Riforma del Terzo Settore DDL n Audizione Commissione Affari sociali Camera dei Deputati del
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1 Riforma del Terzo Settore DDL n Audizione Commissione Affari sociali Camera dei Deputati del Alcune osservazioni e proposte della Comunità San Patrignano Signor Presidente, Signori Commissari, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento per averci convocato a questa audizione e quindi darci la possibilità di sottoporre alla vostra attenzione e valutazione alcune nostre osservazioni e proposte in ordine al DDL n di complessiva riforma del Terzo Settore. Da oltre 30 anni la Comunità San Patrignano accoglie ragazzi e ragazze con gravi problemi di emarginazione, disagio e droga, in maniera completamente gratuita e senza richiedere alcun contributo alle loro famiglie, né rette allo Stato. Attualmente gli ospiti della comunità sono circa Dal 1978 a oggi, la Comunità San Patrignano ha accolto oltre persone, offrendo loro una casa, l'assistenza sanitaria e legale, la possibilità di studiare, di imparare un lavoro, di cambiare vita e di rientrare a pieno titolo nella società. Nella comunità svolgono la loro attività 250 dipendenti e collaboratori e 109 operatori volontari. La comunità accoglie, inoltre, circa 100 bambini, figli di operatori e di ragazzi che svolgono il percorso, numerosi nuclei familiari e più di 30 minorenni reduci da problematiche di disagio e consumo di droghe. Ai ragazzi e alle ragazze in percorso di recupero, la comunità garantisce inoltre la possibilità di completare il proprio percorso di studi e di acquisire una formazione professionale sia attraverso il Centro Studi sia attraverso gli oltre 40 Laboratori professionali. Secondo ricerche sociologiche e tossicologiche svolte dalle Università di Bologna, Urbino e Pavia su campioni di ex ospiti della comunità, la percentuale di persone totalmente recuperate dopo aver completato il percorso a San Patrignano supera il 72 per cento. Della struttura organizzativa fanno parte una Fondazione, una Cooperativa sociale di tipo A e B che gestisce sia il percorso riabilitativo dei ragazzi che il loro reinserimento lavorativo e una cooperativa sociale agricola che supporta il percorso di reinserimento. La Fondazione San Patrignano è una Organizzazione riconosciuta e accreditata presso le Nazioni Unite con lo status di consulente speciale presso il Consiglio Economico e Sociale dell Onu. La Comunità, fin dall apertura della consultazione pubblica promossa dal Governo, ha preso parte ai diversi tavoli di discussione sulla riforma del terzo settore, formulando proposte e osservazioni. 1
2 Impresa sociale In questa sede vogliamo esprimere un sostanziale apprezzamento alle proposte di riforma contenute del DDL in esame. In particolare, in materia di impresa sociale, riteniamo che il DDL vada nella giusta direzione, anche per rilanciare un modello che, introdotto con il D. Lgs n. 155/06, non ha finora funzionato. A questo riguardo, l art. 4, nel dettare i principi e criteri direttivi al legislatore delegato, alla lettera a) così statuisce: qualificazione dell impresa sociale quale impresa privata con finalità d interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, utilizzando prioritariamente i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali. Tale definizione incontra il nostro favore e recepisce una norma già vigente nel nostro ordinamento, vale a dire quella di cui al Regolamento UE 346/2013 sui Fondi EUSEF. Da questo punto di vista, il Disegno di Legge Delega approvato dal Governo in prima battuta si presenta in linea con la normativa europea e, in particolare, con il Regolamento UE 346/13. In parte successiva della norma (Art. 4, c. 1, lett. c) si continua, tuttavia, a prevedere l ampliamento dei settori di attività dell impresa sociale. Con questa nuova qualificazione potrebbe, invece, superarsi totalmente la necessità di individuare settori. La norma europea non bada ai settori ma concentra la propria attenzione sul conseguimento di un impatto sociale misurabile, obiettivo primario dell impresa sociale che ad esso, con una gestione trasparente e responsabile, destina in via prioritaria anche gli eventuali utili conseguiti. Riteniamo pertanto che la formulazione di cui all art. 4, c. 1, lett. c) (ampliamento dei settori di attività di utilità sociale) debba essere cassata anche al fine di rendere la norma totalmente coerente con la vigente normativa