CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO ARTICOLO 1 OGGETTO DELL APPALTO

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1 CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO ARTICOLO 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento, a seguito di procedura ristretta, del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze dell'azienda U.S.L. N. 1 Imperiese. Prestazioni principali richieste: a) Identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essa collegate. b) Revisione delle polizze esistenti presso l Azienda U.S.L. N. 1 Imperiese finalizzata alla ottimizzazione tecnico assicurativa delle coperture assicurative, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle disposizioni dei CC.CC.NN.LL. c) Elaborazione, d intesa con i competenti uffici dell Azienda U.S.L., dei capitolati speciali per l affidamento del servizio assicurativo ed assistenza durante le procedure d appalto (controlli di conformità e d economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) e la successiva fase contrattuale. d) Gestione dei contratti assicurativi, con il controllo sull emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativa e contabile. e) Il broker sottopone le polizze sottoscritte ad un costante monitoraggio al fine di proporre all'azienda U.S.L. gli aggiornamenti necessari al miglior adeguamento delle stesse agli eventuali mutamenti del rischio e/o all'evoluzione della tecnica assicurativa, della legislazione, etc. f) Assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell incarico, al fine di assicurare il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti. g) Predisposizione di due report: uno periodico sull andamento dei sinistri ed uno annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine; h) Aggiornamento costante sulle problematiche e sulla normativa concernente la materia assicurativa, nonché formazione in materia assicurativa del personale operante nello specifico settore c/o l'azienda U.S.L.. i) Resa di pareri su precise e particolari richieste dell'azienda U.S.L.. j) Interventi di Clinical Risk Management. k) Individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per l ASL n. 1 Imperiese. ARTICOLO 2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Il servizio sarà affidato ad un broker (persona fisica o società singola od associata) con regolare i- scrizione al registro unico intermediari assicurativi e riassicurativi previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e sarà aggiudicato mediante procedura ristretta. Il corrispettivo del Broker deriva dalle commissioni che questi fisserà nella propria offerta a carico delle compagnie assicurative che si aggiudicheranno i contratti di servizio assicurativo. 1

2 ARTICOLO 3 REQUISITI PER L AMMISSIONE ALLA GARA La partecipazione alla gara è riservata a prestatori di servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. 07/9/2005 n. 209, per i quali sussistano, i seguenti requisiti: a) Requisiti di ordine generale di cui all art. 38 del D. Lgs. n. 163 del Per le associazioni temporanee d imprese/raggruppamenti, costituite ai sensi di legge, il requisito anzidetto dovrà essere posseduto da ognuna delle imprese partecipanti al raggruppamento. b) Iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA presso la competente sede per territorio per la categoria riferita all oggetto della gara o analogo registro di altro stato membro CEE nel caso di concorrenti stranieri non residenti in Italia. Per le associazioni temporanee d imprese/raggruppamenti, costituite ai sensi di legge, il requisito anzidetto dovrà essere posseduto da ognuna delle imprese partecipanti al raggruppamento. c) Iscrizione all Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione (R.U.I.) di cui al D. Lgs. n. 209/2005 (incluso il periodo di iscrizione al precedente Albo Broker di cui alla L. 792/84) da almeno 5 anni. Per le associazioni temporanee d imprese/raggruppamenti, costituite ai sensi di legge, il requisito anzidetto dovrà essere posseduto da ognuna delle imprese partecipanti al raggruppamento. d) Possesso di polizza assicurativa della RC professionale con un massimale non inferiore ad ,00= che garantisca la responsabilità professionale verso terzi dell impresa. Per le associazioni temporanee d imprese/raggruppamenti, costituite ai sensi di legge, il requisito anzidetto dovrà essere posseduto da ognuna delle imprese partecipanti al raggruppamento. e) Aver intermediato nell ultimo triennio premi complessivi riferiti all intero portafoglio clienti non inferiori a ,00=. Per le associazioni temporanee d imprese/raggruppamenti, costituite ai sensi di legge, il 60 % del requisito anzidetto dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria del raggruppamento. f) Aver svolto servizi analoghi a quello oggetto di gara in favore di almeno 3 strutture sanitarie pubbliche nell ultimo triennio Per le associazioni temporanee d imprese/raggruppamenti, costituite ai sensi di legge, il requisito anzidetto dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria del raggruppamento. g) Certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2000; sarà ritenuta sufficiente la certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2000 eventualmente riferita alla Sede Legale dell impresa concorrente e riferita anche alla sola divisione Enti Pubblici del concorrente. (In caso di ATI il requisito dovrà essere posseduto almeno dall Impresa Capogruppo). h) Avere in forza attiva almeno 5 unità di personale (Amministratori, dipendenti, collaboratori) iscritte al R.U.I. al momento della pubblicazione del bando (In caso di ATI il requisito dovrà essere posseduto integralmente almeno dal raggruppamento nel suo complesso). i) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge 68/99. E ammessa la partecipazione mediante Raggruppamento Temporaneo d Imprese ai sensi dell art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con le seguenti limitazioni: alle Imprese che presentano offerta in raggruppamento, è preclusa la partecipazione anche in forma singola o in altro raggruppamento. 2

