DA PALAZZO GUALDO. a cura del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Vicenza

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1 PERIODICO TRIMESTRALE - N. 4 - ANNO IV - DICEMBRE SPEDIZIONE IN A.P. - ART. 2 COMMA 20/C - LEGGE 662/96 - D.C.I. VI - POSTALIZZATO GENNAIO 2004 DA PALAZZO GUALDO a cura del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Vicenza

2 SOMMARIO IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Pag. Le commissioni per il patrocinio a spese dello Stato 3 L elenco speciale e i criteri per l inserimento 6 Ammissione al patrocinio a spese dello Stato 8 Requisiti della domanda in materia civile 12 Patrocinio a spese dello Stato in materia civile 15 Patrocinio a spese dello Stato in materia penale 17 Criteri per la determinazione dell onorario e spese dei difensori 18 Patrocinio a spese dello Stato avanti il Tribunale per i minorenni 24 Da Palazzo Gualdo Numero 4 - Anno IV Dicembre 2003 Ordine degli Avvocati di Vicenza Piazzola Gualdi, Vicenza Tel Fax Stampa: U.T.Vi. Tipolito Borgo Casale, Vicenza Tel Fax Spediz. abb. postale Periodico Trimestrale Autorizzazione Tribunale di Vicenza n. 972 del 14 Aprile 2000 Direttore Responsabile Avv. Renzo Stella Comitato di redazione: Avv. Lucio Zarantonello Avv. Laura Decchino Avv. Paola Ciarocchi Avv. Fernando Cogolato

3 Le commissioni per il patrocinio a spese dello Stato Servizi Orari Informazioni Dalla data dell 1 luglio 2002 il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Vicenza, a seguito dell entrata in vigore del D.P.R n. 115, è divenuto il referente principale di chi si trovi nelle condizioni personali e patrimoniali indicate dall art. 76 del suddetto decreto per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (reddito non superiore ad 9.296,22 risultante dall ultima dichiarazione presentata). I limiti di reddito sono poi determinati diversamente qualora l istante si trovi in una situazione di convivenza con familiari i quali, a loro volta, siano produttori di reddito. Il Consiglio dell Ordine di Vicenza, una volta valutate le notevoli attività conseguenti all entrata in vigore del decreto, ha predisposto un modello di istanza per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato con le relative istruzioni, sia in lingua italiana che in lingua inglese, pubblicati sul sito web dell Ordine, attualmente nella sezione Difese d Ufficio, così come pure il testo integrale della legge e l elenco aggiornato degli avvocati iscritti per ciascuna materia. È stata quindi istituita la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato in materia civile amministrativa e di volontaria giurisdizione, composta di quattro Consiglieri e con reperibilità sia presso il Tribunale di Vicenza che presso il Tribunale di Schio, mentre è stata mantenuta la preesistente Commissione in materia penale, composta da due Consiglieri, con diversi compiti, così come delineato dal testo della legge. Gli elenchi degli Avvocati disponibili ad assumere la difesa degli istanti sono stati formati dallo stesso Consiglio su richiesta dei Colleghi interessati e previo controllo dei requisiti di anzianità professionale, di assenza di sanzioni disciplinari e di esperienza nelle materie indicate. Tali elenchi, vengono aggiornati ogni tre mesi, inseriti su sito web dell Ordine, ed inviati a tutti i Consigli dell Ordine degli Avvocati. Oltre a tutto questo il Consiglio, così come previsto dal testo normativo, ha istituito negli uffici di segreteria del Consiglio presso il Tribunale di Vicenza, un apposito servizio informazioni ed assistenza che mette a disposizione, ogni venerdì dalle ore alle ore 12.00, due Consiglieri dell Ordine appartenenti alla commissione che ricevono gli interessati, forniscono spiegazioni ed aiutano nella compilazione dei modelli. Ad ormai più di un anno e mezzo dalla sua istituzione l Ufficio, oltre a ricevere tutte le persone che ne facciano richiesta, mette anche a disposizione un dipendente della segreteria per il deposito e la registrazione delle domande che poi vengono esaminate dalla Commissione; ricevimento che avviene anche in tutti gli altri giorni della 3

