RASSEGNA STAMPA. Professionisti sul mercato Italia Oggi Sette pag. 1 del 24/09/2012

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1 lunedì 24 settembre 2012 RASSEGNA STAMPA Professionisti sul mercato Italia Oggi Sette pag. 1 del 24/09/2012 Niente tariffe e infinite clausole. È il nuovo contratto professionale Italia Oggi Sette pag. 3 del 24/09/2012 Il prezzo lo fa il libero mercato Italia Oggi Sette pag. 4 del 24/09/2012 Compenso deciso al conferimento d incarico Italia Oggi Sette pag. 4 del 24/09/2012 Privacy e conciliazione, informative da inserire Italia Oggi Sette pag. 4 del 24/09/2012 Le porte del mercato si aprono Corriere Economia pag. 2 del 24/09/2012 Edili, piccola boccata d ossigeno Italia Oggi Sette pag. 16 del 24/09/2012

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3 I COMPENSI DEI PROFESSIONISTI Lunedì 24 Settembre 2012 Dagli ordini i facsimile delle lettere di incarico. Prima regola: mettere tutto per iscritto Niente tariffe e infinite clausole È il nuovo contratto professionale DI GABRIELE VENTURA Fra professionista e cliente patti chiari e amicizia lunga. Sembra essere questo lo spirito che sta animando gli ordini in questi giorni che, pur non essendo previsto l obbligo di preventivo scritto, si stanno dando da fare per dare istruzioni ai propri iscritti su come rendere chiari, e quindi evitare problemi in futuro, gli accordi sul conferimento dell incarico. Ed ecco quali sono i punti che non possono mai mancare in un contratto-tipo: l oggetto e il grado di complessità dell incarico, da esplicitare il più possibile, il compenso e gli oneri ipotizzabili, il recesso, gli estremi della polizza professionale, la clausola di mediazione. Ma comunque l indicazione unanime degli ordini è: mettere tutto per iscritto e non lasciare nulla di sottinteso al cliente. Riguardo la determinazione del compenso, invece, se da un lato i minimi tariffari sono stati aboliti, dall altro, con tutta probabilità, i nuovi parametri elaborati dal ministero della giustizia per la liquidazione dei compensi da parte del giudice (dm n. 140/2012) saranno presi a riferimento dai professionisti per quantificare la propria prestazione professionale. E metterla al riparo da eventuali contenziosi. Il resto è lasciato al libero mercato. Ma vediamo meglio le indicazioni degli ordini ai professionisti alla luce del dl liberalizzazioni, del dpr di riforma delle professioni e del dm parametri. Gli ordini giuridico-economico-contabili. Il Consiglio nazionale forense, da ultimo, ha elaborato un modello di contratto per gli iscritti (si veda ItaliaOggi del 20 settembre). Le clausole più importanti riguardano la privacy, la conciliazione, l antiriciclaggio, la difficoltà dell incarico, eventuali imprevisti, la quantificazione del compenso, o per fasi o Professione forense del notariato dei consulenti del lavoro dei dottori commercialisti e degli esperti contabili degli ingegneri* dei periti industriali degli agrotecnici I vademecum per i professionisti *Facsimile per committenti privati Elaborazione di un contratto fac simile per ore di attività. Anche il dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha messo a disposizione il facsimile di lettera di incarico professionale. Dove non devono mai mancare le clausole riferibili a: oggetto e grado di complessità dell incarico, compenso e oneri ipotizzabili, recesso, estremi della polizza professionale. «La principale indicazione da dare ai professionisti è che il conferimento dell incarico venga fatto per iscritto», afferma Massimo Mellacina, consigliere delegato alle tariffe, «lo stesso decreto sui parametri prevede che il professionista debba dare prova del preventivo onorario pre concordato. Quanto ai parametri, lo consideriamo uno strumento a uso esclusivo dell organo giudiziale. Detto ciò, che poi possa essere assunto dal professionista come base di riferimento la considero un opzione possibile e ragionevole. Chiaramente, non è più vincolante come lo era la tariffa minima». Pure i consulenti del lavoro hanno diramato un facsimile di conferimento di incarico professionale. Gli Cosa non deve mancare nel contratto Professioni giuridico-economico-contabili Sì No Sì _ Natura e oggetto dell incarico Estremi della polizza professionale Informativa della possibilità di ricorso al procedimento di mediazione Informativa di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette Determinazione del compenso Termini di corresponsione del compenso Oggetto e grado di complessità del mandato Compenso Durata e recesso Estremi della polizza professionale Obblighi del professionista Obblighi del mandante Oggetto e grado di