ANNO Indagini Finanziarie Studi di settore Beni concessi in uso a soci e familiari

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1 ANNO 2012 Indagini Finanziarie Studi di settore Beni concessi in uso a soci e familiari Le novità introdotte dal Decreto «Salva Italia» e dalle manovre fiscali successive Milano 16 aprile 2012 Avv. Giampaolo Foresi

2 INDAGINI FINANZIARIE dopo la manovra Monti L Agenzia delle Entrate potrà procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo sulla base delle informazioni fornite dagli Operatori finanziari ai sensi dell art. 7, comma 6, DPR n. 605/72) La legge sull anagrafe tributaria impone a banche, Poste italiane Spa, intermediari ediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo c del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario di rilevare e di tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto o proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria nziaria Il Decreto Monti impone agli operatori finanziari di comunicare periodicamente all anagrafe anagrafe tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari sopra illustrati intrattenuti con i contribuenti. Gli operatori finanziari dovranno altresì comunicare: ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini f dei controlli fiscali, nonché l importo delle operazioni finanziarie sopra indicate. I dati comunicati saranno archiviati in un apposita sezione dell Anagrafe tributaria (vd. art. 7, sesto comma del D.P.R. n. 605/1973).

3 INDAGINI FINANZIARIE Con apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità della comunicazione in esame (qui dovrebbero esserci norme a tutela della privacy). Detto provvedimento dovrebbe stabilire che, oltre ai dati identificativi del rapporto, saranno comunicati i dati relativi ai saldi e ai movimenti, in particolare per questi ultimi i dati aggregati con l evidenza l del totale dare e avere. Il provvedimento stesso, per espressa volontà di legge, conterrà le indicazioni più adeguate, di natura tecnica e organizzativa, in merito alle misure di sicurezza da adottare per la trasmissione dei dati e per la relativa r conservazione (audizione del direttore dell'agenzia delle Entrate Attilio Befera presso la Commissione Finanze alla Camera dei Deputati)

4 INDAGINI FINANZIARIE i dati di cui sopra saranno utili per la formazione di apposite liste selettive di controllo. Tengo a sottolineare che le predette informazioni, una volta comunicate dagli operatori finanziari, saranno utilizzate solo a livello centrale e all esclusivo fine di individuare posizioni a più alto rischio di evasione da segnalare alle strutture operative per i necessari controlli. Nessun ufficio io dell Agenzia avrà dunque la possibilità di accedere alle informazioni medesime. Solo qualora sia attivato un controllo, l ufficio l potrà ottenere informazioni di dettaglio sul contenuto dei rapporti finanziari seguendo le ordinarie procedure, vigenti ormai da molti anni, mediante specifica richiesta telematica agli intermediari finanziari iari (audizione del direttore dell'agenzia delle Entrate Attilio Befera presso la Commissione Finanze alla Camera dei Deputati)

5 INDAGINI FINANZIARIE Fino al 2004 incluso l Agenzia l delle Entrate non sapeva nulla dell esistenza esistenza dei rapporti. Le domande erano esplorative e peraltro tutto in cartaceo Dal 2005 l Agenzia l conosce l esistenza l dei rapporti ma non ha (aveva) la cognizione dei dettagli ivi presenti Dal 2012 l Agenzia l avrà cognizione dei dettagli presenti sui rapporti. Ove l amministrazione l intenda la norma quale procedurale, i dati potranno essere ottenuti dal 2005

6 INDAGINI FINANZIARIE Le informazioni sulle operazioni, sui rapporti finanziari e sui relativi importi possono essere utilizzate dall'agenzia delle entrate nei seguenti modi: 1. per effettuare le indagini finanziarie,, per richiedere informazioni ad enti creditizi e finanziari e così acquisire elementi utili a ricostruire l effettiva l disponibilità reddituale, per le attività di riscossione coattiva, per l'espletamento di attività di indagine penale. ecc., 2. per l elaborazione l di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. L Agenzia delle Entrate potrà quindi disporre di dette informazioni bancarie/finanziarie anche prima di iniziare un accertamento nei confronti del contribuente.

