CONVEGNO DEONTOLOGIA 28 SETTEMBRE 2012 IL COMPENSO DELL AVVOCATO - I NUOVI PARAMETRI TARIFFARI EX DM 140/ PROBLEMATICHE

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1 CONVEGNO DEONTOLOGIA 28 SETTEMBRE 2012 IL COMPENSO DELL AVVOCATO - I NUOVI PARAMETRI TARIFFARI EX DM 140/ PROBLEMATICHE Colleghe, colleghi, amici, Un grazie affettuoso a tutti per la partecipazione massiccia, dovuta penso alla stringente attualità della questione che sottopongo alla Vostra attenzione oggi, con l intento di evidenziare problematiche e criticità piuttosto che offrire soluzioni. Forse parecchi di Voi sono venuti oggi a questo convegno con la convinzione o con la speranza di trovare soluzioni ai tanti problemi che si pongono con la liberalizzazione della professione e l adozione dei parametri tariffari, debbo disilludervi subito, non ho nessuna bacchetta magica, cercherò soltanto di evidenziare le incongruenze della normativa e di darvi, con la modestia del caso, qualche suggerimento personale. Noto con piacere la presenza di numerosi over, voglio dire colleghi esentati dalla partecipazione ai corsi di formazione per anzianità di iscrizione, significa che l oggetto del convegno interessa o piuttosto preoccupa e questo mi aiuta ad illudermi che il mio sforzo non sia stato vano.

2 Prima di tuffarci nell oggetto del convegno, consentitemi di spendere due parole sulla situazione del nostro tribunale, sopravvissuto alla falcidia della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche se l obiettivo iniziale della nostra lotta era più ambizioso, ovvero ottenere un congruo ampliamento della circoscrizione; ricorderete la delibera assembleare con la quale avevamo ipotizzato la costituzione di un tribunale del Cilento, con competenza territoriale da Capaccio a Sapri; in tal senso non tutto è perduto in quanto sono ancora possibili aggiustamenti e modifiche delle circoscrizioni ferme restando le soppressioni durante i prossimi dodici mesi. Ed è a tale obiettivo che sarà dedicato il nostro impegno ed i nostri sforzi. Anche se a Voi il risultato finale della battaglia combattuta per il tribunale sarà sembrato ovvio (forse perché non avete vissuto momenti drammatici o sofferto le tensioni scoppiate in altri fori), così non è stato e senza vanteria alcuna - ritengo che l operato di questo Consiglio dell Ordine, del Vostro Consiglio dell Ordine sia stato determinato, razionale, discreto e concreto, forse senza slanci eroici ma anche senza sbavature: debbo perciò ringraziare e penso che Voi tutti Vi unirete nel ringraziamento tutti i consiglieri, 2

3 miei compagni d arme in questa battaglia, che si sono impegnati con unità, dedizione e sacrificio del loro tempo. Grazie a tutti. Voglio ancora darvi una notizia interessante. Con il DPR 137/2012 del 7 agosto 2012, pubblicato in G.U. del 14 agosto (Regolamento di attuazioine dei pricipi dettati dall art.3 comma 5 DL. 138/2011 in materia di professioni regolamentate) è da intendersi abrogata la legge 339/03 in forza degli artt. 2 e 12 del DPR medesimo, con data agosto Cosa significa? Significa che a partire dal mese di agosto 2012 scorso sono abrogati i divieti che non consentivano l iscrizione all albo degli avvocati dei dipendenti pubblici part time e dei dipendenti in un rapporto di lavoro privato subordinato. Secondo la mio modesta opinione a questo punto - dovrebbero scomparire anche gli albi speciali, che non avrebbero più ragion d essere, ma di ciò parleremo diffusamente in un prossimo convegno che, Vi anticipo, terremo ad Agropoli al fine di alleviare il comprensibile disagio cui sottoponiamo i colleghi saracini che si sobbarcano la trasferta a Vallo ad ogni corso. Posso dirvi che il nostro Ordine si è prontamente adeguato alla novità e sono già disponibili i moduli di iscrizione aggiornati. E veniamo alle dolenti note. 3

