Giovanni Carotenuto, Federica La Chioma. Recenti Regolamenti Banca d'italia in materia di fondi speculativi ed "eligible assets"
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1 ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE VIA VISCONTI DI MODRONE, MILANO, ITALIA TEL FAX REA MILANO: CORSO G. MATTEOTTI, MILANO, ITALIA TEL FAX MEMORANDUM PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, ROMA, ITALIA TEL FAX P. IVA E C.F.: FROM Giovanni Carotenuto, Federica La Chioma DATE Gennaio 2009 RE Recenti Regolamenti Banca d'italia in materia di fondi speculativi ed "eligible assets" Il presente memorandum costituisce un analisi di carattere generale degli argomenti ivi trattati. Esso non è, né deve essere considerato, quale consulenza legale. Pertanto non potrà essere utilizzato od interpretato quale parere a base di operazioni né utilizzato o preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali, ovvero per qualunque diverso scopo che non concerna un'analisi generale delle questioni ivi affrontate. Qualora desideriate ricevere maggiori informazioni, non esitate a contattare: Avv. Giovanni Carotenuto, LLM Of Counsel Orrick, Herrington & Sutcliffe - Rome Office gcarotenuto@orrick.com 1. Regolamento BdI su fondi speculativi Introduzione Allo scopo di assicurare il buon funzionamento dei fondi speculativi in situazioni di eccezionale tensione di liquidità dei mercati finanziari 1, salvaguardando l'interesse e la parità di trattamento degli investitori, è stato pubblicato il 22 dicembre 2008 in Gazzetta Ufficiale (ed è entrato in vigore alla stessa data) il Regolamento - adottato con deliberazione della Banca d'italia n. 785 del 16 dicembre 2008 (il "Regolamento BdI 785/08") - contenente le norme attuative delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (il "Decreto"). 1 Come si legge nella premessa al Regolamento BdI 785/08 (come di seguito definito), la maggiore volatilità dei fondi comuni (specie di quelli speculativi) a seguito dell'aumento dei riscatti dovuto all'attuale crisi finanziaria mondiale, rischia di generare una crisi di liquidità cui le Società di Gestione del Risparmio ("SGR") potrebbero vedersi costrette a rispondere smobilizzando le attività illiquide detenute nel fondo, evidentemente a scapito degli investitori: le attività illiquide sono infatti prive di un mercato di riferimento che assicuri la formazione di un prezzo affidabile e ottimale per le parti.
2 Gennaio 2009 Page 2 Quest'ultimo consente alle SGR di modificare, sino al 31 dicembre 2009 e con efficacia immediata, i regolamenti di gestione dei fondi speculativi, introducendo misure volte a graduare i rimborsi in presenza di flussi netti di riscatto superiori a determinate soglie (ccdd. "gates") o a trasferire le attività illiquide del fondo in un nuovo organismo di tipo chiuso costituito ad hoc (cd. "side pocket") ove il valore delle quote del fondo scenda al di sotto della soglia minima di 500 mila euro, ed elimina il numero massimo di partecipanti al fondo (200) prescritto dall'art. 16 del Decreto del Ministero del Tesoro n. 228/1999. A tal proposito, il Regolamento BdI 785/08 stabilisce che, solo fino al 31 dicembre 2009, sarà possibile modificare, con efficacia immediata, i regolamenti dei fondi speculativi in modo tale da prevedere la costituzione di gates e side pockets anche per le domande di rimborso non ancora regolate o liquidate. In ogni caso, alle modifiche ai regolamenti dei fondi "originari" finalizzate all'istituzione dei side pockets, e all'approvazione dei regolamenti di questi ultimi, si applica la procedura in via generale di cui al Titolo V, Capitolo II, Sezione III, del Regolamento Banca d'italia sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005 (il "Regolamento BdI 14/4/05"), che consente l'utilizzo dei modelli standard contenuti negli allegati al Regolamento BdI 785/08. Costituzione e gestione del side pocket La costituzione di un side pocket è deliberata dell'organo amministrativo della SGR, che ne approva contestualmente il regolamento, pur senza aver previamente comunicato alla Banca d'italia l'intenzione di estendere la propria attività alla gestione di fondi diversi da quelli speculativi. Le quote del fondo chiuso sono ripartite tra i partecipanti al fondo speculativo in misura pari al numero di quote detenuto in quest'ultimo. Muta pertanto il fondo detentore degli investimenti, ma non i beneficiari sostanziali, che coincidono in entrambi i fondi e sono rimborsati in parte tramite denaro ricavato dallo smobilizzo delle attività liquide e in parte tramite attribuzione di quote del side pocket. Il side pocket è gestito in un'ottica di smobilizzo delle attività illiquide detenute sulla base di un piano approvato dall'organo amministrativo della SGR. Pertanto, esso non può effettuare trasferimenti né detenere disponibilità liquide - diverse da quelle finalizzate al rimborso delle quote - se non per far fronte a spese ordinarie e di copertura dei rischi, e non può altresì realizzare fusioni con altri fondi né assumere prestiti, se non per far fronte a temporanei sfasamenti di cassa (in tal