4 settimana, secondo i normali orari della Segreteria. Le domande così predisposte o inviate per raccomandata, vengono quindi sottoposte ad un preventivo esame della Commissione e quindi riesaminate, su relazione dei consiglieri delegati, da tutto il Consiglio, che delibera settimanalmente i provvedimenti idonei. Fino ad ora tutte le domande sono state esaminate entro i 10 giorni successivi alla data di presentazione e la delibera viene poi inviata all istante, all Autorità Giudiziaria, all Ufficio delle Entrate competente nonché al difensore indicato (altrimenti viene spedito l elenco degli stessi). Ugualmente avviene per le richieste di parere di congruità sulle parcelle presentate dai Colleghi ad incarico concluso. In tal senso la commissione esamina le richieste, fornisce informazioni, o richiede integrazioni: durante il Consiglio viene poi valutata e deliberata la congruità della parcella presentata e che, ai sensi dell art. 82 D.P.R. 115/2002, verrà liquidata dall autorità giudiziaria. A questo proposito si raccomanda ai Colleghi di redigere la nota spese indicando sempre il valore della controversia, di elencare i diritti per intero, gli onorari nei valori medi e quindi dividere il totale così ottenuto per metà. A tali importi vanno poi aggiunti gli accessori di legge. La Commissione istituita è inoltre in diretto contatto con quella istituita dall Unione Triveneta dei Consigli dell Ordine degli Avvocati. In tal senso questa Commissione si è recata più volte agli incontri tenutisi presso i Consigli dell Ordine di Padova, Venezia e di Vicenza, al fine di concordare una linea comune di impostazione del servizio e risolvere le più importanti questioni interpretative di norme che spesso pongono, per la loro genericità e indeterminatezza, diverse problematiche. Non vi è dubbio che la legge sia infatti lacunosa ed è quindi inevitabile che, caso per caso, le Commissioni incaricate si siano trovate a decidere in che modo risolvere questioni relative alla determinazione del reddito, alla competenza territoriale dei Consigli, al concetto di nucleo familiare, alla possibilità per il difensore incaricato di rinuncia all incarico, alla revoca dei benefici, alla sostituzione del difensore in udienza. Nelle pagine che seguono abbiamo cercato di fornire chiarimenti su molte di queste problematiche. Queste infatti sono soltanto alcune delle numerosissime questioni affrontate e per questi motivi, al convegno organizzato a Vicenza il 10 ottobre 2003 dal Consigliere Avv. Zarantonello, sono stati invitati i Colleghi di tutti i Consigli dell Ordine e molti Magistrati. Durante il convegno, che ha avuto una vasta partecipazione anche degli iscritti, e che ci viene richiesto da più parti di riprendere nel tempo, sono stati esaminati casi di ogni genere, sia in materia civile che in materia penale, e chiariti alcuni dubbi interpretativi sull attuazione della normativa. A tale proposito è indubbio che pure in materia penale siano stati risolti, anche con il contributo reso da parte dei Magistrati in servizio presso il Tribunale, la Procura e la Corte d Appello di Venezia, molti problemi relativi all istanza di ammissione presentata da imputati di reati contro il patrimonio che non rientrino nelle categorie escluse ex lege (art. 91). Il Consiglio dell Ordine di Vicenza ha comunque da tempo istituito anche una Commissione per il patrocinio a spese dello Stato in materia penale, composta da due Consiglieri, gli avv.ti Lucio Zarantonello e Fernando Cogolato, che si occupa di fornire pareri ai Colleghi interessati pur non avendo la legge in esame previsto un analogo servizio e ciò in quanto, come è noto, in tali casi l ammissione non è sottoposta al vaglio preventivo e provvisorio dei Consigli dell Ordine, ma è deliberata direttamente dal Giudice competente per il procedimento penale. La Commissione si occupa inoltre di esaminare, secondo il profilo della congruità, le parcelle presentate dai difensori iscritti negli elenchi, questi ultimi pure aggiornati trimestralmente. Ciò premesso ritengo, seppur sommariamente, di aver fornito un quadro generale dei servizi istituiti da questo Consiglio: a tutti i Colleghi, nonché alle Associazioni di volontariato e di assistenza ed aiuto alle persone non abbienti che ne hanno fatto richiesta, viene di seguito fornita una serie di documenti relativi alla materia che il Consiglio ha ritenuto doveroso ed opportuno raccogliere e divulgare e frutto degli studi e delle ricerche di molti Consiglieri 4

5 appartenenti a tutti gli Ordini del Triveneto. In particolare pubblichiamo in questo numero del nostro notiziario una sorta di vademecum, confidando che la pubblicazione della giurisprudenza raccolta, dei criteri che regolano l ammissione al patrocinio, nonché della modulistica da noi predisposta, possa essere di aiuto a coloro che, da difensori o da semplici cittadini, vogliano consultare le complicate vicende riguardanti la materia, ed avere la possibilità di fornire informazioni agli interessati. Ogni ed ulteriore chiarimento e consultazione di documenti e del testo normativo può essere comunque rinvenuto sul sito dell Ordine all indirizzo web Per concludere, la nostra esperienza di questo periodo è stata caratterizzata soprattutto dal fornire spiegazioni ed aiuto alle persone che, spesso, in situazioni delicate, e sicuramente non in grado di proporre autonomamente l istanza, si rivolgono all Ufficio per il deposito della stessa e la sua compilazione, per ottenere chiarimenti su una controversia in corso o non ancora pendente, mandati da Associazioni, o da Consultori o dai Servizi Sociali che sono direttamente interessati a dare una prima risposta alle richieste di tutela. A distanza di un anno e mezzo dall inizio del nostro lavoro, l analisi che sentiamo di poter fare è che quella del patrocinio a spese dello Stato, sia una materia dove soltanto l impegno e lo studio degli Avvocati interessati, hanno consentito di rispondere in modo più diretto e comprensibile ma forse non ancora adeguato, alle esigenze di giustizia provenienti dalle fasce sociali più deboli. Avv. Paola Ciarocchi 5

