T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 17 dicembre 2008, n. 2903,
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1 T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 17 dicembre 2008, n. 2903, Sull art. 43 TU. E irrilevante il vizio del procedimento. Al proprietario spetta l integrale risarcimento del danno subito per la perdita del bene. FATTO Con atto notificato e depositato rispettivamente il 17 maggio ed il 30 maggio del 2007 il ricorrente, proprietario di un area di mq nel Comune di San Severo identificata in catasto alla partita fg. 12 par.lle 83 ed 86, ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio citato e svolto anche azione risarcitoria. Premette che l area di che trattasi, di natura edificatoria, era stata individuata dal Commissario Prefettizio della Provincia di Foggia con delibera n. 151 del 1995 per la costruzione della nuova sede dell Istituto Tecnico per Geometri, che il Consiglio Provinciale con delibera n. 319 del 1996 ebbe ad approvare il 1^ stralcio del progetto della suddetta opera pubblica dichiarando contestualmente la pubblica utilità dei relativi lavori oltre che la loro indifferibilità ed urgenza,, che con decreto n. 88/1996 il Sindaco ebbe ad autorizzare l occupazione temporanea e d urgenza a favore della Provincia statuendo all art. 5 che essa occupazione avrebbe avuto la durata massima di 5 anni decorrenti dall effettiva occupazione (avvenuta il 30 ottobre 1996), che i lavori iniziati il 25 marzo 1997 venivano ultimati in data 10 gennaio 2000, che nel contempo esso interessato non intendendo accettare la indennità provvisoria come determinata ed offerta con decreto n. 319 del 28 marzo 1996, aveva adito la Corte di Appello di Bari per chiedere la liquidazione della giusta indennità. Aggiunge che la Corte di Appello, dopo aver trattenuto in decisione la causa ne disponeva la rimessione in ruolo non risultando mai emesso il decreto di esproprio e che ancora successivamente abbia accolto la domanda di esso Verrone. Lamenta quindi che non sia stato mai emanato il decreto di esproprio, il che trova conferma anche nel decreto ora gravato in cui si dà atto dell assenza di detto provvedimento. Deduce quindi in diritto i seguenti motivi: 1) Violazione dell art. 7 legge 241 e del giusto procedimento, siccome mai data comunicazione del procedimento che poi ha portato al decreto n. 248/07. 2) Violazione artt. 2,3,42 e 97 Cost e degli artt. 37 e 43 del dpr n. 327/01 nonché degli artt. 1,3 e 6 della 241. Eccesso di potere. Vi è assoluta carenza di istruttoria quanto al danno da risarcire; v è carenza motivazionale perchè non espresse le ragioni che inducono l amministrazione ad escludere la possibilità di restituzione dei beni privati illegittimamente trasformati. Si è avuta una applicazione distorta dell art. 43 legge 327 soprattutto quanto alla quantifiacazzione della somma da risarcire che è stata determinata come se si trattasse di una indennità di esproprio. Afferma la parte, che comunque viene a richiedere una CTU a riguardo, che il risarcimento a disporsi deve essere ancorato al valore venale dei suoli che, sottolinea, sono aree edificabili. Si è costituita in giudizio la Provincia di Foggia che ha richiamato precedente contenzioso instaurato dall attuale ricorrente quanto alla stima della indennità 1
2 provvisoria offerta col decreto del 28 marzo 1996 e conclusosi con sentenza della Corte di appello di Bari n. 226 del 25 febbraio 2003 che quantificava essa indennità in somma pari agli attuali ,10 euro. Ha sottolineato che il Dirigente UTC ha provveduto a quantificare il risarcimento nella misura di ,39 parametrata alla indennità di occupazione definitiva dal 1997 al oltre 3.500,00 per spese di giudizio, come riveniente dalla sentenza della Corte di Appello cui era seguita la sentenza Tar n. 1567/07 di esecuzione esplicitando che esso risarcimento veniva quantificato nella misura di euro somma che è stata decurtata del 40% in quanto non accettata e già depositata presso la Cassa DD.PP. Servizio Tesoreria pari ad euro La difesa della Provincia ha provveduto a contestare le avverse censure concludendo per il rigetto del gravame. Parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale in data 8 ottobre 2008, ribadendo le sue prospettazioni difensive. DIRITTO E indiscusso che per i suoli del ricorrente su cui è stato costruito l istituto scolastico non vì è mai stato il decreto di esproprio, il che tra l altro ha comportato che la stessa Corte di