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1 considerato che: la modalità del convenzionamento con le amministrazioni pubbliche per la gestione delle palestre in orario extrascolastico, praticata dalla provincia fin dal 1998, ha rappresentato la soluzione più conveniente ed efficace per coniugare le esigenze del mondo sportivo locale, caratterizzato dalla presenza di un forte tessuto associativo, con l attività didattica degli Istituti scolastici, favorendo la più ampia diffusione della pratica sportiva in zone del territorio scarsamente dotate di idonee strutture impiantistiche in coerenza con quanto stabilito dalla vigente normativa e dagli orientamenti programmatici della Provincia di Reggio Emilia; l esito positivo dell esperienza maturata nel corso di questi anni, che ha consolidato un proficuo sistema di relazioni fra amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e terzo settore, suggerisce la prosecuzione del Oggetto: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI REGGIO PER L UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DELL ISTITUTO B. RUSSELL DI GUASTALLA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DA PARTE DELLE LOCALI SOCIETA SPORTIVE Il Consiglio Comunale Visti: la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 Norme per l'edilizia scolastica ; il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, gli articoli 30, 42 e 107; il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n 297, "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative a scuole di ogni ordine e grado" che prevede l'utilizzo degli edifici e attrezzature scolastiche, comprese palestre e impianti sportivi, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e prevede altresì la facoltà degli Enti Locali proprietari di disporre la temporanea concessione degli edifici e delle attrezzature scolastiche, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale ai sensi dell art. 22, comma 1, lett. f) del medesimo D.lgsl 297/94; la Legge 289/2002, art. 90 comma 26, che stabilisce che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti; l'art. 1, comma 3, della Legge Regionale 6/07/2007, n. 11 Disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali in virtù della quale l uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l impianto è destinato ;

2 rapporto di collaborazione e, pertanto, il rinnovo delle Convenzioni in scadenza il prossimo 30 giugno (?? Quindi è già scaduta vedi frasi nei successivi paragrafi); tuttavia, la recente riforma del sistema scolastico ha generato una fase transitoria che comporta una inevitabile ridefinizione dell offerta formativa e riorganizzazione della rete scolastica e, di conseguenza, una diversa pianificazione delle attività di istituto con riflessi sotto il profilo logistico ed organizzativo i cui esiti non possono ancora essere previsti con sufficiente certezza; in tale contesto si considera inopportuno impegnare la Provincia e le amministrazioni comunali per la consueta durata triennale sulla base di un testo i cui termini contrattuali, presumibilmente, dovranno subire in tempi brevi opportune variazioni indispensabili ad uniformarsi alle diverse esigenze scolastiche e si ritiene conveniente, invece, procedere al rinnovo delle Convenzioni per la durata di un anno, fino al 30/06/2013 (??), al fine di garantire comunque la continuità del servizio di gestione; Istituto Superiore "Cattaneo Dall Aglio" di Castelnovo nè Monti; Istituto "L. Einaudi" di Correggio; Istituto "Passerini" di Guastalla; dato atto che: i cinque Comuni capidistretto (Castelnovo ne' Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio Emilia e Scandiano), hanno espresso parere favorevole alla proroga della Convenzione, aderendo alla proposta della Provincia, per la durata di un anno a far data dalla scadenza delle attuali Convenzioni e, quindi, fino al 30/06/2013; le Convenzioni verranno sottoscritte dalla Dirigente del Servizio programmazione scolastica, educativa ed interventi per la sicurezza sociale, della Provincia di Reggio Emilia ad esecutività del presente atto, alle medesime condizioni delle Convenzioni in scadenza il cui testo si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; le palestre annesse agli Istituti Scolastici dei Comuni sono le seguenti: Istituto Superiore "Cattaneo Dall Aglio" di Castelnovo nè Monti; Istituto "L. Einaudi" di Correggio; Istituto "Passerini" di Guastalla; Istituto "B. Russell" di Guastalla; Istituto "S. D'arzo" di Montecchio; Istituto "P. Gobetti" di Scandiano; VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti; ACQUISITO il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore finanziario ai sensi dell art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267; DELIBERA di prorogare fino al 30/06/2013, per le ragioni in narrativa esposte, la Convenzioni stipulata con la Provincia di Reggio Emilia che disciplina l utilizzo, in orari extrascolastici, delle seguenti palestre provinciali annesse agli Istituti di istruzione di secondo grado ubicati nel territorio dei comuni stessi, in scadenza il prossimo 30 giugno, alle condizioni di cui all allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

