Capitolo I. Il quadro normativo del processo di liberalizzazione delle professioni. La riforma nazionale e le realtà regionali

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1 Capitolo I Il quadro normativo del processo di liberalizzazione delle professioni. La riforma nazionale e le realtà regionali Cecilia Tinonin Il momento di grave difficoltà in cui le economie europee si trovano ad operare ha richiesto soluzioni normative che, ispirate ad una logica neo-classica, utilizzino lo strumento di riduzione dello spazio d intervento pubblico nella regolamentazione del comportamento dell agente economico a favore di una più marcata espansione dell istituzione del libero Mercato, per promuovere il fine ultimo identificato nel processo di crescita economica. Nel Gennaio 2012, il decreto Cresci-Italia ha manifestato l aderenza alla logica della deregulation come stimolo alla crescita perseguendo l obiettivo di rendere il mercato dei servizi professionali efficiente e trasparente attraverso una riforma delle professioni che mira ad ampliare le possibilità di scelta ai consumatori. In particolar modo, l intenzione del Legislatore di introdurre maggiore concorrenza e semplificazione nel settore dei servizi professionali prende corpo nella volontà di disciplinare: (a) il contenuto dei contratti di prestazione d opera professionale; (b) gli oneri informativi a carico del professionista; (c) l abrogazione del sistema di determinazione legislativa dei compensi-tariffe professionali; d) le società tra professionisti. Questo capitolo descrive, quindi, codesta normativa e fornisce in modo dettagliato i contenuti di quelle che presto saranno nuove consuetudini per tutti gli agenti economici interessati. In seguito alla panoramica sulla legislazione nazionale, il Capitolo analizza le più importanti realtà regionali per individuare le bestpractices in materia di raccordo tra il mercato dei servizi professionali e la Pubblica Amministrazione a livello locale. 1.1 I contenuti della Riforma: la liberalizzazione delle professioni a livello nazionale La situazione straordinaria di necessità ed urgenza in cui il legislatore si è trovato ad operare è riflessa dallo stesso strumento legislativo scelto per disciplinare a livello normativo il processo di liberalizzazione, ovvero il decreto-legge. Come sancito dall articolo 77 della Costituzione italiana e regolato ai sensi dell articolo 15 della legge n. 400/1988, il decreto-legge permette infatti che in taluni casi il Governo possa temporaneamente svolgere una funzione legislativa vagliata dal Parlamento entro 60 giorni dall emanazione del decreto, pena la perdita di efficacia del decreto stesso. L iter legislativo che ha portato all entrata in vigore della disciplina sulle liberalizzazioni consta quindi di due tappe principali (tabella 1.1.1). La prima riguarda la riunione collegiale del Consiglio dei Ministri, tenutasi il 20 Gennaio 2012 e presieduta dal Presidente del Consiglio Mario Monti in cui è stato varato il primo pacchetto di misure volte a incentivare la concorrenza (decreto legge n.1/2012) in settori chiavi 1

2 dell economia italiana, incluso il mondo delle professioni. Tale decreto legge denominato dallo stesso Presidente Monti come decreto Cresci-Italia è stato siglato e promulgato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 24 Gennaio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 25 Gennaio La seconda tappa è rappresentata invece dall approvazione da parte del Parlamento della legge 27/2012 di conversione del decreto-legge 1/2012 in data 23 Marzo 2012 e pubblicato sul numero 71 della Gazzetta Ufficiale pubblicata in data 24 Marzo Data la portata storica e l urgenza del processo di riforma introdotto in prima istanza dal decreto-legge, il Governo ha richiesto e ottenuto la fiducia sia per rispettare la soglia temporale entro la quale la legge di conversione poteva essere adottata sia per bloccare le richieste di modifica contenute nei emendamenti depositati 2. L iter legislativo ha tuttavia apportato modifiche sostanziali tra i due testi proprio con particolare riguardo alla riforma delle professioni ed in particolare alla disciplina sul rapporto professionistacliente 3. Modalità e determinazione del compenso del professionista: i nuovi obblighi Con l entrata in vigore del decreto liberalizzazioni, la regolamentazione del mercato dei servizi offerti dai professionisti è attualmente disciplinata dall art.9 e dai decreti e regolamenti attuativi da adottarsi entro i prossimi sei mesi. In particolare, il legislatore ha optato per continuare il processo di riforma introdotto dal decreto legge 4 luglio 2006 n. 233, noto come Decreto Bersani, il quale si era posto come obiettivo ultimo l abolizione definitiva delle tariffe professionali ma che di fatto si era limitato all abrogazione dei minimi tariffari. Infatti, il decreto liberalizzazioni al comma I e al comma V dell art. 9 sancisce rispettivamente l abrogazione delle tariffe professionali regolamentate dal sistema ordinistico così come l abrogazione delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma I. Pertanto, il decreto legge 1/2012 toglie vita alle soglie minime e massime dei tariffari professionali da cui ne consegue l abolizione delle tariffe dei notai disciplinata dal capo V, titolo III, delle legge 16 Febbraio 1913 n. 89 così come del termine tariffe nel primo comma dell art del Codice civile. Risulta necessario sottolineare l importanza della lettura congiunta dei due commi in quanto: Giova precisare, innanzi tutto, che le regole fissate dall articolo 9, del dl 1/2012 si applicano a tutte le attività professionali. Il primo comma, 1 Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 Gennaio, Decreto Legge sulla concorrenza, le liberalizzazioni e le infrastrutture (numero 1 del 2012). 2 La fiducia è stata ottenuta con 449 voti favorevoli, 79 voti contrari e 29 astensioni. Per quanto riguarda invece la votazione alla Camera della legge 27/2012, la votazione è risultata in 365 voti favorevoli, 61 voti contrari e 6 astensioni. E da ricordare che in Parlamento più di 200 deputati sono professionisti (notai, avvocati, etc) i quali sono stati chiamati ad adottare un pacchetto di riforme volto a disciplinare i loro stessi interessi. 2

