Voltura del contratto di fornitura di gas metano

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1 Voltura del contratto di fornitura di gas metano Dati personali del Cliente (da compilare in modo leggibile e in stampatello) Ragione Sociale Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Provincia Nazione Indirizzo/sede legale via/viale/piazza N Piano Scala Interno Città C.A.P. Provincia Nazione Codice fiscale / Partita IVA Documento di identità: Rilasciato da (Comune, ecc.) C.I. Patente Telefono Passaporto N in data Recapito fattura: Voltura (inserire i dati relativi alla fornitura gas) Precedente intestatario: cognome Nome Indirizzo via/viale/piazza N Piano Scala Interno Città C.A.P. Provincia Nazione codice utente Matricola contatore Data decorrenza voltura: / / Recapito fattura di chiusura: metri cubi segnati dal misuratore: Categoria Cliente Firma del vecchio intestatario: Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria Riscaldamento individuale/centralizzato Consumo annuo presunto mc Uso condizionamento + riscaldamento Uso tecnologico (artigianale-industriale) Uso tecnologico + riscaldamento Giorni di consumo settimanale Condizioni economiche di fornitura Condizioni e prezzo di riferimento stabilito dall Autorità per l energia elettrica e il gas Aliquote agevolate su imposta di consumo ex. Art. 26 D.lgs. 504/95 Ulteriori oneri accessori: descrizione Note: Dichiarazione sostitutiva Al fine di quanto richiesto ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, informato delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, relativamente alla fornitura, dichiara di avere qualità di: Proprietario Affittuario Amministratore Legale rappresentante Altro: Data Firma del Cliente (per esteso e leggibile) Accettazione della presente offerta e delle relative condizioni Il cliente dichiara di accettare il contenuto della presente offerta e, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., di aver letto e di approvare tutte le condizioni riportate sul fronte e sul retro dello stampato qui sottoscritto. Data Firma del Cliente (per esteso e leggibile) A CURA DI METAEDIL COM. s.r.l. Codice Utente Nr.Contratto L'esercente l'attività di vendita del gas è: Metaedil com. s.r.l. - via F. Tedesco Avellino - tel fax info@metaedilcom.it

2 Art. 1 OGGETTO 1.1 Le presenti condizioni generali formano parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura di gas metano, di seguito definito semplicemente contratto, e disciplinano il rapporto di fornitura del gas tra la società METAEDIL COM. s.r.l., in appresso detta Società, e il cliente. 1.2 La somministrazione avverrà nel rispetto dei livelli di qualità commerciale disposti dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG). Art. 2 DOMANDA E CONDIZIONI DI FORNITURA 2.1 Per ottenere la fornitura del gas si deve rivolgere domanda direttamente alla Società attraverso i canali di comunicazione da essa messi a disposizione. 2.2 La Società fornisce il gas a chiunque ne faccia richiesta, purché: a) abbia ottenuto dal proprietario dell immobile le autorizzazioni necessarie per l immissione del gas nei locali concessi in locazione o, comunque, a qualunque titolo occupati; b) abbia già l allacciamento; c) abbia fornito qualsiasi altro documento, certificato, permesso e/o autorizzazione previsto dalle norme vigenti e/o richiesto dalla Società. 2.3 L efficacia del contratto decorre dalla data di attivazione della fornitura. Art. 3 LETTURA DEI CONSUMI 3.1 L operatore che effettua la lettura del gruppo di misura è detto verificatore. 3.2 La lettura del contatore verrà effettuata almeno una volta l anno per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno; almeno una volta ogni 6 (sei) mesi per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno; una volta al mese per i clienti con consumo superiori a 5000 mc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. 3.3 Se l abitazione del cliente viene trovata chiusa dal verificatore e non è possibile procedere alla lettura dei consumi di gas, il verificatore stesso lascia presso l abitazione del cliente una cartolina per l autolettura dei reali consumi effettuati nel periodo di riferimento. Il cliente è così invitato a leggere personalmente le cifre segnate dal contatore e a comunicarle, telefonicamente o attraverso il sito internet, alla Società entro e non oltre cinque giorni dalla data del rilascio della cartolina da parte del verificatore. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione a conguaglio. 3.4 Se le assenze del cliente all atto delle letture del contatore dovessero perdurare per oltre 3 periodi di fatturazione consecutivi e il cliente non comunichi alla Società i dati reali dei consumi di gas, la Società può procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo art Il cliente deve sempre consentire agli incaricati della Società, muniti di apposito documento di riconoscimento, il libero accesso ai propri locali per la lettura dei misuratori. In caso di rifiuto, la Società si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e/o di risolvere il contratto ai sensi del successivo art Il cliente, oltre a consentire le necessarie verifiche e la rilevazione dei consumi, avverte immediatamente il gestore della rete e la Società in caso di difettoso funzionamento del contatore o dell impianto interno. 3.7 In caso di mancata lettura di un contatore accessibile nella periodicità indicata all art. 3.2, la Società riconoscerà al cliente, un indennizzo automatico pari a 30,00 (euro trenta/00). Art. 4 MODALITA DI CALCOLO DEI CONSUMI 4.1 Il consumo del gas naturale viene misurato mediante il contatore ed espresso in metri cubi. 4.2 Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione potrà avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dalla Società sulla base dei consumi storici del cliente, con conguaglio alla successiva lettura o autolettura. 4.3 Le prime fatture stimate o in acconto saranno emesse sulla base dei consumi che la Società ritiene potranno essere attribuiti al cliente in relazione a quanto indicato nel contratto in ordine al consumo annuo presunto. 4.4 Gli eventuali errori di determinazione dei volumi di gas consumati nel periodo per il quale non è stato possibile effettuare la lettura e per il quale il cliente non ha fatto pervenire i dati dell autolettura danno luogo, nella prima bolletta successiva alla verifica dei reali consumi, al conguaglio degli importi erroneamente fatturati senza l aggravio degli interessi. Art. 5 MISURATORI E CONTROLLI 5.1 La Società può sottoporre in ogni tempo i misuratori ad opportuni controlli e chiedere che vengano sostituiti in caso di accertato cattivo funzionamento. 