CATANIA, 12 NOVEMBRE 2014

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1 CATANIA, 12 NOVEMBRE 2014

2 LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO ACCERTAMENTO ANALITICO ANALITICO- PRESUNTIVO INDUTTIVO

3 ACCERTAMENTO ANALITICO: D.P.R. 600/73 ART. 39, 1 C. LETT. A), B), C) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell eventuale prospetto di cui al comma 1 dell articolo 3; in caso di inesatta applicazione TUIR; se l incompletezza, la falsità e l inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell ufficio;

4 ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO ART. 39, COMMA 1, LETT. D), ULTIMO PERIODO, D.P.R. 600/73 L ESISTENZA DI ATTIVITA NON DICHIARATE O LA INESISTENZA DI PASSIVITA DICHIARATE E DESUMIBILE ANCHE SULLA BASE DI PRESUNZIONI SEMPLICI, PURCHÉ QUESTE SIANO GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI ART. 54, COMMA 2, ULTIMO PERIODO, D.P.R. 633/72 LE OMISSIONI E LE FALSE O INESATTE INDICAZIONI POSSONO ESSERE INDIRETTAMENTE DESUNTE DA TALI RISULTANZE, DATI E NOTIZIE O ANCHE SULLA BASE DI PRESUNZIONI SEMPLICI, PURCHÉ QUESTE SIANO GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI

5 L ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI INDUTTIVO PURO ART. 39, Comma 2, D.P.R. 600/73 in deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:

6 L ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI INDUTTIVO PURO ART. 39, Comma 2 segue a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione; b) (abrogato) c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili (7) nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.

7 L ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI INDUTTIVO PURO ART. 39, Comma 2 segue d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del D.P.R. 633/72. d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro , tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

8 L ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI INDUTTIVO PURO AI FINI IVA Art. 55 D.P.R. 633/72 Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale iva, l ufficio può procedere in ogni caso all accertamento, indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso la determinazione induttiva del reddito è determinata sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti. L induttivo si applica anche nel caso di omessa tenuta (o rifiuto di esibire) le scritture contabili obbligatorie, mancata emissione di fatture per importi rilevanti ovvero nel caso di omissioni ed irregolarità gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente

9 LE DIVERSE PRESUNZIONI PRESUNZIONI LEGALI SEMPLICI ASSOLUTE RELATIVE GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI SEMPLICISSIME

10 a pag. 65 dispensa QUANDO LA PRESUNZIONE E QUALIFICATA - In materia tributaria, è sufficiente, quale prova presuntiva, un unico indizio, preciso e grave (ancorché l art del codice civile si esprima al plurale) e la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevolezza e probabilità (fattispecie del tovagliometro ) - Cassazione, sentenza n /2007

11 Il ruolo del professionista

12 La sentenza n del Cassazione la Corte di Cassazione, con la sentenza n ha confermato, rigettando il ricorso presentato dal professionista, le sentenze pronunciate nei primi 2 gradi di giudizio che avevano condannato il commercialista, citato da un suo cliente per il risarcimento del danno, al versamento del 50% delle sanzioni comminate dall Ufficio a seguito di un avviso di accertamento notificato al contribuente.

13 Il caso La Corte di Cassazione, dopo aver evidenziato che la disordinata tenuta della contabilità da parte del contribuente non esclude la responsabilità del professionista (circostanza eccepita dal commercialista), pone a fondamento del rigetto del ricorso le seguenti osservazioni: era preciso obbligo di diligenza del professionista [commercialista] non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all anno della dichiarazione. il [commercialista] ebbe ad appostare costi senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione ed avrebbe dovuto escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione.

