COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore SANTORO VITTORIO Nella seduta del 28/05/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con il ricorso il cliente afferma che nel mese di Febbraio 2014 ha aperto un conto titoli allo scopo di trasferire titoli dal deposito acceso presso un altro intermediario. Per avere la stessa situazione [originaria], ha chiesto di aprire un conto titoli cointestato, con due sottodepositi nominativi, intestati [omissis]. Dopo l'apertura del deposito con i due sottodepositi, ha chiesto [alla convenuta] di trasferire 2 titoli nel deposito cointestato e 11 titoli da sottodeposito di originario intestato [al cointestatario] al [nuovo] sottodeposito con uguale intestazione. In data 4 Marzo 2014 ha ricevuto dalla banca la comunicazione (allegato 1) che i titoli erano stati trasferiti tutti nel deposito cointestato (conto 01348XXX- 000 allegato 1), in modo oneroso con evidente errore. A seguito della operazione sui titoli è risultata una minusvalenza di 14 mila euro a carico del sottodeposito intestato [al cointestatario] (lettera fiscale - allegato 6). La lettera fiscale [della banca di origine] documenta anche la corretta provenienza dei titoli dal deposito XXX/2 intestato al cointestatario. Nel passaggio a alcuni titoli già intestati [al cointestatario] sono stati inseriti nella sezione cointestata senza alcun criterio (una parte di ETF sono stati inseriti nel deposito cointestato, anche se azionari, altri nel sottodeposito nominativo, come da prospetto in allegato 2). Il ricorrente ha segnalato l'errore tramite servizio telefonico della Pag. 2/6

2 banca, dal quale ho ricevuto risposte confuse e contraddittorie. A conferma che [l intermediario] è ora consapevole dell'errore, [il cliente] segnala l'amministrazione del titolo lndesit risparmio. Inizialmente spostato dal sottodeposito a quello cointestato, quando nel mese di Giugno è stato convertito in azione ordinaria, è stato riportato interamente nel sottodeposito, su iniziativa della banca stessa. Il duplice errore ha portato tre distinti danni economici: 1) tutti i titoli trasferiti con errore (di prezzo o intestazione) dal mese di Marzo 2014 risultano bloccati e non negoziabili, in attesa di ripristino delle corrette condizioni. 2) In conseguenza della forzata vendita si è creata una minusvalenza di 14 mila euro a carico [del cointestatario], che può essere compensata solo entro 4 anni con "eventuali" plusvalenze. 3) Ai titoli trasferiti nella sezione cointestata è stato assegnato un prezzo di carico notevolmente inferiore a quello reale storico. Il ritorno al reale prezzo di carico darà luogo a una plusvalenza fittizia a carico del [ricorrente] sulla quale dovrà essere pagata la tassazione del 26% non essendovi alcun minus da compensare. Entrambi i cointestatari chiedono il risarcimento per il danno da disservizio e per la mancata disponibilità dei titoli alla corretta negoziazione. La convenuta, pur senza formulare un eccezione preliminare espressa, afferma che la quantificazione e la natura dei danni lamentati attengono a questioni meramente fiscali e tributarie che sono devolute alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie. Con le controdeduzioni l intermediario eccepisce che all'atto di apertura del Conto Titoli (di seguito anche il "Conto Titoli") i Clienti hanno chiesto l'apertura di un rapporto a loro cointestato. Il personale di Filiale ha dato seguito alla richiesta dei ricorrenti, dagli stessi sottoscritta, attivando il rapporto (cfr. modulo di apertura rapporto e le condizioni generali di contratto già prodotti quali doc. n. 1). Si deve sin da ora precisare che in tale occasione nessun riferimento è emerso in merito alla necessità di aprire eventuali "sottodepositi". l ricorrenti hanno poi avanzato - a distanza di circa un mese - domanda di trasloco titoli correttamente perfezionato. Tra i titoli contenuti nel deposito ve ne erano alcuni al portatore che in fase di trasferimento sono stati valorizzati [dalla banca originaria] al prezzo di mercato alla data del trasloco e non al prezzo storico, come in questa sede pretendono i ricorrenti (e come invece è avvenuto per i titoli nominativi). [La convenuta] ha poi provveduto a caricare i titoli ricevuti sul rapporto intestato ai ricorrenti. Nel processo di trasloco in esame [la resistente] ha avuto un ruolo "passivo", ricevendo in sostanza i titoli ai prezzi indicati dalla banca cedente e poi caricando gli stessi sul nuovo rapporto aperto. [Con la] comunicazione del (doc. n. 8) [la banca originaria] conferma di aver scaricato i titoli al portatore dal dossier originario, trasferendoli al prezzo di mercato alla data del trasloco. Si ritiene che la condotta dell'intermediario originario trovi giustificazione nella normativa tributaria e in particolare nella diversità di intestazione tra il rapporto originario e quello di destinazione. Sostengono i ricorrenti che presso [la banca originaria] alcuni titoli al portatore fossero inseriti in un sub-deposito intestato solo [al cointestatario del ricorso]. Tuttavia, né in fase di apertura del rapporto, né all'atto della richiesta di trasloco [non] è stato fatto alcun riferimento circa la presenza, sul conto di