5.2 Gli eventuali errori di determinazione dei volumi di gas consumati derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati, limitatamente agli ultimi 12 mesi di prelievo antecedenti la data di accertamento dell errore, senza conteggio d interessi. Negli eventuali periodi di guasto o fuori servizio degli apparecchi di misura, i consumi di gas da addebitare al Cliente sono concordati tra le parti utilizzando parametri ed elementi idonei a ricostruire, con la migliore approssimazione possibile, i consumi non misurati. In mancanza di tali elementi si prende a riferimento il consumo rilevato in analoghi periodi precedenti a quello considerato. 5.3 Il cliente può richiedere la verifica della regolarità di misurazione del contatore. Se a seguito di verifica, il contatore non risulterà regolare, si procederà alla rettifica dei consumi. In caso contrario, l onere della verifica è posto a carico del cliente. 5.4 Se il misuratore si arrestasse o comunque risultasse difettoso nel funzionamento, il Cliente deve informare il gestore della rete e la Società non appena abbia constatato l irregolarità. Art. 6 SICUREZZA 6.1 Il cliente è responsabile dell esecuzione, l esercizio e la manutenzione dell impianto interno, per cui si impegna a mantenerlo in stato di sicuro funzionamento. La Società mette a disposizione del cliente, sul proprio sito internet, delle istruzioni per l uso sicuro ed efficiente del gas e per il risparmio energetico. 6.2 Il cliente deve provvedere alla cura e protezione del contatore e risponde di eventuali danni arrecati al contatore dall incuria o dalle intemperie. 6.3 Il cliente si impegna inoltre a comunicare al gestore della rete eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del contatore. Art. 7 TARIFFA, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 7.1 La tariffa del gas è quella calcolata in base alla delibera 138/03 dell AEEG e sue successive modifiche e integrazioni. Tutte le imposte, presenti o future, gravanti sulla fornitura del gas sono a carico del Cliente, che le rimborsa alla Società unitamente all importo dei consumi. 7.2 La tariffa del gas è aggiornata secondo le stesse modalità adottate dall' AEEG. 7.3 La fatturazione degli importi dovuti avverrà: a) con periodicità almeno quadrimestrale per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno; b) con periodicità almeno trimestrale per i clienti con consumo fino a 5000 mc/anno; c) con periodicità mensile per i clienti con consumo superiori a 5000 mc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. 7.4 In caso di mancata emissione di fattura nella periodicità indicata all art. 7.3, la Società riconoscerà al cliente, un indennizzo automatico pari a 30,00 (euro trenta/00). 7.5 Il cliente è tenuto al pagamento della bolletta entro il termine in essa indicato, che sarà comunque non inferiore a 20 giorni dalla data della sua emissione, e potrà effettuare i pagamenti presso gli uffici postali o con addebito diretto su conto corrente bancario o postale. Non sono ammessi pagamenti parziali. 7.6 La Società, per economicità e/o miglioramento del servizio e in conformità alle norme vigenti, può modificare la periodicità di fatturazione, i termini e le modalità di pagamento. 7.7 Nel caso in cui la Società deve restituire al cliente somme già versate perché non dovute a causa di errori di lettura e/o fatturazione, la Società provvede a decurtarle dalle somme dovute dal cliente nella prima bolletta che gli sarà inviata dopo la data di accertamento dell errore. L eventuale differenza, se dovuta, gli è restituita, dalla Società, a mezzo di assegno circolare intestato al cliente. Art. 8 MOROSITA E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 8.1 In caso di pagamento oltre il termine di scadenza è applicato, per il periodo di ritardo, il seguente interesse di mora: Tasso Ufficiale di Riferimento (determinato dalla Banca d Italia) aumentato del 3,50%. Il cliente buon pagatore, vale a dire il cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all ultimo biennio, sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo. 8.2 In caso di mancato pagamento la Società intimerà al cliente, mediante raccomandata, di pagare entro il termine di 20 (venti) giorni dall invio della stessa, con l avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, la Società potrà sospendere la somministrazione di gas, senza ulteriore preavviso ed agire in ogni competente sede per la tutela dei propri interessi. Nella raccomandata saranno indicate anche le modalità di comunicazione da parte del cliente dell avvenuto pagamento e i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della somministrazione. Nel caso in cui la sospensione della fornitura avvenga prima dei 20 giorni dalla data di emissione della raccomandata, la Società riconoscerà al cliente, un indennizzo automatico pari a 30,00 (euro trenta/00). 8.3 Le spese postali relative al sollecito di pagamento, le spese di disattivazione e di riattivazione della fornitura sono a carico del cliente. Art. 9 DISCIPLINA FISCALE AGEVOLATA. 9.1 Per il riconoscimento e l applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il cliente dovrà presentare alla Società la documentazione comprovante il diritto al beneficio. 9.2 Il cliente, ai fini dell applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Art. 10 DURATA,RECESSO E SOSPENSIONE Il contratto ha durata annuale a partire dalla data in cui il cliente ha la effettiva disponibilità della fornitura e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno Il cliente può esercitare la facoltà di recesso in qualsiasi momento con un preavviso di un mese per i clienti domestici; tre mesi per i clienti non domestici. Il recesso viene presentato dal cliente in forma scritta, avvalendosi del nuovo fornitore, con modalità tali da permettere la verifica dell effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte della Società Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare esercente, il termine di preavviso è di un mese e può essere esercitato in qualsiasi momento. Il cliente resta responsabile dei consumi di gas e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi La facoltà di recesso può essere esercitata dalla Società in qualsiasi momento tramite preavviso di almeno sei mesi al cliente a mezzo raccomandata A.R