REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CAPRIOLO. Provincia di BRESCIA CONVENZIONE. (ai sensi dell art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.

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1 REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CAPRIOLO Provincia di BRESCIA Repertorio n. CONVENZIONE (ai sensi dell art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI STRUMENTALI TRA IL COMUNE DI CAPRIOLO E «IL GIRASOLE - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS» ********* L anno duemila, addì del mese di, nella residenza del Comune di Capriolo (BS) Ufficio segreteria, sita in Via Vittorio Emanuele n Capriolo (BS), avanti a me dott. Siciliano Domenico, Segretario comunale del menzionato Comune, si sono presentati i signori: 1) Reccagni Luigi, nato a Sarnico (BG) il 20/01/1961, codice fiscale RCCLGU61A20I437O, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell interesse del Comune predetto di seguito chiamato anche ENTE - con sede in Via Vittorio Emanuele n C. F. e P. I.V.A che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell Area Entrate e Patrimonio del Comune di Capriolo; 2) Ambrosetti Pier Antonio, nato a Capriolo (BS) il , residente a Pag. 1

2 Capriolo (BS) in Via Trieste n. 25, abilitato alla sottoscrizione del seguente atto in quanto rappresentante legale della «Il Girasole Società Cooperativa Sociale ONLUS» - di seguito chiamata anche COOPERATIVA - con sede a Capriolo (BS) in Via Monte n. 8, C. F e P. I.V.A , iscritta all Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione B al foglio n. 11 numero progressivo 22, iscritta all Albo delle Cooperative al n. A142353, iscritta al C.C.I.A. n , iscritta al Tribunale di Brescia n Società, in nome e per conto della quale dichiara di agire, VISTI gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della legge 381/91 e l art. 29, comma 3, della legge regionale n. 1/08; PREMESSO A) Che in conformità all art. 5, comma 1, della legge 381/91, l ENTE ha ritenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. del di procedere alla stipula con una Cooperativa sociale di una apposita convenzione per la pulizia degli edifici comunali; B) che con l affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Capriolo si pone i seguenti obiettivi: - garantire la pulizia degli edifici comunali; - creare opportunità d inserimento lavorativo, presso la COOPERATIVA, di soggetti svantaggiati di cui all art. 4 della Legge 381/91, residenti in Comune di Capriolo; - favorire la crescita della cooperazione ed interagire positivamente con essa, salvaguardando l autonomia e la peculiarità delle parti, come da dettame statutario comunale; Pag. 2

3 C) che la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dal fatto che questa: - opera da più di 25 anni nell ambito locale/zonale per il reinserimento sociale di persone svantaggiate nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia di inserimenti lavorativi; - è opportunamente attrezzata per svolgere le attività oggetto della convenzione ed è supportata da personale preparato a sostegno degli svantaggiati da inserire al lavoro; - ha dato prova di rispettare gli impegni contrattuali assunti in analoghi servizi precedentemente assegnati alla medesima dal Comune; D) che il Comune di Capriolo con la prosecuzione del rapporto di collaborazione con la COOPERATIVA realizza, in parte, i suoi compiti istituzionali creando occasioni concrete di rimozione di quegli ostacoli di natura socio-economica che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione alla vita civile delle fasce sociali più deboli della cittadinanza; E) che la COOPERATIVA è stata individuata in applicazione dell art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prevede la possibilità per gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, di stipulare, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, convenzioni per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi con le cooperative che svolgono attività finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate; Tutto ciò premesso, tra le parti comparse come sopra identificate Pag. 3

4 SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO È affidato alla COOPERATIVA la fornitura del servizio di pulizia degli edifici comunali e servizi strumentali per il periodo , più precisamente: a) della Sede municipale; b) della Biblioteca Civica; c) dei Bagni del mercato; d) degli spazi esterni della sede municipale. Secondo le norme/modalità tecniche precisate negli appositi: Protocollo Tecnico-Esecutivo (allegato A); Periodicità degli Interventi - Ripartizione dei costi in relazione agli ambienti (allegato B); Disciplinare dei servizi strumentali (allegato C), verso pagamento del corrispettivo determinato dall art. 6 della presente convenzione. ART. 2 - DURATA La durata e validità della convenzione è fissata in anni 1 (uno), con decorrenza 1 gennaio 2014 e scadenza 31 dicembre 2014, con opzione di estensione per ulteriori 1 (uno) anni. Entro 3 (tre) mesi antecedenti la data di scadenza del periodo di validità della convenzione il Comune può esercitare l opzione di proseguire nell affidamento del servizio alla COOPERATIVA, per ulteriori anni 1 (uno). Tale opzione è esercitata esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è esclusa qualunque opzione tacita di rinnovo anche in caso di comportamento concludente del Comune. La facoltà di esercitare l opzione è riservata esclusivamente al Comune; a tale scopo la COOPERATIVA con la sottoscrizione del contratto Pag. 4

