COMUNE DI LANCIANO. Città Medaglia D Oro al V.M. Provincia di Chieti C.A.P P.IVA

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1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEI SERVIZI DEL COMUNE DI LANCIANO Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO Il presente capitolato ha come oggetto l'affidamento: a) del servizio per la prevenzione e protezione dai rischi comprendenti tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al titolo I artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; b) della sorveglianza sanitaria e protezione della salute del personale di questo Ente; Art. 2 - PRESTAZIONI CONTRATTUALI Le prestazioni di cui all'art. 1, lettera a) consisteranno nella valutazione dei rischi ai sensi del d. lgs. 81/08, nelle attività di Informazione e formazione, nella formazione specifica, nelle rilevazioni strumentali e in attività di consulenza. Relativamente alla valutazione dei rischi saranno rese le seguenti attività: A) forniture del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, conforme al disposto di cui all art. 31 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 relativo responsabile (R.S.P.P.); B) svolgimento dell analisi dei rischi e redazione del relativo Documento di Valutazione (D.V.R.); C) Quando richiesto dall Amministrazione, svolgimento delle analisi dei rischi interferenziali e redazione del relativo Documento di Valutazione (D. U.V.R. l.); D) Analisi dei seguenti rischi e stesura del relativo Documento di Valutazione: a) rischio Chimico; b) rischio Rumore; c) rischio Vibrazioni; 1

2 d) rischio Movimentazione Manuale dei Carichi; e) rischio Biologico; f) Ergonomia ed illuminamento; g) rischio Stress lavoro correlato; h) rischio incendio; E) Redazione del lay - out e dei piani di evacuazione; F) Stesura del fascicolo tecnico dei macchinari ed attrezzature G) Analisi e catalogazione delle sostanze e dei preparati (pericolosi e non) utilizzati nelle lavorazioni. Relativamente alla Informazione e formazione saranno rese le seguenti attività: a) corso di informazione e formazione dipendenti modulo generale (4 ore) b)corso di informazione e formazione dei dipendenti modulo specifico rischio medio (8 ore) c) corso di informazione e formazione dei Lavoratori per la Sicurezza (32 ore) d)corso di aggiornamento annuale R.L.S. (8 ore) e) corso di Formazione addetti antincendio (8 ore) f) corso di Formazione addetti primo soccorso (12 ore) g) Corso di Formazione dirigenti (16 ore) h)corso di Formazione preposti (8 ore) i) Corso di formazione addetti Lavori in quota (8 ore) j) corso di formazione addetti impianti elettrici (norma CEI 11-27) k) corso di informazione e formazione dipendenti esterni in forza all Ente(L.S.U.) Relativamente alla formazione specifica le attività da rendere saranno le seguenti: a) formazione addetti conduzione macchine operatrici - piattaforme, cestelli, ecc b)formazione addetti conduzione macchine operatrici - escavatori, terne, caricatori,ecc... c) formazione addetti conduzione macchine operatrici - gru d)formazione addetti conduzione macchine operatrici - trattori 2

3 Riguardo alle rilevazioni strumentali si dovrà dare luogo a: a) Rilevazione strumentale rumore b)rilevazione strumentale vibrazioni c) Rilevazione strumentale illuminamento Con riferimento alle attività di consulenza l affidatario dovrà eseguire: a) Analisi ditte in appalto e verifica idoneità tecnico - professionale b)sopralluoghi periodici all interno delle strutture comunali e rilascio report di verifica c) Gestione in materia di sicurezza e formazione degli LSU e collaboratori esterni presenti nel Comune d)consulenza ed affiancamento in controversie con organi ispettivi e) Verifica documentazione presente macchinari ed attrezzature f) Verifica segnaletica in ambienti di lavoro g) Verifica documentazione presente apparecchi di sollevamento - ascensori h)gestione documentale cadenze periodiche macchinari, attrezzature, impianti i) Gestione documentale cadenze periodiche mezzi estinguenti j) Gestione documentale cadenze periodiche autorizzazioni e certificati k) Verifica idoneità D.P.I. e verbali di consegna l) Verifica verbali di nomina addetti antincendio, primo soccorso, R.L.S. m) Stesura Programma di informazione e formazione Le prestazioni di cui all'art. 1, lettera b) riguardanti la sorveglianza sanitaria consisteranno nelle seguenti attività: a) Fornitura Medico Competente b)effettuazione visite mediche specifiche c) Effettuazione analisi cliniche dipendenti (se richiesto dalla Valutazione dei Rischi) d)comunicazione risultati visite mediche al SSN e) Sopralluogo del Medico Competente almeno 2 volte l'anno e rilascio report di verifica f) Elaborazione delle Cartelle Sanitarie e conservazione presso l'ente g) Elaborazione giudizi di idoneità, conservazione presso l'ente e consegna copia ai dipendenti 3

4 h)fornitura Cassette di Primo Soccorso e verifiche periodiche medicinali Tempi e modi per l esecuzione delle specifiche attività di competenza del R.S.P.P. saranno concordati con il direttore dell esecuzione nominato dall Ente, al quale verranno consegnati i documenti, le relazioni ed i risultati delle prove ed analisi effettuate. Restano a carico dell'ente i costi generali relativi ai locali messi a disposizione per le attività oggetto dell'appalto (es. energia elettrica, pulizie ecc.). Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE E DURATA. L importo dell affidamento del servizio ammonta ad euro ,00 oltre IVA al 22%. Il contratto avrà durata temporale di 36 mesi a decorrere dalla data di stipulazione. Art. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di cento punti, così suddivisi: Prezzo, massimo 40 punti. Prezzo del servizio, al netto delle imposte di legge. Il punteggio verrà assegnato secondo il criterio della proporzionalità inversa iperboloica e cioè si assegnerà il punteggio massimo (40 punti) all offerta di minore importo e si assegneranno alle altre offerte punteggi (P) proporzionalmente minori di 40 definiti dalla formula: P x = O min * P max / O x P x = punteggio da attribuire all offerta presa in considerazione; P max = punteggio massimo attribuito (40); O min = minore offerta tra quelle presentate (importo più basso); O x = offerta presa in considerazione; I punteggi saranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale. 4