europea. In materia di impatto si pone il problema della sua misurazione e conseguente certificazione. La misurazione-certificazione dell impatto conseguito potrebbe essere svolta, evitando così la costituzione dell ennesima Autorità pubblica, da un revisore legale certificato. Potrebbe essere istituita presso il Ministero dell Economia e delle Finanze, un apposita sezione del Registro dei revisori legali (o un apposito Registro anche presso altro Ministero, anche se la prima ipotesi sarebbe di più facile attuazione) riservata ai revisori legali-certificatori sociali, in possesso di specifici requisiti-competenze professionali. Una forma di misurazione da parte di un soggetto terzo, sulla scorta di quanto già accade nei Paesi anglosassoni in tema di SIB, risponderebbe anche all esigenza di garantire che quest ultimo sia effettivamente al di fuori di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi. L autorità pubblica, infatti, si porrebbe in teorico conflitto di interessi tutte le volte che dalla misurazione-certificazione dell impatto sociale conseguito dovesse derivare l accesso a forme di fiscalità agevolata o altro genere di incentivi e sovvenzioni pubbliche per l impresa sociale. Sempre in tema di impresa sociale, condividiamo la previsione di cui all art. 4, c.1, lett.e) laddove si prevede, nella individuazione e definizione delle categorie di lavoratori svantaggiati, di tenere conto delle nuove forme di esclusione sociale. Occorre, infatti, estendere la definizione di lavoratore svantaggiato, come attualmente prevista, anche alle condizioni temporanee di debolezza sociale e/o personale, con conseguenti importanti difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro. 2
3 Al fine di rilanciare l impresa sociale in Italia, riteniamo che sia giusta la strada di pensare a un suo potenziamento che avviene anche creando o comunque favorendo gli strumenti di attrazione dei capitali. In questo senso leggiamo la disposizione di cui all art. 4, c.1, lett. d) (previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prestabiliti). In questo modo si potrà far fronte alle ridotte disponibilità finanziarie e allo scarso interesse da parte del settore profit per l impresa sociale ex D.Lgs. 155/06: distribuzione, anche se calmierata, di una parte degli utili conseguiti dall impresa sociale, fermo restando e preservando il conseguimento dell obiettivo primario, ossia l impatto sociale dell attività svolta. Guardiamo altresì con favore alla norma di cui all art. 4, c. 1, lett. f) (possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumere la direzione e il controllo). Ridefinire la governance delle imprese sociali, facendo sì che alla stessa possano partecipare, sebbene in via non maggioritaria, anche i rappresentanti espressione di eventuali soci profit e della P.A. significa arricchire l impresa sociale di nuove competenze e managerialità aziendali, creando sempre più scambio di visione e di idee tra profit e non profit per il complessivo progetto di un economia positiva che deve andare oltre l impresa sociale. Misure fiscali e di sostegno economico. Altro modo per fare pervenire maggiori capitali alle imprese sociali è quello di incetivare la diffusione di portali di crowdfunding (non solo equity come già previsto in sede di DDL governativo art. 6, c.1 lett. f)), con possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative, prevendendo, in modo particolare, che l eventuale finanziamento concesso da imprese profit attarverso l utilizzo di tali portali (gestiti da operatori finanziari regolarmente riconosciuti ai sensi della vigente normativa bancaria e finanziaria) non abbia limitazioni negli importi concedebili, come invece accade nelle attuali, prime e pur meritevoli esprienze italiane in materia. L art. 6, c. 1, lett. g) indica al legislatore delegato la necessità di introdurre meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale. In questo senso, condividendo questa importante previsione, riteniamo che siano maturi i tempi per introdurre nel nostro sistema anche nuovi strumenti finanziari, quali ad esempio i social impact bond. L art. 1, c.1, lett. b) (riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria) e l art. 6, c. 1, lett. ì) indicano al legislatore delegato la necessità di una revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse. A questo riguardo segnaliamo la necessità di eliminare dall attuale sistema tributario una ingiustificata disparità di trattamento tra enti ONLUS e le Cooperative Sociali di tipo A ex art.1, c. 1. Lett a) L. 381/1991 (che si occupano della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) e che sono pure, ex lege, organizzazioni ONLUS. In particolare, relativamente alla tassazione del reddito di impresa, la qualificazione di ONLUS consente particolari agevolazioni. L art. 150 del TUIR stabilisce infatti che per le 3