3 Gennaio 2009 Page 3 caso, però, non può assumere prestiti di durata superiore a 6 mesi e di importo superiore al 10% del valore complessivo netto del fondo). La delibera di scissione parziale può infine prevedere il trasferimento al side pocket di una limitata riserva di liquidità per far fronte alle spese di pertinenza (quali costi di dismissione delle attività, compenso della banca depositaria, spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei fondi, oneri finanziari e spese per i prestiti assunti dal fondo, spese dei prospetti periodici del fondo e oneri fiscali di sua pertinenza). La SGR non può percepire un compenso per la gestione del fondo, ma è ammessa a partecipare al risultato della liquidazione dello stesso, ove residui una differenza positiva tra l'importo realizzato dalla dismissione e il valore netto delle attività illiquide trasferite. Individuazione e valutazione delle attività illiquide del fondo chiuso Nell'individuare le attività illiquide da trasferire nel fondo chiuso, le SGR rilevano l'assenza prolungata di prezzi significativi o di transazioni nei mercati di riferimento, mentre disposizioni più specifiche sono dettate per i fondi che investono in OICR o strumenti assimilabili. In ogni caso, i criteri di valutazione delle attività illiquide sono sottoposti a verifica da parte della funzione di gestione del rischio e condivisi dal collegio sindacale e dalla società di revisione del fondo speculativo e devono essere coerenti con quelli stabiliti dal Titolo V, Capitolo IV, del Regolamento BdI 14/4/05, che continuerà ad applicarsi per quanto non diversamente stabilito. Ove le circostanze esaminate ai fini della verifica di liquidità vengano a mutare, l'organo amministrativo della SGR può - se tanto è previsto nel regolamento del side pocket e del fondo speculativo - deliberare il trasferimento a quest'ultimo delle attività illiquide convogliate nel primo. 2. Regolamento BdI su "eligible assets" Introduzione L'intervento regolamentare di Banca d'italia non si è limitato al comparto dei fondi speculativi, ma ha investito più di recente, modificandolo, l'intero Titolo V, Capitolo III del Regolamento BdI 14/4/05, in tema di "attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio". A ciò ha provveduto con la Deliberazione n. 786 del 16 dicembre (la 2 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2009, ed entrata in vigore alla stessa data.
4 Gennaio 2009 Page 4 "Deliberazione BdI 786/08"), adottata in attuazione della direttiva 85/611/CE del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) 3, e della direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 recante modalità di esecuzione della prima 4. L'adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di attività detenibili dagli OICR (ccdd. "eligible assets"), ottenuto mediante un amplimamento delle possibilità di investimento da parte degli stessi, rafforza la competitività del settore del risparmio gestito, senza tuttavia tradursi in una diminuzione della tutela riservata agli investitori. Sono stati infatti introdotti modelli interni alle SGR, basati essenzialmente su procedure statistiche 5, al fine di consentire alle stesse di calcolare il limite massimo di esposizione dei fondi verso strumenti finanziari derivati, che non può eccedere il valore complessivo netto degli stessi. Detti metodi di valutazione si aggiungono al tradizionale approccio basato sugli impegni e volto a stimare la massima perdita potenziale per il fondo; essi, inoltre, potranno essere utilizzati solo previa autorizzazione della Banca d'italia, rilasciata a seguito di verifica della sussistenza presso le SGR di adeguati requisiti organizzativi e quantitativi. La Banca d'italia è chiamata altresì ad accertare che il modello sia convalidato, in maniera indipendente e su base continuativa, sulla base di studi e prove aggiuntive atti a dimostrare che le assunzioni adottate non sottostimino il rischio. Laddove il portafoglio sia esposto al rischio di eventi a bassa probabilità ed elevato impatto (i.e., ipotesi di illiquidità ed omogeneità dei mercati, concentrazioni del portafoglio, ecc.), le SGR potranno avvalersi di prove di stress, atte a rilevare l'esistenza di fattori in grado di