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2 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Indice LEGGI DECRETI CIRCOLARI Rapporti di lavoro Apprendistato nel terziario, distribuzione, servizi: accordo fra Confcommercio e sindacati Inail Regime contributivo applicabile ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato Pmi Monza e Brianza. Sostegno all'occupazione. Bandi Lavoratori disabili Contratti di solidarietà Donazione sangue Lavoratori extracomunitari Festività Lavoratori neocomunitari Decreto semplificazioni. Primi chiarimenti Pag. 1 Pag. 2 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 4 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 9 Pag. 9 SINDACALE / WELFARE Imposte sui redditi di lavoro dipendente Detassazione semplificato Pag. 12 Pag. 16 GIURISPRUDENZA Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro Comporto e aspettativa Estinzione del rapporto di lavoro Recesso per giusta causa Pag. 17 Pag. 17 RAPPORTI DI LAVORO In primo piano Apprendistato nel terziario, distribuzione, servizi: accordo fra Confcommercio e sindacati Il 24 marzo, in occasione del Forum Confcommercio di Cernobbio, è stato sottoscritto tra Confcommercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FilcamsCgil, FisascatCisl e UiltucsUil l'accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell'apprendistato per il terziario, la distribuzione e i servizi. L'accordo è il primo in Italia che dà attuazione al decreto legislativo n. 167/11 Testo Unico sull'apprendistato (anche in coerenza con le linee della nuova riforma del mercato del lavoro approvata dal Governo). La decorrenza dell accordo è prevista dal 26. Nel prossimo numero tutti gli approfondimenti sulla riforma del mercato del lavoro. 1

3 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Inail Regime contributivo applicabile ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato L'articolo 7, comma 4, del Testo Unico per l'apprendistato (Lavoronews n. 45/2011) dispone che è possibile assumere con contratto di apprendistato, fruendo delle agevolazioni contributive previste dallʼarticolo 25, comma 9 e dallʼarticolo 8, comma 4, della legge n. 223/91, i lavoratori in mobilità. Al riguardo, lʼinail, con nota n del 15 febbraio c.a., ribadisce che, il regime agevolativo non si applica ai premi Inail. Camera di commercio di Monza e Brianza a sostegno dellʼoccupazione Obiettivo Occupazione edizione 2012 La Camera di commercio di Monza e Brianza con un bando pubblico in via di emanazione, mette a disposizione risorse pari a ,00 euro da destinare ad una iniziativa analoga denominata Obiettivo Occupazione ed In particolare, saranno concessi contributi a fondo perduto per favorire l'incremento dell'occupazione nelle piccole e medie imprese di tutti i settori economici con sede legale nel territorio di Monza e Brianza che attueranno, tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2012, uno dei tre interventi sotto elencati: 1. Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, in mobilità e di prima occupazione contributo a fondo perduto di 3.000,00 euro; 2. Trasformazione di contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato contributo a fondo perduto di 2.000,00 euro; 3. Assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato, secondo le norme vigenti, per un periodo di almeno 12 mesi contributo a fondo perduto di 2.000,00 euro. 2

4 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Ciascuna impresa partecipante potrà beneficiare del contributo per un solo intervento e per lʼassunzione di un solo lavoratore. Le domande potranno essere presentate a partire dal 20 febbraio 2012 e fino al 30 giugno, salvo esaurimento dei fondi. Lavoratori disabili Versamento degli esoneri parziali tramite bonifico bancario SINDACALE / WELFARE A seguito delle nuove norme introdotte dal cosiddetto decreto Salva Italia sull'utilizzo del contante, Regione Lombardia comunica che è possibile, da parte delle aziende, utilizzare un conto corrente postale per effettuare i versamenti relativi ai provvedimenti di esonero parziale dallʼassunzione della quota dʼobbligo da riservare ai disabili ai sensi della legge n. 68/99. Nel file allegato vengono riportate le indicazione operative. Tale procedura si intende provvisoria fin tanto che non entrerà a regime il sistema Mav già allo studio. Il bonifico non produrrà automaticamente una ricevuta di versamento come il bollettino postale, conseguentemente le Province potranno richiedere alle aziende la copia del bonifico effettuato anche se non ha valore certificativo. Indicazioni per il versamento degli esoneri ex art. 5 legge 68/99 Il versamento degli esoneri può essere effettuato tramite bonifico bancario ordinario utilizzando il seguente codice Iban: IT28W Intestato a Regione Lombardia. Nella causale devono obbligatoriamente essere riportate le seguenti informazioni separate da uno spazio: Sigla della provincia con la quale è stato accordato lʼesonero (2 caratteri) Periodo di riferimento per il quale si paga lʼesonero specificando: Anno (4 caratteri) Mese iniziale (2 caratteri) Mese finale (2 caratteri) Numero disabili esonerati (2 caratteri) Codice Fiscale Azienda (11 o 16 caratteri) Denominazione Azienda (fino al numero massimo di caratteri accettati dal campo causale) Esempio: Azienda Bianchi srl con codice fiscale della provincia di Milano versa gli esoneri per 3 disabili per il secondo semestre 2011 La causale deve essere compilata nel seguente modo: MI BIANCHI SRL 3

