Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Presidenza del Consiglio dei Ministri"

Transcript

1 Presidenza del Consiglio dei Ministri Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE BIOBANCHE Rapporto del Gruppo di lavoro 19 Aprile 2006 Presidente Prof. Leonardo Santi Coordinatore Dr. Paolo Rebulla 1

2 Componenti Gruppo di lavoro: Dr.ssa Maria Teresa Annecca Dr. Andrea Cavazzana Prof. Francesco Cognetti Dr. Domenico Coviello Dr.ssa Franca Dagna Bricarelli Ing. Pasquale De Blasio Dott.ssa Lucia Monaco Prof. Alberto Piazza Prof. Rodolfo Quarto Dr. Paolo Rebulla Prof.ssa Lucia Sacchetti Prof. Luigi Spagnoli Esperti ulteriormente coinvolti: Dott. Alberico Bonalumi Dott.ssa Giuliana Fortunato Dott.ssa Silvia Giovanelli Dott.ssa Lucilla Lecchi Dott. Oscar Nappi Dott.ssa Barbara Parodi Dott.ssa Cristina Venturini Segreteria del Comitato Prof. Mario Bebi Dr.ssa Silvana Camilleri Dr.ssa Alessandra Cifani Dr.ssa M. Giulia Nitti Nota Durante la fase finale di stesura del presente documento (primavera 2006) sono stati pubblicati due importanti documenti inerenti le attività di banking dei materiali biologici, di cui i membri della commissione raccomandano la lettura a tutti gli operatori interessati: Recommendation Rec(2006)4 of the Committee of Ministers to member states on research on biological materials of human origin, adopted by the Committee of Ministers on 15 March 2006 at the 98 th meeting of the Ministers Deputies. First Generation Guideline for NCI Supported Biorepositories, adopted by the National Cancer Advisory Board on 12 May

3 Linee guida per l istituzione e l accreditamento delle biobanche Premessa 1. Finalità del documento 2. Caratteristiche delle biobanche 2.1 Definizione di biobanca e di Centri di Risorse Biologiche (CRB) 2.2 Tipologia del materiale conservato 2.3 Tipologia delle biobanche e loro finalità Biobanche genetiche Biobanche dei tessuti/organi patologici 3. Istituzione delle biobanche 3.1. Criteri minimi per la costituzione delle biobanche 3.2. Organizzazione delle biobanche 4. Certificazione e accreditamento delle biobanche 4.1. Certificazione da Ente riconosciuto per la specifica funzione 4.2. Criteri di certificazione 4.3. Procedura di accreditamento istituzionale delle biobanche 4.4. Accreditamento professionale delle biobanche 5. Aspetti etici e giuridici 5.1. Tutela della riservatezza 5.2. Identificazione del campione (rintracciabilità) e anonimato 5.3. Proprietà del materiale biologico e divieto di commercializzazione 5.4. Informativa e Consenso 5.5. Accesso e controllo dell interessato sulle proprie informazioni 6. Attività di coordinamento delle biobanche 7. Corsi ECM per diffondere la conoscenza delle biobanche 3

4 Premessa Il rapido avanzamento della ricerca e delle tecnologie applicate alla medicina ha portato ad un considerevole aumento di interesse verso le biobanche; con questo termine si definiscono le raccolte organizzate di materiale biologico e i dati a loro associati. Le biobanche rappresentano una preziosa fonte di risorse per la diagnosi e per la ricerca da quella di base fino alla sperimentazione di terapie in quanto permettono di aver a disposizione il genoma umano e i prodotti della sua espressione. Il successo delle ricerche mediche atte a identificare la ezio-patogenesi delle malattie e la possibilità di sviluppare nuovi farmaci intelligenti necessitano della disponibilità di numerosi campioni biologici. Di conseguenza numerose collezioni di materiale biologico sono sorte spontaneamente in tutto il mondo, grazie alle donazioni dei malati e delle loro famiglie che, generosamente, hanno collaborato e continuano a collaborare per lo sviluppo della ricerca. Collezioni non più spontanee, bensì istituzionali, organizzate e strutturate secondo regole comuni e condivise (biobanche) costituiscono un importante strumento per la ricerca i cui risultati positivi portano benefici non solo al donatore e alla sua famiglia ma a tutta la comunità umana. Questo vantaggio per la collettività è un concetto importante richiamato in diversi documenti; in particolare, nella Dichiarazione sul Genoma Umano all articolo 4 si afferma che l applicazione del progresso della conoscenza, specialmente nell ambito della genetica, dovrebbe migliorare la salute degli individui e contribuire al benessere dell umanità in genere. Inoltre i benefici dello sviluppo della genetica dovrebbero essere resi disponibili a tutti, con doveroso riguardo alla dignità e ai diritti di ciascun individuo. 1. Finalità del documento In Italia, attualmente, vi sono moltissimi ricercatori che a titolo individuale, spesso collezionano materiale biologico all interno di enti pubblici di ricerca, ospedali, ASL, etc; in genere si tratta di gruppi molto piccoli e con un basso livello di organizzazione. Le strutture dedicate a questo scopo sono infatti carenti di personale specializzato e di fondi sufficienti per adeguare gli impianti alle normative vigenti in modo da garantire la qualità, lo stoccaggio dei campioni in sicurezza, la loro distribuzione e la gestione informatizzata dei dati secondo quanto previsto dalle leggi per la tutela della riservatezza. L utilizzo dei campioni conservati inoltre risulta limitato al gruppo di ricerca che ne ha curato la costituzione. Il presente documento ha le finalità di definire le tipologie e i ruoli delle diverse biobanche umane, indicarne, sulla base di documenti nazionali e internazionali, le modalità per la loro istituzione e accreditamento; non verranno prese in considerazione le biobanche già regolamentate da specifiche norme come quelle relative a: - organi per il trapianto 1-2 ; - sangue e i suoi derivati a scopo trasfusionale 3 ; - embrioni 4 ; - spermatozoi e oociti per la procreazione assistita. L adeguamento a livelli di eccellenza di tali piccole realtà risulta impresa improba e sicuramente non sostenibile economicamente dal SSN. Nelle strutture private è iniziato da tempo il processo di razionalizzazione delle risorse e di centralizzazione di piccole/medie banche esistenti al fine di fornire un servizio di alta qualità a più gruppi di ricerca. Tra le strutture pubbliche solo poche Commission of the European Communities: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on setting standards of quality and safety for the donation, procurement, testing, processing, storage and distribution of human tissues and cells. Brussels, 19/6/2002. Legge n.91 del 1/4/1999 Disposizione in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. Decreto Ministeriale n.78 del 25/1/01. Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti. Identità e statuto dell embrione. Comitato Nazionale di Bioetica, 22 giugno