complessità dell incarico Compenso e oneri ipotizzabili Sì Recesso Estremi della polizza professionale Antiriciclaggio Clausola di mediazione e arbitrato Professioni tecniche Sì In via di definizione In via di definizione Natura e oggetto dell incarico Prestazioni richieste al professionista e prestazioni escluse Modalità di espletamento dell incarico Termini per l espletamento dell incarico Determinazione del compenso Liquidazione delle competenze Varianti e revisione dell accordo Proroghe, penali Sospensione temporanea dell incarico, recesso e risoluzione Obblighi del committente Copertura assicurativa Definizione delle controversie* elementi chiave sono: l oggetto e grado di complessità del mandato, il compenso, durata e recesso, obblighi del professionista e del mandante. «In seguito all abolizione delle tariffe è sorta l esigenza di predisporre un facsimile di conferimento di incarico professionale», afferma il presidente, Marina Calderone, «uno strumento utile, visto che il mandato è diventato un elemento basilare del rapporto tra il professionista e il proprio cliente». 3 Le professioni tecniche. Il degli ingegneri ha elaborato, tramite il proprio Centro studi, un documento con una serie di linee guida per ogni fattispecie di contratto: dall incarico professionale con committenti privati, ai mansionari, agli incarichi per i lavori pubblici. «Ora la difficoltà, per il professionista, è individuare il compenso senza potersi riferire alle tariffe», afferma il presidente del Cni, Armando Zambrano, «si tratta di una contraddizione perché l utente ha un informazione in meno. Con i nuovi parametri, poi, siamo al paradosso, perché le indicazioni che utilizza il giudice alla fine del procedimento diventano il compenso del professionista, mentre non possono essere utilizzate dal professionista prima del contenzioso». Il dei periti industriali sta lavorando in questi giorni per predisporre un contratto tipo «che sarà molto complesso», assicura il presidente, Giuseppe Jogna, «perché abbiamo parecchie specializzazioni. Cercheremo di mettere a disposizione una sorta di scrittura privata di contratto di incarico lasciando poi ampio spazio a quella che è l attività vera propria. Detto ciò, l importante, per il professionista, è che il contratto sia molto chiaro ed esplicito perché le attività professionali tecniche, come quella di progettazione, hanno la particolarità di poter subire modifiche in corso d opera. È necessario quindi che il committente ne sia ampiamente informato, perché spesso ci si nasconde dietro l asimmetria delle conoscenze». «Per quello che riguarda i parametri», continua Jogna, «è chiaro che il professionista non può utilizzarli. Però dico anche che se il cliente si lamenta del prezzo e non ha la capacità di individuare qual sia il meccanismo utilizzato dal professionista per determinare quella cifra, se si fa riferimento ai parametri non si sbaglia. Anche perché in un eventuale contenzioso il giudice può trovare coerente questo comportamento. In altre parole: come si fa a definire una prestazione complessa se non dando un occhiata ai parametri, in modo tale che il contratto sia salvo in caso di contenzioso». Anche il degli agrotecnici sta mettendo a punto un facsimile. «Non è una semplice lettera di incarico», afferma il presidente, Roberto Orlandi, «vogliamo chiarire come costruire il contratto per evitare eventuali contenziosi. Anche perché, per quanto riguarda la determinazione del compenso, i nuovi parametri escludono molte nostre competenze. Il punto principale da chiarire, comunque, è la descrizione puntuale della prestazione». Riproduzione riservata

4 4 Lunedì 24 Settembre 2012 I COMPENSI DEI PROFESSIONISTI L eliminazione delle tariffe affida alle parti la negoziazione. Unico riferimento i nuovi parametri Il prezzo lo fa il libero mercato Pagina a cura DI ANTONIO CICCIA Un contratto con il professionista: l abbandono delle tariffe affida al mercato e, quindi, alle parti di negoziare il compenso. Anche se si rischia di lasciare nell indefinito una materia che prima era regolata da decreti ministeriali. In mancanza delle tariffe, però, l unico punto di riferimento è rappresentato dai parametri stabiliti con il decreto ministeriale n. 140/2012. Anche se non bisogna cadere in un equivoco. I parametri del decreto 140/2012 non sono un tariffario sopravvissuto finalizzato a regolare i rapporti con la clientela; i parametri sono linee guida per il magistrato, chiamato a decidere quale sia il giusto compenso per il professionista, in una controversia con il cliente o, per gli avvocati, in sede di liquidazione giudiziale dei compensi. Non sono