COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO. REGOLAMENTO PER l'applicazione DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

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1 COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO REGOLAMENTO PER l'applicazione DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Approvato con la deliberazione consiliare n. 92/94 e successivamente modificato e integrato con le deliberazioni consiliari n. 136/94, n. 9/96, n. 14/97, n. 96/98, n. 11/00, n. 17/07 e n 17 /08 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2010 1

2 ART. 1 Istituzione della tassa 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati di cui al seguente art. 2 è istituita ed applicata nell'intero territorio comunale apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del Decreto legislativo n. 507/93 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento. ART. 2 Definizione di rifiuti 1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali di cui il detentore si disfi o abbia l obbligo di disfarsi. 2. Non costituiscono rifiuto i residui di produzione o di consumo effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo e/o in analogo o in diverso ciclo produttivo o di consumo 3. Sono rifiuti solidi urbani i rifiuti così come definiti dall art. 184 comma 2 del D.lgs. n.152 del 2006 alle lettere a, c, d, e, f, 4. Per rifiuti speciali non pericolosi assimilato agli urbani di cui alla lettera b del predetto comma 2 art. 184 del D.lgs 152 del 2006, si intendono i rifiuti aventi una componente merceologica analoga a quella dei rifiuti dei rifiuti indicati dal comma Sono rifiuti speciali, tossici o nocivi quelli non rientranti nelle categorie di cui ai commi precedenti e previsti dall art. 184 comma 5 del D.lgs 152 del ART.3 Presupposto della tassa 1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione dei locali od aree a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del D.Lgs , n. 507, fermo restando quanto in seguito disposto dall'art. 11 del presente regolamento in tema di riduzione delle tariffe per particolari condizioni di svolgimento del servizio. 2. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata soltanto la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato. 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati la tassa è dovuta anche per i locali ed aree scoperte di uso comune. 4. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. ART.4 Soggetti attivi e passivi 2

3 1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 3. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario. 4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera e forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività. ART. 5 Commisurazione della tassa 1. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. 2. Entro il 31 ottobre 1996 saranno definiti i criteri di commisurazione della tassa, a norma dell'art. 65 comma 1 del D.Lgs 507/93, per la loro applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996, secondo i seguenti elementi: a) la tassa è commisurata alle quantità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati. b) le tariffe per ogni categoria e/o sottocategoria omogenea sono determinate, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti. 3. Nelle unità adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata. ART. 5 BIS Determinazione del costo del servizio 1. Il costo di esercizio della tassa viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 507/93 detraendo dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 10% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in quanto il costo addebitabile allo spazzamento delle strade risulta superiore a detta percentuale. 3

4 2. Dal costo determinato in base al disposto dell'art. 1 sono dedotte nellla stessa quota percentuale corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello di cui all'art. 2 terzo comma n. 3 del D.P.R. 915/82 le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciute nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67 c. 2 ART. 5 TER Gettito della tassa 1. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di esercizio, determinato secondo le indicazioni di cui all'articolo precedente né puo' essere inferiore al cinquanta per cento dello stesso. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità. ART.6 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in relazione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore. 3. La cessazione nel corso dell'anno dall'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. La presentazione all'ufficio competente della dichiarazione di cessazione sottoscritta dalla proprietà, attestante che il locale od area sono stati rilasciati dall'occupante o detentore liberi e vuoti da persone e cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto successivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. ART. 7 Classi di contribuenza 1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dell'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 5 del presente Regolamento, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento: a) appartamenti e locali di abitazione, comitati e associazioni senza scopo di lucro, circoli ricreativi, scuole b) bar, fruttivendoli, pizzerie, ristoranti, tavole calde e fiorai, negozi di generi alimentari c) alberghi, esercizi di vendita, negozi e camere mobiliate 4

5 d) botteghe artigiane, magazzini ed esposizioni auto e) uffici pubblici e ambulatori privati f) autorimesse per terzi, stabilimenti industriali g) teatri, cinematografi, locali di divertimento h) studi, Uffici privati, uffici commerciali, Istituti di Credito i) aree dei campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi l) uffici amministrativi, mense e magazzini all'interno delle concerie m) aree scoperte adibite ad esercizio di attività da parte di operatori commerciali: si applicano le tariffe previste per i locali ove si esercitano attività analoghe 2. I locali e le aree non espressamente indicati vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della preminente destinazione d'uso. ART. 7 bis Gestione del servizio 1. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente anche in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, può decidere che sia: a) effettuata dal Comune in economia diretta; b) affidata in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.; c) affidata ad una società per azioni a capitale interamente pubblico, ai sensi dell art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 3. Nel caso di gestione di servizio secondo le modalità di cui ai punti b) o c) del precedente comma 1 il soggetto gestore: a) subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio; b) svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica; c) cura l accertamento, la riscossione (anche coattiva) e la rendicontazione al Comune dell entrata in questione, sulla base del disciplinare, il quale fissa, nei termini di legge ed ove sia necessario, i tempi di riversamento nella tesoreria del comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento, o da altre norme rilevanti. Art. 7 ter Funzionario responsabile 1. Nel caso di gestione in economia diretta dal Comune, il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone rimborsi. 2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore. 5