4 Con l emanazione del Decreto del Ministro della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, contenente il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012 n. 27, è stato completato, almeno dal punto di vista normativo, il processo di modifica delle disposizioni che regolano la determinazione del compenso per l attività professionale dell avvocato. Le norme contenute nel citato DM 240/2012 integrano, per alcuni aspetti, il DL 1/2012, ed è soprattutto alla luce del confronto di queste due norme che valuteremo le novità che ci riguardano e sicuamente ci affliggeranno. Riducendo ai minimi termini il significato della riforma, si può dire che le tariffe sono state abrogate, i diritti ed il rimborso forfettario sono scomparsi dalla nota spese, è praticamente indispensabile stipulare un contratto scritto con il cliente all atto del conferimento dell incarico. Questo in estrema sintesi, più avanti vedremo nel dettaglio. 4

5 Debbo informarvi che il Consiglio Nazionale Forense, con deliberazione adottata in data 5 settembre 2012, ha deciso di impugnare dinanzi al TAR i regolamenti dell esecutivo su professioni e parametri. Il decreto legge nr. 1 del 2012 (e la legge di conversione nr. 27) si riferiscono a tutti i nuovi incarichi, dato che la disposizione prevede che il compenso sia obbligatoriamente pattuito al momento dell incarico professionale, quindi rimangono esclusi dalla normativa in questione i compensi dei mandati professionali in corso di attuazione, e perciò tutti quelli relativi ai giudizi già iniziati. Tanto sicuramente per quanto riguarda il rapporto avvocato-cliente. Qualche problema pratico potrebbe porsi per quanto riguarda la liquidazione giudiziale dei compensi operata dal magistrato; qualche pronuncia di merito, al riguardo ha ritenuto l applicabilità delle vecchie tariffe sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero sino al 23 luglio 2012, nel senso che soltanto per le prestazioni professionali rese dopo tale data il giudice dovrebbe effettuare la liquidazione con i parametri. La proroga all utilizzabilità delle tariffe era, peraltro, esplicitamente contenuta nel dl 1/2012. Anche tale soluzione, senonchè, implica delle dificoltà operative, in quanto il giudice dovrebbe operare la 5

6 liquidazione delle competenze applicando la vecchia tariffa alle prestazioni rese ante riforma, con annesso il rimborso forfettario del 12,5% previsto, rimborso che va invece escluso per le prestazioni successive al 24 luglio Naturalmente tale distinguo non appare applicabile al rapporto avvocato-cliente che, se sorto in epoca anteriore al 24 gennaio 2012, resta regolato dalle tariffe abrogate. Non mi pare che di tanto si possa dubitare, anche perché, diversamente opinando, si dovrebbe poter stipulare un contratto d opera integrativo per le prestazioni effettuate in favore del cliente successivamente al 23 luglio 2012 ed al riguardo manca qualsiasi accenno nella legge. Ritengo, in ogni caso, che non si possa assolutamente parlare di retroattività dell efficacia dei parametri, men che meno per quanto riguarda il rapporto avvocato-cliente. E facile, però, ipotizzare che qualche giudice, nel liquidare le spese poste a carico del soccombente, ritenga di utilizzare tout court i parametri, evitandosi coì il fastidio di una liquidazione mista (tariffe e parametri in base al tempo della prestazione) ed evitando di complicarsi la vita. Io non la intendo così ma dato per scontato lo stakanovismo dei giudici - possiamo aspettarcelo. 6

