Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC:

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1 Linee guida recanti i criteri per l individuazione e l utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99 Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (Linee guida per l individuazione e l utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse) 1

2 PREMESSA...5 A - Scopi ed obiettivi...6 B - Identificazione della normativa ambientale rilevante di settore...8 B.1 Normativa Comunitaria...8 B.2 Normativa Nazionale...10 C) RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL SETTORE CON RIFERIMENTO ALLA SPECIFICITÀ DEL TESSUTO NAZIONALE INDUSTRIALE...17 D) DESCRIZIONE DEI PROCESSI E DELLE TECNOLOGIE DI SELEZIONE, PRODUZIONE DI CDR, TRATTAMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE...18 D.1 Introduzione...18 D.2 Descrizione dei processi: schema generale...20 D.3 Caratteristiche dell organizzazione della raccolta differenziata...21 D.4 Piattaforme per il trattamento dei materiali da raccolta differenziata...22 D.5 Processi di produzione del combustibile da rifiuti...26 D 5.1 Il combustibile derivato dai rifiuti (CDR)...28 D.5.2 Produzione di combustibile da rifiuti da selezione secco-umido e biostabilizzazione della frazione organica...31 D.5.3 Produzione di combustibile da rifiuti indifferenziati tramite processo di bioessiccazione..35 D.6 Il trattamento dei beni durevoli e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche...35 D.7 Descrizione delle tecniche e delle tecnologie impiegate negli impianti di selezione, produzione CDR e trattamento apparecchiature elettriche ed elettroniche...38 D.7.1 Impianti di selezione dei rifiuti destinati al recupero di materia...38 D.7.2 Descrizione delle tecnologie disponibili per la produzione di combustibile da rifiuti...41 Esempi applicativi dei processi di produzione del combustibile da rifiuti...51 A) Esempio di impianto di produzione di CDR...51 B) Bioessiccazione in biotunnel...55 C) Bioessiccazione in biocelle...57 D) Produzione di CDR arricchito con materiale ad alto potere calorifico...60 D.7.3 Impianti di trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche...62 E) CONCETTI GENERALI SULLA SCELTA DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DI SETTORE...64 E.1 Criteri generali di scelta delle tecnologie...64 E.1.1. Bilancio di materia...65 E.1.2 Rendimento di separazione...65 E.1.3 Rendimento di recupero...65 E.2 Aspetti tecnici e tecnologici del settore...65 E.3 Aspetti ambientali...65 E.3.1 Impatto sull ambiente...65 E.3.2 Consumo di energia...67 E.3.3 Emissioni e produzione di rifiuti...67 E.3.4 Analisi dei rischi...68 E.4 Migliori tecniche e tecnologie degli impianti di selezione e produzione combustibile da rifiuti...69 E.4.1 Configurazione base di un impianto...70 E.4.2 Ricezione e Stoccaggio...70 E.4.3 Movimentazioni...70 E.4.4 Modalità di realizzazione di sistemi di selezione...71 E.4.5 Tecniche da considerare nella preparazione del combustibile da rifiuti...72 E.4.6 Monitoraggio del funzionamento delle macchine e programmazione della manutenzione75 2

