...ma sei proprio sicuro?
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- Irene Amato
- 8 anni fa
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1 Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature Italian Garage Equipment Manufacturers Association Macchine sicure...ma sei proprio sicuro? > Guida < all acquisto consapevole di macchine
2 > Guida < Il presente documento si propone di fornire indicazioni alle aziende che intendono acquistare macchinari e che, mettendo a disposizione dei rispettivi lavoratori questi macchinari, devono rispettare una serie di requisiti di sicurezza. Alla base del sistema sicurezza e salute sul lavoro c è oggi il cosiddetto testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08). Nel titolo III, dove viene affrontato il tema delle attrezzature di lavoro (e quindi anche delle macchine), si dice che (art. 70): Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. In sostanza si dice che le macchine devono essere conformi alle direttive CE applicabili. Come indicato all art. 71, il destinatario dell obbligo sopra citato è il datore di lavoro (es. il titolare dell azienda utilizzatrice). Questa responsabilità che ha l acquirente della macchina (indipendentemente da quella in capo al fabbricante) è sottolineata da numerose sentenze della Corte di Cassazione che condannano anche in modo pesante i datori di lavoro utilizzatori. Non ha nessun valore, quindi, l idea in base alla quale il titolare di un azienda si sente tranquillo per il solo fatto di aver acquistato una macchina marcata CE, che magari non rispetta in modo assoluto i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Quali sono gli elementi che l acquirente deve controllare? a) Rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza La macchina deve essere provvista dei dispositivi di sicurezza e dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La presenza di un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) o comunque di un consulente dovrebbe aiutare il datore di lavoro in questa valutazione. Spesso, comunque, ci si può facilmente rendere conto di carenze palesi, in base alla esperienza (es. confronto con altre macchine viste in occasione di fiere, su cataloghi, ecc.). Secondo le varie sentenze della Cassazione, sono proprio queste carenze evidenti che il datore di lavoro deve saper riconoscere (come noto, la legge non ammette ignoranza). Per carenze palesi si intende, ad esempio, la mancanza o la inadeguatezza delle protezioni (es. organi di trasmissione raggiungibili, elementi di sostegno palesemente instabili, ecc.). b) Presenza del manuale di istruzioni Il manuale di istruzioni non deve essere solo presente, ma deve essere conforme alla direttiva macchine. Innanzitutto il manuale deve essere in lingua italiana (comprensibile, non derivante da traduttori automatici ).
3 Nel manuale devono essere affrontati in modo adeguato i seguenti argomenti (elenco non esaustivo): descrizione generale della macchina; i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento; la descrizione dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori; la descrizione dell uso previsto della macchina; le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all esperienza, presentarsi; le istruzioni per il montaggio, l installazione e il collegamento; le istruzioni per la messa in servizio e l uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori; le informazioni in merito ai rischi residui che permangono e le misure di protezione complementari adottate; le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall utilizzatore, compresi gli eventuali DPI necessari; le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina; le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina; la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare; le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni; informazioni relative all emissione di rumore aereo; per le macchine portatili o condotte a mano e per quelle con operatore seduto a bordo, informazioni relative alle vibrazioni. Si fa presente che il manuale di istruzioni è di fondamentale importanza per una corretta gestione della macchina ai sensi del D.Lgs. 81/08, che in effetti richiama più volte questa importanza. Ad esempio, il manuale serve anche per: eseguire la formazione e l addestramento degli operatori; pianificare la manutenzione preventiva; stabilire i DPI necessari per i lavoratori; verificare periodicamente il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza, ecc.
4 c) Presenza della dichiarazione di conformità CE La dichiarazione di conformità CE è un documento importantissimo, che deve accompagnare la macchina (è una sorta di passaporto della macchina ). La dichiarazione deve essere sottoscritta dal fabbricante o dal mandatario, ed essere accompagnata da una traduzione in italiano (se l originale è in una diversa lingua). La direttiva 2006/42/CE elenca in modo molto chiaro (allegato II, punto A) il contenuto che deve avere questo importante documento. È importante controllare anche che la dichiarazione sia effettivamente riferita alla macchina acquistata e non, ad esempio, ad una sua parte (es. per macchine costituite da altre macchine assemblate). Tra gli elementi che occorre verificare, segnaliamo i seguenti: la dichiarazione deve fare riferimento alla nuova direttiva 2006/42/CE, per macchine immesse sul mercato dopo il 29/12/09; non sono accettabili, in questi casi, i riferimenti a vecchie direttive, come la 98/37/CE; la dichiarazione deve essere firmata e deve riportare l identificazione del firmatario; deve essere presente la denominazione della macchina (es. carrello elevatore), la marca, il modello, ed il numero di serie; deve essere indicato il luogo e la data della firma; la dichiarazione deve esplicitamente affermare che la macchina è conforme alla direttiva 2006/42/CE e alle altre eventuali direttive applicabili; deve essere indicato il nome ed indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità. La dichiarazione può essere fornita come foglio separato oppure inserita nel manuale di istruzioni. Fate attenzione se la macchina è stata acquistata in leasing: in questo caso la società di leasing trattiene sempre una copia del documento, e quindi c è il rischio che non venga fornita la dichiarazione all utilizzatore. d) Presenza della targa CE Sembra banale, ma la macchina deve essere provvista di marcatura CE. Esistono molti casi di contraffazione della marcatura. Il marchio deve essere realizzato secondo precise proporzioni (vedi figura), ed applicato sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile; deve inoltre essere apposto nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario. Sulla macchina non devono esserci marchi fuorvianti (es. il famigerato China Export).
