconti ingannevoli. Ogni riforma della Avvocatura in senso ordinamentale e deontologico non può che essere orientata a valorizzare la funzione primaria della difesa dei diritti, con la quale non sono conciliabili regole tipiche delle logiche economiche e di mercato, essendo diversi i valori tutelati dalla Avvocatura, dai servizi prestati nella ordinaria attività dalle imprese commerciali cui sono attibuiti. La salvaguardia delle prerogative dei professionisti legali non può che competere alle Istituzioni Forensi Nazionali e agli Ordini Circondariali, le cui funzioni, sia pure ammodernate nella loro organizzazione ed esercizio, rimangono imprescindibili punti di riferimento e di orientamento per garantire alla collettività degli utenti qualità nelle prestazioni e correttezza nei comportamenti e per tutelare gli Avvocati nell esercizio libero e autonomo, nei confronti di chicchessia, della professione. Il Consiglio dell Ordine di Brindisi ha la ragionevole consapevo- 16 Quaderni

17 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO lezza di avere agito nelle direzioni e nelle dimensioni più opportune, avvedute ed equilibrate, per la tutela degli iscritti e per la garanzia degli utenti. L attività amministrativa Gli iscritti nell Albo hanno raggiunto il ragguardevole numero di Avvocati (le donne-avvocato sono 443), di cui 213 Patrocinanti dinanzi alle Giurisdizioni Superiori (solo 18 donne), e di 900 Praticanti iscritti nel Registro (il numero delle donne è di 490 e quindi superiore a quello dei maschi che è di 410), di cui 191 Abilitati al Patrocinio: la totalità dei professionisti legali e dei praticanti della Provincia raggiunge il numero di iscritti. Il considerevole aumento di questi ultimi anni comporta una attività di gestione ordinaria che hanno richiesto, e richiedono, tempo e dedizione. Il Consiglio nel corso del biennio ha tenuto circa 80 adunanze nel corso delle quali si è impegnato a valutare domande di iscrizione e cancellazione (spesso comportanti approfondimenti valutativi di natura ordinamentale); richieste di iscrizioni per trasferimenti da altre sedi (con rilevante attenzione per quelle determinate dalla assunzione di funzioni giurisdizionali onorarie); pareri di conguità sulle parcelle (anche queste spesso richiedenti soluzioni di particolari problemi); rilascio di certificati di compiuta pratica, con la connessa verifica sulla effettività e continuità, per sostenere l esame di Avvocato; a studiare problematiche derivanti dalla parziale entrata in vigore del Codice della privacy, con la stesura di vademecum e prontuari; alla determinazione dei criteri per la riscossione delle quote di iscrizione impostata a sistemi moderni in adempimento delle norme sulla contabilità finanziaria; alla soluzione di problematiche insorte per le attività di notificazione degli atti e per gli orari di apertura al pubblico di cancellerie del Tribunale e segreterie della Procura; agli adempimenti richiesti per la pubblicazione dell Albo, che è stato diffuso nell aprile 2005 unitamente alla ristampa del Codice Deontologico Quaderni 17

18 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO aggiornato; a sostenere le iniziative volte all aggiornamento, anche informatico, delle strutture giudiziarie, quali la edificazione del tunnel di congiungimento tra uffici di Tribunale e Procura e G.I.P. e la progettazione degli Uffici del Giudice di Pace munito di parcheggio; a sviluppare una aggiornata modulistica per agevolare la compilazione e la valutazione delle domande di ammissione al patrocinio per i non abbienti; a diffondere i criteri di applicazione in materia civile, penale e amministrativa delle nuove tariffe forensi, per poi riferirne alle indette riunioni di aggiornamento. Tanta mole di attività, ad onta dell impegno profuso dal personale e per il quale l Avvocatura deve esprimere il ringraziamento, peraltro coralmente e pubblicamente già manifestato in occasione del collocamento a riposo di Luciano Guastella, esigeva, ed esige, adeguato personale del quale il Consiglio deve assolutamente dotarsi, per sostenere le esigenze degli iscritti, che in qualche caso (e specialmente nel rilascio di parcelle, che è interesse di tutti, e dello stesso Consiglio, esitare celermente) ha subito qualche ritardo in dipendenza di situazioni oggettive (le iscrizioni e il rilascio di certificati di compiuta pratica che si accavallano tra la fine di ottobre e i primi di novembre sostanzialmente paralizzano l altra attività ordinaria). Il Consiglio è intervenuto moltissime volte collegialmente o con l impiego delle funzioni a me spettanti, per comporre questioni insorte fra Colleghi o con clienti, spesso determinate da difficoltà oggettive o da particolari situazioni dalle quali esula la correttezza e la competenza dei Colleghi. Il Consiglio ha dovuto, in sede disciplinare, occuparsi dei procedimenti sorti a seguito di segnalazioni o di ufficio: i fatti di rilevanza deontologica segnalati che sfociano in procedimenti sono fortunatamente limititatissimi a cospetto del numero degli iscritti e del numero di doglianze, molte volte infondate o esagerate, che vengono inviate. In ogni caso il Consiglio ha svolto il suo non agevole compito con serenità e obbiettività, e sempre in vista della tutela della categoria. 18 Quaderni