3 E.4.7 Accorgimenti per limitare la diffusione di rifiuti negli ambienti di lavoro...75 E.4.8 Limitazione delle emissioni...76 E Tecniche di trattamento delle emissioni gassose...77 E.5 Migliori tecniche e tecnologie per gli impianti di trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche...91 E.5.1 Principi generali...91 E.5.2 Organizzazione e dotazioni dell impianto...91 E.5.3 Modalità di gestione: criteri generali...92 E Limitazione delle emissioni...96 E.5.4 Trattamento di specifiche tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche: requisiti minimi...98 E Trattamento dei televisori e monitors...98 E Trattamento dei computers (eccetto il monitor)...99 E Trattamento di lavatrici e lavastoviglie E.5.5 Requisiti minimi per le operazioni di trattamento di apparecchiature dismesse contenenti sostanze lesive dell ozono stratosferico E.6 Migliori tecniche di gestione degli impianti di selezione, produzione CDR e trattamento RAEE E.6.1 Piano di gestione operativa E.6.2 Programma di sorveglianza e controllo E.6.3 Strumenti di gestione ambientale E.6.4 Aspetti di pianificazione e gestione F) IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI TECNICHE ALTERNATIVE F.1 Altri processi di preparazione di combustibili derivati dai rifiuti F.2 Il processo OWS utilizzato a Bassum (Germania) G) LE MIGLIORI TECNICHE E TECNOLOGIE G1 Comuni tecniche da considerare nella determinazione delle BAT G 1.1 Caratteristiche di composizione del rifiuto G 1.2 Ricezione dei rifiuti G 1.3 Procedure di accettazione dei rifiuti G.1.4 Metodi di gestione ambientale G2. Tecniche da considerare nella determinazione delle BAT per gli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento RAEE G.2.1 Individuazione delle BAT H) ANALISI DELL APPLICABILITÀ DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI H.1 Applicazione delle BAT H.1.1 Le dimensioni dell impianto H.1.2 L età dell impianto H.1.3 Le caratteristiche dei rifiuti trattati H.1.4 Presenza di vincoli di carattere tecnico H.1.5 Interventi per l applicazione delle BAT H.2 Analisi di applicabilità in termini di costi benefici I) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI I.1 La definizione di BAT I.1.1 La direttiva 96/61/CE I.1.2 Impatto ambientale e rischi I.1.3 Fattibilità tecnico-economica I.1.4 Processo decisionale per l individuazione delle BAT I.2 Criteri di individuazione delle BAT I.2.1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti

4 I.2.2 Impiego di sostanze meno pericolose I.3 Processi, sistemi o metodi operativi sperimentati su scala industriale I.4 Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico I.5 Natura, effetti e volume delle emissioni I.6 Messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti I.7 Tempo richiesto per l adozione di una migliore tecnica disponibile I.8 Consumo di risorse I.9 Prevenzione e riduzione dell'impatto globale sull'ambiente I.10 Prevenzione degli incidenti e minimizzazione degli effetti GLOSSARIO-ABBREVIAZIONI-ACRONIMI BIBLIOGRAFIA

5 PREMESSA Il presente documento riassume le proposte del Gruppo Tecnico Ristretto (GTR) sulla gestione dei rifiuti, istituito dalla Commissione Nazionale ex art. 3 comma 2 del DLgs 372/99, nell ambito delle attività inerenti la redazione delle linee guida per l individuazione delle migliori tecniche disponibili, meglio note con l acronimo inglese di BAT ( Best Available Techniques ), ai fini del rilascio, da parte delle autorità competenti nazionali e regionali, dell autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il GTR risulta così costituito: - dott.ssa Rosanna Laraia (APAT, coordinatore) designata dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio - dott. Fabrizio De Poli (MATT), designato dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio - dott. Marco Di Basilio (ISPESL) e dott.ssa Loredana Musmeci (ISS), designati dal Ministero della salute - ing. Giuseppe Di Masi, designato dal Ministero delle attività produttive - dott. Guido Morini e dott. Paolo Cesco designati da Confindustria - dott. Antonio Stifanelli designato da Federambiente Il documento è stato elaborato nell ambito del sottogruppo Impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse al quale hanno partecipato, oltre alla dott.ssa Rosanna Laraia, coordinatore del GTR i seguenti esperti: - ing. Valeria Frittelloni (APAT) - P.C.I. Letteria Adella (APAT). - ing. Giuseppe Sorace (Federambiente) - ing. Valentina Cipriano (Federambiente) 5