Appello di Bari, adita dal sig. Verrone per la determinazione della indennità definitiva di espropriazione e di occupazione legittima, abbia limitato la sua statuizione alla solo indennità di occupazione. Ciò premesso, e passando all esame del decreto ora gravato assunto ai sensi e per gli effetti dell art. 43 della legge 327/01 (acquisizione sanante) ne ravvisa il Collegio la illegittimità in parte qua, e cioè nella parte (finale dell intero provvedimento, e cioè p. 4 del dispositivo) in cui il dirigente responsabile del settore Servizi Tecnici provvede a quantificare il risarcimento dei danni per i 1332 mq che si andavano ad acquisire nella misura di euro ,39 somma che è stata decurtata del 40% in quanto non accettata e già depositata presso la CASSA DD.PP. servizio Tesoreria pari ad euro ,03 che verrà corrisposta dopo la emissione di Nulla Osta allo svincolo. Per la rimanente parte in cui si dispone per l acquisizione ex art. 43 legge 327/01 (t.u. sulle espropriazioni) dei suoli del ricorrente interessati dall opera pubblica (costruzione Istituto Tecnico per Geometri Alberti di San Severo) al patrimonio indisponibile del Comune il gravato provvedimento risulta legittimo o quanto meno immune dalle censure espresse. Atteso che la perdita della proprietà può derivare solo da un giusto procedimento espropriativo, va osservato e con richiamo a principi affermatisi negli ultimi anni (e si parla ormai del tramonto definitivo del principio dell accessione invertita, cfr. CdS Sez. VI n. 2582/07), che anche dopo la realizzazione dell opera pubblica la proprietà del bene rimane all originario titolare finchè non sia adottato un formale provvedimento di acquisizione ora disciplinato dall art. 43 del dpr 327/01 con annessa liquidazione di risarcimento dei danni al privato inciso. Invero il primo comma dell art. 43 citato così testualmente si esprime: Valutati gli interessi in conflitto l autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico 2
3 modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vano risarciti i danni. Orbene quello dell Autorità che dispone non per la restituzione al privato ma per l acquisizione al patrimonio indisponibile costituisce un provvedimento che regolarizza dall esterno la procedura espropriativa (nella specie dopo la occupazione dei suoli non v era stato nel quinquennio successivo ed ancora dopo un decreto di esproprio) disciplinando le pretese risarcitorie dei privati in conformità di principi da tempo presenti nel diritto comune europeo. Esso art. 43 consegue quindi e secondo una ormai consolidata giurisprudenza, una finalità di sanatoria di situazioni nelle quali l autorità dello stato si sia espressa mediante una compressione del fondamentale diritto di proprietà in assenza di procedure legittime di esproprio. Non rileva cioè la causa della illegittimità del comportamento, se cioè eseguito in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità od a seguito dell annullamento di essa o per altre cause; ciò che è sostanziale è che l interesse pubblico non può essere soddisfatto che col mantenimento della situazione ablativa, che vede come contro altare il risarcimento al privato dei danni conseguenti ad essa ablazione. Orbene a fronte di detti principi, ed indubbio che la posizione della p.a. si configura in termini di potestà ( può dice la norma), ritiene il Collegio che vada disatteso il vizio procedimentale dedotto nel primo motivo avverso il provvedimento di acquisizione sanante posto in essere dal dirigente comunale per mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento. Invero le norme sulla partecipazione non devono avere una applicazione formale ma essere intese ed applicate in modo sostanziale(concezione funzionale dell art. 7 legge 241 vedi sent. questo Tribunale n. 2312/2002 nonché e soprattutto art. 21 octies secondo comma legge 241). Nella specie il privato nemmeno in questa sede indica elementi che, qualora valutati, avrebbero potuto incidere sulla adozione o meno della c.d. acquisizione sanante. V era stato pure un pregresso contenzioso presso il G.O. (Corte di Appello di Bari) in ordine alle indennità sia di esproprio che di occupazione, il che porta a ritenere che seppure aliunde il privato era comunque già a conoscenza di quelle che erano le intenzioni della p.a., vale a dire acquistare la proprietà del suolo su cui era stata costruita la scuola con la conseguenza che il lamentato mancato avviso non viene, a parere del Collegio, ad acquisire qui una