VERIFICHE INDUSTRIALI S.r.l. REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ASCENSORI

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1 VERIFICHE INDUSTRIALI S.r.l. REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE ASCENSORI Verifiche Industriali S.r.l. Via Pattaro Buzzaccarini, Padova N rev. Data Modifiche Verificato da Resp. Approvato da Direzione Sistema Prima emissione f.to Michele Bacco f.to Giancarlo Gobbi modificati par.6.1, 6.2, cap. 12, punti c.3-c.4 f.to Michele Bacco f.to Giancarlo Gobbi Modificati par. 6.1 e 6.2, elminiata ripetizione sulla richiesta di completezza della documentazione tecnica. Mod. 6.1: chiarimenti su modalità di domanda di certificazione. Mod. 6.2: indicati i moduli MV03-MV04 per gli attestati di esame finale, eliminata possibilità esame documentale presso sede cliente f.to Michele Bacco f.to Giancarlo Gobbi Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 1 di 18

2 INDICE VERIFICHE INDUSTRIALI S.r.l. 1. Scopo e campo d applicazione 2. Gestione del regolamento 3. Modifiche al regolamento 4. Definizioni 5. Riferimenti legislativi e normativi 6. Descrizione del servizio di certificazione 6.1 Offerta di certificazione e accettazione 6.2 Iter di valutazione 7. Uso dell attestato 8. Registro delle certificazioni 9. Validità degli attestati 10. Rinuncia, sospensione o revoca della certificazione 10.1 Rinuncia 10.2 Sospensione e revoca 11. Doveri dell organismo 12. Doveri del Cliente 13. Condizioni economiche 14. Ricorsi e reclami 15. Durata del contratto e altre condizioni 16. Responsabilità civile e foro competente n Capitolo e Titolo Allegato 1 documentazione tecnica per le procedure di valutazione della conformità dell ascensore Allegato 2 - informativa ai sensi dell art. 13, d. lgs n codice in materia di protezione dei dati personali Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 2 di 18

3 1 SCOPO E CAMPO D APPLICAZIONE Questo Regolamento per la Certificazione di Prodotto è il documento con cui l Organismo di Certificazione Verifiche Industriali S.r.l, da qui in avanti denominato Organismo, definisce le condizioni che riguardano il servizio di valutazione della Conformità degli Ascensori ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, come modificato dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 214, in attuazione della Direttiva 95/16/CE. Questo Regolamento si applica alle attività di valutazione della conformità di ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni con velocità di spostamento superiore a 0,15,m/s così come vengono definiti nell art. 2 del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i. Tali attività sono condotte in accordo alle modalità relative ai seguenti allegati del citato Decreto: - Allegato VI - Esame finale; - Allegato X - Verifica di un unico prodotto. 2. GESTIONE DEL REGOLAMENTO Il Regolamento è disponibile in revisione vigente sul sito web di dell Organismo e presso la sua sede sociale. Il Cliente è responsabile di ottenere la copia aggiornata del Regolamento scaricandola dal sito. Su richiesta di Clienti interessati può esserne inviata copia in formato elettronico. Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l emissione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono evidenziate mediante una linea verticale posta lateralmente al testo modificato. Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto sottoscritto tra l Organismo e il Cliente che, all atto dell accettazione dell offerta, dichiara di accettarlo in tutti i suoi contenuti. Il documento è tenuto aggiornato dal Responsabile del Sistema di gestione e dal Responsabile Tecnico e approvato dall Amministratore Unico. 3. MODIFICHE AL REGOLAMENTO Non sono previste distribuzioni controllate del presente documento; pertanto i clienti, in caso di utilizzo futuro, sono tenuti a verificare che la copia posseduta sia aggiornata confrontandola con quella correntemente disponibile nel sito. Nel caso il Regolamento sia sottoposto a revisione, i Clienti che hanno un rapporto contrattuale in corso con l Organismo sono informati dell esistenza della nuova emissione e della data di entrata in vigore. Entro il termine di 60 gg dalla notifica delle modifiche al Regolamento, nei casi in cui il contratto precedentemente sottoscritto dal Cliente non si sia concluso prima della data di avvio di validità della nuova revisione del Regolamento, il Cliente può comunicare all Organismo la non accettazione delle stesse e richiedere l annullamento del rapporto senza alcun onere tra le parti. Tale possibilità non è utilizzabile in occasione di modifiche al Regolamento derivanti da variazioni di documenti legislativi o normativi costituenti riferimento per l attività di certificazione. Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 3 di 18