5 sono riuscite a organizzare collezioni di materiale biologico a tutti gli effetti considerabili biobanche. In diversi Paesi Europei il passaggio da collezioni di materiale biologico a biobanche è avvenuto attraverso due differenti percorsi: 1) trasformazione di una precedente collezione in biobanca certificata tramite adeguamento di personale ed infrastrutture; 2) trasferimento della collezione presso biobanca certificata. Tale trasferimento avviene in osservanza di protocolli di intesa per il rispetto della originaria proprietà intellettuale e disponibilità di utilizzo. Per chiarire le finalità del documento è importante chiarire i concetti di: - certificazione - accreditamento all eccellenza - accreditamento di tipo governativo/istituzionale - accreditamento professionale. La certificazione è la procedura di adeguamento del processo produttivo proprio di ogni particolare struttura a norme internazionali (tipo norme ISO) che viene verificata e certificata da enti di certificazione a loro volta riconosciuti ed autorizzati dall ente di controllo nazionale SINCERT, parte esso stesso del sistema di verifica delle società certificatrici internazionali. La certificazione entra nel merito della verifica del sistema qualità messo in opera dalla struttura e verifica che il sistema organizzativo dia garanzie di processo corrispondenti al modello scelto come riferimento (es. in riferimento alla specifica norma ISO per la quale si richiede la certificazione). Non entra nel merito della qualità dell attività professionale che spetta ai controlli di qualità esterna (che però devono essere presenti per avere la certificazione), e non entra nel merito dell autorizzazione a svolgere una specifica attività professionale o sanitaria che invece spetta alle autorità locali o nazionali. L accreditamento all eccellenza (tipo Joint Commission) è una procedura di accreditamento in cui la valutazione viene per lo più effettuata tra gruppi professionali omogenei o più raramente da un gruppo terzo indipendente. La valutazione viene effettuata tra pari; operatori di una struttura organizzati in gruppo professionale verificano altre strutture in base a criteri e indicatori specifici per le varie situazioni, utilizzando liste di riscontro precostituite basate su metodologie messe a punto di comune accordo. L accreditamento volontario promuove la qualità ma non ha regole o norme accettate universalmente e omogenee nelle differenti situazioni e nei differenti Paesi. L accreditamento governativo/istituzionale è il riconoscimento di rispondenza a requisiti fissati o da organismi regionali (accreditamento regionale) o da organismi nazionali (accreditamento nazionale). Tali requisiti comprendono parametri relativi alla stuttura (leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro), parametri relativi alla tipologia del personale (requisiti dei titoli del responsabile della stuttura e della formazione del personale ai vari livelli) e parametri relativi al sistema qualità. L accreditamento professionale riguarda il riconoscimento del livello di professionalità raggiunto e mantenuto dagli operatori di un determinato settore. Viene rilasciato da Enti o Organismi a carattere tecnico-scientifico all uopo costituiti. Il presente documento fornisce definizioni, principi, documentazione e propone un possibile modello organizzativo nazionale per la certificazione e l accreditamento delle strutture che chiedono l autorizzazione ad essere riconosciute come Biobanche. Il documento è composto da 4 allegati che riportano in esteso specifici punti che sono stati oggetto di lavoro della commissione e che integrano il presente documento. Gli allegati sono parti 5

6 indipendenti, prodotte da componenti della Commissione o da collaboratori, sia da traduzione ed adattamento di documenti internazionali, sia come elaborato di uno specifico sottogruppo. 2. Caratteristiche delle biobanche 2.1 Definizione di biobanca e di Centri di Risorse Biologiche (CRB) Nei documenti internazionali le biobanche sono definite in funzione della diversa tipologia dei campioni conservati. Secondo le Regulations previste per l European Biobank dell Università di Maastricht con il termine biobanca si intende un unità operativa che fornisce un servizio di conservazione e gestione del materiale biologico e dei relativi dati clinici, in accordo con un codice di buon utilizzo e di corretto comportamento e con ulteriori indirizzi forniti da Comitati Etici e Università 5. Lo Swedish Medical Research Council in un documento del 1999 definisce le biobanche come raccolte di campioni di tessuti umani, la cui origine sia sempre rintracciabile, conservati per un periodo definito o indefinito per specifici progetti di studio 6. In Islanda, dove è in atto il progetto DECODE che prevede la raccolta di campioni di DNA, dei dati anagrafici e di quelli clinici di tutta la popolazione, la biobanca è costituita da una collezione di campioni biologici conservati per tempo indefinito 7. La Raccomandazione del Consiglio d Europa R(94) 1 del 14/3/94 definisce la banca di tessuti umani una organizzazione non-profit che deve essere ufficialmente riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti degli stati membri, e deve garantire il trattamento, la conservazione e la distribuzione del materiale 8. Alla luce di quanto sopra riportato le Biobanche sono definite come unità di servizio, senza scopo di lucro diretto, finalizzate alla raccolta e alla conservazione di materiale biologico umano utilizzato per diagnosi, per studi sulla biodiversità e per ricerca. Le biobanche così intese nascono sul modello organizzativo dei Centri di Risorse Biologiche (CRB) defniti quest ultimi dalla Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) come centri che forniscono servizi di conservazione di cellule viventi, di genomi di organismi e informazioni relative all ereditarietà e alle funzioni dei sistemi biologici. Conservano banche di organismi coltivabili (microrganismi, cellule vegetali, animali e umane), parti replicabili di essi (genomi, plasmidi, virus, cdna), organismi vitali ma non piu` coltivabili, cellule e tessuti, così come anche banche dati contenenti informazioni molecolari, fisiologiche e strutturali rilevanti per quelle collezioni. In quest ottica le biobanche trovano all interno dei CRB la loro sede e il loro completamento naturale. Nell allegato 1, Guida per l attività dei CRB (Documenti OCSE, parte I) sono descritte le norme per l organizzazione e la gestione dei CRB. 5 REGULATIONS European Biobank Maastricht Dr. F.F. Stelma, Dept. Epidemiology, Maastricht University, Jan Sweden sets ethical standards for use of genetics biobanks. A. Abott. Nature, vol 400, p. 3, July Regulation on keeping and utilization of biological samples in biobanks No134/2001. Ministry of Health and Social Security Reykjavik-Iceland. Recommendation N. R(94)1 of the Committee of Ministers to member states on human tissue banks. Council of Europe, 14 march

7 2.2 Tipologia del materiale conservato Le biobanche si propongono la raccolta e conservazione di cellule, colture cellulari sia primarie che derivate e/o immortalizzate, tessuti adulti e fetali normali e patologici, acidi nucleici, proteine e liquidi biologici. Tutte queste fonti di materiale biologico collezionabile a scopo scientifico necessitano di opportuni controlli pre-analitici atti a garantire al ricercatore le qualità intrinseche del campione. Per qualità intrinseche si intendono la provenienza (anagrafica del campione) e la natura del campione (tessuto vs cellula, tessuto patologico vs normale, appropriatezza della diagnosi genetica formulata, etc). Tale controllo pre-analitico è affidato ai singoli specialisti del settore (genetisti, patologi etc) che ne certificano l origine, la natura e le corrette modalità di prelievo e conservazione del campione pervenuto alla biobanca. 2.3 Tipologia delle biobanche e loro finalità In considerazione del tipo di campioni conservati le biobanche possono essere raggruppate in due grandi categorie, ovvero le biobanche genetiche e le biobanche tessutali Biobanche genetiche Le biobanche genetiche si caratterizzano per la raccolta e la conservazione di campioni provenienti da: persone e famiglie con patologie genetiche; gruppi di popolazione con alta frequenza di portatori o di affetti da patologie genetiche; popolazioni con caratteristiche genetiche idonee per l individuazione di geni di suscettibilità (es. popolazioni con ridotta variabilità inter-individuale, forte endogamia); gruppi di popolazioni idonee per studi di farmacogenetica; gruppi di popolazione utilizzati come controllo. Le biobanche genetiche attirano l attenzione del mondo scientifico perché costituiscono una risorsa preziosa proprio in rapporto allo sviluppo delle conoscenze sul genoma umano. Pertanto le finalità prioritarie delle biobanche genetiche possono essere sintetizzate come segue. Favorire le ricerche per identificare le mutazioni causa di malattie genetiche. Queste sono spesso rare o rarissime; quindi solo la possibilità di conservare in un unica collezione i campioni di famiglie e persone affette può portare a risultati utili sia per le singole famiglie sia per la collettività. Favorire la collezione di individui con caratteristiche genomiche utili a capire le basi genetiche di malattie complesse e la predisposizione all insorgenza di patologie. Mettere a disposizione della ricerca farmacogenetica campioni utili per studiare variazioni genomiche che si associano a differenti risposte ai farmaci. Centralizzare la raccolta di campioni di specifiche patologie genetiche per la sperimentazione in vitro di terapie innovative. Offrire ai ricercatori un servizio per lo sviluppo dei loro studi e favorire la comunicazione e gli scambi tra i diversi gruppi di scienziati. La peculiarità delle biobanche genetiche richiede che i campioni conservati siano collegabili ai dati anagrafici, genealogici e clinici relativi ai soggetti da cui deriva il materiale depositato. Poiché da questo insieme di dati collegati potrebbe emergere un vero e proprio profilo genetico della singola persona, è indispensabile che vengano rispettate le normative sulla sicurezza e sulla tutela dei dati personali. Biobanche genetiche particolari sono quelle che raccolgono e conservano materiale biologici di gruppi di popolazione. Queste necessitano di un organizzazione complessa ed adeguati 7