5 assume, sin dall origine, l impegno irrevocabile e unilaterale anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del Codice Civile, all eventuale prosecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche. L assenza della comunicazione, nei termini prescritti, costituisce mancato esercizio dell opzione. Il mancato esercizio dell opzione non comporta alcun diritto ad indennizzo, compenso, risarcimento, ripetizione o altra pretesa a favore della COOPERATIVA. In caso di esercizio dell opzione deve essere rinnovata la cauzione di cui all articolo 15. ART. 3 REQUISITI DELLA COOPERATIVA La COOPERATIVA dichiara di essere iscritta all Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione B - al foglio n. 11 numero progressivo 22 - iscritta all Albo delle Cooperative al n. A142353, iscritta al C.C.I.A. n e iscritta al Tribunale di Brescia con n e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nelle misura minima prevista dall art. 4 della legge 381/91. La COOPERATIVA si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell art. 4 della legge 381/91 per tutto il periodo della convenzione. ART. 4 - RESPONSABILE DELL ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE L ENTE nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Signor Reccagni Luigi, come in premessa identificato, cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo. ART. 5 MODALITÀ DI RAPPORTO CON GLI UFFICI Pag. 5

6 COMPETENTI Ogni rapporto intercorrente tra la COOPERATIVA e l ENTE inerente le prestazione oggetto della convenzione sarà tenuto dal responsabile del servizio Patrimonio del comune e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, dal responsabile dell ufficio servizi sociali del Comune, quale responsabile sociale degli inserimenti. ART. 6 - OBBLIGHI DELL ENTE L ENTE si impegna a riconoscere per la fornitura delle attività convenzionate il corrispettivo stabilito in Euro più IVA, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. ART. 7 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA La COOPERATIVA si impegna: a) ad impiegare per l espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell attività; b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, Pag. 6

7 e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell attività; g) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, anche segnalate dall ENTE, che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto j); h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy; i) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti negli allegati alla presente convenzione, con piena autonomia organizzativa e gestionale; j) a trasmettere all ENTE ogni semestre ed a conclusione della convenzione Pag. 7

8 una relazione circa i risultati raggiunti nell attività di inserimento lavorativo; k) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10, come modificato dal d.l. n.187/10. l) a seguire le indicazioni dell ENTE in occasione di eventuali variazioni in merito all esecuzione dei servizi affidati, comunicate con almeno 5 giorni di anticipo, sulla base degli allegati alla presente convenzione. Le modalità e ogni altro criterio operativo per l esecuzione dei servizi sono definite negli allegati. m) a stipulare un apposita polizza assicurativa (RCT) per un idonea copertura di eventuali incidenti che possono causare danni a terzi. ART. 8 - SOCI VOLONTARI Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell esecuzione dell attività, la COOPERATIVA può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell art. 2 della legge 381/91, dei soci volontari di cui all allegato elenco nominativo. La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell espletamento delle attività di cui alla convenzione. ART. 9 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla COOPERATIVA e il responsabile dell ufficio servizi sociali del Comune, o suo delegato, predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite Pag. 8

9 competono alla COOPERATIVA, nel rispetto del progetto personalizzato concordato. ART. 10 VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI Al fine di garantire l effettiva attuazione della presente convenzione, l ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla COOPERATIVA. Ai fini delle attività di verifica e controllo l ENTE si impegna a comunicare preventivamente alla COOPERATIVA il nominativo degli addetti alle verifiche. ART. 11 SUBAPPALTO È vietata, da parte della cooperativa sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi del primo comma dell art.118 del d.lgs. n. 163/06. In materia di subappalto si richiamano le disposizioni dell art. 118 del d.lgs. n. 163/06. ART.12 - TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi dell art. 13 del d.lgs. 196/03 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento del contratto, saranno trattati e conservati nel rispetto della predetta normativa per il periodo necessario all attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Pag. 9

