IL RISPARMIO ENERGETICO QUADRO NORMATIVO Relatore: Ing. Valeria Gambardella

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1 IL RISPARMIO ENERGETICO QUADRO NORMATIVO Relatore: Ing. Valeria Gambardella Il sistema energetico è strutturalmente collegato al tema dei cambiamenti climatici, che costituisce una delle maggiori preoccupazioni ambientali a livello mondiale. I primi segnali di una politica comune in difesa del clima nascono dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, sottoscritta a Rio de Janeiro nel 1992 e nel 1997 si giunge quindi al Protocollo di Kyoto, che chiede ai principali paesi del mondo la riduzione delle proprie emissioni in atmosfera: l Unione Europea, in particolare, si impegna ad una riduzione dell 8% rispetto alle emissioni del 1990 entro il , assegnando all Italia un obiettivo di diminuzione del 6,5% entro il 2010 rispetto al Il protocollo di Kyoto ha rafforzato l importanza della dimensione ambientale e dello sviluppo sostenibile nella politica energetica comunitaria.

2 IL RISPARMIO ENERGETICO QUADRO NORMATIVO Relatore: Ing. Valeria Gambardella In particolare per quanto riguarda gli Edifici ad alto rendimento energetico, è stata approvata il 16 dicembre 2002 la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del consiglio "sul rendimento energetico nell'edilizia" ed in particolare sulle prestazioni energetiche degli edifici, che mira a promuovere misure concrete per limitare l aumento della domanda di energia, secondo quattro indicazioni principali: 1. L'istituzione di regole generali per un metodo comune di calcolo integrato del rendimento energetico degli edifici. 2. L'applicazione di norme minime sul rendimento energetico agli edifici di nuova costruzione ed agli edifici in ristrutturazione, di grande metratura,quando appartengono ad una certa categoria. 3. L'introduzione di un sistema di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti in base alle norme di cui sopra e l'esposizione negli edifici pubblici o frequentati dal pubblico degli attestati di rendimento energetico, delle temperature raccomandate per gli ambienti interni nonché di altri fattori meteorologici pertinenti. 4. L'ispezione e la valutazione specifica delle caldaie e degli impianti di riscaldamento e raffreddamento, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di 15 anni.

3 IL RISPARMIO ENERGETICO QUADRO NORMATIVO Relatore: Ing. Valeria Gambardella IN ITALIA. PIANO ENERGETICO NAZIONALE Il principale documento di politica energetica nazionale, in cui si definiscono obiettivi e priorità della politica energetica in Italia, precedente anche al Protocollo di Kyoto, è il PEN Piano Energetico Nazionale del 10/10/1988, ed adotta i seguenti criteri: promozione dell uso razionale dell energia e del risparmio energetico adozione di norme per gli autoproduttori; sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile. Tra le altre cose il PEN ha promosso l'adozione da parte di tutte le Regioni di Piani d Azione per l utilizzo e la promozione di energie rinnovabili sul proprio territorio.

4 IL RISPARMIO ENERGETICO QUADRO NORMATIVO Relatore: Ing. Valeria Gambardella LEGGE 9 gennaio 1991 N.10. "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", riguarda norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia, prescrive l emanazione di tutta una serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive in merito all edilizia, all impiantistica in genere e per i trasporti. Inoltre fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso tecnologico.

5 IL RISPARMIO ENERGETICO QUADRO NORMATIVO Relatore: Ing. Valeria Gambardella DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16/12/2002- ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS (EPBD) L obiettivo è di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l efficacia sotto il profilo dei costi. Le disposizioni in essa contenute riguardano: Il quadro generale della metodologia di calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici I requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione I requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura e soggetti ad interventi di ristrutturazione La certificazione energetica degli edifici

6 IL RISPARMIO ENERGETICO QUADRO NORMATIVO Relatore: Ing. Valeria Gambardella La DIRETTIVA 2002/91/CE è stata recepita in Italia con l emanazione del : D.L. 192 del 19/08/05 Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia seguita poi dalla emanazione del: D.L. 311 del 29/12/06 Disposizioni correttive ed integrative al D.L. 192 La mancata pubblicazione di decreti attuativi relativi ai contenuti dei suddetti D.L., ha provocato crescente disorientamento e confusione tra i progettisti. In ogni caso la pubblicazione dei D.L. 192 e 311 ha modificato sostanzialmente i criteri progettuali per il risparmio energetico, accentuando l attenzione sugli elementi tecnologici, sui materiali e sulle loro proprietà termo-fisiche.