4 4. DEFINIZIONI La terminologia relativa alle attività di verifica è in accordo ai documenti legislativi e normativi nella revisione corrente richiamati nel cap. 5 Riferimenti legislativi e normativi. Si richiamano qui le definizioni principali: Ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di persone, di persone e cose, soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico; ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico. Installatore dell ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità. Attestato di conformità: documento, rilasciato all installatore dall Organismo, che attesta la conformità dell oggetto della certificazione (ascensore) alla Direttiva 95/16/CE e permette all installatore di apporre la marcatura CE all ascensore. Organismo Notificato: organismo autorizzato al rilascio di attestazione di conformità; Ispettore: personale che svolge attività di valutazione della conformità dei prodotti. Attestato di conformità: documento, rilasciato all installatore dall Organismo, che attesta la conformità dell oggetto della certificazione (ascensore) alla Direttiva 95/16/CE e permette all installatore di apporre la marcatura CE all ascensore. 5. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI - Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi agli ascensori; - D.P.R. 162/1999 del Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio - D.P.R. 214 del Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. - UNI CEI EN ISO/IEC 17000: Valutazione della conformità Vocabolario e principi generali - UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 -Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 4 di 18

5 6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE 6.1 Offerta di certificazione e accettazione Il processo di certificazione si articola nelle fasi descritte nei paragrafi seguenti eseguite in conformità alla legislazione vigente in materia. Generalità Il Cliente sceglie, secondo quanto previsto dall art. 6 del DPR 162/99, le procedure di valutazione della conformità al fine dell apposizione della marcatura CE sull ascensore. Le procedure applicabili dall Organismo sono: Allegato VI : Esame Finale Allegato X : Verifica di un unico prodotto Richiesta di offerta Affinché possa essere avviato l iter, il Cliente presenta all Organismo la richiesta di offerta su apposito modello fornito dall Organismo, firmata dal legale rappresentante o da persona opportunamente autorizzata. Nel compilare la richiesta il Cliente deve indicare: - generalità: ragione o denominazione sociale, indirizzo; - la procedura di valutazione della conformità prescelta; - i riferimenti normativi utilizzati per la valutazione richiesta - descrizione e caratteristiche dell impianto ascensore - il luogo di installazione dell impianto Il Cliente deve inoltre dichiarare: - che l impianto sottoposto a procedura di certificazione non sia stato oggetto di parere negativo da parte di altri Organismi Notificati; ai sensi del DPR 162/99 non è infatti consentito di presentare analoghe domande di valutazione di conformità, per gli stessi prodotti, ad altri organismi. Su richiesta dell Organismo in caso di impianto complesso o comunque di caratteristiche tali da comportare un approfondimento dell analisi sui dati dell impianto già in fase di offerta e da condurre presso la sede dell Organismo, il modulo deve essere accompagnato dalla documentazione tecnica dell ascensore da sottoporre a valutazione della Conformità che sarà ritenuta necessaria dall Organismo sulla base delle informazioni inviate dal Cliente nella richiesta e che fa parte della documentazione prevista per il successivo iter di valutazione descritta in Allegato 1 al presente Regolamento. In caso di mancato accordo economico per la prestazione di cui trattasi (vedi paragrafo successivo), i documenti saranno restituiti al Cliente senza oneri a suo carico. Riesame della richiesta Ricevuta la richiesta, l Organismo controlla la corretta compilazione della stessa e la presenza di tutte le informazioni necessarie alla formulazione dell offerta, richiedendo eventuali chiarimenti supplementari mediante contatto telefonico o scritto o la predisposizione di un sopralluogo quando ritenuto indispensabile. Qualsiasi divergenza d interpretazione tra l Organismo e il Cliente è risolta prima di procedere con la formalizzazione del contratto. Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 5 di 18

6 Offerta di certificazione Sulla base della richiesta ricevuta, l Organismo sottopone la propria offerta nell apposito modulo Offerta, in cui sono precisate le condizioni tecnico - economiche e le modalità di svolgimento della procedura di valutazione scelta dal Cliente, il richiamo al presente Regolamento come riferimento per la definizione degli obblighi delle parti e sono predisposti i campi per l eventuale accettazione da parte del cliente, compreso quello relativo alle clausole vessatorie. L offerta è inviata al Cliente entro 5 giorni lavorativi dal completamento dell iter di raccolta dati da parte dell Organismo, consistenti nella richiesta d offerta, documentazione tecnica a corredo, fornitura da parte del Cliente degli eventuali chiarimenti necessari). L offerta riporta anche il nominativo dell ispettore cui l Organismo affiderà l incarico, in caso di esito positivo della stessa. Il Cliente può ricusare in forma scritta l ispettore entro cinque (5) giorni lavorativi dall accettazione dell offerta; in tal caso l Organismo si riserva di approfondire con il Cliente i motivi della ricusazione e fornirà il nominativo di un sostituto, soggetto ad accettazione formale da parte del Cliente prima dell avvio dell iter di valutazione di conformità. Accettazione dell offerta e domanda ufficiale di certificazione In caso di accettazione dell offerta dell Organismo, il Cliente firma l apposito campo in calce all ultima pagina del modulo di offerta, che ritorna all Organismo, anche per via mail o fax. Tale pagina è identificata sia come modulo di accettazione offerta sia come modulo di domanda di certificazione. Inviando il modulo firmato all Organismo, il Cliente quindi ufficializza anche la domanda di certificazione. Il Cliente, sottoscrivendo il modulo di richiesta offerta, accetta le disposizioni del DPR 162/1999 e quelle del presente Regolamento, con esplicita accettazione delle clausole vessatorie, sottoscritta nell apposito campo dell offerta. Con l accettazione dell offerta, che costituisce la formalizzazione del Contratto fra le parti e l ufficializzazione della domanda di certificazione, il Cliente conferma che la stessa domanda non è stata introdotta presso altro Organismo notificato, come stabilito dal D.P.R. 162/ Iter di valutazione Esame documentale La verifica documentale consiste nell esame della documentazione tecnica descritta nell Allegato 1 al presente Regolamento e prodotta dal Cliente, per valutarne la completezza e la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Tale fase verrà eseguita presso la sede dell Organismo. In caso di esito positivo l Ispettore concorda con il Cliente la data delle verifiche tecnico/funzionali. In caso di esito negativo, questo è comunicato formalmente al Cliente, con i dettagli relativi agli aspetti che impediscono il proseguimento delle attività sino all eliminazione delle carenze. In presenza di non conformità, il Cliente dovrà adottare una loro adeguata risoluzione, per proseguire l iter con la verifica tecnico/funzionale. In caso gli interventi apportati alla documentazione richiedano una sostanziale ripetizione della verifica documentale, l Organismo informerà il Cliente circa gli addebiti addizionali da applicare. In caso di segnalazione di non conformità, in alternativa alla loro citata risoluzione da parte del Cliente, quest ultimo può rinunciare al proseguimento dell iter, comunicando in forma scritta Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 6 di 18

