Seminario INTFormatevi per le aziende del Lazio. Export Credit Risk Management: come incassare senza rischi. Roma - 12 Dicembre 2012

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1 Seminario INTFormatevi per le aziende del Lazio Export Credit Risk Management: come incassare senza rischi Dr. Domenico Del Sorbo Roma - 12 Dicembre 2012

2 Indicazioni Preliminari I testi e i commenti riportati in questo elaborato, ancorchè frutto di attente analisi e valutazioni, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità. E' vietato l'uso di questa presentazione senza il consenso scritto dell'autore. Fonti: «Il commercio internazionale» numeri vari - Ipsoa/Notiziari Credimpex-Italia/Pubblicazione UCP 600 ICC/Pubblicazione ISBP no. 681 ICC/Posizioni CommerzBank/Commentary on UCP 600 by UCP 600 Drafting Group I commenti e i richiami alle norme sono indicati in italiano. Si ricorda che fa sempre fede il testo in inglese delle UCP 600, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. Le UCP 600 sono disponibili a presso la Camera di Commercio Internazionale Italia, sez. di Roma che detiene i diritti per l Italia.

3 Credit Risk Management Il rischio di credito nelle transazioni commerciali internazionali Il credit risk management consiste nella valutazione, nel controllo e nella risoluzione del rischio di credito attraverso operazioni di natura assicurativa e finanziaria.

4 Export Credit Risk Management: quali soluzioni? Breve Termine (Trade Finance) M/Lungo Termine (Export Finance) Soluzioni Finanziarie Soluzioni Assicurative -Crediti Documentari* -Payment Guarantee Polizze Assicurative proposte da: Euler-Hermes, Coface, Atradius e Sacebt (che coprono il 90% ca del mercato) -Forfaiting -Credito Acquirente -Linee Open -Voltura di Polizza Sace - Polizza Credito Fornitore Sace Spa * Credito documentario, Lettera di Credito, Credoc, «credito», LC sono da intendersi come sinonimi

5 Export Credit Risk Management Strumenti Finanziari -Trasferimento del rischio di credito ad una banca; -Copert. rischio di credito al 100%*; -Utilizzo su singole operazioni; -Strumenti autonomi; -Cliente affidato; Strumenti Assicurativi -Trasferimento del rischio di credito ad una compagnia assicurativa; -Copert. del rischio di credito <100%; -Globalità di crediti; -Strumenti non autonomi; -Cliente non affidato; La scelta dello strumento dipende da settore, forza contrattuale, rischio, importo, paese, esigenze delle parti, ecc. *: in termini relativi

6 Il Credito Documentario: definizione Art. 2 UCP 600: «Credito significa qualunque pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della banca emittente di onorare una presentazione conforme.» Il credito documentario costituisce, pertanto, un impegno inderogabile di una banca a pagare un determinato importo a favore di un beneficiario contro presentazione - entro determinati termini di validità - dei documenti prescritti nel credito, ed a condizioni che quest ultimi siano giudicati idonei sotto il profilo formale ai termini e condizioni del credito documentario stesso.

7 LC: un po di storia.. La loro origine risale alla prima metà dell 800 e rappresenta un evoluzione dello strumento della lettera di credito commerciale creata dal ceto imprenditoriale nel XII secolo allo scopo di garantire maggiore sicurezza nelle compravendite internazionali. Il loro utilizzo si diffuse considerevolmente dopo la prima guerra mondiale quando l accresciuto volume delle operazioni commerciali si caratterizzava per un elevato livello di rischio legato alla solvibilità degli importatori.

8 LC: un po di storia.. Nel 1920, alcune banche americane adottarono delle norme comuni per regolare le operazioni di credito documentario che trasmisero alle loro corrispondenti all estero. Il primo corpo normativo fu preparato nel 1929 con la pubblicazione n. 74 (Regole di Amsterdam) e nacque dall esigenza di evitare controversie e dispute causate da conflitti di leggi, usi, o da interpretazioni contrastanti mentre la prima vera e propria edizione delle norme si ebbe con le «Regole di Vienna», pubblicazione no. 82 del 1933.