7 IL RISPARMIO ENERGETICO QUADRO NORMATIVO Relatore: Ing. Valeria Gambardella

8 ZONE CLIMATICHE

9 IL RISPARMIO ENERGETICO QUADRO NORMATIVO Relatore: Ing. Valeria Gambardella Valori Limite di Trasmittanza U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi, in W/m2K Valori Limite di Trasmittanza U dei vetri, in W/m2K

10 IL RISPARMIO ENERGETICO QUADRO NORMATIVO Relatore: Ing. Valeria Gambardella Le linee, promosse dall'unione Europea, sono state recepite dal quadro normativo nazionale ed avviate ad un ulteriore evoluzione nella direzione di maggiori poteri e responsabilità della Regione a seguito della variazione del Titolo V della Costituzione e del processo di decentramento di deleghe e funzioni agli Enti locali avviato dal Testo Unico della legge 445/2000. Dal 1982 in poi, l attività della Regione Lombardia, in campo energetico, si è concentrata, principalmente, sull applicazione della Legge 308/82 e successivamente della Legge 10/91 in tema di gestione dei fondi delegati dallo Stato. Non sono mancate iniziative regionali autonome per promuovere, ulteriormente, l uso razionale dell energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili:

11 IL RISPARMIO ENERGETICO QUADRO NORMATIVO Relatore: Ing. Valeria Gambardella DELIBERA DI G.R. N.8/8745 DEL 22/12/08 DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI PER L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA E PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Zona Climatica Strutture rivolte verso l'esterno ovvero verso ambienti a temperatura non controllata Chiusure Opache orizzontali o inclinate trasparenti comprensive di Opache verticali Coperture Pavimenti infissi D 0,36 0,32 0,36 2,4 E 0,34 0,3 0,33 2,2 F 0,33 0,29 0,32 2 Valori Limite di Trasmittanza U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi, in W/m2K

12 INQUADRAMENTO DELLA CPD La Direttiva 89/106/CEE Prodotti da Costruzione (CPD) ha già 20 anni! La CPD risale al 1989, è stata recepita in Italia con il DPR 246 del (+DPR 499 del ). 1997). La prima Marcatura CE è stata apposta nel 1998 su un tassello per p ancoraggi strutturali, sulla base di un ETA, ma in Italia è solamente da pochi anni che incomincia a destare qualche diffidente curiosità! cfr: cfr: --OJ OJ L40 L40 del del ; ; --OJ OJ L220 L220 del del ; ; --OJ OJ L284 L284 del del

13 DOVE SI APPLICA LA CPD Unione Europea STATI MEMBRI Austria Lettonia Belgio Lituania Cipro Lussemburgo Danimarca Malta Estonia Olanda Finlandia Polonia Francia Portogallo Germania Rep. Ceca Gran Bretagna Rep. Slovacca Grecia Slovenia Irlanda Spagna Italia Svezia Ungheria 1 maggio 2004 STATI CANDIDATI Albania Bosnia Erzegovina Bulgaria Croazia Macedonia Romania Turchia STATI EFTA Islanda Liechtenstein Norvegia Svizzera

14 CHE COSA È UNA: DIRETTIVA Una Direttiva è uno degli strumenti legislativi definiti dall UE In sequenza gerarchica tali strumenti sono: Regolamento DIRETTIVA Decisione Raccomandazione (o Parere) ciascuno di essi ha diverse, proprie, caratteristiche

15 UNA DIRETTIVA : è obbligatoria per i destinatari (uno, alcuni o tutti gli SM), fissa obiettivi lasciando ai destinatari la scelta della forma e dei mezzi per raggiungerli (via legislativa, regolamentare, amministrativa), è obbligatoria alla data della notifica, prevede la trasposizione nazionale e la modifica del diritto interno in accordo con le prescrizioni, nessuna deroga temporale è concessa per la sua applicazione.