7 (tramite raccomandata A/R o posta certificata) il recesso dal contratto e provvedendo al pagamento dell intera somma prevista e concordata in fase di offerta. Il cliente ha tempo 60 giorni massimo per dare una risposta all organismo; trascorso tale tempo, si prendono contatti con il cliente per definire come procedere. Verifica tecnico - funzionale La verifica tecnico/funzionale si svolge presso l impianto e consiste nell esecuzione dei controlli per l accertamento della conformità alle normative. L Ispettore deve assicurarsi preventivamente alle prove che siano presenti i presupposti, comprese le condizioni di sicurezza, per il corretto svolgimento delle attività. Nel caso ritenga che queste non siano soddisfatte, interrompe la prova; se tali cause sono imputabili al Cliente, allo stesso verranno fatturati gli oneri relativi all attività svolta sino a quel momento, che sarà valorizzata dall Organismo e comunicata al Cliente. Le prove da eseguire da parte dell Installatore sotto la supervisione dell Ispettore riguardano: - accertamento della corrispondenza dell ascensore alla descrizione contenuta nella documentazione tecnica; - effettuazione degli esami e delle prove funzionali giudicate significative al fine della verifica dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute; - verifica che le norme eventualmente utilizzate siano state applicate correttamente; - verifica della assenza di ulteriori rischi specifici. L Ispettore svolge i controlli anche con uso degli strumenti di misura in dotazione, registrandone i risultati in apposito verbale. Al termine della valutazione, l Ispettore comunica al Cliente eventuali non conformità rilevate, affinché siano predisposte le risoluzioni e riprenda l iter di certificazione. In alternativa, il Cliente può rinunciare al proseguimento dell iter di certificazione comunicando all Organismo la rescissione attraverso una raccomandata A/R o posta certificata. La rinuncia determina l addebito al Cliente delle somme relative alle attività eseguite, la chiusura dell iter di certificazione e del rapporto contrattuale. L ispettore in campo compila la check-list MV05 Verbale di Certificazione che viene utilizzato per il riesame da parte del Responsabile Tecnico. Decisione e rilascio della certificazione In caso di esito positivo degli accertamenti e prove previsti dalla procedura di valutazione della conformità, l Ispettore trasmette la documentazione al Responsabile del riesame per la certificazione, dichiarando che l ascensore risponde ai requisiti generali di sicurezza previsti dalla direttiva di riferimento. Tale Responsabile del riesame è in possesso delle necessari competenze relative agli schemi di certificazione interessati, al settore ascensoristico e relative norme applicabili e costituisce l organo unico di delibera e non è pertanto coinvolto in alcuna attività inerente l iter di valutazione oggetto di riesame. Il Responsabile del riesame: - valuta la documentazione ricevuta verificando l iter di certificazione in tutte le sue fasi, dalla richiesta del Cliente alla documentazione prodotta dall ispettore nella verifica tecnico funzionale e successive attività redazionali; Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 7 di 18

