Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa
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- Gioacchino Colombo
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1 Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Sede Nazionale ISB in Europe Roma Piazza M. Armellini, 9/a 36-38, Rue Joseph II B 1000 Bruxelles Tel. (06) Tel Fax Fax (06) competitivita.ambiente@cna.it info@isbineurope.eu Divisione Economica e Sociale Roma 6 novembre 2013 Prot. 191/13 - CNA Regionali - CNA Provinciali - Unioni CNA Oggetto: DL 101/2013: le novità in materia di SISTRI Cari colleghi, La legge 125/2013 emanata il 30 ottobre u.s. ha convertito il decreto 101 che all articolo 11 ha confermato l avvio dell operatività del SISTRI dal 1 ottobre e contemporaneamente ha sospeso le sanzioni per i soggetti obbligati ad aderire fino al 31 luglio La legge mantiene invece le sanzioni previste in violazione degli articoli 189 e 190 del codice ambientale relative alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai formulari e al MUD. E il solito papocchio che proroga di 10 mesi le sanzioni ma non elimina ne le controverse e assurde procedure ne la neolitica strumentazione al servizio di questa finzione truffaldina. Lo scopo recondito del provvedimento dovrebbe essere quello di poter trasferire alla società concessionaria Selex le somme previste dal contratto stipulato da tale società con il Ministero dell Ambiente. Vale la pena ricordare che questo contratto definito capestro per la Pubblica Amministrazione è stato sottoscritto a suo tempo da un funzionario del Ministero successivamente rimosso in quanto sembra non avesse i titoli per ricoprire tale incarico. La CNA e R.ETE. Imprese Italia hanno comunque rinnovato la proposta di avviare una fase di sperimentazione concordata e monitorata con le Organizzazioni del sistema su base volontaria, al fine di poter dimostrare l inconsistenza del sistema e la sua inutilità, costruendo al contempo un nuovo sistema efficace ed efficiente, anche in ragione della necessità di riportare la legalità nel settore e non gravare le imprese e le famiglie degli abnormi costi che il SISTRI sta comportando.
2 2 Rinnoviamo l invito ai colleghi di sensibilizzare le forze politiche locali ed i parlamentari al fine di poter superare tale assurda situazione. Cordiali saluti Il Responsabile DPT Competitività e Ambiente f.to Tommaso Campanile RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI SISTRI Il DL 101/2013, il cosiddetto "Decreto di razionalizzazione delle P.A", che all articolo 11 contiene disposizioni sul Sistri, è stato convertito con la n.125/2013, ed è in vigore dal 31/10/2013. Proponiamo un riepilogo degli adempimenti Sistri, viste le numerose modifiche introdotte dalla legge di conversione e i chiarimenti resi nella circolare ministeriale n. 1 semplificazione e razionalizzazione del Sistri, pubblicata sul sito del ministero dell Ambiente il AMBITO DI APPLICAZIONE Il decreto modifica l art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006 e circoscrive l obbligo di adesione al Sistri ai soli rifiuti pericolosi. SOGGETTI OBBLIGATI L obbligo di adesione si adempie con l iscrizione al Sistri e l utilizzo delle relative procedure. Sono ora obbligati ad aderire al Sistri: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti, iscritti all Albo Gestori ai sensi dell art. 212 co. 8 o in categoria 5; gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, ossia prodotti da terzi; i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; per i vettori esteri che trasportano rifiuti dall estero con destinazione nazionale o solo attraversamento nel territorio nazionale, non si applica il Sistri ma le disposizioni sulla tracciabilità del Regolamento 1013/2006/CE; gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi; i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi; per nuovi produttori si intendono i gestori che dall attività di trattamento di un rifiuto producono altre tipologie di rifiuto. Essi si iscrivono sia nel caso che dal trattamento di pericolosi ottengano rifiuti non pericolosi (es. il gestore che dalla autodemolizione di un auto ottiene le carcasse bonificate) sia nel caso in cui dal trattamento di non pericolosi ottengano rifiuti pericolosi (es. il gestore che da un macchinario non pericoloso, in quanto contiene componenti pericolose in percentuale ridotta, ottiene l olio esausto pericoloso); I soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico da parte dell impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto; l obbligo di iscrizione è stabilito dal decreto ma, per tenere conto delle peculiarità di queste attività, le modalità di applicazione del Sistri saranno definite da un DM da emanarsi entro il 30/12/2013; I Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani della regione Campania, ai sensi dell articolo 188-ter, comma 4.
3 3 NB - nella legge di conversione e nella circolare 1/2013 vengono ribaditi i seguenti aspetti: - l obbligo si applica ai rifiuti speciali pericolosi per tutti i soggetti, nonché ai rifiuti urbani pericolosi per i gestori, gli intermediari e commercianti, i nuovi produttori; - i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in forma di ente o impresa non sono obbligati ad aderire al Sistri. SOGGETTI CON ADESIONE VOLONTARIA Possono aderire al Sistri, su base volontaria, i produttori, i trasportatori, i gestori, gli intermediari e i commercianti dei rifiuti non pericolosi; i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani pericolosi di regioni diverse dalla regione Campania. Questi soggetti possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria, già a decorrere dal 1 ottobre In tal caso devono comunicarlo espressamente secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. Ad essi verranno applicati il regime e le procedure previste per la categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione. Essi, in qualsiasi momento, potranno optare per il ritorno al sistema cartaceo. ESTENSIONE DELL OBBLIGO Sono previsti futuri DM, con i quali possono essere specificate le categorie di soggetti obbligati e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI. Il primo di questi DM è previsto entro il 3 marzo 2014, individuerà le categorie interessate nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE. SPERIMENTAZIONE È prevista un applicazione sperimentale del Sistri, per i rifiuti urbani pericolosi, che riteniamo inutile e anche definita in modo poco chiaro. AVVIO DELL OPERATIVITÀ La legge di conversione, recependo anche le indicazioni e i chiarimenti contenuti nella prima nota esplicativa del Ministero dell'ambiente, conferma che l'avvio dell'operatività del Sistri è stabilito in due date diverse a seconda dei soggetti obbligati: a) dal 1/10/2013: - per enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, - per enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, - per i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, - per i soggetti a cui sono affidati i rifiuti nel trasporto intermodale. b) dal 3/3/2014: - per produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, - per i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti pericolosi, iscritti all Albo Gestori sia ai sensi dell articolo 212 comma 8 sia in categoria 5, - per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuino solamente operazioni di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13, all interno del luogo di produzione, anche per queste operazioni, - per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della Regione Campania.