determinare perdite o guadagni straordinari nei portafogli, ma non rilevanti ai fini del calcolo del VaR. I risultati dei test saranno comunicati periodicamente all'organo con funzione di supervisione strategica e a quello con funzione di gestione interni alle SGR, oltre che alla Banca d'italia. Le attività detenibili dagli OICR 3 Si noti che per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) - come definiti dall'art. 1 comma 1, lett. m, del D.Lgs. n. 58/ si intendono sia i fondi comuni di investimento (gestiti dalle SGR) sia le società di investimento a capitale variabile (SICAV). In questo senso, i riferimenti alle SGR contenuti nel presente memorandum si intendono rivolti mutatis mutandis alle SICAV o, se del caso, alle SGR che le gestiscono. 4 In questo settore si segnala anche l emanazione da parte del Committee of European Securities Regulators (CESR) di linee guida cd. di livello 3, nell'ambito della cd. procedura di Lamfalussy. 5 Cosiddetto metodo del Value at Risk o VaR.
5 Gennaio 2009 Page 5 Preliminare all'elencazione degli eligible assets è l'avvertimento che essi devono anzitutto essere coerenti con la politica di investimento dell'oicr, chiamato a valutarne la rischiosità - specie sotto il profilo della liquidità - in modo da non compromettere il proprio obbligo di rimborso delle quote ai partecipanti. Così, ad esempio, sarà consentito all'oicr di investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati solo ove essi siano negoziabili e siano disponibili informazioni appropriate e prezzi accurati, affidabili e regolari formati sul mercato o, in alternativa, espressi da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti. L'OICR valuterà il grado di liquidità dello strumento rilevando l'entità degli scambi, l'oggettività dei prezzi e la loro effettiva realizzabilità sul mercato, l'andamento degli stessi e la loro comparabilità e diffusione, attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili. È altresì prevista una presunzione di liquidità per gli strumenti quotati, che tuttavia non esime l'oicr dal sostenere la prova contraria ove siano disponibili informazioni che inducano ad una diversa valutazione. Le stesse condizioni si applicano all'investimento in derivati 6 quotati, con la sola specificazione che, in tal caso, l'organo di supervisione strategica della SGR - al fine di meglio articolare le proprie metodologie di monitoraggio dei rischi - deve qualificare il fondo come "sofisticato" o "non sofisticato" sulla base del grado di incidenza dei derivati sul totale del portafoglio, del livello di complessità loro e delle strategie e tecniche di investimento adottate. Nel caso di derivati non quotati (ccdd. "OTC", i.e. over the counter) la Deliberazione BdI 786/08 ha previsto specifici criteri 7 sulla base dei quali effettuare la valutazione prescritta dal Regolamento BdI 14/4/05 mentre, ove una componente derivata sia incorporata in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati e non quotati 8, l'esposizione del fondo 6 Tra cui vanno ricompresi anche i derivati per il trasferimento del rischio di credito (ccdd. "derivati creditizi"), a condizione però che consentano il trasferimento a terze parti ovvero l assunzione del rischio di credito associato ad attività in cui l OICR può investire e che non diano luogo alla consegna o al trasferimento, anche sotto forma di contante, di attività diverse da quelle in cui l OICR può investire. 7 Può considerarsi affidabile e verificabile ogni valutazione fondata su un valore di mercato aggiornato ovvero determinato sulla base di un meccanismo di calcolo che utilizzi una metodologia riconosciuta dalla comunità finanziaria come adeguata. Analogamente, può considerarsi affidabile e verificabile la valutazione compiuta da un soggetto terzo e indipendente rispetto alla controparte del derivato OTC, oppure da un unità della stessa SGR che sia tuttavia indipendente dalla struttura incaricata della gestione degli investimenti e dotata di adeguate risorse umane e tecniche. 8 Ciò accade quando, in virtù dell elemento incorporato, una parte o la totalità dei flussi di cassa dipenda da un determinato tasso d interesse, prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di credito o da altra variabile e, pertanto, vari in modo analogo ad un derivato a sé stante. È inoltre necessario che le caratteristiche economiche e i rischi dell elemento incorporato non siano strettamente correlati
