Comune di Villafranca di Verona

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1 Comune di Villafranca di Verona Deliberazione n 49 / 2010 del 09/11/2010 Prot. n... VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONI - AGGIORNAMENTO L anno Duemiladieci, il giorno nove del Mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE COMPONENTI PRESENZE 1 FACCIOLI MARIO S 2 FACINCANI MAURIZIO S 3 CORDIOLI LUCIO S 4 CORDIOLI NIKO S 5 CERIONI GIORGIO N 6 CAMPARA DOMENICO S 7 PENNACCHIA FRANCESCO S 8 ORTOMBINA ENRICO S 9 FRUSTOLI FRANCO S 10 DALFINI FILIPPO S 11 D ALTO MASSIMO S 12 BEGHELLI CAMILLO S 13 TERILLI NICOLA S 14 PREDOMO STEFANO S 15 RESIDORI ARIANNA S 16 CORDIOLI ADRIANO S 17 DAL MASO ALESSANDRINO S 18 MARTARI PAOLO S 19 TOVO GRAZIANO S 20 ZANOLLI LUCIANO S 21 PIAZZI RENZO N Partecipa all adunanza il Segretario Generale SACCHETTI DOTT. DORIANA. Constatato legale il numero degli intervenuti il sig. FACINCANI DOTT. MAURIZIO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l assemblea a discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. COPIA Deliberazione di Consiglio N 49/ 2010

2 Il PRESIDENTE, dott. Maurizio Facincani, introduce l argomento, passa poi la parola al Dirigente dell area tecnica, arch.tto Arnaldo Toffali, presente ai lavori del consiglio, per l esposizione del punto oggetto di esame. Il Dirigente dell area tecnica, arch.tto Toffali, illustra i contenuti essenziali della proposta; evidenzia che trattasi di un aggiornamento del regolamento approvato con delibera consiliare n. 105 del , relativamente alla disciplina per l installazione di impianti di radiocomunicazione in attuazione del D.Lgs. n. 259 Codice delle telecomunicazioni elettroniche. Nello specifico fa presente quanto segue: Poiché vi sono state evoluzioni normative di settore e anche tecnologiche, quali ad esempio quella a banda larga WI Fi, WI-MAX ecc., c è la necessità di aggiornare la disciplina del vigente Regolamento nelle more di presentazione dei piani di sviluppo presentati dagli enti gestori del servizio di telecomunicazione. La modifica proposta, come potete vedere, riguarda in particolare l art. 9 Impianti per la diffusione della connettività operatori WISP Questo articolo è stato introdotto ex novo. proprio per - come dicevo prima - le nuove tecnologie WI MAX e WI-Fi, hanno comportato ovviamente anche l adeguamento poi di altri articoli, tipo l 8 dove è stato introdotto il nuovo comma 2, con conseguente aggiornamento e rivalutazione di altri commi. Sostanzialmente, nella sua formulazione tecnica consente ai soggetti interessati all installazione degli impianti una capacità al piano già approvato. I soggetti interessati sono tenuti alla presentazione di piani annuali indicando le caratteristiche tipologiche e soprattutto l ubicazione. Ultimata la presentazione il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito Chiedono di intervenire i consiglieri Tovo e Zanolli. CONSIGLIERE TOVO: volevo chiedere se ci sono collegamenti con l inquinamento elettromagnetico con l introduzione di queste nuove tecnologie, o se invece. Dirigente, arch.tto Toffali: evidentemente sono tecnologie a norma di legge, quindi ammesse dalla normativa di legge specifica. Tutti gli impianti saranno codificati e certificati; ormai tutta l Europa ha questo tipo di impiantistica; l Italia è quasi come sempre il fanalino di coda, quindi si sta adeguando. Verona l ha già installato. Penso che l adeguamento in questo senso sia necessario e doveroso. La particolarità di avere un regolamento anche per le stazioni radio base e telecomunicazioni, come era stato approvato nel 2006, dà anche la possibilità ai comuni di effettuare delle verifiche e dei controlli proprio sulle emissioni. Di fatto, per esempio, per la telefonia mobile sono state installate delle centraline che verificano i dati che vengono indicati con il parere dell ARPAV. PRESIDENTE: la parola al Sindaco, poi al consigliere Zanolli SINDACO: se la domanda è se l impianto fa inquinamento elettromagnetico, tutti gli impianti di telecomunicazione fanno inquinamento elettromagnetico. L inquinamento creato da un impianto WI- Fi, è determinato dalla potenza di irraggiamento che arriva dall impianto. Stiamo parlando comunque di impianti di bassissima potenza e quindi non dovrebbero causare nessun tipo di problema, ma chiaramente tutti i progetti di installazione all interno del territorio comunale, come vige nel nostro regolamento sono verificati da ARPAV che ne fa le sommatorie in modo da determinare che più impianti non devono superare i famosi 6 walts/metro previsti dalla normativa vigente; per cui tutto inquina, se quello è il senso. Che sia uno degli impianti che inquina meno e che