7 Il Governo attuale si è proposto di riformare, nell interesse dei consumatori e dell economia nazionale, il vetusto sistema delle professioni ed in particolare di dare ampia chiarezza e consapevolezza sui costi ai quali gli utenti andranno incontro, nel caso in cui dovessero fare un patto con un avvocato (ma questo vale anche per le altre professioni ordinistiche). In sostanza si vuole, mediante un preventivo ed un accordo scritto, fissare con certezza i costi legali e dare la possibilità al singolo consumatore di comparare le diverse opzioni possibili e, quindi, di scegliere, in tutta scienza e coscienza, a chi rivolgersi. Il fine, astrattamente considerato, si può dire giusto e condivisibile; gli strumenti pratici scelti e soprattutto le implicazioni specie di sistema che si prospettano, tutt altro. Ciò che è in gioco, infatti, non è tanto la precisa definizione, magari utile anche ai fini di ispezioni fiscali o, assai più inverosimilmente, per mandare in soffitta ogni presunzione tributaria sull entità dei proventi, del compenso dovuto all avvocato, ma la natura stessa del rapporto fiduciario. Purtroppo, ciò che cambia non è tanto e soltanto l aspetto economico del rapporto tra avvocato e cliente, ma la natura stessa di esso, il quale da questa visuale diviene innanzitutto un rapporto 7

8 patrimoniale, perdendo ogni sostanziale rilevanza giuridica l aspetto fiduciario e professionale. E, come vedremo più avanti, viene ad essere inficiato anche il rapporto avvocato-cliente. Quella che è stata sbandierata come una delle maggiori innovazioni contenute nel decreto legge sulle liberalizzazioni, cioè l abrogazione delle tariffe, ha in realtà una valenza assoltamente simbolica. Difatti lo scardinamento del sistema tariffario, con l abolizione dei minimi, era stato già attuato nel 2006 con la famosa legge Bersani. Un serio approccio al tema sarebbe dovuto partire da un analisi degli effetti che in concreto l abolizione dell obbligatorietà delle tariffe minime ha determinato sul versante dei benefici per i consumatori nonché per le micro, piccole e medie imprese: probabilmente tale analisi avrebbe condotto da un lato a qualche sorpresa in negativo per gli oppositori del sistema tariffario, dall altro avrebbe certamente consentito di verificare i vantaggi significativi di cui hanno beneficiato le grandi imprese, le banche, le assicurazioni ed in generale i grossi clienti a discapito dei professionisti. Imprese, banche ed assicurazioni che hanno pressato perché la riforma si facesse e che sono poi, in definitiva, i veri beneficiari della riforma stessa. L unica novità rilevante è, in realtà, costituita dall abolizione dei massimi tariffari, sicchè il professionista potrà pattuire qualunque 8

9 compenso con il cliente, purchè quest ultimo sia adeguato all importanza dell opera, come si legge nel contesto del terzo comma dell art. 9 del decreto 1/2012. Si passa, dunque, da un sistema in cui l adeguatezza del compenso all importanza dell opera veniva ad essere tradotta in numeri (calibrati sulla complessità dell incarico e sul suo valore economico) ad un sistema in cui la valutazione della sua sussistenza rischia di rimanere affidata, nei fatti, a meccanismi vagamente equitativi e, di fatto, più aleatori e pericolosi. E veramente incomprensibile capire quali effetti possa avere l abrogazione delle tariffe sulla crescita economica e sull incremento della concorrenza. Su quest ultima, poi, il numero di avvocati all attualità e siamo già tanti, quanti quelli dell intera Europa dovrebbe essere ulteriormente implementato, quando è un dato assolutamente pacifico che siamo fin troppi, tant è che il Consiglio Nazionale Forense ha da tempo allo studio norme per ridurre l accesso indiscriminato alla professione. Vi dò un notizia in tempo reale: oggi è fissata una riunione in via Arenula con il Ministro della Giustizia ed i vertici degli organismi forensi e delle Università per concertare un sistema che limiti fortemente l accesso alla professione. Vi anticipo pure che manca la 9

