MARKT/2505/03 IT Orig. EN

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1 MARKT/2505/03 IT Orig. EN Verso una nuova architettura dei comitati nel settore delle assicurazioni (compresa la riassicurazione e le pensioni aziendali o professionali) Presentazione della roadmap della Commissione Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio. Telefono: Ufficio: C107 1/62. Telefono: linea diretta Fax: michael.thom@cec.eu.int

2 Introduzione e sintesi Per il comitato delle assicurazioni (CA), la revisione dell'architettura dei comitati europei attivi nel settore dei servizi finanziari presenta implicazioni importanti che sono state discusse 1 nel corso della sua ultima riunione svoltasi il 26 e 27 novembre Il presente documento è volto ad esaminare le questioni connesse al mandato dato dal Consiglio ECOFIN ai fini della creazione di nuovi comitati nel settore delle assicurazioni e a sollecitare il parere dei membri del CA sulla roadmap proposta a tal fine. L'analisi indica che l'immediata costituzione di un comitato delle autorità di regolamentazione con decisione della Commissione solleverebbe importanti problemi istituzionali. Per contro, sembrano possibili rapidi progressi per quanto concerne la creazione del nuovo comitato delle autorità di vigilanza. A fini di consultazione, è allegato alla presente nota un progetto di decisione della Commissione. Entrambi i comitati sarebbero competenti anche in materia di riassicurazione e di pensioni aziendali o professionali. Il presente documento di lavoro non pregiudica eventuali iniziative che la Commissione potrebbe adottare nel quadro delle discussioni informali in corso con il Parlamento europeo e il Consiglio. Domande I membri del comitato delle assicurazioni sono invitati ad esprimersi in merito alla roadmap per la costituzione dei nuovi comitati alle modifiche proposte per la direttiva 91/675/CEE (cfr. allegato 1) al progetto di decisione della Commissione che istituisce il comitato delle autorità di vigilanza (allegato 2). 1 MARKT/2532/02 IT. 2

3 IL MANDATO DATO DAL CONSIGLIO ECOFIN Lo scorso dicembre il Consiglio 2 ha invitato la Commissione ad estendere l'architettura dei comitati 3 già applicata nel settore dei valori mobiliari ai settori delle banche, delle assicurazioni e degli OICVM 4. In particolare il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di adottare quanto prima decisioni per l'istituzione di nuovi comitati in ciascun settore secondo lo schema seguente: comitati di autorità di regolamentazione (committees of regulators). Tali comitati dovrebbero assistere la Commissione nello sviluppo e nell'attuazione della legislazione. Per il momento sarebbero dotati esclusivamente di una funzione consultiva. In futuro dovrebbero essere loro assegnate anche competenze in materia di regolamentazione (comitatologia). comitati di autorità di vigilanza (committees of supervisors). Questi comitati fornirebbero alla Commissione una consulenza tecnica, in particolare sui progetti di misure di esecuzione che la Commissione intende proporre. Spetterebbe loro inoltre promuovere la convergenza delle pratiche quotidiane di vigilanza e operare come forum per lo scambio di informazioni riservate su singoli istituti soggetti a vigilanza. Il mandato dato dal Consiglio ECOFIN solleva tuttavia difficoltà considerevoli da un punto di vista interistituzionale, giuridico e operativo. Tali difficoltà sono comuni ai settori delle banche e delle assicurazioni. Aspetti interistituzionali - le relazioni con il Parlamento europeo Il Parlamento europeo ha svolto una revisione parallela delle disposizioni in vigore per la vigilanza del settore finanziario, compresa l'architettura dei comitati. Nel novembre 2002 il Parlamento ha adottato una relazione sulle norme di vigilanza prudenziale nell'unione europea (relatore: on. Ieke van den Burg) ed una risoluzione sulla legislazione, la vigilanza e la stabilità finanziarie (presentata dall'on. Christa Randzio-Plath, presidente della commissione per i problemi economici e monetari (EMAC)). Mentre la risoluzione sulla relazione sulle norme di vigilanza prudenziale nell'unione europea è favorevole all'istituzione dei comitati di autorità di vigilanza 5, la risoluzione sulla legislazione, la vigilanza e la stabilità finanziarie subordina il sostegno del Parlamento europeo per l'insieme del processo alla condizione che il Consiglio europeo si impegni espressamente a modificare l'articolo 202 del trattato CE in modo da concedergli il diritto di richiamo sulla legislazione secondaria Mandato dato il 3 dicembre 2002 dal Consiglio ECOFIN sulla base delle conclusioni della relazione elaborata dal Comitato economico e finanziario sulla regolamentazione, la vigilanza e la stabilità finanziarie. Applicata finora nel settore mobiliare. Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari. Cfr. paragrafo 41 della relazione sulle norme di vigilanza prudenziale nell'unione europea. 3