5 La macchina deve avere una targa che riporta le seguenti indicazioni: ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante; designazione della macchina; marcatura CE; designazione della serie o del tipo; eventualmente, numero di serie; anno di costruzione, cioè l anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione. Le eventuali carenze negli aspetti sopra descritti, anche se apparentemente ritenuti poco importanti (perchè ad esempio non incidono sulla qualità della macchina) devono far sospettare che il fabbricante non è particolarmente affidabile nel rispetto dei requisiti di sicurezza. Cosa accade se in occasione di una ispezione viene rilevata una macchina marcata CE ma non a norma? D.Lgs. 81/08 - Art Qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive..., constatino che un attrezzatura di lavoro, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza..., ne informano immediatamente l autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: a) dall organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione; b) dall organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell accertamento tecnico effettuato dall autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell articolo 70. Il primo provvedimento che viene preso è quindi quello nei confronti dell utilizzatore: se l ASL che ha eseguito la verifica rileva un problema di sicurezza, può emettere un verbale di prescrizione (con sanzione, quindi) nei confronti dell utilizzatore. Verso il costruttore, invece, viene attivata una pratica di accertamento che ha tempi molto più lunghi e che potrebbe anche concludersi con un nulla di fatto. Il primo ad essere colpito è, dunque, il datore di lavoro utilizzatore, prima ancora che venga avviata la contestazione al fabbricante.
6 Alcune sentenze Cassazione Sezione IV Penale Sentenza n del 23 febbraio 2010 Il legale rappresentante di una società è stato tratto in giudizio davanti ad un Tribunale per rispondere del reato di cui all articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 626/94 e di cui all art. 590 c.p. per avere provocato ad un dipendente della società per colpa un infortunio sul lavoro in conseguenza del quale lo stesso ha subito delle lesioni personali gravi consistite nello schiacciamento della mano destra e nella successiva amputazione del secondo, terzo e quarto dito della stessa mano. La Corte, pur prendendo atto che l imputato aveva acquistato un prodotto marcato CE e munito della relativa certificazione di conformità, ha affermato in merito che non vi è automatismo tra la presenza di una dichiarazione di conformità CE del macchinario e l esenzione di responsabilità da parte del datore di lavoro allorquando, come nella fattispecie di cui è processo, il vizio del macchinario, lungi dall essere occulto e invisibile, era addirittura correttamente evidenziato nelle indicazioni fornite dal costruttore-venditore che richiamava l attenzione del datore di lavoro-acquirente, con ciò mostrando una grande serietà, sulla possibilità, in considerazione delle caratteristiche strutturali del macchinario, del rischio, peraltro facilmente eliminabile, del verificarsi di eventi pericolosi. Cassazione Sezione IV Penale Sentenza del 18 gennaio 2011, n Infortunio ad un lavoratore che, per pulire la zona di avvolgimento del filo, introduceva una mano tra la bobina di avvolgimento ed il contro rullo rimanendo l impigliato con il guanto e trascinato. La Corte considerava ininfluente il fatto che il macchinario fosse munito di certificato di conformità, rilevando che la marcatura CE non esonera da responsabilità, in ragione dell accertata non conformità della macchina ai requisiti di sicurezza. Cassazione Sezione IV Penale Sentenza del 5 dicembre 2008, n Infortunio ad un lavoratore che ha introdotto un braccio in una zona pericolosa della macchina mentre un collega abbassava parte della stessa. Eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante non elidono il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l evento lesivo al lavoratore nel caso in cui introduce in azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina che, per vizi di costruzione, possa essere fonte di danno per le persone.
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