Barbara Rizzato Massimo Dainese

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1 Barbara Rizzato Massimo Dainese dottore commercialista tributarista revisore contabile consulente aziendale consulenza economico-giuridica, tributaria e del lavoro CREDITO D IMPOSTA DEL 15% PER L ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI A cura di Massimo Dainese RIFERIMENTI D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 18 D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 Agenzia delle Entrate, circolare 27 ottobre 2009, n. 44/E Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 novembre 2007 ACQUISTI AGEVOLABILI Gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO SOGGETTI INTERESSATI Titolari di reddito d'impresa SOGGETTI ESCLUSI Soggetti che non producono redditi d'impresa PROCEDURE Il credito d'imposta, una volta determinato: dovrà essere esposto nella dichiarazione dei redditi del periodo potrà essere utilizzato per il versamento, tramite compensazione, a partire dal periodo d'imposta SCADE L'agevolazione è riconosciuta sugli acquisti effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 CASI PARTICOLARI 1) Società di nuova costituzione: interessate dall'agevolazione sono anche i soggetti di nuova costituzione seppure non abbiano il quinquennio di investimenti su cui parametrare il credito d'imposta. 2) Beni utilizzati negli showroom: sono agevolabili, sebbene non rispettino appieno il requisito della novità del bene, i macchinari rivenduti successivamente all'esposizione negli showroom; determinante in questo caso che non siano stati installati per l'utilizzo. 3) Beni complessi realizzati in economia: in relazione ai beni complessi, nel caso siano assemblati con componenti non nuove, è necessario quantificare dette componenti e verificarne il rapporto sul valore totale del bene. NOVITA' Il c.d. "Decreto crescita" (art. 18) ripropone, con alcune varianti, l'incentivo per gli investimenti realizzati in beni strumentali, già oggetto delle diverse "agevolazioni

2 Tremonti" degli scorsi anni. Rilevano le acquisizioni (in proprietà o in leasing) di beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, esclusi quindi gli immobili e i beni immateriali. I beni agevolati devono caratterizzarsi per il requisito della novità del bene, restando esclusi, in ogni caso, i beni a qualunque titolo già utilizzati. Sono ammessi, altresì, a fruire del beneficio fiscale gli acquisti di beni con patto di riservato dominio, la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. Attenzione L'agevolazione non spetta, invece, per l'acquisizione dei beni mediante "leasing operativo", intendendo per tale quello consistente nella locazione di beni per un periodo di tempo commisurato alla loro vita economica e caratterizzato dal fatto che l'utilizzatore non ha diritto di riscattare i beni alla fine del periodo di durata del contratto. Data la recente novità dell'agevolazione ed in attesa di ulteriori specifichi chiarimenti, si ritiene di potere applicare anche alla presente agevolazione i medesimi chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate (circolare 27 ottobre 2009, n. 44/E) a commento della disposizione introdotta dalla "Tremonti-ter" (art. 5, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102). In cosa consiste L'agevolazione è concessa con riferimento alla parte incrementale rispetto alla media degli investimenti dei cinque anni precedenti: è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Nel valore dell'investimento in nuovi macchinari e nuove apparecchiature strumentali all'esercizio dell'impresa si computano anche gli interessi passivi che sono "iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge" (art. 110, comma 1, lett. b, del T.U.I.R.). ACQUISTI AGEVOLABILI Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Attenzione Gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti e/o non compresi tra quelli elencati nella divisione 28. Naturalmente, rileverà in questo caso il solo costo riferito alle componenti. Nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione. Di seguito, per comodità, si riporta l'elenco della TABELLA ATECO 2007 con i beni agevolabili.

3 SCHEMA DI SINTESI DIVISIONE 28 CODICI ATTIVIT TABELLA ATECO FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna Fabbricazione di turbine e turboalternatori Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche Fabbricazione di altre pompe e compressori Fabbricazione di altri rubinetti e valvole Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) Fabbricazione di cuscinetti a sfere Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori Fabbricazione di caldaie per riscaldamento Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli Fabbricazione di carriole Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione di cartucce toner Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) Fabbricazione di utensili portatili a motore Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non

4 domestico Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca Fabbricazione di trattori agricoli Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) Fabbricazione di macchine per la galvanostegia Fabbricazione di altre macchine utensili nca Fabbricazione di macchine per la metallurgia Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

