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1 Delibera Consiglio Provinciale n 67 del 04/12/ Allegato 12 P R O V I N C I A D I P I S A SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO U.O. Georisorse PAERP Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e Riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Pisa 3 stralcio territoriale: Comuni di Buti, Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano DOCUMENTO APPROVATO Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Parere Motivato su Integrazioni, emendamenti e risposte alle osservazioni della fase di adozione 1

2 1.PREMESSA LE OSSERVAZIONI DEGLI ENTI E DEI PORTATORI DI INTERESSI Regione Toscana Amministrazione Separata dei Beni ad Uso Civico (ASBUC) di Vecchiano Comune di Vecchiano Consorzio EGO (European Gravitational Observatory) LE RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI Regione Toscana Amministrazione Separata dei Beni ad Uso Civico (ASBUC) di Vecchiano Comune di Vecchiano Consorzio EGO (European Gravitational Observatory)

3 1.PREMESSA Questo documento rappresenta la risposta alle osservazioni presentate al Progetto di PAERP III stralcio che il Consiglio Provinciale ha adottato con la delibera n 40 del 26 luglio Il documento adottato è stato pubblicato sul BURT Parte Seconda n. 33 Supplemento n. 119 del 14/08/2012. La scadenza per le osservazioni quindi, ai sensi dell art. 17 della L.R. 1/2005 cadeva il 28/09/2012. Le modifiche sono state apportate in seguito alle osservazioni pervenute nei tempi di legge come riportato in tabella dal soggetto competente ai fini della VAS, cioè la Giunta Provinciale (ai sensi della Del C.P. n 67 del 14 settembre 2010) con il suppporto tecnico della U.O. Strumenti Urbanistici e Trasformazioni territoriali. Nel seguito riportiamo le osservazioni emerse, quindi riportiamo in sintesi le modifiche apportate al progetto di piano, ed infine rispondiamo alle osservazioni che non abbiamo ritenuto necessario accogliere. 2. LE OSSERVAZIONI DEGLI ENTI E DEI PORTATORI DI INTERESSI Le osservazioni pervenute sono elencate e sinteticamente descritte nella tabella seguente. Esaminiamo nel dettaglio il merito di queste osservazioni Regione Toscana La Regione Toscana Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio fa riferimento, ribadendole alle osservazioni già avanzate durante l adozione del I e II stralcio, che possono essere sintetizzate come segue: 1. La normativa regionale non prevede l approvazione del PAERP per stralci; 2. il termine Cave e Bacini estrattivi utilizzato dalla Provincia è inappropriato alla terminologia utilizzata dal PRAER e potrebbe ingenerare confusione; 3. la categoria delle Riserve introdotta dal PAERP potrebbe anch essa generare confusione anche perché Le aree di giacimento costituiscono per definizione le zone entro cui poter delimitare di volta in volta, la Prescrizioni Localizzative. La Regione inoltre segnala la non piena rispondenza delle NTA del PAERP con la più recente normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs 117/2008) Amministrazione Separata dei Beni ad Uso Civico (ASBUC) di Vecchiano L Amministrazione separata dei beni di uso civico (A.S.B.U.C.) di Vecchiano, tramite il proprio legale rappresentante, sig. Riccardo Taccini, fa presente che l'intensa attività estrattiva che in passato ha interessato la ex cava di San Frediano ha causato...un notevole impatto sul paesaggio, sull'ecologia e sull'incolumità di persone e beni accentuato: 1. dall assenza di nessun tipo di ripristino al paesaggio e quindi dall abbandono dello stato dei luoghi in una condizione di pericolo latente nei confronti di fenomeni di tipo gravitativo 2. dalla prossimità di fabbricati adibiti a civile abitazione e ad attività commerciali ai piazzali e/ ai fronti di cava che potrebbero essere investiti da masse lapidee in movimento originate da fenomeni di cui al punto 3 del presente elenco 3. dai rapporti geometrici particolarmente sfavorevoli tra pendenze dell'ex-fronte di cava ed i sistemi di discontinuità presenti nell'ammasso roccioso. 3