4 4 REGIME TRANSITORIO E SANZIONI La legge di conversione prevede che, nei dieci mesi successivi al 1/10/2013, ossia fino al 1/8/2014, i soggetti interessati dovranno utilizzare il SISTRI, continuando però a compilare la documentazione preesistente prevista dal decreto 152/2006. In questa fase continuano ad applicarsi gli adempimenti riguardanti: - la responsabilità del produttore - art. 188; - il catasto rifiuti /MUD - art 189, con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014; - il registro di carico e scarico - art. 190; - il formulario di identificazione - art Continuano ad applicarsi anche le sanzioni relative ai suddetti adempimenti, previste dal D.Lgs. 152/2006, nella formulazione precedente la modifica del D.Lgs. 205/2010, mentre non si applicano le sanzioni relative al SISTRI (art. 260 bis e 260 ter del D.Lgs. 152/2006). Resta quindi l operatività a doppio binario ma NON vengono sanzionate le violazioni relative al SISTRI. Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1 agosto 2014, tutti i soggetti obbligati dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni, ferme restando le esenzioni previste dal comma 11 dell articolo 11 del DL n. 101/2013), per le violazioni commesse dopo il termine di sperimentazione. Con DM si provvederà alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento delle norme. SEMPLIFICAZIONE/OTTIMIZZAZIONE DEL SISTRI E RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI Con DM entro il 3/3/2014 (termine che può essere differito di non oltre 6 mesi) e poi periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, si procederà alla semplificazione e all'ottimizzazione del SISTRI, anche mediante integrazioni con altri sistemi e anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, o delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza. Periodicamente si provvederà anche alla rideterminazione dei contributi per gli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto. Le disposizioni regolamentari (oggi in gran parte contenute nel D.M. n. 52/2011, e s.m.i.) dovranno dunque essere adeguate per tener conto, oltre che delle modifiche legislative intervenute, delle predette semplificazioni ed ottimizzazioni, e dovrà essere aggiornato di conseguenza il Manuale Operativo. Nel frattempo, è già stata sospesa l applicazione del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto , che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2013, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili. OPERAZIONI DI COLLAUDO Restano in vigore le operazioni di collaudo, per una verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto prima citato, e che devono concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo (che si doveva costituire con DM da emanarsi entro il 31/10/2013) e, per quanto riguarda l operatività del sistema, entro i 60 giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività. MODIFICHE al 152/2006 La legge 125/2013 introduce una serie di modifiche al vigente decreto 152/2006, da applicarsi successivamente al termine della fase di sperimentazione, ossia a partire dal 1/8/2014.
5 5 REGISTRO DI CARICO E SCARICO - MODIFICHE ALL ARTICOLO 190 Saranno obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: - gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; non è chiaro quali siano visto che sono soggetti al Sistri, e quelli con deroga dal Sistri (agricoli, produttori non ente/impresa) hanno solo l obbligo del formulario; - gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni artigianali e industriali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque; - enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non pericoloso; - enti e imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto; - gli intermediari e i commercianti di rifiuti. Saranno esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico: a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al SISTRI, dalla data di effettivo utilizzo operativo del sistema; b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. Deroghe Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiranno all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità: a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario o della copia della scheda SISTRI; b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta'. NB anche i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in ente o impresa hanno la facoltà di adempiere all obbligo del registro tramite la conservazione in ordine cronologico della scheda SISTRI. Questa agevolazione è contenuta all art. 190, comma 8. Annotazioni Nel registro di carico e scarico dovranno essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento. Le annotazioni dovranno essere effettuate: a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività; c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. NB - Non è definita la periodicità delle registrazioni per i trasportatori di rifiuti. Registri tenuti dalle Associazioni I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, tenuti al registro, con produzione annua non superiore a 10 tonnellate, potranno adempiere tramite le Associazioni o società di servizio di loro diretta emanazione che
6 6 provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo copia dei dati trasmessi presso la sede dell impresa. FORMULARIO DIDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI - MODIFICHE ALL ART. 193 Il formulario sarà obbligatorio per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono stati obbligati o non hanno aderito volontariamente al SISTRI MUD Il MUD dovrà essere presentato in riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e ALBO GESTORI AMBIENTALI - Modifiche all art. 212 Gli imprenditori agricoli dell'articolo 2135 cc, produttori iniziali di rifiuti, sono esonerati dall obbligo di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei propri rifiuti, effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede la loro impresa. Il trasporto deve essere effettuato per conferirli nell'ambito del circuito di raccolta organizzato: - dai consorzi per specifiche tipologie di rifiuti, - a seguito di accordi di programma o convenzioni quadro. Questa disposizione è già in vigore. In collaborazione con: CNA Interpreta Area Ambiente e Sicurezza
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