3 Istituto "B. Russell" di Guastalla; Istituto "S. D'arzo" di Montecchio; Istituto "P. Gobetti" di Scandiano; di autorizzare il responsabile del settore Cultura e Sport, (a cosa??) attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione; visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; D E L I B E R A di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. ALLEGATI: - Convenzione; - Parere di regolarità tecnica. CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMUNE DI GUASTALLA PER L UTILIZZO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DELLE PALESTRE DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA ANNESSE ALL ISTITUTO B. RUSSELL PER IL PERIODO ******************************* Con la presente scrittura privata, valevole fra le parti ad ogni conseguente effetto di legge, tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi 59, codice fiscale , rappresentata dalla Dirigente del Servizio Programmazione scolastica, educativa ed interventi per la sicurezza sociale, Dott.ssa Paola Canova, domiciliata per la carica presso la Provincia medesima e per quanto segue autorizzata in esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 182 del 04/07/2012; e il Comune di Guastalla, con sede in P.zza Mazzini, 1, Partita IVA , rappresentato dal Responsabile del Servizio Cultura e Sport e tempo libero, Dr. Fiorello Tagliavini, domiciliato per la carica presso il Comune medesimo e per quanto segue autorizzato in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale ; Premesso che: con delibera del Consiglio provinciale n. 48 del 17/07/2008 è stata approvata la Convenzione che disciplina l utilizzo, da parte del Comune di Comune di Guastalla, delle palestre annesse all Istituto scolastico B. Russell - Via Sacco e Vanzetti, 3; il periodo di durata della suddetta convenzione, originariamente fissato al 30/06/2011, è stato prorogato, previo accordo con il Comune, al 30/06/2012 con delibera della Giunta provinciale n. 193 del 28/06/2011 e successivamente, con delibera della giunta provinciale n. 182 del 04/07/2012, al 30/06/2013, alle medesime condizioni contrattuali di seguito riportate che non hanno subito alcuna variazione rispetto al testo della precedente convenzione,

4 si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 La presente convenzione stipulata fra Provincia di Reggio Emilia, concedente, e Comune di Guastalla, concessionario, ha come oggetto la concessione in uso delle palestre annesse all Istituto scolastico Russell - Via Sacco e Vanzetti, 3, di proprietà provinciale, in orari extrascolastici per favorire nella realtà locale la pratica di attività motorie e sportive. Resta inteso che la priorità nell'utilizzo di detto impianto è riservata all Istituto scolastico il quale, di norma entro il mese di ottobre, dovrà comunicare al concessionario e al Servizio Programmazione scolastica, educativa ed interventi per la sicurezza sociale della Provincia, il calendario delle proprie ore di utilizzo. Successivamente alla determinazione del calendario scolastico il concessionario potrà provvedere all'assegnazione definitiva dei turni di allenamento richiesti da Società o Gruppi sportivi. La presente convenzione ha per oggetto, altresì, l utilizzo di impianti sportivi comunali da parte di Istituti Scolastici di competenza provinciale in orario scolastico. Art. 2 La presente convenzione, per effetto della proroga in premessa citata, ha validità sino al 30 giugno Eventuali modifiche e variazioni alla presente convenzione, concordate fra gli Enti, saranno adottate con appositi atti assunti dagli organi competenti delle Amministrazioni stesse. Per particolari esigenze presenti nei vari comuni sarà possibile, all inizio di ogni stagione sportiva, concordare tra la Provincia e ciascun Comune concessionario ulteriori aspetti e modalità nel rispetto della presente convenzione. Tali nuove modalità saranno formalizzate dai due Enti attraverso atti separati. Art. 3 Per un razionale utilizzo della struttura spetterà al competente ufficio del Comune stilare, entro il 31 agosto di ogni anno, il calendario provvisorio di utilizzo della palestra in orari e per usi extrascolastici ed entro il 31 ottobre, il calendario definitivo fino al 30 giugno dell anno successivo. Copia del calendario dovrà essere inviato, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sua predisposizione, al Servizio Programmazione scolastica, educativa ed interventi per la sicurezza sociale della Provincia e contenere, relativamente ad ogni stagione sportiva: l elenco delle società fruitrici con indicazione dei turni e delle fasce orarie loro riservate; il nominativo, l indirizzo e il numero telefonico del rappresentante di Società o Gruppo Sportivo che sarà responsabile, nei confronti della Provincia e del Comune per quanto di rispettiva competenza: del corretto uso dei locali e dei beni di proprietà da parte delle persone che accederanno alle aree interne ed alle strutture della scuola; della sicurezza dei locali e dei beni di proprietà della Provincia nelle fasce di utilizzo assegnate. Art. 4 Deve essere inoltre garantita la preclusione dell'accesso agli ambienti ed alle strutture scolastiche non oggetto della concessione a garanzia della segretezza di documenti di archivio o d'ufficio. E' fatta comunque salva la possibilità di accesso alle utenze di servizio della palestra. Art. 5