4 Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione dovrebbero proseguire il dialogo e trovare il modo per fare progressi. La sfida principale è sviluppare una soluzione accettabile sia per il Parlamento che per il Consiglio. In particolare occorre evitare che l'istituzione del comitato di autorità di regolamentazione in qualità di comitato consultivo cristallizzi l'opposizione del Parlamento europeo e complichi l'adozione delle future direttive. Aspetti giuridici L'istituzione di comitati di autorità di vigilanza non sembra porre problemi giuridici. Non altrettanto può dirsi dell'istituzione, con decisione della Commissione, di un comitato di autorità di regolamentazione in qualità di comitato consultivo come suggerito dal Consiglio ECOFIN. Si pone in effetti la questione dell'articolazione con l'attuale comitato delle assicurazioni, istituito tramite direttiva 6, che riunisce in sé prerogative di natura sia consultiva che regolamentare. L'istituzione di un comitato di autorità di regolamentazione "puramente consultivo" con decisione della Commissione è discutibile per le seguenti ragioni giuridiche: vi sarebbe sovrapposizione con il comitato delle assicurazioni: - il nuovo comitato delle autorità di regolamentazione delle assicurazioni avrebbe lo stesso raggio d'azione del comitato delle assicurazioni. Entrambi sarebbero consultati sugli stessi progetti legislativi (relativi alla solvibilità, alla riassicurazione, ai sistemi di garanzia, agli sviluppi in materia contabile); - i membri sarebbero in gran parte gli stessi. I rappresentanti dei ministeri delle finanze 7 sarebbero membri a pieno titolo dei due comitati consultivi. Inoltre i rappresentanti delle autorità di vigilanza sarebbero chiamati a partecipare in qualità di consulenti ai lavori di qualsiasi comitato consultivo di autorità di regolamentazione. La direttiva esistente impone alla Commissione di consultare il comitato delle assicurazioni 8. Pertanto quest'ultimo dovrà essere consultato comunque parallelamente a qualsiasi nuovo comitato delle autorità di regolamentazione avente funzione consultiva. La non consultazione del comitato delle assicurazioni potrebbe mettere a rischio la legalità delle direttive proposte. Per contro la consultazione di un eventuale nuovo comitato puramente consultivo non sarebbe richiesta da alcun testo legislativo europeo in vigore. Il comitato delle assicurazioni non può non essere sentito quando vengono elaborate proposte legislative. L'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 91/675/CE stabilisce che "Il comitato esamina tutti i problemi relativi all'applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il settore delle assicurazioni e più particolarmente le direttive [ ]" Direttiva 91/675/CEE. Di norma, ma non sempre, i ministeri nazionali competenti. Articolo 3 della direttiva 91/675/CEE. 4

5 Aspetti operativi La coesistenza di tre comitati (l'attuale comitato delle assicurazioni, un nuovo comitato di livello 2 con funzione puramente consultiva, un nuovo comitato di livello 3) con accavallamento dei membri complicherebbe il processo di consultazione, il proseguimento delle iniziative in corso e la possibile elaborazione di nuove direttive (ad esempio solvibilità 2, sistemi di garanzia e riassicurazione). Ciò potrebbe comportare ritardi. Sono parecchi anche i problemi di natura organizzativa posti dalla coesistenza di tre comitati con parziale accavallamento dei partecipanti (comitato delle assicurazioni, comitato delle autorità di regolamentazione puramente consultivo e comitato delle autorità di vigilanza). Questi problemi si pongono in modo acuto nel contesto (già citato) di proseguimento delle iniziative in corso e di elaborazione di eventuali nuove direttive (ad esempio solvibilità 2, sistemi di garanzia, riassicurazione): la Commissione dovrebbe consultare ciascuno dei tre comitati in merito ad eventuali nuove direttive; l'organizzazione del lavoro tecnico sostanziale ancora da svolgere e le modalità di resoconto dovranno essere ridefinite; l'organizzazione di nuovi comitati determinerà inevitabilmente ritardi ed un aumento dei costi. In breve il suggerimento del Consiglio ECOFIN di adottare un approccio in due tempi (istituzione di un comitato di autorità di regolamentazione in qualità di comitato consultivo con decisione della Commissione, in seguito concessione a tale comitato di prerogative complete di consultazione e di comitatologia con direttiva tramite procedura di codecisione) presenta una serie di inconvenienti e crea il rischio di un conflitto giuridico. ROADMAP PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMITATI NEL SETTORE ASSICURATIVO La revisione dell'architettura dei comitati nel settore assicurativo implica di scindere in due entità distinte l'attuale "grande" comitato delle assicurazioni che riunisce in sé funzioni di consultazione e di regolamentazione. La prima di queste entità sarebbe un comitato delle autorità di regolamentazione di tipo analogo all'esc, anch'esso dotato di una competenza sia di consultazione che di regolamentazione. La seconda sarebbe un comitato delle autorità di vigilanza di tipo analogo al CESR, incaricato di promuovere la convergenza e di formulare pareri, in particolare sui progetti di misure di esecuzione. La Commissione propone pertanto una possibile roadmap per l'istituzione di questi nuovi comitati nel settore assicurativo. 5