8 - può richiedere all Ispettore o al Cliente integrazioni alla documentazione ricevuta, nel caso lo ritenga necessario. - decide se rilasciare la certificazione. In caso di esito positivo del riesame, in funzione della procedura applicabile, è redatto: - Attestato di Esame finale (Allegato VI): modulo MV03. - Attestato di Esame unico prodotto (Allegato X): modulo MV04. Entrambe le tipologie di attestazione riportano le seguenti informazioni essenziali: - i dati identificativi dell Organismo; - il numero di Attestato; - la denominazione e l indirizzo del proprietario e dell Installatore; - l identificazione univoca dell impianto certificato e relativi costruttore - installatore; - le norme di riferimento rispetto alle quali l impianto viene certificato; - la procedura di certificazione applicata; - la data di rilascio della certificazione; - l autorizzazione all Installatore ad apporre il numero identificativo dell Organismo a lato della marcatura CE; - la firma e nominativo del Responsabile del riesame e quella di approvazione dell Amministratore Unico dell Organismo. L Organismo aggiorna poi il registro delle certificazioni che consente l identificazione univoca e la correlazione tra impianto e Attestato. In caso di esito positivo il Responsabile del riesame trasmette alla Segreteria in modalità informatica: 1. l Attestato, da inviare in originale al cliente dopo approvazione della Direzione; 2. il modulo MV05 Verbale di certificazione da inviare in allegato all Attestato, con le registrazioni delle prove e misurazioni effettuate In caso di esito negativo del riesame, l Organismo lo notifica formalmente al Cliente, specificandone le motivazioni in apposita relazione tecnica. Il cliente, nei tempi concordati con l Ispettore, può rimuovere le non conformità rilevate in sede di riesame e chiedere, se richiesto, ulteriore controllo sull impianto. Una volta che l Ispettore valuti positivamente la rimozione della non conformità, fornirà relazione al responsabile del riesame per il completamento dell iter di certificazione, in caso contrario informerà il cliente delle non conformità residuali, per completarne la rimozione. 7. USO DELL ATTESTATO Successivamente all emissione dell Attestato, l Installatore appone la Marcatura CE all'ascensore secondo le modalità indicate all Allegato III del DPR 162/99; l installatore redige quindi una dichiarazione di conformità contenente gli elementi indicati nell'allegato II del DPR 162/99, tenendo conto di quanto previsto nell'allegato di riferimento VI o X. Il Cliente può pubblicizzare l ottenimento dell Attestato come ritiene opportuno. In ogni caso, può usare l Attestato solo per le finalità previste dalla Direttiva di riferimento e in relazione all ascensore per il quale è stato rilasciato. Utilizzi ingannevoli o ambigui sono vietati, specie in relazione alla eventuale estensione dell Attestato a prodotti non coperti dallo stesso. Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 8 di 18

9 Il cliente non e autorizzato ad utilizzare il logo dell organismo. L Attestato può essere riprodotto solo integralmente, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché resti leggibile e non subisca alterazioni. Altre soluzioni devono essere autorizzate in forma scritta dall Organismo. Ogni eventuale riferimento ad Attestati non ancora emessi è considerato abusivo e in tal caso l Organismo si riserva il diritto di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni per la propria reputazione e immagine. 8. REGISTRO DELLE CERTIFICAZIONI L Organismo predispone e mantiene aggiornato un elenco delle certificazioni emesse. Tale elenco viene periodicamente inviato al Ministero competente e contiene le seguenti informazioni: - ragione sociale/denominazione del soggetto richiedente; - numero dell attestato emesso con relativa data di emissione; - identificazione del prodotto certificato; - tipologia della valutazione di conformità prescelta; - data di emissione dell Attestato La copia degli attestati rilasciati e la relativa documentazione tecnica sono conservati per 10 anni secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. 9. VALIDITA DEGLI ATTESTATI L Attestato mantiene indefinitamente la sua validità; questa viene a decadere solo nel caso in cui l Organismo, in considerazione del perdurare dell assenza di azioni da parte del Cliente, richieste dall Organismo stesso in quanto necessarie per il rispetto dei requisiti legislativi, normativi e del presente Regolamento, ritenga necessario procedere a una revoca dello stesso, come descritto nel capitolo che segue. 10. RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 10.1 Rinuncia Il Cliente può rinunciare al proseguimento dell iter di certificazione, in seguito alla presenza di rilievi nelle fasi di esame documentale o funzionale, comunicando la rinuncia All Organismo mediante raccomandata A/R o posta certificata. La rinuncia comporta la chiusura dell iter di certificazione e l addebito al Cliente degli importi corrispondenti alle attività svolte Sospensione e revoca Provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione possono essere adottati dall Organismo, a fronte delle situazioni seguenti: - utilizzo dell'attestato in dichiarazioni di conformità e in ogni altra comunicazione con riferimento a prodotti diversi dal tipo certificato; - ogni utilizzo diretto o indiretto dell'attestato tale da determinare informazioni ingannevoli negli acquirenti o negli utilizzatori; - perdurante non attuazione delle azioni richieste dall Organismo, in caso quest ultimo sia venuto a conoscenza di modifiche apportate all impianto successivamente alla Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 9 di 18