6 L elenco speciale ex art. 80 del D.P.R. 115/02 e i criteri per l inserimento L art. 80 del D.P.R. 115/02 prevede che la persona ammessa al patrocinio possa nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Nonostante le iniziali interpretazioni della norma, secondo le quali la scelta all interno dell elenco non poteva ritenersi vincolante, costituendo l elenco stesso uno strumento di informazione, l obbligo della scelta del difensore inserito è divenuto operante a seguito della decisione della Corte Costituzionale del giugno 2002 (ordinanza giugno 2002 n. 299) secondo la quale la previsione di uno speciale elenco nell ambito del quale l imputato, L elenco speciale e i criteri per l inserimento istante per l ammissione al patrocinio dello Stato, possa nominare il proprio difensore, risulta orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della prestazione medesima, attraverso una selezione di patrocinatori garantita tanto dall attitudine ed esperienza maturate in ragione di una sperimentata anzianità professionale, quando da correttezza deontologia, comprovata dall assenza di sanzioni disciplinari.... Indubbiamente, tale scelta obbligata non può però pregiudicare l ammissibilità della richiesta di ammissione al beneficio, né invalidare lo stesso provvedimento del Giudice, potendo incidere, unicamente, sulla liquidazione degli onorari al difensore nominato al di fuori dell elenco. In tal senso si sono già espressi alcuni Giudici di merito, tra i quali il Tribunale di Roma, VII Sezione Penale, con provvedimento del 5 ottobre 2002 e il Tribunale di Catanzaro, seconda Sezione Penale, con provvedimento del 5 novembre Competente a formare l elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese della Stato, ai sensi dell art. 81 del D.P.R. 115/02, è il Consiglio dell Ordine che ha sede nel Distretto della Corte di Appello, anche se sono indubbiamente i Consigli Circondariali che deliberano l inserimento dei relativi iscritti, provvedendo a comunicare periodicamente, al Consiglio dell Ordine Distrettuale, ogni eventuale variazione (revoche - richieste di cancellazione - nuovi inserimenti). In sede di Commissione dell Unione Triveneta si è concordato che ogni Consiglio provveda a trasmettere i nuovi elenchi, per la successiva divulgazione alle varie Autorità Giudiziarie, ogni tre mesi. L iscrizione nell elenco speciale avviene su richiesta dell interessato e viene deliberata qualora il Consiglio dell Ordine ravvisi la sussistenza dei tre requisiti previsti dalla norma (art. 81 comma 2 D.P.R. 115/02): A) Attitudine ed esperienza professionale; B) Assenza di sanzioni disciplinari; 6

7 C) Anzianità professionale non inferiore a sei anni. Attitudine ed esperienza professionale Secondo l interpretazione data dal Consiglio Nazionale Forense con circolare del 12 luglio 2002, ribadita in successivi pareri, il requisito previsto dalla lettera A deve ritenersi soddisfatto quando ricorrono i presupposti di cui alle lett. B e C; esso va quindi utilizzato come criterio di interpretazione degli altri due presupposti e valutato, dal Consiglio del Ordine, a seguito di una relazione che, come è stato concordato a livello di Commissione, il richiedente deve presentare con l indicazione specifica della materia per la quale chiede l inserimento nell elenco. Si è anche previsto che la richiesta debba essere corredata da una breve relazione attestante l attività svolta, l indicazione dei procedimenti seguiti, la partecipazione a corsi o convegni o ad altre attività formative. Assenza di sanzioni disciplinari Interpretando correttamente l indicazione voluta dal Legislatore, si deve concludere che possa essere inserito nel elenco speciale l avvocato che non abbia subìto alcun tipo di sanzione disciplinare nell arco della sua vita professionale. Tale interpretazione, ritenuta da alcuni assolutamente rigida, sarebbe comunque confortata dal tenore della disposizione contenuta nel co. 3 dello stesso art. 81, ove si prevede la revoca dell'inserimento del difensore colpito da sanzione disciplinare, senza alcun discrimine tra i tipi di sanzione. Secondo alcuni tale revoca dovrebbe intervenire indipendentemente dalla esecutività del provvedimento di irrogazione della sanzione, essendo in contrasto con la ratio ispiratrice della riforma, tollerare che l avvocato censurato disciplinarmente, per effetto della proposizione di impugnazione, possa continuare ad assumere incarichi da persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in contrasto con quella correttezza deontologica, comprovata dall assenza di sanzioni disciplinari, indicata anche dalla Corte Costituzionale con la richiamata decisione del giugno La Commissione ritiene comunque giustificate le richieste di modifica della norma, quantomeno per le sanzioni più lievi, qualora siano decorsi 5 o 10 anni dalla loro irrogazione, proprio in virtù del principio di ragionevolezza e della funzione rieducativa della sanzione, previsti dalla nostra Carta Costituzionale. Si segnala peraltro, sul punto, qualche decisione di Tribunali Amministrativi Regionali (TAR Trentino Alto Adige - ordinanza n. 60/03 in data ), che hanno ritenuto valutabile, ai fini del requisito indicato, il solo periodo di sei anni precedente alla richiesta di iscrizione nell elenco. Anzianità professionale Anche il terzo dei requisiti previsti dall art. 81 ha creato non poche difficoltà interpretative. Da una prima interpretazione per così dire estensiva, secondo la quale nei sei anni si poteva conteggiare il periodo di abilitazione al patrocinio, si è passati ad una interpretazione letterale, anche in conseguenza di prese di posizione del Consiglio Nazionale Forense (deliberazione ), secondo il quale, a norma dell art. 16 del R.D.L. n. 1578/33, l anzianità per ciascun professionista non può che essere determinata dalla data di iscrizione all albo degli avvocati cosicché, in difetto di altre interpretazioni, per il requisito previsto dall art. 81 co. 2 lett. C del D.P.R. 115 non può che farsi riferimento alla Legge Professionale. Anche in tale contesto, comunque, devono essere segnalate alcune pronunce del Giudice Amministrativo, (TAR Abruzzo n. 166), secondo le quali nel computo dell anzianità dev essere compreso anche il periodo in cui il praticante ha esercitato il patrocinio, atteso che anche in tale periodo è stata svolta una vera e proprio attività forense. In assenza di modifiche normative la Commissione ritiene comunque di dover privilegiare l interpretazione letterale suggerita dal Consiglio Nazionale Forense. Avv. Lucio Zarantonello 7

