LA PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

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1 LA PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Premessa Il sistema previdenziale per gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, come quello dei pubblici dipendenti, risulta notevolmente complesso e farraginoso. Diverse norme sono mutate, ultimamente, con la riforma pensionistica. Esistono diverse forme che possono determinare la pensione quali: la pensione di vecchiaia; la pensione di anzianità; la pensione ai superstiti; la pensione di invalidità: inidoneità alle mansioni o a proficuo lavoro; la pensione di inabilità; causa di servizio; equo indennizzo; pensione privilegiata; totalizzazione Comunità Europea trattenimento in servizio; integrazione al minimo della pensione; cumulo pensione e reddito di lavoro. Quanto riportato in questa rubrica, ha l obiettivo di una lettura facilitata sul sistema previdenziale per i dipendenti pubblici, al fine di una migliore comprensione e capacità di orientamento.

2 LA PENSIONE DI VECCHIAIA La pensione di vecchiaia spetta al dipendente che cessa dal servizio per aver maturato i limiti anagrafici e contributi previsti dalla attuale legge. Requisiti I requisiti richiesti per ottenere la pensione dipendono dal sistema di calcolo da utilizzare per determinare l importo del trattamento. Attualmente i sistemi di calcolo sono tre: 1. sistema retributivo: applicabile ai dipendenti che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni; 2. sistema misto: applicabile ai dipendenti che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni; 3. sistema contributivo: applicabile ai dipendenti assunti a decorrere dall 1 gennaio Sistema retributivo e misto: requisiti il compimento di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne: il possesso di almeno 20 anni di contribuzione. Sistema contributivo: requisiti il compimento di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, il possesso di almeno 5 anni di contribuzione (per le donne l importo di pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l ammontare dell assegno sociale); oppure il possesso di 40 anni di contribuzione indipendentemente dall età anagrafica; oppure il compimento dell età prevista per le pensioni di anzianità (da 58 a 62 anni), il possesso di 35 anni di contributi. Decorrenza Dall 1 gennaio 2008 la decorrenza per la pensione di vecchiaia è in base alle cosiddette finestre di seguito indicate: REQUISITI MATURATI ENTRO DECORRENZA DI PENSIONE 1 Trimestre 1 luglio dell'anno in corso 2 Trimestre 1 ottobre dell'anno in corso 3 Trimestre 1 gennaio dell'anno successivo 4 Trimestre 1 aprile dell'anno successivo Dipendenti che hanno raggiunto i requisiti entro il Tali dipendenti accedono al trattamento pensionistico, esclusivamente, dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.

3 LA PENSIONE DI ANZIANITA La pensione di anzianità spetta al dipendente che cessa dal servizio prima del compimento dell età anagrafica prevista per accedere al trattamento di vecchiaia. Requisiti Fino al , i requisiti richiesti per ottenere la prestazione erano: il compimento di 57 anni di età: il possesso di almeno 35 anni di contribuzione oppure il possesso di 39 anni di contribuzione indipendentemente dall età anagrafica; Dall , i requisiti per accedere al pensionamento anticipato sono i seguenti: Periodo Quota Requisito dal 1/1/2008 al 30/06/2009 / 58 età + 35 contributi dal 1/7/2009 al 31/12/ età + 36 contributi oppure 60 età + 35 contributi dal 1/1/2011 al 31/12/ età + 36 contributi oppure 61 età + 35 contributi dal 1/1/ età + 36 contributi oppure 62 età + 35 contributi oppure 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica Finestre di accesso alla pensione di anzianità Vi è una diversità fra: i dipendenti che hanno maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2007; i dipendenti che maturano i requisiti dal 1 gennaio Maturazione requisiti al 31 dicembre 2007: Per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2007 l accesso al pensionamento di anzianità avviene con le decorrenze in vigore, in ciascun anno, alla suddetta data: 1 luglio; 1 ottobre; 1 gennaio; 1 aprile; Maturazione requisiti dal 1 gennaio 2008:

4 Per i dipendenti che maturano i requisiti dal 1 gennaio 2008, l accesso al pensionamento di anzianità avviene nel modo seguente: Contributi Requisii maturati entro Finestra di accesso alla pensione Meno di 40 anni di contributi 30 giugno 1 luglio anno successivo Meno di 40 anni di contributi 31 dicembre 1 gennaio del 2 anno successivo Contributi Requisii maturati entro Finestra di accesso alla pensione Almeno 40 anni di contributi 31 marzo 1 ottobre dello stesso anno Almeno 40 anni di contributi 30 giugno 1 gennaio anno successivo Almeno 40 anni di contributi 30 settembre 1 aprile anno successivo Almeno 40 anni di contributi 31 dicembre 1 luglio anno successivo

5 LA PENSIONE AI SUPERSTITI Questo sistema pensionistico spetta: ai superstiti del pensionato; oppure ai superstiti del dipendente deceduto; Chi ha diritto Gli aventi diritto sono individuati nel seguente ordine: il coniuge, anche se separato legalmente (nel caso in cui la responsabilità della separazione sia stata addebitata al coniuge superstite oppure sia intervenuto divorzio, la pensione spetta soltanto a determinate condizioni); i figli minorenni, i figli maggiorenni se studenti di scuola media superiore o professionale fino a 21 anni oppure universitari fino a 26 anni, i figli inabili ed a carico del genitore al momento del decesso; i genitori di età superiore a 65 anni, non titolari di pensione ed a carico del figlio al momento del decesso; i fratelli celibi e le sorelle nubili non titolari di pensione ed a carico del lavoratore o del pensionato al momento del decesso. Requisiti I superstiti possono ottenere la pensione se il defunto era già titolare di trattamento pensionistico oppure aveva maturato 15 anni di contribuzione o 5 anni di cui 3 versati nell ultimo quinquennio. Importo I superstiti hanno diritto ad una percentuale della pensione di cui era titolare il defunto o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto nella seguente misura: coniuge 60%; 1 figlio 70%; coniuge con 1 figlio 80%; coniuge con due o più figli 100%; 2 figli 80%; 3 o più figli 100%; genitori, fratelli, sorelle 15%. La somma delle percentuali non può, comunque, essere superiore al 100% della pensione spettante al defunto. L importo della pensione ai superstiti può subire delle riduzioni del 25%, del 40% o del 50% nel caso in cui il beneficiario percepisca altri redditi. Il coniuge superstite che contrae nuove nozze perde il diritto alla pensione e percepisce un assegno pari a due annualità del trattamento percepito. Decorrenza La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o del lavoratore.

6 LA PENSIONE DI INVALIDITA : inidoneità alle mansioni o a proficuo lavoro La pensione di invalidità spetta al dipendente che cessa dal servizio per inidoneità permanente all attività lavorativa. Quali i casi di cessazione dal servizio: I casi di cessazione dal servizio per inidoneità sono due: 1. inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro; 2. inidoneità assoluta e permanente alle mansioni svolte. Requisiti Per ottenere la pensione di inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro è necessario essere in possesso di un anzianità contributiva pari a 15 anni. Nel caso di inabilità assoluta e permanente alle mansioni, l Azienda Sanitaria deve adibire il dipendente ad altre mansioni più congeniali al suo stato di salute e, solo nel caso in cui ciò non fosse possibile, l Azienda può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità e l interessato può richiedere il relativo trattamento pensionistico. I requisiti richiesti per tale prestazione sono 20 anni di anzianità contributiva. Domanda Il dipendente interessato deve inoltrare la domanda per la concessione della pensione di invalidità all INPDAP allegando il verbale di visita medica attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente alle mansioni o a proficuo lavoro e la delibera del collocamento a riposo per inidoneità. Il procedimento per ottenere la prestazione può essere avviato d ufficio quando, il dipendente abbia usufruito del periodo massimo di assenza per malattia pari a 18 mesi.