5 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Contratti di solidarietà Prestazioni eccedenti l'orario ridotto IIl ministero del Lavoro, con lettera circolare prot. 37/ del 16 gennaio 2012, precisa che le aziende, le quali fruiscono dei contratti di solidarietà cosiddetti difensivi, per poter richiedere, in caso di temporanee esigenze di maggior lavoro, prestazioni eccedenti lʼorario ridotto concordato, dovranno determinare le modalità di effettuazione di tali prestazioni nel contratto di solidarietà stesso. Invece, qualora il datore di lavoro volesse richiedere prestazioni straordinarie, ossia eccedenti il normale orario contrattuale, le cause devono necessariamente avere carattere di eccezionalità o di urgenza. CIRCOLARE del ministero del Lavoro prot. 37/ del 16 gennaio Contratti di solidarietà. Modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato. Accertamenti ispettivi. Sono pervenuti alla Scrivente alcuni quesiti legati allo svolgimento di attività vigilanza presso aziende interessate dal fenomeno dei contratti di solidarietà cosiddetti difensivi. Più in particolare si chiede di chiarire la portata della disposizione, contenuta nell'art. 5, comma 10, del Dl n. 148/1993, secondo cui nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normalke orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto. Sul punto questo ministero ha già avuto modo di chiarire che le modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato, nelle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro, devono essere determinate nel contratto di solidarietà (vedi circ. n. 20/2004). Pertanto, la circolare rinvia ai contratti stipulati tra le parti le modalità di richiamo in servizio anche al fine di evitare possibili disparità tra i lavoratori interessati al trattamento integrativo salariale. Le motivazioni, invece, che giustificano l'azienda a richiedere prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato sono stabilite dal legislatore e ricondotte alle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro. In tale definizione sembra dunque potersi far rientrare una normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell'azienda, faccia sorgere l'esigenza di una maggiore prestazione di lavoro. Ciò al fine di rispondere alle richieste del mercato in maniera tempestiva per recuperare la necessaria competitività aziendale. In alcuni casi infatti le aziende anticipano il richiamo in servizio di lavoratori per farsi trovare pronte a fisiologici aumenti dell'attività produttiva e/o commerciale. Ne consegue che le eventuali previsioni contenute nei contratti di solidarietà che stabiliscono il richiamo in servizio dei lavoratori, vanno interpretate neol senso sopra esposto; ossia che esse non debbono necessariamente avere carattere di eccezionalità o di urgenza. Tali ultimi requisiti sono stati infatti richiesti nella circ. n. 20/2004 solo nell'ipotesi in cui l'azienda utilizzi prestazioni straordinarie ( la prestazione eccedente l'orario concordato non può comportare l'esecuzione di prestazioni eccedenti il normale orario contrattuale, salvo particolari ed eccezionali esigenze derivanti dalla tipologia dell'impresa o del lavoro che viene svolto ). Peraltro occorre ricordare che tali ipotesi determinano un risparmio per la finanza pubblica, atteso che in tutti i casi di prestazione oltre l'orario ridotto (ordinario o straordinario) l'art. 5, comma 12, del Dl n. 148/1993 dispone una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale, con il conseguente pagamento di contributi ordinari a carico dell'azienda. Ne consegue che, nell'ambito di accertamenti ispettivi finalizzati a una verifica di legittimità del richiamo dei lavoratori in solidarietà, dovrà tenersi conto di quanto sopra chiarito. Donazione sangue Presentazione telematica delle domande di rimborso LʼInps, con circolare n. 5 del 16 gennaio c.a., informa che è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di rimborso della retribuzione per donazione sangue, conseguentemente, a decorrere dal 1, tutte le richieste di rimborso della retribuzione per donazione sangue dovranno essere inoltrate attraverso i canali Web o Contact Center. 4

6 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Tuttavia, è stato previsto un periodo transitorio, fino al 31 maggio 2012, durante il quale le richieste di rimborso inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate. CIRCOLARE Inps n. 5 del 16/1/2012. Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dallʼinps ai cittadini e n. 277 del 24 giugno 2011 Istanze e servizi Presentazione telematica in via esclusiva decorrenze. Modalità di presentazione telematica della richiesta di Rimborso della retribuzione per donazione sangue Nuove istruzioni. Premessa Con circolare n. 169 del sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del presidente dellʼistituto n. 75 del 30 luglio 2010 Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dallʼinps ai cittadini, la quale prevede, a decorrere dallʼ1/1/2011, lʼutilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi. Le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva sono state successivamente stabilite con la determinazione del 277 del 24 giugno 2011 Istanze e servizi Inps Presentazione telematica in via esclusiva Decorrenze. Le relative disposizioni applicative sono state impartite con circolare n. 110 del 30 agosto In relazione a quanto sopra, è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di rimborso della retribuzione per donazione sangue; tale modalità, che entrerà in vigore in via esclusiva come indicato al punto 4 della presente circolare, prevede lʼutilizzo di uno dei seguenti canali: Web servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dellʼistituto servizio di Donazione Sangue, Midollo, Soccorso alpino. Contact Center attraverso il numero verde SINDACALE / WELFARE Aspetti procedurali Si forniscono di seguito istruzioni più dettagliate inerenti lʼinvio telematico delle domande in oggetto, secondo le diverse modalità evidenziate in premessa: 1. Presentazione della domanda tramite Web La presentazione telematica delle domande di prestazione tramite web è consentita al titolare/legale rappresentante dellʼazienda o lʼintermediario delegato dalla stessa, che deve essere in possesso del Pin di autenticazione. Il servizio è disponibile sul sito internet dellʼistituto ( nella sezione SERVIZI ON LINE attraverso il seguente percorso: Aziende, consulenti e professionisti e successivamente Donazione Sangue, Midollo, Soccorso alpino Rimborso retribuzione Donazione sangue. Dalla medesima sezione è possibile scaricare anche il manuale operativo per lʼutilizzo del servizio. Allʼinterno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità: Informazioni: scheda informativa sulla prestazione (a chi spetta, requisiti, durata, adempimenti del lavoratore); Ricerca domande: lista delle domande della suddetta tipologia presentate da una determinata azienda. Consente inoltre la ricerca dellʼazienda, la consultazione/modifica o eliminazione delle eventuali domande di rimborso presentate/in corso di presentazione nonché la compilazione di una nuova domanda. 1.1 Invio della domanda Per lʼinvio della domanda il richiedente dovrà compilare una serie di pannelli nei quali dovranno essere riportate le informazioni necessarie alla presentazione della domanda. L'attività di compilazione della domanda è facilitata mediante l'impostazione automatica di alcune informazioni già note allʼistituto quali, ad esempio, i dati anagrafici dellʼazienda previo inserimento della matricola ed i dati anagrafici dei lavoratori interessati previo inserimento del codice fiscale. 5