6 Gennaio 2009 Page 6 riveniente dalla componente derivata incorporata deve essere computata ai fini dei limiti stabiliti per le operazioni in derivati. Diversamente, nell'ipotesi in cui la componente derivata sia trasferibile separatamente dal titolo ospite, ai fini dell'applicazione dei limiti di investimento deve farsi riferimento alle posizioni assunte sugli strumenti sottostanti. Gli OICR armonizzati possono continuare ad investire in strumenti del mercato monetario non quotati - anche se emessi da istituti soggetti a norme prudenziali equivalenti 9 a quelle stabilite per i soggetti domestici - in depositi bancari e in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Essi sono stati ammessi inoltre ad investire 10 in OICR di diritto estero assoggettati ad un regime di vigilanza analogo a quello previsto dall'ordinamento italiano ed in quote di fondi chiusi che prevedano meccanismi di governance equivalenti a quelli stabiliti per le società di capitali e che siano gestiti da un'entità soggetta a regolamentazione per la protezione degli investitori. Infine, è consentito l'investimento in strumenti finanziari collegati al rendimento di attività diverse da quelle fin qui elencate, purché siano rispettate le condizioni previste per l'investimento in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati. Relativamente alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio 11, eliminata l'elencazione tassativa e puntuale delle condizioni alle quali tali operazioni possono essere concluse, rimane l'avvertimento che esse devono essere economicamente appropriate, ossia realizzate in modo efficiente e poste in essere per finalità di riduzione del rischio o del costo per il fondo o per generazione di capitale o di reddito aggiuntivi. In ogni caso, i rischi di dette operazioni devono essere costantemente controllati in modo da garantire il rispetto di un livello di rischio coerente con il profilo del fondo e con i limiti prudenziali imposti dall'emendato Regolamento BdI 14/4/05. alle caratteristiche economiche ed ai rischi del titolo ospite, che l elemento incorporato abbia un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo dello strumento finanziario e, infine, che non sia trasferibile separatamente da quest ultimo. 9 La valutazione di equivalenza è rimessa ad un apposita delibera dell organo amministrativo della SGR, che dovrà considerare anche se lo strumento sia assistito da sufficiente liquidità, alla luce, tra l'altro, dell'entità e del programma di emissione. 10 Nei limiti stabiliti per l investimento in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati. 11 Tra cui rientra l effettuazione di operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito di titoli et similia.
7 ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE VIA VISCONTI DI MODRONE, MILANO, ITALIA TEL FAX REA MILANO: CORSO G. MATTEOTTI, MILANO, ITALIA TEL FAX MEMORANDUM PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, ROMA, ITALIA TEL FAX P. IVA E C.F.: FROM Giovanni Carotenuto, Federica La Chioma DATE January 2009 RE Bank of Italy's recent regulations on Italian hedge funds and eligible assets This publication is intended for general information purposes only and cannot be anyhow regarded as legal advice. We would be pleased to provide additional information on any of the topics below, upon your request, to be addressed to: Giovanni Carotenuto, LLM Of Counsel Orrick, Herrington & Sutcliffe, Rome Office gcarotenuto@orrick.com 1. BoI Regulation on Italian hedge funds The scope In order to ensure the good functioning of Italian hedge funds (fondi speculativi) through financial markets' liquidity crises (like the current one) and, at the same time, guarantee the interests and equal treatment of investors, the Bank of Italy ("BoI") issued on December 16, 2008 a regulation (adopted by means of resolution no. 785; the "BoI Regulation 785/08") implementing Section 14, paragraphs 6, 7, 8 and 9, of Law Decree no. 185 of November 29, 2008 (the "Decree") 1. BoI Regulation 785/08 was published on December 22, 2008 in the Italian Official Gazette and entered into force on the same date. The Decree abolishes the maximum threshold of investors to a hedge fund (200) laid down in Section 16 of Treasury Decree no. 228/1999. Moreover, it allows SGRs to amend the set of rules 1 As pointed out in the premise to BoI Regulation 785/08, the current financial crisis led many investors to ask for redemption and this triggered funds' (especially fondi speculativi) volatility. In this scenario a liquidity crisis is possible and the assets managing companies (società di gestione del risparmio or "SGR") could react by disinvesting illiquid assets to the detriment of the investor. As a matter of fact, when the redeemable assets are illiquid, the investor is exposed to the risk of redemption prices being determined outside a reference market.