3 quello che dispone l abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sembrerebbe circoscrivere la portata applicativa alle sole professioni organizzate in ordini professionali ma la funzione della norma è più probabilmente quella di individuare con precisione l oggetto della clausola abrogativa, atteso che le tariffe professionali sono in verità disperse in una pluralità di fonti a volte si tratta di decreti ministeriali (avvocati), altre volte perfino di fonti di rango primario (geometra) che il Legislatore non ha saputo o voluto dettagliare (Il Sole 24 Ore: 2012, p. 17). Essendo stata quindi introdotta l abolizione delle tariffe, sia minime che massime, nella determinazione del compenso, il criterio a cui il professionista deve fare riferimento riguarda solamente l adeguatezza della remunerazione in base all importanza dell opera, come si legge al comma IV dell art. 9 oltre che dai diversi codici deontologici 4. Venendo quindi meno il riferimento a criteri oggettivi per la determinazione del compenso, questo fatto di fatto rischia di modificare profondamente un sistema nel quale l adeguatezza del compenso all importanza dell opera era sempre tradotta in numeri (risultanti da ponderate valutazioni circa la complessità dell incarico e il suo valore economico), portandolo verso un sistema in cui la valutazione dell adeguatezza del compenso rischia di rimanere affidata, nei fatti, a meccanismi vagamente equitativi, i cui elementi caratterizzanti non sono stati in alcun modo individuati nel corpo normativo dettata dal commentato articolo 9 (Il Sole 24 Ore: 2012, p. 16). L avvenuta mancanza di un sistema di riferimento oggettivo e comune, quale il sistema tariffario, non lascia quindi libero il professionista di pattuire qualunque compenso con il cliente in quanto un compenso non adeguato, rispecchiato da un offerta troppo bassa, lede il decoro e la dignità dell Ordine professionale 5. Tabella 1.1.1: Principali tappe per l adozione delle norme sul processo di liberalizzazione (anno 2012) Iter legislativo Primo esame collegiale del Consiglio dei Ministri per varare il Decreto Legge sulle liberalizzazioni n.1/2012 Il Parlamento approva il Decreto Legge 1/2012 Il Presidente della Repubblica sigla e vara il Decreto Legge 1/2012 Entra in vigore e viene pubblicato il Decreto Legge 1/2012 Approvazione della Camera dei Deputati della Legge n. 27/2012 di conversione del Decreto Legge 1/2012 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 della Legge n.27/2012 Data 20 Gennaio 23 Gennaio 24 Gennaio 25 Gennaio 23 Marzo 24 Marzo 4 Il comma IV dell articolo 9 prevede che la misura del compenso sia adeguata all importanza dell opera, riproducendo parzialmente quanto già disposto dall articolo 2233, comma 2, del Codice civile in materia di determinazione del compenso del professionista intellettuale. Tale norma, infatti, oltre all importanza dell opera, fa riferimento a un altro criterio di valutazione/adeguatezza del compenso del professionista, individuato nel decoro della professione. Il decoro è canone normativo riferibile al più alto valore della dignità, che la Costituzione della Repubblica non manca di richiamare nella norma fondamentale che disciplina i criteri generali di retribuzione del lavoro (di tutto il lavoro, non solo quello dipendente), l articolo 36 della Costituzione, certamente riferibile anche ai professionisti quando richiama l esigenza che il compenso sia parametrato alla qualità e quantità del lavoro e comunque sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un esistenza libera e (appunto) dignitosa (Il Sole 24 Ore: 2012, p. 22). 5 Recentemente, il Consiglio nazionale forense, con decisione depositata il 2 marzo 2012, ha stabilito che la pubblicità dei servizi professionali offerti a costi molto bassi è lesiva del decoro dell Avvocatura ed è quindi sanzionabile. Per il Consiglio nazionale la proposta commerciale che offra servizi professionali offerti a costi molto bassi lede il decoro della professione a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie, dovendosi considerare l adeguatezza del compenso al valore e all importanza della singola attività posta in essere ( Il Sole 24 Ore: 2012, p. 16). 3

4 La scomparsa dei sistemi tariffari per la determinazione del compenso è da considerarsi limitatamente con riguardo alle regolamentazioni ordinistiche, mentre permangono valide le tariffe giudiziarie, ovvero quelle che regolano i compensi spettanti per l esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie. Inoltre, nelle ipotesi a) di liquidazione giudiziale dei compensi di attività ausiliarie richieste direttamente da organi giudiziari, b) di mancata pattuizione del compenso professionale al momento del conferimento dell incarico e c) di impossibilità di determinazione dello stesso secondo gli usi, il giudice è rivestito della possibilità di stabilire l entità del compenso in misura adeguata all importanza dell opera e al decoro della professione, sentito il parere dell associazione professionale a cui il professionista conviene 6. Per questo motivo, come si legge al comma II: [ ] nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Nell ottica di evitare un vuoto normativo, il ministro della Giustizia, in risposta ad una interrogazione parlamentare avvenuta in data 2 febbraio 2012, ha chiarito che l applicazione delle tariffe professionali abrogate è da ritenersi valida fino al momento di entrata in vigore dei decreti ministeriali, previsti dal comma II dell art. 9, che dovranno stabilire i parametri ai quali dovrà attenersi il giudice in caso di liquidazione del compenso del professionista. L ulteriore novità introdotta dal decreto-legge liberalizzazioni in materia di rapporto tra professionisti e clientela riguarda la futura consuetudine dell obbligo di preventivo 7. Originariamente, come predisposto dall art. 9 comma III del dl 1/2012, il professionista avrebbe commesso illecito disciplinare qualora al momento del conferimento dell incarico il compenso non fosse stato precedentemente pattuito, e siglato in forma scritta se richiesto dal cliente, attraverso uno specifico preventivo nel quale doveva essere resa nota l entità del compenso per le singole prestazioni e comprensivo di spese, oneri e contributi. La versione definitiva del testo normativo al comma IV dell art. 9 elimina invece l obbligatorietà del preventivo in forma scritta anche se richiesto dal cliente così come la conseguente possibilità di incorrere in un illecito disciplinare per la violazione di tale obbligo 8. Alla luce della 6 Per quanto riguarda la liquidazione delle parcelle da parte dei Consigli degli ordini territoriali, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha sottolineato che codesti Consigli siano legittimati a continuare a liquidare parcelle per gli incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima dell entrata in vigore del decreto liberalizzazioni, in virtù del art. 11 delle preleggi secondo cui la legge non può che disporre che per l avvenire. Inoltre, il CNDCEC ritiene necessario il ruolo dei Consigli degli ordini territoriali nell affiancare il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa, sulla base della permanenza in vigore dell art del Codice civile il quale, in materia di compenso, prevede il richiamo al parere dell associazione professionale di cui il professionista è membro. 7 Tale norma non ha effetto retroattivo. 8 Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell informativa 7 marzo 2012 n. 21/12, pubblicata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, consiglia di redigere sia il preventivo, 4