8 finanziamenti per gestire un elevatissimo numero di campioni 9. La loro regolamentazione è del tutto sovrapponibile a quella riportata nel presente documento, ma particolare attenzione deve essere posta per l ottenimento di un consenso informato. Al fine di portare un contributo alla regolamentazione delle biobanche genetiche in Italia è stato istituito un gruppo di lavoro, nell ambito della Società Italiana di Genetica Umana (SIGU) e della Fondazione Telethon, che ha elaborato una proposta di linee guida per la creazione, il mantenimento e l utilizzo di Biobanche Genetiche. Il documento è stato scritto sulla base di documenti nazionali ed internazionali, ed è stato valutato da professionisti del settore Biobanche dei tessuti/organi patologici Molti ricercatori utilizzano campioni biologici umani derivati dagli archivi di anatomia patologica in particolare da laboratori di istopatologia e citologia, che processando strisci, campioni di biopsie e chirurgici per fini diagnostici, possono quindi raccogliere tessuto fresco durante le loro procedure di dissezione di routine. In tal modo i campioni possono essere conservati, dopo adeguata campionatura, per diagnosi e ricerca. Il controllo dell origine e natura del campione è quindi demandato allo specialista antomo-patologo che certifica la conformità del campione ai requisiti della biobanca. Presso i laboratori di anatomia patologica esistono archivi di tessuti fissati in formalina e inclusi in paraffina che rappresentano dei veri e propri giacimenti. Questi archivi (blocchetti di paraffina), in considerazione dell obbligo alla conservazione dei tessuti sottoposti a diagnosi (il periodo minimo di conservazione deve essere di 20 anni per il materiale istologico - vetrini e blocchetti) raggiungono delle dimensioni considerevoli rappresentando, inoltre, un patrimonio di valore inestimabile per la comunità scientifica ed una potenziale sorgente di una mole imponente di dati personali. Per detti campioni sarà necessario prevedere una norma che superi le vigenti disposizioni al fine di permetterne l utilizzo ai fini di ricerca non solo nell ambito della Struttura di Anatomia Patologica di appartenenza ma anche nell ambito di studi collaborativi. Negli ultimi anni accanto agli archivi tradizionali di Anatomia Patologica si sono costituite raccolte di tessuto normale e patologico congelato utilizzando i cosiddetti left over tissues. Ma non si è ancora in presenza di un sistema diffuso di banking di tessuti congelati che comunque devono essere raccolti, conservati e utilizzati seguendo quanto previsto nel presente documento, in particolare per quanto riguarda il consenso informato. Le fonti più comuni di tessuti e organi umani per dette banche sono: materiale derivato da interventi diagnostici (tra cui screening) o terapeutici (noto anche come surplus di materiale rispetto alle richieste cliniche) materiale specificamente donato per un progetto di ricerca e conservato per successivo uso materiale donato per trapianto e non utilizzato o ritenuto inadatto materiale proveniente da persone decedute e sottoposte ad autopsia La maggiore utilità delle banche dei tessuti/organi è quella di svolgere ricerche nell ambito delle patologie tumorali. I risultati sono condizionati sia dalla qualità e accessibilità dei campioni sia dalla affidabilità e portata delle informazioni conservate insieme ai tessuti Genebanks: a comparison of eight proposed international genetic databases. Community Genetics 6, p , Biobanche Genetiche. Linee guida Analysis n. 5/6,

9 3. Istituzione delle biobanche 3.1 Criteri minimi per la costituzione delle biobanche L accreditamento istituzionale delle strutture che svolgono funzione di diagnosi, cura e ricerca in ambito umano è regolato di norma a livello regionale. Non esistono indicazioni specifiche per l accreditamento delle biobanche, ed attualmente vengono seguiti i criteri generali per i laboratori biomedici. I criteri mimini che dovrebbero essere comuni a livello nazionale comprendono: a) Appartenenza ad un ente pubblico o privato già accreditato a livello regionale o nazionale che dia garanzie di sostenere tale struttura a lungo termine b) Definizione di un documento programmatico con gli obiettivi della struttura, in riferimento alle specifiche funzioni da svolgere, tipologia del materiale conservato, quantità dei campioni previsti, modalità di conservazione dei campioni, modalità di gestione delle informazioni, modalità di trasporto dei campioni. c) Definizione della logistica e locali dedicati con caratteristiche adeguate alle specifiche funzioni d) Utilizzo di personale qualificato e dedicato con una formazione specifica alle funzioni da svolgere e) Responsabile della struttura con titoli adeguati alle funzioni definite nel documento programmatico, in accordo con la legislazione nazionale per la dirigenza. f) Utilizzo di un sistema qualità certificato 3.2 Organizzazione delle biobanche L OCSE sta completando un documento Guida per l attività dei Centri di Risorse Biologiche composto da 5 parti: -parte 1: Requisiti generali per i CRB -parte 2: Guida per l attività dei CRB: campo dei microrganismi -parte 3: Guida per l attività dei CRB: campo delle cellule animali -parte 4: Guida per l attività dei CRB: campo delle cellule umane -parte 5: Guida per l attività dei CRB: campo delle cellule vegetali Questa guida fornisce la base per una migliore pratica nella conduzione dei CRB e di tutti i laboratori che mantengono materiali biologici replicabili segnalando i punti principali e la pratica migliore per il sistema di gestione. Lo stimolo iniziale è stato dato dal regolamento del CABRI (Common Access to Biological Resources and Information) e dal sistema di qualità dell UKNCC (UK National Culture Collection). In allegato al presente documento viene riportata la parte 1 (l unica già disponibile) dei documenti OCSE, che viene proposta come documento di riferimento. Lo scopo di questa guida è di assicurare che i materiali biologici siano della più alta qualità e autentici. Le tecniche di conservazione usate dovrebbero considerare le caratteristiche salienti dei materiali biologici ed assicurare la loro conservazione nei centri di servizio. Questo aiuterà a dare una base sicura per la ricerca e lo sviluppo nei diversi laboratori e per contribuire alla protezione della salute del personale del laboratorio, del pubblico e dell ambiente. Utili documenti di riferimento sono: EN 1619:1996 Biotechnology large-scale process and production General requirements for management and organisation for strain conservation procedures; ISO 17025:1999 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories; ISO Guide 34: 2000(E) General requirements for the competence of reference material producers. Web sites:

10 4. Certificazione e accreditamento delle biobanche 4.1 Certificazione da Ente riconosciuto per la specifica funzione Le biobanche devono chiedere la certificazione attraverso un procedimento approvato dal governo e attraverso un ente di certificazione riconosciuto dal governo o attraverso una procedura trasparente di certificazione riconosciuta dal governo. 4.2 Criteri di certificazione Attualmente non esistono criteri di certificazione specifici. Pertanto, in detto paragrafo verrà, sulla base di quanto previsto a livello internazionale, proposto un percorso per la certificazione delle biobanche italiane. La procedura di certificazione deve rispettare i seguenti punti: - L ente certificatore deve assicurare che la procedura di certificazione sia trasparente e disponibile a terze parti - La procedura deve includere revisione regolare ed essere riproducibile. - Il richiedente deve avere la possibilità di ricorrere in appello in caso di parere negativo da parte dell ente certificatore. - La certificazione deve essere ritirata se la Biobanca o il CRB non possiede gli standard necessari. 4.3 Procedura di accreditamento istituzionale delle biobanche. Tali procedure, in accordo alla Conferenza Stato-Regioni, sono demandate alle singole regioni fatto salvo una linea di condotta unitaria (di minima) stabilita dai ministeri di competenza. In tale ottica i criteri di minima dovranno rispettare quanto raccomandato dall OCSE e definire la qualità strutturale e professionale delle biobanche autorizzate in ciascun ambito regionale a seconda della tipologia proposta. 4.4 Accreditamento professionale delle biobanche Osservando modelli seguiti in altri paesi, una possibile proposta di un sistema di accreditamento nazionale delle biobanche e dei CRB comprende: - la costituzione da parte dei ministeri di competenza di un organismo che si avvalga, per la valutazione delle biobanche e il conferimento dei certificati, di esperti scelti in base al curriculum scientifico e professionale - la predisposizione della procedura di accesso alle verifiche dei requisiti di accreditamento, seguendo i principi ed i requisiti indicati nel presente documento e i documenti nazionali ed internazioni disponibili. 5. Aspetti etici e giuridici 5.1 Tutela della riservatezza Le attività delle biobanche richiedono particolare attenzione a numerosi aspetti di natura giuridica: il materiale biologico umano ed i dati genetici ad esso collegati devono essere trattati con modalità che garantiscano la dignità, i diritti e la libertà della persona. La tutela dei diritti della persona e in particolare della riservatezza di ogni individuo è uno degli aspetti più delicati nella gestione di una biobanca. Il problema è affrontato da diversi documenti europei ed in particolar modo dalla Direttiva europea n. 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. A livello italiano il problema non ha ricevuto ancora una regolamentazione specifica, ma possono essere d ausilio le disposizioni presenti nel d.lgs. n. 196/2003, da cui è possibile trarre i principi di base del trattamento dei dati personali, in particolare di quelli relativi alla salute e ai 10

11 dati genetici, delle procedure relative all accesso e alla comunicazione dei dati, dell eventualità che possano coinvolgersi i familiari, delle misure approntate per salvaguardare la confidenzialità. La protezione dei dati personali da parte del responsabile della biobanca deve evitare, inoltre, il rischio di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulle caratteristiche genetiche, da parte di datori di lavoro o compagnie assicurative, in conformità con quanto affermato dall articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e l articolo 11 della Convenzione di Oviedo. Ad ogni individuo è riconosciuto il diritto al rispetto della propria vita privata in merito alle informazioni sulla propria salute, il diritto di conoscere ogni dato raccolto inerente la stessa e il rispetto della propria volontà di non essere informato (art. 10 Convenzione di Oviedo). L autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 2/1997 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale è stata il primo provvedimento generale di una Autorità italiana in cui si sia fatto esplicito riferimento ai dati genetici. L autorizzazione n. 2/1997 è stata più volte rinnovata tanto da divenire, fino all emanazione del Codice, il parametro di riferimento per tutti i trattamenti che avessero ad oggetto dati di natura genetica. L autorizzazione (ancora in vigore come autorizzazione n. 2/2004) prevede che il trattamento dei dati genetici possa essere effettuato solo da soggetti determinati; viene, infatti, operata una selezione accurata delle strutture autorizzate al trattamento. In particolare, viene limitato il campo di applicazione dell autorizzazione a coloro che svolgono attività sanitarie in senso stretto o attività di ricerca; tra essi le associazioni di volontariato, anche se limitatamente ai soli dati e operazioni indispensabili per il perseguimento dei loro scopi legittimi; nonché gli enti che si occupano di trapianti di organi, di tessuti e di donazioni di sangue. Il trattamento di dati, secondo l autorizzazione n. 2, può essere effettuato solo limitatamente a quelle informazioni ed operazioni che siano indispensabili per finalità di tutela dell incolumità fisica e della salute dell interessato, di un terzo o della collettività, sulla base del loro consenso. 5.2 Identificazione del campione (rintracciabilità) e anonimato Le questioni che emergono dallo studio delle Biobanche riguardano in primo luogo la natura del dato. In generale l identificazione di un campione può variare dalla irreversibile anonimità alla completa identificazione, secondo i differenti livelli convenzionalmente utilizzati per classificare i campioni. Anonimo: sono campioni raccolti e subito identificati solo con un codice. I dati del paziente non vengono registrati; non è pertanto possibile risalire alla fonte. Anonimizzato: i dati anagrafici del paziente vengono rimossi dopo l attribuzione del codice e successivamente non è più possibile alcun collegamento. Identificabile: sono campioni identificabili tramite un codice, noto solo al responsabile della biobanca ed ai suoi diretti collaboratori. La possibilità di risalire all origine del campione si attua, in caso di risultati scientifici di utilità per il donatore, sulla base di decisioni espresse nel consenso informato scritto. E opportuno osservare che qualora detti campioni vengano utilizzati per scopi scientifici, la possibilità di risalire al donatore non viene quasi mai esercitata, in quanto né utile né necessaria per la presentazione dei risultati. Identificazione completa: il campione è identificabile da nome e indirizzo. Questa opzione è possibile solo su esplicita richiesta e/o autorizzazione dell interessato o degli aventi diritto ed in ogni caso ad esclusivo interesse personale e familiare (ad esempio per diagnosi). Quando gli scopi scientifici del trattamento non possono essere raggiunti senza l identificazione anche temporanea degli interessati, il titolare adotta specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta. 11