8 January 2009 Page 2 of the managed hedge funds whose units, after repayment, fall below the threshold of in order to postpone the due payments exceeding certain thresholds (so called "gates") or, alternatively, to transfer the illiquid assets into close-end funds purposely set up (so called "side pockets"). According to BoI Regulation 785/08, the amendments effected before December 31, 2009 will have immediate effect. Moreover, before that date SGRs can amend the set of rules of the managed hedge funds so that the set-up of a gate or a side pocket be made possible even if investors have not been paid or liquidated yet. At any rate, the amendments to the hedge funds effected in order to set up a side pocket and approve its set of rules shall abide by Title V, Chapter II, of the BoI Regulation of 14 April 2005 on collective asset management (the "BoI Regulation 4/14/2005"), which allows the use of standard forms set out in the attachments to BoI Regulation 785/08. Incorporation and management of a side pocket In order to set up a side pocket and approve its set of rules, a resolution of the SGR's board of directors is required. The SGR can legally set up a side pocket even though it has not informed the BoI that it will include non speculative funds in its scope of activity. The units of the newly constituted side pocket are assigned to investors according to the number of units owned by the latter in the pre-existing fund. As a result, despite the change of nominee, no change occurs as to the beneficial ownership, since the beneficiaries of the hedge fund are the same as those of the newly constituted side pocket. Thus, the investor repayment takes place partly by refunding the investments and partly by assigning new units in the side pocket to the investors. The side pocket is exclusively aimed at disinvesting its illiquid assets according to a disinvestment plan approved by the SGR's board of directors. Therefore, the side pocket can effect no transfers and it is banned from merging. It can request loans to the maximum amount of 10% of its net value and for no longer than 6 months and, in any case, for covering a temporary cash shortage only. It is entitled to cash holdings - other than those necessary for redemption for hedging and ordinary administration only. The resolution incorporating the side pocket can transfer to the latter a limited amount of liquidity in order to reimburse the expenses incurred by the new fund (such as disinvestment and
9 January 2009 Page 3 accountancy costs, depository fees, expenses incurred for complying with fiscal and financial duties, filing reports and prospectuses, as well as reimbursing loans). The SGR cannot be paid any management fee in respect of the side pocket, but it is entitled to receive any surplus in the net value of the assets following their disinvestment. Qualification and evaluation of illiquid assets The SGR can qualify an asset as illiquid in case of persistent lack of significant market prices or transactions in the relevant market. More detailed rules are laid down as for the funds investing in undertakings for collective investment in transferable securities ("UCITS") or equivalent financial instruments. In any case, the criteria according to which an asset is considered to be illiquid are submitted to the SGR's risk management and must be approved by its internal audit committee as well as by independent auditors. Moreover, the chosen criteria must be consistent with the provisions set out in Title V, Chapter IV, of BoI Regulation 4/14/2005, which is still applicable if not otherwise provided. The SGR can transfer the illiquid assets back to the hedge fund upon occurrence of a change in the market circumstances and in the criteria according to which those circumstances have been examined if the set of rules of both the side pocket and the hedge fund authorize them to do so. 2. BoI Regulation on eligible assets The scope BoI's recent regulatory intervention not only regarded the field of Italian hedge funds, but it also concerned the entire Title V, Chapter III, of BoI Regulation 4/14/2005, laying down provisions on "investment activities: prohibitions and prudential rules on risk management and risk diversification". Such chapter was in fact entirely amended by means of BoI Resolution no. 786 of December 16, 2008 (the "BoI Resolution 786/08") 2 implementing Council Directive 85/611/EC of 20 December 1985 on the co-ordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS 3, as 2 Published on January 9, 2009 in the Italian Official Gazette, it entered into force on the same date. 3 Please note that UCITS assume the legal form of either collective investment funds (fondi comuni di investimento), managed by the SGR, or società di investimento a capitale variabile, SICAV (see Section 1, paragraph 1, subparagraph m, of Legislative