In caso di fallimento del cliente, la fornitura del gas è interrotta dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa sino a quando il curatore fallimentare dichiari o il proprio subentro nel contratto o la risoluzione dello stesso. Il curatore subentrante nel contratto è tenuto a pagare anche il debito pregresso La Società può chiedere la sospensione della fornitura all Impresa di distribuzione, anche senza preavviso, nei seguenti casi: a) per accertata appropriazione fraudolenta di gas; b) per manomissione e rottura dei sigilli del contatore; c) per utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto di vendita. In tutti gli indicati casi, la Società può avvalersi della risoluzione automatica del contratto, come previsto dall art del Codice Civile, previo invio al cliente di una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. con almeno 5 giorni di anticipo. In tutti i casi elencati nel presente articolo, la Società non è tenuta al risarcimento di alcun danno al cliente e si riserva il diritto di farsi riconoscere gli eventuali danni subiti In caso di sospensione, le spese di disattivazione e di riattivazione della fornitura sono a carico del cliente. Art. 11 GARANZIA 11.1 La Società ha facoltà di richiedere, a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, mediante addebito in fattura senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, in misura pari a quanto previsto dall AEEG nella delibera 229/01 e successive modifiche e integrazioni Il deposito cauzionale verrà restituito con la cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute In caso di escussione, totale o parziale, da parte della Società della garanzia prestata, il cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente Non verrà richiesto deposito cauzionale ai clienti con consumi inferiori a mc/anno che attivino il pagamento tramite domiciliazione bancaria. Art. 12 VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 12.1 Qualora, nel periodo di validità del contratto, si renda necessaria la modifica da parte della Società di una o più clausole contrattuali, la Società ne dà comunicazione in forma scritta ai clienti interessati con un avviso non inferiore a 90 giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni. Tale comunicazione contiene le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultate dalla modifica proposta; b) l illustrazione dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del cliente dell eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Nel rispetto di tale termine, la comunicazione può avvenire anche mediante l invio al cliente di un apposito documento allegato alla fattura. Il cliente ha 30 giorni per presentare eventuali osservazioni. La modifica così proposta dalla Società si intende accettata dal cliente nel caso di silenzio La comunicazione di cui al comma precedente non è dovuta in caso di variazioni dei corrispettivi che derivano dall applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico Le variazioni proposte dalla Società non possono in alcun caso riguardare offerte, sconti, promozioni o agevolazioni Il mancato rispetto di quanto contenuto nell art comporterà la corresponsione da parte della Società al cliente di un indennizzo automatico pari a 30,00 (euro trenta/00). Art. 13 INFORMAZIONI E RECLAMI. Eventuali richieste di informazioni o reclami potranno essere effettuate per iscritto o telefonicamente o recandosi direttamente presso gli uffici della Società. Al fine di agevolare il cliente, la Società rende disponibile, attraverso il proprio sito internet, un modulo prestampato recante modalità e procedure da eseguire per l inoltro dei reclami e un facsimile di scheda per l inoltro degli stessi in forma scritta. Art.14 CESSIONE DEL CONTRATTO. La Società può cedere il contratto ad altra società, controllata o controllante, autorizzata alla vendita del gas. La cessione non può comportare un aggravio di costi per il cliente o condizioni meno favorevoli. Art. 15 VARIAZIONI DATI CONTRATTUALI E DICHIARAZIONI 16.1 Il cliente è tenuto a comunicare sollecitamente le variazioni di residenza, le modifiche d uso del gas e ogni altra variazione rispetto ai dati comunicati con la sottoscrizione del presente contratto Il cliente, qualora non proprietario dell'immobile in questione, dichiara di aver ottenuto dal proprietario la necessaria autorizzazione ad immettere gas metano nell'immobile e a farsi intestare il contratto di fornitura di gas con la Società Il cliente dichiara di impiegare il gas metano per l'uso indicato nel contratto e di non cederlo a terzi. Art. 16 RESPONSABILITA DEL FORNITORE 16.1 La Società non si assume alcuna responsabilità verso il cliente o terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo uso del gas, essendo obbligo del cliente assicurare la massima sorveglianza sul proprio impianto La Società non può in alcun caso essere ritenuta responsabile per gli incidenti, di qualsiasi specie, che avvenissero in conseguenza dell uso del gas La Società non è in alcun modo responsabile qualora si verifichino delle interruzioni dell erogazione o delle variazioni di pressione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al distributore locale ovvero al trasportatore nazionale. Art.17 FORO COMPETENTE. Il Foro competente per ogni controversia tra la Società e il cliente sarà quello avente sede nella località di residenza o di domicilio elettivo del cliente. Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI Il cliente deve osservare anche tutte le prescrizioni che saranno imposte dalle leggi e dalle Autorità preposte Il cliente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione o sostituzione di carattere tecnico che la Società, in accordo con le competenti Autorità, ritenesse di dover apportare alla fornitura del gas Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di fornitura di gas metano si rinvia agli obblighi di legge e a quanto previsto dalle vigenti disposizioni dell AEEG L indirizzo per le comunicazioni scritte tra il cliente e la Società è: via Francesco Tedesco, Avellino. Art. 19 ALLEGATI. Gli allegati qui di seguito elencati fanno parte integrante e sostanziale del contratto: Allegato 1: Informativa sulla privacy; Allegato 2: Nota informativa per il Cliente finale; Allegato 3: Modulo per l inoltro dei reclami; Allegato 4: Modello di comunicazione dei dati catastali;