provenienza, di titoli al portatore in sub-depositi mono intestati e del resto non si comprende come la Banca avrebbe potuto conoscere tali dettagli. Fermo restando quindi che la Banca è venuta a conoscenza di tale circostanza solo a trasloco perfezionato, si deve inoltre precisare che il titolo al portatore non è intestato a una singola persona e il suo trasferimento avviene con la semplice cessione del titolo. Nel caso specifico l'ordine di trasloco era finalizzato a trasferire i titoli in questione al rapporto cointestato aperto presso [la convenuta] e questo deve aver determinato l'assoggettamento del trasferimento, a livello tributario, ad una cessione a titolo oneroso. Entrando nello specifico della normativa tributaria in questione, il trasferimento di titoli intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza deve essere considerato, ai sensi dell'art. 6 del già richiamato Pag. 3/6

3 D.Lgs. 461/1997, una cessione a titolo oneroso, di tal che "la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate [...] alla data del trasferimento". La Banca ha informato specificamente i Clienti della citata disposizione, includendo nel modulo di trasloco un apposito richiamo alla normativa in questione. l danni richiesti, oltre che infondati, non sono forniti di alcun supporto probatorio. [ ] Il danno lamentato dai ricorrenti è poi solo eventuale: come riconosciuto in ricorso, la minusvalenza realizzata è compensabile entro il quarto anno successivo a quello di realizzo con le altre eventuali plusvalenze, che oggi non siamo in grado di considerare e che potrebbero realizzarsi presso altri intermediari. [ ] Inoltre non è possibile prevedere l'andamento dei prezzi dei titoli. l ricorrenti sostengono che i prezzi di carico dei titoli nominativi trasferiti sia differente rispetto a "quello reale storico". [ ] Tuttavia, [la banca] era solo la destinataria dei titoli e si è pertanto limitata, anche per gli strumenti nominativi, a utilizzare i prezzi di carico comunicati da [dalla banca originaria]. A fronte delle contestazioni ricevute, la Banca ha richiesto a [alla banca originaria] una verifica dei prezzi di carico, dalla quale non sono emersi errori. In sede di riscontro [quest ultima] ha confermato che i titoli "sono stati trasferiti al prezzo fiscale storico " e ha inoltre precisato con l'occasione che "i prezzi fiscali visualizzabili dai clienti sul sistema homebanking [...] sono solo indicativi e non validi ai fini fiscali". Si ritiene pertanto che la domanda di risarcimento non possa essere accolta, in quanto infondata nell'an e nel quantum. Peraltro anche in questo caso non si comprende la quantificazione del danno operata dai ricorrenti, del tutto sfornita di elementi probatori. Si contesta infine l'osservazione dei ricorrenti relativa al titolo lndesit, evidenziando che la Banca non ha apportato alcuna correzione né modifica al prezzo e all'intestazione del titolo ricevuto. I titoli trasferiti erano- come sono tutt'oggi - nella piena disponibilità dei titolari del dossier sin dalla data di avvenuto trasloco e possono essere negoziati liberamente. L'eventuale mancata operatività sugli stessi è attribuibile solo ad una scelta dei ricorrenti. Fatti affermati dal ricorrente con le repliche: l due sottodepositi sono stati aperti Il giorno contestualmente al deposito principale. Questo è avvenuto su esplicita richiesta, proprio perché l'operazione di trasferimento riguardava titoli già collocati in sottodepositi [presso la banca originaria]. Al momento di aprire i depositi [il cliente ha] chiaramente spiegato alla impiegata i termini della operazione. E' pacifico che la richiesta non avrebbe avuto alcun motivo di essere se non quello di collocare i titoli come nei due sottodepositi di provenienza e al loro prezzo storico. Il sistema informativo della convenuta dovrebbe riportare le date di apertura dei depositi. Il cliente non può avere questa documentazione per il semplice motivo che la banca non dispone di modulistica adeguata. La Relazione al D.Lgs ha chiarito che in queste fattispecie ( ) le future eventuali plusvalenze (o minusvalenze) dovranno essere calcolate sulla base dei medesimi valori di carico determinati dall'intermediario presso cui era costituito il deposito amministrato di provenienza dei titoli. L'ABl, con circolare n del 1998 ha specificato che questa disposizione si applica anche nei casi di trasferimento a dossier (.. ) purché identicamente intestati. E' falsa l'affermazione "i clienti hanno richiesto di procedere (..) al trasferimento di tutti i titoli depositati. Questo non poteva essere per almeno due ragioni. La prima: [il cliente] aveva anticipato i dettagli dell'operazione al momento di aprire i due sottodepositi. La seconda, che presso BNL erano presenti anche altri titoli, che ha trasferito presso una terza banca. L'impiegata ha chiesto di firmare un modulo generale di trasferimento giustificandosi col fatto che non ne aveva altri disponibili per il trasferimento in sottodepositi distinti. Non corrisponde al vero l'affermazione che [la banca] "ha avuto un ruolo passivo nel trasferimento". Le osservazioni sul titolo lndesit non sono oggetto del ricorso, e sono state presentate solo come prova aggiuntiva della amministrazione irregolare della banca. Il ricorso non riguarda i titoli nominativi. Pag. 4/6

