TITOLO I. Disposizioni generali. Capo I - Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità

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1 Legge n del 25 giugno 1865 (1) Espropriazioni per causa di utilità pubblica (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio (2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la TITOLO I Disposizioni generali Capo I - Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità Art. 1 [L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità non può aver luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dalla presente legge] (3). (3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 2 [Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di questa legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell'autorità competente. Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle Province o dei Comuni, nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono corpi morali, società private o particolari individui] (4). (4) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 3 [Qualunque domanda che venga fatta da Province, da Comuni, da corpi morali, o da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite. Deve inoltre tale domanda essere corredata di un piano di massima che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare] (5). (5) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la

2 Art. 4 [La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità, deve preventivamente pubblicarsi in ciascun Comune in cui l'opera stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel Giornale officiale per le pubblicazioni amministrative della Provincia (6). Per 15 giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano di massima, accennati nell'articolo precedente, debbono rimanere depositati nell'ufficio del Comune ove l'opera dovrà essere eseguita. Qualora l'opera sia per toccare il territorio di più Comuni, potrà bastare il deposito della relazione e del piano di massima nel capo-luogo del circondario presso l'ufficio di Prefettura o di Sotto-Prefettura (7). Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deve indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate] (8). (6) Ora Foglio degli annunzi legali della Provincia. (7) Le Sottoprefetture sono state abolite dal R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1 e le loro funzioni sono state attribuite alle Prefetture. (8) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 5 [Durante il termine stabilito dall'articolo precedente, chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell'ufficio del Comune o della Prefettura o della Sotto-Prefettura (9), e fare le sue osservazioni. Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può, a sua volta, aver conoscenza delle fatte osservazioni, e presentare osservazioni di risposta. Il modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e trasmettersi le osservazioni e le risposte e gli altri particolari relativi, saranno determinati nel regolamento di amministrazione da pubblicarsi per l'esecuzione della presente legge (10) ] (11). (9) Le Sottoprefetture sono state abolite dal R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1 e le loro funzioni sono state attribuite alle Prefetture. (10) Tale regolamento non è stato emanato. (11) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la

3 Art. 6 [Il disposto dagli artt. 4 e 5 non è applicabile quando la dichiarazione di pubblica utilità debba essere fatta per legge] (12). (12) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 7 [Gli ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle proprietà private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatorii dipendenti dal ricevuto incarico, purché siano muniti di un decreto del Prefetto o del Sotto-Prefetto (13), nella cui Provincia o circondario debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari. I Prefetti ed i Sotto-Prefetti, prima di rilasciare tale decreto, dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati dall'autorità competente nei casi in cui ciò è richiesto. L'avviso ai proprietari sarà dato a cura del Sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi, e dovrà indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private. Se trattasi di luoghi abitati, il Sindaco, sulla istanza delle parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata. Il Sindaco potrà far assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata. Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di questa indennità, potranno i Prefetti e Sotto-Prefetti (14) prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma] (15). (13) Vedi nota 3 all'art. 4 di questo provvedimento. (14) Vedi nota 3 all'art. 4 di questo provvedimento. (15) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 8 [Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell'articolo precedente, o che togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrerà in una sanzione amministrativa estensibile a lire (16), salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale in caso di reato maggiore. Se la formazione dei piani fu ordinata dalla Amministrazione dello Stato, di una Provincia o di un Comune, la denuncia sarà fatta all'autorità giudiziaria competente dal Prefetto o dal Sotto-Prefetto (17), o dal Sindaco; negli altri casi, da chi avrà commessa la formazione dei suddetti piani] (18).

4 (16) Le sanzioni originarie dell'«ammenda o multa» (quest'ultima degradata ad ammenda in virtù dell'art. 5, R.D. 28 maggio 1931, n. 601, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale) sono state sostituite, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa L. 24 novembre 1981, n Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall art. 96, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire (17) Vedi nota 3 all'art. 4 di questo provvedimento. (18) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Capo II - Della dichiarazione di pubblica utilità (19) Art. 9 [La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge nei seguenti casi: 1 per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori di interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa; 2 quando per la esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui alla medesima, a termini dell'art. 77 della presente legge. Pei lavori accessori che possono occorrere in quelle opere, le quali, per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 o di altre leggi speciali, debbono eseguirsi dallo Stato direttamente o per mezzo dei suoi concessionari, l'approvazione dei relativi progetti per decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il parere del Consiglio di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di pubblica utilità (20) ] (21). (19) Vedi, anche, gli artt. 30 e segg. R.D. 8 febbraio 1923, n (20) Così sostituito dalla L. 18 dicembre 1879, n (Serie 2ª). (21) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 10 [Per le opere provinciali la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministero dei lavori pubblici quando i progetti d'arte devono essere dal medesimo approvati; negli altri casi è fatta dal Prefetto.