invece una griglia obbligatoria nei rapporti interni tra professionista e cliente. Anzi la legge vorrebbe eliminare qualsiasi griglia cogente per la determinazione delle tariffe e lasciare tutto alla libera negoziazione tra le parti. D altro canto c è una ragione che incentiva il professionista a stendere il contratto vincolante per il cliente: il contratto stipulato e accettato dal cliente, infatti, è intoccabile anche dal magistrato. L articolo 1 del decreto 140/2012 prevede che l organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti applica i parametri, ma solo in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso. Questo significa che il giudice deve valutare innanzitutto se sia stato stipulato un contratto Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell incarico professionale. L articolo 9 del decreto 1/2012 prevede che in ogni caso la misura del compenso sia previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all importanza dell opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Nei rapporti con il professionista ci sarà un primo contatto i cui il cliente espone la sua esigenza e verifica le condizioni alle quali il professionista ritiene di poter soddisfare la richiesta. In questa fase il cliente può chiedere il preventivo di massima. Quando il cliente avrà deciso di affidare l incarico si passa alla stipulazione del contratto, per il quale vi sono indicazioni generali nell articolo 9 del decreto-legge 1/2012. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell incarico. Apposite clausole contrattuali dovranno mettere per iscritto una indicazione sul fatto che l incarico abbia una difficoltà, bassa, media, alta. La clausola specifica del contratto sulla complessità dell incarico è spesso imposta anche da obblighi deontologici. Nello schema di contratto degli avvocati viene stabilita la seguente scaletta: questione ordinaria; questione difficile; questione complessa.la tecnica di formulazione potrà essere diversa, ma valido tra le parti; in questo caso deve applicare il contratto e non può passare alla applicazione dei parametri. Naturalmente il cliente potrà contestare la validità del contratto e sostenerne la nullità totale o parziale; tuttavia si parte dal contratto; mentre se il contratto non c è, allora il professionista non può che affidarsi alla discrezionalità giudiziale. L interesse del professionista a bloccare la discrezionalità giudiziale nella determinazione del compenso è molto alto. Si noti, infatti, che i parametri stabiliti dal decreto 140/2012 innanzitutto non sono vincolanti nemmeno per il giudice, che può discostarsene nei casi concreti; in secondo luogo i parametri sono fissati Cosa cambia per i professionisti Tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico Sono abrogate Liquidazione giudiziale Previsti parametri con dm 140/2012 Rapporto con il cliente Informazioni contrattuali Preventivo Misura del compenso Pubblicità informativa con una forbice molto ampia tra il valore più basso e il valore del maggiore incremento. Non essendoci più un tariffario unico, seppure modulabile, considerata la forbice minimomassimo per singole prestazioni, il professionista, per regolare i rapporti economici con la propria clientela, è, dunque, incentivato a costruire un proprio tariffario di studio. Anzi il cliente che entra in uno studio professionale e assegna un incarico si vedrà consegnare il contratto, magari a seguito di un preventivo di massima, oltre che alcune specifiche informazioni previste da leggi di settore (dalla privacy alla conciliazione). Secondo il disegno del legislatore l abolizione delle tariffe e Compenso deciso al conferimento d incarico comunque il concetto è che il cliente dovrà avere elementi per valutare la qualità del servizio professionale richiesto. Naturalmente la valutazione deve essere oggettiva e dipende da criteri controllabili. In ogni caso il professionista ha interesse a che il cliente sia reso edotto della complessità dell incarico: soprattutto in relazione alle responsabilità professionali. Il contratto deve prevedere tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell incarico. La norma prefigura una informazione completa sul costo complessivo. Peraltro durante lo svolgimento dell incarico potrebbero emergere sviluppi non prevedibili. Il professionista potrà riservarsi nel contratto di far presente le circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che determinano un aumento dei costi. Si tratta di una valvola aperta alla possibile integrazione del contratto che è compatibile con la normativa. Il contratto deve infine indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell esercizio dell attività professionale. Nel contratto si dovranno scrivere il numero della polizza e la compagnia assicuratrice e anche il massimale di copertura. L obbligo di assicurazione è previsto dall articolo 5 del decreto ministeriale n. 137/2012, anche se la sua entrata in vigore è stata differita al 16 agosto Compenso pattuito al momento del conferimento dell incarico professionale Grado di complessità dell incarico Oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fi no alla conclusione dell incarico Dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell esercizio dell attività professionale Di massima, adeguato all importanza dell opera Per le singole prestazioni vanno indicate tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi Possibile anche sui compensi delle prestazioni, realizzabile con ogni mezzo la riconduzione dei compensi ai rapporti contrattuali dovrebbe incentivare la concorrenza tra professionisti, singoli e associati, e tra società professionali. Non a caso i compensi possono essere oggetto della pubblicità informativa (su cui si veda il dpr 7/8/2012 n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, regolamento di attuazione dei principi dettati dall articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate). Quindi lo studio professionale potrà preparare una brochure informativa con il proprio preziario e magari diffonderlo tramite il sito internet. Così sarà data al cliente la possibilità di scelta del professionista anche sulla base del fattore compenso praticato. A questo proposito va richiamato il decreto ministeriale n. 137/2012 sulla disciplina delle professioni regolamentate, che dedica un apposito articolo alla libera concorrenza e alla pubblicità informativa. Innanzi tutto la pubblicità informativa è ammessa con ogni mezzo purché attinente l attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e anche i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l obbligo del segreto professionale e non dev essere equivoca, ingannevole o denigratoria. Infine, così si chiude l articolo 4 del decreto 137, la violazione della disposizione sui principi della pubblicità informativa costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni previste dal codice del consumo e dalle norme sulla pubblicità ingannevole. Questi ultimi riferimenti potrebbero però mettere in dubbio la qualifica del professionista e spostarla sul versante imprenditoriale, esito questo fortemente avversato dagli ordini. A parte queste considerazioni generali, va sottolineato che la possibilità di mettere a confronto le tariffe pratiche attraverso le forme lecite di pubblicità comparativa è ulteriore elemento che spinge alla individuazione di un tariffario di studio e di una contrattualistica standard a uso del singolo professionista, dello studio associato e della società tra professionisti. Privacy e conciliazione, informative da inserire Nel contratto possono trovare posto le informative dovute per legge al cliente. Una prima informativa è quella relativa al trattamento dei dati personali. Il contratto di incarico professionale è la sede in cui il cliente può dichiarare di avere ricevuto l informativa prevista dall articolo 13 del codice della privacy e di avere prestato il consenso di cui all articolo 23 dello stesso codice. Peraltro va ricordato che se il contratto non scrive l informativa dettagliata con tutti gli elementi dell articolo 13 citato, allora al cliente va fornita una separata informativa, che può essere consegnata su foglio a parte o inserita come allegato del contratto stesso. Per gli avvocati il contratto è la sede per inserire l informativa sulla conciliazione, con espresso riferimento ai benefici fiscali conseguibili. Il contratto può contenere l informativa relativa agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette previsto dal decreto legislativo 56/2004. Il contratto indica anche l importo del rimborso spese dovuto al professionista. Le spese possono essere determinate in modo forfettario oppure in base alla documentazione che verrà prodotta successivamente; nel contratto possono essere inseriti i parametri per il calcolo delle spese da rimborsare, anche con la determinazione di un tetto massimo oppure dei riferimenti al tipo di mezzo di trasporto che sarà utilizzato (treno, aereo, autovettura), classe del treno o dell aereo, categoria alberghiera per il pernottamento. Il contratto deve contenere la specifica indicazione dei tempi di pagamento di acconti e saldo. Altra clausola che sicuramente sarà inserita è la clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento.