8 Istruzioni per la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato È assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. L ammissione è valida per ogni stato e grado del processo e per tutte le eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse. Si applica in quanto compatibile, anche nella fase di esecuzione, nei processi di revocazione ed opposizione di terzo. A) CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI ARTT. 76 e 77 d.p.r n. 115 Può essere ammesso al patrocinio Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile chi è titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito, non superiore a Euro 9296,22, risultante dall ultima dichiarazione. Se l interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da ogni componente della famiglia compreso l istante. N.B. Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (per esempio diritto al nome, modifica stato civile, etc.), oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui convivente. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni alle variazioni ISTAT dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. B) ISTANZA PER L AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO L interessato che si trova nelle condizioni di reddito e nelle altre indicate sopra può chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio in ogni stato e grado del processo. L istanza, compilata in ogni sua parte, è sottoscritta dall interessato a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore oppure con le modalità previste dal d.p.r n. 445 art. 38 (istanza sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore). Va redatta in carta semplice, presentata esclusivamente dall interessato o dal difensore ovvero inviata con raccomandata al Consiglio dell Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, o, se non è 8

9 pendente, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente nel merito e deve contenere a pena di inammissibilità: 1. la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e l indicazione del processo se è già in corso (esempio: nomi delle parti, numero di ruolo, il Giudice a cui è assegnato il processo e la data dell udienza), oppure, se non è pendente, il tipo di controversia (esempio: separazione, divorzio, causa di lavoro, sfratto etc.). 2. L indicazione in fatto ed in diritto, utile a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con specifico riferimento alle prove di cui si chiede l ammissione 3. Le generalità dell interessato e dei componenti della famiglia anagrafica con tutti i codici fiscali. 4. L autocertificazione, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo determinato come sopra (vedi punto A). 5. L impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito e verificatesi nell anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla data di presentazione della domanda o della precedente comunicazione di variazione. 6. Per i redditi prodotti all estero il cittadino appartenente a Stati non appartenenti all Unione europea, allegherà anche un certificato del Consolato competente. 7. Si avvisa che se il Giudice o il Consiglio dell Ordine competente lo richiedano, l interessato è tenuto a pena di inammissibilità, a produrre i documenti necessari ad accertare la veridicità di quanto indicato nell istanza. Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati, verificata l ammissibilità dell istanza, nei 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta o è stata presentata, ammette l interessato al gratuito patrocinio. Copia del provvedimento è trasmesso all interessato. Se il Consiglio respinge l istanza o la dichiara inammissibile, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto. Chi è ammesso al patrocinio gratuito può nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio istituito presso i Consigli dell Ordine del Distretto di Corte d appello in cui ha sede il magistrato competente. Si avvisano gli interessati che per ogni ulteriore informazioni in merito, il testo integrale della legge è pubblicato sul sito Internet (icona News) Si avvisa inoltre che il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Vicenza ha delegato a fornire eventuali chiarimenti e delucidazioni in merito all istanza i seguenti Consiglieri che potranno essere contattati al numero della Segreteria dell Ordine degli Avvocati (tel. 0444/ fax 0444/323119): Avv. Paola Ciarocchi Avv. Laura Decchino Avv. Mario Fiorella Avv. Andrea Giacomelli 9

10 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Vicenza DOMANDA D AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 1 Il sottoscritto/a nato/a a il residente in via n. codice fiscale n. telefono dichiara che la propria famiglia anagrafica è così composta: Sig. Sig. nato/a nato/a codice fiscale codice fiscale stato (es. coniuge, figlio) stato (es. coniuge, figlio) Sig. Sig. nato/a nato/a codice fiscale codice fiscale stato (es. coniuge, figlio) stato (es. coniuge, figlio) Sig. Sig. nato/a nato/a codice fiscale codice fiscale stato (es. coniuge, figlio) stato (es. coniuge, figlio) CHIEDE d essere ammesso al patrocinio alle spese dello Stato per il seguente procedimento: a) se la causa è già iniziata: indicare: generalità delle parti Autorità Giudiziaria avanti al quale la causa è pendente (es. Tribunale di Vicenza, Giudice di Pace...) oggetto della causa data della prossima udienza numero di ruolo allegare in copia gli atti e i documenti relativi alla causa (es. atto di citazione, ricorso introduttivo, memorie, documenti prodotti in corso di causa, liste di testimoni) indicare brevemente i fatti oggetto di controversia e ogni altro elemento utile a valutare la fondatezza della pretesa b) se la causa non è iniziata: indicare il tipo di controversia (es. separazione personale dei coniugi, divorzio, divisione di beni, risarcimento di danni, recupero crediti, interdizione, causa di lavoro, sfratto) allegare in copia i documenti relativi alla controversia (es. raccomandate ricevute, contratti, intimazioni) indicare brevemente i fatti oggetto di controversia e ogni altro elemento utile a valutare la fondatezza della pretesa indicare i mezzi di prova di cui ci si intende valere (es. testimoni, documenti, consulenze tecniche) 10