9 LC: un po di storia.. Successivamente sono state emanate le pubblicazioni no. 151 del 1951 (Regole di Lisbona) e la no. 222 del 1963 (Regole di Città del Messico) A seguire la pubblicazione no. 290 del 1974, la pubblicazione no. 400 del 1983, la pubblicazione no. 500 del Attualmente le operazioni di credito documentario vengono regolate dalla Pubblicazione no. 600/07 ICC.

10 Il Credito Documentario: i soggetti coinvolti Il compratore/ordinante/applicant Il venditore/beneficiario/beneficiary La banca emittente/issuing bank La banca avvisante/advising bank La banca del beneficiario può assumere altre funzioni che saranno analizzate in seguito.

11 Il Credito Documentario: i soggetti coinvolti Definizioni ex art. 2 UCP 600 ICC: «Ordinante: significa il soggetto su richiesta del quale viene emesso il credito.» «Beneficiario significa il soggetto a favore del quale viene emesso il credito» «Banca emittente significa la banca che emette un credito su richiesta di un ordinante o per conto proprio» «Banca Avvisante significa la banca che avvisa il credito su richiesta della banca emittente.»

12 Il Credito Documentario: le fasi 1 Beneficiario Ordinante Banca Avvisante Banca Emittente 3

13 Il Credito Documentario: le fasi 1) Conclusione dell accordo commerciale; 2) Incarico alla banca emittente per emettere la LC; 3,4) Invio e notifica al beneficiario della LC; 5) Invio delle merci a cura del beneficiario; 6,7) Produzione dei documenti a corredo della LC e inoltro alla Banca emittente degli stessi per il tramite della banca avvisante; 8) Riscontrata la conformità dei documenti, gli stessi vengono consegnati all ordinante, dietro addebito dei fondi e contestuale accredito al beneficiario per il tramite della banca avvisante.

14 LC: Le tipologie di utilizzo Art. 6 b UCP 600: un credito deve stabilire se è utilizzabile per.. Pagamento a vista: By Payment Pagamento differito: By Deferred Payment Accettazione: By Acceptance Negoziazione: By Negotiation O «mixed payment». Possibile anche any bank by.. Tali tipologie sono rilevabili dal campo 41 del messaggio Swift MT700

15 Che cosa è una «Draft» Nei paesi di Common Law equivale sostanzialmente a una cambiale tratta, il termine «draft» designa una famiglia di strumenti le cui caratteristiche tecnico-giuridiche sono determinate dai singoli ordinamenti nazionali che ne disciplinano l utilizzo e l emissione. Nel commercio internazionale hanno un significato tendenzialmente atecnico, vista anche la variabilità delle sue qualifiche: bank draft, documentary draft, clean draft, sight draft, ecc. Per ragioni di opportunità, è preferibile continuare a tradurre il termine draft in italiano come tratta e a considerarla come tale. La draft va bollata. I termini di bollatura sono specificati in un articolo scaricabile dal sito

16 Cosa si intende per «negotiation» La normativa adotta termini volutamente generici per accogliere la notevole variabilità di comportamenti e prassi da parte di banche e operatori di tutto il mondo. Il termine «purchase» indica qualsiasi forma di acquisizione nell ambito di una presentazione conforme - da effettuarsi in tempi anteriori rispetto ai quali la banca emittente deve rimborsare la banca designata negoziatrice. Variabilità circa: Le modalità tecniche dell acquisto; Le caratteristiche dell anticipo (pro soluto/pro solvendo) L ammontare dell anticipo; Il momento dell erogazione; Le condizioni dell anticipo (in teoria anche nessun anticipo) Variabilità lasciata all accordo fra banca designata/beneficiario.

17 Il ruolo delle banche: come determinarlo?

18 Banca designata: quale prestazione? La banca designata non ha alcun impegno preventivo nei confronti del beneficiario. In un credito a vista, la banca designatacheagisceintalsenso dietro presentazione di documenti conformi paga a vista il beneficiario. In un credito a scadenza, la banca designata che agisce in tal senso decide liberamente se effettuare la prestazione o meno, ma se decide di effettuarla essa dovrà assumere la forma dell emissione dell impegno di pagamento in favore del beneficiario;

19 La conferma in un credito documentario Art. 2 UCP 600: «Banca Confermante significa la banca che aggiunge la propria conferma a un credito su autorizzazione o richiesta della banca emittente» La Banca confermante ha gli stessi impegni della banca emittente in più, a fronte di presentazione conforme, essa deve pagare o negoziare* senza rivalsa. (*Acquisto di tratte e/o documenti a fronte di presentazione conforme) Strumento per gestire il rischio insolvenza banca emittente e il rischio paese. La conferma la si rileva dal campo 49 del messaggio Swift MT700 e il nome della banca confermante dal campo 41.