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9 16 Lunedì 24 Settembre 2012 IMPRESA L Inps ha autorizzato lo sgravio dell 11,50%. Domanda esclusivamente in via telematica Edili, piccola boccata d ossigeno Via libera alla riduzione contributiva per l anno 2012 Pagina a cura DI CARLA DE LELLIS Boccata d ossigeno sul costo del lavoro per le imprese edili. L Inps, infatti, ha dato il via libera allo sconto per l anno 2012 non risultando ancora emanato il previsto decreto di attuazione annuale. Si tratta della riduzione dell 11,50% applicabile sulle contribuzioni previdenziali dovute a Inps e Inail per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Le imprese, pertanto, possono applicare lo sconto nella stessa misura dell anno precedente previa istanza all Inps che, a partire da quest anno, si presenta esclusivamente in via telematica Sconto edili. La riduzione contributiva è stata introdotta dalla legge n. 341/1995 limitatamente al settore edile. In origine valeva il 9,5%, poi è stato più volte prorogato e a partire dal 1997 è stato elevata alla misura dell 11,5% come tuttora vigente. Prima la legge n. 144/1999 e più tardi la legge n. 266/2002 hanno riattivato l incentivo, praticamente riconfermato ininterrottamente, anno dopo anno, fino al 2006, subordinandone l operatività all emanazione di un decreto interministeriale annuale di conferma o di rideterminazione della misura. Da ultimo, con la legge n. 247/2007 (protocollo welfare) il bonus è stato reso strutturale subordinandolo, tuttavia, a una verifica annuale da farsi entro il 31 maggio, al fine di valutare la possibilità che, con apposito decreto da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, possa essere confermata o rideterminata (per l anno di riferimento) la riduzione contributiva. Una volta decorsi 30 giorni dal predetto termine per l emanazione del decreto, le imprese possono cominciare a utilizzare la riduzione contributiva fissata per l anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all effettiva riduzione accordata ovvero nel caso della mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell anno di riferimento. Lo sgravio A chi spetta Le condizioni La domanda Codice autorizzazione Il recupero dello sgravio Potenziati i servizi telematici Da quest anno le istanze per la riduzione contributiva in edilizia si presentano in via telematica. In attuazione del dl n. 78/2010, infatti, l Inps ha introdotto l estensione e il potenziamento dei servizi telematici, nonché la presentazione telematica in via esclusiva delle istanze di servizio. Sono state, pertanto, innovate le modalità di richiesta e di autorizzazione della riduzione contributiva nel settore dell edilizia, come illustrato dall Inps nel messaggio n /2012. In particolare, le istanze vanno inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del nuovo modulo «Riduzione Edilizia», disponibile nella funzionalità «Invio Nuova Comunicazione» della sezione «Comunicazioni online», nel «Cassetto previdenziale Aziende» del sito internet LO SCONTO EDILE Per l anno 2012 la riduzione contributiva spetta in misura dell 11,5% (la stessa misura applicata nell anno 2011) L incentivo è rivolto ai datori di lavoro che esercitano attività edile, anche se in economia, sul territorio nazionale Si applica agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (compresi soci di coop) Per fruire dello sgravio, i datori di lavoro: devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva anche da parte delle casse edili (Durc); non avere riportato condanne passate in giudicato per violazioni sulle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell agevolazione A partire da quest anno le istanze finalizzate all applicazione della riduzione contributiva nel settore dell edilizia vanno inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del nuovo modulo Riduzione Edilizia, disponibile nella funzionalità Invio Nuova Comunicazione della sezione Comunicazioni online, nel Cassetto