valenza tale da poter invalidare il tutto. Va invece accolta la censura avverso il quantificato risarcimento dedotta nel 2^ motivo con conseguente accoglimento della pure esperita, nel contesto dell atto introduttivo, azione di condanna. Invero, come giustamente dedotto da parte ricorrente, l acquisizione sanante di cui all art. 43 del t.u. sulle espropriazioni comporta non già una mera indennità espropriativa ( inconferente in sede di applicazione del particolare istituto), ma piuttosto un integrale risarcimento dei danni corrispondenti al ristoro del pieno valore venale dei beni, presupposto questo obliterato dal dirigente della Provincia che pare muoversi nell ottica di una indennità da erogare, come se si trattasse di emettere ora per allora un decreto definitivo di esproprio mai erogato. Va qui ribadito che l istituto dell acquisizione sanante è stato concepito dallo stesso 3
4 legislatore nazionale ed in derivazione dalla Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo come strumento di garanzia piena delle prerogative economiche della proprietà privata attraverso una sua piena reintegrazione di valore, reintegrazione che nell attività provvedi mentale del Dirigente della Provincia non risulta. Il ricorso quindi va accolto sotto questo profilo con conseguente annullamento della pretesa della Provincia di Foggia di limitare la entità del risarcimento e nei termini espressi al punto 4 del dispositivo dell atto impugnato. Ritiene ora il Collegio che per la definizione della questione risarcitoria, le parti dovranno addivenire ad un accordo ai sensi dell art. 35 comma 2^ del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 norma pure richiamata da parte ricorrente- e sulla base dei seguenti criteri: deve farsi riferimento al valore di mercato dell area interessata, se del caso sollecitandosi un apposita stima da parte dell UTE Ufficio Tecnico Erariale, ora Agenzia del Territorio (e questo potrebbe farlo soprattutto l Amministrazione provinciale), e ciò anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del che ha dichiarato illegittimo l art. 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333 nella parte in cui non prevede il ristoro integrale del danno subito per effetto dell occupazione acquisitiva da parte della p.a. corrispondente al valore di mercato del bene occupato; il valore di mercato deve essere considerato al momento in cui il fatto illecito si è consumato, ossia a quello della radicale trasformazione del fondo e cioè alla conclusione dei lavori di costruzione (10 gennaio 2000 come pur riferito dal ricorrente nell atto introduttivo) e siccome essa si è verificata durante l occupazione legittima, bisogna far riferimento in concreto alla data di scadenza di essa occupazione legittima; esso valore poi sarà espresso in termini monetari che tengano conto del fenomeno inflattivo fino alla data della presente decisone; sull importo come sopra determinato, dovranno essere poi corrisposti interessi moratori dal quinto anno di avvenuta occupazione sino all effettivo soddisfo. Qualora le parti non concludano alcun accordo e nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente, parte ricorrente potrà chiedere a questa Sezione l esecuzione della presente decisione per l adozione delle misure consequenziali, ivi compresa -se del caso- nomina di commissario ad acta e/o predisposizione di eventuale CTU oppure di verificazione. Spese di giudizio che in parte possono compensarsi, ravvisandosene motivi, per la parte rimanente si liquidano come da dispositivo e secondo il principio della soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III accoglie il ricorso in epigrafe nei termini e modi di cui in parte motiva, vale a dire con annullamento dell atto gravato solo nella parte in cui viene a quantificare il risarcimento dovuto al privato. Condanna la Provincia di Foggia al risarcimento dei danni con le modalità sopra espresse. 4
5 Condanna la Provincia di Foggia alla rifusione delle spese del presente giudizio, spese che in parte compensate per la rimanente parte si liquidano in complessivi 2.000,00 (duemila). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22/10/2008 con l'intervento dei Magistrati: Amedeo Urbano, Presidente Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore Roberta Ravasio, Referendario DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/12/2008 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 5
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