5 Qualità, massimo 60 punti. La qualità sarà valutata sulla base dei seguenti parametri. Organizzazione dei servizi fino a 25 punti. Modelli e/o processi organizzativi (organigramma funzionale, definizione degli orari e dei turni di orari, caratteristiche di reperibilità del personale, caratteristiche del piano di comunicazione con il datore di lavoro, dirigenti e RSPP, medico competente). Fino a 10 punti. Processi di gestione operativa descrivendo come questi garantiscano sia gli standard di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro, sia l attuazione della sorveglianza sanitaria, sia il presidio sanitario di primo intervento. Fino a 8 punti. Disponibilità sul territorio comunale di locali per lo svolgimento delle attività di formazione ed informazione. Punti fino a 2, in relazione al numero dei locali ed alle dotazioni strumentali presenti. Tempestività negli interventi in caso di problematiche / controversie. Fino a punti 5 Piano delle attività, fino a 15 punti. Tipologia delle apparecchiature che saranno utilizzate per effettuare delle indagini relative all adempimento della sorveglianza sanitaria ovvero relative all erogazione delle prestazioni sanitarie. Fino a 5 punti. Tipologia e qualificazione del personale che verrà destinato allo svolgimento delle prestazioni previste in appalto. Fino a 10 punti. Condizioni migliorative, fino a 20 punti. Descrizione dei servizi aggiuntivi offerti. Fino a 5 punti. Soluzioni innovative per migliorare l efficienza dei servizi rispetto a quelli richiesti. Fino a 5 punti. 5

6 Proposte di campagne di prevenzione a favore di tutto il personale. Fino a 10 punti. Per ciascuno dei sub-criteri sopra indicati i punteggi saranno attribuiti secondo la seguente tabella: Giudizio Percentuale Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Ottimo 100% 2,00 5,00 8,00 10,00 Adeguato 75% 1,50 3,75 6,00 7,50 Parzialmente 50% 1,00 2,50 4,00 5,00 Scarsamente 25% 0,50 1,25 2,00 2,50 Inadeguato 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 Punteggio complessivo da 0 a 60. Il servizio sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore, dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell offerta considerata. In caso di parità di punteggio sarà preferita l offerta che avrà riportato il migliore punteggio negli elementi qualitativi. Le offerte che al parametro qualitativo non avranno raggiunto il punteggio di 35 punti su 60, saranno ritenute insufficienti per l affidamento qualitativo del servizio e, pertanto, non si procederà all apertura dell offerta economica. La stazione appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa abbia raggiunto in sede di valutazione tecnica (qualità organizzativa dell impresa, qualità del servizio) un punteggio minimo di 35 punti. 6

7 Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all appalto anche nel caso in cui la stazione appaltante non intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione, né verranno restituiti gli elaborati presentati. Art. 5 - PAGAMENTI Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza mensile, con mandato di pagamento a favore dell'appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, riporterà le modalità di pagamento, il codice IBAN ed il codice CIG. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Art. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'ente, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto di servizi. 7

8 In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza,l'ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ente. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni. Art. 7 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI E'obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad ,00 (un milione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'autorità, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad ,00 (un milione/0o). Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Art. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 8

9 L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli eventuali obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Nell ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti I'Ente, si riserva di effettuare, sulle somme da versare alla Società (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, IVA esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi violazioni dei suddetti obblighi, l'ente ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto Art. 9 -PENALI 9

10 In caso di inadempimenti da ascriversi all'aggiudicataria nel corso dell'appalto, saranno applicate le seguenti penali: mancata o carente predisposizione di una delle relazioni o di uno dei rapporti formalmente richiesti dall Ente: 2-8% (dal due all'otto per cento) sull imporlo contrattuale complessivo IVA esclusa; mancata effettuazione, da parte del medico competente sugli accertamenti periodici di sorveglianza, di uno dei prefissati sopralluoghi sugli ambienti di lavoro anche dopo formale richiesta dell'ente: 4% (quattro per cento) sull'importo contrattuale complessivo IVA esclusa; effettuazione di visite mediche non in conformità a quanto prescritto dal presente Capitolato anche per carenza delle necessarie apparecchiature medicali: 0,2% (zero virgola due per cento) sull importo contrattuale complessivo IVA esclusa, per ogni visita; mancata presenza in uno dei giorni stabiliti (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 17.30) del medico esperto nell'emergenza; 0,5% sull'importo contrattuale complessivo IVA esclusa; in caso di altri inadempimenti verrà applicata una penale compresa tra lo 0,1% e il 2%, a seconda della gravità riscontrata dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale complessivo IVA esclusa, l'ente potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. 10

11 Nel caso di applicazione delle penali, l'ente provvederà a recuperare l importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. Art DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.51 del D.Lgs 163/66. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. Art DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE L'Ente nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell'esecuzione del contratto. 11

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