5 possibilità di mutamenti di circostanze durante l operato del professionista, il legislatore ha quindi preferito introdurre l obbligatorietà di un preventivo di massima contenente indicazioni generali, eventualmente e preferibilmente in forma scritta, in cui la misura del compenso sia resa nota al cliente e comprensiva di tutte le voci di spesa per le singole prestazioni, oneri, e contributi. Per i nuovi conferimenti di incarico, quindi, il professionista è ineluttabilmente chiamato a fornire una stima dettagliata e complessiva del compenso. Al mutarsi delle circostanze oggettive, inoltre, il professionista è chiamato a fornire un nuovo preventivo di massima inclusivo degli ulteriori costi 9. Con riguardo all ambito di applicazione della norma riguardante il preventivo ed il compenso, l art. 9 comma IV si riferisce in modo generico alle prestazioni professionali perciò si ritiene che il campo di applicazione si estenda anche oltre le professioni regolamentate, a quell area un po indistinta e dai confini inevitabilmente mobili alla quale ci si riferisce parlando di nuove professioni o professioni non ordinistiche (Il Sole 24 Ore: 2012, p. 17). Oltre alla fase di pattuizione e determinazione del compenso, il legislatore ha inoltre disciplinato la fase del conferimento dell incarico reiterando in particolare due nuovi obblighi: (a) rendere noto al cliente il grado di complessità dell incarico e (b) fornire al cliente i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell esercizio dell attività professionale. Come evidenziato dal Sole 24 Ore (2012, p. 13): Circa l obbligo di informativa per gli aspetti non connessi agli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell incarico fino alla sua conclusione, aspetti che, come già detto, dovranno trovare rappresentazione quantitativa all interno del preventivo di massima, si tratta di adempiere ad un precetto già presente in molti codici deontologici contenenti l insieme di principi e regole che il professionista appartenente deve osservare nell esercizio della professione. Tabella 1.1.2: I nuovi obblighi Conferimento dell incarico Presentazione del preventivo di massima Informativa circa il grado di complessità dell incarico Obbligo di stipulare polizza assicurativa Rc professionale Obbligo di indicazione degli estremi polizza assicurativa Rc professionale Fonte: Il Sole 24 Ore-Aprile 2012 Sì, non obbligatorio in forma scritta Sì, non obbligatorio in forma scritta Sì No, decorrerà dal 13 Agosto 2012 Sì, se non è ancora stata stipulata, obbligo di indicare l assenza di polizza sia il conferimento dell incarico e la definizione del compenso sempre in forma scritta. Inoltre, con specifico riferimento all Avvocatura, si legge quanto segue: Anche se le norme in esame non lo dicono espressamente, l accordo sul compenso deve essere scritto: lo si ricava dal combinato disposto dell articolo 9, comma 4, e dell articolo 2233 del Codice civile, il cui comma terzo sancisce la nullità dei patti sul compenso tra avvocati e clienti che non siano redatti in forma scritta, (Il Sole 24 Ore: 2012, p. 18). 9 La ragione della modifica del comma III dell art. 9 del dl 1/2012 è proprio da ricercarsi nell impossibilità del professionista di prevedere con esattezza eventuali ed esogene deviazioni di corso risultanti in ulteriori costi rispetto a ciò che sarebbe pattuito in un preventivo iniziale. 5

6 Si veda ad esempio l articolo 22 del Codice deontologico della professione di dottore commercialista e di esperto contabile il quale prevede che il professionista fornisca al cliente informazioni chiare e complete sugli elementi essenziali ed eventuali rischi della pratica affidatagli. Per quanto riguarda invece la stipulazione obbligatoria di una polizza assicurativa da parte del professionista e la conseguente indicazione degli estremi a tutela del cliente, tale vincolo è già stato disciplinato all art. 3, comma V, lettera e) del dl 138/2011, convertito dalla legge 148/2011 quando prevede che a partire dal 13 agosto 2012 il professionista, al momento dell assunzione dell incarico, sia tenuto a fornire i dati riguardante la polizza assicurativa e il relativo massimale al cliente. La lettura congiunta delle due norme sancisce quindi che per tutti i conferimenti avvenuti dopo l entrata in vigore della legge 27/2012 il professionista è tenuto a informare la sua clientela sull eventuale esistenza o assenza di una polizza assicurativa (fornendone i dati ma non necessariamente il massimale), la quale invece diverrà obbligatoria solo a partire dal 13 agosto Tabella 1.1.3: La normativa sulle tariffe (DL 1/2012), convertito dalla legge 27/2012 Articolo 9, comma I Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico Articolo 9, comma II Per le liquidazioni giudiziali si applicano nuovi parametri da approvare per decreto entro 120 giorni Articolo 9, comma III Risposta del ministro della Giustizia a interrogazione parlamentare 2 febbraio 2012 Per liquidazione spese giudiziali e per compensi non determinati fra le parti, le tariffe abrogate vigenti si applicano sino all entrata in vigore dei nuovi parametri Articolo 9, comma IV Il compenso deve essere adeguato all importanza dell opera Articolo 9, comma V Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del Liquidazione parcelle da parte dei Consigli degli ordini territoriali (Cndcec, informativa n.21/12) Fonte: Il Sole 24 Ore-Aprile 2012 professionista rinviano alle tariffe abrogate I Consigli degli ordini territoriali continuano a liquidare le parcelle che si riferiscono a incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima dell entrata in vigore del decreto e peri quali non sia stato previamente concordato con il cliente il compenso Tirocini e nuovi professionisti La riforma delle professioni dedica spazio e tempo anche alle fasce più giovani appartenenti al mondo professionale. Innanzitutto, l articolo 6 stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore ai diciotto mesi e che per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli Ordini e il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presse pubbliche 6

7 amministrazioni, all esito del corso di laurea 10. Oltre a ciò, al tirocinante è riconosciuto il diritto di un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. La normativa apre inoltre un varco importante per l accesso di nuovi e giovani professionisti alle caste professionali. Seppur inspirata ad un ottica di libera concorrenza e determinazione dei nuovi accessi da parte del Mercato, la riforma delle professioni stabilisce dall alto un numero chiuso di quelli che presto diventeranno i nuovi professionisti. In particolare, l articolo 11 del Decreto aumenta il numero delle farmacie, abbassando a abitanti per farmacia il criterio di riferimento della relativa pianta organica. In particolare, il quorum minimo demografico, per l apertura di una farmacia cresce a abitanti -rispetto ai previsti dal testo originario del decreto legge-, risultando comunque inferiore ai previgenti parametri demografici (5.000 abitanti per comuni fino a abitanti e abitanti per gli altri comuni) 11. Per quanto riguarda la modalità di ampliamento, le Regioni e le Province Autonome dovranno bandire un concorso straordinario per soli titoli entro 60 giorni dall invio dei dati comunali di revisione delle piante organiche, per il conferimento delle nuovi sedi, dalla cui assegnazione sono esclusi i comuni 12. Tale concorso è concluso il 24 Marzo Infine, una rilevante novità riguarda la parità di condizioni dei titolari di parafarmacie nella valutazione dell esercizio professionale. Oltre che attraverso l aumento dei posti stabiliti dalla tabella notarile, il decreto si è posto l obiettivo di incrementare il numero dei notai anche disponendo che entro il 31 dicembre 2012 dovranno essere espletate le procedure di tre distinti concorsi, per complessivi 550 nuovi posti da notaio (200 posti concorso bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009; 200 posti concorso bandito con decreto del 27 dicembre 2010 e 150 posti concorso bandito con decreto del 27 dicembre 2011). Entro il 31 dicembre 2013, inoltre, dovrà essere bandito un nuovo concorso per la nomina di fino a 500 nuovi posti da notaio. Stessa cosa dovrà essere fatta anche entro il 31 dicembre Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. 11 Nel caso di eccedenza di abitanti, per l apertura di un ulteriore farmacia, l eccedenza deve essere maggiore del 50 per cento di abitanti ossia superiore a 1651 abitanti. 12 In caso di inadempienza degli enti preposti nell'espletamento del concorso straordinario, il Decreto dispone che: a) la Regione e le province autonome provvedono con un proprio atto, entro i successivi sessanta giorni dalla mancata comunicazione da parte del Comune, dei dati relativi alla pianta organica delle farmacie; b) il Consiglio dei Ministri nomina un apposito commissario sostitutivo della Regione o della Provincia autonoma, espletando anche le procedure concorsuali previste, quando gli enti medesimi non provvedano nei confronti del Comune inadempiente, ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini previsti. 7