6 A - Scopi ed obiettivi Con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della Salute, in data 15 aprile 2003, è stata istituita la Commissione Nazionale ex art. 3, comma 2, del decreto legislativo 372/99 (recepimento della direttiva 96/61/CE nota come IPPC ), per la redazione di linee guida per l individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) meglio note con l acronimo inglese di BAT ( Best Available Techniques ), ai fini del rilascio, da parte delle autorità competenti nazionali e regionali, dell autorizzazione integrata ambientale (AIA). La Commissione suddetta ha istituito, a sua volta, tredici gruppi tecnici ristretti (GTR), composti da rappresentanti dei ministeri interessati e degli interessi industriali, ed ha incaricato i GTR di predisporre una proposta di linee guida in ciascuno dei tredici settori ritenuti al momento prioritari. A livello comunitario la Commissione Europea (CE) ha istituito da tempo, ai fini dell attuazione della suddetta direttiva, un apposito ufficio IPPC con sede presso il Centro Comunitario di Ricerche di Siviglia. L ufficio in questione coordina una serie di gruppi tecnici cui spetta il compito di redigere dei documenti di riferimento per l individuazione delle BAT, i cosiddetti Best Available Techiniques Reference documents, (BRefs). Nel presente documento sono riportati i risultati dei lavori del GTR Gestione dei rifiuti, sottogruppo Impianti di selezione, produzione CDR e trattamento beni durevoli. Riguardo agli impianti trattati nel presente documento, va evidenziato che sono individuati dalla Direttiva IPPC nell ambito delle operazioni di trattamento di rifiuti non pericolosi di cui all allegato IIA della direttiva 75/442/CEE al punto D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (circa t/anno). Per quanto riguarda i beni durevoli per la maggior parte classificati come rifiuti pericolosi il riferimento è quello relativo agli impianti di eliminazione di rifiuti pericolosi di cui alla direttiva 91/689/CEE quali definiti nell allegato IIA con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (circa t/anno). Gli impianti oggetto del Rapporto sono inseriti, solo in parte, nel documento Europeo sulle migliori tecniche disponibili: Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries, in particolare il documento europeo non contiene alcuna indicazione riguardo agli impianti di trattamento e recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare il documento Bref tratta gli impianti di trattamento meccanico biologico finalizzati alla produzione di Combustibile derivato dai rifiuti (CDR) e gli impianti di stoccaggio, selezione, miscelazione, adeguamento volumetrico dei rifiuti destinati a successive operazioni di smaltimento/recupero. Scopo principale del presente documento è quello di costituire un riferimento sulle conoscenze tecniche e tecnologiche del settore specifico, che possa essere di aiuto sia all operatore in sede di presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, sia all autorità competente che dovrà istruire il procedimento e rilasciare la relativa autorizzazione. A tale fine si è cercato di fornire: un quadro quanto più esaustivo dello stato attuale e delle prospettive riguardo ai processi ed alle tecnologie di selezione e produzione di CDR, includendo in tale accezione non solo i rifiuti urbani (RU), ma anche i rifiuti speciali (RS) di origine commerciale o industriale, nonché gli impianti di trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici individuati dall articolo 227 del D.Lgs 152/2006; informazioni riguardo agli attuali livelli di emissioni ed ai consumi di risorse (materie prime ed energia) del settore; alcune linee guida su possibili tecniche che possono costituire BAT di riferimento a livello nazionale, tenuto conto della specifica situazione del settore in Italia. Sulla definizione delle BAT, in particolare, si intende qui evidenziare che la loro applicabilità non può risultare di carattere generale, essendo fortemente influenzata dalla tipologia di rifiuti trattati, 6

7 dalle caratteristiche dell impianto di trattamento e, soprattutto, dalle condizioni locali nelle quali lo specifico impianto è installato. A questo riguardo, di particolare rilevanza risulta essere l aspetto relativo all analisi costi-benefici delle BAT individuate, che assume un significato molto ampio che deve includere i costi ed i benefici sia per gli operatori che per la collettività. 7