10 sintonia sul punto dove fissare lo sbarramento (all atto dell iscrizione all Università, al momento della laurea o alla specializzazione). La contraddittorietà palese del provvedimento adottato dal Governo sta nel fatto che, abolite le tariffe, quest ultimo si è reso immediatamente conto della necessità della loro esistenza in un sistema razionale. Ovviamente ha cambiato loro nome, definendole parametri, la cui determinazione è avvenuta mediante il decreto ministeriale contenente le tabelle allegate alla legge 27/2012. Consideriamo, ora l utilizzo dei parametri nella sede propria ipotizzata nella legge, ovvero quella della statuizione sulle spese giudiziali da parte del giudice. Non sarà certamente possibile per il giudice operare una valutazione tenendo come parametro quanto pattuito tra l avvocato della parte vittoriosa e quest ultima, anzitutto perché il contratto stipulato fra avvocato e cliente è efficace solo inter partes e non nei confronti di terzi, ex art codice civile. Anche perché, se così fosse, non occorre una fantasia notevole per immaginare condotte speculative, basate sul presupposto della solvibilità della controparte (ad esempio una banca o una compagnia di assicurazione). Ciò nonostante il comma 1 dell art. 1 del DM 140/2012 assegna una priorità all accordo delle parti intorno al compenso e di ciò è 10

11 chiamato a tenere conto anche il giudice. Il comma 1 (secondo il quale il giudice applica i parametri in assenza di accordo tra le parti) va letto in combinato disposto con il successivo comma 6, che statuisce che l assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. Riflettiamo per un momento sull ipotesi in cui venga iniziata una causa civile e l avvocato diligentemente inserisca nel proprio fascicolo come pare richiedere la norma citata copia del contratto sottoscritto con il cliente-parte. Di tale accordo sul piano economico il giudice dovrebbe tenere conto in sede di liquidazione del compenso, senonchè: a) Nel caso in cui la parte sia soccombente e la vicenda delle spese legali segua (come non sempre, per la verità, avviene) la soccombenza, il giudice non interverrà sull argomento, trattandosi di questione tra privati e il cliente-parte soccombente sarà naturalmente obbligato al pagamento del compenso convenuto contrattualmente con il legale (ma è ben evidente che la sua produzione in giudizio non avrà avuto il benchè minimo rilievo pratico); 11

12 b) Nel caso in cui il cliente sia la parte vittoriosa, il giudice non potrà che almeno di regola essere vincolato ai parametri del decreto anche perché, per esempio, l avvocato e il cliente potrebbero aver concordato, per l ipotesi di vittoria della causa, un compenso irragionevole dunque assai superiore a qualunque parametro; nella fattispecie non si vede come del libero accordo tra due privati si dovrebbe fare carico un terzo (cioè la controparte soccombente) estraneo al medesimo. D altra parte, se è vero che la liquidazione giudiziale non pregiudica ulteriori richieste economiche dell avvocato al cliente parte vittoriosa, l assenza di un contratto scritto costringerebbe il professionista a rivolgersi al giudice per vedersi riconosciuto l ulteriore compenso rispetto a quello liquidato in sentenza, con l onere di comprovare il relativo diritto di credito. Tali considerazioni sono ovviamente ripetibili anche per le fattispecie di mezzo (soccombenza ripartita tra le parti) e. confermando l importanza della definizione del compenso tra professionista e cliente, avvertono altresì della sua totale inutilità dinanzi all autorità giudiziaria. Da cui consegue la stravaganza del citato comma 6: se questo preventivo di massima al giudice di fatto non serve, allora perché il medesimo è chiamato a sanzionare peraltro con piena ed 12

13 illimitata ed irragionevole discrezione, stando alla lettera della norma l assenza del contratto scritto nel fascicolo di parte? L unica spiegazione è che si sia voluto enfatizzare di per sé a prescindere dall effettivo rilievo pratico della statuizione l obbligo di stipulazione di un contratto. E ancora, ipotizzando la mancanza del consenso preventivo fra avvocato e cliente in ordine al compenso, quest ultimo dovrà essere determinato dal giudice, atteso che l inottemperanza all obbligo della pattuizione ha come conseguenza soltanto la necessità per il professionista in assenza di pagamento da parte del cliente di esperire un azione finalizzata alla liquidazione del compenso, non certamente la perdita del diritto al compenso per l attività svolta. L indubbia complessità dell attuale quadro normativo e la molteplicità di ipotesi che si potrebbero verificare mi inducono a suggerirvi come ho già fatto in un precente convegno subito dopo il DL 1/2012 di regolare bene il rapporto con il cliente attraverso la stipula di un contratto scritto che disciplini il conferimento dell incarico professionale e la conseguente determinazione del compenso dovuto all avvocato. Ciò soprattutto in considerazione del disposto dell art terzo comma del codice civile, che sancisce la nullità 13

