Azienda U.L.S.S. n. 19
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- Prospero Massa
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1 Allegato B al Disciplinare AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI FINANZIAMENTO - CONTRATTO PER UN MUTUO DECENNALE - A TASSO VARIABILE CON OPZIONE DI CONVERSIONE A TASSO FISSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL OSPEDALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL AZIENDA ULSS 19 DI ADRIA. CIG B27 CAPITOLATO D ONERI Art.1. OGGETTO DELL APPALTO Il presente appalto ha per oggetto l individuazione di un Istituto di Credito per l affidamento del servizio finanziario destinato alla stipula di un contratto di mutuo non ipotecario decennale, oltre al periodo di preammortamento, occorrente all Azienda ULSS 19 di Adria, per garantire la quota di autofinanziamento per la realizzazione del piano triennale dei lavori di ristrutturazione dell Ospedale e delle sedi periferiche dell Azienda ULSS 19 di Adria. Ai fini del presente appalto s intende: 1. per «Azienda mutuataria o A. ULSS 19»: l Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, con sede legale in Piazza degli Etruschi, Adria (RO), titolare dei rapporti giuridici; 2. per «Istituto o Istituto mutuante»: l istituto di credito concorrente e/o aggiudicatario dell appalto; 3. per «Codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 2. IMPORTO E MODALITA DI EROGAZIONE DEL MUTUO L importo del mutuo decennale è di Euro ,00 che l Istituto aggiudicatario dovrà erogare alla parte mutuataria, ai sensi della vigente normativa, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso, senza alcuna ingerenza e responsabilità della banca mutuante, al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti ex art. 5. L importo del mutuo dovrà essere versato su di un conto appositamente individuato dall A. Ulss 19 intrattenuto presso l Istituto di Credito che svolge funzioni di Tesoreria per conto dell Azienda stessa. L A. ULSS 19 avrà comunque la facoltà di ottenere il versamento del mutuo in una o più soluzioni, nei mesi di preammortamento, a seguito di specifica richiesta scritta in tal senso, notificata all Istituto, sottoscritta dal Direttore Generale o da persona da lui delegata. Le comunicazioni e le modalità di espletamento dell'appalto, contenute nella documentazione allegata all'offerta, si intendono integralmente richiamate e sono impegnative per l'istituto, salvo che sia diversamente stabilito.
2 Art. 3. DESTINAZIONE DEL MUTUO Il mutuo oggetto dell appalto è destinato ad essere utilizzato per la quota di autofinanziamento per la realizzazione del piano triennale dei lavori di ristrutturazione dell Ospedale e delle sedi periferiche dell Azienda ULSS 19 di Adria. Art. 4. DURATA DELL AMMORTAMENTO Il mutuo sarà ammortizzato dall A. ULSS 19 in 10 (dieci) anni, con decorrenza dal 01 gennaio 2011 (data inizio ammortamento) mediante 20 rate costanti semestrali posticipate, comprensive di una quota capitale crescente e una quota interessi, da versarsi secondo le date e gli importi di cui al piano di ammortamento che sarà allegato al contratto. Le rate saranno comprensive di una quota capitale e di una quota interessi, quest ultima determinata dal tasso di interesse variabile, fatto salvo quanto previsto dall articolo 9. Dal piano di ammortamento allegato al contratto risulterà il capitale residuo che viene a determinarsi, semestre per semestre, a seguito dell ammortamento. Art. 5 TEMPI E MODALITA DI DISPONIBILITA DEL FINANZIAMENTO L Istituto durante il periodo di preammortamento metterà a disposizione dell A. ULSS 19, sino al , le somme necessarie per le esigenze di cassa inerenti al pagamento delle fatture relative alle spese in conto investimenti finanziate con tale mutuo, come stabilito dall articolo 2 c. 2 L Istituto di credito metterà a disposizione, entro 10 giorni lavorativi dalla data della formale richiesta dell A. ULSS 19 gli importi di cui al precedente comma. Sulle somme che dovessero essere somministrate anteriormente alla data di inizio dell ammortamento (1 gennaio 2011) sono dovuti dall Azienda mutuataria all Istituto, interessi di preammortamento calcolati al tasso variabile di cui all art. 10, dalla data delle relative disposizioni di pagamento (esclusa) al 31 dicembre Il pagamento di tali interessi verrà effettuato alle scadenze semestrali del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno antecedente l inizio dell ammortamento e pertanto gli stessi graveranno sulle disponibilità previste in ciascun bilancio di competenza. L Istituto mutuante si impegna a comunicare tempestivamente, prima delle scadenze delle singole rate di ammortamento, all'azienda mutuataria, l'ammontare degli interessi che verranno man mano a maturare e correlativamente, la stessa Azienda mutuataria si obbliga a provvedere alle opportune variazioni di bilancio. Gli interessi come determinati al comma 4, saranno dovuti dall'azienda mutuataria con decorrenza dalla data di inizio dell ammortamento e saranno versati unitamente e contestualmente alle rate semestrali crescenti di capitale di cui al precedente articolo 4 comma 1.