3 per le Imprese che hanno rapporti diretti di controllo, di collegamento, o che sono a loro volta controllate, ai sensi dell art Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura di gara sia della Impresa controllante sia delle Imprese controllate, esclusivamente in raggruppamento tra loro. La mancata osservanza delle predette prescrizioni è causa d esclusione dalla gara, che coinvolgerà tutti i soggetti interessati. ARTICOLO 4 AVVALIMENTO In attuazione del disposto dell art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può integrare i propri requisiti minimi tecnici ed economici di cui alla lettera e) del precedente articolo 3, avvalendosi di quelli di un altra impresa. Non è consentito, a pena di esclusione dalla gara: di avvalersi di più di una impresa ausiliaria; che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria; che partecipino alla gara sia l impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; Il concorrente, con dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, deve attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 requisiti per l ammissione alla gara. Il concorrente deve inoltre allegare: - una dichiarazione sottoscritta dal suo legale rappresentante ( o da persona munita di idonei poteri di rappresentare l impresa) attestante l avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell impresa ausiliaria; - una dichiarazione dell impresa ausiliaria, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita di idonei poteri di rappresentare l impresa), attestante il possesso da parte di quest ultima dei requisiti di cui al precedente articolo3, lett. a), b), c), d), e), nonché l assenza di rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell articolo 2359 c.c. con altri soggetti partecipanti alla gara - il contratto oppure una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico in virtù del quale l impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti indicati e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell incarico. Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; - una dichiarazione sottoscritta dall impresa ausiliaria con cui questa attesti che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui all art. 34, comma 2, con una delle imprese che partecipano alla gara. Il concorrente e l impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione all esecuzione del disciplinare di incarico. ARTICOLO 5 IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO Data la particolarità della natura del servizio risulta impossibile quantificare preventivamente il prezzo dell appalto, che in ogni caso non sarà a diretto carico della Stazione Appaltante. Ai soli fini della quantificazione del Codice CIG identificativo di gara, l importo del presente appalto viene stimato in ,00 annui, e quindi in ,00 per la durata quinquennale dello stesso. Pertanto ai sensi dell articolo 2, comma 1, terzo riquadro della Deliberazione dell Autorità di Vigilanza del pubblicata sulla G.U. n. 12 del il versamento dovuto da ogni partecipante alla gara ammonta ad 70,00. 3

