BOZZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA. Premessa

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1 Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Alessandria Responsabile prevenzione corruzione Dott.ssa Silvia Straneo sstraneo@ospedale.al.it Tel: 0131/ Fax: 0131/ Via Venezia, ALESSANDRIA Tel. 0131/ info@ospedale.al.it asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata) C. F. P. I BOZZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA Premessa Perché un codice di comportamento? Tale regolamento - lo dice la parola stessa - nasce come una raccolta di norme che disciplinano il comportamento di lavoratori e collaboratori, dipendenti e non, presenti in una amministrazione. Sicuramente sarà un insieme di regole, perché così vuole il legislatore nazionale - il quale, tra l altro, ha previsto che le sue violazioni costituiscano illecito disciplinare - ma anche di spunti per ridare un senso pieno al lavoro che viene svolto in Azienda ospedaliera ogni giorno con l obiettivo prioritario di fornire ai cittadini servizi sempre migliori. Il nostro lavoro, sanitario o amministrativo, tecnico o professionale, in prima linea o nelle retrovie è veramente un lavoro speciale. Nei nostri ospedali e nei nostri uffici, nei reparti o nelle centrali termiche, nei progetti o nei bilanci, esiste qualcosa che anima il nostro spirito più di ogni impiegato pubblico. Nei nostri ospedali creiamo salute e facciamo ogni sforzo per sconfiggere le paure e ridare serenità. Questo documento vuole definire e, se possibile, condividere, un insieme di comportamenti al fine di rendere migliore il nostro mondo lavorativo e riuscire in tal modo ad affrontare meglio i nostri piccoli e grossi problemi quotidiani, nella consapevolezza che chi opera nella nostra Azienda ha già affrontato molta strada, non senza fatica, in spirito di comunione e collaborazione, per creare ogni giorno una sanità migliore. Ed è per questo che deve sentirsi particolarmente orgoglioso di appartenervi, mantenendo sempre alta l'attenzione sui comportamenti che consolidano l'identità e l'eccellenza dell'azienda. ART. 1 Disposizioni di carattere generale 1.Il presente codice di comportamento definisce, ai fini dell articolo 54 d.lgs. n. 165/01 i doveri di diligenza di cui all art cc, di lealtà di cui all art cc, imparzialità di cui all art. 97 della Costituzione e le buone prassi che i dipendenti dell Azienda Ospedaliera di Alessandria (per brevità ASO) sono tenuti ad osservare. Tutti i dipendenti informano il proprio operato ai principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse. L attività aziendale e quella dei singoli dipendenti è svolta nel pieno rispetto degli obiettivi della programmazione regionale. 2.Il codice di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e per tale via indirizzano l erogazione dell assistenza e l azione amministrativa alla cura dell interesse pubblico. 3.Le disposizioni ed i principi contenuti nel DPR 62/2013 (da ora in poi codice generale ) trovano integrale applicazione nell ambito dell ASO.