3 L Azienda mutuataria potrà, entro il termine ultimo del 30 novembre 2010, ridurre l importo del contratto di mutuo, senza che tale riduzione comporti alcun diritto di indennizzo per la Banca mutuante. La decorrenza dell ammortamento è fissata al 01 gennaio 2011 (fatte salve diverse scadenze della procedura di gara). Art. 6 GARANZIE A garanzia dell adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l A. ULSS 19 s impegna a tener conto, nella predisposizione dei propri documenti contabili, per tutta la durata dell ammortamento del mutuo, delle somme occorrenti per l effettuazione dei pagamenti. L A. ULSS 19 garantisce il pagamento delle somme necessarie al servizio del mutuo mediante apposito atto di delega di pagamento, soggetto ad accettazione, sul proprio Istituto di Credito Tesoriere, il quale è obbligato a versare all Istituto mutuante l importo dovuto nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti con l indicazione delle rate semestrali di rimborso del capitale nonché delle relative quote semestrali di interessi. Il Tesoriere in virtù dell atto di delega è tenuto a versare gli importi di volta in volta dovuti per tutta la durata dell ammortamento del mutuo, a favore della Banca mutuante, alle prescritte scadenze con comminatoria dell indennità di mora, di cui al successivo art 7, in caso di ritardato pagamento. L Azienda Ulss 19 vincola e delega pro solvendo e non pro soluto, a favore della Banca mutuante, per tutta la durata del mutuo, a valere sulle entrate correnti dell Ente, le somme necessarie ad assicurare il servizio del mutuo tanto in linea capitale, quanto per gli interessi. L Azienda Ulss 19 si impegna ad inserire, in ogni contratto di Tesoreria che sarà stipulato durante il periodo di ammortamento del mutuo, l obbligo per il Tesoriere dell'azienda ULSS di effettuare, con le medesime modalità ed alle prescritte scadenze, i versamenti di cui al precedente comma 2. Una copia dei nuovi contratti di Tesoreria e della conseguente nuova delega di pagamento dovrà essere trasmessa alla Banca mutuante entro 30 giorni dalla sottoscrizione del nuovo contratto di Tesoreria. Art. 7 PAGAMENTO RATE - INADEMPIMENTO Il versamento delle rate semestrali di rimborso del presente mutuo, comprensive della quota capitale e della quota interessi, come precedentemente determinati, nonché gli eventuali interessi di preammortamento, dovrà essere effettuato alle scadenze indicate nel piano di ammortamento. L Istituto mutuante dovrà predisporre a seguito dell erogazione del mutuo un piano di ammortamento specifico che sarà consegnato all A. Ulss 19 alla data di inizio ammortamento.
4 Nel caso di mancato o ritardato versamento da parte del Tesoriere dell Azienda mutuataria all Istituto mutuante, per causa imputabile al Tesoriere stesso, delle somme dovute per il servizio del mutuo, di cui agli artt. 4 e 5, alle scadenze ivi stabilite, saranno dovuti dal Tesoriere dell Azienda mutuataria all Istituto mutuante, dalla data della scadenza (inclusa) fino alla data dell effettivo pagamento (esclusa), oltre alle somme insolute, anche gli interessi di mora. Il tasso al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari, per ciascun mese o frazione di mese compresi nel periodo di mora, al maggior tasso EURIBOR ad 1 mese rilevato nel mese precedente, maggiorato di 2 punti percentuali annui e con il limite minimo del tasso contrattuale. I suddetti interessi di mora saranno calcolati per i giorni effettivamente trascorsi sulla base dell anno commerciale di 360 giorni. Al pagamento degli interessi di mora è altresì obbligato, in solido con il proprio Tesoriere, l Azienda mutuataria nelle ipotesi in cui il mancato o ritardato versamento di cui al comma 2 sia dovuto a causa imputabile anche a quest ultima. Gli interessi di mora nella misura come sopra determinata saranno dovuti dall Azienda mutuataria alla Banca mutuante anche nel caso di ritardato pagamento delle somme a quest ultimo dovute ai sensi del precedente art. 5 comma 3. Nel caso di mancato adempimento del versamento delle rate semestrali di rimborso del presente mutuo, la Banca mutuante trascorsi 90 giorni dalla data dell inadempienza potrà esercitare la facoltà di risolvere di pieno diritto il contratto medesimo, con la conseguenza che la Banca mutuante stessa potrà richiedere all Azienda Ulss 19 mutuataria, in qualsiasi momento successivo ai 90 giorni trascorsi dall inizio dell inadempimento, oltre alle somme non corrisposte ai danni ed alle spese, il soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito, maggiorato dell indennizzo dovuto nel caso di estinzione anticipata