5 La Provincia si riserva il diritto di utilizzo occasionale dell'impianto oggetto di concessione qualora si rendesse promotrice, o concorresse all'organizzazione, di iniziative a carattere sportivo non aventi richiamo e valenza provinciale. In questo caso la Provincia è tenuta a comunicare all'ente concessionario le giornate e/o gli orari di utilizzo con almeno quindici giorni naturali e consecutivi di anticipo. Art. 6 Il Comune dovrà provvedere alla custodia, pulizia, apertura e chiusura della palestra e dei cancelli d'ingresso all'area scolastica recintata durante gli orari d'uso extrascolastico con: proprio personale; ricorrendo a prestatori d'opera in regola secondo le vigenti norme di Legge; affidando tali compiti a Società o Gruppi Sportivi del luogo. In quest'ultimo caso le eventuali convenzioni, o accordi scritti, dovranno essere trasmessi in copia al concedente, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla loro sottoscrizione. La Provincia è sollevata da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario ed i propri collaboratori o società e gruppi sportivi affidatari dei servizi di cui al presente articolo. Art. 7 Gli impianti sportivi ed i relativi locali di servizio dovranno sempre presentarsi in perfette condizioni igieniche e di pulizia prima dell'inizio delle lezioni scolastiche; allo stesso modo, dovranno essere lasciati in perfette condizioni igieniche prima dell inizio dell attività extrascolastica. Art. 8 Il personale di custodia impiegato dal concessionario durante l'uso delle strutture, è responsabile dell'osservanza di quanto contenuto nella presente convenzione anche per quanto attiene al successivo art. 13. Solo tale personale dovrà essere dotato delle chiavi di accesso all'impianto. In presenza di danni rilevati prima, durante o dopo l'utilizzo dei locali, in orari extrascolastici, tale personale dovrà stilare apposita nota e trasmetterla tempestivamente ai competenti uffici del Comune e della Provincia. Art. 9 Per i danni arrecati agli impianti da parte degli assegnatari risponderà direttamente alla Provincia il Comune, il quale dovrà farsi carico degli oneri di ripristino che saranno eseguiti d'intesa con il Servizio competente in materia di manutenzione del Patrimonio Edile della Provincia. In tali casi, il Comune può revocare l affidamento della gestione, prevedendo apposita clausola negli atti di concessione d uso alle Società o Gruppi Sportivi. Allo stesso modo, la Provincia dovrà farsi carico dei danni arrecati dagli Istituti Scolastici agli impianti sportivi di proprietà comunale. Art. 10 Annualmente, entro il mese di aprile, il Servizio che si occupa della manutenzione del patrimonio ed il Servizio competente in materia di Bilancio della Provincia, per quanto di competenza, dovranno rendicontare i costi annuali delle utenze relative all anno precedente, imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo in orario extra-scolastico da parte del Comune degli impianti sportivi di proprietà provinciale, calcolate sulla base del calendario di utilizzo di cui all art. 3 e segnalarli al Servizio Programmazione scolastica, educativa ed interventi per la sicurezza sociale il quale provvederà a comunicarli al Comune medesimo. Il versamento degli oneri economici, dovuti da parte del Comune validati dallo stesso sulla base dei propri registri di presenza, dovrà avvenire entro il