11 Il sottoscritto: dichiara di disporre di un reddito annuo 2 pari a allega l ultima dichiarazione dei redditi 3. Il sottoscritto prende atto che il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio è attualmente pari a 9.296,22. Fino alla definizione della causa, il sottoscritto si impegna a comunicare al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Vicenza ogni eventuale variazione del reddito che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni anno, dal momento in cui è presentata la domanda di ammissione al gratuito patrocinio. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall art. 26 L. 15/68 (e successive modificazioni) per il caso in cui vengano rese dichiarazioni mendaci o vengano esibiti atti falsi o contenenti dati non corrispondenti al vero. Vicenza, Firma Con riferimento alle disposizioni della legge n. 675, il sottoscritto presta il proprio consenso al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Vicenza, onde questi provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali (come sopra forniti) e alle eventuali comunicazioni a terzi. Vicenza, Firma 1 All istanza va allegata la fotocopia di un documento di identità, come previsto dal Dpr n. 445/ Nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi nel nucleo familiare, tenendosi conto anche dei redditi esenti da Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. 3 Per i redditi di cittadino extracomunitario prodotti all estero occorre produrre apposita certificazione dell Autorità consolare, che attesti la veridicità della dichiarazione del reddito indicato. 11

12 Requisiti della domanda in materia civile Il 4 ed ultimo comma dell art. 76 in esame prevede due deroghe al principio del cumulo dei redditi dell istante con quelli di coniuge e familiari conviventi, sancito dal 2 comma (su cui v. supra, par. 4): il caso di conflitto fra gli interessi dell istante e quelli di coniuge/familiari conviventi; il caso che oggetto della causa per la quale viene chiesta l ammissione al Patrocinio siano diritti della personalità. La previsione, già contenuta nell art. 15-ter introdotto nella L n. 217 dalla L n. 134 (e, in misura inferiore ed approssimativa, già nell art. 16, 3 co., R.D n. 3282), è ora applicabile anche in materia penale, laddove in tale materia, prima dell entrata in vigore del T.U.S.G. era prevista la sola deroga del caso di conflitto d interessi fra l istante e gli altri componenti conviventi della famiglia. È di tutta evidenza la potenzialità espansiva della nozione di diritti della personalità rispetto all applicazione dell istituto del Patrocinio a spese dello Stato. Proprio l importanza del tema ha suggerito di affidarne lo studio ad altro COA, sicché sull'argomento si rinvia al contributo relativo. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI REDDITO NEL GRATUITO PATROCINIO CIVILE ESTENSIONE DEL LIMITE NEI CASI DI CUI ALL ART. 76 IV CO. D.p.r. 115/2002 I) Per la verifica viene chiesta l allegazione di fotocopia della dichiarazione dei redditi ovvero di documento equipollente che consenta di accertare precisamente il reddito imponibile conseguito. L'allargamento alla documentazione equipollente viene consentito in considerazione della valenza della autodichiarazione che il richiedente fa con riferimento al proprio reddito con le sanzioni penali conseguenti alle false attestazioni. Per i soggetti non possessori di reddito si ritiene sufficiente l autocertificazione. II) L indagine viene condotta con riferimento al reddito imponibile come stabilito dall art. 76 DPR 115/2002 I co. III) In ipotesi di convivenza del richiedente con altri, da un lato il reddito da considerare ai fini del non superamento dei limiti di legge (art. 76 I co.) è rappresentato dal reddito complessivamente conseguito dal richiedente e da tutti i detti familiari e, dall altro, il limite normativo di riferimento del I co. dell art. 76 viene considerato elevato secondo quanto disposto dall art. 92 ricomprendendo tra i familiari di cui a tale ultima norma anche il coniuge. Pur non richiedendo particolari allegazioni documentali e ritenendo, quindi, sufficiente 12

13 quanto dichiarato dall interessato, per appurare tali situazioni viene richiesto all interessato di specificare nella domanda il nominativo delle persone che con lui convivono con la precisazione dell eventuale rapporto coniugale e/o parentale sussistente. Non sono ritenute rilevanti ai fini della norma eventuali convivenze non rientranti nei suddetti rapporti (coniuge o altri familiari). IV) La deroga di cui al IV comma dell art. 76, secondo il quale, ai fini del rispetto dei requisiti di reddito si fa riferimento al reddito del solo richiedente quando sono oggetto di causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, deve essere intesa, a nostro avviso, con un certo rigore, atteso il carattere di eccezione alla regola generale. Pertanto, non vengono considerati in aggiunta a quelli dell'interessato i redditi del coniuge e degli altri familiari conviventi: nelle cause aventi ad oggetto il diritto di famiglia come, per esempio, separazione, divorzio, modifiche delle condizioni, controversie di vario genere inerenti i figli; nelle cause relative ai diritti della persona (interdizione, inabilitazione, variazioni di dette condizioni, altre questioni che concernono la persona, alimenti); in tutte le cause (successorie, di divisione, in tema di diritti reali, di obbligazioni, di natura societaria, di locazione, di lavoro etc.) in cui sia ravvisabile (da quanto esposto dal richiedente ovvero da quanto comunque emerga dalle circostanze rappresentate) un conflitto anche solo potenziale con uno o alcuni dei familiari conviventi, inteso detto conflitto come situazione comportante la sussistenza di interessi anche non patrimoniali contrastanti con quello per il quale l interessato chiede il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE: GIUDIZIO DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA - ART. 126 T.U. 155/2002 La formulazione dell art. 126 D.P.R. 115/2002 che esplicita e precisa il secondo e ultimo comma dell art. 74 e dell art. 122 impone che l istanza sia rigettata quando essa appaia manifestamente infondata. Il termine manifestamente rimanda quindi ad una valutazione discrezionale che prevede comunque la ecclatante inesistenza della pretesa che si intende far valere in giudizio. Ne consegue che il Consiglio dell Ordine dovrà esaminare: la descrizione del fatto per valutare se esistano i presupposti per promuovere l azione o resistere alla stessa. Va quindi precisato che è necessario che l istanza presenti una dettagliata e puntuale esposizione degli elementi di fatto, nonché dei fatti e/o documenti di prova, ovvero dei modi in cui l istante intende dimostrare i fatti dedotti. In questo senso si intende chiarire che non è necessario l elencazione tecnica del mezzo di prova demandato al difensore, ma che esistano elementi di diritto da indicarsi nell istanza anche in considerazione del fatto che il richiedente è quasi sempre privo della necessaria competenza tecnica. Tenuto conto della discrezionalità che il Consiglio dell Ordine ha nel valutare il requisito della non manifesta infondatezza appare utile individuare con apposita delibera dei criteri guida di carattere generale da utilizzare ai 13