10 certificazione e tali da richiedere un sollecito adeguamento e la successiva esecuzione di una verifica straordinaria o di una nuova certificazione; - mancato pagamento del corrispettivo economico, oltre un ritardo di 90 giorni; - ogni altro caso di inosservanza degli impegni assunti per il mantenimento della certificazione. In tali casi l Organismo richiede formalmente al Cliente informazioni sulle circostanze e situazioni, valutando la necessità del ripristino delle condizioni originali, dell esecuzione di eventuale verifica straordinaria o l attuazione di un nuovo iter di certificazione sulla base della situazione rilevata. In caso d insufficiente risposta e adozione delle misure necessarie da parte del Cliente, l Organismo notifica al Cliente il comportamento non conforme ai requisiti del presente Regolamento e/o a quelli legislativi, richiedendo un sollecito ripristino della conformità. In presenza di casi di particolare gravità, l Organismo attua il provvedimento di sospensione dell'attestato rilasciato in precedenza. La sospensione comporta che: - l'attestato non può essere utilizzato; - il Cliente deve eliminare immediatamente ogni riferimento all Attestato in qualsiasi sua comunicazione. Al perdurare delle carenze citate, l Organismo si riserva di revocare l Attestato, richiedendone la restituzione, con contestuale informazione in copia al Comune di competenza. Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 10 di 18

11 11. DOVERI DELL ORGANISMO L Organismo s impegna a: svolgere il servizio di valutazione della conformità secondo quanto descritto nel presente Regolamento, in conformità alla normativa di riferimento, facendo sì che il proprio personale coinvolto nell iter di valutazione rispetti i seguenti principi : - indipendenza : le persone devono operare in modo da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati e in assenza di condizioni di incompatibilità di incarico; l Organismo s impegna ad analizzare eventuali segnalazioni relative a conflitti di compatibilità con l incarico dell Ispettore. L Organismo dichiara che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate dello svolgimento dell attività di verifica non sono il progettista, consulente, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore degli impianti oggetto di ispezione né il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti e di non essere impegnato in attività che possano entrare in conflitto con l indipendenza di giudizio e con l integrità professionale in relazione all attività di verifica ispettiva - imparzialità: le persone devono costantemente garantire un comportamento e giudizi imparziali; l imparzialità è garantita anche da apposito Comitato di Salvaguardia dell Imparzialità che vigila sull operato dell Organismo e ha il compito di contrastare eventuali tendenze commerciali o situazioni di altra natura che impediscano l obiettività delle attività svolte; - riservatezza: le persone s impegnano a mantenere il segreto d ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui possono venire a conoscenza; in particolare, informazioni relative al prodotto o all organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente. L Organismo fornirà tali informazioni solo quando vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie; in tal caso l Organismo ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie). Garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività; Condurre le attività di valutazione in accordo al presente Regolamento, in modo conforme alle disposizioni legislative applicabili; Informare il cliente dell eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell abilitazione di cui alle attività oggetto del presente contratto da parte dell autorità competente; l Organismo non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell abilitazione; nei suddetti casi, il cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con lì Organismo, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi; garantire che tutto il personale ispettivo impiegato per le attività di valutazione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di valutazione stesse, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR). 12. DOVERI DEL CLIENTE Il Cliente, per tutto il periodo di validità dell attestazione di conformità rilasciata, s impegna a rispettare i seguenti requisiti, come richiamato nella normativa di riferimento per l accreditamento dell Organismo: Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 11 di 18

12 a. rispettare quanto previsto dalla normativa e legislazione applicabile agli ascensori, compresa l esecuzione di modifiche quando richieste dall Organismo; b. garantire che il prodotto rispetti costantemente i requisiti c. adotti le azioni adeguate per: 1. fornire tutte le informazioni/documenti che l Organismo richieda circa aspetti attinenti all oggetto della certificazione in quanto ritenuti necessarie alla buona esecuzione della verifica 2. Riconoscere il diritto degli ispettori dell Organismo di accreditamento Accredia la cui presenza sarà preventivamente notificata dall Organismo, di accedere alle sedi dei clienti medesimi in accompagnamento all Organismo, pena la sospensione dell attività di valutazione in caso di inadempienza all obbligo medesimo. 3. accettare l eventuale presenza di ispettori dell Organismo in affiancamento o addestramento o come osservatori, e consentire l accesso alle aree e registrazioni inerenti la certificazione anche da parte dell Autorità Ministeriale competente, in caso di richiesta di quest ultima. 4. consentire agli ispettori dell Organismo, e se richiesto agli ispettori dell Organismo di accreditamento Accredia, l accesso in condizioni di sicurezza agli impianti oggetto della verifica mettendo a disposizione i documenti necessari per il suo svolgimento. 5. fornire agli ispettori le informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente di lavoro in cui si svolgeranno le attività di valutazione, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, garantendo il costante rispetto delle relative norme 6. consentire all Organismo di svolgere le attività di valutazione integrative in caso sia necessario verificare la risoluzione delle eventuali non conformità in funzione della loro gravità e/o numerosità 7. svolgere un efficace istruttoria dei reclami eventualmente ricevuti per il prodotto oggetto di certificazione d. diffonda eventuali informazioni sulla certificazione ottenuta in modo coerente con il campo d applicazione della stessa (es. impianto e norme di riferimento) e. non usare l attestazione di conformità, il marchio o altra forma di comunicazione a essi attinente in modo tale da portare discredito o perdita di fiducia nei confronti dell Organismo e non utilizzi la certificazione in modo ingannevole. f. non utilizzi materiali o documenti relativi alla certificazione in caso di sospensione o revoca di questa g. utilizzare o diffondere copie della certificazione riproducendole nella loro interezza h. attenersi al rispetto del presente Regolamento nel caso dell uso di riferimenti alla propria certificazione del prodotto i. conformarsi al Regolamento per ogni informazione rilasciata in merito al prodotto j. registrare eventuali reclami concernenti l'ascensore oggetto dell Attestato e garantirne l accesso all Organismo se richiesto 1. eseguire appropriate azioni su tali reclami e tenerne registrazione 2. adottare se necessario azioni a seguito di tali reclami e tenerne registrazione k. informare sollecitamente l Organismo di qualsiasi modifica apportata al prodotto che possa pregiudicare il soddisfacimento dei requisiti di prodotto sulla base dei quali è stata rilasciata la certificazione Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 12 di 18