19 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO L attività di etica forense. La formazione e l aggiornamento professionale e deontologico Come è riportato nella Introduzione il Consiglio ha compiuto tutto quanto di propria competenza per salvaguardare il principio di autonomia e indipendenza della Avvocatura da ogni tipo di condizionamenti; la partecipazione a incontri e dibattiti del Consiglio e miei personali, a partire dagli incontri di orientamento professionale con le scolaresche dell ultimo anno di studi, e fino alle partecipazioni alle Assemblee dei Presidenti di Ordine, ripetutamente indette dal Consiglio Nazionale Forense, ha avuto sempre la finalità di diffondere la presenza della Avvocatura del Circondario di Brindisi, nel territorio e in sede nazionale; la nostra Rivista QUADERNI, quale veicolo di informativa di vita forense, ha contribuito a espandere la cultura della difesa e i principi di legalità insiti nella professione forense, Al fine di richiamare fin dall inizio i valori cui si ispira la nostra professione e l alto significato della appartenenza all Ordine, il Consiglio ha mantenuto e potenziato le Cerimonie della Consegna dei Tesserini ai Praticanti, del giuramento degli Abilitati nelle mani del Presidente del Tribunale, del giuramento degli Avvocati dinanzi al Tribunale Collegiale. Le cerimonie, tutte alla presenza mia e di Consiglieri dell Ordine, e per la consegna dei Tesserini, oltre che del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repeubblica, costituiscono momento essenziale in una cultura forense che voglia rispettare la tradizione: lo svolgimento delle cerimonie è sempre più seguito dalle famiglie degli iscritti, che svolgono un decisivo compito di sostegno, morale ed economico, nelle fasi iniziali della pratica e della professione forense, e dagli Avvocati che assumono i praticanti negli Studi, il cui ruolo il Consiglio ritiene decisivo e imprescindibile per un corretto, consapevole e responsabile percorso formativo. Il consenso delle famiglie e degli Avvocati, ma soprattutto dei diretti interessati, ha impegnato il Consiglio a rendere sempre più solenne e austere le cerimonie, che svolgono una funzione non formale, ma sostanziale sulla credibilità e affidabilità della categoria. La cerimonia che più si inserisce nel quadro storico dell Avvocatura Quaderni 19

20 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO del Circondario di Brindisi, facendone parte integrante del patrimonio storico-forense, è la consegna della Toga d Oro, agli Avvocati con cinquanta anni di attività, e della Toga d Onore agli Avvocati primi classificati agli esami di Avvocato, che rappresenta, nella simbologia della toga, e nella funzione della tutela dei diritti che la stessa rappresenta, la libertà e la continuità della professione forense. Il Consiglio ha posto grande cura nell aggiornamento e nella formazione professionale. La indizione del convegno su L Etica delle professioni e nelle attività giuridiche ed economiche tenutosi presso l Istituto Alberghero il 2 e 3 aprile 2004, che il Consiglio ha condiviso con gli altri Ordini professionali della Provincia, con il patrocinio dell Università degli Studi di Bari, ha consentito di compiere un approfondimento e una divulgazione dei criteri etici che devono ispirare i comportamenti professionali nelle specifiche attività. Il Consiglio ha quindi indetto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti, l Ordine dei Ragionieri della Provincia di Brindisi, e l Università degli Studi di Bari e di Lecce, un Master in Diritto Societario che si è svolto dall aprile al giugno Il Consiglio ha prediposto una modulistica concernente gli adempimenti indispensabili per adempiere alle norme che gli Avvocati sono tenuti ad osservare in materia di privacy divulgandola in fotocopia e redigendo due successive note di aggiornamento che sono state pubblicate, come Speciale privacy nei numeri 1 e 2/2004 della Rivista QUADERNI (individuabile dal colore azzurro delle pagine); le note, redatte a seguito della partecipazione mia e di Consiglieri a riunioni del Consiglio Nazionale Forense con i funzionari del Garante per la privacy costituiscono un utile ausilio per i richiesti adempimenti e sono state apprezzate dallo stesso Direttore Generale del Garante. Il Consiglio ha anche aderito alla iniziativa delle categorie professionali interessate agli adempimenti sulla privacy, nella quale sono stato invitato a svolgere la relazione introduttiva, di indizione di un incontro divulgativo, tenutosi nella Masseria S.Lucia. Il Consiglio ha aderito e partecipato all interessante Convegno di Otranto su Corte Costituzionale e processi di decisione politica, 20 Quaderni

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