7 LA PENSIONE DI INABILITA La pensione di inabilità spetta al dipendente che cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di servizio,ai sensi dell art.2,comma 12 della legge 8/agosto 1995 n Requisiti I requisiti per ottenere la pensione sono: il possesso di 5 anni di anzianità contributiva di cui almeno 3 maturati nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione; la cessazione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio; il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Domanda Il dipendente deve inoltrare la domanda per la concessione della pensione di inabilità alla propria Azienda Sanitaria, anche nel caso in cui sia già intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. L istanza può essere presentata in carta semplice, deve essere corredata dal certificato medico redatto su apposito modello e attestante l inabilità a svolgere qualsiasi tipo di lavoro. Se l interessato risulta in attività di servizio non esistono termini per la presentazione della domanda, mentre nel caso in cui si sia verificata la risoluzione del rapporto di lavoro è necessario richiedere la prestazione entro due anni dalla cessazione. I superstiti non hanno la facoltà di presentare la domanda di inabilità ma possono ottenere il trattamento indiretto o di reversibilità solo se il diretto interessato abbia presentato la domanda prima del decesso. Importo La misura della pensione varia in base ai vari sistemi di calcolo in essere al dipendente: sistema retributivo: a coloro ai quali si applica il sistema retributivo, ossia coloro che possono far valere 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la pensione è calcolata aumentando la contribuzione maturata alla cessazione dal servizio del periodo mancante al limite dell età pensionabile. L anzianità utile non può comunque essere superiore a 40 anni, l importo della pensione non può superare l 80% della base pensionabile né l importo dell eventuale pensione privilegiata; sistema misto o contributivo: a coloro ai quali si applica il sistema misto o contributivo, ossia coloro che hanno maturato un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 o abbiano iniziato a lavorare a partire dal 1 gennaio 1996, la pensione è calcolata aumentando la contribuzione maturata alla cessazione dal servizio del periodo mancante al compimento dei 60 anni di età.

8 CAUSA DI SERVIZIO La causa di servizio è il riconoscimento che spetta ad ogni dipendente a causa di una infermità contratta durante lo svolgimento dell attività lavorativa; Requisiti I presupposti per ottenere tale riconoscimento sono due: i fatti di servizio devono provocare, in maniera esclusiva o insieme ad altri fattori, l infortunio o la malattia; non deve sussistere la responsabilità del dipendente nella determinazione dell evento dannoso. Domanda Il dipendente deve presentare la domanda: entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l evento o da quella in cui ha avuto conoscenza dell infermità; entro 5 anni se la malattia si è manifestata dopo la cessazione dell attività lavorativa. In caso di decesso del dipendente, la domanda può essere inoltrata dagli aventi diritto entro sei mesi dal decesso. Il dipendente che ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza delle lesioni da causa di servizio ha diritto ai seguenti benefici economici: equo indennizzo; pensione privilegiata se le lesioni hanno determinato inabilità al servizio; retribuzione integrale durante i periodi di aspettativa per malattia previsti dai contratti. Costituisce, anche, causa di servizio l infortunio in itinere, ossia l evento dannoso che si verifica durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede di servizio. ************** N.B. Legge 6 agosto 2008, n. 133: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto Suppl. Ordinario n. 196 Art. 70: Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio 1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa. 2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al regio decreto 30 settembre 1922, n e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n e successive modificazioni ed integrazioni.

9 EQUO INDENNIZZO L equo indennizzo è un beneficio di natura risarcitoria, erogato una tantum al dipendente pubblico che ha subito una menomazione per causa di servizio. Domanda La domanda per la concessione dell equo indennizzo può essere presentata: contestualmente alla presentazione della richiesta di riconoscimento della dipendenza dell infermità da causa di servizio; durante il procedimento di riconoscimento della causa di servizio; entro 6 mesi dalla data di notifica o comunicazione di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. In caso di decesso del dipendente, la domanda può essere inoltrata dagli aventi diritto entro sei mesi dal decesso. Aggravamento dell Infermità In caso di un aggravamento di un infermità, il dipendente può chiedere all Azienda Sanitaria la revisione dell equo indennizzo. La revisione può essere richiesta una sola volta ed entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento riguardante la prima concessione. Ricorsi Contro il provvedimento definitivo di concessione dell equo indennizzo è ammesso il ricorso dinnanzi al Giudice ordinario previo tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro. Importo I criteri di calcolo per determinare l importo dell equo indennizzo variano a seconda della data di presentazione della domanda ed in base alle categorie cui sono ascritte le menomazioni. Le categorie sono indicate nella tabelle A e B del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) n. 834/1981 e successive modifiche ed integrazioni. Sono previste delle riduzioni dell'importo del beneficio in base all'età del dipendente.