4 A sostegno di queste affermazioni produce il documento intitolato: relazione geologica finalizzata alla valutazione del livello di rischio e della fattibilità di un progetto di recupero dell area ex cava mineraria di San Frediano a firma di geologo, che, oltre a corroborare quanto evidenziato al punto 3 dell elenco di cui sopra, dimostra l urgenza di un intervento finalizzato alla sistemazione e quindi alla messa in sicurezza della ex cava mineraria di San Frediano. Sulla base di quanto sopra l A.S.B.U.C. di Vecchiano chiede di inserire la vecchia cava mineraria di San Frediano dismessa senza ripristino al paesaggio all interno del III stralcio del Piano delle Attività Estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili (PAERP) della Provincia di Pisa Comune di Vecchiano In relazione alla richiesta dell ASBUC, inviata per conoscenza anche al Comune di Vecchiano, quest ultimo fa presente, in conformità al vigente Regolamento Urbanistico, di aver già richiesto all ASBUC, di...presentare una proposta finalizzata all eliminazione dei pericoli eventualmente presenti nell area interessata. Il Comune rileva inoltre che l ASBUC, ai sensi degli artt. 2 e 3 del proprio statuto, non avrebbe competenza a fare tali osservazioni Consorzio EGO (European Gravitational Observatory). Il Consorzio EGO osserva che le nuove attività estrattive pianificate nella piana di Cascina dal PAERP potrebbero creare rumore acustico e sismico tale da interferire con i segnali sismici e acustici che l osservatorio di Santo Stefano a Macerata rileva, alla ricerca di onde gravitazionali provenienti dall universo. A questo proposito richiama l art. 13, comma 1, punto 5 del PTC che recita: Il Comune di Cascina ed i Comuni limitrofi in relazione alle attività presenti e da sviluppare nell area di ricerca, d'importanza internazionale, dell'antenna interferometrica "VIRGO", in località S. Stefano in Macerata (Cascina), dovranno vietare l insediamento, la realizzazione, il funzionamento, la trasformazione e l effettuazione di attività, impianti ed attrezzature che possano modificare i valori di campo magnetico ed elettrico, sismico ed acustico attualmente rilevati, attorno ai laboratori, superando i valori massimi ammissibili come definiti nel Doc.P 7. in relazione alle diverse tipologie di sorgenti, (continue, impulsive, periodiche). D altro canto EGO dichiara che... non essendo disponibile alcun dato sul tipo e la quantità di macchine che saranno utilizzate nelle singole cave, non è al momento possibile fare una valutazione del loro possibile disturbo nei confronti di VIRGO. EGO aggiunge comunque che i mezzi solitamente usati in cava producono rimore sismico oltre che acustico e possono quindi interferire con VIRGO. Alla luce di quanto sopra EGO chiede che nella fase autorizzativa dei singoli insediamenti siano rispettate le condizioni del vigente PTC sopra citate. 3. LE RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI Sulla base di quanto sin qui argomentato gli uffici propongono di rispondere alle osservazioni come sinteticamente riportato nella tabella seguente Regione Toscana Ribadiamo qui quanto già controargomentato negli stralci precedenti ed in particolare, punto per punto rispondiamo così. 1. La scelta di approvare il PAERP per stralci funzionali è stata fatta dal Consiglio Provinciale con l obiettivo di non appesantire eccessivamente l iter procedurale di elaborazione, adozione e approvazione del piano. La scelta di operare in questo modo è stata valutata alla luce delle 4