6 Comitato delle autorità di regolamentazione (EIOPC) Il comitato delle autorità di regolamentazione (comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, in inglese "European Insurance and Occupational Pensions Committee" in breve "EIOPC") 9 dotato di una competenza sia di consultazione che di regolamentazione sarebbe creato modificando la direttiva 91/675/CEE con una procedura di codecisione. A seguito di queste modifiche il nome e talune caratteristiche del comitato delle assicurazioni verrebbero modificati. Il raggio d'azione del nuovo comitato di livello 2 sarebbe precisato in modo da includervi le pensioni aziendali o professionali e la riassicurazione e trasferirgli le attuali prerogative del comitato delle assicurazioni in materia di comitatologia. L'estensione di questi poteri entrerebbe in vigore con l'adozione delle future direttive (ad esempio la direttiva "solvibilità 2"). Nel frattempo gli Stati membri potrebbero studiare il modo di aggiustare la propria rappresentanza in seno al comitato delle assicurazioni affinché la composizione delle loro delegazioni rifletta gli orientamenti forniti dal Consiglio ECOFIN. Una volta che sia stato istituito il comitato delle autorità di vigilanza e che sia stata convenuta una chiara divisione del lavoro con il comitato delle assicurazioni, potrebbe essere meno necessario che le autorità di vigilanza partecipino a pieno titolo al comitato delle assicurazioni. Questa opzione è pienamente compatibile con la direttiva 91/675/CEE che prevede che il comitato delle assicurazioni possa adottare il proprio regolamento interno. Attualmente quest'ultimo prevede che ciascuno Stato membro designi al massimo due rappresentanti. Di conseguenza gli Stati membri avrebbero la possibilità di ridurre 10 il numero dei loro delegati in linea con le conclusioni del Consiglio ECOFIN. L'allegato 1 presenta le principali caratteristiche del futuro comitato delle autorità di regolamentazione e indica le modifiche principali che occorrerà apportare alla direttiva 91/675. Comitato delle autorità di vigilanza (CEIOPS) L'istituzione di un comitato delle autorità di vigilanza, raccomandata dal Parlamento europeo, non pone problemi di conflitto con la legislazione europea in vigore. In pratica il comitato delle autorità di vigilanza del settore assicurativo (comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, in inglese "Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors" in breve "CEIOPS") sarà istituito con decisione della Commissione. Questa decisione costituirà il fondamento giuridico delle sue attività e determinerà le sue caratteristiche principali (competenza, status di membro, presidenza, ecc.). Il CEIOPS potrà completare questo quadro generale con una carta più dettagliata 11 e disposizioni operative precise Nota rilevante per il testo in lingua inglese e non per la traduzione italiana. Questo punto sarà altresì discusso nel documento MARKT/2508/03 sulla revisione del funzionamento del Comitato delle assicurazioni. Dopo la consultazione dello scorso anno, la Conferenza delle autorità di vigilanza del settore assicurativo della UE ha accettato di elaborare questa carta. Di conseguenza ha istituito una task 6

7 La data effettiva di entrata in funzione del CEIOPS dovrà essere convenuta tra la Commissione e i futuri membri del comitato. Occorre prevedere un certo lasso di tempo per trovare un accordo sulla persona del presidente, l'ubicazione del segretariato, le disposizioni di bilancio, ecc.. Per quanto consta alla Commissione, la task force della Conferenza sta progredendo altrettanto rapidamente su queste questioni. Il programma di lavoro del CEIOPS dovrà essere definito in stretta collaborazione con la Commissione e l'eiopc. La difficoltà principale risiederà nell'articolazione tra le sue funzioni e l'elaborazione del futuro regime solvibilità II. Il CEIOPS dovrebbe inoltre intraprendere un lavoro di ampio respiro sulla convergenza delle pratiche di vigilanza una volta che i contorni del futuro regime di solvibilità saranno stati definiti più precisamente, ovvero dopo il Il CEIOPS rappresenterà inoltre sin dall'inizio un forum per la collaborazione tra le autorità incaricate di vigilare sulle assicurazioni, sui riassicuratori e sugli enti pensionistici aziendali o professionali. force incaricata di esaminare tutte le questioni pertinenti che ha realizzato rapidi progressi e ha già preparato un progetto di carta. 7