5 È fatta altresì dal Prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali poste fuori dell'abitato, consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti spettanti pure a Comuni od a consorzi, e per la costruzione o sistemazione dei cimiteri, dopo di che il progetto delle opere sia stato approvato dall'autorità competente. La dichiarazione di pubblica utilità per le opere comunali e provinciali fatte obbligatorie per legge dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n (22) ] (23). (22) Così sostituito dalla L. 18 dicembre 1879, n (Serie 2ª). (23) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 11 [È fatta con decreto reale, sulla proposta del Ministro della guerra o della marina (24), la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari] (25). (24) Ora Ministro della difesa (D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17). (25) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 12 [Fuori dei casi preveduti dagli artt. 9, 10, 11 e 84, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto reale sulla proposta del Ministro pei lavori pubblici, udito il Consiglio di Stato] (26). (26) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 13 [Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori. L'Autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo. Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge] (27). (27) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la

6 Art. 14 [Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera, potrà questo essere prorogato con decreto reale per un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella legge stessa fosse stato questo termine dichiarato perentorio o si fosse disposto altrimenti] (28). (28) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 15 [Ai decreti di dichiarazione di pubblica utilità saranno uniti la relazione ed il piano di massima delle opere da eseguirsi] (29). (29) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Capo III - Della designazione dei beni da espropriarsi Art. 16 [Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che la promosse dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifizi di cui l'espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente il numero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria. Per l'eseguimento delle operazioni a cui dovranno procedere gl'ingegneri, gli architetti o periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le disposizioni degli artt. 7 e 8 della presente legge, senza che sia necessario un nuovo decreto del Prefetto] (30). (30) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 17 [Approvato dall'autorità competente il piano di esecuzione, il Prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun Comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui. L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dai Sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti Comuni. Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della Provincia] (31). (31) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la

7 Art. 18 [Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni stabilito dall'articolo precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verrà stabilito dal regolamento a norma dell'art. 5 della presente legge (32) ] (33). (32) Tale regolamento non è stato emanato. (33) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 19 [Il Prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità dei seguìti atti, se non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua. Se furono proposte osservazioni sulla regolarità dei seguìti atti, egli pronuncia definitivamente su di esse con decreto motivato, udito il Consiglio di prefettura. Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, il Prefetto, udito l'avviso dell'ingegnere capo del Genio civile e del Consiglio di prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni, le respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione, decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo sia stato da lui approvato: negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione all'autorità da cui fu impartita l'approvazione] (34). (34) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 20 [Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il Prefetto, anche prima della loro risoluzione, potrà ordinare che il piano si esegua nelle altre parti] (35). (35) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 21 [Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all'art. 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dall'art. 16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità, si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo art. 16, si potrà omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione. La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, a termini dell'art. 4, potrà anche tener luogo della

8 pubblicazione del piano di esecuzione, allorché essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli artt. 17 e 18. In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nell'atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell'opera] (36). (36) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 22 [Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera predetta. La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con posteriore reale decreto (37) ] (38). (37) Vedi, anche l'art. 34, R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, che ha sostanzialmente modificato questo articolo. (38) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 23 [A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera le frazioni residue degli edifizi e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere pel proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole] (39). (39) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Capo IV - Dell'indennità e del modo di determinarla Art. 24 [Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di rincontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriazioni, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione. Quest'elenco sarà depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabiliti dall'art. 17 della presente legge. Nel caso dell'art. 21 l'elenco sarà pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità] (40).

9 (40) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 25 [Affinché la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, è necessario che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto. Deve questa consegnarsi al Sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'art. 18. L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate] (41). (41) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 26 [Prima della scadenza del termine indicato nell'art. 18 i proprietari interessati ed il promovente l'espropriazione, o le persone da essi delegate, possono presentarsi avanti il Sindaco, il quale coll'assistenza della Giunta, ove occorra, procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le parti l'ammontare delle indennità] (42). (42) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 27 [L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione. Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità sarà accettata o pattuita dagli enfiteuti che trovansi in possesso del fondo. Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri, a cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli artt. 52, 53, 54, 55 e 56] (43). (43) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 28 [L'accettazione della indennità offerta dall'espropriante e gli accordi amichevoli che siansi conchiusi fra questo ed i proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considereranno dipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione] (44). (44) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la