14 Le situazioni critiche Determinazione delle rimanenze contabilizzazione fatture e relativi pagamenti determinazione delle variazioni in aumento e diminuzione Strategie varie in prossimità di problematiche fiscali elaborazione studi di settore (sono una presunzione semplice, da non modificare)

15 Un esempio: studio di settore non congruo. Cosa fare LE CONDIZIONI PER LA MARGINALITA..si precisa che lo svolgimento dell'attività in condizioni di marginalità economica può essere individuabile nel caso in cui l'attività di impresa o di lavoro autonomo sia improntata ad una sorta di "sopravvivenza economica", rispetto alla prospettiva di una lenta ma irreversibile uscita dal mercato. La condizione di marginalità economica e' dunque riferibile, in generale, a tutti gli operatori i quali, per cause indipendenti (o anche dipendenti) dalla propria volontà non gestiscono l'attività imprenditoriale secondo logiche di mercato, ponendosi conseguentemente al di fuori del principio di normalità che sottende l'intero impianto metodologico degli studi di settore. CIRCOLARE 38/E/2007

16 congruità: obblighi dell ufficio Circolare n. 5/E/08 L Ufficio deve sempre enucleare gli esiti delle valutazioni effettuate, con particolare riguardo ai seguenti profili: 1. assenza di elementi oggettivi che inducano a ritenere inadeguato il percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio per giungere alla stima; 2. correttezza della imputazione al "cluster" di riferimento; 3. mancanza di cause particolari che abbiano potuto influire negativamente sul normale svolgimento dell'attività, collocandolo al di sotto del livello determinato dallo studio, anche con il contributo degli indicatori di normalità. 4. qualora il contribuente abbia formulato eccezioni, con riguardo ad uno o più dei predetti profili, la motivazione dovrà ovviamente spiegare le ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni addotte.

17 CASSAZIONE A SS.UU. SENTENZE N , 26636, E DEL 18/12/2009 L AVVISO DI ACCERTAMENTO E NULLO SE NON PRECEDUTO DAL CONTRADDITTORIO TRATTANDOSI DI MEDIE STANDARDIZZATE LO SCOSTAMENTO DEVE ESSERE GRAVE GLI STUDI PIU EVOLUTI PREVALGONO SU QUELLI PRECEDENTI ESSI COSTITUISCONO PRESUNZIONI SEMPLICI E VANNO SUPPORTATI CON ULTERIORI PROVE

18 L ESITO DEL CONTRADDITTORIO DEVE FAR PARTE DELLA MOTIVAZIONE DELL AVVVISO DI ACCERTAMENTO ANCHE SE NON C E STATO IL CONTRADDITTORIO, IL CONTRIBUENTE PUO SEMPRE IMPUGNARE L AVVISO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CHE VALUTERA LIBERAMENTE SIA L APPPLICABILITA DEGLI STANDARD AL CASO CONCRETO CHE GLI ELEMENTI (ANCHE ULTERIORI) OFFERTI DAL CONTRIBUENTE

19 I CONTROLLI FREQUENTI

20 ANTIECONOMICITÀ Corte di Cassazione n. 417 del La disciplina dell accertamento accorda all Amministrazione finanziaria la facoltà di rideterminare induttivamente il reddito del contribuente anche in presenza di situazione contabile formalmente corretta laddove le scritture possano ritenersi, complessivamente, non attendibili avuto riguardo ai comportamenti antieconomici tenuti dal soggetto verificato sì da sollevare fondati dubbi sulla veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, anche sulla scorta di presunzioni semplici, maggiore materia imponibile, con relativa inversione dell onere della prova.