14 del patto tra avvocato e cliente avente ad oggetto i compensi professionali se non redatto in forma scritta. Tale norma, infatti, pur prevista per disciplinare i patti in deroga alle tariffe, rimane in vigore e potrebbe essere richiamata per giustificare la obbligatorietà ad substantiam della forma scritta della pattuizione. In caso di mancata pattuizione del compenso, invero, non vi è la nullità dell intero rapporto professionale, ma solo la nullità dell accordo sul compenso, che rende necessario il ricorso al giudice per l effettiva liquidazione ex art secondo comma codice civile, sentito il parere dell associazione professionale alla quale il professionista appartiene, in misura adeguata all importanza dell opera ed al decoro della professione. Più avanti torneremo sull articolo 2233 cc. E, più specificamente, sull inutilità del parere del Consiglio dell Ordine. E ancora, passando al comma 7 del menzionato articolo 1, parliamo sempre del DM 140/2012, ci troviamo davanti ad una norma oserei dire insulsa. Da un lato si prevedono degli scaglioni e dei valori, si disciplinano le misure delle possibili variazioni percentuali in aumento o in diminuzione dei compensi, dall altro si vanificano queste previsioni 14

15 con una disposizione dal significato inequivoco: In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa. Forse si sarebbe dovuto quantomeno aggiungere che il giudice che si discosti significativamente dai parametri dovrebbe adeguatamente motivare le ragioni di fatto e/o di diritto che lo hanno portato alla diversa determinazione. Altrimenti si aprirà lo spazio ad una liquidazione arbitraria e, in quanto tale, iniqua. E adesso leggiamo il comma 6 dell articolo 4, altra disposizione ambigua, confusa e foriere per noi di guai : Costittuisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. E di tutta evidenza che questa norma inserisce un elemento sinanche pericoloso nella dinamica processuale e nella progettazione e attuazione di una strategia difensiva da parte dell avvocato (e quindi nella difesa dei diritti e degli interessi della parte assistita), in quanto non è dato sapere cosa s intenda per condotte abusive e, in assenza di una chiara individuazione del 15

16 comportamento che si intende sanzionare, in astratto qualunque atto, istanza o iniziativa che si presti obiettivamente e pur inintenzionalmente ad allungare i tempi del processo possono essere compresi in questa locuzione, con i pericoli ed i rischi che ognuno può facilmente immaginare. Ma i problemi non finiscono qui. Leggiamo insieme il testo dell articolo 10 del DM 140/2012; Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all avvocato è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell articolo 11 (ovvero con i parametri). Occorre rilevare subito che: 1) l articolo 10 mette in un unico calderone fattispecie irragionevolmente diverse come sono, da un lato, la responsabilità processuale aggravata di cui all art. 96 c.p.c. e, dall altro, l inammissibilità, l improponibilità e/o l improcedibilità della domanda; 2) spesso inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità non sono esiti del tutto ipotizzabili (almeno con un ragionevole margine di certezza) sin dal momento della domanda e con 16

17 ciò intendo riferirmi alla sussistenza di disposizioni di legge difficilmente interpretabili, oscure, ambigue e va aggiunto al carattere spesso ondivago e perfino contraddittorio delle pronunce giurisprudenziali, ai non infrequenti revirement. Non può, peraltro, sottacersi che nell ipotesi di una pronuncia di inamissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, la parte nel cui interesse sia stato proposto l atto si dovrà ritenere soccombente e, dunque, la sanzione della riduzione del compenso sembra non interessare tanto la pronuncia del giudice quanto, piuttosto, interferire pericolosamente nel rapporto tra avvocato e cliente: con il paradosso che un cliente perfettamente informato della difficoltà della causa da intraprendere, che abbia condiviso ed anzi caldamente perorato al proprio avvocato l iniziativa processuale pur densa di rischi, si troverebbe nella condizione di contraddire la propria stessa decisione, allettato dalla possibilità di invocare e pretendere un sostanzioso risparmio di spesa. Tale evenienza, nondimeno, rischia di iniettare nel rapporto tra cliente ed avvocato delle pericolose riserve mentali, suscettibili di nuocere ad un sereno svolgimento della professione e ad una piena garanzia del diritto di difesa. 17