10 Art. 29 [Scaduto il termine indicato nell'art. 25, debbono trasmettersi al Prefetto le dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta e gli accordi conchiusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi] (45). (45) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 30 [Il pretore o il tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile espropriato dispone il pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto quando nell'atto di accettazione di cui all'art. 25 questi abbia assunta ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi; dispone altresì che sia prestata, ove occorra, idonea garanzia nel termine all'uopo stabilito. Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quanto riguarda l'ammontare della indennità che per le garanzie. In tal caso il pretore o il tribunale dispone il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'art. 52. In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi, per i quali fu accettata od amichevolmente fissata l'indennità stessa, facendo di questa espressa menzione (46) ] (47). (46) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 391 (Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97). (47) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 31 [Il Prefetto contemporaneamente formerà l'elenco dei proprietari che non accettarono l'offerta indennità e che non conchiusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al presidente del Tribunale del circondario, in cui sono situati i beni da espropriarsi] (48). (48) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 32 [Il Tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o

11 tre periti con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel circondario ed indicati nell'elenco trasmesso dal Prefetto. Con lo stesso decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione] (49). (49) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 33 [Sulla richiesta del Prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in distinte serie, ed il Tribunale potrà stabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse] (50). (50) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 34 [La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà gli effetti di una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa legge, ed in difetto dal codice di procedura civile] (51). (51) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 35 [Nessuna opposizione contro il decreto di nomina dei periti potrà impedirne ed arrestarne le operazioni, salvo il diritto di oppugnarle in separato giudizio dopo la espropriazione, a norma dell'art. 51] (52). (52) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 36 [Non è necessario che le parti interessate siano citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascun comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima di ciascuna proprietà. La pubblicazione deve aver luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla stima] (53). (53) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la

12 Art. 37 [Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico dell'espropriante. Sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall'espropriante a termine dell'art. 24. Si dividono poi per metà le spese fra l'espropriante e l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo (54) ] (55). (54) Vedi, anche l'art. 35, R.D. 8 febbraio 1923, n (55) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 38 [Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate giusta le norme tracciate dalle leggi generali di procedura] (56). (56) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 39 [Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita (57) ] (58). (57) Vedi, per un diverso criterio di determinazione dell'indennità, gli artt , L. 15 gennaio 1885, n. 2892, recante norme per il risanamento della città di Napoli, nonché agli artt. 4-5, R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore della città di Roma. (58) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 40 [Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione] (59) (60). (59) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la (60) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 settembre-1 ottobre 2003, n. 305 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

13 Art. 41 [Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo precedente. Se il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà estimato a più di un quarto della indennità che, secondo l'art. 40, sarebbe dovuta al proprietario, questi potrà abbandonare all'espropriante l'intero immobile pel giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39, sempreché il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzo dell'intero immobile. L'espropriante può esimersi dall'accettare questo abbandono, pagando una somma non minore dei tre quarti della indennità estimata, a norma dell'art. 40. In ogni caso però la indennità dovuta al proprietario non potrà essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai termini dell'articolo 40] (61). (61) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 42 [L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità sarebbe derivata alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario] (62). (62) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 43 [Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire, un'indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi. Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriare] (63). (63) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 44 [Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto e l'enfiteuta, né a sopportare aumento di spesa pel riparto della indennità tra l'uno e l'altro] (64).

14 (64) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 45 [Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o serviente. Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva a chi promuove l'espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia] (65). (65) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 46 [È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto. La privazione d'un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennità. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali] (66). (66) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Capo V - Dell'espropriazione Sezione I - Decreto che pronuncia l'espropriazione e l'occupazione dei beni; suoi effetti rispetto al proprietario espropriato Art (67). (67) Articolo abrogato dall'art. 2, L. 20 marzo 1968, n. 391 (Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97). Successivamente la presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto. L abrogazione è stata

15 Art. 48 [Il pretore o di tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese di perizia a norma dell'art. 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 30. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni (68) ] (69). (68) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 20 marzo 1968, n. 391 (Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97). (69) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 49 [Il deposito dell'indennità si considera fatto per conto dei proprietari espropriati. Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata o da depositarsi sia impiegata in titoli del debito pubblico] (70). (70) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 50 [La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell'espropriante dalla data di decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione] (71). (71) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 51 [Il decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione deve, a cura dello espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati. Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizione dovrà essere intimato tanto al Prefetto, quanto all'espropriante. Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai Tribunali contro la stima, l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 54] (72). (72) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la