21 ANTIECONOMICITÀ CTR VENEZIA, Sez. XXIV, N. 32 del La rivendita di auto usate ad un costo inferiore al prezzo di acquisto veste funzione strumentale e di incentivazione alla vendita di auto nuove e non configura un comportamento antieconomico CTR ROMA, Sez. XX, N, 115 del Un comportamento antieconomico dell imprenditore costituisce, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, elemento indiziario da cui è consentito dedurre l esistenza di un reddito occultato; di conseguenza, incombe sul contribuente, il quale voglia contestare tale determinazione, documentare il proprio assunto e fornire una giustificazione razionale ed analitica delle proprie scelte dando adeguata ragione delle singole operazioni giudicate antieconomiche

22 La cassa in rosso e l intervento dei soci la fattispecie integra una irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e in caso di accertata presenza di irregolarità gravi, numerose e ripetute nella tenuta delle scritture contabili gli uffici possono procedere a rideterminazioni induttiva del reddito di impresa ex art. 39, c.2, lett. d) del DPR n. 600/1973 Attenzione alla soglia del riciclaggio

23 Caso pratico: ANNO 2009, ANCORA ACCERTABILE Data causale dare Avere saldo 15/01/09 Incasso corrispettivi /01/09 Versamento banca c/c /01/09 Incasso corrispettivi /01/09 Versamento socio X Diventa = 0 17/01/09 Versamento banca c/c Si ha = Attenti all effetto banca

24 Pagamenti con cassa negativa Sentenza Cass. N del 2009 se il saldo di cassa è negativo e ciò nonostante avvengono dei pagamenti in contanti, è legittimo presumere che questi pagamenti siano stati effettuati con ricavi non dichiarati

25 Le note metodologiche: esempio ristoranti

26 Le segnalazioni presenti nelle note: esempio ristoranti

27 Le segnalazioni presenti nelle note: esempio ristoranti

28 Le segnalazioni presenti nelle note: esempio ristoranti

29 la prevenzione: il dato coerente delle rimanenze del ristorante Per le rimanenze di prodotti impiegati, il dato del 31/12 deve essere coerente con gli impieghi degli ultimi giorni di dicembre e dei primi di gennaio. Nello specifico è necessario analizzare: 1. l ultimo (o ultimi) rifornimento di prodotti rilevanti (acqua, pasta, carne, pesce) del 2013 ed il primo del 2014; 2. la composizione dei piatti serviti ed il relativo consumo di prodotto; 3. i pasti erogati nell intervallo temporale: ultimo rifornimento /12/13. In tal modo, per differenza è possibile osservare se le rimanenze del 2013 sono coerenti; 4. i pasti erogati nell intervallo temporale: 01/01/2014 primo rifornimento del In particolare, le rimanenze del 2014 devono essere tali da consentire detti pasti

30 l errore frequente nella determinazione delle rimanenze del ristorante Se si procede con un metodo forfetario ex post si rischia di indicare nelle rimanenze finali un quantitativo di prodotto che alternativamente può essere: assolutamente non giustificato in funzione degli ultimi acquisti del 2013 (ad esempio, se trattasi di prodotto fresco, non può presumersi esistente nelle rimanenze un prodotto acquistato da più di tre giorni); del tutto insufficiente per fronteggiare i pasti erogati ad inizio anno e fino al nuovo rifornimento. ATTENZIONE: OCCHIO AL RICARICO PRATICATO SU OGNI PIATTO

31 IL NUOVO REDDITOMETRO

32 LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO DAL 2009 Il sintetico puro L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d imposta

33 LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO DAL 2009 IL REDDITOMETRO La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale

34 LE DIFFERENZE: LO SCOSTAMENTO RILEVANTE Vecchio redditometro Nuovo redditometro CO. 4 ART. 38 CO. 6 ART. 38 Lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente deve riguardare due o più annualità ( anche non consecutive - Cass. 237/2009) e deve essere almeno pari ad un quarto (25%) Lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente può riguardare anche una sola annualità e deve essere almeno pari ad un quinto (20%)

35 REDDITOMETRO DAL 2009 LA PROVA CONTRARIA Il contribuente potrà fornire la prova che le spese sono state sostenute anche con redditi conseguiti negli anni precedenti salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile Sembra permanga la regola di un accertamento basato su di una presunzione legale relativa anche se qualche dubbio esiste