5 Al riguardo è opportuno precisare che, ai fini dell'agevolazione, rileva esclusivamente l'investimento in beni descritti nella divisione 28 della tabella stessa. Non rileva in alcun modo la circostanza che il soggetto che li cede abbia un "codice attività" risultante dalla "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività" ai fini IVA (quale attività prevalente o non prevalente) appartenente alla divisione 28. SOGGETTI INTERESSATI La norma in materia delimita l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione al "reddito di impresa", senza alcuna altra specificazione o limitazione, di fatto escludendo i lavoratori autonomi dall'agevolazione. L'agevolazione si deve quindi ritenere applicabile a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore produttivo di appartenenza degli stessi e dall'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili. Sono pertanto ammessi alla detassazione: - le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali - le società in nome collettivo e in accomandita semplice - le società di armamento - le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale - le società consortili a rilevanza sia interna che esterna - le società per azioni - le società in accomandita per azioni - le società a responsabilità limitata - le società cooperative e di mutua assicurazione - gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale - gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata - le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Come precisato l'agevolazione compete anche se tali soggetti, per regime naturale o per opzione, determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari o applicano regimi d'imposta sostitutivi, o adottano regimi contabili semplificati. Possono così accedere al beneficio anche, ad esempio: - i contribuenti minimi - le nuove iniziative produttive - gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo - le società agricole e gli agricoltori in regimi agevolati - i soggetti che applicano la c.d. "tonnage tax". Tali soggetti, qualora intendano avvalersi dell'agevolazione, hanno l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti agevolabili. SOGGETTI ESCLUSI Per quanto detto in precedenza, sono comunque esclusi dall'agevolazione i soggetti esercenti attività non produttive di reddito d'impresa, quali: - le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all'attività agricola svolta entro determinati limiti dimensionali (art. 32 del T.U.I.R.) - le persone fisiche, con riferimento all'attività produttiva di reddito di lavoro autonomo (art. 53 del T.U.I.R.) - le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, le società tra avvocati - gli enti non commerciali non titolari di reddito d'impresa.

6 PROCEDURE Determinazione del credito Dagli investimenti agevolabili sono esclusi quelli d'importo inferiore a euro ed in beni a qualunque titolo già utilizzati. Per la determinazione del credito spettante dovranno essere presi in considerazione gli investimenti realizzati, calcolando la media del quinquennio precedente (il periodo in relazione agli investimenti del 2014); nel computo della media del quadriennio deve essere escluso l'importo più elevato nel quinquennio di riferimento: nell'ipotesi in cui il picco sia stato raggiunto nel 2010, la media sarà data dalla somma di ( ) diviso quattro. Per gli acquisti del primo semestre 2015, la media è, invece, basata sul quinquennio , sempre con esclusione dell'annualità più elevata. ESEMPIO Investimenti in impianti e macchinari degli ultimi 5 periodi d'imposta: Calcola Ai fini della determinazione della media può essere esclusa l'annualità in cui l'investimento è stato maggiore cioè, nell'esempio, il Calcolo della media = = /4 = Se nel 2014 l'impresa effettua investimenti per un totale di , le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del quinquennio precedente sarebbe pari a = = Il credito d'imposta spettante a decorrere dal 2016 è quindi pari al 15% di 881,25 (con un'incidenza nel caso specifico pari al 7,34% del costo di acquisto). Specifico requisito da verificare In base al "Decreto crescita" (comma 5 dell'art. 18) "i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal D.Lgs 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto". Ciò significa che, analogamente a quanto già previsto per le precedenti edizioni di quest'agevolazione (c.d. Tremonti-bis e ter), l'accesso all'agevolazione è condizionato al comprovato adempimento degli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, le imprese soggette ai controlli dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose dovranno documentare il rispetto della normativa specifica. Utilizzo dell'agevolazione L'incentivo, nel caso sia attribuito, è riconosciuto sotto forma di credito di imposta pari al 15% dell'eccedenza di investimenti; le imprese potranno utilizzare in compensazione tale beneficio, attraverso il modello F24, senza applicazione di limiti di importo, in particolare senza

7 il limite previsto per i crediti d'imposta di cui al quadro RU, pari a (previsto dall'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007). Tale credito d'imposta potrà essere fruito solamente a partire dal 2016, ripartendolo in tre quote annuali di pari importo esclusivamente, in compensazione in sede di versamento dei tributi e contributi in F24. Potranno essere compensate le imposte sui redditi e le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, l'iva, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta regionale sulle attività produttive, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; ma anche i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, le quote associative, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli interessi previsti in caso di pagamento rateale. Le imprese contabilizzeranno l'agevolazione in bilancio per competenza ed il beneficio non concorre alla formazione del reddito di impresa (IRPEF o IRES) né rientra nell'imponibile IRAP. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato Revoca del beneficio Il Decreto crescita (comma 6 dell'art. 18) reca alcune previsioni di revoca del beneficio: 1)la prima è prevista nel caso in cui "l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti agevolati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto". In altri termini il mantenimento dell'agevolazione è condizionato alla permanenza dei beni oggetto di investimento agevolato per il periodo d'imposta in cui sono stati acquisiti e per il successivo. L'Agenzia delle Entrate, nelle precedenti versioni dell'agevolazione (c.d. "Tremonti, bis e ter"), faceva rientrare nella nozione di cessione o di destinazione a finalità estranee la dismissione dei beni, il conferimento, la donazione, l'assegnazione ai soci, nonché la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore. Tale interpretazione è stata messa in discussione dall'assonime (circolare 26 febbraio 2010, n. 7). Non sono state invece assimilate alla cessione, ai fini della previsione di revoca in esame, il trasferimento dei beni agevolati conseguente ad operazioni straordinarie quali: la fusione, la scissione o la trasformazione, il conferimento o la cessione di azienda. Per effetto del principio di continuità cui risultano informate queste operazioni, l'obbligo di mantenimento dei beni per il periodo previsto dalla norma si trasferisce sulla società incorporante, beneficiaria della scissione o risultante dalla trasformazione. 2)La seconda ipotesi di revoca è prevista nel caso in cui "i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'art. 43, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione". La revoca dell'agevolazione, quale che sia la causa che l'ha determinata, comporta il recupero a tassazione, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale se ne sono verificati i presupposti, della quota di reddito originariamente detassato relativamente ai beni per i quali il beneficio è revocato. La detassazione oggetto di recupero in caso di revoca è quella di cui l'impresa ha concretamente beneficiato; al riguardo, la circolare dell'agenzia opportunamente precisa che, ad esempio, per le imprese in contabilità semplificata non è oggetto di recupero la quota di detassazione che non sia stata fruita perché eccedente il reddito complessivo del periodo agevolato, considerato che per queste imprese non opera il regime di riporto a nuovo delle perdite.