2 ART. 2 Ambito di applicazione 1.Gli obblighi di condotta previsti dal codice generale si applicano a tutti i dipendenti e dirigenti dell ASO. Tali obblighi si estendono, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale dell ASO stessa nonché di imprese fornitrici di servizi in favore dell amministrazione, ai medici del SEST 118 titolari di convenzione a tempo indeterminato o determinato. L amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all atto di conferimento dell incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice di comportamento. 2.La diffusione del presente codice avverrà con le medesime modalità di cui all art. 17 del codice generale. 3.Per facilità di espressione tutti i destinatari del presente codice come sopra delineati al comma 1 sono definiti con il termine dipendente. 4.La violazione dei doveri contenuti nel presente codice e nel codice disciplinare generale, compresi quelli relativi all attuazione del piano di prevenzione della corruzione costituisce per i dipendenti della ASO fonte di responsabilità disciplinare. Violazioni gravi o reiterate del codice possono comportano l applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare. Per i restanti soggetti destinatari del codice si applicano le disposizioni previste dalla normativa generale. ART. 3 Regali, compensi ed altre utilità 1.Nell ambito delle normali relazioni di cortesia i regali che possono essere accettati dai dipendenti dell ASO sono di modico valore e non possono superare in ragione annua la valutazione economica di 150 euro, calcolata sulla somma dei regali ricevuti. E assolutamente vietata l accettazione di somme in denaro anche se inferiori alla soglia di 150 euro. 2.E buona prassi segnalare a coloro che intendono rappresentare la loro riconoscenza ai dipendenti dell ASO con un dono di cortesia o altre utilità la possibilità di effettuare un versamento a favore della Fondazione Uspidalet onlus o di altre associazioni no profit che operano all interno della realtà ospedaliera. 3.Ferma restando l applicazione delle norme vigenti in tema di responsabilità penale, amministrativa e disciplinare, i regali che in sede di controllo da parte del dirigente/responsabile della struttura di afferenza del dipendente superano la soglia di cui al punto 1 sono donati alla Fondazione Uspidalet onlus che ne valuterà l uso più appropriato, secondo le finalità statutarie. 4.I dipendenti non possono accettare di intrattenere rapporti diretti od indiretti di collaborazione neppure a titolo gratuito con soggetti privati che negli ultimi due anni abbiano avuto o abbiano interessi economici significativi in decisioni o attività inerenti all amministrazione. 5.Le categorie di soggetti in discussione sono ad esempio amministratori unici o amministratori delegati o consiglieri di amministrazione di aziende che sono fornitrici dell amministrazione in relazione alla posizione ricoperta dal dipendente. 6.I dipendenti informano con cadenza annuale e per iscritto il dirigente dell ufficio di assegnazione dell esistenza di tali rapporti per le valutazioni del caso in termini di prestigio ed imparzialità dell amministrazione. pag. 2 di 8

3 ART. 4 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 1.Il regolamento aziendale sugli incarichi extraistituzionali disciplina termini e modalità per adempiere all obbligo di comunicazione/richiesta di autorizzazione inerente lo svolgimento di tali attività ulteriori. 2: Nel rispetto della vigente normativa sul diritto di associazione il dipendente è tenuto ad effettuare, come da regolamento succitato, al responsabile dell ufficio di appartenenza la comunicazione della partecipazione ad associazioni od organizzazioni di volontariato (es: CRI, AIL, LILT) la cui attività associativa in ragione a progetti, percorsi, interrelazioni ha come interfaccia l ASO. 3.Il dipendente non esercita pressioni su altri dipendenti ai fini dell adesione ad associazioni od organizzazioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. ART. 5 Obbligo di astensione 1.Ai sensi dell articolo 7 del codice generale il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto al dirigente/responsabile dell ufficio la sussistenza di conflitto di interessi che potrebbe rendere necessaria la sua astensione in decisioni o attività al fine di assicurare l imparzialità dell agire amministrativo motivandola espressamente. 2.Il dirigente/responsabile valuta tale richiesta avallandola o meno e trasmettendo la sua decisione per iscritto al dipendente ed al Responsabile della prevenzione della corruzione per valutazioni ed archiviazione. In caso di esistenza di conflitto il dirigente/responsabile affiderà la decisione o l attività al sostituto individuato secondo la deliberazione nel tempo vigente sull individuazione dei responsabili di procedimento e loro sostituti. 3.In nessun caso il dirigente potrà sostituirsi interamente al dipendente per il principio di garanzia che ogni provvedimento deve avere una doppia firma. ART. 6 Prevenzione della corruzione 1.Il dipendente ha l obbligo di prestare la massima collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione sia per la comunicazione di dati, sia per l effettuazione di segnalazioni di possibili illeciti ma anche in generale nella comunicazione di buone prassi. 2.Il codice penale, peraltro, agli articoli 361 e 362 (omessa denuncia di reato da parte, rispettivamente, di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio) impone sanzioni al pubblico ufficiale o all incaricato di pubblico servizio che non denuncia i reati di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento dell attività lavorativa. 3.Il soggetto cosiddetto whistleblower è chi testimonia un illecito o un irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo prioritariamente al responsabile della prevenzione della corruzione ed è tutelato con la garanzia dell anonimato. 4: Al di fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione la tutela del whistleblower si estende ad altre tipologie di ritorsioni minori quali demansionamento, mobbing, trasferimento, discriminazioni e simili. pag. 3 di 8