14 fini della valutazione, ferma restando la particolarità del singolo caso. Ai criteri già individuati dal Consiglio Nazionale Forense in via esemplificativa: a) nel rigetto dell istanza di ammissione nel caso di manifesto difetto di legittimazione attiva del richiedente o passiva del soggetto nei confronti del quale l istante ha proposto o intende proporre l azione; b) nel rigetto dell istanza di ammissione nel caso di presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che neghi l esistenza del diritto che l istante intende far valere, possiamo aggiungere quelli emersi in sede di prima applicazione dell articolo in esame: decorrenza dei termini per la proposizione dell azione (prescrizione e decadenza in genere); mancata indicazione di elementi di fatti dimostrativi dei fatti posti a fondamento dell azione che la parte intende proporre (in tal caso è auspicabile richiedere preventivamente, all istante una integrazione a sensi dell art. 123). Tuttavia si sottolinea la difficoltà di applicazione del criterio della non manifesta infondatezza alle domande di separazione di divorzio in ordine alle quali la giurisprudenza anche in merito è orientata nel riconoscere la separazione ed il divorzio dando per acquisito il solo fatto della domanda la esistenza dei presupposti di legge, concentrando l esame sulla definizione dei rapporti patrimoniali sull affidamento dei figli. 14

15 Liquidazione delle spese in caso di attività stragiudiziale o transazione - art. 134 T.U. 115/2002 L art. 74 prevede il patrocinio a spese dello Stato per gli affari di volontaria giurisdizione. L ampiezza della formula usata dal legislatore porta a concludere che siano ammissibili al patrocinio a spese dello Stato anche le procedure di separazione consensuale che a nostro avviso rientrano nella volontaria giurisdizione. La questione si potrebbe porre invece nel caso, abbastanza comune, in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per la separazione giudiziale in seguito ad una consensuale. La soluzione affermativa trova confronto nell unicità del provvedimento nella prassi e non ultimo giudiziaria, nel vantaggio Patrocinio a spese dello Stato in materia civile che deriva allo Stato a causa della più rapida conclusione della causa. L art. 134 prevede poi una ipotesi residuale rispetto a quella dell art. 133, ovvero il mancato recupero delle spese di giudizio da parte dello Stato quando la parte ammessa però abbia vinto la causa (e non sia stato possibile recuperare le spese da controparte) o abbia concluso una transazione che la pone in condizione di poter restituire le spese erogate a suo favore. Lo Stato ha in questo caso diritto di rivalsa, conseguentemente la parte ammessa in sede di transazione non potrà accollarsi le spese di giudizio né in tutto né in parte perché tutte le parti sono solidamente obbligate al pagamento. L art. 134 formula infatti varie ipotesi in relazione al tipo di spese: a) co. II, prevede il diritto di rivalsa dello Stato per ogni tipo di spesa, prenotata e anticipata, quando la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese sentenza o transazione; quando invece la parte ammessa non ha conseguito il sestuplo, ma ha rinunciato all azione o il giudizio si è estinto, il diritto di rivalsa dello Stato è limitato alle sole spese anticipate. La norma in esame va esaminata in relazione all art. 131 che precisa quali sono le spese prenotate a debito e quelle anticipate dall erario. In questo caso lo Stato ha diritto di rivalsa per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma conseguita dalla parte. Per estinzione del giudizio il legislatore ha inteso riferirsi all'abbandono della causa da parte dell ammesso, precludendo così al giudice di pronunciarsi sul punto. b) co.iii pone un preciso limite contrattuale alla parte ammessa nel caso addivenga ad una transazione nel senso che non gli possono in assoluto essere accollate le spese prenotate a debito, pena la nullità dell accordo. c) co. IV è eccezionalmente diretto a disciplinare la posizione della parte non ammessa ove questa sia attore o impugnante nel caso di estinzione o rinuncia al giudizio, disponendo che questa è obbligata al pagamento delle spese. d) nel caso di cancellazione della 15