36 LE DIFFERENZE CON IL PASSATO IL CONTRADDITTORIO Diventa obbligatorio l'invito al contribuente per fornire dati e notizie e il contraddittorio prima di emettere l'atto di accertamento L ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 Momenti che dovrebbero essere distinti: 1) Invito questionario 2) Invito al contraddittorio 3) Eventuale accertamento Riflessi sulla legittimità dell accertamento dei passaggi preliminari (contraddittorio) e motivazione dell atto: studi di settore docet

37 ATTENZIONE AGLI INVITI A COMPARIRE: AVVERTENZE? Cassazione sentenza n del 28/10/2009

38 IL DECRETO COME CAMBIA IL REDDITOMETRO

39 ART. 1, CO. 6 DM Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facolta' dell'agenzia delle entrate di utilizzare, altresi': elementi di capacita' contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento; quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno. Maggior risparmio dell anno: DIFFERENZIALE TRA SALDO INIZIO E FINE ANNO DEI CONTI (NUOVE INFORMAZIONI FINANZIARIE)?????

40 L ARTICOLO 2 Le spese sono attribuite al soggetto che le sostiene. Nel caso di carichi di famiglia, sono attribuite anche le spese dei familiari a carico (co. 1) Non si considerano le spese riferite esclusivamente ed effettivamente all attività di impresa o lavoro autonomo!!!!! Cosa si intende per spese riferite esclusivamente all impresa? COSTI FORFETTARI??? (auto, telefonia, etc)???? Cosa accade per i beni d impresa in godimento?

41 OCCHIO AI VERSAMENTI Sul fronte REDDITOMETRO, interessano quelli connessi ad effettive movimentazioni di denaro Il flusso dei versamenti: 1)Se dalla persona all impresa, è un elemento di capacità di reddito; 2)Se verso la persona fisica, aiuta sul fronte difensivo; 3)Se si manifesta anomalo, è un segnale di pericolo meritevole di ulteriori controlli per l impresa

42 L ARTICOLO 4 Ribadisce la necessità che sia il contribuente a produrre idonea documentazione difensiva. Presunzione legale relativa???? Possibile dimostrare che: 1) Il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi, non tassati o tassati in altro modo, comunque legalmente detenuti oppure con l intervento di soggetti diversi (sempre che abbiano le disponibilità.); 2) Il diverso ammontare delle spese attribuite al contribuente (serve conservare la documentazione, almeno delle spese rilevanti)

43 LA NECESSITA IMPELLENTE Tassazione del reale reddito attribuibile ex art. 53 Costituzione Circolare n. 27 del 1981: utilizzo di importi condonati o non più accertabili oppure, attualizzando il concetto, derivanti dallo scudo fiscale. Circolari n. 12 del 2010, n. 28 del 2011 e n. 25 del 2012: utilizzo del risparmio accumulato nel tempo e delle reali occorrenze finanziarie del contribuente (amm.ti, costi pluriennali, redditi detassati forfettariamente, etc).

44 TABELLA A: CONSUMI Rilevano solo le spese tracciate (in questo ambito, poche)

45 TABELLA A: CONSUMI Novità importante soprattutto per il passato. Non avviene più un ricalcolo ancorato ai coefficienti. Incide solo ed esclusivamente la spesa sostenuta. Lo stesso accade per i leasing e le intermediazioni

46 TABELLA A: CONSUMI Per le auto è comunque opportuno conservare la documentazione della manutenzione (c.d. tagliando). Per le imbarcazioni è fondamentale documentare tutte le spese

47 TABELLA A: INVESTIMENTI Stabilita, per tutti gli investimenti, la rilevanza dei disinvestimenti conosciuti nel fisco e avvenuti nei quattro anni precedenti

48 Che tipologia di presunzione?

49 NATURA DELLA PRESUNZIONE LA CASSAZIONE PRECISA: E PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA, ONERE DELLA PROVA SUL CONTRIBUENTE CASSAZIONE n DEL La disponibilità dei beni previsti dall art. 2 del D.P.R. n. 600/1973,costituisce "una presunzione di capacità contributiva da qualificare come legale" in base all'articolo 2878 cc, perché è la stessa legge che lo prevede. L'amministrazione deve provare solo i fatti presuntivi di reddito, mentre sta al contribuente provare che il reddito presunto sia esente, soggetto a ritenuta d'imposta o sia alimentato da indebitamento o da erogazione di patrimonio..