8 Allegato 1 al documento MARKT/2505/03 COMITATO EUROPEO DELLE ASSICURAZIONI E DELLE PENSIONI AZIENDALI O PROFESSIONALI (EIOPC) 1. Caratteristiche principali Funzione: l'eiopc consiglierà la Commissione sulle questioni politiche riguardanti l'assicurazione, la riassicurazione e le pensioni aziendali o professionali nonché sui progetti di proposte legislative in materia. Agirà in qualità di comitato di regolamentazione per quanto concerne i progetti di misure di esecuzione a condizione che sia garantita una composizione appropriata in caso di esame delle questioni relative agli enti pensionistici aziendali o professionali. Presidenza: la presidenza sarà garantita dalla Commissione, sia quando il comitato si riunirà in qualità di comitato consultivo sia quando opererà in qualità di comitato di regolamentazione. Partecipazione in qualità di membro: la partecipazione sarà limitata ad un delegato per Stato membro (di norma un rappresentante di alto livello del ministero delle finanze). Ciascun membro sarà accompagnato da un esperto. Osservatori: paesi del SEE non membri dell'unione europea, conformemente all'accordo SEE; paesi di prossima adesione (conformemente alle regole generali riguardanti la loro partecipazione); presidente del comitato delle autorità di vigilanza. Segretariato: ai compiti di segretariato continueranno a provvedere i servizi della Commissione. 2. Progetto preliminare delle modifiche da apportare alla direttiva 91/675/CEE ai fini dell'istituzione del Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPC) (comitato di livello 2) La creazione di un comitato di livello 2 di tipo "Lamfalussy" nel settore assicurativo presuppone di modificare la direttiva 91/675/CEE che ha istituito il comitato delle assicurazioni. Le principali modifiche richieste sono riportate in appresso seguite da una tabella in cui si raffrontano le disposizioni attuali e quelle future. 1) Denominazione del comitato Il comitato delle assicurazioni sarà ridenominato "Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali" in modo che il suo raggio d'azione sia chiaramente esteso ai fondi pensione. Il comitato sarà competente anche in materia di riassicurazione. Continuerà inoltre ad esercitare una duplice funzione, di consultazione e di regolamentazione. 1

9 2) Presidenza Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione europea. Il segretariato del comitato continuerà ad essere svolto dai servizi della Commissione. 3) Membri L'EIOPC è composto da rappresentanti ad alto livello degli Stati membri. Ciascun rappresentante potrà farsi assistere da un esperto tecnico. Al momento della concessione dello status di membro occorrerà tener conto delle specificità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, in funzione dei diversi modelli esistenti a livello nazionale. 4) Osservatori Per garantire un collegamento effettivo tra il "comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPC)" e il "comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali" (CEIOPS), il presidente del CEIOPS parteciperà, in qualità di osservatore, alle riunioni dell'eiopc. L'EIOPC potrà invitare alle sue riunioni esperti ed osservatori, in particolare i membri dei comitati collegati attivi nel settore europeo dei servizi finanziari. 5) Esercizio di funzioni di regolamentazione da parte del comitato L'attuale testo della direttiva che ha istituito il comitato delle assicurazioni sarà adeguato, in modo da includere la riassicurazione e le pensioni aziendali o professionali nel campo di applicazione delle funzioni di regolamentazione attribuite all'eiopc. Tali funzioni di regolamentazione saranno esercitate conformemente alla procedura prevista agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. 6) Ruolo consultivo del comitato La direttiva 91/675/CEE già conferisce all'eiopc un ruolo consultivo in materia di assicurazioni. Anche in questo caso il testo della direttiva sarà modificato in modo che questo ruolo consultivo abbracci sia le assicurazioni che la riassicurazione e le pensioni aziendali o professionali. L'EIOPC sarà consultato dalla Commissione sulle questioni di politica, in particolare sui progetti di proposte legislative che essa può proporre a livello 1. Il comitato non esaminerà i problemi specifici riguardanti singole imprese di assicurazione o di riassicurazione o singoli enti pensionistici aziendali o professionali. 2

10 Versione attuale della direttiva 91/675/CEE 1. La Commissione è assistita dal comitato delle assicurazioni (in appresso denominato «comitato»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Versione futura della direttiva 91/675/CEE 1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (in appresso denominato il «comitato») competente in materia di assicurazioni, riassicurazione e pensioni aziendali o professionali nella Comunità. 2. Il comitato è costituito da rappresentanti ad alto livello degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione [2003/../EC] della Commissione partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore. 3. Il comitato può invitare esperti e osservatori ad assistere alle proprie riunioni. Articolo 2 1. Quando il Consiglio, negli atti che adotta nei settori dell'assicurazione diretta sulla vita e dell'assicurazione diretta diversa da quella sulla vita, conferisce alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da esso stabilite, si applica la procedura prevista al paragrafo 2. Articolo 2 Quando gli atti adottati nei settori delle assicurazioni, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da essi stabilite, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con le disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/648/CE è fissato a tre mesi. 3