5 disposizioni contenute nella normativa regionale vigente in materia di formazione ed approvazione degli strumenti di governo del territorio. È vero che il disposto normativo non prevede la possibilità di procedere per stralci; purtuttavia non lo vieta espressamente quod non dixit, dicere non voluit. La procedura pertanto si deve ritenere ammissibile e non in contrasto con la normativa vigente. Per quanto riguarda l osservanza dei disposti per la formazione e approvazione del piano di cui agli articoli 15, 16, 17 e seguenti della LR del 03/01/2005 n. 1, sono stati pienamente rispettati i contenuti previsti nella normativa vigente. 2. L osservazione viene accolta, espungendo l espressione cave e bacini da tutta la documentazione di piano. 3. Le riserve, per spiegare ulteriormente la loro funzione, sono nient altro che Prescrizioni localizzative come le altre, tranne per il fatto che i Comuni potranno autorizzarvi la attività estrattiva solo nel caso in cui il monitoraggio biennale ed il conseguente ricalcolo della disponibilità di materiale inerte alla luce degli approfondimenti geognostici che Comune o privati dovranno svolgere rivelasse un deficit nel bilancio. La previsione di riserve limita quindi la necessità di ricorrere a varianti per inserire nuove Prescrizioni localizzative. L osservazione riguardante la non piena rispondenza delle NTA del PAERP con la più recente normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs 117/2008) è generica né meglio specificata in osservazioni precedentemente avanzate ad altri stralci del PAERP. Cerchiamo comunque di capire cosa volesse dire la Regione ed analizziamo le NTA del PAERP. L unico articolo che tratta la materia è il n 13 che recita: 1. Il presente articolo incentiva il riutilizzo di terre e rocce di scavo promuovendo la programmazione di apposite strutture a livello comunale o sovracomunale, contemperando così le disposizioni in materia di siti di stoccaggio di materiale inerte contenute nell art. 37 della L.R. 78/1998 e la sopraggiunta normativa in materia di rifiuti contenuta nel D.lgs 152/2006 e smi. 2. In sede di variante al regolamento urbanistico per il recepimento del PAERP i Comuni pianificano la ubicazione ed i criteri di gestione di uno o più siti destinati ad incentivare il riutilizzo di materiale inerte non inquinato non derivante da attività estrattiva. 3. I Comuni pianificano quanto al punto precedente in relazione alle esigenze verificate sul proprio territorio. In relazione a ciò possono prevedere uno o più siti, ovvero, possono prevedere di utilizzare siti ubicati in Comuni limitrofi previo accordo con gli stessi. 4. I siti di cui al punto 2 possono essere di due tipi in relazione alle particolari esigenze del Comune: a) siti di stoccaggio temporaneo di terre e rocce di scavo; b) siti di stoccaggio e lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi. 5. I siti di stoccaggio temporaneo di terre e rocce di scavo servono a facilitare l incontro della domanda con l offerta. In essi il Comune registra le dichiarazioni di fabbisogno in quantità e qualità di terre e rocce di scavo avanzate da soggetti pubblici o privati e assegna ad altri soggetti che ne prevedano in fase di progetto la produzione la possibilità di stoccarle nel sito nell attesa che comunque non può superare un anno dell utilizzo effettivo da parte del destinatario finale. 6. Il conferimento nei siti di stoccaggio temporaneo pubblici di materiali di risulta accettati per essere riutilizzati tal quali è gratuito. 7. I siti di stoccaggio e lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi potranno essere corredati di impianti di selezione e di separazione del materiale al fine di renderlo conforme alle specifiche 5

6 tecniche dell utilizzatore finale, e la loro realizzazione è soggetta ad autorizzazione con procedura ordinaria se il volume massimo ospitabile dal piazzale è maggiore di m 3. La procedura autorizzativa è semplificata nel caso il volume massimo sia minore. Lo stoccaggio non potrà comunque essere superiore ad un anno dalla data di conferimento. Nessuno di questi commi confligge con le norme del D.Lgs 152/2006, semmai prescrive degli strumenti operativi atti a favorire gli utilizzi delle terre e rocce di scavo per come regolati da quella norma, che per completezza riportiamo di seguito. art Terre e rocce da scavo. 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè: a. siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b. sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c. l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d. sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e. sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f. le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g. la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). 2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purchè in ogni caso non superino i tre anni. 3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale 6