10 Ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell affidamento della concessione, si dà atto che: a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune Capriolo nella persona del sig. Reccagni Luigi; b) il trattamento dei dati è finalizzato allo gestione del contratto e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003; c) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), saranno trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del gestione del contratto; e) i dati potranno venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso. ART RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE Pag. 10

11 La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a: a) grave inadempimento della COOPERATIVA; b) ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell ENTE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all art. 6, ferma restando la possibilità per la COOPERATIVA di porre l eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra; c) mancato raggiungimento dell obiettivo sociale previsto nell art. 7, punto g). Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della COOPERATIVA, sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all art. 7 punti b), c), d). Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell art. 1456, 2 comma, C.C., a mezzo raccomandata A.R. È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza. ART CONTROVERSIE Per ogni controversia che potesse insorgere nell ambito dell esecuzione della convenzione è competente il Foro di BRESCIA. ART CAUZIONE A garanzia della regolare esecuzione dell attività/fornitura di beni la Cooperativa sociale costituirà una cauzione di Euro pari al 3% Pag. 11

12 (tre per cento) dell importo annuo mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza. ART SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione viene registrata solo in caso d uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico della COOPERATIVA. ART ALLEGATI ALLA CONVENZIONE Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati: a) Protocollo Tecnico-Esecutivo (allegato A) sottoscritto per accettazione; b) Periodicità degli Interventi - Ripartizione dei costi in relazione agli ambienti (allegato B); c) elenco nominativo dei volontari; d) polizza fideiussoria [solo se richiesta]. ART. 18 RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia. Letto confermato e sottoscritto Capriolo, Per il Comune di Capriolo (Luigi Reccagni) Per «Il Girasole» Società Cooperativa Sociale - ONLUS (Pier Antonio Ambrosetti) Il Segretario del Comune di Capriolo (dott. Domenico Sicialiano) Pag. 12

13 ALLEGATO A) - ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAPRIOLO E «IL GIRASOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS» PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI STRUMENTALI. ********* PROTOCOLLO TECNICO-ESECUTIVO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO Il servizio di pulizia degli edifici comunali si riferisce ai locali: della sede municipale, della Biblioteca civica e dei bagni del mercato come meglio indicati nell allegato B. Le metrature riportate in tale allegato riguardano esclusivamente le superfici piane fermo restando che la COOPERATIVA dovrà provvedere anche alla pulizia delle relative superfici verticali e vetrate, come di seguito precisato. La COOPERATIVA con propria organizzazione e gestione, con propri mezzi, provvederà alla pulizia dei locali assumendo il rischio economico anche in caso di omesso o insufficiente espletamento dei servizi, nonchè per i danni provocati dagli addetti alla pulizia ai locali ed a quanto in essi contenuto. ART. 2 - MACCHINE ATTREZZI E MATERIALE DI CONSUMO Tutti i materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per il servizio di pulizia si intendono a carico della Cooperativa. Le attrezzature dovranno essere conformi alla normativa di legge in materia antinfortunistica, vigente in Italia e nella CEE. Le stesse dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione ed essere mantenute in perfetta efficienza. Prima dell'inizio dei lavori è obbligo fornire all Ufficio Patrimonio la Pag. 1

14 SCHEDA TECNICA dei macchinari che si intendono utilizzare per l espletamento dei servizi richiesti. I prodotti utilizzati, in particolare i detergenti e i disinfettanti, dovranno essere conformi alla normativa di legge, soprattutto per quanto concerne i requisiti di biodegradabilità e le avvertenze di pericolosità. In sede di contratto è fatto obbligo di presentare all Ufficio Patrimonio del Comune sia la "SCHEDA TECNICA" sia la "SCHEDA DI SICUREZZA di tutti i prodotti impiegati nelle pulizie. L'ENTE committente metterà a disposizione della COOPERATIVA appositi locali destinati al personale ed al deposito delle attrezzature, delle macchine e del materiale di consumo. Tuttavia l ENTE non risponde di eventuali danni o sottrazioni di quanto riposto in detti locali. Sono a carico dell ENTE, nei limiti dell'occorrente per l esecuzione del contratto, la fornitura dell acqua e dell energia elettrica utilizzate, restando inteso che l utilizzazione di tali risorse, nonché dei locali assegnati, avviene nell interesse della COOPERATIVA ed a suo esclusivo rischio, anche nei confronti di terzi, restando impregiudicato il diritto di rivalsa dell'ente per eventuali danni derivati dall utilizzo improprio od incauto da parte della COOPERATIVA. ART. 3 - PRODOTTI VIETATI E tassativamente vietato l impiego dei seguenti prodotti: acido cloridrico; soda caustica; ipoclorito di sodio. La COOPERATIVA prima di iniziare il servizio deve fornire alla Stazione Pag. 2