8 Sanzioni e illeciti disciplinari Occorre ora interrogarsi sulle possibili ricadute legali qualora il professionista non sia coerente con quanto disciplinato nei nuovi precetti legislativi. Il testo originario del decreto legge aveva infatti previsto un illecito disciplinare qualora il professionista venisse meno all obbligo di pattuire preventivamente il compenso con il cliente al momento del conferimento dell incarico. Tale norma, tuttavia, non compare nel testo di legge definitivo che prevede, come abbiamo visto in precedenza, solamente la sottoscrizione di un preventivo di massima, assai meno vincolante di ciò che era stato originariamente proposto. Così come approvata in via definitiva, la Riforma, quindi, non solo non prevede esplicitamente nessuno provvedimento in materia disciplinare ma fa venir meno anche quegli obblighi specificatamente sanzionabili legati all inottemperanza di rispettare il sistema tariffario posto precedentemente in essere per definire le soglie dei compensi professionali. Il sistema di sanzioni, tuttavia, viene inserito in modo meno esplicito di quanto si potesse supporre in un primo momento. Infatti, l articolo 5 del decreto introduce l articolo 37-bis nel Codice del consumo (Dgls 6 Settembre 2005, n. 206), il quale a sua volta denomina l Autorità garante della concorrenza e del mercato ad assicurare la vessatorietà delle clausole all interno dei contratti tra i professionisti e gli utenti stipulati secondo i criteri contrattualistici generali. Ne consegue, quindi, che i professionisti vengono equiparati giuridicamente alle imprese qualora l Autorità garante ritenga necessario esercitare i poteri istruttori a lei concessi dall articolo 14 della legge 287/1990 (norme a tutela della concorrenza e del mercato). In tal caso, il professionista è tenuto obbligatoriamente a fornire informazioni e documentazione in modo veritiero all Autorità, pena una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da a euro. Società tra professionisti Il quadro normativo di riferimento ha fino ad ora analizzato la regolamentazione introdotta recentemente dal legislatore riguardante il rapporto tra professionista e consumatore. Per completare la legislazione in materia di riforma del mercato dei servizi professionali, è necessario però esaminare anche la disciplina in merito alle società tra professionisti. Il D.L. 1/2012 emana infatti l articolo 10 della legge di stabilità (l.183/2011), la quale a sua volta prevede, a partire dal 1 Gennaio 2012, l opportunità di costituire società aventi per oggetto l esercizio di attività professionali come regolate dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, ovvero società di persone (S.n.c. e S.a.s.), società di capitale (S.r.l, S.p.a, S.a.p.a) e società cooperative. Il testo delle legge di conversione del Decreto Liberalizzazioni, all articolo 9-bis, si inserisce in tale disciplina sancendo: a) i requisiti per la costituzione di una società cooperativa tra professionisti; b) i limiti alla partecipazione dei soci aventi finalità di investimento nel capitale sociale; c)l estensione della tutela del segreto professionale anche all interno di 8

9 codeste società. Fermo restando la principale novità introdotta dalla legge di stabilità, ovvero che l attività professionale può essere svolta attraverso strutture societarie che assumono una propria responsabilità patrimoniale per il servizio erogato, l articolo 9-bis del D.l. aggiunge a tale scenario il requisito secondo cui le cooperative di professionisti non possono essere costituite da un numero di soci inferiori a tre. Tale normativa ha valenza non solo per le società di nuova costituzione, ma anche per le vecchie società tra professionisti le quali sono però chiamate a revisionare il loro atto costitutivo, in modo che sia garantito: a) l esercizio in via esclusiva dell attività professionale da parte dei soci; b) l ammissione di soli soci iscritti a ordini, albi e collegi; c) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; d) i soci capitali non possono sottoscrivere più di un terzo del capitale sociale al fine di consentire ai soci professionisti di manifestare i due terzi dei voti; e) il mancato rispetto di codeste condizioni è causa di scioglimento della società; f) le regole riguardanti l esecuzione dell incarico professionale che deve essere eseguito solamente dai soci abilitati; g) la stipula di una polizza assicurativa per coprire i rischi legati alla responsabilità civile per i possibili danni causati ai clienti dai singoli professionisti; h) le modalità di esclusione del socio che sia cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo e il conseguente rispetto della rappresentanza per i due terzi dei soci professionisti. Inoltre, la nuova disciplina crea la possibilità di istituire società tra professionisti per l esercizio di più attività professionali, fermo restando l obbligo di rispettare il codice deontologico e il sistema di sanzioni disciplinari legati alla propria attività professionale. In particolare, il decreto liberalizzazioni prescrive che il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate a tutela del cliente, il quale è dotato della libertà di scegliere il professionista erogatore del servizio. Tabella 1.1.4: Il quadro delle novità in materia di società tra professionisti Società cooperative Il numero dei soci non può essere inferiore a tre Delibere Il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei Scioglimento della società e cancellazione dall albo Polizza assicurativa Segreto professionale Associazioni professionali e altri modelli societari Fonte: Il Sole 24 Ore-Aprile 2012 soci La società si scioglie se viene meno sia la maggioranza numerica dei soci professionisti, sia se questi non possiedono la maggioranza del capitale sociale. In pratica manca la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci Obbligo per la società di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate Rimangono in vita se vigenti alla data di entrata in vigore della legge 9