11 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure. 4

12 Articolo 3 1. Il comitato esamina tutti i problemi relativi all'applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il settore delle assicurazioni e più particolarmente le direttive relative all'assicurazione diretta. La Commissione può inoltre consultare il comitato sulle nuove proposte che intende presentare al Consiglio relative all'ulteriore coordinamento nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita e dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. Articolo 3 1. Il comitato esamina tutti i problemi relativi all'applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti i settori delle assicurazioni, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali ed in particolare le direttive relative alle assicurazioni, alla riassicurazione e alle pensioni aziendali o professionali. Esso consiglia la Commissione sulle questioni politiche riguardanti l'assicurazione, la riassicurazione e le pensioni aziendali o professionali nonché sui progetti di proposte legislative che essa può adottare in questi settori. 2. Il comitato non esamina i problemi specifici riguardanti singole imprese di assicurazioni. 2. Il comitato non esamina i problemi specifici riguardanti singole imprese di assicurazione o di riassicurazione o singoli enti pensionistici aziendali o professionali. Articolo 3 bis Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Il segretariato del comitato è assicurato dalla Commissione. Articolo 4 Il comitato esercita le sue funzioni a decorrere dal 1 gennaio Articolo 4 Il comitato esercita le sue funzioni a decorrere dal 1 gennaio

13 Allegato 2 al documento MARKT/2505/03 PROGETTO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE ISTITUISCE IL COMITATO DELLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA DELLE ASSICURAZIONI E DELLE PENSIONI AZIENDALI O PROFESSIONALI (LIVELLO 3) COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles,... Progetto di DECISIONE DELLA COMMISSIONE del [ ] che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (2003/../CE) (COMITATO DI LIVELLO 3) (Testo rilevante ai fini del SEE) 1

14 Progetto di DECISIONE DELLA COMMISSIONE del [ ] che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (2003/../CE) 2

15 RELAZIONE 1. OSSERVAZIONI GENERALI 1.1 Creazione di un mercato unico dei servizi finanziari Il completamento di un autentico mercato unico dei servizi finanziari è di importanza cruciale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'unione europea. Esso contribuirà ad accrescere la competitività dell'economia europea e favorirà la coesione economica e sociale. Il mercato unico dei servizi finanziari resta peraltro incompleto. La frammentarietà caratterizza ancora i mercati. Le prestazioni di servizi a livello transfrontaliero registrano ancora un livello relativamente limitato. Nell'intento di fornire una risposta a questi problemi, nel maggio 1999 la Commissione ha adottato il Piano di azione per i servizi finanziari 12 che individua una serie di misure necessarie per costruire un mercato finanziario unico europeo. In occasione del Consiglio europeo di Lisbona, nel marzo 2000, e di quello di Stoccolma, nel marzo 2001, i capi di Stato e di Governo hanno chiesto che si giunga alla piena attuazione del Piano di azione entro il Nel luglio 2000 il Consiglio ECOFIN ha istituito un comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari (presieduto dal signor Lamfalussy) al fine di accrescere la flessibilità, l'efficienza e la trasparenza del processo di regolamentazione dell'unione europea in materia di valori mobiliari. Il Consiglio europeo di Stoccolma ha approvato la relazione finale del comitato dei saggi e ha chiesto l'attuazione dell'impostazione basata su quattro livelli proposta in tale relazione. Il livello 1 sarà costituito dagli atti legislativi, segnatamente direttive o regolamenti, adottati con procedura di codecisione dal Consiglio e dal Parlamento europeo in conformità del trattato CE. Il Consiglio e il Parlamento europeo determineranno di comune accordo la natura e la portata delle misure di esecuzione da adottare al livello 2 sulla base delle proposte della Commissione. Come si afferma nella risoluzione del Consiglio europeo di Stoccolma: "La separazione fra principi quadro (livello 1) e modalità di applicazione (livello 2) dovrà essere determinata caso per caso in modo chiaro e trasparente." Nella risoluzione il Consiglio europeo chiarisce che "Le misure di applicazione del livello 2 dovranno essere utilizzate più frequentemente, per garantire che le disposizioni tecniche possano essere tenute aggiornate all'evoluzione dei mercati e all'evoluzione della sorveglianza." Le misure tecniche di esecuzione verranno adottate al livello 2, in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. 12 COM(1999)232 def. 3