50 NATURA DELLA PRESUNZIONE LA CASSAZIONE CAMBIA ROTTA: E PRESUNZIONE SEMPLICE CASSAZIONE n DEL Il comma 7, art. 38, già richiamato si limita a porre una presunzione semplice e non a delimitare l ambito oggettivo dell accertamento sintetico ; - D altra parte, proprio l accertamento sintetico disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, convertito in L. n. 122 del 2010, tende a determinare, attraverso l utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale.

51 NATURA DELLA PRESUNZIONE LA CASSAZIONE CONFERMA: È PRESUNZIONE SEMPLICE CASSAZIONE n DEL la determinazione sintetica del reddito ex art. 38 DPR 600/73 consiste nell applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali (art c.c.) l ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nella specie, l esborso di rilevanti somme di denaro per l acquisto di quote sociali) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva) la presunzione semplice generava l inversione dell onere della prova, trasferendo a Q. l impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fondava non corrispondeva alla realtà

52 a pag. 95 della dispensa NATURA DELLA PRESUNZIONE LA CASSAZIONE CI RIPENSA TRATTASI DI PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA Cassazione n del 7 marzo 2014 Costituisce orientamento consolidato che dispensa l amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all esistenza dei fattori indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell esistenza di quei fattori, l onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

53 Spunti difensivi

54 PROVA E PROVA CONTRARIA sent. n /2009 della Corte di Cassazione il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma, e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

55 Cass. sent. nn /08 e 703/07 e da ultimo ordinanza n. 149/2010 e sentenza 6755/2010 L'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile.

56 a pag. 113 della dispensa SOLIDARIETA FAMILIARE PRESTITI AL CONIUGE PERICOLOSI SE NON COMPATIBILI CON IL REDDITO: CASSAZIONE, ORD. N del La pretesa impositiva del Fisco è legittima se sussiste un incoerenza tra il reddito dichiarato e le somme prestate al coniuge per l acquisto di un immobile

57 SOLIDARIETA FAMILIARE CASA COMPRATA DA PAPA CASSAZIONE n DEL L'accertamento fondato sulla spesa patrimoniale può essere confutato dimostrando che il denaro è stato elargito da terzi. In tal modo, infatti, non vi è alcuna manifestazione di capacità contributiva occultata, in quanto, al massimo, ciò può essere ravvisato in capo al soggetto che ha fornito il denaro. Pertanto, nel caso di acquisto di immobile effettuato dal figlio, ove il genitore, comparso in atto, abbia di fatto elargito il denaro, si è in presenza di una donazione indiretta non del denaro ma dell'immobile.

58 a pag. 114 della dispensa SOLIDARIETA FAMILIARE RILEVANZA DELLA FAMIGLIA DI FATTO CTP MILANO, Sez. 1, n. 271 DEL Negli accertamenti fondati sul c.d. redditometro, occorre tenere nella dovuta considerazione l instaurazione di una famiglia di fatto ad opera del contribuente. Sono state fornite prove, nel caso di specie, di una aumentata capacità contributiva, per cui occorre considerare che le spese sostenute dal contribuente possono essere anche giustificate dal possesso di redditi provenienti da altri componenti del nucleo familiare. Nessun rilievo, ai fini dell accertamento sintetico, ha il fatto che i compagni non abbiano contratto regolare matrimonio.

