DELIBERAZIONE N. 491/2015 ADOTTATA IN DATA 26/03/2015 IL DIRETTORE GENERALE

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1 DELIBERAZIONE N. 491/2015 ADOTTATA IN DATA 26/03/2015 OGGETTO: Convenzione con Chemi S.p.A. di Cinisello Balsamo per l esecuzione di attività di consulenza da parte della dott.ssa Anna Falanga. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che Chemi S.p.A. ha comunicato, con prot. A.O. n del 29/01/2015, che intende avvalersi della dott.ssa Anna Falanga, dirigente medico a rapporto esclusivo in servizio presso l USC SIMT come consulente per la stesura e revisione critica di un report clinico; Atteso che questa azienda ha provveduto, con deliberazione n adottata in data 17/10/2013, a disciplinare nell ambito del Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni; Acquisito il parere favorevole del direttore del Dipartimento di oncologia e ematologia in ordine all attinenza delle attività richieste alla dott.ssa Anna Falanga con l incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di assenza di conflitto di interessi; Ritenuto di dover precisare che: - l attività di consulenza specialistica sarà svolta dalla dott.ssa Anna Falanga al di fuori dell orario di lavoro e gli introiti derivanti rientranti nell ambito della libera professione / consulenze saranno assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale; - gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell azienda ospedaliera ove dovute; Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio; DELIBERA 1. di approvare le premesse e di stipulare con Chemi S.p.A. di Cinisello Balsamo specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento; Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

2 2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell attività oggetto della convenzione, siano contabilizzati nel conto "Ricavi attività consulenza sanitaria L.P., art. 55, c. 1, lett. c d, art CCNL", che identifica proventi in regime libero-professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l esecuzione delle prestazioni; 3. di incaricare l USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio dell esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle attività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito orario, (2) a richiedere all ufficio competente l emissione della fattura e la contabilizzazione come sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

3 ALLEGATO A CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA Tra Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo ufficioprotocollo@pec.hpg23.it, C.F. n e Partita IVA n , rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche Azienda ) e Chemi S.p.A., con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), Via dei Lavoratori 54, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo Chemi@legalmail.it, C.F e Partita IVA n , rappresentata per la firma del presente atto nella persona del dott. Paolo Oligeri nato a La Spezia (SP) il , con la qualifica di Amministratore Delegato e legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche Titolare della convenzione ), Azienda e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche "Parti"). PREMESSO CHE a) il Titolare della convenzione : - è attivo nel settore farmaceutico; - nella propria sede sita in Cinisello Balsamo, Via dei Lavoratori, 54 intende svolgere attività di ricerca e sviluppo clinico per la quale si rende necessaria la consulenza di un medico specialista in Ematologia; - ha manifestato, la volontà di avvalersi della consulenza specialistica in ambito Ematologico, della Dr.ssa. Anna Falanga, dipendente dell Azienda con contratto di esclusività (d'ora in poi detto anche il Professionista ) e domiciliato presso l Azienda per gli aspetti connessi alla presente convenzione; b) l Azienda: - ha provveduto con la deliberazione n del 17/10/2013 a disciplinare le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all Azienda da soggetti esterni; - considera lo svolgimento delle attività richieste, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali; MRK Convenzione HPG23 / Chemi SpA Pag. 1 di 7

4 - ha verificato la disponibilità del Direttore del dipartimento di afferenza della dott.ssa Falanga che svolgerà dette attività, a fronte di specifici compensi, al di fuori del debito orario, nelle forme previste dal provvedimento di cui al punto precedente senza utilizzo di strutture attrezzature o impianti della Azienda e compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della stessa; c) il Professionista: - dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente; d) le Parti ed il Professionista: - danno atto e attestano -ciascuno per i propri ambiti di competenza - che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto, - si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi. Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI 2.1 L Azienda autorizza il Professionista ad effettuare la consulenza richiesta dal Titolare della convenzione nell arco di validità del contratto L attività di consulenza sarà svolta dal Professionista al di fuori dell orario di lavoro e del debito orario dovuto all Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere espletate, presso le sedi indicate in premessa e comprende le seguenti prestazioni, nell ambito del progetto del Titolare della convenzione: a) Supporto nella stesura e revisione del report clinico dal titolo Comparative, randomized, singledose, 2-way cross over bioavailability study of Enoxaparin Sodium Chemi (80mg/0.8mL) and Clexane (80mg/0.8mL) s.c. in healthy adult subjects under fasting conditions. b) Revisione del modulo 2.5 dell e-ctd (sezioni 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, e 2.5.6), relativo alla sottomissione del dossier registrativo alle Autorità Regolatorie La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni del Professionista individuato e che sottoscrive per MRK Convenzione HPG23 / Chemi SpA Pag. 2 di 7