15 appaltante una campionatura dei prodotti che intende impiegare. La COOPERATIVA è obbligata a non cambiare, nel corso del contratto, i prodotti di cui sono state presentate le schede tecniche. Nel caso in cui tale cambiamento si rendesse necessario, i nuovi formulati dovranno avere caratteristiche merceologiche e valore economico almeno pari a quelli sostituiti, previa consegna al Comune di nuove schede tecniche. L ENTE si riserva, a propria discrezione, il diritto di effettuare prelievi di campione dei prodotti pronti all uso per verificare le caratteristiche dei formulati e l'esatta percentuale di dosaggio delle soluzioni. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti di biodegradabilità, dosaggi e avvertenze di pericolosità. ART. 4 - STRUMENTI DI LAVORO VIETATI Alcune attrezzature di lavoro veicolano i batteri permettendo la loro diffusione negli ambienti. Per tale motivo è tassativamente vietato utilizzare i seguenti attrezzi: piumini; * segatura impregnata; N.B. (*) tale strumento può essere impiegato esclusivamente per la spolveratura a secco delle opere artistiche presenti nelle strutture (quadri, statue, ringhiere). ART. 5 - RACCOLTA RIFIUTI Tutti i trattamenti di pulizia riguardano sia la raccolta dei rifiuti solidi di tipo urbano, in conformità alla legislazione vigente, sia il confezionamento in sacchi impermeabili chiusi e sigillati per il conferimento al servizio pubblico di raccolta. Pag. 3

16 I rifiuti dovranno essere trasportati/conferiti a cura della COOPERATIVA nelle apposite aree o cassonetti del servizio pubblico di raccolta. ART. 6 - GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA La gestione tecnica del servizio dovrà essere affidata, in modo continuativo e a tempo pieno, ad un responsabile che non sia un consulente o un professionista esterno, dotato dei requisiti tecnico - professionali di cui al comma 3 dell art.2 D.L. n. 274/97. Funzione del responsabile tecnico è controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti previsti dal presente protocollo tecnico. Il responsabile tecnico ha inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente agli uffici preposti dall ENTE di eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio di pulizia. Il responsabile tecnico deve essere munito di apparecchio telefonico cellulare al fine di essere immediatamente contattato dall ENTE appaltante in caso di necessità. In caso di assenza o inadempimento del responsabile (ferie, malattia, ecc.) la COOPERATIVA dovrà provvedere alla sua sostituzione con altri di gradimento dell ENTE. L ENTE appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l efficacia del servizio prestato. All inizio di ogni bimestre il Responsabile del Comune e della Cooperativa si incontreranno per verificare l andamento del servizio. ART. 7 - PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA La COOPERATIVA provvederà all esecuzione del servizio con personale proprio, in numero sufficiente per assicurare il regolare andamento del Pag. 4

17 servizio. Il personale dovrà essere idoneo, di buona condotta e dovrà agire sotto la responsabilità della COOPERATIVA. Il personale dovrà essere assicurato a norma di Legge. Nei confronti di detto personale, tutti gli oneri ed obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro sono assunti dalla COOPERATIVA, la quale dovrà rispettare il contratto di lavoro della categoria, con pieno esonero in proposito da qualsiasi responsabilità dell ENTE. La COOPERATIVA dovrà essere in possesso di regolare certificato dell Ispettorato del lavoro e dimostrare a richiesta dell ENTE, dietro presentazione di apposita documentazione, di ottemperare ad ogni disposizione vigente in materia di trattamento del personale dipendente. La COOPERATIVA dovrà rispondere direttamente di tutti i danni arrecati, sia accidentalmente che dolosamente, a persone o cose dal proprio personale durante l esecuzione dei lavori. A tale proposito, la COOPERATIVA dovrà presentare, all atto della stipula della Convenzione, apposita polizza assicurativa R. C. con massimali assicurativi adeguati comunque non inferiori a Euro ,00. La COOPERATIVA dovrà inoltrare all ENTE l elenco contenente le generalità del personale destinato al servizio di pulizia, con specifica delle ore d impiego dello stesso e con l indicazione del relativo numero di posizione assicurativa. Tutto il personale che dovrà provvedere alle pulizie dovrà essere opportunamente addestrato in ordine alle procedure di elementari norme Pag. 5