59 IL NUOVO REDDITOMETRO APPLICAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. distaccata di Pozzuoli, CTP REGGIO EMILIA n. 74/2/13 del 18 aprile 2013 Con riferimento al Provvedimento attuativo del hanno stabilito che il decreto ministeriale non solo sia illegittimo, ma radicalmente nullo ai sensi dell art. 21 septies legge n. 241/1990 per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione in quanto emanato del tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria e dei suoi presupposti e al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria Tesi contestata dall Agenzia delle Entrate

60 IL NUOVO REDDITOMETRO È APPLICABILE RETROATTIVAMENTE? Si se più favorevole al contribuente: - C.T.P. Reggio Emilia n. 272/1/12; - C.T.P. Torino n. 3/4/13; - C.T.P. Rimini n. 41/2/13; - C.T.P. Pistoia n. 100/2/13; - C.T.P. Reggio Emilia n. 74/2/13. No secondo l Agenzia delle Entrate (circ. 1/E/13, par. 1.3)

61 a pag. 116 della dispensa NESSO EZIOLOGICO Cassazione, sent. n del 2014 il contribuente non deve fornire nessuna prova circa l effettiva destinazione della disponibilità economica all incremento patrimoniale, dovendo solo dimostrare l esistenza della stessa. Inoltre, non deve essere nemmeno provata la provenienza delle fonti utilizzate

62 a pag. 116 della dispensa NESSO EZIOLOGICO Cassazione, sent. n del 2014 non essendo necessaria la prova della provenienza delle risorse disponibili e l effettivo impiego delle stesse, deve dimostrarsi la disponibilità economica e la relativa durata utile fino al sostenimento delle spese

63 La difesa PROVA E PROVA CONTRARIA: atto simulato Sent. n /2014 della Corte di Cassazione La prova difensiva è soddisfatta, tra l altro, anche mediante la dimostrazione che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Tra le prove contrarie ammesse vi è anche la dimostrazione che il versamento degli importi contestati non è avvenuto e che pertanto non sussiste una reale disponibilità economica, essendo questa meramente apparente, per avere l atto in questione natura simulata.

64 INDAGINI FINANZIARIE: ASPETTI PRATICI

65 ILLEGITTIMA ACQUISIZIONE DEI DATI BANCARI Cass. 4987/2003 la mancanza dell autorizzazione (della DRE o della GF) non preclude l utilizzabilità dei dati acquisiti atteso che la stessa attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio (presente nel Cpp) di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite Cass /2005 l autorizzazione dell A.G., richiede per la trasmissione agli uffici finanziari dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla G.F. nell ambito di un procedimento penale, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la mancanza dell autorizzazione se può avere riflessi anche disciplinari in capo al trasgressore, non tocca l efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l invalidità del atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi. Cass. 4001/2009 conferma entrambi i principi di cui sopra

66 ONERE DELLA PROVA La presunzione introdotta dagli artt. 32/600 e 51/633 in materia di indagini finanziarie è: - legale vincolante per il giudice - relativa ammette la prova contraria ed opera in modo asimmetrico tra IVA ed Imposte dirette La presunzione non opera con riguardo ai conti intestati esclusivamente a persone diverse: in tal caso l Ufficio deve: a) opporre b) provare in giudizio che l intestazione è fittizia/superata in relazione al caso concreto

67 prime eccezioni difensive

68 CTP ANCONA, 281/01/14 No prova diabolica - Applicabilità sentenza n del 2011 della Corte di Cassazione (presunzione contraria); - Non esistenza obbligo normativo al versamento del contante; - Non obbligo al versamento puntuale del contante incassato; - Rischio di prova impossibile

69 ASSENZA DI SPECIFICI OBBLIGHI CONTABILI Sentenza 335/17/13 CTR Sicilia Sede Catania L Ufficio insiste sulle rilevazioni bancarie e sull onere della prova che incombe al contribuente per le operazioni che non trovano riscontro nella contabilità. Ma il contribuente non può essere onorato di una prova impossibile. E inoltre, nel caso in esame, il (contribuente) ha dato spiegazioni e ha esibito documenti (.) che giustificano la impossibilità di porre in essere, in assenza di una obbligatorietà di contabilità ordinaria, una ricongiunzione tra le movimentazioni bancarie e le annotazioni in contabilità.