4 L'affermazione "i ricorrenti sostengono che il prezzo di carico dei titoli nominativi (..) sia differente da quello storico" è priva di fondamento e inserita al solo scopo di confondere i termini della questione. Questo errore non è di natura fiscale, ma deriva dalla operazione di compravendita in contrasto con le disposizioni ricevute, che erano di trasferimento non oneroso. Il danno richiesto in via forfettaria è inferiore a quello effettivamente subito. Fatti affermati dall intermediario: l'ordine conferito dal ricorrente - e riportato nel modulo dallo stesso sottoscritto - era di trasferire tutti i titoli Per evitare ogni fraintendimento, è bene chiarire che [la banca] dispone, come disponeva allora, di un modulo ad hoc per i casi in cui i clienti non vogliano trasferire tutti i propri titoli dalla banca originaria ma solo alcuni di essi. Quanto al documento prodotto in replica dal ricorrente (quale doc. n. 12), nel confermare che copia dello stesso non risulta allegato al modulo di trasloco sottoscritto né nelle buste cassa dei giorni in esame, non è chiaro quali considerazioni e conclusioni avrebbe dovuto trarre la Banca dallo stesso, considerato peraltro che si tratta di una "schermata" (o stralcio di essa, visto che reca "pag. 3") ad uso interno [della banca originaria], che non costituisce né una contabile né un rendiconto. Fatti affermati dal ricorrente con le ulteriori repliche: Per quanto riguarda il modulo presentato dalla banca e datato 2011 desidero evidenziare quanto segue: il modulo è cancellato nelle parti che contengono i dati e pertanto non riferibile alla operazione di trasferimento su sottodepositi. La sezione deposito di destinazione (pag.3/3 del modulo), per quanto cancellata, è di lunghezza tale da non poter in alcun modo contenere il numero di caratteri necessari a identificare un deposito e sottodeposito. Si confronti la lunghezza del deposito della Banca di provenienza dei titoli (pag.1), che contiene invece un numero di caratteri adeguato a identificare deposito/sottodeposito. Il ricorrente chiede al Collegio il risarcimento del danno subito per operazione errata di trasferimento titoli da [e] il cambio di intestazione/sottodeposito e cambio del prezzo di carico. In particolare: il primo intestatario (cointestatario) chiede il risarcimento del danno dovuto alla minusvalenza che è stata realizzata su iniziativa della Banca e presumibilmente non recuperabile, in misura forfettaria del 30% della minusvalenza stessa, pari a euro 4.200,00. Il secondo intestatario (ricorrente) chiede il risarcimento del danno derivante dalla tassazione sulla plusvalenza (capitai gain, 26%) fittizia che si realizzerà, risultante dalla differenza fra il valore di carico reale e quello inferiore, erroneamente inserito [dalla banca]. Con riferimento ai prezzi di carico reali, tale danno è pari a euro 1.137,00. DIRITTO Preliminarmente il Collegio afferma la propria competenza posto che la controversia riguarda la correttezza della banca nell esecuzione di un ordine appostazione di titoli provenienti da un conto dello stesso cliente presso altra banca, non riguarda, invece, questioni meramente fiscali e tributarie come adombra la parte resistente nelle controdeduzioni. Nel merito, la questione trova origine nel fatto che i titoli in questione sono stati trasferiti da subdepositi monointestati ad un deposito cointestato dando origine, per la normativa fiscale, ad un operazione assimilabile ad una cessione a titolo oneroso con conseguente tassazione della plusvalenza. La banca afferma che in sede di stipula del contratto il ricorrente avrebbe richiesto solo l apertura di un conto cointestato senza alcun riferimento alla necessità di aprire sottodepositi. Di avviso opposto il cliente che afferma di aver aperto anche due sottodepositi nominativi proprio per riprodurre la medesima gestione in essere presso la banca originaria. Pag. 5/6

5 Tuttavia, il Collegio constata che, dalla documentazione prodotta dalla banca e sottoscritta dal cliente, la circostanza addotta dal cliente è contraddetta (All.ti 1 e 2 alle controdeduzioni). Né giova al cliente affermare che la banca non avrebbe avuto la modulistica adeguata al fine di impartire l ordine preciso e voluto dal cliente (circostanza per altro contestata dal ricorrente), perché tale fatto non impedisce di impartire ordini specifici di pugno del cliente, tanto più che le clausole aggiunte a mano prevalgono su quelle predisposte a stampa. In definitiva, considerate le circostanze sopra menzionate e ribaditi i principi generali in materia di distribuzione dell onere della prova, che impongono a carico di chi vuol far valere un diritto l onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, questo ABF ritiene che la domanda del ricorrente non possa essere accolta, posto che non è stata precisamente fornita alcuna prova in ordine alla circostanza, solo allegata, di aver specificamente chiesto all impiegata una diversa modalità di esecuzione dell ordine. PER QUESTI MOTIVI Il collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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