10 1.2 Il Professional Day e le realtà regionali 13 Il Decreto liberalizzazioni, proprio per le novità di rilievo introdotte, è stato motivo di numerosi scioperi e contestazioni da parte dei soggetti di cui la normativa tocca interessi specifici. Con riferimento alle categorie professionali, le quali tipicamente non sono soggette a manifestazioni pubbliche di protesta, il Professional Day è stata la giornata di movimentazione organizzata e convocata dal Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali (CUP), da Professioni Area Tecnica (PAT), dalla Associazione delle Casse di Previdenza dei Professionisti (ADEPP) e dalle altre componenti del mondo professionale, tenutosi in data 1 Marzo 2012 presso la sede centrale dell Auditorium della Conciliazione a Roma e in collegamento multimediale con 150 sedi italiane. L agenda del Professional Day, attraverso un confronto diretto tra il Governo, i principali attori della politica italiana e le rappresentanze delle professioni, si è focalizzata sul contributo che i professionisti italiani, stimati a iscritti agli Ordini Professionali (Il Corriere della Sera, Liberalizzazioni: le nuove regole per i professionisti : 2012) e di cui la metà risulta avere meno di 45 anni, possono apportare alla crescita del Paese in un momento di difficile recessione economica e di cambiamento normativo 14. Il nucleo centrale del dibattito è stata la sicurezza del futuro lavorativo dei professionisti italiani, ed in particolare le modalità con cui il Governo ha scelto di procedere alla riforma delle professioni. Nell intervento di Maurizio Sansone, Presidente del Collegio dei Periti Industriali di Napoli, si legge infatti quanto segue: Siamo d accordo a modifiche che coinvolgano i nostri ordinamenti, ma chiediamo che queste non siano unilaterali, ma concordate. Proprio per dar voce alle esigenze del mondo professionale, ogni ordine ha formulato proposte concrete relative al settore di appartenenza da consegnare al Presidente del Consiglio, Mario Monti, di cui quattro hanno assunto particolare rilievo sulla stampa nazionale. Gli ingegneri italiani, rappresentati da Armando Zambrano, Presidente del Consiglio nazionale di questa categoria, propongono di: Innovare, semplificare e razionalizzare le procedure normative, ma anche di investire nella ricerca per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini passando per un ampio piano di rigenerazione urbana nell ottica della sostenibilità, crocevia di un approccio sistemico multidisciplinare improntato a una progettazione etica. Con lo sguardo rivolto ai giovani. Inoltre, la categoria avanza una proposta in merito al percorso di accesso in quanto non essendo previsto il tirocinio obbligatorio, il progetto è quella di riconoscere ufficialmente il tirocinio volontario. Armando Zingales, Presidente Nazionale dei Chimici, ha invece lanciato l idea di istituire 13 La disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell articolo 117, comma 3, della Costituzione nell ambito della competenza legislativa concorrente. 14 Secondo i dati pubblicati su Ediltecnico, il mondo delle Professioni in Italia è quantificato come segue: iscritti agli Ordini professionali; 27 Ordini e Collegi Professionali; 118 sedi regionali; sedi territoriali; 40% la dimensione della presenza femminile; 30% gli iscritti tra i 30 e 40 anni; 3,59 milioni il valore del bacino occupazionale complessivo; 3,4% l incremento annuo medio dei professionisti dal 2000; 15,1% del Prodotto Interno Lordo Nazionale; 195,8 miliardi di euro il volume di affari complessivo; gli iscritti alle Casse Previdenziali privati; oltre 42 miliardi il patrimonio aggregato degli Enti Previdenziali Privati. 10

11 una Authority che sia espressione degli Ordini professionali in quanto: L attuale Antitrust non è sufficiente per reggere la sfida delle liberalizzazioni così concepite dall Esecutivo. Come chimici proponiamo che gli ordini professionali siano essi stessi delle vere e proprie Authority con poteri maggiori da definire. Le proposte più specifiche arrivano invece dai Consulenti del Lavoro e dai Commercialisti. I primi richiedono un costo del lavoro più basso, ovvero la riduzione del cuneo fiscale, mentre i secondi domandano maggiore tutela per i diritti dei contribuenti attraverso l istituzione di un Magistrato tributario con conoscenze tecniche sia in campo giuridico che economico-contabile 15. Muovendosi lungo l asse di sussidiarietà, un livello critico per il mondo delle professioni è quello delle realtà regionali, sia perché più vicine all offerta ed alla domanda di servizi professionali, sia perché molto spazio rimane libero per istituire e migliorare i sistemi di governance locale tra fornitori di servizi e Pubblica Amministrazione, come sancito dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), che individua le professioni quale materia di legislazione concorrente, nella quale spetta alle regioni l'esercizio della potestà legislativa ed allo Stato la definizione dei principi fondamentali 16. L esperienza della Toscana Con la legge regionale 73/2008 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) la Regione Toscana si pone come innovatrice in tema di disciplina del raccordo tra il mondo delle professioni intellettuali e la Giunta regionale, in veste di pubblica amministrazione 17. Tale norma infatti istituisce la Commissione regionale dei soggetti professionali, la quale non solo ha finalità operative quale la valorizzazione e l incentivazione dell innovazione delle attività professionali anche attraverso la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, ma che è inoltre dotata di un potere 15 Come si legge sul Corriere della Sera-Archivio storico, Attualmente per pagare un netto di euro un azienda ne spende Il problema è il cuneo fiscale, la differenza, cioè, tra quanto viene percepito al netto dal dipendente e il reale costo complessivo per l azienda. Un differenziale che in Italia raggiunge l assurda quota del 114%. La soluzione prospettata dai professionisti si muoverebbe su tre fronti: ridurre di 5 punti percentuali il contributo dell azienda; dimezzare il costo Irap e forfetizzare il prelievo Irpef al 10% almeno per la fascia di reddito fino a 26 mila euro. Anche i lavoratori potrebbero contribuire rinunciando a una parte di ferie. Dall incrocio di queste misure il cuneo fiscale si ridurrebbe al 84.52% con benefici sia per il datore di lavoro ma anche per il dipendente che vedrebbe aumentato il suo salario netto di almeno 100 euro mensile. 16 Il capo II del decreto individua dunque i principi fondamentali ai quali le regioni dovranno attenersi nell'esercizio della potestà legislativa. Tra questi, in particolare, la libertà di esercizio della professione, quale espressione del più ampio principio della libertà di iniziativa economica, il divieto di qualsiasi discriminazione di genere, il rispetto della disciplina sociale a tutela della concorrenza e del mercato e della libertà di accesso alle professioni. Il capo III, all'articolo 6, stabilisce inoltre che per le regioni a statuto speciale resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n Gli estremi dei lavori preparatori sono i seguenti: Proposta di legge della Giunta regionale n. 12 datata 8 Settembre 2008; Proposta di legge del Consiglio regionale n. 286 datata 10 Settembre Proponente: Assessore Agostino Fragai, Assegnata alla Terza Commissione consiliare, Messaggio della Commissione in data 18 Dicembre 2008, Approvata in data 30 Dicembre La legge regionale 73/2008 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 in data 31 Dicembre