6 3. Nel caso di gestione in concessione ai sensi dell art. 7 bis comma 1 lett. b) o di affidamento a società per azioni a capitale interamente pubblico ai sensi dell art. 7 bis comma 1 lett. c), le attribuzioni di cui al precedente comma 1 spettano al soggetto gestore del servizio. 4. Il soggetto gestore della tassa provvede alla designazione di un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Il predetto funzionario sottoscrive i provvedimenti relativi alla gestione della tassa, comprese le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni, e dispone i rimborsi. 5. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative. 6. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile. Art. 7 quater Riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani 1. Il pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, tenendo conto della scelta effettuata sulle modalità di gestione del servizio ai sensi del precedente art. 7 bis, può essere effettuato tramite: 1. versamento diretto alla tesoreria comunale; 2. versamento sul conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria; 3. presso gli sportelli del concessionario della riscossione di cui all art. 7 bis comma 1 lett. b) ovvero mediante le altre modalità con lo stesso previamente concordate od espressamente previste dalla legge per le entrate riscosse dal medesimo soggetto. 4. versamento sul conto corrente postale intestato alla Società a capitale interamente pubblico, di cui all art. 7 bis comma 1 lett. c) del presente Regolamento; 5. on-line sul sito tramite banco posta, carta di credito o carta Postepay, su c/c postale intestato alla Società di cui al punto precedente; 6. presso i soggetti abilitati al servizio T-SERVE o EU-Pay; 7. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari attivate tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale o del soggetto di cui all art. 7 bis comma 1 lett. c); 8. mediante assegno bancario, fermo restando che ove risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso secondo quanto previsto dall art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n L accettazione dell assegno è eseguita con detta riserva, e per constatarne l omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione; 9. mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La relativa convenzione deve essere previamente approvata dal Comune; 2. Tenendo conto della scelta effettuata sulle modalità di gestione del servizio ai sensi del precedente art. 7 bis, il soggetto che gestirà il servizio dovrà provvedere all attività di controllo in merito al corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari nei modi, forme e tempi previsti dall art. 1, comma 161, Legge n. 296/

7 3. La riscossione ordinaria della tassa, ad opera alla Società a capitale interamente pubblico, di cui all art. 7 bis comma 1 lett. c) del presente Regolamento, è svolta attraverso la comunicazione a ciascun contribuente di un avviso nominativo di pagamento della tassa contenente tutti gli elementi identificativi degli oggetti/partite TARSU,con possibilità di versamento in un unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. L Amministrazione Comunale, mediante la deliberazione annuale per l approvazione delle tariffe, può stabilire lo spostamento di tali scadenze. Le scadenze di pagamento della tassa, nonché il numero delle rate vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale 4. Si applicano gli interessi nella misura del tasso legale, ovvero in quella diversamente stabilita dalla legge. 5. Per la riscossione coattiva della tassa si rinvia a quanto previsto nel regolamento Generale delle Entrate. 6. A carico dei destinatari degli atti tributari, di cui ai commi precedenti, si applica il rimborso delle spese sostenute per l emissione e la notifica degli stessi, nella misura determinata dal Comune. ART. 8 Accertamento, Riscossione, Rimborsi, Sanzioni, Contenzioso 1. Per quanto concerne le procedure di accertamento e riscossione, di concessione di rimborsi e applicazione delle sanzioni, si applicano le relative disposizioni di cui agli articoli 71, 72, 73, 75 e 76 del D.Lgs. n.507/93 2. Per quanto riguarda il contenzioso, sino all'entrata in vigore della disciplina di cui al nuovo processo tributario previsto dai decreti legislativi n. 545 e 546 del , si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e dell'art. 63 del D.P.R , n. 43. ART. 9 Denunce 1. I soggetti di cui al precedente art. 4 devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dal lo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli l'ufficio tributi del Comune. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa a locali ed aree, allo loro superficie e destinazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo. 3. Il contribuente è altresì obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al successivo comma 5; in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione della tariffa e sono applicabili le sanzioni per l'omessa denuncia di variazione di cui al precedente art. 8. 7

8 4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere: a) l'indicazione del codice fiscale b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali; d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati; e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree f) la indicazione della appartenenza dei locali o delle aree ad una struttura condominiale 5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. 6. La dichiarazione sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale statale. 7. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. 8. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati gli uffici comunali sono tenuti ad invitare gli utenti a provvedere nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. ART.10 Tassa giornaliera di smaltimento 1. E' istituita a decorrere dal , ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/93, come modificato con l'art. 3 comma 68 della legge , n. 549 la tassa giornaliera di smaltimento da applicarsi nell'intero territorio del Comune. 2. La tassa è dovuta per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi interni dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravateda servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. 3. La tassa è commisurata a ciascun metro quadrato di superficie comunque occupata o detenuta. 4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. 5. In mancanza di corrispondente voce di uso della classificazione contenuta nel regolamento sarà applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani 8