3 Condizioni generali di fornitura Art. 1 OGGETTO 1.1 Le presenti condizioni generali formano parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura di gas metano, di seguito definito semplicemente contratto, e disciplinano il rapporto di fornitura del gas tra la società METAEDIL COM. s.r.l., in appresso detta Società, e il cliente. 1.2 La somministrazione avverrà nel rispetto dei livelli di qualità commerciale disposti dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG). Art. 2 DOMANDA E CONDIZIONI DI FORNITURA 2.1 Per ottenere la fornitura del gas si deve rivolgere domanda direttamente alla Società attraverso i canali di comunicazione da essa messi a disposizione. 2.2 La Società fornisce il gas a chiunque ne faccia richiesta, purché: a) abbia ottenuto dal proprietario dell immobile le autorizzazioni necessarie per l immissione del gas nei locali concessi in locazione o, comunque, a qualunque titolo occupati; b) abbia già l allacciamento; c) abbia fornito qualsiasi altro documento, certificato, permesso e/o autorizzazione previsto dalle norme vigenti e/o richiesto dalla Società. 2.3 L efficacia del contratto decorre dalla data di attivazione della fornitura. Art. 3 LETTURA DEI CONSUMI 3.1 L operatore che effettua la lettura del gruppo di misura è detto verificatore. 3.2 La lettura del contatore verrà effettuata almeno una volta l anno per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno; almeno una volta ogni 6 (sei) mesi per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno; una volta al mese per i clienti con consumo superiori a 5000 mc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. 3.3 Se l abitazione del cliente viene trovata chiusa dal verificatore e non è possibile procedere alla lettura dei consumi di gas, il verificatore stesso lascia presso l abitazione del cliente una cartolina per l autolettura dei reali consumi effettuati nel periodo di riferimento. Il cliente è così invitato a leggere personalmente le cifre segnate dal contatore e a comunicarle, telefonicamente o attraverso il sito internet, alla Società entro e non oltre cinque giorni dalla data del rilascio della cartolina da parte del verificatore. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione a conguaglio. 3.4 Se le assenze del cliente all atto delle letture del contatore dovessero perdurare per oltre 3 periodi di fatturazione consecutivi e il cliente non comunichi alla Società i dati reali dei consumi di gas, la Società può procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo art Il cliente deve sempre consentire agli incaricati della Società, muniti di apposito documento di riconoscimento, il libero accesso ai propri locali per la lettura dei misuratori. In caso di rifiuto, la Società si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e/o di risolvere il contratto ai sensi del successivo art Il cliente, oltre a consentire le necessarie verifiche e la rilevazione dei consumi, avverte immediatamente il gestore della rete e la Società in caso di difettoso funzionamento del contatore o dell impianto interno. 3.7 In caso di mancata lettura di un contatore accessibile nella periodicità indicata all art. 3.2, la Società riconoscerà al cliente, un indennizzo automatico pari a 30,00 (euro trenta/00). Art. 4 MODALITA DI CALCOLO DEI CONSUMI 4.1 Il consumo del gas naturale viene misurato mediante il contatore ed espresso in metri cubi. 4.2 Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione potrà avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dalla Società sulla base dei consumi storici del cliente, con conguaglio alla successiva lettura o autolettura. 4.3 Le prime fatture stimate o in acconto saranno emesse sulla base dei consumi che la Società ritiene potranno essere attribuiti al cliente in relazione a quanto indicato nel contratto in ordine al consumo annuo presunto. 4.4 Gli eventuali errori di determinazione dei volumi di gas consumati nel periodo per il quale non è stato possibile effettuare la lettura e per il quale il cliente non ha fatto pervenire i dati dell autolettura danno luogo, nella prima bolletta successiva alla verifica dei reali consumi, al conguaglio degli importi erroneamente fatturati senza l aggravio degli interessi. Art. 5 MISURATORI E CONTROLLI 5.1 La Società può sottoporre in ogni tempo i misuratori ad opportuni controlli e chiedere che vengano sostituiti in caso di accertato cattivo funzionamento. 5.2 Gli eventuali errori di determinazione dei volumi di gas consumati derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati, limitatamente agli ultimi 12 mesi di prelievo antecedenti la data di accertamento dell errore, senza conteggio d interessi. Negli eventuali periodi di guasto o fuori servizio degli apparecchi di misura, i consumi di gas da addebitare al Cliente sono concordati tra le parti utilizzando parametri ed elementi idonei a ricostruire, con la migliore approssimazione possibile, i consumi non misurati. In mancanza di tali elementi si prende a riferimento il consumo rilevato in analoghi periodi precedenti a quello considerato. 5.3 Il cliente può richiedere la verifica della regolarità di misurazione del contatore. Se a seguito di verifica, il contatore non risulterà regolare, si procederà alla rettifica dei consumi. In caso contrario, l onere della verifica è posto a carico del cliente. 5.4 Se il misuratore si arrestasse o comunque risultasse difettoso nel funzionamento, il Cliente deve informare il gestore della rete e la Società non appena abbia constatato l irregolarità. Art. 6 SICUREZZA 6.1 Il cliente è responsabile dell esecuzione, l esercizio e la manutenzione dell impianto interno, per cui si impegna a mantenerlo in stato di sicuro funzionamento. La Società mette a disposizione del cliente, sul proprio sito internet, delle istruzioni per l uso sicuro ed efficiente del gas e per il risparmio energetico. 6.2 Il cliente deve provvedere alla cura e protezione del contatore e risponde di eventuali danni arrecati al contatore dall incuria o dalle intemperie. 6.3 Il cliente si impegna inoltre a comunicare al gestore della rete eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del contatore. Art. 7 TARIFFA, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 7.1 La tariffa del gas è quella calcolata in base alla delibera 138/03 dell AEEG e sue successive modifiche e integrazioni. Tutte le imposte, presenti o future, gravanti sulla fornitura del gas sono a carico del Cliente, che le rimborsa alla Società unitamente all importo dei consumi. 