16 Il principale obiettivo del livello 3 sarà quello di garantire l'attuazione coerente e tempestiva degli atti di livello 1 e 2 grazie alla maggiore cooperazione e ai più stretti contatti tra le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari nell'unione europea in seno al CESR. Al livello 4 la Commissione e gli Stati membri rafforzeranno la vigilanza sull'osservanza della normativa comunitaria. Nel settore dei valori mobiliari, un comitato europeo dei valori mobiliari (ESC) e un comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) sono stati istituiti con due decisioni della Commissione del 6 giugno Il Parlamento europeo, con la sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione relativa ai servizi finanziari, ha accettato l'impostazione basata su quattro livelli raccomandata nella relazione del comitato dei saggi (approccio "Lamfalussy) al fine di creare un mercato interno dei valori mobiliari e ha preso nota dell'impegno della Commissione, sancito dalla risoluzione del Consiglio europeo di Stoccolma, di tenere conto della sua posizione e di adoperarsi il più possibile per trovare soluzioni equilibrate - nel quadro delle disposizioni istituzionali in vigore. Nella sua risoluzione del novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'unione europea (2002/2061) il Parlamento europeo ha avallato l'accento posto sulla convergenza, non solo delle disposizioni, ma anche dell'applicazione e della vigilanza; si è compiaciuto dell'istituzionalizzazione di un dialogo regolare tra le autorità di vigilanza a livello europeo, attraverso la creazione del CESR, decisa di recente nel settore dei valori mobiliari; e ha raccomandato lo stesso approccio anche per i settori bancario, assicurativo e delle pensioni aziendali o professionali. Nella sua riunione del 3 dicembre 2002 il Consiglio ha confermato la sua netta preferenza per l'applicazione in tutti i settori finanziari della procedura di adozione delle misure di esecuzione fondata sull'approccio "Lamfalussy", rispettando gli accordi interistituzionali esistenti, incorporando tutte le misure di resoconto al Parlamento europeo e allo stesso Consiglio adottate nel settore dei valori mobiliari e tenendo conto delle specificità settoriali. Il Consiglio ha quindi invitato la Commissione a creare quanto prima nuovi comitati di livello 2 dotati unicamente di una competenza consultiva nel settore delle banche, delle assicurazioni e dei conglomerati finanziari nonché a istituire comitati di livello 3 composti dalle autorità nazionali di vigilanza bancaria e assicurativa per promuovere un'applicazione coerente delle direttive europee, la convergenza dei metodi di vigilanza e lo sviluppo delle pratiche migliori nei settori bancario e assicurativo. Per quanto riguarda i conglomerati finanziari, l'opportunità di costituire un comitato di livello 3 sarà oggetto di ulteriori analisi. Il Consiglio ha altresì convenuto di lasciare aperta, in attesa di nuovi contatti con il Parlamento europeo, la questione della delega di competenze alla Commissione. Ha infine invitato la presidenza a richiamare l'attenzione dei capi di Stato e di governo sull'importanza di una revisione dell'articolo 202 del trattato CE e a sollecitarli a studiare la questione nel corso della preparazione della conferenza intergovernativa. 13 Decisione 2001/528/CE della Commissione del 6 giugno 2001 che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del pag. 45 e decisione della Commissione del 6 giugno 2001 che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (GU L 191 del pag. 43). 4

17 La costituzione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali non modifica la competenza del comitato delle assicurazioni 14. La presente decisione istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) Il comitato svolgerà la funzione di gruppo consultivo indipendente incaricato di assistere la Commissione in particolare, ma non soltanto, nell'elaborazione dei progetti di misure di esecuzione che essa deve adottare conformemente alle direttive 92/49/CEE 15 e 2002/83/CE 16. Per svolgere questo compito il comitato consulterà ampiamente, in modo aperto e trasparente, gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali. Di fatto il comitato proseguirà il lavoro svolto dalla Conferenza delle autorità europee di vigilanza assicurativa (in appresso "la Conferenza"), istituita dagli Stati membri nel La conferenza sta ponendo in essere un quadro utilissimo per consentire alle autorità di vigilanza di collaborare e di scambiarsi informazioni nonché di promuovere l'applicazione uniforme della legislazione europea in materia di assicurazioni, in particolare tramite diversi protocolli già adottati. La Conferenza ha confermato la sua volontà di assumere questo ruolo nella sua riunione del 7 ottobre 2002 a Copenaghen. La relazione del Comitato economico e finanziario presentata al Consiglio e approvata da quest'ultimo il 3 dicembre 2002 raccomandava, ai fini dell'estensione dell'approccio Lamfalussy al settore assicurativo, di trasformare la conferenza nel nuovo comitato di livello 3. Il CEIOPS svolgerà altresì un ruolo importante al livello 3 dell'approccio Lamfalussy, garantendo una cooperazione più efficace delle autorità pubbliche nazionali competenti nel settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. Esso promuoverà la convergenza delle pratiche di vigilanza e garantirà l'applicazione quotidiana uniforme della legislazione europea negli Stati membri. Il comitato potrà altresì rappresentare un forum che consenta lo scambio di informazioni riservate su singoli istituti, nel rispetto di disposizioni appropriate in materia di confidenzialità. Il CEIOPS fisserà le modalità del proprio funzionamento. I suoi costi amministrativi saranno interamente sostenuti dalle autorità nazionali di vigilanza che ne fanno parte. Saranno pertanto a carico di tali autorità tutte le spese di segretariato e di organizzazione delle riunioni, delle missioni e della partecipazione degli esperti GU L 374 del , pag. 32. GU L 228 del , pag. 1. GU L 345 del , pag. 1. 5