3 oggi in Europa funziona di più specialmente fra i giovani, ringrazio sia Luca Zamperini, che Alessio Adami perché stiamo lavorando proprio per dare con questo sistema ulteriori possibilità sul nostro territorio specialmente dove non è coperto dall ADSL, dove abbiamo comunque richieste da parte dei giovani che ne vogliono fare servizio. CONSIGLIERE ZANOLLI: all art. 5, dove si stabilisce che le aree sensibili sono quelle in cui la permanenza delle persone è non inferiore alle quattro ore giornaliere, come vengono considerate le aree residenziali. Se è pur vero che per gli asili nido, le scuole materne di ogni ordine e grado ci sono delle permanenze superiori, è anche altrettanto vero che nelle aree residenziali ci sono ovviamente le stesse permanenze. Seconda cosa: all art. 17 (nuovo 20) : funzioni di vigilanza e controllo qui si dice quello che sostanzialmente ha detto il Sindaco, fermo restando che il livello di inquinamento va soltanto monitorato, quindi non ci sono molte altre alternative, allora io mi chiedevo, visto che il monitoraggio rimane in capo al Comune, che lo esercita attraverso ARPAV, non sarebbe il caso di inserire il concetto che annualmente si fanno dei controlli perché poi se si stabilisce che si fanno dei controlli e non si stabilisce come e quanto si fanno è chiaro che potrebbe rimanere una cosa scritta e mai attuata. Forse sarebbe il caso di dire che annualmente il Comune si impegna ad esercitare monitaoraggi anche a rotazione perché non si può fare in tutto il Comune, però se fosse stabilito forse non sarebbe male. Dirigente tecnico: nel comma 5 a parte che il controllo è stato fatto e viene eseguito regolarmente perché c era un contratto con la società POLAB (società che ha elaborato il piano territoriale per l installazione di stazioni radio per la telefonia mobile), ma il comma 5 dice : il comune controlla l avvenuta adozione di tutte le misure di cautela relative alla limitazione dell accesso alle zone esposte alle emissioni. Voglio dire che nel regolamento è già contenuto questo tipo di verifica e di controllo, evidentemente il comune ora sta realizzando questo Integra l Assessore Alessio Adami: il controllo è fatto costantemente da due centraline, già in nostro possesso da un anno, che stanno girando il territorio e quei dati sono consultabili sul sito del comune in link collegati e questo presenta anche gli storici. Quindi il controllo c è già ed è costante. Sindaco: per quanto riguarda le aree sensibili la norma nazionale recepisce come aree sensibili: scuole, ospedali, tutti quei luoghi in cui la presenza delle persone supera le famose quattro ore. E disposizione di ricorsi e contro ricorsi fatti anche da molti comuni proprio su questo punto, proprio perché l aspetto delle abitazioni non è mai stato considerato come parte sensibile anche perché l impianto sostanzialmente poi ha una dirittevità, o é omnidirezionale, o direzionale, dipende molto da come è puntato l impianto. Le analisi che vengono fatte da ARPAV dovrebbero dare quella garanzia che chiaramente quel servizio che riguarda i cellulari, che riguarda tutte le altre tipologie, non dico che quelli di radiofonia e televisione danno molto più inquinamento elettromagnetico e chiaramente molto più disturbo alle popolazioni che non quelli di radiofonia perché per fare un esempio è meglio averlo in testa che non di fronte. L irraggiamento sulle frequenze che sono in yard per quanto riguarda la telefonia sono direzionali e quindi non fanno una serie di conformazioni con diagrammi che sono come dei lobi e quindi l irraggiamento arriva al suolo; sono direttive che viaggiano in aria e che hanno delle coperture limitate e potenze limitate. Credo che sia quasi impensabile, aldilà delle preoccupazioni giuste che abbiamo sul territorio, che gli impianti che sono previsti a copertura della nostra comunità possano arrivare a superare quelli che sono i watt - metri previsti dalla normativa. La preoccupazione comunque del cittadino è sempre alta, ma ARPAV garantisce la sommatoria di progetti e definisce quanti ne possono andare in una area piuttosto che in una altra.