12 finanziario per la creazione del Consorzio stesso e per il supporto all accesso ed all esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani. Con riguardo alla composizione e al funzionamento, il piano normativo sancisce che codesta Commissione sia nominata ogni tre anni dal Presidente di Giunta regionale e sia composta da: a) l Assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede; b) un rappresentante regionale per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa a livello regionale di una professione ordinistica o di professione associata di prestatori d opera intellettuali. In particolare, oltre il Presidente, il numero totale dei membri, che posso essere confermati per una sola volta successivamente alla nomina, è 47, di cui: a) 22 membri provenienti dalle professioni ordinistiche; b) 22 dalle professioni associate di prestatori d opera intellettuale; c) 3 dalle rappresentanze sindacali datoriali per le professioni senza necessità di personalità giuridica ai fini della presenza in commissione. La Commissione si riunisce una volta ogni due mesi oppure ogniqualvolta almeno sette membri ne richiedano espressamente la convocazione. Inoltre, per favorire il dialogo tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti delle attività professionali, una volta all anno sono invitati alla riunione anche i rappresentanti nominati dal comitato regionale dei consumatori ed utenti. Le competenze della Commissione così formata riguardano la formulazione di proposte e pareri in materia di mercato dei servizi professionali, con una speciale attenzione: a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime; b) alla semplificazione delle procedure amministrative; c) ai processi di innovazione delle attività professionali. Oltre all istituzione della Commissione, la legge regionale 73/2008 disciplina la creazione e le modalità di supporto finanziario di un Consorzio dei servizi professionali aperto a tutti i soggetti interessati (professionali e utenti) e con competenze multidisciplinari di iniziativa autonoma. In particolare, il Consorzio è dotato delle seguenti funzioni specifiche: a) servizi di agenzia formativa; b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione; c) cooperazione con la Regione per l aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali; d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti; e) diffusione, attraverso l individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale; f) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni dall Unione Europea. 12

13 La portata innovatrice della normativa regionale non riguarda solamente il piano operativo teso ad istituire una governance favorevole alla crescita e all innovazione attraverso la creazione di istituzioni a componenti mista pubblico-privata, ma anche quello finanziario. La l.r. 73/2008 all articolo 9 infatti affianca alla Commissione ed al Consorzio anche un Fondo regionale di rotazione per le professioni per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti. Come si legge dalla normativa, il Fondo provvede alla concessione di garanzia per: a) i prestiti d onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d opera intellettuale di età non superiore ai trenta anni. Il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici; b) prestiti ai giovani con età inferiore ai quaranta anni, finalizzati al supporto delle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante: 1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti; 2) programmi per l acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell informazione e della conoscenza; 3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolte l attività professionale. Le disposizione di carattere finanziario della l.r. 73/2008 allocano ,00 alla spesa complessiva di copertura delle tre istituzioni, ed in particolare ,00 per il soggetto consortile multidisciplinare, e ,00 per la costituzione del Fondo regionale di rotazione. La legge finanziaria della Regione Toscana, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 31 Dicembre 2010, all articolo 131 introduce sostanziali modifiche a quanto disciplinato dalla precedente legge regionale all articolo 9 in materia di sostegno finanziario alla innovazione delle attività professionali intellettuali in quanto si passa dal finanziamento di singoli professionisti al finanziamento di specifiche attività promosse da soggetti professionali variamente organizzati (La Rete dei Saperi: 2011, p. 12). La nuova disciplina amplia difatti la copertura finanziaria di progetti innovativi includendo tra coloro aventi diritto non solo i giovani ma anche gli ordini o collegi ed associazioni professionali, anche di secondo grado. Si legge inoltre al comma 3 dell articolo 131: Il Fondo provvede altresì al finanziamento di progetti innovativi proposti da ordini, collegi od associazioni professionali, anche di secondo grado, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto. I progetti possono avere ad oggetto la migliore strutturazione od organizzazione di ordini, collegi od associazioni, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti Per quanto riguarda l allocazione delle risorse, la normativa (comma IV, Articolo 131) stabilisce che il cinquanta per cento dell ammontare del Fondo è riservato ai prestiti d onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d opera intellettuali così come per i prestiti finalizzati al supporto 13

14 Per l identificazione dei riferimenti di codesti progetti innovativi, la nuova disciplina assegna quindi al Consorzio l ulteriore compito di assistenza metodologica al sistema professionale. Tale compito è stato accolto con una documentazione, approvata dalla Regione con provvedimento regionale, in cui il Consorzio Professional Service individua le linee metodologiche a cui il sistema professioni deve adeguarsi nel momento di redazione delle domande. Quattro sono i concetti chiave che caratterizzano le linee guida: 1) sviluppare la progettualità; 2) far emergere progetti innovativi; 3) far emergere progetti di ampio impatto sul sistema delle professioni; 4) agevolare la fattibilità dei progetti. Coerentemente con la funzione informativa del Consorzio, lo sviluppo della progettualità è perseguito operativamente dall apertura di un front office a cui coloro che sono interessati a presentare domande di finanziamento possono rivolgersi e ottenere sessioni di lavoro congiunte in cui vengono trasmesse conoscenze di Project Management. L emersione di progetti innovativi invece fa riferimento sia alla innovazione di prodotto che a quella di processo. La prima si focalizza sul prodotto adottando in particolar modo il punto di vista dell utente finale, mentre l innovazione di prodotto accentua il punto di vista del produttore stesso del servizio ed ambisce a conseguire prodotti o servizi consueti con nuove modalità produttive, come ad esempio l uso di tecnologie e sistemi informativi, l organizzazione produttiva e le relazioni esterne. Terzo, l impatto che il progetto innovativo deve perseguire sul mercato dei servizi professionali è valutato come una rappresentazione del beneficio conseguito. Infine, la fattibilità del progetto rispecchia i canoni di coerenza tra gli obiettivi del progetto stesso e modalità e tempistiche di implementazione. Fino ad ora, il numero di progetti finanziati è stato di 186, di cui 124 per uomini e 62 per donne professioniste. L esperienza del Lazio Nella proposta di legge n. 86 del 18 Ottobre 2010, la Regione Lazio duplica l iniziativa toscana anche se con alcune modifiche in termini di criteri per la selezione dei progetti. La proposta di legge, infatti, propone di: a) istituire una Commissione Regionale delle professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le Professioni; b) sostenere finanziariamente la creazione di un consorzio multidisciplinare, a sostegno degli utenti e dei professionisti, promossa dalle professioni ordinistiche; c) istituire un apposito fondo di rotazione, la cui dotazione è da determinare annualmente con legge regionale di bilancio annuale di previsione, per il sostegno all accesso ed all esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne e ai giovani. Le innovazioni introdotte dalla Regione Lazio riguardano in particolar modo le agevolazioni finanziarie, le quali prendono la forma di: a) prestiti d onore per gli esercenti la pratica o il tirocinio professionale, di età non superiore ai trentacinque anni; il prestito è delle spese di impianto di nuovi studi professionali, mentre il rimanente cinquanta per cento è assegnato ai progetti per garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l attività professionale. 14