18 La Commissione avrà un ruolo chiave, assegnando al CEIOPS compiti che quest'ultimo dovrà assolvere entro un preciso termine. Informerà il CEIOPS delle priorità politiche del momento e darà il suo contributo al dibattito in merito alle nuove idee. Un rappresentante della Commissione sarà presente a tutte le riunioni del CEIOPS e dei suoi eventuali gruppi di lavoro. La Commissione avrà altresì il diritto di partecipare alle sue discussioni. Il CEIOPS presenterà una relazione annuale. 6

19 DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI Articolo 1 Creazione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. Questo articolo istituisce formalmente il CEIOPS. Articolo 2 Compito del CEIOPS Questo articolo definisce il triplice ruolo del comitato: consigliare la Commissione in materia di assicurazioni e pensioni aziendali o professionali (in particolare nell'elaborazione di progetti di misure di esecuzione); promuovere l'applicazione uniforme delle direttive europee e la convergenza delle pratiche di vigilanza in questi settori; rappresentare un forum che permetta una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza, compreso lo scambio di informazioni di vigilanza. Articolo 3 Composizione Questo articolo definisce lo status di membro e di osservatore nell'ambito del comitato. Il CEIOPS sarà composto da rappresentanti ad alto livello delle autorità pubbliche nazionali competenti per i settori delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. In alcuni Stati membri le autorità incaricate della vigilanza sulle assicurazioni e della vigilanza sui fondi pensione sono diverse. Ciascuno Stato membro designerà un rappresentante ad alto livello delle predette autorità per partecipare alle riunioni del CEIOPS. Un rappresentante della Commissione sarà presente a tutte le riunioni del CEIOPS e avrà il diritto di intervenire nei dibattiti interni. Tuttavia tali dibattiti potranno essere limitati alle autorità di vigilanza in caso di scambio di informazioni di carattere strettamente confidenziale in merito a singoli casi. Il CEIOPS eleggerà il proprio presidente. Il CEIOPS potrà invitare esperti ed osservatori alle sue riunioni, ad esempio esperti del Comité Européen des Assurances o del Groupe Consultatif des Actuaires, della European Federation of Retirement Provisions (EFRP) o dell'international Bureau of Insurance and Reinsurance Intermediaries (BIPAR). Articolo 4 Attività del CEIOPS Il CEIOPS manterrà stretti legami operativi con la Commissione e con il Comitato delle assicurazioni. [N.B.: il comitato delle assicurazioni sarà sostituito in seguito dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali]. Potrà istituire gruppi di lavoro, ad esempio un gruppo composto da operatori del settore. Articolo 5 Consultazione delle parti interessate Prima di esprimere il suo parere, il CEIOPS consulterà gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali. 7

20 Articolo 6 Informazioni Il CEIOPS presenterà una relazione annuale sulla sua attività. Articolo 7 Regolamento interno Il CEIOPS adotterà il proprio regolamento interno e fisserà le modalità del proprio funzionamento. Articolo 8 Data di entrata in funzione Il CEIOPS entrerà in funzione il [ ]. 8