16 Sezione II - Effetti dell'espropriazione riguardo ai terzi; pagamento dell'indennità Art. 52 [Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diritto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, né impedirne gli effetti. Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta] (73). (73) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 53 [Il decreto del Prefetto che autorizza l'occupazione immediata dei fondi a termini dell'art. 30, e quello che ne pronuncia l'espropriazione nel caso preveduto dall'art. 48, saranno trascritti nell'ufficio delle ipoteche (74), e sarà fatta l'opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari. La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spese dell'espropriante] (75). (74) Ora Ufficio dei registri immobiliari. (75) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 54 [Un estratto dei decreti accennati nell'articolo precedente debba essere anche inserito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziari della Provincia. Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati all'art. 51. Scorso il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo, l'indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata] (76). (76) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 55 [Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sovra il fondo espropriato, né siasi notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo di distribuire la indennità, il Prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto (77) ] (78).

17 (77) Vedi, ora, la L. 3 aprile 1926, n (78) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 56 [Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire le indennità, deve provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal Tribunale competente a termine delle leggi civili. Quando per altro le indennità non eccedono la somma di 1000 lire (79), potranno essere pagate al proprietario, salvi i diritti dei terzi, nei modi che saranno prescritti dal regolamento di che all'art. 5 della presente legge (80) ] (81). (79) Importo così aumentato dall'art. 36 R.D. 8 febbraio 1923, n Vedi, ora, la L. 3 aprile 1926, n. 686, in particolare, l'art. 1, co. terzo. (80) Così sostituito dalla L. 18 dicembre 1879, n (Serie 2ª). Il regolamento non è mai stato emanato. (81) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Capo VI - Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza dei minori, interdetti, assenti, corpi morali ed altrettali persone Art. 57 [Se fra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti, a corpi morali o ad altre persone alle quali non sia acconsentita la facoltà libera di alienare immobili, per la legalità dell'alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti circa la fissazione dell'indennità e l'investimento della somma a tal titolo dovuta] (82). (82) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 58 [I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo precedente possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta dagli esproprianti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'art. 23, purché tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati dal Tribunale del circondario ove sono situati i beni, udito il Pubblico Ministero.

18 Trattandosi di beni spettanti ai Comuni, alle Province od allo Stato, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi saranno approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le transazioni. Non è necessaria veruna approvazione per l'accettazione dell'indennità, qualora questa sia stata determinata dai periti nominati dal Tribunale a termini dell'art. 32] (83). (83) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 59 [Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti a minori, a corpi morali e ad altre persone che non hanno la libera disponibilità dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori e dagli altri amministratori, salvo ne sia fatto investimento e siensi osservate le formalità prescritte dalle leggi civili. Non è necessaria alcuna autorizzazione per la conversione delle suddette somme in titoli del debito pubblico a termini dell'art. 49] (84). (84) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Capo VII - Del diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non stati occupati nell'esecuzione delle opere di pubblica utilità Art. 60 [Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione. Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli artt. 32 e (85) ] (86). (85) Un terzo comma è stato abrogato dall'art. 1 R.D.L. 11 marzo 1923, n. 691, convertito in legge con L. 17 aprile 1925, n (86) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 61 [Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art. 17 deve indicare i beni che, non dovendo più servire all'eseguimento dell'opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti.

19 Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi che intendano riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto d'usciere (87) all'espropriante: nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuarne il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda. Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al Prefetto, perché con suo decreto dichiari che i beni più non servono all'opera pubblica] (88). (87) Ora, ufficiale giudiziario. (88) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 62 [Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell'art. 23, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori. Qualora l'intero fondo non fosse stato occupato per l'esecuzione dell'opera pubblica, sarà sempre applicabile il disposto dell'art. 60] (89). (89) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 63 [Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall'autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 60 della presente legge] (90). (90) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la TITOLO II Disposizioni particolari Capo I - Delle occupazioni temporanee dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione delle opere pubbliche Art. 64 [Gl'intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle,

20 per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa. Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro. I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'art. 71] (91). (91) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 65 [La domanda deve essere dagl'intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al Prefetto della Provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll'indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione e dell'indennità dai medesimi offerta. Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con invito di fare nel termine di dieci giorni decorrenti dalla notificazione le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano la offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata] (92). (92) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 66 [Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione d'accettazione, il Prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta, e determina ad un tempo la durata dell'occupazione] (93). (93) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 67 [Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà a mezzo del Sindaco avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia] (94). (94) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 68 [Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi.