4 ARTICOLO 6 DURATA DEL SERVIZIO Il servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo avrà la durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data indicata sul provvedimento di aggiudicazione. E riservata facoltà di recesso anticipato e unilaterale dal contratto da parte dell Azienda U.S.L. a partire dal terzo anno di vigenza del contratto, e con efficacia per le annualità successive alla terza. L Azienda U.S.L., qualora intenda avvalersene dovrà esercitare tale facoltà, inderogabilmente con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità. La facoltà di recesso sopra indicata potrà essere fatta valere al ricorrere dei motivi di seguito specificati, da richiamare espressamente ed indicare nella comunicazione di recesso inviata al Broker: 1) spesa assicurativa ingiustificatamente elevata; 2) gestione del servizio insoddisfacente e non puntuale; 3) mancato conseguimento di obiettivi del programma di servizio. La facoltà di recesso viene garantita anche nell ipotesi in cui la Regione Liguria deliberi il collocamento con gara unificata del servizio di brokeraggio assicurativo per tutte le Aziende sanitarie regionali, sempre che ciò avvenga a condizioni complessivamente migliorative rispetto a quelle in corso. In caso di scadenza naturale o anticipata, per qualsiasi causa, del contratto l Impresa aggiudicataria, su richiesta dell Azienda U.S.L., si impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio per un periodo minimo di quattro mesi, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all Azienda U.S.L. stesso. ARTICOLO 7 CRITERI DI VALUTAZIONE L appalto sarà aggiudicato a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 sulla base degli elementi di valutazione sotto specificati con, a fianco di ciascuno, il relativo punteggio massimo attribuibile. Il punteggio massimo complessivo riconoscibile alla migliore offerta è pari a 100 (cento) e viene attribuito come segue: 1. Progetto assicurativo (massimo punti 45/100): Descrizione analitica della metodologia operativa per l'espletamento del servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato, con particolare riferimento a metodologie adottabili per il conseguimento d economie di spesa nella gestione dei rischi, descrizione degli strumenti e supporti informatici, tempi di resa delle prestazioni oggetto dell'incarico, con particolare riferimento all'art. 1, lett. c). Descrizione dettagliata del processo di gestione dell'evento assicurativo, con l'indicazione della relativa tempistica. Il punteggio relativo al progetto assicurativo verrà attribuito, secondo la valutazione della commissione di gara, in base ai seguenti sub - criteri: Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e proposte metodologiche per il conseguimento di economie di spesa (massimo punti 20/100) Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi (massimo punti 10/100) 4

5 Attività di gestione dei pacchetti assicurativi aziendali, compresa l assistenza prestata nelle fasi di gara (massimo punti 15/100) 2. Servizi aggiuntivi offerti gratuitamente (massimo punti 5/100): I servizi aggiuntivi offerti saranno valutati discrezionalmente in relazione all adeguatezza degli stessi rispetto ai vantaggi che comportano per l ASL, nonché al miglioramento dell efficienza del servizio assicurazioni dell ASL. 3. Valutazione di attività di brokeraggio effettuata nel settore sanitario (massimo punti 8/100) Il presente criterio avrà ad oggetto la valutazione dell attività di brokeraggio specifica nel settore sanitario pubblico, effettuata dalla società negli anni dal 2005 alla data di pubblicazione del bando, con particolare riguardo alla copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi. Dovranno in particolare essere evidenziate le ricadute positive sulle Aziende sanitarie in ordine alle iniziative poste in essere (esempio contratti in loss occurence, abbattimenti tariffari dei premi assicurativi, azioni riduttive di franchigie, miglioramenti delle condizioni contrattuali in generale, ecc...). La società dovrà documentare tale attività mediante specifiche attestazioni delle aziende sanitarie. 4. Staff tecnico dedicato all Azienda (massimo punti 12/100): I concorrenti dovranno indicare l organizzazione, i nominativi e la funzione svolta da ciascuna delle risorse umane dedicate all espletamento del servizio, nonché il nominativo del Referente Unico del servizio. Saranno valutati i seguenti aspetti: Valutazione dell adeguatezza della composizione dello staff dedicato all espletamento del servizio oggetto del presente appalto in termini organizzativi (massimo punti 3/100); Unità di personale (amministratori, dipendenti, collaboratori) effettivamente dedicati all espletamento del servizio oggetto del presente appalto. Il punteggio sarà assegnato attribuendo un punto per ogni unità di personale rispondente al requisito fino al massimo punteggio (massimo punti 6/100); Numero di ore settimanali garantite all Azienda su richiesta tramite visite in loco, entro e non oltre 48 ore lavorative dalla chiamata, da parte del personale dello staff tecnico (massimo punti 3/100). Il punteggio verrà assegnato secondo il seguente schema, considerando come parametro di assegnazione del punteggio un ora svolta da una singola risorsa umana attiva presso l Azienda: Oltre 20 ore settimanali (3 punti) Oltre 10 fino a 20 ore settimanali (2 punti) Oltre 5 fino a 10 ore settimanali (1 punto) Da 1 a 5 ore settimanali (0 punti) 5. Offerta economica (massimo punti 30/100): L offerta economica sarà valutata utilizzando i seguenti sub criteri: Commissioni poste a carico delle compagnie sulle polizze non RCA (massimo punti 20/100): - Fino al 8% (20 punti) - Oltre il 8% fino al 10% (10 punti) - Oltre il 10% fino al 12% (5 punti) - Oltre il 12% (0 punti) Commissioni poste a carico delle compagnie sulle polizze RCA (massimo punti 10/100): 5