10 PENSIONE PRIVILEGIATA La pensione privilegiata spetta al dipendente che, a causa di infermità o lesioni subite per fatti di servizio, sia divenuto inabile in maniera assoluta e permanente al servizio. I requisiti I requisiti per ottenere la pensione sono: la dipendenza da causa di servizio dell infermità contratta; l inabilità assoluta e permanente; la cessazione dal servizio. Non è previsto un requisito minimo di durata del servizio. Domanda L interessato deve presentare la domanda per la concessione della pensione di privilegio all Inpdap entro il termine di 5 anni dalla data di cessazione dal servizio. Tale termine è elevato a dieci anni in caso di morbo di Parkinson. In caso di provvedimento negativo, è possibile presentare ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento oppure, non essendo tale ricorso obbligatorio, agire direttamente davanti alla Corte dei Conti. Importo Per i dipendenti statali, l importo della pensione è pari all 80% della base pensionabile maggiorata del 18% se le infermità contratte sono elencate nella 1 categoria della tabella A annessa al DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) n. 834/1981. Se le lesioni subite sono ascrivibili a categorie diverse dalla prima, la pensione privilegiata è pari ad 1/40 della base pensionabile per ogni anno utile di servizio ma non può essere inferiore a 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa. Per i dipendenti della sanità, viene aumentata di 1/10 l aliquota utilizzata per il calcolo della pensione ordinaria e che non può comunque essere inferiore al 66,67% né superiore al 100%. Se l interessato ha ottenuto l equo indennizzo per le stesse infermità per cui viene concessa la pensione privilegiata, su quest ultima verrà recuperato il 50% dell importo dell indennizzo. Tale recupero non viene effettuato se la pensione privilegiata è di reversibilità. Assegni accessori Ai titolari di pensione privilegiata possono spettare gli ulteriori assegni accessori: assegno d incollocabilità; assegno di cura; assegno d integrazione; assegno per cumulo di infermità; indennità speciale annua; indennità di assistenza ed accompagnamento; assegno di superinvalidità.

11 Aggravamento In caso di aggravamento delle menomazioni contratte, il titolare della pensione privilegiata può richiedere in qualsiasi momento la revisione del provvedimento. L istanza deve essere presentata sempre all Inpdap.

12 PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRETTA E DI REVERSIBILITA ai superstiti del dipendente deceduto in attività di servizio e per causa di servizio. ai superstiti del titolare della pensione privilegiata. Domanda La domanda deve essere presentata all INPDAP entro cinque anni dalla data in cui si è verificato il decesso. L importo della pensione indiretta o di reversibilità è pari all importo della pensione diretta di privilegio.

13 CUMULO O TOTALIZZAZION DEI CONTRIBUTI Che cosa é La totalizzazione è un istituto che permette al dipendente in servizio alla data del 25/10/1998 di cumulare i periodi assicurativi presenti presso gli Istituti previdenziali degli Stati appartenenti all Unione Europea al fine di perfezionare i requisiti contributivi necessari per accedere al pensionamento. richiedere la totalizzazione CE Possono richiedere la totalizzazione CE: i dipendenti con iscrizione all INPS in Italia e in un regime speciale per pubblici dipendenti all'estero; i dipendenti con iscrizione all INPDAP in Italia e in un regime speciale per pubblici dipendenti all'estero; i dipendenti con iscrizione all INPDAP in Italia e in un regime assicurativo generale all'estero; i dipendenti che hanno diverse posizioni assicurative sia in Italia ed in altri Stati membri, sia nel regime speciale per pubblici dipendenti che nel regime di assicurazione generale; i pensionati che alla data del 25/10/1998 erano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalle leggi nazionali per ottenere la pensione. In mancanza di tali requisiti, l istanza di totalizzazione sarà considerata come domanda di liquidazione della prestazione a carico dello Stato estero. Domanda La domanda può essere presentata alla sede Inpdap competente in qualsiasi momento e non é necessario attendere il momento del pensionamento.