12 La necessità di armonizzare questi due aspetti (rintracciabilità e riservatezza dei soggetti coinvolti) si evidenzia nella Direttiva 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule. L art. 8 di tale Direttiva prevede che gli Stati membri debbano assicurare che i centri dei tessuti adottino tutte le misure necessarie a garantire la rintracciabilità del percorso dei tessuti e delle cellule di origine umana, anche attraverso sistemi di etichettatura e di assegnazione di codici a ciascuna donazione e ai suoi prodotti. 5.3 Proprietà del materiale biologico e divieto di commercializzazione Colui che acconsente all uso del proprio materiale, depositato in una biobanca, offre alla comunità un dono di inestimabile valore favorendo ricerche sia per la comprensione della patologia sia per lo sviluppo di nuovi approcci diagnostici e/o terapeutici. Tuttavia, le implicazioni commerciali, associate a questi risultati e i potenziali profitti che ne possono derivare, pongono la necessità di definire in maniera chiara la posizione etico-legale della biobanca che gestisce i campioni. La questione della commercializzazione di materiale biologico è tuttora oggetto di ampi dibattiti e riflessioni ed è strettamente connessa ai concetti di proprietà dei tessuti, brevettabilità della materia vivente e libertà della ricerca scientifica. Viene considerato un principio etico fondamentale che il materiale biologico donato non diventi merce di totale interesse economico ma venga garantito un ritorno di benefici alla comunità. Il Gruppo Europeo sull Etica nella Scienza e nelle Nuove Tecnologie ha dichiarato, a proposito delle banche di tessuti, che: tutti gli stati membri dell Unione Europea devono aderire al principio che le donazioni di tessuti umani devono essere gratuite seguendo l esempio delle donazioni di sangue; questo esclude qualunque pagamento al donatore. 5.4 Informativa e Consenso Tra i tanti profili di natura giuridica ed etica, legati alle biobanche, si aggiungono quelli che hanno particolare attinenza con l attività del Garante tra le quali, in particolare, vanno sottolineate quelle dell informativa e del consenso informato. Con particolare riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali, al soggetto donatore, dovrà quindi essere fornita un adeguata informativa che contenga: le finalità perseguite; i risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati; il diritto dell interessato di opporsi al trattamento per motivi legittimi; la possibilità dell interessato di limitare l accesso ai propri dati e ai campioni, nonché la disponibilità ad usare questi ultimi per ulteriori scopi; il periodo di conservazione dei dati e dei campioni biologici. L informativa, al fine di garantire i diritti della persona e la riservatezza, dovrà evidenziare altresì: che il consenso è manifestato liberamente ed è revocabile in ogni momento senza che ciò comporti alcuno svantaggio o pregiudizio per l interessato, salvo che i dati e i campioni biologici, in origine o a seguito di trattamento, non consentano più di identificare il medesimo interessato; gli accorgimenti adottati per consentire l identificabilità degli interessati soltanto per il tempo necessario agli scopi della raccolta o del successivo trattamento (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice); l eventualità che i dati e i campioni biologici siano conservati e utilizzati in altri progetti di ricerca scientifica, per quanto noto, adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati. Nel quadro di riferimento generale, tanto a livello nazionale che sopranazionale, un ruolo di particolare importanza è annesso al consenso informato relativo alla raccolta e al trattamento dei dati derivanti dal materiale depositato. Il consenso scritto e informato è richiesto agli interessati, 12

13 tanto per le banche pubbliche che per quelle private, in tal senso, l art. 5 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, l omologo art. 5 della Convenzione sui diritti dell uomo e la biomedicina, nonché l art. 3 della Carta europea dei diritti. Con specifico riferimento alla donazione di tessuti umani, si segnala che la citata Direttiva 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule, prevede all art. 13 che l approvvigionamento di tessuti o cellule di origine umana può essere effettuato solo dopo aver adempiuto a tutti i requisiti relativi al consenso o all autorizzazione in vigore nello Stato membro interessato. Nel caso delle biobanche genetiche, il consenso informato al prelievo deve essere esteso alla conservazione e ad un suo eventuale uso, a scopo di diagnosi e/o di ricerca. Riguardo a questo aspetto, anche se non riferito esplicitamente alle biobanche, la Convenzione Europea di Oviedo stabilisce la liceità di utilizzare campioni conservati purché siano fornite informazioni adeguate, sia garantito l anonimato e sia ottenuto un consenso scritto. 5.5 Accesso e controllo dell interessato sulle proprie informazioni L'accesso ai dati genetici può essere concesso solo se esistono motivi rilevanti, come risulta dalle indicazioni del Hugo Ethics Committee, limitando l accesso soltanto ai casi in cui there is a high risk of having or transmitting a serious disorder and prevention or treatment is available. Resta invariata la natura del diritto di accesso che è quella di mantenere il controllo sulle proprie informazioni personali. Nel caso dei dati genetici, infatti, si accede alle informazioni di un altra persona al solo fine di conoscere la propria situazione genetica. Questo diventa uno degli effetti giuridici della natura dei dati genetici come informazioni condivise. La World Health Organization (WHO) e la Human Genome Organization (HUGO), sottolineano come l informazione genetica sia familiare, in quanto il genoma è patrimonio della famiglia e ne collega le generazioni. Quindi poiché il genoma non è proprietà del singolo, ma è condiviso nell ambito della famiglia (ascendenti, discendenti e collaterali), deve essere anche regolamentato il diritto di accesso alle informazioni e al campione stesso da parte dei familiari biologici, purché sia a vantaggio della salute del richiedente. 6. Attività di coordinamento delle biobanche E opportuno che le biobanche vengano coordinate a livello regionale e nazionale al fine di: - sviluppare studi e ricerche, anche ad alto contenuto scientifico e tecnologico e/o anche a valenza internazionale, nel settore delle biotecnologie con particolare riguardo alla tutela della salute - in coerenza con gli orientamenti del MIUR e del MAP, promuovere e realizzare programmi operativi atti a favorire il trasferimento tecnologico, la nascita ed il collegamento di reti e legami stabili e diffusi tra il mondo della ricerca e quello produttivo - sviluppare e attuare collaborazioni e attività comuni per lo sviluppo di una rete informatica, nonché di una stabile rete di collegamento nei circuiti anche internazionali della ricerca e della produzione biotecnologica, nanotecnologica e bioinformatica; - promuovere e realizzare collaborazioni fra enti per lo svolgimento di attività comuni nella raccolta e valutazione di dati inerenti banche di materiale biologico a livello nazionale ed europeo; Viene auspicato l impegno dei ministeri competenti nel predisporre finanziamenti atti a realizzare l attività di coordinamento delle biobanche Italiane. 13

14 7. Corsi di formazione per diffondere la cultura delle biobanche Considerando la complessità sia degli aspetti specialistici tecnici sia degli aspetti etico giuridici è indispensabile promuovere e sviluppare attività formative e di aggiornamento per la diffusione della cultura scientifica nell ambito delle problematiche collegate alle biobanche. Sono utili a tal scopo iniziative quali: - Corsi di formazione teorici (ECM) - Stage di tipo pratico in centri di riferimento - Istituzione di masters universitari per i differenti livelli di competenza - Studio pilota con un gruppo di biobanche italiane di riferimento per l istituzione di una rete delle biobanche italiane. 14

Le regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea

Dettagli

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. ALLEGATO A MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. il sistema organizzativo che governa le modalità di erogazione delle cure non è ancora rivolto al controllo in modo sistemico