13 Il Cliente si impegna a gestire l eventuale uso del marchio nel rispetto dei requisiti seguenti: a. Il marchio dell Organismo, fornito su richiesta del Cliente, può essere utilizzato a colori rispettando i colori originali, oppure in versione monocromatica (di qualsiasi colore). Il marchio può essere utilizzato solo limitatamente allo scopo di certificazione b. Il marchio può essere utilizzato da solo o in combinazione con il marchio di accreditamento c. Cessare l uso del marchio in caso di sospensione o revoca della certificazione. Il Cliente s impegna inoltre a rispettare i seguenti ulteriori requisiti: - non formulare analoga domanda di certificazione per le stesse tipologie di prodotti ad altro Organismo notificato in caso di esito negativo dell iter di certificazione svolto dall Organismo; - assolvere al pagamento degli importi pattuiti nei tempi e modi concordati; - accettare gli esiti della valutazione di conformità e le conseguenti decisioni dell Organismo e impegnarsi a risolvere le non conformità emerse nel corso della valutazione, secondo i tempi e modi concordati; - effettuare a proprie spese approfondimenti a seguito di informazioni e/o reclami pervenuti all Organismo o qualora vi sia richiesta da parte dell ente di accreditamento/autorità competente, a seguito di informazioni e/o reclami a loro pervenuti, relativi ad attività che possano mettere in dubbio la conformità ai requisiti di riferimento; In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, L Organismo ha facoltà di sospendere l intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto nei casi più critici. 13. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni economiche riportate nell offerta derivano dalle informazioni fornite dal Cliente con la compilazione della richiesta di offerta. Il Cliente che intenda accedere ai servizi di certificazione deve accettare l offerta dell Organismo, secondo quando descritto nell iter di certificazione, e impegnarsi al rispetto delle condizioni di pagamento in essa contenuti. Le condizioni economiche possono subire variazioni a seguito di variazioni emerse nelle attività di valutazione rispetto ai dati forniti nella richiesta di offerta e successiva domanda di certificazione. In tal caso l Organismo comunica al Cliente le integrazioni necessarie sospendendo l iter di certificazione fino all accettazione delle stesse. Al Cliente che rifiuta le integrazioni economiche richieste, l Organismo comunica l interruzione dell iter di certificazione, addebitandogli gli importi per le sole attività svolte. Il pagamento dell importo andrà effettuato alla consegna dell Attestato di certificazione e della relativa fattura. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dall Amministratore Unico che può anche richiedere, in casi particolari, il pagamento prima dell erogazione del servizio. 14. RICORSI E RECLAMI Il Cliente può presentare reclami per le attività di valutazione della conformità svolte dall Organismo e ricorsi contro decisioni di questo circa la certificazione dell impianto. L Organismo è tenuto a prenderli in carico e dare risposta prima possibile. Il reclamo può pervenire con comunicazione verbale o scritta. Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 13 di 18