4 Questo è a garanzia di tutti perché anche se un comune non dovesse controllare c è sempre la normativa nazionale che garantisce che ARPAV deve verificare che a Villafranca in via Bixio non si devono superare x watt/metro in quella zona rispetto agli impianti esistenti o che devono essere installati. CONSIGLIERE ZANOLLI: non voglio entrare nel merito del ragionamento, la mia era solo una richiesta di chiarimento perché le aree residenziali non sono state inserite tra le aree sensibili che sono le aree sensibili per eccellenza. Allora voglio dire se è una scelta è un conto, il fatto che ci sia una normativa nazionale che lo prevede questo è un altro discorso; di fatti il secondo intervento era collegato a questo perché se non c è il monitoraggio non sappiamo se c è il rispetto della normativa e quindi sono due cose che vanno di pari passo. SINDACO: gli impianti di telefonia sono fatti per servire i centri urbani, non mi serve in campagna devo avere un impianto che è tarato in termini di potenza ed irraggiamento e questo riguarda la installazione dei siti di irraggiamento perché poi il disturbo che può creare un impianto è la sommatoria del luogo dove mi trovo perché se ho un impianto all imbocco di via Nino Bixio; ne ho uno di fronte al Consorzio, ne ho uno di fronte al castello che puntano tutti nella stessa direzione, potrei trovarmi che all incrocio di via Pace supero la quantità di watt metri previsti, mentre dove ho l impianto potrebbe essere zero. Per cui nei termini delle abitazioni non è considerato sito sensibile per la norma nazionale; per il resto ti do ragione; io la considererei super sensibile, ma il problema è l installazione dell impianto e non tanto la permanenza o meno dove mi trovo con il cellulare, per esempio CONSIGLIERE ZANOLLI: capisco la situazione, dico che a fronte del fatto che non si inserisce l area residenziale nelle aree sensibili sarebbe opportuno, visto che ci sono i controlli così specificati, che questi controlli siano fatti quotidianamente, visto facciamo il regolamento è meglio che lo scriviamo. Ultimata la disamina, il PRESIDENTE, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone in votazione la proposta in atti, che è del seguente tenore: Premesso che: IL CONSIGLIO COMUNALE con deliberazione di Giunta Regionale Veneto n del si approvava definitivamente la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Villafranca di Verona e il relativo Regolamento Edilizio; tale deliberazione veniva pubblicata sul B.U.R. n. 62 del e pertanto la Variante generale al P.R.G. diveniva efficace dal ; il territorio dell Amministrazione Comunale di Villafranca non è disciplinato, tramite lo strumento urbanistico generale, da apposita regolamentazione in materia di localizzazione delle infrastrutture per le telecomunicazione; Accertato che la disciplina per la localizzazione delle infrastrutture per le telecomunicazione rientra nel governo del territorio; Constatato che la legge del 22/02/2001 n. 36 legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici prevede all art. 8 la possibilità per i Comuni di adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impatti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ;