70 REITERAZIONE DELL ACCERTAMENTO Sentenza n. 240/22/13 della CTR Roma dal momento che i conti correnti bancari dei soci erano disponibili sin dalla verifica effettuata nei confronti della ( ) ben avrebbero potuto i verificatori accedere agli stessi, senza attendere la chiusura della verifica a carico della società, e non già in epoca successiva, iniziativa che avrebbe potuto essere consentita esclusivamente in presenza di elementi nuovi, non conosciuti al momento della chiusura delle indagini, e specificatamente indicati nell avviso a pena di nullità.

71 L AN NELL ACC.TO BANCARIO Sentenza n del La presunzione opera pertanto sul quantum debeatur e non già sull accertamento dell an che deve trovare la sua giustificazione in altre norme. La CTR cade pertanto in errore normativo nel momento in cui confonde i due piani delle condizioni che giustificano l accertamento e la determinazione del quantum (il reddito o i ricavi). Infatti il soggetto accertato è indiscussamente una lavoratrice dipendente e in base alla sola disponibilità dei c.c. le si attribuisce la qualità di lavoratrice autonoma, senza dimostrare se aliunde fosse legittimo l accertamento a suo carico.. Idem sentenza Cass. 3 marzo 2010 n. 5051

72 IL PROBLEMA DEL PRELEVAMENTO 1 2 Senza l indicazione del beneficiario, il prelevamento rileva comunque come ricavo In caso di indicazione del beneficiario, non opera la presunzione legale relativa e, in forza di documentazione probante extracontabile, potrà aversi il costo riconosciuto Valutazione del giudice di merito (Cassazione n del 2014)

73 MODALITA INDICAZIONE BENEFICIARIO CTR Roma n. 45/12/06 La parte contribuente ha sostanzialmente ottemperato al suo onere della prova, allorquando indica i pagamenti a favore di quasi tutti i beneficiari dei prelevamenti, quali possono essere rilevati dalla documentazione prodotta ed indicata in un apposito elenco (Sent. n. 45 del 10 luglio 2006, ud. del 29 maggio 2006, della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. XII - Pres. De Santis, Rel. Tarantino).

74 MODALITA INDICAZIONE BENEFICIARIO CTP Latina n. 160/5/07 Allorquando il contribuente indica tra i percettori di somme un negoziante, un fornitore, un famigliare, un parente o un amico, ha adempiuto, e con successo, all'onere probatorio che su di lui gravava: per superare la presunzione, nel caso di mancata indicazione nelle scritture contabili, è sufficiente la mera indicazione del percettore delle somme. La norma è inequivocabile: basta l indicazione del beneficiario e null'altro (Sentenza n. 160 dell' 8 agosto 2007 della Commiss. Trib. Prov., Latina, Sez. V).

75 MODALITA INDICAZIONE BENEFICIARIO CTP Bologna n. 158/12/07 Indicazione del beneficiario nelle indagini finanziarie: è sufficiente la mera indicazione del nominativo dell'accipiens e non occorre nient altro (Commissione Tributaria provinciale di Bologna, sezione n. 12, sentenza n. 158 del 4 giugno 2007, ud. del 7 maggio 2007)

76 MODALITA INDICAZIONE BENEFICIARIO: IN QUALSIASI MODO (Gdf, Circ. 1/2008) Circolare Gdf n. 1/2008 Nei confronti di esercenti attività d impresa, tutti i prelevamenti non contabilizzati e che non risultino fiscalmente irrilevanti saranno considerati ricavi, a meno che il contribuente non ne indichi, in qualsiasi modo, il beneficiario (Gdf, Circ. n. 1/2008, parte V, cap. IV, paragrafo Indicazioni operative)