16 causa dal ruolo, ovvero nel caso in cui il giudizio si sia estinto per volontà anche della parte ammessa al G.P. e la stessa abbia conseguito un vantaggio pari ad almeno il sestuplo delle spese ovvero non sia comunque imputabile a fatto dell attore o impugnante non ammesso al G.P. (nel qual caso opera la disposizione del comma IV sopra ricordata) tutte le parti sono tenute al pagamento in via solidale delle spese prenotate a debito. Ci sembra di poter dire che, in questi casi, le spese anticipate dall erario, rimangano a carico dello Stato, in considerazione della distinzione operata dall art. 131, anche in forza del principio per cui ubi lex voluit dixit, e tenuto conto che i primi due commi dell art. 134 hanno espressamente previsto la rivalsa per spese prenotate e anticipate. 16

17 Nomina di un sostituto processuale non inserito nell elenco speciale ex art. 80 T.U. 115/2002 Un recente provvedimento ha negato la possibilità di svolgere le funzioni di sostituto processuale del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato all avvocato non inserito nell elenco ex art. 81 DPR 115/02 (Tribunale Venezia, II Sezione Penale, ord. 16/1/03)? assumendo che anche il sostituto deve essere iscritto in suddetto elenco. A seguito di approfondita disamina, all unanimità, si è rilevato quanto segue: la facoltà di nomina di un sostituto è espressamente prevista dall art. 102 c.p.p. sia per il difensore di fiducia (a quindi anche per il difensore di fiducia di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato) che per il difensore di ufficio, senza alcuna Patrocinio a spese dello Stato in materia penale limitazione di sorta. L'attuale T.U. 115/02 stabilisce che la nomina del difensore debba avvenire tra quelli iscritti negli elenchi formati ex art. 81, mentre nulla prevede con riguardo al sostituto processuale dallo stesso eventualmente nominato. Né, sul punto, la L. 134/01, in riforma alla legge n. 217/1990, aveva introdotto alcuna distinzione rispetto alla disciplina generale prevista dall art. 102 c.p.p. Infine, l art. 4, comma 4 legge 217/90, che faceva divieto di nomina di sostituto processuale, così come tutta la legge 217/90, è stato abrogato dall art. 299 del D.P.R. 115/2002, e non è stato ripreso in suddetta legge. Avendo il legislatore disciplinato in modo particolareggiato i presupposti di ammissione degli avvocati nell elenco ex art. 81 T.U., si ritiene che avrebbe espressamente regolato anche questo aspetto della materia, qualora lo avesse ritenuto indispensabile ai fini di garantire la preparazione professionale del sostituto, oltre che del titolare della difesa. Invece, appare evidente che il legislatore ha rimesso allo stesso difensore nominato la valutazione della sussistenza, del collega indicato a sostituto, della preparazione idonea a sostenere il mandato difensivo: essendo in possesso dei requisiti di legge, si deve ritenere che il titolare del mandato difensivo sia pienamente in grado di giudicare (come nella generalità dei casi di sostituzione processuale) la preparazione del collega incaricato. Mancando un esplicita previsione normativa; l orientamento espresso dal Tribunale non appare condivisibile, in quanto comporta un ingiustificata compressione di una delle fondamentali facoltà del difensore. Peraltro, in sede di Commissione, è emerso anche che si verificano casi di sostituzioni permanenti da parte di avvocati inseriti nell elenco ex art. 81 T.U. in favore di avvocati non inseriti in suddetto elenco, ove quindi la nomina fiduciaria risulta sostanzialmente fittizia. Si tratta di un aggiramento della normativa e che, nei casi più gravi, deve essere valutato eventualmente anche sotto il profilo disciplinare dai singoli Ordini. 17

18 Onorario e spese dei difensori di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato in materia penale 1. L art. 82 del DPR 115/2002 stabilisce che l onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall autorità giudiziaria... osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari diritti ed indennità.... Il valore medio deve essere calcolato sommando il valore minimo con il valore massimo di tabella e dividendo per due il risultato. 2. L art. 109 stabilisce che gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l istanza è stata presentata o è pervenuta all ufficio del magistrato, ovvero dal primo atto in cui interviene il difensore se Criteri per la determinazione dell onorario e spese dei difensori l interessato ha fatto riserva di presentare istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi. Si dovranno pertanto acquisire tutti gli atti necessari a determinare la decorrenza degli effetti in quanto non sono liquidabili eventuali voci esposte precedenti alla richiesta. 3. Ai sensi dell art. 1 comma 4 delle tariffe penali i minimi tariffari sono inderogabili. Non si potrà pertanto esprimere parere di congruità in caso di esposizione di voci per importo inferiore al minimo tariffario. 4. A norma dell art. 82 del DPR 115/2002 gli onorari in materia di patrocinio a spese dello Stato possono essere aumentati secondo quanto previsto dall art. 1 comma 2 del Tariffario Forense in materia Penale. L aumento massimo applicabile dovrà però osservare il criterio dei valori medi richiamati al punto 1. L onorario, quindi, per il particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate (circostanze tutte che dovranno essere adeguatamente documentate e motivate) potrà essere aumentato sino a due volte e mezzo rispetto al valore medio degli onorari. È agevole riscontrare che, nel rispetto delle disposizioni normative, l onorario potrà essere aumentato sino a due volte e mezzo rispetto al valore medio degli onorari ( * 2,5). Va precisato, infine, che il moltiplicatore potrà essere applicato anche per singole voci escluse comunque le indennità. 5. Quanto ai criteri di liquidazione concernente le singole voci di tariffa, preme segnale quanto segue: la voce esame e studio deve essere analiticamente indicata per ogni attività per la quale è specificamente prevista; l importo massimo liquidabile per tale voce è pari ad euro 36,15; una problematica connessa alla liquidazione di parcelle relative a procedimenti per i quali è necessario consultare una moltitudine di atti, deriva dal fatto che, a norma delle tabelle vigenti, non è prevista una voce che ricomprenda l esame e studio dell intero fascicolo per importo superiore ai suindicati 36,15 euro. 6. Le udienze filtro devono essere liquidate con i valori di cui 18