7 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Altri dati devono essere, invece, inseriti direttamente dal richiedente e confermati dallo stesso al temine dellʼinserimento, al fine di fornire allʼistituto tutti gli elementi necessari per poter procedere allʼistruttoria da parte delle sedi. Lʼiter di compilazione delle domande è descritto in modo dettagliato nei manuali accessibili dalle funzionalità del servizio. Si riportano i principali contenuti delle diverse sezioni informative previste nellʼiter di compilazione della richiesta in esame. Una volta completata e confermata lʼacquisizione, la domanda viene protocollata e il sistema produce in modo automatico la ricevuta di presentazione della stessa. Il documento è scaricabile e stampabile dal richiedente. Si precisa che il richiedente ha la possibilità di acquisire la domanda in modo parziale completandone la compilazione in tempi successivi ed inviarla allʼinps solo al momento della conferma finale; fino a detta conferma, infatti, la domanda è considerata in bozza. Si fa presente inoltre che ogni bozza sarà mantenuta dal sistema per 3 giorni. Sezione Ricerca lista domande per azienda La ricerca viene effettuata mediante lʼinserimento della matricola Inps dellʼazienda. Evidenzia la lista della domande precedentemente inserite sia nel caso in cui esse siano ancora in bozza o già protocollate. Eʼ prevista la consultazione e la possibilità di scaricare la ricevuta per le domande protocollate mentre le domande in bozza possono anche essere modificate o eliminate. Consente la compilazione di una nuova domanda. Sezione Inserimento nuova domanda Dati azienda Espone, in modalità precompilata, i dati dellʼazienda: lʼutente può decidere se utilizzare lʼindirizzo presente o inserirne un altro soprattutto ai fini dellʼindividuazione della sede Inps competente. Sezione Indirizzo domanda/recapiti Consente lʼinserimento di un nuovo indirizzo. Prevede la comunicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica. La sede di competenza è determinata sulla base del cap presente per la sede legale dellʼazienda o per lʼindirizzo inserito. Sezione Lista Dipendenti/Nuovo dipendente Consente di acquisire lʼelenco dei dipendenti che si sono astenuti dal lavoro per operazioni di donazione sangue nellʼambito di un determinato mese. Per ogni dipendente la lista evidenzia il cognome e nome e la retribuzione corrisposta per il permesso goduto. È possibile, per ogni dipendente della lista, la consultazione, la modifica e lʼeliminazione. Lʼoperazione di inserimento di un nuovo dipendente, è guidata ed è necessario inserire solo il codice fiscale del dipendente medesimo ed attivare la ricerca nellʼarchivio dellʼistituto per ricavarne i dati anagrafici. Sezione Modalità di pagamento Il datore di lavoro deve definire le modalità di pagamento. Solo nel caso di accredito su conto corrente, bancario o postale, dovrà digitare il codice Iban. Sezione riepilogo dei dati inseriti Viene esposto un riepilogo delle informazioni acquisite nei pannelli precedenti, con evidenza della lista dei dipendenti che hanno usufruito del permesso. Consente di eliminare la domanda inserita oppure di salvarla mantenendola in bozza. Con la conferma, invece, la domanda viene protocollata ed automaticamente inviata alla sede di competenza. Effettuato lʼinvio, il richiedente potrà stampare la ricevuta di presentazione della domanda. Documentazione da allegare alla domanda Al momento tutta la documentazione da allegare alla domanda dovrà essere inviata in modo cartaceo alla sede di competenza. 2. Presentazione della domanda tramite Contact Center Il servizio di acquisizione delle richieste di rimborso della retribuzione per donazione sangue è disponibile, telefonando al Numero Verde , solo per gli utenti dotati di Pin. 6