4 4.La segnalazione non può essere anonima. Viene protocollata in modo riservato, se cartacea, oppure può essere effettuata con una casella di posta elettronica disponibile nel sito internet cui accede solo il responsabile della prevenzione della corruzione. Sono importanti tutte le segnalazione che riguardano comportamenti, rischi di reati o irregolarità a danno della correttezza dell erogazione dell assistenza e dell azione amministrativa, tranne le lamentele di tipo personale che sono da rivolgere direttamente al dirigente/responsabile. Se la segnalazione riguarda fatti che rischiano di configurarsi come ipotesi di reato il responsabile prevenzione corruzione promuove un indagine interna. Una volta sufficientemente qualificata e completa la stessa sarà avviata dal responsabile della prevenzione all attenzione del dirigente sovraordinato o dell Ufficio procedimenti disciplinari competente nonché all autorità giudiziaria competente. ART. 7 Trasparenza e tracciabilità 1.Il dipendente ha l obbligo di rispettare tutte le misure contenute nel programma triennale per la trasparenza e l integrità. 2.I dirigenti/responsabili organizzano il processo di alimentazione ed aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione in maniera esaustiva e corretta, relazionandosi con il responsabile della trasparenza per l assolvimento dei debiti informativi. ART. 8 Comportamento nei rapporti privati 1.Nei rapporti privati il dipendente tiene un comportamento decoroso, astenendosi da condotte non conformi allo status di pubblico dipendente al servizio esclusivo della Nazione. 2.Anche la presenza di atteggiamenti o comportamenti disdicevoli pubblicati su social network o comunque, più in generale presenti in internet, è ritenuta elemento utile all apertura di un procedimento disciplinare per tale tipo di infrazione. ART. 9 Comportamento in servizio 1.Con cadenza annuale, durante la riunione di condivisione degli obiettivi di struttura, il direttore/responsabile della stessa effettua una rilevazione dei diversi carichi di lavoro, raccogliendo le segnalazioni dei propri collaboratori, al fine di una equa ripartizione degli stessi in relazione alle diverse capacità dei lavoratori. 2.Le deviazioni rispetto agli ordinari standard lavorativi dovute alla negligenza di alcuni dipendenti non imputabili a temporanee inidoneità fisico-psichiche sono oggetto di segnalazione disciplinare. 3.Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le assenze dal lavoro sono previamente comunicate ed autorizzate dal responsabile ed i relativi giustificativi devono pervenire tempestivamente allo stesso per le valutazioni di competenza anche in forma di autocertificazione. 4.Tutti i dipendenti, senza alcuna esclusione, hanno l obbligo di documentare la propria presenza i servizio attraverso timbratura con il badge nominativo (tesserino magnetico) a lui consegnato dall ufficio personale. Il badge deve essere custodito dal dipendente e passato personalmente alla timbratrice che rileva la pag. 4 di 8