6 - Fino al 4% (10 punti) - Oltre il 4% fino al 6% (5 punti) - Oltre il 6% fino all 8% (3 punti) - Oltre l 8% (0 punti) ARTICOLO 8 REFERENTE DEL SERVIZIO L impresa aggiudicataria (in caso d A.T.I.: l impresa Capogruppo) dovrà individuare un soggetto, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2005, quale Referente Unico nei rapporti con l Azienda U.S.L. che la rappresenterà per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del servizio. Eventuali sostituzioni del Referente Unico, dovranno essere preventivamente sottoposte all approvazione dell Azienda U.S.L.. ARTICOLO 9 COMPENSO Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l Azienda U.S.L. appaltante alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant altro, in quanto lo stesso sarà globalmente remunerato dalla Compagnia d assicurazione aggiudicataria con la quale l Azienda U.S.L. ha già in corso o stipulerà i relativi contratti assicurativi. A tal fine si dichiara che ogni rapporto assicurativo attualmente in essere in favore dell Azienda presenta la c.d. clausola broker. ARTICOLO 10 SUBAPPALTO Non è ammessa ogni forma di subappalto: la violazione di tale obbligo comporta l immediata risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. ARTICOLO 11 OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO Il broker aggiudicatario nell espletamento dell incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell Azienda U.S.L. appaltante né potrà impegnare il medesimo. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal legale rappresentante dell Azienda U.S.L.. Il broker garantirà in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la Compagnia di assicurazione obbligandosi a depositare presso l Azienda U.S.L. ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Il broker garantirà il rispetto degli scopi perseguiti dall Azienda U.S.L. assicurando la tutela degli interessi della stessa. Nell espletamento dell incarico il broker eseguirà quanto dallo stesso proposto in sede d offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell Azienda U.S.L., assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, in seguito alla semplice richiesta degli uffici competenti. Il broker aggiudicatario dimostrerà annualmente di aver stipulato la polizza d assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza, prevista dalla vigente normativa, con specificazione della Compagnia e del massimale assicurato. ARTICOLO 12 OBBLIGO DI RISERVATEZZA 6