7.2 La tariffa del gas è aggiornata secondo le stesse modalità adottate dall' AEEG. 7.3 La fatturazione degli importi dovuti avverrà: a) con periodicità almeno quadrimestrale per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno; b) con periodicità almeno trimestrale per i clienti con consumo fino a 5000 mc/anno; c) con periodicità mensile per i clienti con consumo superiori a 5000 mc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. 7.4 In caso di mancata emissione di fattura nella periodicità indicata all art. 7.3, la Società riconoscerà al cliente, un indennizzo automatico pari a 30,00 (euro trenta/00). 7.5 Il cliente è tenuto al pagamento della bolletta entro il termine in essa indicato, che sarà comunque non inferiore a 20 giorni dalla data della sua emissione, e potrà effettuare i pagamenti presso gli uffici postali o con addebito diretto su conto corrente bancario o postale. Non sono ammessi pagamenti parziali. 7.6 La Società, per economicità e/o miglioramento del servizio e in conformità alle norme vigenti, può modificare la periodicità di fatturazione, i termini e le modalità di pagamento. 7.7 Nel caso in cui la Società deve restituire al cliente somme già versate perché non dovute a causa di errori di lettura e/o fatturazione, la Società provvede a decurtarle dalle somme dovute dal cliente nella prima bolletta che gli sarà inviata dopo la data di accertamento dell errore. L eventuale differenza, se dovuta, gli è restituita, dalla Società, a mezzo di assegno circolare intestato al cliente. Art. 8 MOROSITA E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 8.1 In caso di pagamento oltre il termine di scadenza è applicato, per il periodo di ritardo, il seguente interesse di mora: Tasso Ufficiale di Riferimento (determinato dalla Banca d Italia) aumentato del 3,50%. Il cliente buon pagatore, vale a dire il cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all ultimo biennio, sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo. 8.2 In caso di mancato pagamento la Società intimerà al cliente, mediante raccomandata, di pagare entro il termine di 20 (venti) giorni dall invio della stessa, con l avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, la Società potrà sospendere la somministrazione di gas, senza ulteriore preavviso ed agire in ogni competente sede per la tutela dei propri interessi. Nella raccomandata saranno indicate anche le modalità di comunicazione da parte del cliente dell avvenuto pagamento e i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della somministrazione. Nel caso in cui la sospensione della fornitura avvenga prima dei 20 giorni dalla data di emissione della raccomandata, la Società riconoscerà al cliente, un indennizzo automatico pari a 30,00 (euro trenta/00). 8.3 Le spese postali relative al sollecito di pagamento, le spese di disattivazione e di riattivazione della fornitura sono a carico del cliente. Art. 9 DISCIPLINA FISCALE AGEVOLATA. 9.1 Per il riconoscimento e l applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il cliente dovrà presentare alla Società la documentazione comprovante il diritto al beneficio. 9.2 Il cliente, ai fini dell applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Art. 10 DURATA,RECESSO E SOSPENSIONE Il contratto ha durata annuale a partire dalla data in cui il cliente ha la effettiva disponibilità della fornitura e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno Il cliente può esercitare la facoltà di recesso in qualsiasi momento con un preavviso di un mese per i clienti domestici; tre mesi per i clienti non domestici. Il recesso viene presentato dal cliente in forma scritta, avvalendosi del nuovo fornitore, con modalità tali da permettere la verifica dell effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte della Società Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare esercente, il termine di preavviso è di un mese e può essere esercitato in qualsiasi momento. Il cliente resta responsabile dei consumi di gas e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi La facoltà di recesso può essere esercitata dalla Società in qualsiasi momento tramite preavviso di almeno sei mesi al cliente a mezzo raccomandata A.R In caso di fallimento del cliente, la fornitura del gas è interrotta dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa sino a quando il curatore fallimentare dichiari o il proprio subentro nel contratto o la risoluzione dello stesso. Il curatore subentrante nel contratto è tenuto a pagare anche il debito pregresso La Società può chiedere la sospensione della fornitura all Impresa di distribuzione, anche senza preavviso, nei seguenti casi: a) per accertata appropriazione fraudolenta di gas; b) per manomissione e rottura dei sigilli del contatore; c) per utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto di vendita. In tutti gli indicati casi, la Società può avvalersi della risoluzione automatica del contratto, come previsto dall art del Codice Civile, previo invio al cliente di una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. con almeno 5 giorni di anticipo. In tutti i casi elencati nel presente articolo, la Società non è tenuta al risarcimento di alcun danno al cliente e si riserva il diritto di farsi riconoscere gli eventuali danni subiti In caso di sospensione, le spese di disattivazione e di riattivazione della fornitura sono a carico del cliente. Art. 11 GARANZIA 11.1 La Società ha facoltà di richiedere, a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, mediante addebito in fattura senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, in misura pari a quanto previsto dall AEEG nella delibera 229/01 e successive modifiche e integrazioni Il deposito cauzionale verrà restituito con la cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute In caso di escussione, totale o parziale, da parte della Società della garanzia prestata, il cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente Non verrà richiesto deposito cauzionale ai clienti con consumi inferiori a mc/anno che attivino il pagamento tramite domiciliazione bancaria. Art. 12 VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 12.1 Qualora, nel periodo di validità del contratto, si renda necessaria la modifica da parte della Società di una o più clausole contrattuali, la Società ne dà comunicazione in forma scritta ai clienti interessati con un avviso non inferiore a 90 giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni. Tale comunicazione contiene le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultate dalla modifica