5 Riscontrato che in merito all installazione degli impianti di telefonia mobile, già con circolare del 12/07/2001 n. 12, approvata con delibera di Giunta Regionale del Veneto del 22/06/2001 n. 1636, sono state emanate direttive urbanistiche e criteri per l individuazione dei siti; Considerato che: la vigente normativa D.Lgs del 01/08/2003 n. 259 Codice delle Telecomunicazioni elettroniche, consente ai Gestori di telecomunicazioni, in funzione al proprio piano di sviluppo aziendale, di decidere sia quanti impianti installare, sia dove installarli; la normativa offerta agli Enti Locali per il corretto insediamento degli impianti di telecomunicazione, condiziona gli stessi nel garantire agli enti Gestori la copertura radio richiesta; Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 105 del 15/12/2006 e n. 20 del 15/06/2009 recante oggetto Approvazione regolamento per l installazione di impianti di radiocomunicazione e suo aggiornamento; Dato atto che l Amministrazione Comunale, viste le evoluzioni sia normative di settore che le tecnologie (ad esempio quelle a banda larga WI-Fi, WI-MAX ecc), necessita di aggiornare la disciplina del vigente Regolamento nelle more di presentazione dei piani di sviluppo presentati degli Enti gestori del servizio di telecomunicazione; Visto il Regolamento, redatto dall ufficio Edilizia Privata, costituito dalla seguente documentazione: Regolamento per l installazione di impianti di radiocomunicazioni aggiornamento 2010; Ritenuto di approvare il Regolamento per l installazione di impianti di radiocomunicazioni; Visto l art. 42 comma 2, T.U. E.E.L.L. Dlgs 267/00 relativamente alle competenze attribuite al Consiglio Comunale in materia di regolamenti; Visto il parere tecnico favorevole rilasciato sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell art. 49, 1 comma del D.lgs. n. 267/200, dal Responsabile dell Unità Edilizia privata e dal Dirigente dell Area Tecnica; D E L I B E R A 1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di approvare ed adottare l allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, Regolamento per l installazione di impianti di radiocomunicazioni aggiornamento di demandare agli organi ed uffici competenti nell ambito delle rispettive competenze gli atti necessari, successivi e conseguenti al presente, per l adempimento di quanto deliberato; 4. di dare atto che: - il Responsabile del Settore Tecnico Edilizia Privata - provvederà all esecuzione della presente deliberazione; - i servizi: Ufficio Tecnico, Segreteria e Albo Pretorio dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza, all esecuzione della presente deliberazione; SEGUE la votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito, accertato dal Presidente con l ausilio degli Scrutatori nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Generale, è il seguente:

6 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 19 VOTI FAVOREVOLI N. 18 VOTI CONTRARI N. 1 (Dal Maso Alessandrino) Inoltre, IL CONSIGLIO COMUNALE Stante l urgenza per le motivazioni sopra richiamate, per quanto attiene alla disciplina del territorio oltre per tutelare l aspetto ambientale; Visto il parere tecnico favorevole rilasciato sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell art. 49, 1 comma del D.lgs. n. 267/200, dal Responsabile dell Unità Edilizia privata e dal Dirigente dell Area Tecnica; DELIBERA Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art comma del D.Lgs. n. 267/ SEGUE la votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito, accertato dal Presidente con l ausilio degli Scrutatori nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Generale, è il seguente: CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 19 VOTI FAVOREVOLI N. 18 VOTI CONTRARI N. 1 (Dal Maso Alessandrino) Il Presidente, visto l esito delle votazioni, ne proclama il risultato.

7 COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA Area Tecnica REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE Aggiornamento 2010 Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 15/12/2006 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15/06/2009 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. del Entrato in vigore il.

8 Indice INDICE Capo I ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO Capo II ART. 3 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ART. 5 - AREE SENSIBILI ART. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI ART. 7 - CATASTO DEGLI IMPIANTI Capo III ART. 8 - PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE Capo IV ART. 9 AUTORIZZAZIONE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA PER L ESERCIZIO SOSTITUITO ART. 9 IMPIANTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONNETTIVITA' (Operatori WISP) ART. 10 IMPIANTI SOTTOPOSTI A PERMESSO DI COSTRUIRE ABROGATO ART. 11 INTERVENTI SOTTOPOSTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA EDILIZIA ABROGATO Capo V ART. 12 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ABROGATO ART. 13 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO ART. 14 IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI ART PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI ART. 16 IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI ART INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI Capo VI Art AZIONI DI RISANAMENTO ART RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI Pag. 8 di 19

9 Capo VII ART FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO Capo VIII ART SANZIONI ART. 22 PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE ART ENTRATA IN VIGORE Pag. 9 di 19

10 ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Capo I 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell art. 8, comma 6, della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici , n. 36, dell art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz. Decreto Ministeriale , n. 381, Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e del Decreto legislativo 259 del Codice delle comunicazioni elettroniche. 2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrello, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Villafranca di Verona. 3. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. 4. Sono esclusi dall applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori. ART. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO 1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi: a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari; b) assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio; c) disciplinare le procedure per l installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all articolo 1; d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi delle norme vigenti; e) garantire il contenimento dell inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni. 2. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici. 3. Conoscere la situazione generale relativa al livello d esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell autorizzazione all installazione di nuovi impianti. Pag. 10 di 19