16 LA DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD) La CPD è una Direttiva di armonizzazione che ha come scopo il riavvicinamento delle disposizioni legislative già esistenti negli Stati Membri. Raccoglie, attraverso la realizzazione dei Mandati, le caratteristiche dei prodotti relative ai requisiti essenziali normati dai diversi paesi. Di conseguenza la sua applicazione, e quindi la marcatura CE, può non avere valenza unica in tutti gli Stati Membri. Per esempio, i lucernari monolitici avranno 12 caratteristiche che rientrano nella Direttiva, ma solo due sono coperte in Italia con chiarezza da leggi esistenti (permeabilità all aria e isolamento termico).

17 NELLA CPD CHE COSA SI INTENDE PER: PRODOTTO Ai fini della presente Direttiva, per prodotto da costruzione si intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.. (Art. 1.2 CPD) Il concetto di incorporazione permanente và inteso come incorporazione per un periodo pari alla durata di vita utile del prodotto.

18 IL PRODOTTO POSATO È UN ALTRA STORIA Gli Stati Membri prendono le misure necessarie per fare in modo che i prodotti di cui all articolo 1, destinati ad essere impiegati in opere, possano essere immessi sul mercato solo se idonei all impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere incorporati, assemblati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all articolo 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti. (Art. 2.1 CPD) Pertanto è l opera che deve rispettare i requisiti essenziali, mentre il prodotto deve rispettare le caratteristiche prefissate che sono definite all interno delle specificazioni tecniche Europee. La Direttiva, condizionando l applicazione del prodotto ad un opera ben progettata e costruita, lascia agli Stati Membri la responsabilità in ordine ai criteri di progettazione e costruzione delle opere.

19 NELLA CPD CHE COSA SI INTENDE PER: PRODUTTORE Assai singolarmente, non è disponibile alcuna definizione puntuale a valore legale. E peraltro chiaramente desumibile che si intende colui che immette a suo nome sul mercato dell EEA un prodotto da costruzione ed a cui è direttamente imputabile la responsabilità della sua conformità alle cogenti specificazioni tecniche Europee applicabili. (ex GP D+Blue Guide 3.1 richiamato in GP M)

20 I REQUISITI ESSENZIALI (ER) Sono detti essenziali tutti i requisiti dei prodotti, processi o servizi coperti da una direttiva di armonizzazione. I Requisiti Essenziali includono tutto ciò che è necessario per raggiungere lo scopo della direttiva stessa. I prodotti possono essere immessi sul Mercato ed utilizzati soltanto se soddisfano i requisiti essenziali. Contrariamente alle altre Direttive di Nuovo Approccio che stabiliscono requisiti essenziali applicabili ai prodotti cui si riferiscono, quelli definiti nella CPD non riguardano direttamente i prodotti da costruzione, ma il risultato finale della costruzione stessa, cioè l Opera nella sua interezza.

21 GLI ER DELLE OPERE 1. Resistenza meccanica e stabilità 2. Sicurezza in caso di incendio 3. Igiene, salute e ambiente 4. Sicurezza di utilizzazione 5. Protezione contro il rumore 6. Risparmio energetico e isolamento termico In Italia, caso unico nella UE, la competenza delle PPAA interessate è stata suddivisa sulla base degli ER, con tutti i problemi conseguenti di coerenza ed immediatezza di indirizzo. ER 1: Ministero Infrastrutture e Trasporti; ER 2: Ministero degli Interni; ER 3, 4, 5 e 6: Ministero delle Attività Produttive. Inoltre, trasversalmente applicabili Durata di vita economicamente ragionevole (serviceability) Soddisfacimento dei requisiti, a fronte di normale manutenzione, per un periodo di tempo ragionevole (durability)

22 CHE COSA SONO LE NORME TECNICHE ARMONIZZATE Sono norme tecniche predisposte dal CEN e dal CENELEC che stabiliscono quali sono e come devono essere valutate o misurate le caratteristiche del prodotto da costruzione ritenute fondamentali affinché le opere possano rispondere ai requisiti essenziali fissati dalla CPD. Ogni norma armonizzata possiede un Allegato ZA, contenente tutti i riferimenti relativi alla Direttiva 89/106/CEE, ai documenti interpretativi ed al mandato CE nell ambito del quale la norma è stata preparata.