10 January 2009 Page 4 subsequently amended, and the Commission Directive 2007/16/EC of 19 March 2007 implementing Council Directive 85/611/EEC as regards the clarification of certain definitions 4. The implementation of EU law, pursued by widening the list of assets which may be held by UCITS (so-called "eligible assets"), strengthens the competitiveness of the domestic asset management market without however adversely affecting the protection of investors. To this purpose, BoI Resolution 786/08 introduced internal controls, mainly based on statistical procedures 5, allowing the SGR to calculate the maximum funds' exposure against derivatives, which cannot exceed the funds' net asset value. Such risk assessment systems are additional to the traditional approach based on indebtedness aimed at calculating the maximum potential loss for each fund, and may be used only upon BoI's authorization, issued upon condition that the SGR comply with some internal organizational and quantitative requirements. The BoI must also check whether the adopted system is certified, on an independent and continuous basis, upon studies and additional tests aimed at showing that the underlying assumptions do not underestimate risks. Where the portfolio is exposed to the risk of events with low probability and great impact (i.e. illiquidity and homogeneity of markets, concentrations of portfolio, etc.), the SGR shall adopt stress tests capable of assessing factors, which may lead to extraordinary portfolio losses or incomes, but still not relevant as for the calculation of the VaR. Test results shall be periodically reported to the SGR's supervisory and executive body, as well as to the BoI. Eligible assets Firstly, it must be stressed that assets have to be consistent with the UCITS' investment policy, and that related risks have to be assessed - particularly from a liquidity perspective - in order not to compromise the UCITS' capability to reimburse investors. Thus, UCITS may invest in securities and money market instruments admitted to trading on a regulated market if they are negotiable and if appropriate information and accurate, reliable and regular prices - which are either market prices or prices made available by valuation systems independent from issuers - are available. UCITS will assess the instrument liquidity by looking at the Decree no. 58/1998). Therefore references to SGR, as contained in this memorandum, apply mutatis mutandis to SICAV, or (if any) to the SGR managing the SICAV. 4 On the same issue, see also the Guidelines adopted by the Committee of European Securities Regulators (the "CESR") as level 3 of the Lamfalussy process in order to facilitate the convergence of regulatory practices.
11 January 2009 Page 5 size of exchanges, the objectivity of prices and their effective availability in the market place, their quotation trends, comparability and diffusion, by means of reliable and verifiable sources. A presumption of liquidity is provided for listed instruments, which does not exempt UCITS from bearing contrary evidence should information be available pointing to a different evaluation. The same conditions for investments in securities and money market instruments admitted to trading on a regulated market are to be complied by UCITS investing in derivatives admitted to trading on a regulated market; in this case, according to the weight of derivatives in the portfolio, their complexity, as well as the adopted investment policies, the SGR's strategic supervisory body is required to qualify the fund as "sophisticated" or "not sophisticated", in order to enhance its own risk assessment system. As for OTC (i.e. over the counter) derivatives 6, BoI Resolution 786/08 lays down specific criteria for carrying out the prescribed assessment, whilst when a derivative element is embedded in a security or a money market instrument (listed or not), the fund exposure flowing from the derivative element must be calculated as for the limits established for transactions dealing with derivatives. By contrast, if the derivative element can be transferred separately from the security, only the latter needs to be considered in order to assess the investment limits. Harmonized UCITS can still invest in non-listed money market instruments, in time deposits and in parts of harmonised and non-harmonised open-end UCITS. UCITS are furthermore entitled to invest 7 in foreign UCITS subject to a supervisory regime similar to that provided under Italian law and in units of closed-end funds providing systems of governance equivalent to those established for Italian joint stock companies and managed by an entity subject to a regulatory framework for the protection of investors. Finally, it is possible to invest in financial instruments linked to the performance of assets other than those described so far, provided the limits and conditions laid down for investments in securities and money market instruments are complied with. 5 I.e. value at risk ("VaR"). 6 This category now includes also derivatives for the transfer of credit risk (credit default derivatives), upon the condition that the risk be associated to assets which are eligible. 7 According to the limits and conditions laid down for securities and money market instruments admitted to trading on a regulated market.
12 January 2009 Page 6 With regard to techniques for the purpose of efficient portfolio management 8, the exhaustive and detailed list of conditions according to which such transactions may be entered into has been deleted, but they are still required to be economically appropriate (i.e. realized in a cost-effective way and aimed at the reduction of risks or costs or at generating additional assets or income). At any rate, the risks of such operations must be constantly monitored so to guarantee compliance with a level of risk consistent with the risk profile and with prudential limits established by BoI Regulation 4/14/2005, as amended. 8 Including repurchase agreements, swap, securities lending, etc.
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