8 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari 3. Istruzioni per gli operatori di sede Per quanto riguarda le istruzioni procedurali, che devono seguire gli operatori di sede per la gestione delle pratiche pervenute tramite canale telematico, si rinvia a specifiche istruzioni comunicate tramite gli usuali canali di messaggistica interna allʼistituto. 4. Periodo transitorio ed esclusività della presentazione telematica A decorrere dal 1, tutte le richieste di rimborso della retribuzione per donazione sangue dovranno essere inoltrate attraverso i canali web o ContactCenter. Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è concesso un periodo transitorio, fino al 31 maggio 2012, durante il quale le richieste di rimborso inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia. A tal fine si rende noto che il modulo esistente è stato oggetto di rivisitazione ed il nuovo modulo SR60 Donazione sangue/midollo osseo, nella versione sia compilabile che scaricabile, sarà pubblicato in tempo utile sul sito dellʼistituto (Internet ed Intranet). Alla scadenza del periodo transitorio i due canali citati diventano esclusivi. SINDACALE / WELFARE Comunicazioni obbligatorie per l'assunzione di lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia Il ministero dell'interno, con circolare prot. 113 dell'11 gennaio 2012, in seguito allʼabrogazione dellʼobbligo di presentazione del modello Q in fase di assunzione di un lavoratore extracomunitario (Lavoronews n. 53/2011), ribadisce che con l'invio telematico del modello "Unilav" vengono assolti gli impegni relativi alle spese di ritorno del lavoratore straniero e alla sistemazione alloggiativa indicati precedentemente nel modello "Q", pertanto, ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, verrà richiesta unicamente la sussistenza di copia del nuovo modello "Unilav" e non più copia del modello "Q" e della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico Immigrazione. CIRCOLARE del ministero dell'interno prot. 113 dell'11 gennaio Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia. Di seguito alla circolare prot del 5 dicembre 2011 concernente l'oggetto, si trasmette la nota del Dipartimento di pubblica sicurezza Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, con la quale sono state fornite ulteriori informazioni in merito alle implementazioni adottate nel modello utilizzato per effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione di lavoratori stranieri (modello Unilav). In particolare essendo stati assolti con l'invio telematico del predetto modello gli impegni relativi alle spese di ritorno del lavoratore straniero e alla sistemazione alloggiativa indicati nel modello Q finora in uso verrà richiesta, ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, unicamente la sussistenza di copia del nuovo modello Unilav e non più copia del modello Q e della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo sportello unico per l'immigrazione. CIRCOLARE del ministero dell'interno prot del 5 dicembre Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare del 28/11/2011 prot. 4773, che si trasmette in formato elettronico unita alla presente, ha comunicato agli uffici dipendenti le innovazioni introdotte nel sistema delle comunicazioni 7

9 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari obbligatorie, modello Unilav, con il recepimento del principio generale della comunicazione unificata in caso di instaurazione, variazione e cessazione di un rapporto di lavoro, compresi i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti. Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla implementazione del citato modello, anche con gli obblighi già presenti nel modello Q, utilizzato dai datori di lavoro per comunicare allo sportello unico immigrazione l'assunzione di lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, relativi all'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza e alla sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero. Infatti, a seguito di tali modifiche, in vigore dal 15 novembre 2011, viene meno l'obbligo del datore di lavoro, previsto dall'art. 36Bis, del Dpr n. 394/1999, regolamento di attuazione del testo unico immigrazione, di trasmettere allo Sportello unico immigrazione il modello Q, ritenendosi assolti tali obblighi con la trasmissione per via telematica del modello Unilav, compilato in tutti i campi, al Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro, nei termini previsti dalla legge n. 296/06, ovvero entro le 24 ore del giorno antecedente l'assunzione. Tale innovazione trova applicazione anche in caso di lavoro domestico, ove la comunicazione effettuata all'inps con le modalità previste dalla legge n. 2/09 è ugualmente valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di presentazione del modello Q. l'innovazione impatta sull'attività di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno degli uffici immigrazione, che nell'istruttoria di un permesso di soggiorno per lavoro non dovranno più accertare la presenza, tra la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, del modello Q e della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello unico immigrazione, ma unicamente la sussistenza di copia del nuovo modello Unilav, che si trasmette ugualmente in formato elettronico. È in fase di realizzazione un adeguamento del sistema informatico preposto all'attività di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno che consentirà di accedere direttamente al sistema Unilav. Festività Mancata emanazione del decreto di spostamento della loro celebrazione Lʼart. 1, comma 24, del Dl n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 (c.d. manovra di Ferragosto) ha demandato ad un Dpcm, da emanare entro il 30 novembre di ogni anno, la possibilità di prevedere una diversa decorrenza di alcune festività nazionali previste in via generale da leggi dello Stato (legge n. 260/1949 e il Dpr n. 792/1985). Tale decreto, ad oggi, non è stato emanato. Dal momento che la disposizione in esame non apporta alcuna modifica diretta con riguardo alle date delle ricorrenze sopra menzionate e in assenza del decreto cui fa riferimento la norma, continuano a trovare applicazione le festività elencate allʼart.142 del Ccnl del vigente Terziario, Distribuzione e Servizi. DECRETO LEGGE 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (omissis) TITOLO I Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria Articolo 1 Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica (omissis) 8