21 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, considerando quanto segue: (1) La libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali costituiscono obiettivi prioritari della Comunità, ai sensi degli articoli 49 e 56 del trattato. (2) La realizzazione di un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di importanza cruciale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nella Comunità. (3) Il Piano d'azione per i servizi finanziari 17 presentato dalla Commissione individua una serie di misure necessarie per completare il mercato finanziario unico europeo. (4) In occasione del vertice di Lisbona del marzo 2000, il Consiglio europeo ha chiesto che si giunga alla piena attuazione del predetto Piano di azione entro il Il 17 luglio 2000 il Consiglio aveva istituito il Comitato dei Saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Nella sua relazione finale il comitato dei saggi ha sollecitato l'introduzione di un approccio normativo articolato su quattro livelli per accrescere la flessibilità, l'efficienza e la trasparenza del processo di adozione della normativa comunitaria in materia di valori mobiliari. (5) Il 3 dicembre 2002, dopo aver esaminato e approvato una relazione del comitato economico e finanziario sulla regolamentazione, la vigilanza e la stabilità finanziarie, il Consiglio ha invitato la Commissione a porre in atto le disposizioni proposte nella relazione del comitato di saggi e ad istituire quanto prima nuovi comitati incaricati di assisterla nell'elaborazione di progetti legislativi e comitati indipendenti composti dalle autorità di vigilanza degli Stati membri, al fine di promuovere l'applicazione uniforme delle direttive europee, la convergenza dei metodi di vigilanza e l'attuazione delle migliori pratiche nel settore delle banche, delle assicurazioni e dei conglomerati finanziari. (6) Nella sua risoluzione del novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'unione europea (2002/2061) il Parlamento europeo ha avallato l'accento posto sulla convergenza, non solo delle disposizioni, ma anche dell'applicazione e della vigilanza; si è compiaciuto dell'istituzionalizzazione di un dialogo regolare tra le autorità di vigilanza a livello europeo, attraverso la creazione del CESR, decisa di recente nel settore dei valori mobiliari; e ha raccomandato lo stesso approccio anche per i settori bancario, assicurativo e dei fondi pensione. 17 COM(1999)232 def. 9

22 (7) Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali è chiamato ad agire come organismo indipendente di riflessione, dibattito e consulenza nei confronti della Commissione nel settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. (8) Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali è inoltre chiamato a dare il suo contributo all'applicazione coerente e tempestiva della normativa comunitaria negli Stati membri, garantendo una cooperazione più efficace fra le autorità nazionali di vigilanza, effettuando verifiche inter pares e promuovendo le migliori prassi. (9) Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali deve definire le modalità del proprio funzionamento, tenendo conto in particolare delle specificità delle autorità nazionali competenti in materia di assicurazioni e pensioni aziendali o professionali e mantenendo stretti legami operativi con la Commissione e il comitato. Esso elegge il proprio presidente tra i suoi membri. (10) Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali è chiamato a procedere in maniera aperta e trasparente, nelle fasi iniziali della sua riflessione, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali. (11) Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali è chiamato ad adottare il suo regolamento interno e ad agire nel pieno rispetto delle prerogative delle istituzioni e dell'equilibrio istituzionale stabilito dal trattato 18. (12) Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali deve collaborare con il comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE 19, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È istituito un comitato consultivo indipendente in materia di assicurazioni e pensioni aziendali o professionali nella Comunità, denominato "comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali" (di seguito "il comitato") Testo ripreso dal preambolo (ultimo paragrafo) della risoluzione di Stoccolma. GU L 374 del , pag

23 Articolo 2 Il comitato ha il compito di assistere la Commissione in particolare nella preparazione di progetti di misure di esecuzione nei settori delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, sia su richiesta della Commissione, entro un termine che la Commissione può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, che di propria iniziativa. Il comitato contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme delle direttive europee e la convergenza delle pratiche di vigilanza degli Stati membri in tutta l'unione europea. Il comitato rappresenta altresì un forum inteso a consentire la collaborazione tra le autorità di vigilanza, compreso lo scambio di informazioni sugli istituti soggetti alla vigilanza. Articolo 3 Il comitato è composto da rappresentanti ad alto livello delle autorità nazionali pubbliche competenti per la vigilanza sulle assicurazioni e le pensioni aziendali o professionali. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante ad alto livello delle predette autorità per partecipare alle riunioni del comitato. La Commissione è presente alle riunioni del comitato e designa un rappresentante ad alto livello per prendere parte a tutti i suoi dibattiti. In caso di scambio di informazioni confidenziali riguardanti un'impresa o un istituto soggetti a vigilanza, la partecipazione alla discussione di questo punto dell'ordine del giorno può essere limitata alle autorità direttamente coinvolte nella vigilanza. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi membri. Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni. Articolo 4 Il comitato mantiene stretti legami operativi con la Commissione e con il comitato delle assicurazioni. (N.B.: il comitato delle assicurazioni sarà sostituito in seguito dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali). Può istituire gruppi di lavoro. La Commissione è invitata a partecipare a questi gruppi di lavoro in qualità di osservatore. Articolo 5 Prima di trasmettere il suo parere, il comitato procede, in maniera aperta e trasparente, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali. 11

24 Articolo 6 Il comitato presenta una relazione annuale alla Commissione. Articolo 7 Il comitato adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento. Il comitato entra in funzione il [ ]. Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, [ ] Per la Commissione [ ] Membro della Commissione 12

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