18 igieniche. Dovrà inoltre tenere un contegno corretto e educato, dovrà rispettare rigorosamente tutte le norme e disposizioni disciplinari emanate dall ENTE; avrà, inoltre, l obbligo di rispettare tutte le norme igieniche ed antinfortunistiche. Il personale dovrà economizzare nell uso di energia elettrica e acqua, spegnere le luci non necessarie e non fumare durante l attività lavorativa. Al termine del servizio il personale dovrà lasciare immediatamente i locali dell ENTE. Al personale è fatto divieto di aprire cassetti o armadi e di maneggiare carte, disegni e documenti. L ENTE si riserva il diritto di richiedere alla COOPERATIVA l immediato allontanamento del personale che, a suo insindacabile giudizio, non ritiene in possesso dei requisiti tecnici e morali necessari all espletamento del servizio. Nel caso di astensione dal lavoro per motivi sindacali del proprio personale, o in presenza di cause di forza maggiore, la COOPERATIVA si impegna a darne comunicazione all ENTE con preavviso di almeno due giorni e si impegna, comunque, ad assicurare un servizio minimo d emergenza le cui modalità dovranno essere di volta in volta concordate con l ENTE. ART. 8 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI La COOPERATIVA ha l obbligo di attuare, a proprie spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro così come previsto dalle normative legislative e regolamentari vigenti. In proposito la COOPERATIVA s impegna inoltre a fornire tutte le informazioni richieste Pag. 6

19 dal Responsabile del Servizio di Sicurezza. ART. 9 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA La COOPERATIVA è responsabile dell osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni. La COOPERATIVA è altresì responsabile della rispondenza delle attrezzature alle norme di legge, nonché dell adozione delle misure e delle cautele antinfortunistiche necessarie per una corretta esecuzione del servizio. A titolo esemplificativo la COOPERATIVA dovrà: richiedere le norme operative di comportamento relative agli ambienti dove dovrà operare e, delle stesse, informare i dipendenti assicurandosi che siano rispettate; accertarsi che il personale addetto al servizio di pulizia abbia un abbigliamento antinfortunistico e protettivo adeguato e che siano sempre utilizzati i dispositivi di protezione individuale; effettuare la denuncia all I.N.A.I.L., nel caso di infortuni ai propri dipendenti; segnalare tempestivamente all ENTE tutti i danni arrecati alle cose, nonché le loro cause, adoperandosi con opportuna diligenza per evitare maggiori ulteriori danni. ART NORME DI SICUREZZA NELL'USO DEI DETERGENTI E DEI SANIFICANTI Il personale addetto alle operazioni di sanificazione dovrà obbligatoriamente fare uso di mascherine e guanti, nel rispetto delle schede tecniche di sicurezza. ART. 11- ESTENSIONE CONTRATTUALE Pag. 7

20 E facoltà dell ENTE sospendere il servizio di pulizia di una qualsiasi superficie dei locali o di estenderlo ad eventuali altre superfici, nel limite del 20% (venti per cento) dell importo dei lavori affidati con la presente convenzione, senza che la COOPERATIVA possa richiedere la risoluzione del contratto o alcun indennizzo. In particolare, qualora parte dei locali oggetto dei servizi di pulizia fossero, in tutto o in parte, destinati ad usi diversi da quelli istituzionali dell ENTE, per cui ad insindacabile giudizio dello stesso non si reputi più necessaria la prosecuzione del servizio di pulizia detto servizio, previo preavviso scritto di quindici giorni, sarà sospeso senza che la COOPERATIVA nulla abbia a far valere nei confronti dell ENTE. Nel caso in esame i corrispettivi verranno ridotti proporzionalmente sulla base dei prezzi pattuiti e delle rispettive metrature. Sono escluse dall appalto le pulizie straordinarie che si rendessero indispensabili in occasione di opere murarie e di tinteggiatura dei locali o in altri casi eccezionali, mentre sono da ritenersi incluse nelle pulizie ordinarie quegli interventi in occasione di modeste opere murarie, d imbianchino o di opere da elettricista che non comportino impegni eccezionali nella pulizia. In caso di pulizie straordinarie l ENTE si riserva il diritto di utilizzare, a propria discrezione, la procedura più conveniente per la scelta della ditta esecutrice dei servizi. ART CONTESTAZIONI E facoltà dell ENTE effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla COOPERATIVA alle prescrizioni contrattuali del Pag. 8