18 Altro problema che nasce dalla lettura dl DM 140 è quello relativo al compenso dell avvocato per l attività stragiudiziale svolta in favore del cliente. L articolo 1, comma 1 del decreto circoscrive l ambito di applicazione della disciplina alla liquidazione dei compensi da parte di un soggetto avente natura giurisdizionale (letteralmente l articolo all incipit recita: L organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti ). I parametri debbono dunque offrire al giudice i criteri ed i limiti entro cui definire, nell ambito e a causa dell avvio di un procedimento, il compenso del professionista. La domanda sorge spontanea: che ne è dell attività stragiudiziale? Che ne è di quella congerie di prestazioni di consulenza, di trattazione della controversia in sede non o pre-contenziosa ivi inclusa l assistenza nelle negoziazioni o nelle conciliazioni fino all assistenza, per esempio, ad enti e imprese nelle attività contrattuali o di gestione, dove non sono previsti l intervento e la decisione di un giudice e che pure una parte rilevante hanno ormai nell evoluzione di una professione sempre meno forense? Come ha giustamente evidenziato il Consiglio Nazionale Forense, i parametri di cui al decreto 140 sono utilizzabili nei rapporti tra privati, senonchè l articolo 3 del decreto stesso, dedicato all attività 18

19 stragiudiziale non fa alcun riferimento a tabelle allegate e quindi a dati numerici. Sono esclusivamente presenti dei criteri deputati alla definizione del compenso piuttosto che scaglioni e correlati valori, come invece si prevede per l attività giudiziale. Dimenticanza involontaria o il solito pasticcio del legislatore? Sta di fatto che il problema certamente si pone. Cosa fare? Le soluzioni possibili, a mio modesto avviso, sono due: a) regolarsi in base all esperienza professionale e predeterminare il compenso facendo il calcolo in base alle tariffe professionali abrogate relative alle prestazioni stragiudiziali; b) applicare analogicamente i parametri previsti per l attività giudiziale. Principi di logicità e coerenza con lo spirito della legge dovrebbero far propendere per la seconda ipotesi, ma l omologia dovrebbe essere limitata alla fase di studio della controversia, non riscontrandosi normalmente l assenza di un attività introduttiva, di un attività istruttoria e di un attività decisoria. Rimane scoperto, l ampio fronte della redazione di atti, contratti etc. 19

20 Quale può essere la soluzione? Sfruttare lo spirito della liberalizzazione e porre al centro della definizione dei compensi l accordo negoziale tra avvocato e cliente, cercando di essere corretti nella determinazione del compenso e rapportandolo il più possibile alla difficoltà del problema da affrontare ed al suo valore economico. Se dunque il professionista ha stipulato il contratto d opera con il cliente, il problema è superabile, ma Vi renderete conto delle difficoltà che incontrerà l avvocato che, privo di contratto con il cliente, ricorra al giudice per la liquidazione dell attività stragiudiziale svolta. Forse questa liberalizzazione improvvisa necessita da parte nostra di un po di tempo per essere metabolizzata e concretamente attuata, forse è soltanto un problema di adattamento alla novità, problema complicato soprattutto per quelli di noi che non sono di primo pelo dall assuefazione a schemi ed impostazioni divelti dalla riforma. Un problema pratico ed immediato che si è posto a tutti noi è quello della redazione di un atto di precetto: come fare ad indicare le voci di diritti e quella di onorario, atteso che la tariffa professionale che li indica in base alle fasce di valore è stata abrogata? 20