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERA

PROPOSTA DI DELIBERA COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche

Dettagli

Biobanche e Centri di Risorse Biologiche per la Salute umana e degli animali

Biobanche e Centri di Risorse Biologiche per la Salute umana e degli animali Associazione Giuseppe Dossetti Biobanche e Centri di Risorse Biologiche per la Salute umana e degli animali Roma, 21 Marzo 2013 Leonardo Santi Presidente Comitato Scientifico CNRB Presidente Onorario Comitato

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d 32 Oggetto: Istituzione della rete di cure palliative della d Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto del

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRILLINI Disposizioni per la formazione delle figure professionali di esperto in educazione

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

L ATI composta da Associazione Nuovi Lavori e BIC Puglia s.c.a.r.l., nell ambito del progetto URLO Una rete per le opportunità, PROMUOVE

L ATI composta da Associazione Nuovi Lavori e BIC Puglia s.c.a.r.l., nell ambito del progetto URLO Una rete per le opportunità, PROMUOVE L ATI composta da Associazione Nuovi Lavori e BIC Puglia s.c.a.r.l., nell ambito del progetto URLO Una rete per le opportunità, PROMUOVE un PROTOCOLLO D INTESA tra CONSIGLIERA PARITÀ PROVINCIALE DONNE

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

QUALITÀ E SICUREZZA PER I NOSTRI PAZIENTI

QUALITÀ E SICUREZZA PER I NOSTRI PAZIENTI QUALITÀ E SICUREZZA PER I NOSTRI PAZIENTI L ACCREDITAMENTO INTERNAZIONALE ALL ECCELLENZA Fondazione Poliambulanza ha ricevuto nel dicembre 2013 l accreditamento internazionale all eccellenza da parte di

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI

CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI Requisiti necessari per l inserimento negli elenchi dei soggetti autorizzati a effettuare la prima certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici dell

Dettagli

Roma 22 settembre 2004

Roma 22 settembre 2004 RISOLUZIONE N. 123/E Roma 22 settembre 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello. Fondazione XY - Onlus - Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Dettagli

ONCOLOGIA OGGI Animali e Uomo Alleati Contro i Tumori

ONCOLOGIA OGGI Animali e Uomo Alleati Contro i Tumori ONCOLOGIA OGGI Animali e Uomo Alleati Contro i Tumori Venerdì 12 giugno 2009 ore 08.30 14.00 COMUNE DI ROMA Palazzo Senatorio- Aula Giulio Cesare P.zza del Campidoglio - Roma LE BIOBANCHE IN MEDICINA VETERINARIA

Dettagli

1. DISTRIBUZIONE Datore di Lavoro Direzione RSPP Responsabile Ufficio Tecnico Responsabile Ufficio Ragioneria (Ufficio Personale) Ufficio Segreteria

1. DISTRIBUZIONE Datore di Lavoro Direzione RSPP Responsabile Ufficio Tecnico Responsabile Ufficio Ragioneria (Ufficio Personale) Ufficio Segreteria Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA Sede legale in Cuneo, corso Nizza 9 acquedotto.langhe@acquambiente.it www.acquambiente.it SGSL Procedura Gestione dei documenti e del 06/05/2013 1. DISTRIBUZIONE Datore

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO Roma, 31 Marzo 2005 INDICE Premessa pag. 3 Destinatari ed Ambito di applicazione pag. 4 Principi generali pag.

Dettagli

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ing. Davide Musiani Modena- Mercoledì 8 Ottobre 2008 L art. 30 del D.Lgs 81/08 suggerisce due modelli organizzativi e di controllo considerati idonei ad avere efficacia

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Capitolo 4

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Capitolo 4 1. REQUISITI GENERALI L Azienda DSU Toscana si è dotata di un Sistema di gestione per la qualità disegnato in accordo con la normativa UNI EN ISO 9001:2008. Tutto il personale del DSU Toscana è impegnato

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 -

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016-1 1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Comune. Con l approvazione del presente Programma Triennale della Trasparenza e dell

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA GALBUSERA ASSICURAZIONI S.A.S.

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA GALBUSERA ASSICURAZIONI S.A.S. CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA GALBUSERA ASSICURAZIONI S.A.S. E DEI PROPRI COLLABORATORI 1. CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA GALBUSERA ASSICURAZIONI s.a.s. VERSO IL CLIENTE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA

Dettagli

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso SORVEGLIANZA E CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso Pagina 1 di 10 INTRODUZIONE La Norma UNI EN ISO 9001:2008 fa parte delle norme Internazionali

Dettagli

l Allegato II Sala Cesari Casa del Donatore Bologna, sabato 16 gennaio 2016

l Allegato II Sala Cesari Casa del Donatore Bologna, sabato 16 gennaio 2016 Decreto Ministero della Salute 2.11.2015 pubblicato su GURI SG n.300 del 28.12.2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" Coordinatore del Comitato

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3491 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MIGLIOLI Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di

Dettagli

Gestione dei documenti e delle registrazioni Rev. 00 del 11.11.08

Gestione dei documenti e delle registrazioni Rev. 00 del 11.11.08 1. DISTRIBUZIONE A tutti i membri dell organizzazione ING. TOMMASO 2. SCOPO Descrivere la gestione della documentazione e delle registrazioni del sistema di gestione 3. APPLICABILITÀ La presente procedura

Dettagli

STUDI SU MATERIALE GENETICO

STUDI SU MATERIALE GENETICO Istituto Oncologico Veneto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale Busonera I.O.V. ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. STUDI SU MATERIALE GENETICO Comitato Etico Istituto Oncologico

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA L Università degli Studi di Ferrara (di seguito denominata brevemente Università ) Codice Fiscale

Dettagli

Conferenza Stato Regioni

Conferenza Stato Regioni Pagina 1 di 5 Conferenza Stato Regioni Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida per l accreditamento delle Banche di sangue da cordone

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

Appendice III. Competenza e definizione della competenza

Appendice III. Competenza e definizione della competenza Appendice III. Competenza e definizione della competenza Competenze degli psicologi Lo scopo complessivo dell esercizio della professione di psicologo è di sviluppare e applicare i principi, le conoscenze,

Dettagli

Proposta di Legge 20 dicembre 2013, n. 303 Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale.

Proposta di Legge 20 dicembre 2013, n. 303 Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale. Proposta di Legge 20 dicembre 2013, n. 303 Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale. Art. 1 Oggetto e finalità 1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ

MANUALE DELLA QUALITÀ MANUALE DELLA QUALITÀ RIF. NORMA UNI EN ISO 9001:2008 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni

Dettagli

154 31.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13 DELIBERAZIONE 22 marzo 2010, n. 363

154 31.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13 DELIBERAZIONE 22 marzo 2010, n. 363 154 31.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13 DELIBERAZIONE 22 marzo 2010, n. 363 Protocollo d intesa Costituzione di un Centro regio nale per la promozione e lo sviluppo dell auto

Dettagli

LA CERTIFICAZIONE. Dr.ssa Eletta Cavedoni Responsabile Qualità Cosmolab srl Tortona

LA CERTIFICAZIONE. Dr.ssa Eletta Cavedoni Responsabile Qualità Cosmolab srl Tortona LA CERTIFICAZIONE Dr.ssa Eletta Cavedoni Responsabile Qualità Cosmolab srl Tortona Qualità Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti (UNI EN ISO 9000/00) Requisito Esigenza

Dettagli

Analisi dell attività dell enzima chitotriosidasi nel sangue di pazienti affetti da sarcoidosi e dalla malattia di Gaucher