5 accettazione. L eventuale sostituzione del Professionista da parte dell Azienda dovrà essere approvata per iscritto dal Titolare della convenzione. Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO Per l attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà all Azienda un corrispettivo di totale di 3.500,00 (tremilacinquecento/00 euro) tenuto conto che tale corrispettivo è comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico della Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell IVA se dovuta Il Professionista provvederà a trasmettere al termine dell incarico il prospetto delle ore dell attività prestata a favore del Titolare della convenzione in relazione alla presente convenzione, all USC Formazione, marketing e libera professione dell Azienda che attiverà le procedure di fatturazione Il Titolare della convenzione dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII, IBAN IT75Z X Sulla fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all imposta di bollo del presente contratto di cui l Azienda si fa carico per l assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione. 3.7 L Azienda provvederà ad erogare i compensi di competenza del Professionista entro 40 (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione. Art. 4 - DURATA Il presente contratto ha validità dalla data in cui sia stata effettuata l ultima sottoscrizione da parte del legale rappresentante con poteri di firma di ciascuna delle Parti come risultante dalle firme in calce al presente atto e avrà durata fino al 30 Aprile 2015 senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicarsi per iscritto. Al verificarsi di tale recesso, il Titolare della convenzione corrisponderà all Azienda il compenso effettivamente maturato fino al momento dell interruzione. MRK Convenzione HPG23 / Chemi SpA Pag. 3 di 7

6 Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI Le Parti ed il Professionista dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti ed il Professionista utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all uso per il quale sono destinati Le Parti ed il Professionista si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali e sue successive modifiche ed integrazioni Ciascuna parte assicura e garantisce, inoltre, il pieno ed assoluto rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., avente ad oggetto la responsabilità amministrativa degli enti Ai fini dell esecuzione del presente contratto, ciascuna parte si impegna a rispettare i principi normativi ed etici di cui al proprio codice etico pubblicati nei siti web e Ciascuna parte dichiara, altresì, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo e/o procedure comunque idonee ad assicurare la conformità al D.Lgs. 231/2001 ed a prevenire i cd. reati presupposto previsti da tale normativa. 5.6 Ciascuna parte garantisce lo svolgimento periodico di specifici controlli diretti a monitorare la conformità dei protocolli da essa adottati al D.Lgs. 231/ Le Parti convengono che, qualora una delle parti tenga comportamenti in contrasto con la normativa dettata dal citato D.Lgs. 231/2001, l altra parte potrà risolvere con effetto immediato il presente contratto tramite comunicazione scritta all altra parte. 5.8 Resta sin d ora inteso che ciascuna parte terrà, in ogni caso, integralmente manlevata ed indenne l altra parte da eventuali obblighi, conseguenze o implicazioni pregiudizievoli che dovessero scaturire a carico di quest ultima a seguito di comportamenti in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt Le Parti dichiarano che dispongono di adeguata copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità civile e professionale per le attività svolte in forza del presente contratto Le Parti concordano che sono escluse a carico del Titolare della convenzione le coperture assicurative dei rischi per infortunio del Professionista collegati all attività oggetto del presente contratto. MRK Convenzione HPG23 / Chemi SpA Pag. 4 di 7

7 Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica scritta trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo. Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto. Violazioni a carico di una delle Parti o del Professionista, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d ora che la Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell altra in conseguenza dell anticipata cessazione del rapporto per la causa sopraindicata. Art. 7 INFORMAZIONI CONFIDENZIALI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E NON-USO 7.1 L Azienda si obbliga a far sì, e garantisce, che il Professionista mantenga il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata per iscritto dal Titolare della convenzione per quanto attiene ad informazioni, cognizioni e documenti relativi al Titolare della convenzione ed ai suoi progetti e prodotti ( Informazioni Confidenziali ), dei quali possa in qualsiasi modo venire a conoscenza in occasione dell esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L Azienda garantisce altresì al Titolare della convenzione che tali informazioni, cognizioni e documenti verranno utilizzati unicamente ed esclusivamente ai fini dell adempimento del presente contratto. MRK Convenzione HPG23 / Chemi SpA Pag. 5 di 7

8 7.2 Tali obblighi di segretezza e non-uso continueranno anche dopo la fine (o l interruzione prematura) del contratto per un periodo di 5 (cinque) anni e si applicheranno anche ai dati ottenuti nel corso delle attività oggetto del presente contratto, dei quali il Titolare della convenzione sarà proprietario esclusivo. Art. 8 DIRITTI DI PROPRIETÀ E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 8.1 Tutti i risultati derivanti dalla conduzione delle attività oggetto del presente contratto saranno di proprietà esclusiva del Titolare della convenzione che avrà diritto di brevetto su di essi. 8.2 In nessun caso le Informazioni Confidenziali potranno essere comunicate dall Azienda o dal Professionista a terzi, divulgate, fatte oggetto di pubblicazioni scientifiche o comunque utilizzate dall Azienda o dal Professionista senza il preventivo consenso scritto del Titolare della convenzione. Art. 9 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso e con onere a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano L imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dalla Azienda in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al Titolare della convenzione per un importo complessivo di euro 64,00 atteso che la presente convenzione presente convenzione si compone di 196 righi. Letto, approvato e sottoscritto Data Data Data Per la Azienda IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora Per il Titolare della convenzione IL LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Paolo Oligeri Il Professionista Dr.ssa Anna Falanga firma firma firma MRK Convenzione HPG23 / Chemi SpA Pag. 6 di 7

9 Le Parti ed il Professionista dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, II comma, e dell art Codice civile: premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI), articolo 3 (CORRISPETTIVI, MODALITA DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO), articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7 (FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO). Letto, approvato e sottoscritto Data Data Data Per la Azienda IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora Per il Titolare della convenzione IL LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Paolo Oligeri Il Professionista Dr.ssa Anna Falanga firma firma firma USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento : Dr. Mario Fraticelli Pratica trattata da Eva Pellegrini tel Visto procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa MRK Convenzione HPG23 / Chemi SpA Pag. 7 di 7

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11 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni

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