14 PERMANENZA IN SERVIZIO Che cosa é Il trattenimento in servizio è la possibilità del dipendente di proseguire l attività lavorativa per un biennio oltre il limite massimo di età per il collocamento a riposo. Il dipendente può pertanto lavorare fino a 62 anni per le donne e 67 anni per gli uomini, previa istanza all Azienda Sanitaria di appartenenza 6 mesi prima del raggiungimento dei 60 o 65 anni di anzianità. Ultime modifiche legislative: Legge 6 agosto 2008, n. 133: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto Suppl. Ordinario n All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.». 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Legge 15/2009: Delega al Governo finalizzata all ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell economia e del lavoro e alla Corte dei conti Art. 6.: (Princìpi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Al comma 11 dell articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dell anzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni».

15 INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE L integrazione al trattamento minimo è un aumento dell importo della pensione che spetta al pensionato, a decorrere dal 1 gennaio 1995 ed entro determinati limiti di reddito personale e coniugale. Per i pensionati non coniugati oppure legalmente separati, il limite di reddito è pari a 2 volte il trattamento minimo annuo. Per i pensionati coniugati e non legalmente separati, si tiene in considerazione, oltre al reddito personale, anche quello del coniuge ed il limite è pari a 4 volte il trattamento minimo annuo. Nel caso in cui i redditi del pensionato e quelli del coniuge siano di ammontare inferiore al limite di legge, l integrazione al minimo è concessa nella misura pari alla differenza tra il limite di reddito e il reddito effettivamente percepito (integrazione parziale). Per l individuazione del limite di reddito, non bisogna considerare: i redditi esenti da Irpef (pensione di guerra, rendita Inail, assegno di invalidità civile) ; i trattamenti di fine rapporto; i redditi della casa di abitazione; l importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Se successivamente alla liquidazione della pensione integrata al minimo (o parzialmente integrata), il limite di reddito viene superato, è necessario darne comunicazione all Inpdap e la pensione viene bloccata all importo in pagamento al 31 dicembre dell anno precedente alla cessazione dal diritto. L integrazione al trattamento minimo non spetta ai titolari di pensione calcolata con il sistema contributivo, cioè a coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dal 1 gennaio 1996.

16 CUMULO DI PENSION E REDDITI DI LAVORO A decorrere dal 1 gennaio 2003 vige il seguente regime di cumulo: la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità con 40 anni di contributi oppure con 37 anni di contributi unitamente a 58 anni di età è interamente cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo; la pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi oppure con meno di 37 anni di contributi unitamente a 58 anni di età non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente; la pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi oppure con meno di 37 anni di contributi unitamente a 58 anni di età ed un reddito da lavoro autonomo comporta una trattenuta sulla pensione pari all importo più basso tra il 30% della quota eccedente il trattamento minimo ed il 30% del reddito da lavoro autonomo; la pensione di invalidità con meno di 40 anni di contributi ed un reddito da lavoro dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo; la pensione di invalidità con meno di 40 anni di contributi ed un reddito da lavoro autonomo comporta una trattenuta sulla pensione pari all importo più basso tra il 30% della quota ecced N.B. Legge 6 agosto 2008, n. 133: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto Suppl. Ordinario n. 196 Art. 19: Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro 1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo: a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. 2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

17 ente il trattamento minimo ed il 30% del reddito da lavoro autonomo.

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