del finanziamento come disciplinato dal successivo art. 8 Estinzione anticipata. Art. 8 ESTINZIONE ANTICIPATA L Azienda Ulss 19 ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte il presente mutuo con preavviso mediante lettera raccomandata A.R. che la Banca mutuante dovrà ricevere almeno 45 giorni prima della data prevista per l estinzione totale o parziale. L estinzione anticipata totale o parziale, in regime di tasso variabile, avverrà senza applicazione di penali a carico dell Azienda Ulss 19. Per l esercizio di detta facoltà l A. Ulss 19 non dovrà corrispondere alcun indennizzo, commissione o penale, a condizione che l Azienda risulti in regola con ogni obbligo dipendente dal presente contratto. In caso di estinzione totale o parziale anticipata durante il periodo in cui l Azienda Ulss 19 ha esercitato l opzione di conversione a tasso fisso per un periodo di 1,2 o 3 anni, sarà corrisposto dall Azienda Ulss 19 solo un eventuale indennizzo pari al differenziale, se positivo, tra le rate residue relative ad ogni singolo periodo di ammortamento di durata pari al periodo optato, calcolate al tasso contrattualmente previsto e quelle relative al medesimo
5 periodo calcolate ad un tasso pari all IRS, con durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente dello stesso periodo optato del mutuo. Tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione sulla base del tasso IRS applicato. In caso di estinzione totale o parziale anticipata durante il periodo in cui l Azienda Ulss 19 ha esercitato l opzione di conversione a tasso fisso per l intera durata residua del mutuo, sarà corrisposto dall Azienda Ulss 19 solo un eventuale indennizzo pari al differenziale, se positivo, tra le rate residue calcolate al tasso contrattualmente previsto e quelle calcolate ad un tasso pari all IRS, con durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente del mutuo. L estinzione anticipata totale o parziale, trattandosi di finanziamento a lungo termine potrà: essere esercitata dall Azienda Ulss 19 decorsi almeno 18 mesi dall inizio del periodo di ammortamento; essere eseguito esclusivamente in coincidenza con una delle scadenze fissate per il pagamento di una rata. In caso di estinzione parziale la Banca mutuante si impegna conseguentemente a riformulare il piano di ammortamento del mutuo, sulla base della somma effettivamente utilizzata e del capitale residuo da rimborsare, pertanto ogni restituzione parziale anticipata comporterà la diminuzione dell importo delle rate semestrali successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito. Art. 9 CONDIZIONI DEL MUTUO Il contratto di mutuo da stipulare prevede un iniziale ammortamento al tasso variabile e prevede il diritto, per l Azienda Ulss 19, di optare per l applicazione del tasso fisso. A decorrere dal primo semestre di ammortamento l Azienda Ulss 19 potrà esercitare, ad ogni scadenza di rata per il periodo dei primi sei anni e con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della rata, un opzione vincolante ed irrevocabile di passaggio ad un tasso fisso. In conseguenza dell esercizio dell opzione relativa alla trasformazione del tasso sopra indicata da variabile a fisso, si segnala che gli interessi sul capitale residuo all inizio del semestre a partire dal quale ha effetto l opzione e per tutta la durata del periodo da regolare a tasso fisso saranno calcolati al tasso fisso corrispondente all IRS (Interest Rate Swap Euro lettera, base di calcolo 360/360) di durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente del periodo prescelto, maggiorato dello spread offerto come indicato all art. 10. Per durata finanziaria residua equivalente si intende quella corrispondente al tasso IRS calcolato sulla base della curva dei tassi swap vigente sul mercato al momento dell esercizio dell opzione relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso di capitale, di periodicità di pagamento degli interessi. Ad ogni eventuale variazione del tasso nominale di riferimento applicato al mutuo, l Istituto mutuante avrà l obbligo di fornire e aggiornare all A. Ulss 19