7 INDAGINI FINANZIARIE La nuova metodologia di controllo In pratica, gli operatori finanziari comunicano i dettagli dei rapporti (es. per i conti correnti gli estratti conto); Le informazioni notizie sono acquisite in un apposita sezione dell anagrafe Le informazioni incrociate con altre provenienti da altre banche dati servono fanno emergere situazioni anomale Vengono create liste di controllo dei contribuenti Per l espletamento l delle indagini finanziarie sono comunque necessarie le autorizzazioni gerarchiche previste dalla legge.

8 ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE fino al 2010 Fino all anno anno 2010 è previsto solo il premio di congruità à,, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore che: assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; risultano congrui, anche a seguito di adeguamento; risultano coerenti agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore; Devono essere coerenti anche nel periodo d imposta d precedente a quello accertato sono riconosciuti i seguenti benefici: L accertamento basato sulle presunzioni semplici è possibile solo alle seguenti condizioni: Ricavi accertabili sulla base di presunzioni - Ricavi: + 40 % o comunque Non ci sono i seguenti benefici: riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l attivitl attività di accertamento ; determinazione sintetica del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato (anzich( anziché 1/5).

9 ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE dal 2011 dopo la manovra Monti e decreto semplificazioni A partire dalle dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore che: assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti. risultano congrui, anche a seguito di adeguamento; risultano coerenti agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore; sono riconosciuti i seguenti benefici: preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l attivitl attività di accertamento ; determinazione sintetica del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 solo s se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato iarato (anziché 1/5). I contribuenti soggetti agli studi di settore che: non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell Agenzia delle Entrate e della GdF; risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all attivit attività professionale/d impresa impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente.

10 ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE Gli accertamenti induttivi Gli accertamenti induttivi per infedele dichiarazione dei dati: se il contribuente omette la dichiarazione o la trasmette con dati infedeli può partire un accertamento induttivo. I limiti dell infedelt infedeltà: Dal 2 marzo Ricavi: + 15% o Fino al 1 1 marzo: reddito + 10% ;

11 BENI DI IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE In caso di concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore: la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore, quale reddito diverso; i costi relativi ai beni dell impresa concessi in godimento ai soci per o familiari dell imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato non sono ammessi in deduzione dal reddito imponibile dell impresa. Le disposizioni dovrebbero trovare applicazione anche quando il bene è concesso in assenza di un corrispettivo (interrogazione parlamentare n del 15 settembre 2011) Decorrenza: dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 17 settembre 2011 Scopo statistico 2011

12 BENI DI IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE la comunicazione L impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell imprenditore devono comunicare all Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, al fine di garantire l attività di controllo. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo.

13 BENI DI IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE l attività di controllo L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito (redditometro) tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Decorrenza: dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 17 settembre 2011

14 BENI DI IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE POSSESSORE DEL BENE 1. Imprese individuali 2. Società di persone 3. Società di capitali 4. Società cooperative *** UTLIZZATORE DEL BENE 1. Familiari dell'imprenditore individuale 2. Soci di società e loro familiari 3. Soci di società collegate Beni Qualunque bene: Immobile Auto Telefono 14

15 BENI DI IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta 2012 (prima applicazione delle nuove disposizioni) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove norme

16 BENI DI IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in i godimento nel periodo di imposta ; La comunicazione deve essere effettuata ( ),( ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nel medesimo periodo ; La comunicazione deve essere effettuata anche quando i beni sono in godimento ai familiari dei soci, ai soci o familiari di altra societ cietà appartenente al medesimo gruppo, alle persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell impresa; L obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni, diversi da autovetture e veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili, hanno un valore non superiore a 3.000,, al netto dell IVA; L obbligo di comunicazione sussiste anche per i beni, finanziamenti i o capitalizzazioni, per i quali il godimento permane nel periodo di d imposta in corso al 17 settembre 2011 (termine: 31 marzo 2012 slittato 15 ottobre2012).

17 Grazie per l attenzionel tributario@unione.milano.it

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