proposta; b) l illustrazione dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del cliente dell eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Nel rispetto di tale termine, la comunicazione può avvenire anche mediante l invio al cliente di un apposito documento allegato alla fattura. Il cliente ha 30 giorni per presentare eventuali osservazioni. La modifica così proposta dalla Società si intende accettata dal cliente nel caso di silenzio La comunicazione di cui al comma precedente non è dovuta in caso di variazioni dei corrispettivi che derivano dall applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico Le variazioni proposte dalla Società non possono in alcun caso riguardare offerte, sconti, promozioni o agevolazioni Il mancato rispetto di quanto contenuto nell art comporterà la corresponsione da parte della Società al cliente di un indennizzo automatico pari a 30,00 (euro trenta/00). Art. 13 INFORMAZIONI E RECLAMI. Eventuali richieste di informazioni o reclami potranno essere effettuate per iscritto o telefonicamente o recandosi direttamente presso gli uffici della Società. Al fine di agevolare il cliente, la Società rende disponibile, attraverso il proprio sito internet, un modulo prestampato recante modalità e procedure da eseguire per l inoltro dei reclami e un facsimile di scheda per l inoltro degli stessi in forma scritta. Art.14 CESSIONE DEL CONTRATTO. La Società può cedere il contratto ad altra società, controllata o controllante, autorizzata alla vendita del gas. La cessione non può comportare un aggravio di costi per il cliente o condizioni meno favorevoli. Art. 15 VARIAZIONI DATI CONTRATTUALI E DICHIARAZIONI 16.1 Il cliente è tenuto a comunicare sollecitamente le variazioni di residenza, le modifiche d uso del gas e ogni altra variazione rispetto ai dati comunicati con la sottoscrizione del presente contratto Il cliente, qualora non proprietario dell'immobile in questione, dichiara di aver ottenuto dal proprietario la necessaria autorizzazione ad immettere gas metano nell'immobile e a farsi intestare il contratto di fornitura di gas con la Società Il cliente dichiara di impiegare il gas metano per l'uso indicato nel contratto e di non cederlo a terzi. Art. 16 RESPONSABILITA DEL FORNITORE 16.1 La Società non si assume alcuna responsabilità verso il cliente o terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo uso del gas, essendo obbligo del cliente assicurare la massima sorveglianza sul proprio impianto La Società non può in alcun caso essere ritenuta responsabile per gli incidenti, di qualsiasi specie, che avvenissero in conseguenza dell uso del gas La Società non è in alcun modo responsabile qualora si verifichino delle interruzioni dell erogazione o delle variazioni di pressione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al distributore locale ovvero al trasportatore nazionale. Art.17 FORO COMPETENTE. Il Foro competente per ogni controversia tra la Società e il cliente sarà quello avente sede nella località di residenza o di domicilio elettivo del cliente. Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI Il cliente deve osservare anche tutte le prescrizioni che saranno imposte dalle leggi e dalle Autorità preposte Il cliente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione o sostituzione di carattere tecnico che la Società, in accordo con le competenti Autorità, ritenesse di dover apportare alla fornitura del gas Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di fornitura di gas metano si rinvia agli obblighi di legge e a quanto previsto dalle vigenti disposizioni dell AEEG L indirizzo per le comunicazioni scritte tra il cliente e la Società è: via Francesco Tedesco, Avellino. Art. 19 ALLEGATI. Gli allegati qui di seguito elencati fanno parte integrante e sostanziale del contratto: Allegato 1: Informativa sulla privacy; Allegato 2: Nota informativa per il Cliente finale; Allegato 3: Modulo per l inoltro dei reclami; Allegato 4: Modello di comunicazione dei dati catastali; Letto, accettato e sottoscritto

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5 Allegato 1 al contratto di fornitura gas metano Informativa e consenso all utilizzo dei dati ex art. 13 DL 196/2006 e successive modifiche e integrazioni Tenuto conto dell obbligo di informativa nei confronti degli interessati ( persone fisiche, persone giuridiche, enti od associazioni cui si riferiscono i dati personali ), previsto dall art. 13 del citato Decreto Legislativo, in relazione al trattamento dei dati personali, la Metaedil com s.r.l., con sede in Avellino, via Francesco Tedesco n. 61, in qualità di titolare del trattamento Le fornisce le seguenti informazioni. 1. FINALITÀ Il trattamento: a) È diretto all'espletamento delle finalità di assunzione ed elaborazione di informazioni precontrattuali nonché alle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto con la METAEDIL COM s.r.l.; b) Può essere diretto all'espletamento da parte di altre società di servizi complementari e/o connessi alle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti intrapresi con la METAEDIL COM. s.r.l.; c) Può anche essere diretto da parte della METAEDIL COM. s.r.l., e/o da parte di società controllanti, e/o controllate e/o collegate alla METAEDIL COM. s.r.l. stessa, all espletamento: 1) delle finalità connesse all attività commerciale, d informazione e promozione commerciale dei prodotti della Metaedil com. s.r.l.; 2) di giochi e concorsi a premi organizzati dalla METAEDIL COM. s.r.l.. 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1 comma2, lett. B), della Legge, cioè raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, modifica, raffronto, interconnessione, utilizzo, consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione, distruzione, sicurezza, protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità, ecc; b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare del trattamento e/o da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti però parte della catena distributiva del settore nonché da società di servizi, in qualità di Titolari del trattamento; d) È svolto direttamente dal Titolare e/o da società esterne ma dirette collaboratrici del Titolare (es. Società che svolgono servizi di stampa e imbustamento, recupero crediti, bollettazione, ecc). L elenco dei dati è costantemente aggiornato ed è possibile conoscerlo agevolmente richiedendolo al Responsabile del trattamento di cui al successivo punto CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria; b) strettamente necessario alla stipulazione di nuovi, contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere derivanti da un contratto o alla gestione dei servizi offerti da altri soggetti scelti dallo stesso interessato. 