19 al punto 5 della tabella, relativi alla partecipazione all udienza, tenuto conto della effettiva attività svolta. 7. L udienza di mero rinvio, anche alla luce della sentenza della Corte di Cass. Sezioni Unite 29/11/2001 n. 3316, pubblicata in Cass. Pen. 7/8/2002 pag. 2311; dovrà essere liquidata sulla base della voce n. 2 di tabella (esame e studio). 8. La voce indennità di trasferta, prevista dall art. 4 delle tariffe in materia penale, va liquidata conteggiando il solo tempo necessario a raggiungere la sede dell autorità giudiziaria e per far rientro allo studio, escluso il tempo di attesa del processo (per il quale si applicherà la relativa indennità prevista al punto 3 della tabella) nonché il tempo di espletamento dell incombente. Anche per tale voce di tariffa si applicherà il principio del valore medio; lart. 82 secondo comma stabilisce che le spese e le indennità di trasferta non sono previste quando il difensore sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di Corte D appello diverso da quello in cui ha sede l Autorità Giudiziaria competente per il procedimento. 9. Il rimborso forfettario sulle spese generali previsto dall art. 8 delle tariffe in materia penale si ritiene debba essere liquidato solo se espressamente indicato dal difensore. Si tenga peraltro presente che una recente sentenza della Cassazione, pubblicata su Guida al diritto n. 37 del 28/9/2002 ritiene liquidabile il predetto valore indipendentemente dalla richiesta. 10. La tariffa penale non prevede la voce posizione ed archivio. Si riportano di seguito le Tabelle Forensi in materia penale, con l indicazione dei valori medi delle singole voci: 19

20 ONORARI IN MATERIA PENALE AVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA O COLLEGIALE ONORARI MINIMO MAX MEDIO Informativa (anche telefonica) in data.:per ciascuna 7,75 12,91 10,33 Sessione nello studio in data.: per ciascuna 25,82 51,65 38,73 Sessione in studio collegialmente, con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati: per ciascuna (descrivere) 51,65 103,29 77,47 Esame e studio per la prima sessione 20,65 51,65 36,15 Esame e studio di ogni atto di indagine preliminare che prevede la partecipazione del difensore: per ciascuno (descrivere) 20,65 51,65 36,15 Partecipazione ad atti di indagine preliminare (P.G., P.M., G.I.P.) per i quali è prevista la partecipazione del difensore: per ciascuno, e per ogni ora o frazione di ora (descrivere) 25,82 51,65 38,73 Partecipazione ed assistenza alle attività di ricerca e di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento: per ciascuna, e per ogni ora o frazione di ora 25,82 51,65 38,73 Indennità per gli atti di investigazione difensiva: per ciascuno, e per ogni ora o frazione di ora (descrivere) 12,91 20,65 16,78 Esame e studio di richieste, decreti, ordinanze, sentenze, di cui sia esaminata la copia: per ciascuno (descrivere) 20,66 51,65 36,15 Esame e studio per la redazione di denunzie, querele, istanze, richieste, memorie: per ciascuno (descrivere) 20,66 51,65 36,15 Redazione denunzie, querele, istanze, richieste, memorie: per ciascuna (descrivere) 61,98 309,87 185,92 Esame e studio per le impugnazioni, per l opposizione a decreto penale ed alla richiesta di archiviazione: per ciascuno (descrivere) 20,65 51,65 36,15 Redazione impugnazione, opposizioni a decreto penale e alla richiesta di archiviazione: per ciascuno (descrivere) 61,98 309,87 185,92 Esame e studio per l atto di costituzione di parte civile, per l intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: per ciascuno (descrivere) 20,65 51,65 36,15 Redazione atto costituzione parte civile, atto di citazione del responsabile civile o del civilmente obbligato per la p. pecuniaria: per ciascuno (descrivere) 61,98 309,87 185,92 Redazione atto di costituzione e/o di intervento volontario del responsabile civile e di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: per ciascuno (descrivere) 61,98 309,87 185,92 Redazione parere che esaurisce l attività 61,98 309,87 185,92 Indennità accesso carcere, per ogni ora o frazione di ora, max 10 ore giornaliere 12,91 20,65 16,78 Indennità accesso uffici, per ogni ora o frazione di ora, max 10 ore giornaliere 12,91 20,65 16,78 Esame e studio prima della partecipazione ad ogni udienza in Camera di Consiglio o dibattimento 20,65 51,65 36,15 Partecipazione ad udienze (camerali o dibattimentali) di mero rinvio (valore inderogabile, secondo la delibera Cons. Ordine del.: per ciascuna (indicare data) 185,92 Partecipazione ad udienze di trattazione e/o di discussione, in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna (indicare data) 185,92 619,75 402,84 (*) per spese esenti si intendono quelle di cui all art. 15 D.P.R. 633/1972. N.B. ai sensi dell art. 12 comma 1 L. 217/1990 modificata dalla L. 134/2001 gli onorari in materia di difesa dei non abbienti non possono superare i valori medi salvo, quanto previsto dall art. 1 delle tariffe penali. 20

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