23 EN ARMONIZZATE VENGONO: RIGUARDANO: elaborate dal CEN su mandato della Commissione Europea emesse dal CEN come norme volontarie rese armonizzate dalla Commissione Europea mediante citazione in OJ consentono l attestazione della conformità product standard - espresse in termini prestazionali - indicazioni su famiglie di prodotto - indicazioni su impieghi previsti - elenco di tutte le caratteristiche essenziali Riferimenti a supporting standard - metodi di prova e/o calcolo - modalità di espressione dei risultati ESSE: trattano tutte le caratteristiche essenziali ed i relativi metodi di prova forniscono le prescrizioni sul controllo di produzione in fabbrica e sulla Marcatura CE non contengono limiti di accettazione (competenza degli SM)

24 L ALLEGATO ZA detto anche ANNESSO od APPENDICE è la parte che fa la differenza tra il regime volontario e quello cogente FORNISCE: corrispondenza tra i Requisiti Essenziali delle opere ed i contenuti della norma indicazione del sistema di attestazione della conformità prescelto e dei punti della norma applicabili Una norma armonizzata va letta (studiata) incominciando dal fondo, cioè dall All. ZA. prescrizioni sulla Marcatura CE e sulle informazioni che l accompagnano alla scadenza del Periodo di Coesistenza

25 L ALLEGATO ZA può riguardare tutta la norma o soltanto una sua parte. Il resto della norma EN rimane d ambito volontario Si compone di 4 parti: ZA.1 contiene le clausole per tutte le caratteristiche sotto mandato, classi/livelli; ZA.2 contiene il Sistema di AoC applicabile; ZA.3 indica i contenuti del Certificato di Conformità e della Dichiarazione di Conformità; ZA.4 prescrive i contenuti del Label CE e delle informazioni di accompagnamento. Trasforma una norma EN in Specificazione Tecnica Europea armonizzata, (dopo la pubblicazione sull OJ)

26 IL PERIODO DI COESISTENZA conosciuto anche come: Periodo Transitorio Data di inizio (DAPP) coincide con la Data di Applicabilità riportata in OJ (nove mesi dopo l emissione della EN da parte del CEN); la Marcatura CE è ammessa; gli Stati Membri sono in condizione di accettare i prodotti con Marcatura CE. E caratterizzato da: Durata generalmente 12 mesi; gli Stati Membri accettano i prodotti a Marcatura CE al pari dei prodotti conformi alle disposizioni nazionali preesistenti; i produttori possono scegliere tra la conformità alle norme armonizzate e/o alle disposizioni nazionali preesistenti. Data di fine (DOW) coincide con la data di ritiro delle norme nazionali in contrasto; le disposizioni nazionali preesistenti cessano di validità; la Marcatura CE è obbligatoria; sono ammessi sul mercato solo prodotti che soddisfano la CPD, attraverso la conformità alla norma armonizzata.

27 PER LE NORME ARMONIZZATE Periodo di coesistenza Di norma = 12 mesi DAV: Data di disponibilità Data in cui il CEN rende disponibile la Norma Armonizzata (contenete allegato ZA); DAPP: Data di applicabilità DAV + 9 mesi, inizio periodo di coesistenza tra Specifica Tecnica Armonizzata e Norme Nazionali (nei 9 mesi i riferimenti della Norma vanno pubblicati in OJ); DOW: Data di ritiro DAPP + 12 mesi = fine periodo di coesistenza. OBBLIGO DI MARCATURA CE

28 ALLA FINE, che sia una EN armonizzata od un ETA, una volta che una specificazione tecnica Europea è nata il produttore deve applicare le procedure per l Attestazione della Conformità

29 NELLA CPD CHE COSA SI INTENDE PER: ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ La procedura mediante la quale viene attestata la conformità del prodotto da costruzione alle specificazioni tecniche europee. (cfr Art. 4.2 CPD) NB: Tale procedura è attribuita a responsabilità differenti, in ragione del Sistema di AoC definito a priori per il prodotto da costruzione in questione.