5 timbratura. La corretta timbratura, è condizione di procedibilità per il pagamento dello stipendio e degli emolumenti variabili connessi alla presenza in servizio. Per le categorie residuali di dipendenti, espressamente autorizzati a rilevare la presenza in servizio attraverso fogli firma, la stessa firma deve essere apposta personalmente con l attestazione dell esatto orario di entrata ed uscita. 5.Non rappresenta una buona prassi la sosta davanti all orologio di timbratura in attesa dello scatto del minuto, anche nel tornello della mensa. 6.L attività libero professionale non costituisce attività di servizio; l esercizio della libera professione intramuraria, anche divisionale, deve essere segnalato con la timbratura causalizzata (codice 80). 7.Il dirigente/responsabile deve vigilare sulla corretta timbratura/rilevazione delle presenze segnalando tempestivamente, sanzionando direttamente o, ove ne ricorrano i presupposti, segnalando all Ufficio procedimenti disciplinari, le pratiche scorrette. 8.Le liste di attesa devono essere rispettate ed è compito del dipendente delle professioni sanitarie e mediche di accertarsi che sia stato rispettato il corretto iter procedurale prima dell erogazione della prestazione sanitaria. 9.La medicina preventiva assicura ai dipendenti le eventuali visite o gli esami specialistici necessari alla salute e sicurezza degli stessi tramite apposite procedure interne all Azienda. 10.Fatti salvi i casi di responsabilità penale, è vietata l impropria induzione alla visita in libera professione da parte del medico quando essa sia finalizzata al conseguente inserimento in posizione privilegiata nella lista d attesa. 11. E vietata altresì la pratica di favorire lo scavalcamento delle liste d attesa o la modifica della programmazione delle attività tramite non fondate segnalazioni di urgenza. Il dipendente appartenente alle professioni mediche e sanitarie che fornisce la prestazione si assicura sempre che sia pagato il ticket anche nei casi di urgenza e al pronto soccorso. 12.Qualora nello svolgimento dell attività lavorativa insorgano per il dipendente problemi operativi di carattere etico sulla corretta condotta da tenere, sarà il dirigente/responsabile a fornire adeguate indicazioni e quest ultimo, se lo riterrà opportuno, sottoporrà all Ufficio procedimenti disciplinari competente i casi dubbi. 13.Il dipendente è tenuto ad osservare le norme aziendali in materia di accesso ai locali aziendali, di accesso alla mensa, al parcheggio aziendale e quelle relative alla custodia ed utilizzo della eventuale divisa di lavoro in dotazione, dei cartellini identificativi personali, nonché dei dispositivi di protezione individuale a lui consegnati in ragione dell attività di servizio. L utilizzo di materiali di consumo, di attrezzature e risorse avviene in maniera efficiente ed efficace in ragione dell economicità dell azione pubblica. ART. 10 Rapporti con il pubblico 1. Il rapporto che il dipendente intrattiene con l utenza, sia esterna sia interna, deve essere il più preciso, puntuale ed esaustivo possibile, nonché di massima correttezza, cortesia e professionalità. L approccio sarà sempre improntato prioritariamente al lei. Le chiamate telefoniche dovranno sempre essere evase. Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti possibili per evitare le mancate risposte telefoniche (risposta per assente, deviazione su dect o ad altri colleghi). La risposta all utenza può essere anche solo interlocutoria ( non so ma mi informo e mi attivo ), che evidenzia un atteggiamento aperto e di presa in carico della problematica. Le risposte alle comunicazioni pervenute dall utenza tramite posta elettronica saranno effettuate di norma con lo stesso mezzo, con l accortezza, comunque di informare, in conoscenza, anche il responsabile/coordinatore/direttore del servizio di appartenenza. In calce alla mail dovrà essere pag. 5 di 8

6 riportato il profilo professionale e tutti gli elementi idonei ad identificare l ufficio di appartenenza (con n. di tel, fax ecc) come già in uso come prassi ordinaria in amministrazione. 2.Ciascun dipendente o dirigente dell Azienda non rilascia direttamente dichiarazioni pubbliche o qualsiasi altra forma di esternazione in contesti pubblici interessanti l ASO o il Servizio sanitario né tantomeno comunicazioni, sotto qualsiasi forma, che possano ledere l immagine e gli interessi dell ASO o del Servizio sanitario. L Ufficio Comunicazione intrattiene i necessari rapporti con la stampa perché sia assicurato il diritto di informazione. Il dipendente o dirigente può rilasciare dichiarazioni personali sempre e comunque con la chiarificazione che le stesse non sono effettuate in qualità di rappresentante dell ASO o del Servizio Sanitario: 3.Ciascun dipendente informa il proprio operato al pieno rispetto delle reciproche professionalità e delle regole che disciplinano le attività professionali dei colleghi appartenenti ad altri profili. Sono rimarchevoli di riprovazione le generiche affermazioni denigratorie su categorie di lavoratori dell azienda o su particolari settori organizzativi effettuate dai dipendenti durante riunioni interne, riunioni sindacali o in contesti di relazione diretta con l utenza. ART. 11 Disposizioni particolari per i dirigenti 1.Prima di assumere le sue funzioni il dirigente effettua la comunicazione prevista dall articolo 13 del codice generale al servizio personale 1. Tale dichiarazione deve essere aggiornata con cadenza annuale solo se ha subito variazioni. 2.Il dirigente è tenuto al rispetto anche da parte dei dipendenti afferenti la struttura delle regole in materia di incompatibilità, cumuli di impieghi e carichi di lavoro, al fine di evitare pratiche illecite di doppio lavoro segnalando i casi di possibile violazione di tali pratiche al servizio ispettivo per le relative verifiche e, se già circostanziate, all Ufficio procedimenti disciplinari. 3.Il dirigente effettua periodicamente con i dipendenti afferenti la struttura la valutazione dei carichi di lavoro; collabora con il Comitato Unico di Garanzia con il responsabile della prevenzione e protezione ed il medico competente per la promozione del benessere organizzativo della struttura a lui affidata. 1 Articolo 13, comma 3, codice generale (DPR 62/2013) Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Articolo 55-sexies, comma 3 d. lgs. 165/2001 e smi Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. pag. 6 di 8