20 La Copertura del Rischio Banca e del Rischio Paese La conferma di un credito documentario La silent confirmation e lo star del credere Lo sconto pro-soluto della LC La copertura assicurativa Sace

21 La conferma di un credito documentario Trasferisce il rischio insolvenza dalla Banca emittente alla Banca confermante; Trasferisce il rischio paese dal paese della Banca emittente al paese della Banca confermante Copre il rischio tecnico controllo documenti Espressa previsione nel credito: Confirm nel campo 49 MT700 (o indicazioni similari); Convenzioni Sace; Programma TFP della Bers;

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23 Programma TFP: chi è la Bers Costituita a Parigi nel maggio 1990, da oltre 30 paesi azionisti tra cui la Comunità Europea e la BEI, la Bers inizia l attività nell aprile Ha l obiettivo di contribuire al finanziamento di iniziative per la ricostruzione economica dei paesi dell Europa centrale e dell ex-urss. La banca opera sia come Development Bank che come Merchant Bank finanziando iniziative nei settori pubblici e privati intesi a migliorare l intero sistema industriale dei 29 paesi beneficiari

24 I Paesi Beneficiari Albania/Armenia/Azerbaijan/Belarus/ Bosnia and Herzegovina/Bulgaria/Croatia/Estonia/ FYR Macedonia/Georgia/Hungary/Kazakhstan/ KyrgyzRepublic/Latvia/Lithuania/Moldova/Mongolia Montenegro/Poland/Romania/Russia/Serbia Slovak Republic/Slovenia/Tajikistan/Turkey/Turkmenistan Ukraine/Uzbekistan

25 Il Trade Facilitation Programme A partire dal 1999 la Bers ha ideato e varato uno strumento specifico di promozione e sviluppo dei rapporti commerciali tra, da e verso i paesi sopra elencati che ha chiamato Tfp «Trade Facilitation Programme». Attraverso questo programma la Bers rilascia garanzie, a copertura (parziale o totale) del rischio politico e commerciale connesso a strumenti di pagamento e impegni di pagamento considerati «ammissibili» tra banche confermanti (che abbiano sottoscritto l accordo con la Bers) e banche emittenti (ubicate nelle aree geografiche sopra indicate).

26 Il funzionamento dell operazione Se l operazione rientrasse nel Tfp, la Bers emetterebbe in favore della banca italiana confermante una garanzia sotto forma (di solito) di stand-by l/c pagabile a prima richiesta scritta prendendo a proprio carico il rischio di mancato pagamento e permettendo alla banca italiana di aggiungere la conferma su rischio Bers e non più della Issuing Bank con commissioni di conferma molto basse. La richiesta di emissione della garanzia alla Bers può essere effettuata sia dalla banca del compratore (Issuing Bank) che da quella del venditore (Confirming Bank).

27 Il funzionamento dell operazione La Bers si impegna ad emettere la garanzia entro alcuni giorni dal ricevimento della richiesta (di norma entro 5 gg.) con scadenza di solito 15 gg. dopo la data di validità del credito documentario. In sede di utilizzo del credito la banca confermante dovrà avvisare la Bers di ogni richiesta di rimborso inoltrata alla banca emittente e dell esito della/e stessa/e. Infatti in caso di mancato pagamento da parte della banca emittente, la banca confermante dovrà rivalersi sulla garanzia Bers, che effettuerà il pagamento entro 15 gg. dal pervenimento del claim.