Analisi dell attività dell enzima chitotriosidasi nel sangue di pazienti affetti da sarcoidosi e dalla malattia di Gaucher Codice protocollo: Pagina 1 di 5 Analisi dell attività dell enzima chitotriosidasi nel sangue di pazienti affetti da sarcoidosi e dalla malattia di Gaucher PROTOCOLLO No: PROMOTORE: SPERIMENTATORI: Introduzione

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI

REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI REGOLAMENTO SULLA FACOLTA DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI Sommario Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto...3 Art. 2 -

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

Adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa a Strasburgo il 27 novembre 2008

Adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa a Strasburgo il 27 novembre 2008 PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D EUROPA SUI DIRITTI UMANI E LA BIOMEDICINA RELATIVO AI TEST GENETICI A FINI SANITARI (2008) Adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa

Dettagli

http://www.assind.vi.it/notiziario/guideschede.nsf/p/guida_260

http://www.assind.vi.it/notiziario/guideschede.nsf/p/guida_260 Page 1 of 5 Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 03/10/2005. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea

Dettagli

«Gestione dei documenti e delle registrazioni» 1 SCOPO... 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITA... 2 3 RESPONSABILITA... 2 4 DEFINIZIONI...

«Gestione dei documenti e delle registrazioni» 1 SCOPO... 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITA... 2 3 RESPONSABILITA... 2 4 DEFINIZIONI... Pagina 1 di 6 INDICE 1 SCOPO... 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITA... 2 3 RESPONSABILITA... 2 4 DEFINIZIONI... 2 5 RESPONSABILITA... 2 5.3 DESTINATARIO DELLA DOCUMENTAZIONE... 3 6 PROCEDURA... 3 6.1

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI MEDEA

CARTA DEI SERVIZI MEDEA CARTA DEI SERVIZI MEDEA Indice 1. Introduzione 2. MEDEA e la Carta dei Servizi: chi siamo, obiettivi e finalità 3. I principi fondamentali 4. Standard qualitativi 5. I servizi erogati 6. Validità della

Dettagli

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere;

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere; LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale

Dettagli

20122 MILANO Dott. MIRIAM ZULLI VIA SANTA SOFIA, 12 TEL. 0258307511 FAX: 0258312883 Avv. ANDREA TOSATO LL.M. Via email

20122 MILANO Dott. MIRIAM ZULLI VIA SANTA SOFIA, 12 TEL. 0258307511 FAX: 0258312883 Avv. ANDREA TOSATO LL.M. Via email Prof. Avv. GIAN LUIGI TOSATO 00187 ROMA Avv. GIULIO R. IPPOLITO VIA SALLUSTIANA, 26 Prof. Avv. ANDREA NERVI TEL. 064819419 Avv. MARIA CARMELA MACRI FAX: 064885330 Avv. NATALIA DEL OLMO GUARIDO E-MAIL:

Dettagli

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999 www.comune.genova.it Regolamento sugli interventi di volontariato ART. 1 Finalità In

Dettagli

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it redatto ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 2 GENNAIO 2014 documento pubblico 1 PREMESSA 3 SEZIONE

Dettagli

LA REALTA PIEMONTESE

LA REALTA PIEMONTESE LA REALTA PIEMONTESE Annalisa Lantermo S.Pre.S.A.L. TO1 Convegno Nazionale DIAGNOSI DELLA INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE: LUCI E OMBRE Torino, 20-21 settembre 2012 CAMPO DI APPLICAZIONE D.Lgs. 81/08 (art.

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Pagina: 1 di 5 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA 4.0 SCOPO DELLA SEZIONE Illustrare la struttura del Sistema di Gestione Qualità SGQ dell Istituto. Per gli aspetti di dettaglio, la Procedura di riferimento

Dettagli

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA SEDE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA SEDE Consiglio Regionale della Basilicata - Gruppo LB / FRATELLI D ITALIA ALLEANZA NAZIONALE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA SEDE PROPOSTA DI LEGGE ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE PER

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del

Dettagli

Le Raccomandazioni ministeriali per la prevenzione dei rischi in chirurgia: linee di indirizzo regionali di implementazione a livello aziendale

Le Raccomandazioni ministeriali per la prevenzione dei rischi in chirurgia: linee di indirizzo regionali di implementazione a livello aziendale Le Raccomandazioni ministeriali per la prevenzione dei rischi in chirurgia: linee di indirizzo regionali di implementazione a livello aziendale PREMESSA Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche

Dettagli

Consenso Informato e Privacy

Consenso Informato e Privacy Consenso Informato e Privacy Consenso e Privacy sono le basi fondanti del moderno concetto di Medicina e una cura di qualità non può prescindere da essi, così come la stessa etica e deontologia degli interventi

Dettagli

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Articolo 1 (Campo di applicazione) Il presente decreto si

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

La gestione finanziaria nelle Aziende Non Profit. La gestione finanziaria nelle ANP (tra cui rientrano le ASD) riguarda il.

La gestione finanziaria nelle Aziende Non Profit. La gestione finanziaria nelle ANP (tra cui rientrano le ASD) riguarda il. La gestione finanziaria nelle Aziende Non Profit La gestione finanziaria nelle ANP (tra cui rientrano le ASD) riguarda il. REPERIMENTO UTILIZZO dei mezzi monetari necessari al perseguimento dei fini istituzionali

Dettagli

Comune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale

Comune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale Comune di Bracciano Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del ) Indice Art. 1 Oggetto...

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA TRA

PROTOCOLLO D INTESA TRA PROTOCOLLO D INTESA TRA Provincia di Roma Dipartimento III - Servizio I Politiche del Lavoro e Servizi per l Impiego - SILD e Dipartimenti di Salute Mentale della ASL della Provincia di Roma e Associazioni

Dettagli

Padova, 13 gennaio 2011. Il cruccio del Provider: ci sono o ci faccio? Marisa Sartori e Mauro Zaniboni

Padova, 13 gennaio 2011. Il cruccio del Provider: ci sono o ci faccio? Marisa Sartori e Mauro Zaniboni Il cruccio del Provider: ci sono o ci faccio? Fase sperimentale ECM 2002 Fase a regime ECM Accordo Stato-Regioni Novembre 2009 LA NOVITA PIU RILEVANTE: Non si accreditano più gli EVENTI MA si accreditano

Dettagli

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI Unione Industriale 35 di 94 4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI 4.5.1 Generalità La documentazione, per una filatura conto terzi che opera nell ambito di un Sistema qualità, rappresenta l evidenza oggettiva

Dettagli

A cura di Giorgio Mezzasalma

A cura di Giorgio Mezzasalma GUIDA METODOLOGICA PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE FSE P.O.R. 2007-2013 E DEI RELATIVI PIANI OPERATIVI DI COMUNICAZIONE ANNUALI A cura di Giorgio Mezzasalma

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1020 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZANOTTI, ASTORE, BAFILE, BOATO, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, CARBONELLA, CHIAROMONTE, CODURELLI,

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

PROTOCOLLO DI INTESA. tra Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo PROTOCOLLO DI INTESA Il Prefetto di Torino nella persona del Dott. Alberto Di Pace tra e il Dirigente dell Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia

Dettagli

IL SISTEMA DEI DESCRITTORI EUROPEI PER LE LAUREE E LE LAUREE MAGISTRALI

IL SISTEMA DEI DESCRITTORI EUROPEI PER LE LAUREE E LE LAUREE MAGISTRALI IL SISTEMA DEI DESCRITTORI EUROPEI PER LE LAUREE E LE LAUREE MAGISTRALI Osservatorio di Ateneo sulla Didattica Università di Siena Servizio Management Didattico Siena, 21 novembre 2006 D.M. sulla disciplina

Dettagli

Linee Guida per la stesura del Documento Tecnico

Linee Guida per la stesura del Documento Tecnico Linee Guida per la stesura del Documento Tecnico relativo alle certificazioni di prodotto agroalimentare di cui al Regolamento per il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare

Dettagli

PROCEDURE - GENERALITA

PROCEDURE - GENERALITA PROCEDURE - GENERALITA Le PROCEDURE sono regole scritte, utili strumenti di buona qualità organizzativa, con le quali lo svolgimento delle attività viene reso il più possibile oggettivo, sistematico, verificabile,

Dettagli

Gestione dei Documenti di registrazione della Qualità

Gestione dei Documenti di registrazione della Qualità In vigore dal 27.9.4 Pagina 1 di 1 ANNULLA E SOSTITUISCE: Rev. 1 REDAZIONE Firma Data 13.9.4 VERIFICA Firma Data 13.9.4 APPROVAZIONE D.I. Firma Data 2.9.4 Rev. Data Descrizione revisione Redatta Verificata

Dettagli

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE approvato dal Consiglio nazionale di lega il 4 ottobre 2007 Premessa: Per i candidati Operatori Sportivi Volontari sono previsti i seguenti momenti corsuali:

Dettagli

Oggetto: Accordo per la MEDICINA DI GRUPPO. CHIEDONO. Al Direttore Generale dell Azienda ULSS ----------- Via --------------------- e per conoscenza:

Oggetto: Accordo per la MEDICINA DI GRUPPO. CHIEDONO. Al Direttore Generale dell Azienda ULSS ----------- Via --------------------- e per conoscenza: Al Direttore Generale dell Azienda ULSS ----------- Via --------------------- e per conoscenza: Al Presidente dell Ordine dei Medici di Verona Via S. Paolo 16-37129 Verona Oggetto: Accordo per la MEDICINA

Dettagli

GESTIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE REGISTRAZIONI

GESTIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE REGISTRAZIONI Pagina 1 di 5 0. INDICE 0. INDICE... 1 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. RIFERIMENTI... 2 3. MODALITÀ OPERATIVE... 2 3.1 Emissione... 2 3.2 Identificazione... 3 3.3 Distribuzione... 3 3.4 Modifica

Dettagli

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Avviso di mancata consegna L avviso, emesso dal sistema, per indicare l anomalia

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI)

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27.. del 4 maggio 2015 INDICE

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

(PROV.DIPESARO EURBINO) N.2delReg.Data28-01-15. Oggeto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA

(PROV.DIPESARO EURBINO) N.2delReg.Data28-01-15. Oggeto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA COMUNEDIMOMBAROCCIO (PROV.DIPESARO EURBINO) COPIADIDELIBERAZIONEDELLAGIUNTACOMUNALE N.2delReg.Data28-01-15 - Oggeto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONEDIVOLONTA'DELCITTADINO

Dettagli

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni CONVEGNO CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni Pordenone, 14 settembre 2013 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute DIPARTIMENTO DELLA QUALITA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA Aggiornamento delle Linee guida per la metodologia

Dettagli

INTESA TRA COMUNE DI MILANO E AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI MILANO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI ALL INFANZIA (0-6 ANNI)

INTESA TRA COMUNE DI MILANO E AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI MILANO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI ALL INFANZIA (0-6 ANNI) INTESA TRA COMUNE DI MILANO E AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI MILANO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI ALL INFANZIA (0-6 ANNI) Al fine di garantire un approccio coordinato alla gestione

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Premessa La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, in base alla Legge

Dettagli

DELIBERA. Art. 1. Requisiti di Accreditamento

DELIBERA. Art. 1. Requisiti di Accreditamento DELIBERA n. 13/13 del 31 luglio 2013 Regolamento per l accreditamento degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata Codice di Pratica di cui alla delibera del Comitato Centrale per l

Dettagli

PEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009

PEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009 PEC per i professionisti Roma, 1 dicembre 2009 La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 480 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

Dettagli

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA

Dettagli

Il futuro della normazione tecnica tra legislazione, condivisione e mercato. Gian Luca Salerio Responsabile Area Normazione UNI

Il futuro della normazione tecnica tra legislazione, condivisione e mercato. Gian Luca Salerio Responsabile Area Normazione UNI Il futuro della normazione tecnica tra legislazione, condivisione e mercato Gian Luca Salerio Responsabile Area Normazione UNI Il settore dei dispositivi medici e più in generale della medicina è in forte

Dettagli

La Certificazione di qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2000

La Certificazione di qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2000 La Certificazione di qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2000 Giorgio Capoccia (Direttore e Responsabile Gruppo di Audit Agiqualitas) Corso USMI 07 Marzo 2006 Roma Gli argomenti dell intervento

Dettagli

Deliberazione N.: 259 del: 24/03/2015. Oggetto : ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.

Deliberazione N.: 259 del: 24/03/2015. Oggetto : ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. Deliberazione N.: 259 del: 24/03/2015 Oggetto : ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. Pubblicazione all Albo on line per giorni quindici consecutivi dal: 24/03/2015

Dettagli

Il modello veneto di Bilancio Sociale Avis

Il modello veneto di Bilancio Sociale Avis Il modello veneto di Bilancio Sociale Avis Le organizzazioni di volontariato ritengono essenziale la legalità e la trasparenza in tutta la loro attività e particolarmente nella raccolta e nell uso corretto

Dettagli

LINEE GUIDA DEL CoLAP. Legge 4/13 REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO WEB TENUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LINEE GUIDA DEL CoLAP. Legge 4/13 REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO WEB TENUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LINEE GUIDA DEL CoLAP Legge 4/13 REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO WEB TENUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Premessa (articoli 1, 2 ) I professionisti che esercitano

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ABRIGNANI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Presentata il 25 febbraio

Dettagli

Il Ministero dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministero dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico L Associazione Bancaria Italiana (ABI) Il Presidente dell ABI La CONFINDUSTRIA Il Presidente di CONFINDUSTRIA La Conferenza dei

Dettagli

"Paolo Baffi" Centre on International Markets, Money and Regulation

Paolo Baffi Centre on International Markets, Money and Regulation Centro Permanente di Ricerca Permanent Research Centre Acronimo BAFFI CENTRE Denominazione "Paolo Baffi" Centre on International Markets, Money and Regulation Oggetto di attività Economia e diritto dei

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE Q.TEAM SRL Società di Gruppo Medilabor HSE Via Curioni, 14 21013 Gallarate (VA) Telefono 0331.781670 Fax 0331.708614 www.gruppomedilabor.com Azienda con Sistema Qualità,

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 5/31 DEL 11.2.2014. Istituzione della rete per la terapia del dolore della Regione Sardegna.

DELIBERAZIONE N. 5/31 DEL 11.2.2014. Istituzione della rete per la terapia del dolore della Regione Sardegna. Oggetto: Istituzione della rete per la terapia del dolore della Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA

Dettagli