14 Il ricorso deve essere presentato unicamente per iscritto e riportare il riferimento all atto contro cui è presentato e le relative motivazioni e va fatto pervenire all Organismo entro 15 giorni dal ricevimento dell atto emesso dall Organismo contro cui il Cliente ricorre. In ambedue i casi, il Cliente deve fornire adeguati dettagli e informazioni che consentano di comprendere adeguatamente le circostanze e responsabilità che hanno generato il reclamo o ricorso. L Organismo registra in apposito elenco le informazioni ricevute e svolge le necessarie verifiche per informare il Cliente delle relative conclusioni in tempi compatibili con il grado di complessità delle circostanze. In tale istruttoria l Organismo impiega unicamente personale non coinvolto nelle attività interessate dal reclamo o ricorso, individuato dall Amministratore Unico, al fine di disporre di giudizi il più possibile oggettivi e imparziali circa la definizione delle cause e responsabilità. 15. DURATA DEL CONTRATTO ED ALTRE CONDIZIONI Ai sensi del presente Regolamento, il rapporto contrattuale inizia alla data di accettazione da parte dell Organismo del conferimento dell'incarico secondo quanto previsto al 5.2. Gli obblighi dell Organismo nel confronti del committente si esauriscono con la consegna dell'attestato. Qualora, a seguito delle comunicazione di modifiche apportate all ascensore oggetto della precedente certificazione, l Organismo potrà esaminare tali modifiche e informare l installatore o il suo mandatario circa la permanenza o meno della validità dell'attestato. L Organismo effettuerà le prestazioni necessarie a tal fine e le relative prestazioni saranno tariffate alle condizioni che sono state precisate in sede di offerta e sono state integralmente accettate dal committente. Le parti s impegnano inoltre a rispettare integralmente le obbligazioni assunte ai sensi del presente Regolamento per tutto il periodo di utilizzo dell'attestato con riferimento a quanto concerne le condizioni e le modalità di uso dell attestato medesimo nonché le eventuali modifiche dell ascensore oggetto dell attestato. Pertanto le parti potranno esercitare i propri diritti derivanti dal presente Regolamento anche dopo il rilascio dell'attestato e per tutto il periodo sopra indicato. 16. RESPONSABILITA CIVILE E FORO COMPETENTE L Organismo non è responsabile di alcuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e dovuti a un atto di omissione o errore qualsiasi, o in qualche modo causati durante lo svolgimento della valutazione, o altri servizi legati all attività di certificazione, fatta eccezione al caso di negligenza da parte del personale dell Organismo. In tal caso, adeguate coperture assicurative sono state prese per coprire eventuali responsabilità dell Organismo. L emissione di un Attestato di certificazione non esime il Cliente dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti/servizi oggetto di certificazione. Per ogni contenzioso sorto tra le parti in merito all attività di valutazione della conformità è competente in via esclusiva il Foro di Padova. Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 14 di 18

15 ALLEGATO 1 DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA DELL ASCENSORE La seguente documentazione va allegata da Cliente alla Richiesta di certificazione e comunque va resa disponibile almeno in occasione dell avvio della verifica documentale. Allegato VI esame finale: La domanda deve contenere: - - il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in cui è installato l'ascensore, - - una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata introdotta presso un altro - organismo notificato, - - la documentazione tecnica. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua installazione e il suo funzionamento. La documentazione richiesta per la procedura di valutazione della conformità di cui all Allegato VI comprende: - descrizione generale dell ascensore: tipo di impianto, sistema di azionamento, portata e numero di passeggeri, velocità - nominale, numero d ingressi e piani serviti, corsa ecc.; - progetto di insieme dell ascensore; - schemi elettrici e idraulici; - documentazione relativa alle disposizioni adottate per effettuare l installazione dell ascensore al fine di garantire la conformità dello stesso all ascensore modello, corredata dei disegni o schemi di installazione; - attestato di esame CE del tipo dell ascensore modello certificato secondo le modalità previste dalla procedura di cui all Allegato V della direttiva oppure il certificato di conformità del sistema di garanzia qualità totale del fabbricante, valutato secondo la procedura di cui all Allegato XIII della direttiva, eventualmente integrato dalla relazione di calcolo e della progettazione qualora questa non sia pienamente conforme alle norme armonizzate; - attestati CE del tipo e le dichiarazioni CE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell ascensore: ad esempio, limitatore di velocità, paracadute, valvola di blocco, dispositivi di blocco porte di piano, dispositivo di protezione contro il movimento incontrollato della cabina, cabina, contrappeso, limitatore di velocità, valvola di blocco, dispositivi di blocco porte di piano, ammortizzatori a caratteristica non lineare/idraulici/a molla con ritorno ammortizzato, dispositivi di sicurezza con componenti elettronici; - Certificati costruzione/prova dei materiali utilizzati nella fabbricazione: funi, catene, tubazioni flessibili, vetro, REI porte di piano, apparecchiature antideflagranti, ecc; - Fac simile del Manuale Istruzioni per l uso dell ascensore o documento analogo avente i seguenti contenuti: informazioni, disegni e schemi per l uso normale dell ascensore, e per le operazioni di manutenzione, ispezione, riparazione, verifiche periodiche e le operazioni di soccorso - Dichiarazione dell installatore che attesti l avvenuto reciproco scambio di informazioni con il responsabile della realizzazione dell impianto ai sensi dell art. 4.4 del DPR 162/99 circa l uso previsto dell ascensore anche in riferimento all idoneità delle strutture dell edificio a sopportare i carichi indotti e alle altre leggi/norme relative al luogo di installazione - Fac simile Dichiarazione CE di Conformità dell installatore (discrezionale) Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 15 di 18