8 B - Identificazione della normativa ambientale rilevante di settore Di seguito, viene riportato un elenco non esaustivo della normativa comunitaria e nazionale in tema di gestione dei rifiuti e di riduzione dell impatto sull ambiente che può presentare risvolti sul settore del trattamento dei rifiuti. L elenco riportato non ha alcuna pretesa di completezza e non può, pertanto, costituire un riferimento da adottare nei procedimenti autorizzativi, anche alla luce del fatto che esso non include la normativa regionale, alla quale occorre attenersi per l esercizio degli impianti. B.1 Normativa Comunitaria Direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali. Direttiva 85/467/CE del 1 ottobre 1985 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Direttiva 86/278/CEE del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Direttiva 89/369/CEE dell 8 giugno 1989 sulla prevenzione dell inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. Direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 sulla riduzione dell inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani. Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi. Direttiva 91/692/CEE del 23 dicembre 1991 per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all attuazione di talune direttive concernenti l ambiente. Reg. (CEE) n. 793/93 del 23 marzo 1993 Valutazione e controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti. Reg. (CEE)n. 1488/94 del 28 giugno 1994 Principi per la valutazione dei rischi per l uomo e per l ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio. Direttiva 94/31/CE del 27 giugno 1994 che modifica la Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. Direttiva 94/67/CE del 16 dicembre 1994 sull incenerimento dei rifiuti pericolosi. Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento. Decisione 96/350/CE del 24 maggio 1996 che adatta gli allegati IIA e IIB della Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. Direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996 relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso BIS). Direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei Policlorodifenili e dei Policlorotrifenili (PCB/PCT). Risoluzione 97/76/CEE del 24 febbraio 1997 Strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti. Direttiva 99/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche dei rifiuti. Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all art.1, lettera a), della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la Decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell art.1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi. 8

9 Direttiva 2000/53/CE del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso. Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque Direttiva 2000/59/CE del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. Direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 relativa all incenerimento dei rifiuti. Decisione 2001/68/CE del 16 gennaio 2001 che definisce i parametri relativi ai PCB ai sensi dell articolo 10, lettera a) della direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT). Direttiva 2001/58/CE del 27 luglio 2001 che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell art. 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all art. 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza). Decisione 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 che modifica l elenco di rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE. Decisione 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 che modifica la Decisione 2000/532/CE che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all art. 1, lettera a), della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la Decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell art.1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi. Decisione 2001/573/CE del 23 luglio 2001 che modifica l elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE. Decisione 2001/753/CE del 17 ottobre 2001 relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Decisione 2002/151/CE del 19 febbraio 2002 relativa ai requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell art. 5, paragrafo 3 della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Decisione 2002/525/CE del 27 giugno 2002 che modifica l allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Decisione 2002/1600/CE del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente. Decisione 2002/909/CE del 13 novembre 2002 relativa alle norme italiane che dispensano dagli obblighi di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi dell articolo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. Regolamento (CE) n. 2150/2002 del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti. Decisione 2003/33/CE del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell articolo 16 e dell allegato II della direttiva 1999/31/CE. Direttiva 2002/95/CE del 27 gennaio 2003 sulla restrizione d uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Decisione 2003/138/CE del 27 febbraio 2003 che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Comunicazione della Commissione Europea del 27 maggio 2003, Verso una Strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti - Com(2003)301 definitivo. Direttiva 2004/12/CE dell 11 febbraio 2004 Modifiche alla direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio Direttiva 2004/107/CE del 15 dicembre 2004 concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente 9