7 Il broker aggiudicatario s impegna ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, atti e dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici e anagrafici e/o d ogni altro genere relativi all Azienda U.S.L. di cui sia venuta a conoscenza nell espletamento del servizio. In particolare, il broker aggiudicatario si impegna a: non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi le informazioni acquisite nell esecuzione del servizio, se non a soggetti autorizzati dall Azienda U.S.L. stessa. Il broker aggiudicatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e incaricati la disciplina sui dati personali, sensibili e non, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. L Azienda U.S.L., ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l accertamento dell idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I concorrenti potranno esercitare i diritti previsti dal D. Lgs n ARTICOLO 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso in cui il broker risulterà inadempiente l Azienda U.S.L. potrà in qualsiasi momento risolvere il contratto, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione avrà effetto dal 90 giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata. L incarico s intenderà risolto di diritto con decorrenza immediata e senza obbligo di preavviso nel caso in cui verrà meno l iscrizione all Albo dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione (R.U.I.) da parte dell impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a darne comunicazione all Azienda U.S.L. appaltante. L Azienda U.S.L. si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ex art c.c. qualora il broker aggiudicatario ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza d assicurazione prevista dalla vigente normativa istitutiva dell albo dei brokers d assicurazione. L Azienda U.S.L. avrà in ogni caso diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti in ogni caso imputabili a negligenza, errori od omissioni del broker. ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI PARTICOLARI L impresa aggiudicataria ha l obbligo di comunicare all Azienda U.S.L. ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all istituto e/o rappresentanza del medesimo, fermo restando la facoltà dell Azienda U.S.L. di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l aggiudicataria possa opporre eccezione alcuna. Saranno a carico dell impresa aggiudicataria tutte le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all esecuzione dell incarico. A garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, l aggiudicatario è tenuto al versamento del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dall art 113 D.Lgs. n. 163/2006 con durata non inferiore a 60 mesi decorrenti dalla data d aggiudicazione del servizio. Detta cauzione dovrà essere prestata, in una delle forme previste dall art. 75 D.Lgs. n. 163/2006. Per il deposito cauzionale dovrà essere preso a base di calcolo l importo quinquennale di cui all articolo 5, relativo al codice CIG, del presente capitolato speciale di oneri. Qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività a semplice richiesta scritta dell'azienda U.S.L.. Essa, qualora sia rilasciata in favore di un raggruppamento temporaneo d imprese ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovrà espressamente prevedere l obbligazione di garanzia del fideiussore anche per fatti imputabili a ciascuna delle ditte partecipanti al raggruppamento stesso e non potrà, quindi, essere prestata a sola garanzia per fatti imputabili alla ditta mandataria. 7

8 Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato Speciale di Gara, si fa rinvio al D.Lgs. n. 163/06, al D.Lgs n. 209 e al Codice Civile. ARTICOLO 15 PAGAMENTO DEI PREMI Il pagamento dei premi dovuti all'assicuratore per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo può essere effettuato dall ASL al Broker; in tal caso, il pagamento ha valore liberatorio per l'asl. Il Broker provvede alla rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si precisa che tale modalità di pagamento premi, che solleva l'asl da ogni responsabilità nei confronti degli Assicuratori, sarà ribadita nella clausola broker inserita e da inserirsi in ogni polizza/capitolato speciale oggetto di gara assicurativa, con obbligo per le Compagnie di assicurazioni di incondizionata accettazione. ARTICOLO 16 FORO COMPETENTE Quanto all esecuzione del contratto il foro competente sarà esclusivamente quello di Sanremo. ARTICOLO 17 SPESE CONTRATTUALI Sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, stesura, bolli, registrazione, copie. ARTICOLO 18 PREROGATIVE DELL'AZIENDA U.S.L. Resta di esclusiva competenza dell Azienda U.S.L. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri. ARTICOLO 19 PUBBLICITÀ L'Azienda U.S.L. si impegna a rendere noto alle Compagnie Assicuratrici l'esistenza del rapporto di brokeraggio e consulenza in parola ed a darne notizia comunque alle Parti, in particolare in occasione della predisposizione degli atti relativi alle procedure concorsuali. ARTICOLO 20 PENALITÀ Nel caso si verificassero inadempienze rispetto alle modalità di esecuzione del servizio indicate nel progetto proposto di cui ai punti 1,2 e 4, l'azienda U.S.L. ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie giornaliere pari ad euro 500,00. Tale penalità è elevata ad euro 2.500,00 nel caso di inadempimento rispetto a quanto previsto dall'art.1, lett. d) e dall'art. 12 del presente Capitolato Speciale di Gara. 8

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