11 4. Garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc. 5. Le presenti norme integrano ed esplicitano l art. 35 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, prevalendo sullo stesso, per le parti in contrasto. Capo II ART. 3 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. In sede di prima applicazione l Amministrazione Comunale individua delle ubicazioni idonee ad ospitare stazioni radio base per la telefonia mobile e successive tecnologie assimilabili (incluse distribuzioni di banda larga senza fili). implementazioni tecnologiche. Tali ubicazioni sono rappresentate in apposita cartografia descritta al successivo art. 6 del presente Regolamento. 2. Gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono da considerarsi quali aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti Stazione Radio Base. 3. L'installazione degli impianti di cui al comma 1 nei siti indicati al comma 2 di proprietà comunale, è subordinata alla stipula di idoneo contratto d affitto o al rilascio di una concessione di suolo pubblico che riporti in particolare: il termine temporale massimo di durata; l'obbligo della conservazione dell'impianto e di tutte le pertinenze; l'obbligo alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a proprie cure e spese entro sessanta (60) giorni dalla scadenza del contratto o della concessione, salvo rinnovo e/o proroga concordati; 4. L'installazione degli impianti nelle aree esterne ai muri dei perimetri cimiteriali dovrà comunque assicurare la tranquillità e il decoro del luogo sacro. 5. Fermo restando quanto sopra specificato, i criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, sono i seguenti: a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l impatto ambientale e paesaggistico, salvo l acquisizione del parere favorevole degli organi competenti; b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.); c) Aree di rispetto cimiteriale; d) Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale. 6. Gli impianti radiotelevisivi (TV e radio) devono essere localizzati in aree industriali, agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l impatto ambientale e paesaggistico, salvo l acquisizione del parere favorevole degli organi competenti. Pag. 11 di 19

12 7. L eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all approvazione dell Amministrazione comunale. 8. Gli impianti per la telefonia cellulare e tecnologie successive devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, pur sempre individuati nella cartografia del piano di cui art. 6 del presente regolamento 9. Al fine di ridurre l impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni cositing o quantomeno all interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi. Anche in deroga alle previsioni di piano, purché approvate dall'arpav, dalla Giunta comunale e con l eventuale parere dal partner tecnico dell'amministrazione Comunale; 10. E vietata l installazione di qualsiasi tipo di pubblicità o insegna sugli impianti di radiocomunicazione, suoi supporti o recinzioni. 11. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo. 12. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare. 13. Nel territorio aperto, ove consentito, l eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri: a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione; b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili. ART. 4 DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. Precisato che i nuovi impianti potranno essere installati solamente ove previsti dal piano, è comunque stabilito il divieto dell installazione degli impianti: a) nelle aree sensibili così come definite dall art. 5, fatto salvo quanto previsto dall art. 3 comma 5 p.to d); b) nelle aree soggette a Vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio ad eccezione delle zone indicate con le lettere b), c), f), g) e i) del medesimo articolo nelle quali l installazione/modifica è possibile previa l acquisizione del parere favorevole degli organi competenti; c) In area soggetta a Vincolo paesistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio; d) Sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell art. 10 del D.Lgs n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio; 2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Pag. 12 di 19

13 Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità. ART. 5 AREE SENSIBILI 1. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili. 2. Per aree sensibili si intendono tutti gli edifici e loro pertinenze esterne adibiti a permanenze di persone non inferiori alle quattro ore giornaliere. In tali aree ricadono: a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado; b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza; c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate; ART. 6 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI 1. In sede di prima applicazione la cartografia comunale allegata al Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare e tecnologie successive individua le ubicazioni idonee, suddivise per gestore e localizza gli impianti esistenti. Successivamente potranno essere individuate nuove ubicazioni con le modalità e criteri definiti dal presente regolamento. 2. Gli impianti per la telefonia cellulare e tecnologie successive sono ammessi esclusivamente nelle ubicazioni rappresentate nella planimetria denominata Cartografia per la localizzazione delle ubicazioni idonee all installazione di antenne per la telefonia mobile e tecnologie successive che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. ART. 7 CATASTO DEGLI IMPIANTI 1. Il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale, è gestito dall Amministrazione Comunale, attraverso il proprio ufficio tecnico o con apposita convenzione a ditte specializzate. 2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione. 3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri A.R.P.A.V., ed i controlli effettuati. Pag. 13 di 19