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L' eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nei casi di cui al precedente punto3, comporta l'impossibilità di concludere o eseguire i relativi contratti. 5. COMUNICAZIONE DEI DATI a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità obbligatori per legge - agli altri soggetti della METAEDIL COM. s.r.l. ; b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b) ad altre società in qualità di autonomi titolari del trattamento previa autorizzazione da parte dell'interessato; c) inoltre i dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e c), a società controllanti, controllate e collegate alla METAEDIL COM. s.r.l. 6. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO I dati personali non verranno trasferiti all'estero se non in adempimento di un obbligo contrattuale o di legge. 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di, specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Responsabile del trattamento di cui al successivo punto RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Il Responsabile del Trattamento è METAEDIL COM. s.r.l. via Francesco Tedesco, n Avellino - tel Presa visione dell informativa di cui sopra per le finalità di cui al punto 1 AUTORIZZA il trattamento dei propri dati personali Luogo e data Firma

6 SCHEDA ADESIONE METACARD 10 Metacard10 è la Fidelity Card, rilasciata al costo simbolico di 1 euro addebitato in bolletta, da MetaedilCom che consente di accedere ad una serie di vantaggi esclusivi, quali sconti sugli acquisti, promozioni personalizzate ed altre iniziative realizzate insieme ad un circuito di aziende convenzionate. DATI ANAGRAFICI TITOLARE CONIUGE Cognome Nome Hobby Telefono mobile Data di Nascita Cognome Nome Hobby Telefono mobile Data di Nascita Indirizzo, N ; Località Prov. Telefono Abitazione ; Numero Figli Indirizzo Mail Matricola Misuratore Pod La carta è nominativa e non è cedibile, ma può essere utilizzata da più componenti dello stesso nucleo familiare, per soddisfare le diverse esigenze. Insieme alla Fidelity Card vi sarà consegnato l elenco degli esercizi affiliati; l esibizione della Metacard10 in tali esercizi consentirà l applicazione degli sconti predefiniti. Il cliente si impegna, in caso di cessazione del contratto di fornitura gas metano e/o di energia elettrica, a restituire la card presso gli sportelli della Metaedilcom, entro il giorno stesso di cessazione del contratto. La scheda di adesione può essere richiesta presso i nostri sportelli o al numero verde Per usufruire di questo servizio è sufficiente compilare la scheda e recapitarla al seguente indirizzo: Metaedil com srl Via Francesco Tedesco, Avellino. L elenco degli affiliati si trova sul sito ed è sempre in aggiornamento. Presa visione informativa retrostante Per le finalità di cui al punto 1, il cliente autorizza il trattamento dei propri dati personali. Firma Metaedil com s.r.l - Via F. Tedesco, Avellino, AV Tel Fax info@metaedilcom.it P.iva

7 Allegato 2 al contratto di fornitura gas metano Nota informativa per il cliente finale Il codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale Dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas sono liberi di scegliere la società di vendita di gas naturale e il contratto di fornitura che meglio risponde alle proprie esigenze. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l Autorità per l energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di gas naturale precise regole di comportamento. 1. Trasparenza delle proposte contrattuali Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre: - identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata - offrire sempre al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall Autorità per l energia elettrica e il gas - fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto - specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l avvio del servizio - indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all offerta contrattuale proposta Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta. 2. Il contratto Il contratto deve indicare l identità e l indirizzo della società di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole: - tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente - la data di avvio del servizio e la durata del contratto - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo - le eventuali garanzie che il cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale) - tutti gli oneri e le spese a carico del cliente - come e quando saranno misurati i consumi - quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle - le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita - i casi in cui la società di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico - come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita 3. Documentazione e diritto di ripensamento Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto. Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della società di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione. Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono): - entro 10 giorni la società di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto; - il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto. 4. Riepilogo Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di gas, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto: abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas abbia offerto la possibilità di stipulare un contratto alle condizioni di riferimento definite dall Autorità per l energia elettrica e il gas abbia fornito informazioni chiare su: - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo - le altre spese a carico del cliente previste dal contratto - la durata del contratto - come e quando saranno misurati i consumi - con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio - i tempi per l avvio del servizio abbia consegnato una copia scritta del contratto abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall Autorità e riassunte al punto 2 della presente nota informativa Società di vendita: Metaedil com. s.r.l. Incaricato che ha proposto il contratto... Denominazione dell offerta contrattuale...