10 Comunicazione della Commissione Europea del 21 dicembre 2005 Portare avanti l utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - Com(2005)666 definitivo. Decisione 2004/249/CE dell 11 marzo 2004 relativa al questionario ad uso degli stati membri sull attuazione della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Decisione 2004/279/CE del 19 marzo 2004 concernente orientamenti per l attuazione della direttiva 2002/03/CE relativa all ozono nell aria. Regolamento 2005/782/CE del 24 maggio 2005 che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti Regolamento 2005/1445/CE del 5 settembre 2005 che definisce gli opportuni criteri di valutazione della qualità e i contenuti delle relazioni sulla qualità delle statistiche sui rifiuti ai fini del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti Regolamento 2006/1013/CE del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti B.2 Normativa Nazionale Normativa generale sui rifiuti e sugli impianti di trattamento rifiuti Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 Disposizioni per la prima applicazione dell art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Legge 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179). D.M. 29 ottobre 1997 Approvazione statuto CONAI. D.M. 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. D.M. 28 aprile 1998, n. 406 Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti D.M. 15 luglio 1998 Approvazione statuti consorzi di filiera. D.M. 1 aprile 1998, n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt.15, 18 comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 22/97. D.M. 1 aprile 1998, n. 148 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4 del D.Lgs. 22/97. D.M. 4 agosto 1998, n. 372 Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti D.M. 3 settembre 1998, n. 370 Regolamento recante le norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti. Legge 9 dicembre 1998, n. 426 Nuovi interventi in campo ambientale Legge 25 febbraio 2000, n. 33 conversione in legge con modificazioni del D.L. 30 dicembre 1999, n. 500 recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB nonché l immediata attuazione di risorse finanziarie necessarie all attivazione del protocollo di Kyoto. D.M. 25 febbraio 2000, n. 124 Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della Direttiva 94/67/CEE del Consiglio del 16 10

11 Dicembre 1994, e ai sensi dell articolo 3, comma 2, del DPR 24 maggio 1988, n. 203 e dell articolo 18, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22. Legge 23 marzo 2001, n. 93 Disposizioni in campo ambientale. Legge 20 agosto 2001, n. 335 Conversione in legge del DL 16 luglio 2001, n. 286 recante differimento di termini in materia di smaltimento rifiuti. Legge 31 ottobre 2001, n. 399 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Legge 21 dicembre 2001, n. 443 Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. Direttiva Ministero dell ambiente e tutela del territorio 9 aprile 2002 Indicazioni per la piena e corretta applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. D.M. 12 giugno 2002, n. 161 Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, relativo all individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate. Legge 31 luglio 2002, n. 179, Disposizioni in materia ambientale (Collegato ambientale alla Finanziaria 2002). DPCM 24 dicembre 2002 Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2003 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. D.M. 8 maggio 2003, n. 203, Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 % del fabbisogno medesimo (Green Public Procurement). D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n Legge 31 ottobre 2003, n. 306 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria 2003). D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità. Legge 15 dicembre 2004, n. 308 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione DPCM 22 dicembre 2004 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno cap. 1 sezione veicoli a fine vita o fuori uso. D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti. D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. D.M. 3 agosto 2005 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. D.M. 17 novembre 2005, n. 269 Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate D.Lgs 23 febbraio 2006, n. 149 Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso. 11

12 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, parte IV Decreto 5 aprile 2006, n.186 Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" D. Lgs 29 aprile 2006, n. 217 Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. Decreto 5 maggio 2006 Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili Inquinamento atmosferico e contenimento emissioni D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 18. D.P.C.M. 21 luglio 1989 Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali. D.M. 12 luglio 1990 Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione. D.P.R. 25 luglio 1991 Modifiche all atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio Legge 15 gennaio 1994, n. 65 Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio D.M. 15 aprile 1994 Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell art. 9 del decreto ministeriale 24 maggio D.M. 21 dicembre 1995 Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali. D.M. 19 novembre 1997, n. 503 Regolamento recante norme per l attuazione delle Direttive CEE 89/369 e 89/ 429 concernenti la prevenzione dell inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari. D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. D.M. 25 agosto 2000 Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n D.M. 4 giugno 2001 Programmi di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, in attuazione dell art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n D.P.C.M. 8 marzo 2002 Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. D.M. 2 aprile 2002, n. 60 Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio. Legge 1 giugno 2002, n. 120 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l 11 dicembre D.M. 20 settembre 2002 Attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico. 12