9 6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/93. Per le occupazioni che non richiedono auto rizzazione o che non comportano il pagamento della tosap la tassa giornaliera di smaltimento deve essere versata direttamente ad uffici o persona le espressamente incaricati. 7. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori. 8. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili. ART. 11 Riduzioni di tariffa in funzione dello svolgimento del servizio 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. 2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta, come determinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 467 del , sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta nella misura del 30%. 3. Le condizioni previste ai comma 4 e 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93 al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida scritta al Gestore del servizio nettezza urbana ed al Settore Tributi. Dalla data in cui è pervenuta la diffida al Gestore del Servizio Nettezza Urbana, qualora lo stesso non provveda nel termine di 15 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa. ART. 12 Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di uso 1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoindicata nel caso di: a) abitazioni con unico occupante: la tariffa è ridotta di un terzo b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: nessuna riduzione c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale o altro uso non continuativo, ma ricorrente: nessuna riduzione d) utenti che versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: la tariffa è ridotta del 20% e) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: la tariffa è ridotta del 10% f) - nuclei familiari che risultino costituiti da n. 2 componenti dalle risultanze anagrafiche al 1 gennaio dell'anno di riferimento: la tariffa è ridotta del 10% 2. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo ad esclusione dell'iposi di cui al punto f) per la quale la riduzione viene applicata d'ufficio. 9

10 ART. 13 Agevolazioni 1. Sono esenti dalla tassa: a) i locali e le aree adibiti ad uffici, servizi ed istituzioni comunali, a Caserma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, a Case di riposo gestite da Enti pubblici; b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto e di proprietà di enti religiosi adibiti ad attività sociali ed educative, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione e quelli adibiti ad attività commerciali; c) i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni: - tutti i componenti con età superiore a sessanta anni, con unico reddito derivante da pensione minima o sociale e senza alcuna proprietà immobiliare o con un'unica proprietà immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore catastale non rivalutato, comprese le pertinenze, sia inferiore a euro 361,52 I nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore o uguale a E ,00 I nuclei familiari il cui stato di disagio economico viene certificato dall'ufficio Politiche sociali d) Gli immobili di proprietà di ex IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato adibiti all attività istituzionale delle medesime. 2. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene ridotta di 1/3 per le abitazioni occupate da nuclei familiari aventi indicatore ISEE inferiore o uguale a Euro 5.000,00 3. Per usufruire della esenzione di cui al punto 1. lettera c) e della riduzione di cui al punto 2. del presente articolo occorre presentare apposita domanda all'ufficio Tributi del Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con effetto dall'anno successivo, corredata della documentazione attestante la situazione economica della famiglia. Limitatamente all'anno 2008 la domanda dovrà essere presentata entro il La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene ridotta in misura del 10% ai soggetti utilizzatori di biocomposter assegnati dall'amministrazione Comunale previa sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito. L'agevolazione per l'anno 2002 viene concessa a coloro che avranno sottoscritto il suddetto contratto entro il ; per gli anni successivi a coloro che avranno sottoscritto il contratto alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.detta riduzione sarà applicata solo ai soggetti i cui biocomposter risultano gestiti regolarmente, come da certificazione del gestore unico. ART. 14 Variazioni di superfici tassabili 1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali. 2. Sono tassabili per intero le superfici operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell ambito dello svolgimento di un attività produttiva, e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria. 10

11 ART. 15 Esclusioni oggettive della tassa 1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana; b) soffitte, stenditoi, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile quindi la permanenza; c) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili; e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza risulti da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. 2. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri. 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti 4. Per alcune categorie di attività produttive di rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, che verranno successivamente individuate, la superficie tassabile puo' essere determinata applicando una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. ART. 16 Rinvio ad altre disposizioni 1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti. ART. 17 Disposizioni finali e transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle per le quali norme legislative prevedono il differimento ad anni successivi 2. I termini per la presentazione delle denunce, l'accertamento e la riscossione del tributo sono regolati dal D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni 3. Fino all'entrata in vigore dei criteri di commisurazione della tassa previsti dall'art. 65 del D. Lgs 507/93 da adottarsi entro il 31 ottobre 1996, la tassa è commisurata all superficie complessiva dei 11

12 locali ed aree scoperte ed all'uso cui i medesimi sono destinati mediante l'applicazione di una tariffa unitaria per metro quadrato differenziata per categorie. 4. Entro il sarà provveduto, ai sensi dell'art. 79, comma 2 alla modificazione della classificazione delle categorie tassabili e delle tariffe derivanti dalla commisurazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 per la loro applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1997 ART.18 Abrogazioni 1. Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'art. 79, commi da 2 a 6 del Decreto Legislativo 507/93 gli articoli da 268 a 271 del Testo unico per la finanza locale approvato con Regio Decreto , n. 1175, come sostituiti dall'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dall'art. 8 del Decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni, non ché ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del capo III del citato Decreto Legislativo n

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