10 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari 24. A decorrere dallʼanno 2012 con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 novembre dellʼanno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei santi patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica. (omissis) Lavoratori neocomunitari Libero accesso dei cittadini romeni e bulgari al mercato del lavoro italiano SINDACALE / WELFARE I ministeri dellʼinterno e del Lavoro, con circolare n. 726 del 3 febbraio 2012, ribadiscono la cessazione, al 31 dicembre 2011, del regime transitorio relativo alle limitazioni per lʼaccesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati di Romania e Bulgaria. Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2012, i cittadini romeni e bulgari possono liberamente accedere al mercato del lavoro italiano per tutti i settori di attività. Decreto Semplificazioni e sviluppo Il ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti operativi Il ministero del Lavoro, con circolare n. 2 del 16 febbraio 2012, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi, relativamente allʼapplicabilità delle nuove disposizioni dettate dal decreto legge n. 5/2012 (c.d. decreto Semplificazioni). In particolare, si segnalano le importanti novità introdotte dalla nuova norma in materia di: interdizione anticipata per le lavoratrici madri: dal 1 affidata in via esclusiva alle Asl la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose; assunzione disabili: le comunicazioni relative alla sospensione degli obblighi occupazionali per le imprese interessate da interventi di integrazione salariale saranno effettuate direttamente al ministero del Lavoro in tutti i casi in cui il datore di lavoro abbia unità produttive ubicate in più province; Libro unico del lavoro: differenza tra la nozione di omessa registrazione e quella di infedele registrazione; responsabilità solidale negli appalti: la solidarietà per quanto attiene alle retribuzioni comprende le quote di trattamento di fine rapporto relative al periodo di esecuzione del contratto di appalto. CIRCOLARE del ministero del Lavoro n. 2 del 16 febbraio Decreto legge n. 5/2012 (decreto Semplificazioni). Novità in materia di lavoro e legislazione sociale. Primi chiarimenti interpretativi per il personale ispettivo. Sulla Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 è stato pubblicato il Dl n. 52/20128 (cd. decreto Semplificazioni) che 9

11 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari ha introdotto importanti novità in materia di lavoro e legislazione sociale, su alcune delle quali, nelle more della conversione in legge, occorre fornire dei primi chiarimenti interpretativi ai fini di un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza. Provvedimenti in materia di astensione anticipata lavoratrici madri (articolo 15) L'articolo 15 del Dl introduce anzitutto importanti novità in materia di interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri, intervenendo sulle competenze accertative e previdenziali delle Direzioni territoriali del lavoro. Vanno in particolare segnalate le modifiche al comma 3 dell'art. 17 del Dlgs n. 151/2001, secondo le quali alla Asl è devoluta, in via esclusiva, tutta la procedura di interdizione anticipata del lavoro per gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose, compresa l'adozione del provvedimento finale di astensione sino ad oggi di competenza delle direzioni territoriali del lavoro. Rimane invece attribuita alla competenza delle Direzioni del lavoro l'istruttoria e l'emanazione del provvedimento di interdizione legata a condizioni pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e all'impossibilità di spostamento ad altre mansioni. Al fine di consentire ai competenti servizi delle Asl di organizzare l'attività procedimentale di rilascio dei provvedimenti di astensione per le gravi complicanze della gravidanza, le modifiche in questione trovano applicazione a far data dal 1º aprile Ne consegue che le direzioni territoriali del lavoro potranno emettere tali provvedimenti entro e non oltre il 31 marzo 2012; gli Uffici dovranno quindi istruire le richieste di astensione definibili entro tale data, rimandando alla competenza delle Asl l'istruttoria delle domande destinate a essere definite con provvedimenti da emanarsi dal 1º aprile. Modifiche in materia di comunicazioni obbligatorie e di assunzioni dei soggetti disabili (articolo 18) L'articolo 18 del Dl interviene a chiarire il problema interpretativo che si era venuto a creare in ordine agli obblighi di comunicazione ai servizi competenti del cd personale extra nei settori del turismo e dei pubblici esercizi a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 4 della L n. 183/2010 (cd Collegato lavoro), di una disciplina specifica del settore turistico in parte sovrapponibile con quanto già previsto dall'art. 10, comma 3, del Dlgs n. 368/2001. Più in particolare il legislatore del Dl 5/2012 ha abrogato quella parte del predetto art. 10, comma 3, del Dlgs n. 368/2001 nella quale si prevedeva la possibilità di comunicare ai servizi competenti i cd lavoratori extra del settore turistico e pubblici esercizi entro 5 giorni dall'assunzione. In forza di tale abrogazione nonché di una integrazione dell'art. 9bis, comma 2, del Dl n. 510/1996 anche i lavoratori extra sono soggetti agli obblighi comunicazionali generalmente previsti per i settori turismo e pubblici esercizi, rispetto ai quali è data la possibilità di effettuare una comunicazione pur sempre preventiva dei soli dati essenziali del lavoratore e del datore di lavoro, da completare entro i successivi tre giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro. Si ricorda che la comunicazione sintetica in questione, per tali settori, prescinde dall'esistenza di ragioni di urgenza connessa ad esigenze produttive e va integrata entro tre (e non cinque) giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 8diffidabile) di cui all'art. 19, comma 3, del Dlgs n in materia di collocamento obbligatorio l'art. 18 del decreto introduce inoltre alcune modifiche all'art. 4 del Dpr n. 333/2000 volte a consentire che, in relazione alla sospensione degli obblighi occupazionali per le imprese interessate da interventi di integrazione salariale (artt. 1 e 3, L n. 223/1991 e art. 1, Dl n. 726/1984), le relative comunicazioni siano effettuate direttamente al ministero del lavoro e delle Politiche sociali (in particolare alla direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, ex Dg del mercato del lavoro) in tutti i casi in cui il datore di lavoro abbia unità produttive ubicate in più province. Semplificazioni in materia di Libro unico del lavoro Dopo le novità in materia di Libro unico del lavoro introdotte dall'art. 40, comma 4, del Dl n. 201/2011(convertito da L n. 214/2011, cosiddetto decreto Monti), che ha spostato alla fine del mese successivo a quello di riferimento il termine di compilazione del documento, il decreto Semplificazioni ha normativizzato alcune indicazioni interpretative già fornite da questa Direzione generale sulla applicazione del relativo regime sanzionatorio. 10