7 4. In caso di inerzia nell attivazione del procedimento disciplinare da parte del dirigente la competenza ricade nell ambito dell Ufficio procedimenti disciplinari competente, ferma restando in ogni caso la responsabilità disciplinare del dirigente ai sensi dell art. 55-sexies, comma 3 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. 5. I dirigenti medici svolgono, in relazione agli incarichi dirigenziali conferiti, tutte le attività organizzativogestionali richieste dal profilo e necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali e di struttura. Nello svolgimento dei compiti assistenziali di diagnosi e cura e di tutela della salute pubblica, ciascun atto medico riferibile ad un singolo dirigente deve essere prestato personalmente. ART. 12 Contratti ed altri atti negoziali 1.Nella conclusione di accordi negoziali e nella stipulazione di contratti per conto dell amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente agisce mediante buona fede e non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o esecuzione del contratto. 2.Il dipendente non conclude, per conto dell amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente tranne che per contratti di cui all art cc (contratti conclusi tramite formulari) In tal caso deve ricorrere a quanto previsto dall art. 3 del presente codice. (obblighi di astensione). 3.Il dipendente che riceve da persone fisiche o giuridiche partecipanti alle procedure negoziali nelle quali sia parte l amministrazione, rimostranze, anche scritte, sull operato dell ufficio o su quello dei propri colleghi/collaboratori, ne informa immediatamente il dirigente. ART. 13 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 1.Ai sensi dell art. 54, comma 6, d. lgs. 165/ e dell art. 15 codice generale 3 vigilano sull applicazione del presente codice i dirigenti/responsabili di ciascuna struttura, l OIV, il Servizio Ispettivo aziendale e gli uffici di disciplina. 2. L attività di vigilanza e monitoraggio è effettuata dagli Ufficio procedimenti disciplinari in collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione; gli Ufficio procedimenti disciplinari curano l aggiornamento del codice, l esame delle segnalazioni di violazione dei codici, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate. Di norma l aggiornamento del presente codice avviene in ragione annua, sulla base dell esperienza e delle concrete necessità, dei cambiamenti intervenuti nell organizzazione aziendale, di innovazioni normative approvate. 3. Compatibilmente con le risorse a disposizione della ASO al personale sono rivolte iniziative di formazione in materia di trasparenza ed integrità che consentono la piena conoscenza dei codici e la divulgazione di buone prassi. 2 Art. 54, comma 6, d. lgs. 165/2001 e smi Sull applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 3 Articolo 15 del Codice generale Ai sensi dell art. 54, comma 6, d. lgs. 165/2001, vigilano sull applicazione del presente Codice e dei Codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina. pag. 7 di 8

8 ART. 14 Responsabilità per la violazione dei doveri del codice 1.La violazione degli obblighi del presente codice salvo più gravi sanzioni integrano comportamento contrario ai doveri d ufficio. 2.Ai fini della determinazione del tipo e dell entità della sanzione disciplinare applicabile la violazione è valutata in ogni singolo caso applicando i principi contenuti nei codici disciplinari dei rispettivi contratti collettivi di lavoro con riguardo alla gravità del comportamento e all entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell amministrazione di appartenenza. 1 Note di lettura Codice civile Art Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Art Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. pag. 8 di 8

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