8 SCADE Il periodo di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti va dalla data di entrata in vigore del Decreto crescita (ossia il 25 giugno 2014) fino al 30 giugno Verifica della concessione del bonus Per verificare la concessione del credito d'imposta è necessario verificare il momento in cui si deve intendere realizzato l'investimento ai fini della normativa, e, quindi, distinguere circa le diverse modalità con cui lo stesso può essere realizzato. Fondamentale, in ogni caso, è il riferimento all'art. 109 del T.U.I.R. che regola la competenza ai fini fiscali, il quale prevede che le spese di acquisizione dei beni si considerino sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. In base a tale principio non saranno agevolati acquisti di beni consegnati antecedentemente l'entrata in vigore della disposizione (25 giugno), a prescindere dalla data di emissione della fattura. Viceversa, per beni consegnati successivamente a tale data per i quali sia già stato versato un acconto saranno agevolabili per l'intero valore del bene. Eventuali oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connessi alla realizzazione dell'investimento, anche se non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui i servizi sono ultimati. Se queste sono le indicazioni valide a carattere generale vi sono ulteriori specifiche da effettuare scendendo più nel dettaglio delle diverse forme di investimento. I contribuenti minimi I contribuenti che adottano il regime previsto dalla Manovra 2011 (art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) adottano il principio di cassa. Ai fini dell'agevolazione in argomento derogano a tale principio, applicando il principio generale (art. 109 del T.U.I.R.) e, quindi, l'agevolazione sarà riconosciuta all'atto della consegna del bene, a prescindere dall'effettivo pagamento. Appalto In caso di investimento tramite appalto a terzi, lo stesso si considera effettuato all'atto di ultimazione della prestazione, ossia, in caso di stato avanzamento lavori (SAL) alla data in cui l'opera viene verificata ed accettata dal committente. In virtù delle regole generali, difatti, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente: - alla data di ultimazione della prestazione - ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo in cui si applica l'agevolazione in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. L'agevolazione è riconosciuta nella misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva, vale a dire quando il SAL è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dal Codice Civile (art. 1666), entro il periodo di vigenza dell'agevolazione. Beni realizzati in economia In tale caso rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati. Si noti che in tali ipotesi l'agevolazione in relazione a tali costi spetta a prescindere dall'entrata in

9 funzione del bene entro il termine ultimo del 30 giugno 2015, in quanto il beneficio non è vincolato a detto evento. Tra tali costi rientrano: - la progettazione dell'investimento - i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene - la mano d'opera diretta - gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene - i costi industriali imputabili all'opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, ecc.). Acquisti tramite leasing Ai fini del momento di effettuazione dell'investimento, per le acquisizioni di beni tramite contratto di leasing si applica il principio generale per cui rileva il momento in cui il macchinario viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda una clausola con il collaudo a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la data della dichiarazione di esito positivo del collaudo (o di conformità) da parte dello stesso locatario. L'acquisizione a seguito di riscatto non rientra tra le ipotesi di acquisti agevolabili. CASI PARTICOLARI 1) Società di nuova costituzione L'art. 18 del decreto crescita non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell'attività d'impresa. Possono quindi fruire dell'agevolazione anche i soggetti in precedenza indicati che si costituiscono o iniziano l'attività nel periodo che va dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto al 30 giugno 2015, data entro la quale devono essere effettuati gli investimenti. Il credito d'imposta è riconosciuto anche ai soggetti con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni; in tale caso la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. 2) Beni utilizzati negli showroom Può essere oggetto dell'agevolazione in esame anche il macchinario o l'apparecchiatura che viene esposto in uno show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (pertanto mai entrato in funzione) in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità (cfr. circolare 18 gennaio 2002, n. 4/E, par. 2). 3) Beni complessi realizzati in economia Si è già avuto modo di specificare che sono agevolati anche i beni realizzati in economia: nel caso specifico di beni complessi, in cui alla realizzazione concorra anche un bene usato, il

10 requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché il costo del bene usato non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. In caso di cessione di un bene simile sarà il cedente a dovere attestare che il costo del bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo Documento aggiornato a settembre 2014 Via Altinate, Padova tel fax CF: RZZBBR72R45G224K CF: DNSMSM70M02G224A P.IVA: P.IVA:

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