12 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Più in particolare l'art. 19, comma 1, del dl n. 5/2012 ha previsto in modo del tutto analogo a quanto già chiarito dal vademecum del 5 dicembre 2008 (sez. c, risposta n. 5) e dalla risposta a interpello n. 47/2011 che: la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione ; la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati (...) diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. Tali precisazioni, in quanto già contenute in atti di indirizzo interpretativo di questo ministero, non vanno pertanto a incidere significativamente sulle modalità applicative delle sanzioni in materia di lul che rimangono sostanzialmente inalterate. Si ricorda peraltro che tutte le violazioni in materia Lul (a eccezione di quella per omessa conservazione, cfr circ. n. 23/2011) sono oggetto di diffida obbligatoria, ivi compresa la violazione concernente l'infedeltà delle registrazioni. Quanto alla punibilità delle omesse registrazioni, andrà pertanto applicata una sola sanzione per ciascun mese di riferimento e in base al numero dei lavoratori interessati (da euro 150 a euro fino a dieci lavoratori, da euro 500 a euro oltre dieci lavoratori), a prescindere dal numero di omissioni contenute nel Lul (quindi se le omissioni riguardano quattro lavoratori per tre mensilità, la sanzione, a seguito di diffida ottemperata, sarà pari a euro 150X3 mesi). Quanto alla punibilità per le infedeli registrazioni occorrerà verificare che i dati riportati sul Libro siano quantitativamente o qualitativamente diversi da quella che è stata l'effettiva prestazione lavorativa resa o l'effettiva retribuzione/compenso elargito. In via esemplificativa, la sanzione prevista dall'art. 39, comma 7 del Dl n. 112/2008 sarà pertanto applicabile nelle ipotesi dei cosiddetti fuori busta o di una indicazione delle ore di lavoro quantitativamente diversa da quelle effettivamente prestate. Viceversa, non sarà applicabile la sanzione quando le somme erogate al lavoratore o l'orario di lavoro osservato dallo stesso siano effettivamente quelli indicati nel Lul, pur in violazione di specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo (ad esempio, retribuzione virtuale e limiti quantitativi dei lavoratori parttime in edilizia), ferme restando eventuali diverse ipotesi sanzionatorie o azioni di recupero contributivo da parte dell'istituto. SINDACALE / WELFARE Responsabilità solidale negli appalti (articolo 21) Significativa è anche la modifica, da parte dell'articolo 21 del Dl Semplificazioni, in materia di responsabilità solidale negli appalti. Fermo restando quanto già previsto dall'art. 35, comma 28, del Dl n. 223/2006 (conv. da L n. 248/2006) in ordine alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e (...) assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, il legislatore ha ora chiarito l'ambito della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore prevista dall'art. 29 del Dlgs n. 276/2003. in particolare dalla nuova formulazione normativa si evince che la solidarietà, quanto al profilo retributivo, comprende le quote di trattamento di fine rapporto (...) in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con ciò eliminando ogni ipotesi interpretativa volta ad addebitare al responsabile in solido l'intero ammontare del Tfr dovuto al lavoratore dell'appaltatore/subappaltatore che, durante il periodo di svolgimento dell'appalto, abbia maturato il diritto al trattamento. Una ulteriore precisazione esclude invece espressamente dall'ambito della responsabilità solidale qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento, con ciò introducendo una vera e propria novità rispetto a quanto ritenuto in via interpretativa da questo ministero con risposta a interpello n. 3/2010, che riteneva sussistere la solidarietà per tali sanzioni in quanto aventi natura risarcitoria. 11

13 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Detassazione Accordo territoriale 2012 Applicabilità dellʼaccordo territoriale sulla detassazione 2012 per le aziende che adottano contratti collettivi diversi da quelli del Terziario e del Turismo ma aderenti ad associazioni facenti parte di Confcommercio Lombardia In data 13 gennaio 2012, Confcommercio Lombardia e le organizzazioni sindacali Cgil Lombardia, Cisl Lombardia e Uil Lombardia hanno sottoscritto, per lʼanno 2012, l'accordo territoriale relativo alla detassazione delle somme erogate, a fronte di incrementi di produttività, dalle aziende aderenti alle Ascom provinciali, che applicano contratti collettivi diversi da quelli del Terziario e del Turismo (pulizie, impianti sportivi, artigiani ecc.) Fermo restando che i limiti e le condizioni del sostegno fiscale verranno definiti con apposito decreto ministeriale, e che sino a quando tale determinazione non avverrà non sarà possibile applicare lʼaliquota sostitutiva, si sottolinea che: la detassazione viene applicata ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti ad associazioni facenti parte di Confcommercio Lombardia; i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale lʼazienda; i datori di lavoro informeranno la rispettiva rappresentanza sindacale e daranno comunicazione ai loro dipendenti dellʼattuazione della presente intesa. VERBALE DI ACCORDO tra Confcommercio Lombardia, Cgil Lombardia, Cisl Lombardia e Uil Lombardia del 13 gennaio Premesso che con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'agenzia delle Entrate e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge 53 del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione a incrementi di produttività per il periodo di imposta 2011; l'art. 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comam 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha esteso a tutto il 2012 la medesima disciplina. Le parti convengono quanto segue. Per l'anno 2012 con il presente accordo, le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro, anche se di settore merceologico diverso, ma applicati presso le imprese aderenti alle associazioni facenti parte di Confcommercio Lombardia, sono recepiti dalla presente intesa,ai sensi della citata circolare 3E dell'agenzia delle Entrate e del ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 sono riconducibili a incrementi di produttività,qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa oad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di eventuali indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva. I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo, domenicale)erogati nel 2012, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti,anche se occupati presso sedi o unità produttive fori dal territorio in ci a sede legale l'azienda. 12