21 Ribadisco quanto a suo tempo anticipatovi: la tariffa è stata abrogata, e con essa sono scomparsi i diritti, ai quali eravamo tanto affezionati. E sopravvissuto alla falcidia l onorario per la redazione dell atto di precetto, nella misura indicata nei parametri. Quindi l atto di precetto dovrà essere redatto intimando il pagamento del capitale, degli interessi legali o convenzionali, delle spese borsuali e dell onorario. Se non fosse espressamente previsto dal codice di rito come atto propedeutico all esecuzione forzata, suggerirei provocatoriamente di rinunciare all atto di precetto. Ovviamente con il cliente, prima della redazione dell atto, cioè al momento del conferimento dell incarico, si può pattuire un compenso per il precetto più sostanzioso della miseria indicata nei parametri. Ribadisco, poi, che l abrogazione delle tariffe comporta anche l impossibilità di richiedere al cliente, ovviamente per gli incarichi assunti dopo il 24 gennaio 2012 il rimborso forfettario del 12,5% fissato dall art. 14 della Tariffa Civile e dall art. 8 di quella penale, così come non sarà più possibile determinare in base alla tariffa il compenso per gli arbitri. 21

22 La previsione dell obligo per il professionista di fornire il preventivo, unitamente all abrogazione delle tariffe, è stata la novità più strombazzata dai media. Vediamo, invece, qual è l esatta previsione della norma e quali deduzioni e interpretazioni sono possibili. Il tenore letterale dell art. 9, quarto comma del DL 1/2012, così come convertito nella Legge 27/2012. è il seguente, e non è inutile ribadirlo essendo una norma piuttosto confusa, in parte contraddittoria ed in parte anche mal formulata. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per danni provocati nell esercizio dell attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all importanza dell opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. 22

23 Ed il comma 5 del medesimo art. 9 recita: Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1. Diversi commentatori hanno interpretato la norma nel senso che l espressione previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta vada intesa come previsione di un preventivo da parte del professionista al cliente. Ciò hanno ritenuto di leggere perché la stesura originaria del decreto usava proprio il termine preventivo poi scomparso nel testo definitivo, nel quale compare, invece, l avverbio previamente. Non sono d accordo con questa interpretazione e cerco di spiegarvi perché. Sia nel linguaggio comune che nella pratica degli affari, sia anche nella terminologia legale (pensate, ad esempio ai bilanci) un preventivo è per sua natura qualcosa di provvisorio, destinato a poter variare in funzione di componenti non previsti nel momento inziale; non a caso al preventivo segue, una volta esaurita la prestazione o concluso il periodo di riferimento, un consuntivo. Se il legislatore avesse inteso prescrivere per il professionista l obbligo del preventivo, la previsione che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento 23

24 dell incarico professionale si sovrapporrebbe inutilmente alla redazione del contratto; diversamente saremmo in ipotesi di sostanziale incomprensibilità giuridica del testo. Ovvero, delle due l una. O si ammette come sarebbe logico e giusto che quanto indicato nel preventivo possa poi, in sede di consuntivo, essere fatto oggetto di aumento (o diminuzione) in relazione alla prestazione concretamente erogata dal professionista ma ciò confliggerebbe con il tenore letterale della norma, che non parla di consuntivo oppure si ritiene che il preventivo rappresenti in sostanza la modalità di comunicazione della misura del compenso, ed allora non di preventivo si tratta, bensì di contratto, avendo rilevanza il preventivo non considerato a sé stante ma in quanto trasfuso nel contratto d opera professionale. D altronde, se si affermasse l invariabilità del compenso rispetto a quanto indicato nel preventivo, si tratterebbe di una norma del tutto irrazionale che imporrebbe al professionista di prevedere sin dall inizio l entità totale del suo compenso in relazione ad una prestazione quasi sempre del tutto incerta quanto alla sua durata, alle specifiche attività in cui si dovrà articolare ed alla complessità del suo svolgimento, complessità spesso dipendente da fattori 24

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