13 Decreto 16 gennaio 2004, n. 44 Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativo alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali ai sensi dell art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 Attuazione della direttiva 2001/81/Ce relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici D.Lgs 21 maggio 2004, n. 183 Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria. D.M. 26 gennaio 2005 Istituzione presso la Direzione generale per la salvaguardia ambientale del comitato tecnico previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 Tutela delle risorse idriche Legge 11 novembre n. 574 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. D.M. 23 marzo 2000 recante Approvazione dei Metodi ufficiali di analisi delle acque per uso agricolo e zootecnico. D.M. 28 luglio 2004 Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n D.M n. 185 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 D.M. 6 luglio 2005 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, parte III Valutazione Impatto Ambientale e IPPC Legge 8 luglio 1986, n. 349 Istituzione del Ministero dell ambiente e norme in materia di danno ambientale. D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell ambiente e norme in materia di danno ambientale. D.P.C.M. 27 dicembre 1988 Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n D.P.R. 12 aprile 1996 Atto di indirizzo e coordinamento per l attuazione dell art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. D.P.R. 11 febbraio 1998 Disposizioni integrative al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 6. D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348 Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere. D.P.C.M. 3 settembre 1999 Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l attuazione dell art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell impatto ambientale. D.M. 23 novembre 2001 Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (realizzazione dell Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti (INES). D.M. 26 aprile 2002 Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalità della comunicazione di cui all art.10 del decreto legislativo n. 372 del

14 Legge 1 marzo 2002, n. 39 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità Europee (Legge Comunitaria 2002). D.M. 19 novembre 2002 Istituzione della commissione di cui all art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 372/1999. D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 così come convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2004, n.47 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. D.M. 1 aprile 2004 Linee guida per l utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento (IPPC). Sicurezza e Igiene del Lavoro D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l igiene del lavoro. Legge 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti. D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 Regolamento di attuazione della legge 46/90 in materia di sicurezza degli impianti. D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante l attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (TITOLO VII del D.Lgs. 626/94). D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 Attuazione della direttiva 1998/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (TITOLO VIII-bis del D.Lgs. 626/94). D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 Capacità e requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori. D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. D.M. 26 febbraio 2004 Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici. D.M. 3 novembre 2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. D.Lgs.19 agosto 2005, n. 187 Attuazione della direttiva 2002/44/Ce sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. 14

15 Inquinamento acustico D.P.C.M. 1 marzo 1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico. D.M. 11 dicembre 1996 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. D.M. 16 Marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico. D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 Attuazione della direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Sostanze pericolose R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. D.M. 3 dicembre 1985 Classificazione e disciplina dell imballaggio e dell etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione dellecomunità europee. D.M. del 23 febbraio 1988, n. 84 Etichettatura speciale da applicare su sostanze e preparati pericolosi. D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216 Attuazione della direttiva CEE 85/467 recante la sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell art. 15 della legge 16 aprile 1987, n D.M. 11 febbraio 1989 Modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB. D.M. 17 gennaio 1992 Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT). D.M. 29 luglio 1994 Attuazione delle direttive CEE numeri 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339 recanti, rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. D.M. 4 aprile 1997 Attuazione dell art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza. D.M. 28 aprile 1997 Attuazione dell art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. D.M. 12 agosto 1998 Recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 174 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti. D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili. 15

16 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. D.M. 26 gennaio 2001 Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 2000/32/CE. D.M. 11 aprile 2001 Recepimento della direttiva 2000/33/CE recante ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. D.M. 11 ottobre 2001 Condizioni per l utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento. D.M. 7 settembre 2002 Recepimento della direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'art. 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi. D.M. 3 luglio 2003, n. 194 Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro 16

17 C) RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL SETTORE CON RIFERIMENTO ALLA SPECIFICITÀ DEL TESSUTO NAZIONALE INDUSTRIALE Al fine di tracciare un quadro di riferimento sulla situazione impiantistica in Italia, relativamente alla produzione di CDR, al trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e alle piattaforme di selezione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, appositi censimenti vengono condotti e pubblicati, nei Rapporti annuali sulla gestione dei rifiuti urbani, dall Agenzia per la Protezione dell Ambiente e per i Servizi Tecnici. 17