14 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari I datori di lavoro informeranno la rispettiva rappresentanza sindacale e daranno comunicazione ai loro dipendenti della presente intesa. Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intse derivanti dlla contrattazione di secondo livello i cui ai sistemi contrattuali di riferimento. Firmato lʼaccordo territoriale sulla detassazione 2012 per il settore Turismo: aziende aderenti allʼassociazione Albergatori Milano In data 9 gennaio 2012, lʼassociazione Albergatori Milano e le organizzazioni sindacali FilcamsCgil, FisascatCisl e UiltucsUil hanno sottoscritto, per lʼanno 2012, l'accordo territoriale relativo alla detassazione delle somme erogate a fronte di incrementi di produttività. Fermo restando che i limiti e le condizioni del sostegno fiscale verranno definiti con apposito decreto ministeriale, e che sino a quando tale determinazione non avverrà non sarà possibile applicare lʼaliquota sostitutiva, si sottolinea che: la detassazione viene applicata ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti allʼassociazione Albergatori Milano; i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale lʼazienda. SINDACALE / WELFARE VERBALE DI ACCORDO tra tra Associazione Albergatori Milano, FilcamsiCgil Milano, Fisascat/Cisl Milano e Uiltucs/Uil Milano del 9 gennaio 2012 Premesso che con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'agenzia delle Entrate ed il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione per i1 periodo d'imposta 2011 dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività; l'articolo 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello; Federalberghi, con la partecipazione di Confcommercio Imprese per l'italia, e FilcamsCgil, FisascatCisl e UiltucsUil hanno sottoscritto un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività; qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta Le parti convengono quanto segue. Per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale applicata dalle imprese aderenti a Associazione Albergatori Milano sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'agenzia delle Entrate e del ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva. I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale, o dall'accordo quadro di cui in premessa, applicati in azienda (quali, ad esempio, il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal Ccnl Turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto 13

15 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009,2010 e I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda. Firmato lʼaccordo territoriale sulla detassazione 2012 per il settore Turismo: aziende aderenti a Fiavet Lombardia. In data 9 gennaio 2012, Fiavet Lombardia e le organizzazioni sindacali FilcamsCgil, FisascatCisl e UiltucsUil hanno sottoscritto, per lʼanno 2012, l'accordo territoriale relativo alla detassazione delle somme erogate a fronte di incrementi di produttività. Fermo restando che i limiti e le condizioni del sostegno fiscale verranno definiti con apposito decreto ministeriale, e che sino a quando tale determinazione non avverrà non sarà possibile applicare lʼaliquota sostitutiva, si sottolinea che: la detassazione viene applicata ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti a Fiavet Lombardia; i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale lʼazienda. VERBALE DI ACCORDO tra Fiavet Lombardia, Filcams/Cgil Lombardia, Fisascat/Cisl Lombardia e Uiltucs/Uil Lombardia del 9 gennaio 2012 Premesso che con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'agenzia delle Entrate ed il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione per il periodo d'imposta 2011 dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività; l'articolo 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello; Federalberghi, con la partecipazione di Confcommercio Imprese per l'italia, e FilcamsCgil, FisascatCisl e UiltucsUil hanno sottoscritto un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività; qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2012; Le parti convengono quanto segue. Per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale applicata dalle imprese aderenti a Fiavet Lombardia sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'agenzia delle Entrate e del ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva. I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale, o dall'accordo quadro di cui in premessa, applicati in azienda (quali, ad esempio, il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal Ccnl Turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata 14

16 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009,2010 e I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda. Firmato lʼaccordo territoriale sulla detassazione 2012 per il settore Turismo: aziende aderenti a Epam Associazione provinciale milanese pubblici esercizi In data 9 gennaio 2012, Epam Associazione provinciale milanese pubblici esercizi e le organizzazioni sindacali FilcamsCgil, FisascatCisl e UiltucsUil hanno sottoscritto, per lʼanno 2012, l'accordo territoriale relativo alla detassazione delle somme erogate a fronte di incrementi di produttività. Fermo restando che i limiti e le condizioni del sostegno fiscale verranno definiti con apposito decreto ministeriale, e che sino a quando tale determinazione non avverrà non sarà possibile applicare lʼaliquota sostitutiva, si sottolinea che: la detassazione viene applicata ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti a Epam Associazione provinciale milanese pubblici esercizi; i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale lʼazienda. SINDACALE / WELFARE VERBALE DI ACCORDO tra Epam, Associazione provinciale milanese pubblici esercizi, FilcamsCgil Milano, FisascatCisl Milano e UiltucsUil Milano del 9 gennaio Premesso che con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'agenzia delle Entrate ed il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione per il periodo d'imposta 2011 dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività; l'articolo 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello; Federalberghi, con la partecipazione di Confcommercio Imprese per l'italia, e FilcamsCgil, FisascatCisl e UiltucsUil hanno sottoscritto un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività; qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta Le parti convengono quanto segue. Per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale applicata dalle imprese aderenti a Epam Associazione provinciale milanese pubblici esercizi sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'agenzia delle Entrate e del ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva. I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale, o dall'accordo quadro di cui in premessa, applicati in azienda (quali, ad esempio, il trattamento economico per il 15