14 Capo III ART. 8 PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE 1. L autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art. 10, è subordinata preventivamente alla presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, del programma annuale di sviluppo delle reti, ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti, entro il 30 settembre di ogni anno e si applica a tutti tipi di impianto, in conformità a quanto indicato al Capo I, Art. 1 Commi 1 e 2. 1Bis. La necessità della presentazione dei programmi per tutti gli operatori, si inserisce nell'esigenza, da parte dell'amministrazione Comunale, di poter applicare congruamente una facoltà prevista dalla Legge Quadro n 36/2001, Art. 8 Comma 6, di dotarsi di un regolamento che disciplini le installazioni anche tramite individuazione puntuali delle singole localizzazioni, e possa censire e conoscere il numero e posizione di ogni impianto per telecomunicazioni sul territorio, per una corretta gestione e programmazione dello stesso. 2. La presentazione dei piani annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da: a) planimetria con l ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale; b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3; c) documentazione tecnica prevista all art. 9 del presente Regolamento comunale; d) relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni e le finalità delle richieste. 3 Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell Amministrazione comunale; 4 L Amministrazione comunale valuta i Piani annuali entro novanta giorni successivi al 30 settembre; 5 L Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata esclusivamente una volta sola. In tal caso i Piani presentati dai Gestori verranno valutati entro i 90 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termine di 60 gg. dalla richiesta, il piano verrà archiviato. 6.L Amministrazione comunale ha il compito di verificare: a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5; 7. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell arco dell anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti; 8 I risultati della verifica, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi, devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale; 9 I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all Amministrazione Comunale, entro 90 giorni dall entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all art. 7; 10 Piani annuali approvati vengono pubblicati mediante affissione all Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale o di ogni altro sistema di diffusione ritenuto utile. Pag. 14 di 19

15 Capo IV ART. 9 sostituito IMPIANTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONNETTIVITA' (Operatori WISP) 1. In riferimento ai Commi 1 e 2 dell'art. 1 del presente Regolamento, la procedura di presentazione dei programmi annuali si applica anche a tutte le reti per la diffusione della connettività, tra cui quelle in tecnologia WI-MAX, WI-Fi, LTE, o di altri operatori WISP in generale (HIPERLAN, HIPERMAN, etc.., nonché successive tecnologie e/o sviluppi ed implementazioni future). 2. I soggetti interessati alla installazione di impianti per la diffusione della connettività sono tenuti alla presentazione dei piani annuali di sviluppo, indicanti le seguenti caratteristiche: a) planimetria con l ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale; b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3; c) documentazione tecnica prevista all art. 13 del presente Regolamento comunale; d) relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni e le finalità delle richieste. 3. Nella fattispecie, viste le caratteristiche peculiari di tali impianti é consentita la presentazione di piani periodici intermedi che, sottoposti agli uffici comunali di competenza, potranno ottenere pareri provvisori, nelle more della prima valutazione utile complessiva per tutte le reti, prevista annualmente. ART. 10 abrogato ART. 11 abrogato Capo IV (EX Capo V) ART. 12 abrogato ART. 13 AUTORIZZAZIONE ATTESTAZIONE DI CONFORMITA E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO 1. Per la messa in funzione degli impianti e loro autorizzazione, si dovrà allegare la documentazione prevista dall allegato 13 in funzione del regime autorizzativo necessario e previsto all art. 87 Dlgs n.259/2003 (codice delle comunicazioni) ovvero tramite SCIA per impianti di potenza uguale o inferiore a 20 Watt. Gli impianti sono subordinati alla definizione della pratica con presentazione, in ogni caso (sia per potenze inferiori o superiori a 20 Watt) del certificato di regolare esecuzione dei lavori e delle altre certificazioni previste dalla normativa edilizia, nonché della presentazione all Ufficio Tecnico Comunale da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori firmata e autenticata ai sensi dell art. 21 del D.P.R. N. 445/2000 attestante la conformità e la corrispondenza dell impianto rispetto al progetto autorizzato; 2. In assenza dell attestazione di conformità l impianto non potrà essere attivato; 3. Entro 30 giorni dall attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all Ufficio comunale competente che all A.R.P.A.V. per le verifiche di competenza. 4. Qualora l installazione comporti la realizzazione di strutture pertinenziali e/o di urbanizzazione di non modesta entità, si dovrà ottenere l autorizzazione intesa come rilascio di permesso di costruire o SCIA ART. 14) IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI 1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell effettivo inizio dei lavori Pag. 15 di 19