21 presente protocollo e alle normative vigenti in materia. L ENTE appaltante dovrà comunicare per iscritto alla COOPERATIVA le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro otto giorni dal ricevimento della nota di contestazione la COOPERATIVA potrà presentare le proprie contro deduzioni a pena dell applicazione delle penali previste nel presente protocollo. La COOPERATIVA non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze e fatti ininfluenti, secondo la comune esperienza, sull esecuzione del servizio, a meno che siano state preventivamente comunicate per iscritto all ENTE. Sono fatte salve le norme relative all applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento. L ENTE potrà disporre in ogni momento l ispezione delle attrezzature, dei locali e depositi e di quant altro fa parte strumentale dell organizzazione del servizio, al fine di accertare l osservanza di tutte le norme contenute nel presente protocollo tecnico. La COOPERATIVA è tenuta a fornire ai funzionari dell ENTE tutta la collaborazione necessaria fornendo agli stessi tutti i chiarimenti e la relativa documentazione. ART METODOLOGIE DI CONTROLLO I tecnici incaricati dall ENTE effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, anche con l ausilio di mezzi fotografici, di riprese video e prelievo di campioni dai prodotti impiegati per le pulizie, da Pag. 9

22 sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio per verificarne le caratteristiche merceologiche. ART.14 - RILIEVI DEI SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ I soggetti incaricati dell esecuzione del servizio di controllo e qualità, sono tenuti a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze della COOPERATIVA. Il personale della COOPERATIVA non dovrà interferire sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati dall ENTE. ART PENALI La COOPERATIVA ha l obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari concernenti lo svolgimento dei servizi affidati con la convenzione. La COOPERATIVA è tenuta al pagamento di una penale di importo pari ad. 50,00 (cinquanta) nei seguenti casi: per non ottemperanza, entro il termine di 8 giorni, alle prescrizioni dell ENTE appaltante in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati; per assenza ingiustificata del preposto alla gestione tecnica del servizio per un periodo superiore a tre giorni; per il mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori; per mancata osservanza delle frequenze e/o delle modalità di esecuzione degli interventi. L applicazione delle penali non esclude qualsiasi rivalsa o altra azione legale che l ENTE intenda eventualmente intraprendere nei confronti della COOPERATIVA, compreso l incameramento della cauzione. Pag. 10

23 ART RIFUSIONI DANNI E SPESE Per ottenere il rimborso delle spese indebitamente sostenute, il pagamento delle penalità e il risarcimento dei danni patiti, l ENTE potrà rivalersi sui crediti per servizi già eseguiti o sulla cauzione la quale dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dall avviso di avvenuta escussione da parte dell ENTE, pena la risoluzione della convenzione. ART. 17 MODALITA DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI La COOPERATIVA si impegna a concordare con l Ufficio Patrimonio l orario di lavoro per l esecuzione degli interventi, in fasce orarie non comportanti lavoro notturno, durante le quali gli edifici comunale risulteranno liberi da persone ed attività. La COOPERATIVA dovrà comunicare gli orari e la data di svolgimento dei servizi. In particolare dovrà essere predisposto il piano di esecuzione degli interventi aventi frequenza mensile, bimestrale, quadrimestrale e annuale. Il piano dovrà essere redatto secondo la schema comunicato dall ENTE. Per quanto non espressamente specificato resta valido il principio generale che il servizio dovrà essere svolto a regola d arte e tale da garantire un adeguato standard di igiene, pulizia e sanificazione ambientale. Le operazioni di pulizia, che prevedono prestazioni radicali e a fondo, dovranno essere preventivamente concordate per ragioni organizzative con l Ufficio Patrimonio. ART INTERVENTI A) Interventi giornalieri presso locali adibiti a bagni e/o servizi igienici: A1) Svuotamento cestini; A2) Raccolta di carta di grossa e minuta pezzatura; Pag. 11