21 L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze] (95). (95) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 69 [Il Prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata dal perito, ed autorizzerà l'occupazione temporanea. Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il Prefetto ne ordinerà il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari ed autorizzerà l'occupazione temporanea. Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 51] (96). (96) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 70 [Qualora l'intraprenditore od esecutore dell'opera pubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel decreto d'autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell'indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni] (97). (97) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Capo II - Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza (98). Art. 71 [Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque, e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i Prefetti ed i Sottoprefetti (99), previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero alla esecuzione delle opere all'uopo necessarie. Si procederà colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire il Prefetto ed il Sottoprefetto ed attenderne il provvedimento, il sindaco può autorizzare la occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, con obbligo però di partecipare immediatamente al Prefetto o Sottoprefetto da concessa autorizzazione (100) ] (101).

22 (98) Vedi, anche, l'art. 39 R.D. 8 febbraio 1923, n (99) Vedi nota 3 all'art. 4 di questo provvedimento. (100) Così sostituito dalla L. 18 dicembre 1879, n (Serie 2ª). (101) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 72 [Il Prefetto col decreto che autorizza l'occupazione o con decreto successivo stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati. Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è accettata, vien tosto soddisfatta. Qualora la medesima non sia accettata, il Prefetto ne ordina il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente. In quanto al modo ed ai termini per far l'offerta e l'accettazione e per proporre i richiami avanti il Tribunale competente, come pure per determinare l'ammontare dell'indennità, si debbono osservare le disposizioni degli artt. 24 e seguenti] (102). (102) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 73 [Le occupazioni temporanee prevedute dall'art. 71 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo. Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo le norme di che agli artt. 16 e seguenti della presente legge] (103). (103) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Capo III - Delle espropriazioni per opere militari Art. 74 [Emanato il decreto reale di cui all'art. 11, il Ministro della guerra o della marina (104) con suo decreto designa, per l'esecuzione di fortificazioni o di altre opere militari, le proprietà private che per tal causa debbono essere espropriate. I piani di massima e di esecuzione non sono fatti pubblici, né contro il decreto di designazione dei beni da espropriarsi è ammesso verun richiamo in via giudiziaria od amministrativa] (105) (106).

23 (104) Ora Ministro della difesa (D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17). (105) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la (106) La Corte costituzionale, con ordinanza marzo 2010, n. 135 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 74 e 75, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione nonché agli articoli 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, dal Commissario regionale per gli usi civici della Regione autonoma della Sardegna. Art. 75 [L'Ufficiale incaricato della direzione dei lavori forma l'elenco dei proprietari dei beni da espropriarsi, e dell'indennità offerta dall'amministrazione militare, e trasmette tale elenco al Prefetto per la sua pubblicazione nei Comuni in cui sono situati i suddetti beni. Sono nel resto applicabili le disposizioni contenute nei capi 4, 5, 6 e 7 del titolo primo della presente legge] (107). (107) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 76 [In caso di assoluta urgenza l'autorità militare che ha il comando locale, previa la compilazione dello stato di consistenza, può ordinare l'occupazione immediata dei beni necessari all'esecuzione delle opere militari. Essa ha le facoltà attribuite al Prefetto dal capo 2 del titolo secondo della presente legge, e può applicare le altre disposizioni ivi contenute circa le espropriazioni d'urgenza (108) ] (109). (108) Vedi, anche, la L. 25 agosto 1940, n (109) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Capo IV - Delle espropriazioni con obbligo di contributo Art. 77 [Qualora in una legge che dichiara un'opera di pubblica utilità sia imposto ai proprietari di beni confinanti o contigui alla medesima l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprietà, e non siano nella stessa legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti (110) ] (111).

24 (110) Vedi, anche, art. 37 R.D. 8 febbraio 1923, n (111) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 78 [Il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla metà del maggior valore risultante dall'esecuzione delle opere di pubblica utilità. Questo contributo è pagabile a decimi in ciascun anno, contemporaneamente all'imposta prediale (112) ] (113). (112) Ora in sei rate. (113) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 79 [Nel computo del maggior valore deve dedursene quella parte che già avesse fatto compenso coll'indennità dovuta per l'espropriazione] (114). (114) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 80 [Il proprietario del fondo gravato di contributo può abbandonarlo all'espropriante pel giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39] (115). (115) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 81 [Per sicurezza del pagamento del contributo compete all'espropriante un'ipoteca sopra il maggior valore che il fondo ha acquistato per l'esecuzione dell'opera pubblica. Quest'ipoteca dovrà essere iscritta nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi civili per la conservazione delle ipoteche legali] (116). (116) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la Art. 82 [Le disposizioni di questo capo potranno essere applicate per legge anche alle opere che s'intraprendessero per conto delle Province, dei Comuni o dei consorzi. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa i consorzi obbligatori] (117).

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