6 - il piano di ammortamento del mutuo con importo della rata di ammortamento semestrale suddiviso per ciascuna delle scadenze previste in quota capitale ed in quota interessi; - debito residuo per il pagamento di ciascuna rata; - formule impiegate per il calcolo dell ammortamento; - formule impiegate per l applicazione del tasso, con i parametri minimi di raffronto. Art. 10 OFFERTA ECONOMICA L offerta economica dovrà essere formulata indicando lo spread unico, fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, espresso in punti percentuali annui da applicare al tasso Euribor per 6 mesi (per il tasso variabile, rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi) e al tasso IRS (in caso di tasso fisso) qualora venisse esercitata l eventuale opzione di conversione. Lo spread deve essere riportato sia in cifre che in lettere. Tale indicazione non dovrà contenere abrasioni o cancellature e pena di esclusione qualsiasi eventuale correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l offerta medesima: - in caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettera, si terrà valido il valore dello spread più vantaggioso per l Azienda Ulss 19 - il valore dello spread offerto dovrà essere tassativamente indicato con 3 cifre dopo la virgola. In difetto saranno comunque considerate esclusivamente le prime tre cifre dopo la virgola - il valore dello spread indicato dovrà essere unico, senza alternative o varianti a pena di esclusione - lo spread offerto si intende omnicomprensivo di tutti i costi necessari per la corretta esecuzione del contratto, come richiesto dal Capitolato d Oneri - l offerta dovrà rimanere valida ed impegnativa almeno per 180 giorni dalla scadenza della data di presentazione delle offerte, fissata dall invito N.B. Saranno escluse le offerte in aumento sullo spread fissato a base d asta pari ad 0,850 punti percentuali euribor 6 mesi L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che avrà presentato il prezzo più basso, inteso come minor spread offerto. Art. 11 SERVIZI FINANZIARIA CONNESSI L Istituto di credito mutuatario si impegna a fornire la propria assistenza a titolo gratuito in tutte le fasi inerenti il perfezionamento del contratto del mutuo. Art. 12 MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO PENALITA In caso di ritardo nell erogazione del mutuo, per causa imputabile all Istituto, l Azienda Ulss 19 potrà applicare una penale del 2% (duepercento)
7 dell importo della prima rata semestrale del mutuo, per la parte capitale, per ogni mese di ritardo. Art. 13 SUBAPPALTO In relazione della specificità dell oggetto del contratto, non è ammesso il subappalto. Art. 14 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO L Impresa, a garanzia dell esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l Azienda Ulss abbia eventualmente pagato in più durante l esecuzione della fornitura o del servizio, dovrà costituire, con le modalità indicate all art. 113 del D.Lgs. 163/2006, un deposito cauzionale definitivo il cui ammontare sarà pari al 10% (diecipercento) dell importo contrattuale, al netto di I.V.A. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 90 giorni oltre la scadenza del contratto. Il termine contrattuale di riferimento quello della data di decorrenza dell ammortamento, fissata dall Art. 4 nel Art. 15 ONERI E SPESE Le spese relative all istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente la gestione del mutuo e le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell operazione, comprese le spese contrattuali, sono a completo carico dell Impresa. Art. 16 CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Rovigo. Art. 17 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO-NORME DI RIFERIMENTO Per quanto sopra non espressamente previsto e disciplinato, si applicano integralmente le Condizioni Generali di Contratto dell Azienda ULSS 19 Adria, approvate decreto e D.G. n. 499 del allegate sotto la lettera C) al disciplinare di gara. Le stesse sono altresì disponibili in visione presso l U.O.C. Gestione Patrimonio e Risorse Materiali U.O.S. Gare ed Approvvigionamenti dell Azienda ULSS 19. Per quanto non previsto da tali documenti si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture (D.Lgs 163/2006), nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. DATA PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE (GENERALITA, QUALIFICA E FIRMA)
8 Il sottoscritto dichiara inoltre, di approvare, specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni: Art. 4 DURATA DELL AMMORTAMENTO Art. 5 TEMPI E MODALITA DI DISPONIBILITA DEL FINANZIAMENTO Art. 6 GARANZIE Art. 7 PAGAMENTO RATE Art. 8 ESTINZIONE ANTICIPATA Art. 9 CONDIZIONI DEL MUTUO Art. 10 OFFERTA ECONOMICA Art. 11 SERVIZI FINANZIARI CONNESSI Art. 12 MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO PENALITA Art.13 SUBAPPALTO Art. 15 ONERI E SPESE Art. 16 CONTROVERSIE Art. 17 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO NORME DI RIFERIMENTO PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE (GENERALITA, QUALIFICA E FIRMA)
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