24 A3) Scopatura a umido dei pavimenti; A4) Lavatura e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari con specifico prodotto ad azione germicida e deodorante; A5) Lavatura, disinfezione e deodorazione dei locali adibiti a bagni, servizi igienici e similari; A6) Pulizia ed eliminazione di impronte e tracce sui vetri interni di separazione, degli sportelli e delle porte; A7) Raccolta e trasporto, in luogo appositamente predisposto, di tutti i sacchi contenenti carta da cestino ed ogni altro materiale di rifiuto; A8) Controllo e pulizia di eventuali ragnatele e/o fuliggini; A9) Controllo e ricambio di carta igienica, saponette e/o sapone liquido, asciugamani e/o salviette, sacchetti igienici, deodoranti ecc... nei servizi igienici; la fornitura di carta igienica, saponette e/o sapone liquido, asciugamani e/o salviette, sacchetti igienici, deodoranti è a carico dell ENTE. B) Interventi giornalieri presso altri ambienti: B1) Svuotamento dei cestini e cambio del sacchetto di plastica fornito dalla COOPERATIVA; B2) Raccolta di carta di grossa e minuta pezzatura; B3) Scopatura a umido dei pavimenti (comprese le scale) e lavaggio mediante acqua e detergente; B4) Pulizia di tappetini, zerbini e guide; B5) Spolveratura esterna degli arredi accessibili senza l uso di scale, appendiabiti, personal computer, apparecchi telefonici, macchine da scrivere e da calcolo; Pag. 12

25 B6) Riordino, spolveratura e lavaggio con detergenti adatti dei piani di lavoro, tavoli, scrivanie, banchi, sedie ed affini; B7) Pulizia ed eliminazione di impronte e tracce sui vetri interni di separazione, degli sportelli e delle porte; B8) Raccolta e trasporto, in luogo appositamente predisposto, di tutti i sacchi contenenti carta da cestino ed ogni altro materiale di rifiuto; B9) Controllo e pulizia di eventuali ragnatele e/o fuliggini. C) Interventi a frequenza mensile: C1) Lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienici; C2) Pulizia meccanica di tappetini, zerbini, guide e similari. D) Interventi a frequenza quadrimestrale per tutti gli ambienti: D1) Disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, interfonici e similari. D2) Lavatura e disinfezione dei cestini della carta. D3) Lavatura, su entrambe le facce, di tutta la superficie in vetro di finestre, porte a vetri, pannelli, vetrate divisorie, sopra-luce di porte e affini. E) Interventi a frequenza annuale per tutti gli ambienti: E1) Lavatura su entrambe le facce degli infissi (porte, finestre e similari) e delle ante esterne; F) Interventi a richiesta: F1) Pulizia radicale di tutti i davanzali; F2) Spolveratura delle tende alla veneziana, dei termoconvettori, caloriferi, apparecchi di condizionamento, bocchette di areazione; F3) Lavatura di tutti i rivestimenti interni in marmo, mosaico, plastica e Pag. 13

26 simili; F4) Spolveratura manuale e/o elettromeccanica di pareti e soffitti; F5) Lavatura dei termoconvettori, caloriferi, apparecchi di condizionamento, bocchette di areazione; F6) Lavatura delle parti esterne degli apparecchi di illuminazione; F7) Pulizia mediante aspirazione meccanica e lavaggio di moquette, zerbini e guide. ART INTERVENTI URGENTI Nel caso in cui le i servizi da eseguire siano urgenti, per ragioni di sicurezza e/o funzionalità, la COOPERATIVA è tenuta ad effettuare l intervento entro ventiquattro ore dalla chiamata. Qualora non si ottemperi a quanto richiesto verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari a Euro 51,00 da detrarre direttamente sui crediti della COOPERATIVA. Per il Comune di Capriolo (Luigi Reccagni ) Per «Il Girasole Società Cooperativa Sociale ONLUS» (Pier Antonio Ambrosetti) Il Segretario del Comune di Capriolo ( Domenico Siciliano) Pag. 14

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