28 Schema dell operazione

29 Beni e servizi coperti La Bers garantisce un ampio range di beni e servizi: beni di consumo, commodities, macchinari, ecc. Sono esclusi: Tabacchi, Armi, Alcolici (volume >12%) Prodotti che danneggiano l ambiente Exclusion List: onmental_and_social_exclusion_and_referral_lists_ pdf

30 Per maggiori informazioni Issuing Banks: st_.pdf Confirming Banks: 1.pdf

31 La silent confirmation/star del Credere Con il termine Silent Confirmation si intende la conferma di una L/C da parte di un Istituto bancario o finanziario, in assenza di specifica richiesta/autorizzazione della "Issuing Bank" L Istituto che dà una "silent confirmation" non interviene nell esame e nella negoziazione dei documenti, ma garantisce il Beneficiario del credito contro il mancato pagamento, in sede di utilizzo della L/C, per le seguenti cause: insolvenza della Issuing Bank non trasferibilità dei fondi rischio politico del Paese debitore

32 La silent confirmation/star del Credere Sostanzialmente la Silent Confirmation è un accordo contrattuale sottoscritto fra beneficiario di un credito e un istituto finanziario con il quale, quest ultimo, dietro pagamento di una commissione, si impegna a pagare il beneficiario di un credito qualora una banca designata di solito scelta dall istituto non onora il suo impegno dietro presentazione di documenti conformi.

33 La silent confirmation/star del Credere Lo star del credere differisce dalla silent confirmation in quanto è la stessa banca designata, con un accordo extra-credito, ad assumersi il rischio insolvenza banca emittente e rischio paese. Tale strumento si avvina molto alla conferma «tradizionale», in quanto il beneficiario se effettua una presentazione conforme dovrà essere pagato dalla stessa banca a cui ha effettuato la presentazione. Tale banca, prima di effettuare la prestazione e a differenza di una banca confermante «tradizionale», chiederà i fondi, come da LC, alla banca emittente.

34 I Documenti nel Commercio Internazionale: cenni Notevole è l importanza che rivestono i documenti nelle transazioni commerciali internazionali. Assumono un ruolo centrale nella gestione delle rimesse documentarie e dei crediti documentari. Possiamo rilevare: Documenti commerciali: (Fattura, note di credito, ecc.) Documenti di trasporto: (AWB, CIM, CMR, Bill of lading, ecc.) Documenti assicurativi: (Polizza o certificato di assicurazione) Documenti di circolazione: (EUR1, ATR) Documenti di Origine; Documenti Sanitari, di Qualità, di Conformità, ecc.

35 I Documenti di Trasporto dimostrativi: CIM, CMR, AWB, Sea Waybill I documenti dimostrativi accompagnano la merce e non sono negoziabili; Sebbene diversi tra loro, i vari documenti di trasporto presentano dei punti in comune: hanno funzione di contratto di trasporto, su ognuno è possibile trovare indicazioni in merito al pagamento del nolo; su ognuno dei documenti sarà possibile per il vettore incaricato apporre riserve per sottolineare che le merci gli vengono consegnate con evidenti difformità Consentono al compratore di ritirare le merci a destino.

36 I Documenti di Trasporto: La Polizza di Carico (B/L) La polizza di carico è allo stesso tempo prova del contratto di trasporto, prova della ricezione della merce da parte del vettore e titolo rappresentativo che conferisce al legittimo possessore il diritto di disposizione sulle merci che devono essere descritte in maniera precisa. Consente al legittimo possessore il ritiro delle merci a destino su presentazione dell'originale del titolo stesso. Si nota, però, una tendenza a deprimere il requisito della rappresentatività della polizza. Preferibile chiedere una «negotiable» BL.

37 I Documenti di Trasporto: La Polizza di Carico (B/L) La presentazione di un originale di BL invalida, in automatico, gli altri originali emessi. E titolo di credito negoziabile, che si presta cioè al trasferimento a terzi dei diritti sulle merci, ovvero alla circolazione del diritto alla merce anche durante il viaggio.

38 La BL può essere emessa: Al portatore: non è specificato nessun destinatario. All arrivo la merce verrà consegnata al portatore del documento. All ordine (del caricatore, del ricevitore, di una banca). È trasferibile mediante girata. Nominativa: quando è intestata ad un determinato soggetto. Vengono quindi specificati il nome e l indirizzo del ricevitore. La sua circolazione è più complessa e necessita di una girata piena, cioè datata ed autenticata e con l indicazione del nome del girante e del giratario.

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