7 deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). 4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti nè a VIA nè a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista. 5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto. 6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA (237) Amministrazione Separata dei Beni ad Uso Civico (ASBUC) di Vecchiano Occorre precisare che, compito del PAERP è individuare aree nelle quali autorizzare nuove attività estrattive, dopo aver valutato la possibilità di reperire materiale inerte da riusi e risistemazione di aree di cava abbandonata senza previsione di ripristini. L individuazione di nuove aree è prerogativa del PAERP, l autorizzazione al ripristino di un area di cava dismessa è prerogativa del Comune, il quale può autorizzarla a prescindere dalla pianificazione del PAERP. Dal canto suo la Provincia è chiamata a supportare il Comune in queste scelte dalle norme del PRAER (Piano di Indirizzo di livello regionale), come segue (D. C.R. n. 27 del 27 febbraio 2007 Prescrizioni e Criteri per l attuazione del PRAER, parte II, art. 6). Al fine di incentivare il recupero ambientale di cave dismesse che presentano situazioni di degrado ambientale e per le quali non vi sia preventivo impegno alla risistemazione, le Province individuano il quadro conoscitivo delle cave dismesse, evidenziando quelle che necessitano di interventi tesi a ridurre o eliminare il degrado e predispongono specifici indirizzi rivolti ai Comuni. Quindi l azione della Provincia in questo caso non è prescrittiva ma di incentivo, attraverso un quadro conoscitivo, che serve al Comune per prendere consapevolezza del problema. Nel caso segnalato dall ASBUC, il Comune di Vecchiano ha tanto ben presente la situazione della Cava di San Frediano che in passato ha promosso un concorso di idee per la progettazione di un ripristino. L inserimento della cava in oggetto nel documento che segnala le situazioni di maggior degrado nelle cave dell area oggetto del piano (allegato 5bis) è pleonastica, ai fini del condizionamento delle scelte del Comune che in questa fattispecie è sovrano, portando su di sé quindi tutta la responsabilità delle sue scelte, che peraltro adesso, con la 7

8 dettagliata ed approfondita relazione geologica fornita dall ASBUC direttamente al Comune, saranno ancora meglio fondate sotto il profilo tecnico-scientifico. Pertanto la richiesta non è accolta Comune di Vecchiano Quanto già argomentato nel rispondere all osservazione dell ASBUC non può che essere rafforzato da questa osservazione del Comune che ribadisce la propria competenza al riguardo e dimostra di esercitarla Consorzio EGO (European Gravitational Observatory). Più che una richiesta si tratta di una raccomandazione al Comune a rispettare una prescrizione già cogente in forza del PTC. La richiesta quindi, correttamente non è riferita a questa sede pianificatoria, ma a quella autorizzatoria, nella quale le legittime aspettative dei soggetti che vorranno esercitare l attività estrattiva dovranno essere contemperate con il vincolo sovraordinato e preesistente anche al PAERP, che tutela un insediamento scientifico di portata internazionale dai rumori sismici ed acustici che possono interferire con la sua attività. Peraltro il Comune di Cascina prevede ulteriori tutele per l attività di VIRGO poiché il proprio piano strutturale riporta all art. 5.2 Il sistema territoriale della pianura bonificata una prescrizione vincolante per il RU. Al punto 3 di queste prescrizioni è riportato il seguente contenuto: è prescrizione vincolante per il RU l Individuazione dell area di tutela per l antenna interferometrica da assoggettare a specifica regolamentazione in attuazione del protocollo di intesa stipulato tra l Amministrazione Comunale e l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in data Al fine di rendere ancora più solido il quadro pianificatorio che riguarda la tutela della presenza di VIRGO sul territorio, si propone di inserire il seguente specifico articolo nelle NTA di questo piano. I metodi di coltivazione delle attività estrattive nuove o finalizzate al ripristino di siti ex estrattivi pianificati nell area del Comune di Cascina che sarà definita nel Regolamento Urbanistico, dovranno essere tali da non modificare i valori di campo magnetico ed elettrico, sismico ed acustico attualmente rilevati attorno ai laboratori, superando i valori massimi ammissibili come definiti nel Doc.P 7. allegato al PTC in relazione alle diverse tipologie di sorgenti, (continue, impulsive, periodiche). 8

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