16 indicando, oltre alle motivazioni della richiesta fuori dai piani annuali di sviluppo, le seguenti caratteristiche: 1. l'ubicazione dell'impianto; 1. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche: 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale; 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord; 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione; 4) il guadagno dell'antenna; 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna; 6) la polarizzazione; 7) la frequenza utilizzata; 8) la potenza massima immessa in antenna. 2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita del parere A.R.P.A.V. 3. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi. Trascorso il predetto termine si intende che l impianto è realizzato in assenza di permesso di costruire. 4. Non è possibile spostare l impianto in sito limitrofo per eludere il limite temporale dei tre mesi. ART. 15) PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI 1. I soggetti interessati alla installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell effettivo inizio dei lavori indicando: a) l'ubicazione dell'impianto; b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche: 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale; 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord; 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione; 4) il guadagno dell'antenna; 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna; 6) la polarizzazione; 7) la frequenza utilizzata; 8) la potenza massima immessa in antenna. 1. L installazione degli impianti di cui al presente articolo necessita dei pareri A.R.P.A.V. ART. 16 IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI 1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all Ufficio Tecnico del Comune, 45 giorni prima dell effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale; 2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento; Pag. 16 di 19

17 3. In ogni caso resta invariato l obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DM 381/98 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 17) INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici; 2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori; 3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici; Capo V (EX Capo VI) ART. 18) AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE 1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e loro successive modifiche ed integrazioni. 2. Qualora l Amministrazione Comunale, avvalendosi dell A.R.P.A.V., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune. 3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori. ART. 19) RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando: - Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 4, del presente Regolamento comunale, con l eccezione dei casi previsti dall art. 3 comma 5 p.to d); - E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento; - In accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee. 1. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del presente Regolamento comunale; 2. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall entrata in vigore del presente Regolamento. Pag. 17 di 19

18 Capo VI (EX Capo VII) ART. 20) FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO 1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell A.R.P.A.V. ed eventualmente del Dipartimento di prevenzione dell U.L.S.S. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente. 2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, programmati, effettuati dall A.R.P.A.V, su richiesta dell Amministrazione Comunale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell autorizzazione. 3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento finanziate dal Comune con risorse degli enti gestori che richiedono di coprire i servizi di telefonia, calcolate in quota parte con il numero di postazioni installate sul territorio comunale. 4. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia. 5. Il Comune, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi. Capo VII (Ex Capo VIII) ART. 21) SANZIONI 1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale o, in mancanza, quelle di cui al vigente Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative. 2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'edilizia DPR 380/01. ART. 22) PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE 1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell attività di vigilanza e monitoraggio compiuta. ART. 23 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento diventa efficace con l esecutività della deliberazione di approvazione. Pag. 18 di 19

19 Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 09/11/2010 Letto, confermato e sottoscritto f.to IL PRESIDENTE FACINCANI DOTT. MAURIZIO IL SEGRETARIO f.to SACCHETTI DOTT. DORIANA REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 ) Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all Albo Pretorio a partire dal giorno.., e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi. La presente copia è conforme all originale. Villafranca di Verona,. IL SEGRETARIO GENERALE F.TO La presente deliberazione è divenuta esecutiva: per decorrenza dei termini ai sensi del 3 comma dell art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 (10 giorni dalla pubblicazione) in data dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art comma del D.Lgs. n. 267/2000 in data.. Villafranca di Verona,. copia conforme all originale ad uso amministrativo. F.TO IL SEGRETARIO GENERALE Villafranca di Verona,. Pag. 19 di 19

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