16 Allegato X - verifica di un unico prodotto (modulo G) La domanda deve contenere: - - il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in cui è installato l'ascensore, - - una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata introdotta presso un altro - organismo notificato, - - la documentazione tecnica. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua installazione e il suo funzionamento. Ove necessario ai fini della valutazione della conformità, la documentazione tecnica contiene inoltre i seguenti elementi: - Descrizione generale dell ascensore - Dati tecnici (tipo di impianto, sistema di azionamento, portata e n. passeggeri, velocità nominale, n. ingressi e piani serviti, corsa, ecc) - Disegni di installazione - Schemi elettrici e/ idraulici - Se non sono state impiegate le norme armonizzate, documento di Analisi dei Rischi e illustrazione delle soluzioni adottate per ottemperare ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) della Direttiva - Risultati delle prove o dei calcoli eseguiti o fatti eseguire dall installatore - Attestati di Esame CE del Tipo e Dichiarazione CE di conformità dei Componenti di Sicurezza: - paracadute cabina, contrappeso, limitatore di velocità, valvola di blocco, dispositivi di blocco porte di piano, ammortizzatori a caratteristica non lineare/idraulici/a molla con ritorno ammortizzato, dispositivi di sicurezza con componenti elettronici - Certificati di costruzione/prova dei materiali utilizzati nella fabbricazione: funi, catene, tubazioni flessibili, vetro, REI porte di piano, apparecchiature antideflagranti, registrazione paracadute - valvola di blocco, ecc - Fac simile del Manuale Istruzioni per l uso dell ascensore o documento analogo avente i seguenti contenuti: informazioni, disegni e schemi per l uso normale dell ascensore, e per le operazioni di manutenzione, ispezione, riparazione, verifiche periodiche e le operazioni di soccorso - Dichiarazione dell installatore che attesti l avvenuto reciproco scambio di informazioni con il responsabile della realizzazione dell impianto ai sensi dell art. 4.4 del DPR 162/99 circa l uso previsto dell ascensore anche in riferimento all idoneità delle strutture dell edificio a sopportare i carichi indotti e alle altre leggi/norme relative al luogo di installazione - Fac simile Dichiarazione CE di Conformità dell installatore (discrezionale) Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 16 di 18

17 ALLEGATO 2 - INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13, D. Lgs n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali A seguito della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice ) forniamo qui di seguito le informazioni circa l utilizzo da parte dell Organismo dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. a) Finalità del trattamento: La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all espletamento dell attività economica dell Organismo, adempiere a ogni norma di legge esistente, anche in relazione alle incombenze contabili e fiscali. b) Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il trattamento sarà comunque effettuato in relazione ai principi di necessità dei dati e non di eccedenza. I dati raccolti saranno conservati per il periodo strettamente necessario al loro utilizzo e agli obblighi di legge. c) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati: L interessato è tenuto a fornire tutti i dati richiesti, necessari ai fini dell elaborazione e successiva presentazione delle offerte commerciali e ai fini dell espletamento delle pratiche fiscali, amministrative, contabili obbligatorie ai sensi di legge, nonché per adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali. d) Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere: Il mancato conferimento dei dati non darà la possibilità di presentare l offerta commerciale e di procedere di conseguenza con la fornitura del servizio da Lei richiesto e di instaurare un rapporto contrattuale. E importante evidenziare come il trattamento dei Suoi dati personali da noi posto in essere non riguarda informazioni di natura sensibile. e) Comunicazione dei dati a terzi: I dati personali e il relativo trattamento saranno oggetto di comunicazione a società per lo svolgimento di attività economiche (commerciali, gestionali, gestione dei sistemi informativi, intermediazione bancaria o non bancaria, factoring, gestione della corrispondenza, gestione e tutela del credito) o per l assolvimento di norme di legge (studi commercialisti). Verranno inoltre comunicati a enti competenti a rilasciare autorizzazioni specifiche e ad assicurazioni in caso di controversie per fattispecie coperte da polizze di indennizzo professionale. In caso di operazioni volte alla risoluzione di contenziosi in genere potranno inoltre essere comunicati al professionista che fornisce assistenza e consulenza legale, all Autorità Giudiziaria competente e ad aziende che si occupano di recupero crediti. I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione e sono trattati dal Titolare del trattamento e dal personale interno, incaricato del trattamento. f) Diritti dell interessato L interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall art. 7 del Codice (riportato di seguito). In particolare potrà opporsi in ogni momento, al trattamento delle sue coordinate di posta elettronica a fini di vendita diretta o di marketing. Il titolare e Responsabile del trattamento è Ing. Rinaldo Giraldi Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 17 di 18

18 Art. 7 D.Lgs. 196/03 Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a. dell'origine dei dati personali; b. delle finalità e modalità del trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Regolamento di certificazione ascensori Rev. 2 - Pag. 18 di 18

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