15 erogato per le spese di acquisizione di strumenti legati all attività professionale; b) prestiti ai giovani con età inferiore ai quarantacinque anni, finalizzati alle spese di impianto di nuovi studi professionali, mediante programmi per l acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l attività professionale; c) prestiti a tutti i professionisti che istituiscano progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, anche quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato e intersettoriale tra professionisti; d) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l attività professionale. L esperienza della Sardegna Con la proposta di legge n. 163 del 15 Aprile 2010, la Regione Sardegna da avvio al processo normativo per promuovere le attività professionali anche in attuazione di politiche europee attraverso l istituzione di una Commissione regionale dei soggetti professionali con lo specifico obiettivo di creare un collegamento tra la Giunta regionale, il Consiglio regionale e le professioni per l elaborazione di atti di governo, di programmazione economica e di norme regionali; di un soggetto consortile multidisciplinare aperto a tutti i soggetti professionali interessati, per svolgere attività formative, informative e operative, e di mantenimento di legami con le attività esterne per esportare i contenuti di qualità delle professioni; di un Fondo regionale di rotazione, dotato di ,00 euro per l anno 2010, per le specifiche agevolazioni. In particolare, il Fondo di Rotazione è chiamato ad agevolare: a) i prestiti alle giovani e ai giovani già abilitati alla professione di età non superiore ai trenta anni, per le spese di acquisizione di strumenti informatici, partecipazione a corsi e iniziative di formazione; b) prestiti alle giovani e ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto delle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante: 1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti; 2) programmi per l acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l attività professionale in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell informazione e della conoscenza; 3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l attività professionale. L esperienza del Piemonte La Regione Piemonte, con la proposta di legge n. 52 del 26 Luglio 2010, divenuta Legge regionale n. 19 il 10 Ottobre 2011, ed intitolata Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche, ripropone il modello di governance lanciato dalla Regione Toscana e caratterizzato dall istituzione di una Commissione Regionale per le Professioni, un soggetto consortile 15

16 multidisciplinare a servizio delle professioni e degli utenti e il Fondo di Rotazione per il sostegno all accesso e all esercizio delle attività professionali, con particolare riguardo alle donne e ai giovani. In particolare, il Fondo dotato di ,00 euro per il biennio 2010/2011 si impegnava a sostenere finanziariamente: a) i prestiti d onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale, di età non superiore ai trenta anni. Tale prestito è stato erogato a favore della copertura finanziaria per le spese di acquisizione di strumenti informatici ai giovani con età inferiore ai quaranta anni, finalizzati al supporto delle spese di impianto di nuovi studi professionali, mediante programmi per l acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell informazione e della conoscenza; b) prestiti a tutti i professionisti che istituiscano progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra professionisti. L esperienza della Provincia autonoma di Trento Con la legge provinciale n. 4 del 14 Febbraio 2007, intitolata Interventi per favorire l accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali, pubblicata il 27 Febbraio 2007, la Provincia autonoma di Trento supporta la formazione e l accesso agli ordini e ai collegi trentini delle professioni attraverso la sistematica organizzazione di progetti formativi che migliorino la preparazione agli esami di Stati e che favoriscano la formazione continua e l aggiornamento di coloro già iscritti agli Albi e ai registri degli ordini e collegi 19. A tali fine, la Provincia può destinare parte delle risorse stanziate: al finanziamento di accordi di programma o di convenzioni con ordini professionali, anche con il coinvolgimento di università e di centri di ricerca e di alta formazione professionale, allo scopo di concorrere e di sostenere i processi di formazione permanente nonché di promuovere, di implementare e di sostenere la definizione e l'utilizzo di strumenti e di metodologie in favore della tutela della qualità dell'attività professionale, anche attraverso forme di certificazione di processo e di prodotto. Tali accordi e convenzioni prevedono iniziative che specificatamente favoriscano: 1) la certificazione, con riferimento a standard europei, della qualità dei servizi professionali anche in base all'utilizzo delle forme di esercizio associato della professione nonché di attività interprofessionali; 2) la promozione dell'adozione e dell'utilizzo di metodologie e di procedure certificate per assicurare la qualità e la trasparenza del rapporto tra il cittadino-cliente e il professionista; 3) l'adozione di metodologie e di strumenti operativi per sostenere la formazione continua dei professionisti e la certificazione dei crediti 19 Periodicamente, la Giunta provinciale è chiamata a definire ed aggiornare i criteri e le modalità per la determinazione ed erogazione dei finanziamenti, per i quali nel biennio 2007/2008 è stata autorizzata la spesa di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e

17 professionali per attività svolte e per la formazione erogata e frequentata, nel rispetto delle discipline nazionali e comunitari; 4) l'adozione di metodologie per il monitoraggio della qualità dei servizi professionali. In termini di raccordo tra il mondo dei servizi intellettuali e Pubblica Amministrazione, l art. 5 della suddetta legge provinciale stabilisce che la Provincia convochi annualmente i rappresentati degli ordini e dei collegi per promuovere il coordinamento e la verifica degli interventi specificati dalla normativa provinciale. Inoltre, si promuove il confronto con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale e con il Consiglio delle autonomie locali per migliorare gli interventi attraverso la conoscenza dei bisogni del cittadino-cliente. L esperienza della Sicilia Attualmente in discussione all Assemblea regionale, il ddl sulla promozione e tutela delle libere professioni in Sicilia prevede l istituzione di una Consulta regionale per la promozione e la qualifica delle libere professioni al fine di incentivare la partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali all implementazione della politica regionale. Si demanda quindi a codesta istituzione, la cui composizione è aperta a tutti gli organismi professionali che ne facciano richiesta, il compito di individuare gli ostacoli e le possibili soluzioni alla tutela delle libere professioni attraverso la formulazione di proposte e pare sui disegni di legge in suddetta materia 20. Per quanto riguarda la composizione della Consulta, il testo dispone che essa sia costituita da un rappresentante di ogni organismo professionale che ne presenti richiesta e dall Assessore competente nonché presieduta dal Presidente della Regione. Con il Disegno di legge n. 830 del 14 Dicembre 2011 intitolato Incentivi per la pratica professionale in Sicilia, il legislatore si pone inoltre l obiettivo secondo cui: i neolaureati, in procinto di iniziare il loro periodo di praticantato professionale, siano messi nelle condizioni di conseguire un percorso formativo, un arricchimento professionale, ma anche una gratificazione economica e di: responsabilizzare il professionista, presso il cui studio il praticante esegue il proprio tirocinio, prevedendo che il sostegno finanziario erogato dalla Regione sia accompagnato anche da un compenso economico obbligatorio a carico del professionista. In particolare, il supporto finanziario regionale prende la forma di un voucher formativo di cui i destinatari sono appunto i giovani titolari di diploma di laurea che svolgono pratica professionale ai fini del futuro esercizio di una professione intellettuale presso studi di professionisti iscritti agli albi, ordini e collegi della Regione Sicilia. In termini economici, il beneficio pubblico è stabilito a euro annui ed erogato dall Assessorato regionale 20 Per quanto riguarda l ammissione degli organismi professionali alla Consulta, essi sono tenuti a presentare all ufficio regionale competente la documentazione relativa alla costituzione dell Organismo, lo statuto, il regolamento, la composizione, il numero dei soci e l indirizzo della sede. 17