18 D) DESCRIZIONE DEI PROCESSI E DELLE TECNOLOGIE DI SELEZIONE, PRODUZIONE DI CDR, TRATTAMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE D.1 Introduzione Nella gestione integrata dei rifiuti gli atti di indirizzo e le direttive europee indicano come priorità il recupero dei materiali dai rifiuti seguito dal recupero di energia, effettuato sui residui non riciclabili. Per questo motivo, parallelamente all espansione delle raccolte differenziate, che rappresentano la prima fase della gestione integrata, si sono sviluppate e affermate le tecniche impiantistiche di supporto alle attività di riciclaggio. Alla raccolta differenziata dei materiali secchi, infatti, fanno seguito trattamenti delle frazioni preselezionate che sono indispensabili per l accettazione da parte delle industrie di recupero, come vetrerie, cartiere, utilizzatori di plastica recuperata, produttori di truciolato, fonderie di ferro e altri metalli (altra sorte è quella della materia organica che viene avviata direttamente agli impianti per la produzione di compost di qualità). L interfaccia fra raccolta differenziata e riciclo è costituita da piattaforme in cui si eseguono operazioni diverse, sia per separare frazioni merceologiche omogenee, raccolte congiuntamente nella raccolta multimateriale, sia per migliorare la qualità del materiale raccolto, sia per selezionare all interno della stessa frazione qualità diverse da avviare a differenti tipologie di impianti produttivi (ad esempio il cartone o la carta grafica da carta mista, o diversi polimeri dal mix di plastica) Attraverso una selezione più spinta si realizza la produzione di materiali rispondenti a standard nazionali o internazionali o a specifiche tecniche dettate dall industria che definiscono i requisiti necessari per introdurre i materiali nelle linee di lavorazione e indicano in particolare i limiti delle impurezze accettabili per l utilizzazione. Generalmente le piattaforme di lavorazione sono piccole unità operanti in rapporto stretto con le industrie di riferimento, alcune di esse sono nate già da parecchi anni ed appartengono al tradizionale mondo del macero, altre sono più recenti; gli sviluppi quantitativi di questi ultimi anni hanno dato un impulso a questo particolare settore industriale, in cui si sono inserite anche aziende pubbliche, con spinta verso l uso di tecnologie più moderne e con la tendenza alla certificazione di qualità dei processi industriali e di qualità ambientale. Anche se in molti di questi impianti si assiste ancora all utilizzo generalizzato della selezione manuale, si va affermando la tendenza di limitare tale forma di selezione alle sole operazioni che non si possono meccanizzare (esempio la selezione degli ingombranti da cui si recuperano legno, materiali ferrosi e beni durevoli), e ad operazioni di controllo di qualità, cioè di rifinitura, laddove le macchine non hanno un rendimento di separazione del 100%. L introduzione delle migliori tecnologie disponibili presuppone, quindi, un processo graduale sopratutto a causa dei risvolti economici e finanziari. Una particolarità del settore è che la produzione di rifiuti conseguente alla selezione del materiale in ingresso deriva dalla necessità di eliminare le impurezze e quindi non può essere limitata all adozione di migliori tecniche, ma esige che la selezione sia completa al fine di produrre materiali più facilmente allocabili sul mercato. Pertanto la produzione di rifiuti dipende molto dal metodo di raccolta e va considerata all interno del sistema di gestione dei rifiuti nel suo complesso. Altro tipo di impianti è quello che riguarda il trattamento intermedio dei rifiuti urbani e speciali indifferenziati residui dalla raccolta differenziata. Questi impianti sono inseriti in schemi in cui il recupero energetico è effettuato su una frazione ottenuta da trattamenti diversi che vanno da semplici triturazioni, o separazione della frazione fine, alla separazione dell umido e alla preparazione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR). La scelta dipende dalle diverse alternative di uso (forni dedicati, coincenerimento, cocombustione) e dal tipo di combustore utilizzato. Altra alternativa possibile è effettuare la bioessiccazione prima delle operazioni di selezione (in questo 18