previdenziale Aziende del sito internet dell Inps ( Le aziende aventi diritto allo sgravio saranno aggiornate automaticamente dai sistemi informativi centrali dell Inps entro il giorno successivo all invio dell istanza, con attribuzione del codice autorizzazione di nuova istituzione 7N avente il significato di azienda autorizzata alla riduzione edilizia ex art. 29, comma 2 dl 244/95 Le aziende autorizzate devono esporre lo sgravio nel fl usso Uniemens: il beneficio corrente con il codice causale L206 nell elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; il recupero degli arretrati con il codice causale L207, nell elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> dell Inps. Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell Inps e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; l esito è visualizzabile all interno del «Cassetto previdenziale Aziende». L Inps, inoltre, ha spiegato che sono cambiate anche le modalità con cui vengono codificate negli archivi le aziende aventi diritto al beneficio. In precedenza la gestione dell agevolazione avveniva con l identificazione delle aziende escluse dal beneficio della riduzione contributiva, mediante il codice 2W; a partire da quest anno, invece, sono identificate direttamente le aziende autorizzate al godimento dello sgravio, mediante l attribuzione del codice di autorizzazione 7N, avente il significato di «azienda autorizzata alla riduzione edilizia ex art. 29, comma 2 dl 244/95». Ok allo sconto per il Poiché quest anno il termine previsto per l adozione è trascorso senza che il decreto fosse adottato, le aziende edili possono dunque applicare lo sgravio nella misura prevista per l anno precedente, pari all 11,50%. Lo sgravio, ha spiegato l Inps (messaggio n /2012) è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre Per poterne fruire è necessario inoltrare apposita istanza telematica, cosa possibile dal 31 agosto L Inps, infine, ha spiegato che diritto e misura dello sgravio si consolideranno definitivamente entro il 15 dicembre, data entro cui dovrebbe essere emanato il relativo decreto ministeriale, e che di tanto darà comunicazione con apposito messaggio. Costo del lavoro ridotto. La riduzione opera sull ammontare delle contribuzioni previdenziali, diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all Inps e all Inail, a favore delle aziende, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, tra l altro per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale. I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici Istat 1991 dal al L agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste per l accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, incluse quelle dettate in materia di retribuzione imponibile. Lo sconto non spetta per quei lavoratori per i quali siano previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento ecc.). Serve il Durc. Sulla materia della riduzione contributiva in edilizia è intervenuta la legge n. 248/2006 che ha introdotto ulteriori requisiti ai fini della fruizione dell agevolazione. In particolare, ha disposto che i datori di lavoro interessati devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili e non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell agevolazione. La norma ha imposto, inoltre, a tutti i datori di lavoro l obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Durc (Documento unico di regolarità contributiva). Il recupero dello sgravio. Le aziende autorizzate (la procedura prevede un giorno di tempo) possono subito recuperare lo sgravio, esponendo il relativo importo nel flusso Uniemens con le consuete modalità, vale a dire : a) esponendo il beneficio corrente con il codice causale «L206» nell elemento «AltreA- Credito» di «DatiRetributivi»; b) ed esponendo il beneficio arretrato con il codice causale «L207», nell elemento «Altre- PartiteACredito» di «DenunciaAziendale». Riproduzione riservata

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