30 LE PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT) La prova iniziale di tipo (in Inglese, Initial Type Testing, ITT), insieme al controllo del processo di fabbrica (Factory Production Control, FPC) è uno degli strumenti fondamentali e necessari per la Marcatura CE per tutti i prodotti che ricadono all interno della Direttiva 89/106/CEE Prodotti da costruzione (CPD). Ciò vale per tutti i sei diversi Sistemi di Attestazione della Conformità (AoC) contemplati dalla Direttiva. Ai sensi del GP M e con riferimento allo specifico GP K, si intende per Prove Iniziali di Tipo (ITT) l insieme delle prove o di altre procedure (ad es. calcoli), descritte nelle specificazioni tecniche, per determinare la prestazione di campioni di prodotto rappresentativi del tipo di prodotto, in relazione alle caratteristiche obbligatorie. Utilizzo del worst case La responsabilità per la loro esecuzione è normalmente affidata ad una parte terza (laboratorio di prova notificato), salvo quanto attribuito direttamente al produttore nelle singole specificazioni tecniche, parzialmente (Sy AoC 3) o totalmente (Sy AoC 4). Tranne nei casi di Sy AoC 1+ ed 1, la responsabilità del campionamento, che deve essere rappresentativo del tipo di prodotto, è affidata al produttore.

31 LA MARCATURA CE E LE INFORMAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO. (LABEL) L ordine non è libero, esse devono essere affisse, nella seguente sequenza gerarchica praticabile per ragioni di tipo fisico, tecnico od economico: 1. sul prodotto stesso, COME COME? 2. su un etichetta allegata ad esso, 3. sul suo imballo, 4. oppure far parte dei Documenti di Trasporto (DDT). Per taluni prodotti appare appropriato specificare una combinazione di tali possibilità. Per esempio, un informazione minima può apparire sul prodotto stesso, mentre l informazione completa può essere inserita nei Documenti di Trasporto. Le Specificazioni Tecniche Europee dovrebbero indicare dove applicare la Marcatura CE e dove fornire le informazioni di accompagnamento per i prodotti a cui si riferiscono e, seguendo tali indicazioni, tutti i prodotti di quel tipo dovrebbero utilizzare le medesime forme di affissione e di informazioni in in modo modo visibile visibile in in modo modo leggibile leggibile in in modo modo indelebile indelebile

32 LA MARCATURA CE E LE INFORMAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO. Il documento fondamentale non è, contrariamente a quanto generalmente si crede, la Marcatura CE, che è soltanto un Label che riporta un logo, bensì la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA a firma del produttore (o di chi è intestato ad immettere sul mercato dell EEA il prodotto da costruzione). Essa deve essere obbligatoriamente emessa dal produttore e fornita, a richiesta, in accompagnamento ai DDT (documenti di trasporto) o per esigenze di sorveglianza del mercato espresse dalle PPAA competenti, nella lingua del Paese in cui si immette il prodotto. Questo documento costituisce l atto impugnabile, a valore legale, di responsabilizzazione del produttore.

33 IL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ Il certificato CE di conformità contiene in particolare: il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione, il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, la descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.), le disposizioni a cui risponde il prodotto, le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto, il numero del certificato, le eventuali condizioni di durata di validità del certificato, il nome e la qualifica del fabbricante. Il certificato e la dichiarazione di conformità devono essere presentati nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto deve essere utilizzato. CPD - Allegato III ai 4.3 e 4.4

34 L APPLICAZIONE DELLA CPD: ITER EUROPEO E ITER NAZIONALE DAPP DOW DAV: data di disponibilità della Norma

35 L APPLICAZIONE DELLA CPD: ITER EUROPEO E ITER NAZIONALE DAPP DOW DAV: data di disponibilità della Norma

36 LA SCELTA DEL MODELLO CAMPIONE FAMIGLIA DI PRODOTTI RAPPRESENTATIVITÀ DEL/I MODELLO/I CAMPIONE/I WORST CASE SCENARIO ITT Witness testing

37 APPROFONDIMENTO DI ALCUNE ITT: PERMEABILITA ALL ARIA Classe Classe 2 Classe Classe UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN Metodologia - Classificazione

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