18 dell Istruzione e della Formazione professionale. In termini invece di supporto privato, il disegno di legge prevede che il professionista che prende in carico nel proprio studio professionale il praticante eroghi obbligatoriamente al beneficiario un compenso economico pari a 2.400,00 euro annui. Infine, per il periodo 2012/2014, la proposta di legge destina per la sua attuazione una spesa pari a migliaia di euro annui da imputare nel bilancio della Regione. L esperienza della Campania Nella proposta di legge Norme per il comparto del Lavoro Autonomo dei Giovani Professionisti (Registro Generale 220), ad iniziativa del Consigliere Antonio Marciano, depositata il 29 giugno 2011, anche la Regione Campania focalizza le sue risorse su un target ben specifico, ovvero l accesso dei giovani al mercato delle professioni intellettuali. In primis, il testo predispone che la legislazione regionale e la programmazione comunitaria estendano, per quanto compatibile, i finanziamenti, le agevolazioni e gli incentivi previsti per le imprese anche ai professionisti, con particolare attenzione ai giovani professionisti. A tal riguardo, la Regione estende alle aggregazioni professionali tra giovani professionisti i crediti d imposta riconosciuti alle imprese, limitatamente alle previsioni annuali di spesa previste nella legge di bilancio regionale. Inoltre, il testo normativo favorisce le aggregazioni tra professionisti e interprofessionali costituite in prevalenza da giovani professionisti e quelle che costituiscono sedi operative all estero nei principali mercati emergenti attraverso l istituzione di un apposito fondo di ,00 per l anno finanziario 2012, nonché mediante il riconoscimento di agevolazioni fiscali, limitatamente alle previsioni annuali di spesa contenute nella legge di Bilancio regionale 21. Come si evince dal titolo della normativa, il Legislatore ha voluto dedicare maggiore spazio alla facilitazione dell accesso al mondo professionali dei giovani. Tale obiettivo è perseguito con quattro iniziative specifiche: 1) l istituzione di un fondo di ,00 per l anno finanziario 2012 per borse di studio e agevolazioni fiscali per l inizio dell attività, limitatamente alle previsioni annuali di spesa contenute nella legge di bilancio regionale, per i giovani meritevoli e in situazioni di disagio economico; 2) l istituzione di un apposito fondo regionale di ,00 per l anno finanziario 2012, per i tirocinanti operanti nell ambito della regione, a condizione che il dominus riconosca un equo compenso, oltre al rimborso obbligatorio delle spese, secondo le modalità previste dal comma 4 21 A riguardo, la proposta di legge disciplina quanto segue: L attività dei soci e dei collaboratori o addetti è soggetta alla disciplina vigente per l esercizio delle professioni intellettuali delle singole professioni ed alla normativa generale con particolare riferimento alle previsioni della Legge 14 settembre 2011 n. 148, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 e della Legge 24 marzo 2012 n. 27. E costituita un associazione temporanea regionale tra professionisti quando tre o più professionisti, anche in società tra loro, così come disciplinate dalle leggi 14 settembre 2011 n. 148, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 marzo 2012 n. 27 convengono di riunirsi per eseguire in comune un opera o un mandato professionale determinato. Tale associazione può configurarsi liberamente, nei limiti imposti dalla legislazione nazionale e secondo le forme consentite. 18

19 dell articolo 9 della legge 24 marzo 2012 n. 27, tenuto conto dell effettivo apporto di lavoro, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese; 3) stilare specifiche convenzioni con le associazioni ed i sindacati di professionisti per favorire la collocazione presso studi professionali di giovani che non sono in grado di individuare il professionista per il praticantato; 4) destinare agevolazioni fiscali, amministrative o tributarie nella realizzazione delle forme di pubblicità dei giovani professionisti. Tabella 1.2.1: Riferimenti normativi - Regioni Regione Normativa Campania Registro Generale 220 Lazio Disegno di legge n Ottobre 2010 Piemonte Legge regionale n Ottobre 2011 Toscana Legge regionale n Settembre 2008 Provincia autonoma di Trento Legge provinciale n.4 14 Febbraio 2007 Sardegna Disegno di legge n Aprile 2010 Sicilia Disegno di legge n Dicembre 2011 Conclusioni Il Decreto liberalizzazioni segna una tappa importante nel contesto politico italiano in quanto per primo introduce nella normativa nazionale significative modifiche riguardanti il mondo dei servizi professionali. L intento del legislatore, infatti, è stato proprio quello di trasformare ciò che spesso viene definito come un sistema chiuso di caste in un mercato aperto ed efficiente in grado di fornire al consumatore, non solo italiano ma anche europeo, prezzi competitivi per servizi ad alto contenuto di conoscenza. Sulla carta, quindi, si è scelta la strada della deregulation dell economia del know-how tecnico per poter rilanciare un Paese afflitto, come tanti, da una drammatica crisi riscontrabile sia sul piano economico reale che su quello finanziario così come per poter rispondere positivamente alla normativa comunitaria. Oltre all individuazione del mondo delle professioni come settore prioritario per l intervento liberalizzante, opinabile sono anche gli strumenti con cui il Governo modifica le abitudini quotidiane di milioni di professionisti e consumatori. Difatti, il Decreto Cresci-Italia rimarrà noto ai posteri per l abrogazione di un sistema tariffario che fungeva da riferimento oggettivo e condiviso per la stipulazione del compenso del professionista e che nei fatti era già stato abrogato nel 2006 dal Decreto Bersani; si pone l obiettivo di annullare le barriere di entrata per i più giovani in un settore che negli ultimi dieci anni ha raddoppiato il numero degli iscritti ( ) e di cui la metà hanno meno di 45 anni; indebolisce l illecito disciplinare non prevedendolo affatto nella legge di conversione; introduce nuovi obblighi informativi come quello di segnalare all utente le generalità dell assicurazione senza però prevedere l obbligo di comunicare anche il massimale. Una strada alternativa sarebbe potuta essere 19

20 quella di rafforzare la cooperazione tra Stato-Regioni sulla competenza concorrente in materia di professioni in quanto queste ultime più vicine alle esigenze del tessuto economico locale e quindi con più capacità di individuare gli ostacoli e le soluzioni alternative al potenziamento del mercato della conoscenza come strategia di rilancio dell economia e del sistema sociale. In questo senso, la panoramica offerta in questa breve rassegna normativa sottolinea l esistenza di valide iniziative, come quella della Regione Toscana, atte a creare un sistema di raccordo tra il mondo dei professionisti, utenti e Pubblica Amministrazione che permetta un dialogo proficuo per l identificazione ed il supporto di progetti in cui la parola d ordine sia innovazione. Bibliografia Il Sole 24 Ore, (2012) Professionisti Liberalizzazioni e Altre Novità, Il Sole 24 Ore. De Luca, R., (2012) Professionisti Privilegiati e Parassiti. La grande mistificazione,italia Oggi Sitografia: shtml?uuid=AaeXzlzE sedi-sul-territorio_ html bilanci/cassa-ragionieri/2012/03/02/13_d.shtml?uuid=97ec5f9c e1-a536-65a26f49768d&docrulesview=libero o=professional%20day:%20non%20solo%20protesta.%20anche%20proposte 4.shtml ml 20

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