4 ONLUS non costituisce reddito di impresa l esercizio delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale e ne sono esclusi anche i proventi derivanti da attività direttamente connesse. Nonostante le Cooperative Sociali siano considerate ONLUS di diritto, ai sensi dell art. 10, comma 8, del D.Lgs n. 460/1997, per loro non opera l esclusione dal reddito di impresa prevista per le ONLUS dall art. 150 del TUIR. Da tale agevolazione sono infatti espressamente escluse le società cooperative. Al fine di evitare di penalizzare ingiustamente il settore delle Cooperative Sociali di tipo A rispetto a quello degli altri enti non commerciali ONLUS ed evitare pericolosi equivoci, riteniamo che, in sede di decretazione delegata, debba essere modificato l art. 150 del TUIR relativo alle ONLUS, come segue: Art. 150 (proposta modifica) T.U.I.R. 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) comprese le Cooperative Sociali di cui all art. 1, comma 1, lettera a), Legge 381/1991 in quanto ONLUS di diritto ai sensi del comma 8, del D.lgs n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. 2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Formazione. Riteniamo che il DDL sottoposto al vostro esame non contenga sufficienti indicazioni in tema di criteri direttivi per la complessiva attività di formazione, elemento centrale e caratterizzante gran parte degli enti del Terzo Settore. In particolare riteniamo che debbano essere dati indirizzi di favore per ciò che attiene alla disciplina dei tirocini formativi. Soprattutto le Cooperative Sociali impegnate nelle attività di reinserimento lavorativo vedono nei tirocini formativi uno strumento essenziale per il perseguimento delle proprie finalità e spesso, quando sono parte di organizzazioni più complesse impegnate in attività socio assistenziali, utilizzano i tirocini come strumenti abbinati ai loro processi riabilitativi e terapeutici. La legge quadro di riferimento (l.92/2012 ) ha dato le linee guida mediante la conferenza Stato Regioni del gennaio La normativa regionale che ne è conseguita è estremamente penalizzante per il Terzo Settore che vede ridursi le proprie capacità di intervento. A nostro giudizio occorre intervenire con uno strumento legislativo che regolamenti, con le dovute differenziazioni, le realtà del Terzo Settore, prevedendo un significativo utilizzo dei tirocinanti all interno degli enti dello stesso. Volontariato L art. 3 (Attività di volontariato e di promozione sociale), al c. 1, lett. a) si prefigge, attraverso i decreti delegati, l armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale. A questo riguardo, nell esprimere un giudizio positivo circa gli intenti enunciati nella norma, intendiamo sottoporre alla vostra attenzione e valutazione, la necessità di un intervento normativo per meglio favorire l impiego dei volontari a tempo pieno. Si tratta di quelle persone che hanno deciso di dedicare la totalità del loro tempo per le attività di 4
5 volontariato all interno degli enti del Terzo Settore. Questa figura non trova attualmente un adeguata disciplina nella normativa vigente (Legge 266/91, Legge 381/91, D.lgs 460/97). Si ritiene sia necessario un pronto intervento legislativo al fine di meglio regolare il rapporto tra le organizzazioni del Terzo Settore e quelle persone che intendono unicamente e prevalentemente dedicare gratuitamente la loro vita al servizio dei bisognosi. Nel concludere questa relazione, per la quale ancora vi ringraziamo, consegnamo per il vostro esame e la vostra valutazione, due documenti, il primo contiene le Conclusioni, (10 Azioni per favorire l economia positiva in Italia), del Positive Forum 2014 svoltosi presso la nostra Comunità nello scorso mese di giugno, il secondo sintetizza le Raccomandazioni contenute nel rapporto finale della Social Impact Investment Task Force istituita in ambito G8, a cui San Patrignano ha partecipato mediante propri rappresentanti. Comunità San Patrignano,
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