6 mese d ottobre di ogni anno. L utilizzo da parte di Istituti scolastici di competenza provinciale di impianti sportivi di proprietà comunale, dovrà essere concordato all inizio di ogni anno scolastico dagli Istituti interessati con il Comune stesso e autorizzato dal Servizio Programmazione scolastica, educativa ed interventi per la sicurezza sociale e non potrà, in ogni caso, superare il monte ore che in quella sede verrà stabilito. Inoltre, il Comune interessato dovrà rendicontare, entro il mese di aprile, al suddetto Servizio Programmazione scolastica, educativa ed interventi per la sicurezza sociale, il conteggio dei costi annuali delle utenze relative all anno precedente, imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo concordato ad inizio di ogni anno scolastico. Il Servizio Programmazione scolastica, educativa ed interventi per la sicurezza sociale provvederà, entro il mese di ottobre, alle eventuali operazioni di conguaglio con il riconoscimento dei rispettivi oneri economici. Il conteggio dei costi annuali delle utenze imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo, dovrà essere effettuato con riferimento all anno solare. Tutte le richieste di utilizzo di impianti sportivi comunali individuati come sopra per l utilizzo scolastico e che non rientrino nel monte ore concordato ad inizio anno, dovranno essere concordate dagli istituti interessati con il Comune stesso con richiesta scritta da inviarsi con almeno 10 gg. naturali e consecutivi di anticipo corredata di autorizzazione scritta della Provincia e i relativi costi saranno calcolati con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente. Al di fuori del monte ore concordato ad inizio anno, possono essere previsti anche utilizzi occasionali di impianti sportivi di proprietà comunale diversi dalle palestre (ad es. campi da calcio, pista di atletica leggera, piscina, campi da tennis ecc ). L uso sarà di volta in volta concordato con il competente ufficio comunale con richiesta scritta da inviarsi con almeno 10 gg. naturali e consecutivi di anticipo corredata di autorizzazione della Provincia. Il corrispettivo dell utilizzo dovrà essere erogato dalla Provincia al Comune sulla base delle tariffe orarie di utilizzo degli impianti sportivi comunali che saranno comunicate alla Provincia entro il 31 agosto di ogni anno. Le entrate derivanti dall'applicazione di tariffe orarie per l'utilizzo extrascolastico saranno introitate dal concessionario sulla base del tariffario determinato annualmente dal Comune. La proposta di tariffario dovrà essere preventivamente trasmessa alla Provincia. Art. 11 Tutti gli interventi di manutenzione degli impianti sportivi di proprietà provinciale sono a carico della Provincia e verranno effettuati dal Servizio competente in materia di manutenzione del Patrimonio Edile della Provincia. Il concessionario potrà, inoltre, eseguire opere che eccedono l ordinaria manutenzione e quelle volte alla buona conservazione dell impianto, previa autorizzazione scritta del Servizio competente in materia di manutenzione del Patrimonio Edile della Provincia e definizione delle modalità dell eventuale rimborso delle spese sostenute. I lavori dovranno svolgersi sotto la direzione e sorveglianza dello stesso servizio provinciale. Sono pure a carico della Provincia le spese relative all adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla messa a norma degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all atto della stesura del verbale di consegna. Art. 12 La Provincia è sollevata da ogni responsabilità patrimoniale e civile nei confronti di terzi riconducibile all'utilizzo extrascolastico della palestra. Il Comune dovrà provvedere alla copertura assicurativa relativa allo svolgimento di attività sportive che prevedano l utilizzo delle strutture e

7 degli impianti all interno delle aree di proprietà provinciale, in giorni ed orari extrascolastici. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità patrimoniale e civile nei confronti di terzi per l utilizzo scolastico degli impianti di sua proprietà. Art. 13 Il concedente, attraverso i propri uffici competenti, si riserva nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, di effettuare quei controlli necessari a tutelare la reale applicazione della presente convenzione. All'inizio di ogni stagione sportiva, e comunque entro il 30 settembre, sarà effettuato un sopralluogo congiunto da parte sia del Comune che della Provincia al fine di verificare le condizioni delle strutture e stilare congiuntamente un verbale di consegna. Art. 14 Nei locali della palestra e negli spogliatoi è severamente vietato fumare così come è vietato accedere al terreno di gioco con calzature non idonee allo scopo. E consentita la pratica del gioco del calcetto solo ed esclusivamente se attuata con materiali idonei a non arrecare danni alle strutture ed agli impianti della palestra. Sarà inoltre interdetto l'accesso di mezzi privati all'interno dell area scolastica, qualora recintata e dotata di appositi parcheggi esterni, fatta eccezione per i mezzi di soccorso; in tal caso il transito nell'area di pertinenza scolastica è consentito solo ai pedoni. Art. 15 Se la palestra ha ottenuto il rilascio del certificato di agibilità per manifestazioni sportive da parte del Comune su parere della competente Commissione per il pubblico spettacolo, il numero di persone a cui è consentito l'accesso negli spazi riservati non potrà superare il limite massimo fissato dal certificato di agibilità, fatta salva la possibilità di deroga per eventi occasionali da svolgersi secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Nella palestra che non ha ottenuto tale agibilità è interdetta la presenza di pubblico. Il Comune e le Società sportive, per le fasce di loro utilizzo, dovranno attuare quanto disposto all Art. 19, D.M : Gestione della sicurezza. Art. 16 La predisposizione di strutture ed impianti permanenti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi e strisce luminose, ecc.) è subordinata all'autorizzazione della Provincia. Il concessionario, o chi per esso, è tenuto a provvedere, in proprio, a tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Art. 17 Il Comune dovrà affiggere all'interno dei locali avvisi scritti in ordine alle norme comportamentali innanzi richiamate. Art. 18 La mancata osservanza di una o più condizioni previste dalla presente convenzione potrà dare luogo a revoca della concessione d'uso degli impianti o a temporanea sospensione. Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza del termine comunicando la decisione con preavviso di tre mesi e mediante raccomandata A.R. Art. 19 Per eventuali iniziative di carattere extrasportivo, da effettuarsi all'interno

8 della palestra oggetto della presente convenzione, il Comune dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione alla Provincia la quale si riserva di concederne l'utilizzo a proprio insindacabile giudizio. p. il Comune di Guastalla responsabile settore Cultura - Sport p. la Provincia di Reggio Emilia La Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica ed Educativa

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