77 PRELEVAMENTO PROFESSIONISTA CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014 L attività svolta dai lavoratori autonomi si caratterizza per la preminenza dell apporto del lavoro proprio e la marginalità dell apparato organizzativo, che diviene quasi del tutto assente nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell attività svolta, come per le professioni liberali; il reddito professionale è normalmente gestito con un sistema di contabilità semplificata, con inevitabile e fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali; il mondo professionale è anche influenzato dall introduzione dell obbligo dei pagamenti tracciati, con conseguente limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che possono prestarsi ad operazioni evasive. Nel mondo professionale, pertanto, non è più necessario preoccuparsi dei prelevamenti effettuati.

78 INDAGINI FINANZIARIE SU CONTI DI TERZI

79 Conti del contribuente sottoposto a verifica Conti di terzi L estensione delle indagini ai conti terzi e l appli cazione delle presunzioni è ammessa se viene soddisfatto il seguente requisito: raccolta di prove gravi, precise e concordanti tramite le quali sia possibile riferire i conti terzi al contribuente sottoposto a controllo Ne consegue che, nel caso di conti terzi, viene meno l automatica operatività delle presunzioni bancarie

80 Corte di Cassazione sentenza del : SOCI La Corte sostiene che per poter ricondurre le operazioni bancarie dei terzi al soggetto verificato occorre che l Ufficio sia in grado di fornire la prova della riferibilità al contribuente dei conti dei soggetti terzi; al riguardo potrà applicarsi il meccanismo della presunzione legale relativa di cui agli artt. 32, comma 1 e 51, comma 2, potendo l Ufficio avvalersi dell inversione dell onere della prova. Il Supremo Consesso ritiene che l ufficio si possa avvalere di presunzioni semplici per dimostrare l intestazione fittizia dei conti, ricadendo sul contribuente l onere di produrre prove contrarie. Nel caso di specie la presunzione di riconducibilità delle movimentazioni dei terzi alla società è stato desunto nel rifiuto dei soci di fornire spiegazioni in sede di verifica su talune operazioni registrate nei propri conti correnti.

81 RICONOSCIMENTO COSTI OCCULTI

82 Sentenza n. 225 del 2005 della Corte Costituzionale in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto - in ossequio al principio di capacità contributiva - non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati. Così interpretata, la norma si sottrae alla censura di violazione dell'art. 53 della Costituzione, risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture contabili, in una presunzione di ricavi iuris tantum suscettibile, cioè, di prova contraria attraverso la indicazione del beneficiario dei prelievi. Una presunzione siffatta non appare, poi, lesiva del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi

83 IL PRINCIPIO DI RIFERIMENTO in sede di accertamento analitico o analitico/induttivo, avendo l amministrazione finanziaria osservato e ritenute valide le scritture contabili, non si concretizzano problematiche di costi occulti, salvo il caso specifico di idonea documentazione giustificatrice secondo quanto disposto dall art. 109, comma 4, del Tuir; negli accertamenti induttivi puri, essendo assente o comunque ritenuto non attendibile l impianto contabile del contribuente ed attesa una ricostruzione dei ricavi formalizzata appunto sulla base di elementi extracontabili, si deve riconoscere la potenziale incidenza dei costi necessari allo svolgimento dell attività

84 ACCERTAMENTO ANALITICO L ART. 109, COMMA 4, TUIR le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati a conto economico le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi".

85 LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE Cass /07 i costi, per essere deducibili pur prescindendo da una contabilizzazione regolare, devono comunque essere obbiettivamente determinabili e soprattutto certi, requisito, questo, che non sembra ricavarsi dagli appunti di un brogliaccio in cui non siano neanche precisate le causali Cass. 767/11 Negli accertamenti analitici i costi non sono riconosciuti se non attestati da documentazione probante, pur se gli stessi verificatori ne hanno implicitamente denotato la natura

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