17 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari lavoro straordinario e l'indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal Ccnl Turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda. 770 Semplificato Pubblicato il modello per lʼanno 2012 Sul sito dell'agenzia delle Entrate è disponibile il modello 770 Semplificato per gli adempimenti dei sostituti d'imposta per lʼanno Tra le novità di questʼanno segnaliamo lʼevidenziazione in dichiarazione: del contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori a euro ,00 determinato in sede di conguaglio fiscale di fine anno dai sostituti dʼimposta; dellʼincentivo previsto per i lavoratori rientrati in Italia dopo un'esperienza professionale estera; della maggiore deduzione dei contributi alla previdenza complementare per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare per la prima volta dal 1 gennaio

18 Sindacale / Welfare Giurisprudenza COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Comporto e aspettativa CASSAZIONE sez. lav. 17 novembre 2010, n (da Dir.&Prat. Lav. n. 20/11, pag. 1207). È corretta l'interpretazione del giudice del merito secondo cui la clausola del contratto collettivo nazionale di lavoro, nella parte in cui prevede che, superato il periodo di comporto di dodici mesi, su richiesta del lavoratore, impossibilitato a riprendere servizio, potrà essere concessa un'aspettativa, gli attribuisce il diritto o, quanto meno, un interesse qualificato a un ulteriore periodo di sospensione del rapporto. SINDACALE / WELFARE ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Recesso per giusta causa CASSAZIONE sez. lav. 7 dicembre 2010, n (da Dir.&Prat. Lav. n. 22/11, pag. 1322). La timbratura del cartellino, nell'apposito apparecchio marcatempo, effettuata falsamente in favore di altro collega di lavoro, configura il deliberato e volontario tentativo di trarre in inganno il datore di lavoro. Tale condotta è idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto di lavoro fra le parti e legittima il recesso per giusta causa. 17

19 Sindacale / Welfare Amministrazione del personale TABELLE DELLE RETRIBUZIONI Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Lavoratori qualificati Paga base (1/4/2012) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/1/90) Livello Euro Euro Euro Quadro 1665,73+250,76* 540,37 25,46 I 1500,50 537,52 24,84 II 1297,93 532,54 22,83 III 1109,37 527,90 21,95 IV 959,46 524,22 20,66 V 866,83 521,94 20,30 VI 778,23 519,76 19,73 VII 666,28+5,16 517,51 19,47 * Dal 1 luglio 2008 lʼindennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. Lʼimporto passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro. APPRENDISTI Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo. Terzo elemento o assegno supplementare Provincia Importo Euro Bergamo 10,33 Brescia 8,78 Como 7,75 Cremona 2,07 Lecco 7,75 Lodi 11,36 Mantova 2,07 Milano 11,36 Pavia 2,07 Sondrio 2,07 Varese 7,75 18

20 Sindacale / Welfare Amministrazione del personale Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Categoria Paga base (1/4/2012) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/10/86) Euro Euro Euro I 905,70 530,04 15,49 II 758,78 526,11 14,46 PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA) Euro Categoria I 10,52 Categoria II 9,54 Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari Lavoratori qualificati Categoria lusso, I e II Livello Paga base (1/3/2012) Contingenza Terzo elemento Totale Euro Euro Euro Euro Q.A 1.477,92 542,70 5, ,80 Q.B 1.333,13 537,59 5, ,90 I 1.206,23 536,71 4, ,12 II 1.061,45 531,59 7, ,47 III 947,17 528,26 3, ,79 IV 892,75 524,94 3, ,41 V 807,19 522,37 3,63 * 1.333,19 VI S 757,80 520,64 5, ,41 VI 739,81 520,51 5, ,29 VII 662,57 518,45 6, ,89 SINDACALE / WELFARE Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari Lavoratori qualificati Categoria III e IV Livello Paga base (1/3/2012) Contingenza Terzo elemento Totale Euro Euro Euro Euro Q.A 1.472,24 542,19 5, ,61 Q.B 1.327,97 537,12 5, ,27 I 1.201,07 536,24 4, ,49 II 1.057,06 531,20 7, ,69 III 970,30 527,91 3, ,57 IV 889,39 524,64 3, ,75 V 804,09 522,09 3,63 * 1.329,81 VI S 754,96 520,38 5, ,31 VI 736,97 520,25 5, ,19 VII 659,99 518,22 6, ,08 * Il terzo elemento del 5 livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri. N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: dal 1 luglio % dal 1 gennaio % dal 1 gennaio % dal 1 gennaio % (1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: I anno 80% II anno 85% III anno 90% IV anno 95% (2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali. 19

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