19 caso non si ha più la selezione della sostanza umida, ma eventualmente della stessa sostanza organica stabilizzata). In ogni caso i suddetti impianti sono generalmente associati alle aziende che operano lo smaltimento dei RU e sono impianti di media dimensione. Le tecnologie di selezione e di preparazione del CDR si sono consolidate negli ultimi anni e si può ritenere che, entro i tempi normali di ammortamento degli apparati elettromeccanici, si possa avere un impiego generalizzato delle migliori tecnologie applicabili. Lo schema generale di gestione dei rifiuti a cui si fa riferimento è il seguente: RACCOLTA INTEGRATA indifferenziato Organico da R.D. Sfalci e potature Frazioni secche Ingombranti Beni durevoli scarti bioessiccazione Selezione metalli Selezione in Piattaforme di pretrattamento secco Produzione combustibile Trattamento meccanico biologico umido Compost di qualità cartiere carta vetrerie vetro fonderie metalli legno Pannellifici (truciolare) plastica Recupero di energia F.O.S. Impieghi in agricoltura Utilizzatori di plastica recuperata scarti scarti Recuperi ambientali compatibili con le caratteristiche della FOS scarti scarti In sintesi: La selezione meccanica (o manuale) si applica alle frazioni separate provenienti dalla raccolta differenziata con diverse finalità: la selezione del multimateriale serve a completare la raccolta differenziata in quanto restituisce all uscita i 3 o 4 o più materiali separati e in genere privi di sostanze indesiderate (salvo ulteriori interventi di selezione per raggiungere i requisiti richiesti dall industria del recupero). 19

20 la selezione dalle singole frazioni merceologiche si effettua nelle apposite piattaforme ai fini della separazione dei materiali recuperabili dai rifiuti: dalla frazione cellulosica: recupero di materie a specifica (come carta de-ink e cartone da carta mista) per migliorarne la qualità (pulizia da materiali estranei fino all uno per cento). dalle materie plastiche: selezione per polimero e per colore allo scopo di ottenere flussi di materiale omogeneo che hanno maggior valore commerciale. dagli ingombranti: recupero di materiali ferrosi e di legno (in genere eseguita manualmente presso le stazioni ecologiche o presso stoccaggi provvisori nell area di impianti di trattamento o di smaltimento). dalle apparecchiature elettriche elettroniche: separazione dei rifiuti pericolosi e dei materiali da recuperare dai flussi di materiale organico biodegradabile prima della triturazione (a monte del trattamento biologico) per separare le impurezze e, a valle della triturazione, per ottenere la purezza richiesta dal D.Lgs 217/2006, nel caso di compost di qualità. La rimozione delle impurezze deve essere effettuata per ottenere materiali conformi ai requisiti richiesti dalle specifiche dei processi industriali relativi (es. per il vetro pronto al forno ) e può essere effettuata presso gli stessi impianti o in operazioni successive. La selezione meccanica si applica al rifiuto indifferenziato per effettuare selezioni di materiali finalizzate a ulteriori recuperi (in genere metalli) e per separare frazioni combustibili o per preparare combustibili qualificati secondo la normativa vigente. Lo stesso tipo di processo con le stesse finalità può essere realizzato su rifiuti indifferenziati precedentemente bioessiccat. D.2 Descrizione dei processi: schema generale Da un punto di vista ambientale i processi di trattamento dei rifiuti, anche finalizzati al recupero energetico, devono essere sempre considerati in base allo schema seguente, in cui si mettono in evidenza ingressi e uscite di materiali ed energia oltre alle emissioni determinate dall attività svolta: energia Emissioni in atmosfera Ingresso dei rifiuti Impianto di trattamento dei rifiuti Sostanze chimiche Emissioni in acqua Prodotti in uscita Rifiuti dal trattamento I processi di trattamento finalizzati al recupero di materiali facenti parte di un sistema integrato di gestione dei rifiuti corrispondono in linea di massima alla sequenza di operazioni sotto riportata: raccolta differenziata trasporto all impianto scarico in fossa o su pavimento a raso 20

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