8 Allegato 3 al contratto di fornitura gas metano MODULO PER L INOLTRO DEI RECLAMI Spazio riservato per il protocollo della Metaedil com Destinatario: Metaedil com. s.r.l. via F. Tedesco, Avellino (AV) Telefax: Cliente: Cognome Nome o Ragione sociale telefono Via n. civico Comune Prov. Codice o numero utente numero o matricola contatore IL RECLAMO PRESENTATO E' IL SEGUENTE: Data Firma del cliente

9 COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA DI GAS(Art. 1 comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004) In relazione al contratto di somministrazione gas metano intestato a: Codice Servizio Comune Domicilio Fiscale Provincia Inserire Codice Fiscale Se dovuta, inserire Partita IVA Il sottoscritto (cognome e nome) nato a Il, in qualità di : Titolare del contratto (se persona fisica); Rappresentante Legale ( in caso di personalità non fisica); Inserire Via, Numero Civico, Comune e Provincia CON RIFERIMENTO ALL INDIRIZZO DI FORNITURA DEL GAS COMUNICA che la fornitura si riferisce all immobile così identificato in catasto Comune Amministrativo Comune Catastale (solo se diverso da Comune Amministrativo) Indirizzo (solo per Immobili Urbani) (Via-Piazza-Corso-etc.) (Numero Civico) (Edificio) (Scala) (Piano) (Interno) Dati Catastali Identificativi dell'immobile Foglio Sezione Particella Subalterno ATTENZIONE: se la sezione "Dati catastali identificativi dell'immobile" non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con "X" una sola casella. Immobile non ancora iscritto al Catasto Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto DATA / / FIRMA CLIENTE (Timbro e firma del rappresentante per Clienti non persone fisiche)

10 Dati catastali Dati catastali identificativi dell immobile presso cui si richiede l attivazione della fornitura di gas Per far fronte a quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge 311 del art.1 comma 333) ti richiediamo di fornire i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura di gas, che devono essere da noi acquisiti per essere successivamente trasmessi all Anagrafe Tributaria. Ti informiamo che la mancata restituzione del modello debitamente compilato verrà comunicata all Anagrafe Tributaria che potrà applicare una sanzione amministrativa da 103 euro a euro. Per ogni chiarimento relativo alla normativa che prevede l obbligo di comunicazione dei dati catastali potrai rivolgerti direttamente agli uffici dell Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito Internet dell Agenzia delle Entrate ( Istruzioni per la compilazione del modello Il modulo sul retro deve essere compilato dalla persona che ha sottoscritto il contratto di fornitura, anche se diversa dal proprietario dell'immobile (es.: inquilino; comodatario; titolare del diritto di abitazione; ecc.). Si prega di scrivere con chiarezza, in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro e di riportare una sola lettera (o un solo numero) in ogni singola casella, al fine di evitare un'errata trasmissione dei dati. I dati da indicare sono rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) e dal catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati nell'atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l'immobile è stato ereditato), in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti, ovvero in un certificato catastale. Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box), occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell unità immobiliare principale (es. appartamento). Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l utenza è stata attivata unitariamente. Se nel condominio sono presenti altri vani e locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini (es. esercizi commerciali, garage, concessi in locazione a terzi), nella comunicazione vanno indicati anche i dati catastali di tali immobili, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata. Modalità di invio Il presente modulo deve essere inviato entro e non oltre 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura gas metano al seguente indirizzo: Metaedil com via Francesco Tedesco, Avellino. INFORMATIVA PRIVACY Il trattamento dei dati da Lei forniti, il cui rilascio è presupposto indispensabile per l applicazione di quanto disposto dall art.1, comma 333 della Legge 311/04, è realizzato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, e successive modifiche ed integrazioni, con l ausilio di strumenti informatici.lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i Suoi dati e come vengono utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti dell Art.7 del suddetto decreto legislativo. Sempre nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs, 30/06/2003, i Suoi dati verranno comunicati all Agenzia delle Entrate, ma non saranno ulteriormente diffusi se non previsto da espressa disposizione di Legge. La informiamo inoltre che i dati forniti possono venire a conoscenza di soggetti predisposti alla gestione del modello per la comunicazione dei dati catastali.

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