DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA PF COMPETITIVITA E SVILUPPO DELL IMPRESA AGRICOLA N. 451/CS I

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1 Numero: 451/CSI DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA PF COMPETITIVITA E SVILUPPO DELL IMPRESA AGRICOLA N. 451/CS I 26/10/2012 Oggetto: [L.R. 23 del art. 9, comma 1 Regolamento Tecnico per le procedure di controllo del Marchio regionale QM Qualità garantita dalle Marche - Filiera produzioni biologiche.]. IL DIRIGENTE DELLA PF COMPETITIVITA E SVILUPPO DELL IMPRESA AGRICOLA (omissis) - D E C R E T A - - di APPROVARE il Regolamento Tecnico delle procedure per il controllo della Filiera produzioni biologiche a marchio QM Qualità garantita dalle Marche, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l esercizio dell attività di controllo e certificazione degli organismi di controllo e dell Autorità Pubblica di Controllo autorizzati dalla Regione Marche; - di PUBBLICARE il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; - si attesta inoltre che, dal presente decreto, non deriva, né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche. IL DIRIGENTE (Dott. Roberto Luciani) - ALLEGATI - Allegato: Regolamento Tecnico Produzioni biologiche a marchio QM - Qualità garantita dalle Marche.

2 REGOLAMENTO TECNICO PRODUZIONI BIOLOGICHE MARCHIO QM QUALITA GARANTITA DALLE MARCHE RT/QM/PB/00 DISCIPLINARE DI RIFERIMENTO: Decreto n. 98/CSI_10 del 23/03/2009 con cui si dispone l applicazione del marchio QM alle produzioni biologiche e si impartiscono disposizioni integrative per i produttori biologici ai fini della certificazione a marchio QM PRODOTTI INTERESSATI: tutte le produzioni biologiche comprese nelle classi e nelle tipologie di prodotto previste dal regolamento d uso del marchio QM

3 1 GENERALITÀ Il presente regolamento fornisce istruzioni tecniche circa la conduzione dei controlli da parte degli Organismi di Certificazione, di seguito denominati OdC, in relazione a determinati punti critici dell attività di controllo nel rispetto della normativa di riferimento di settore oltre al DDS 98 del 23/03/2009. I requisiti oggetto della certificazione di conformità contenuti nel presente RT esplicitano i punti per i quali si richiede procedura di controllo e/o evidenza oggettiva di avvenuto autocontrollo da parte del soggetto aderente in relazione ai prodotti a marchio QM. 2 ACRONIMI E DEFINIZIONI Aderente alla filiera: colui che stipula convenzioni con il ai fini dell utilizzo del marchio QM pur non essendo legato ad esso da un vincolo associativo. Autocontrollo: attività di riscontro e documentazione attuata prima, durante e dopo il processo produttivo ed esercitata dagli Utilizzatori che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al Regolamento d uso del marchio QM e allo specifico disciplinare. Azienda agricola: L azienda agricola è un unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, cioè, persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio aziendale (Censimento generale dell agricoltura, rilevazioni campionarie Istat e conforme alla definizione dell Unione Europea) Bilanci di Massa: attività finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilità dei flussi di materiali in ingresso ed in uscita del sistema di rintracciabilità (per la produzione primaria è meglio applicabile il termine resa produttiva ). Capofiliera: persona fisica o giuridica che coordina l attività della filiera di prodotto relativamente agli aspetti di rintracciabilità e di sicurezza. Certificato di conformità QM: documento emesso dall organismo di controllo autorizzato secondo le regole del proprio sistema di certificazione, il quale indica, con sufficiente certezza, la conformità di un prodotto/servizio al regolamento d uso del marchio QM e allo specifico dispositivo. Concessionario: persona fisica o giuridica rispondente ai requisiti dettati dal regolamento d uso del marchio QM, che ottenga dalla Regione Marche la concessione in uso del marchio e di uno o più disciplinari. Consumatore finale: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell ambito di un operazione o attività di un impresa del settore alimentare (Reg. CE 178/2002).

4 Controllo: attività di riscontro e documentazione attuata prima, durante e dopo il processo produttivo ed esercitata dagli Organismi di controllo nei confronti degli utilizzatori del marchio QM che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al regolamento d uso del marchio e allo specifico disciplinare Disciplinare di prodotto/servizio: documento emesso o fatto proprio dalla Regione Marche e disponibile al pubblico, che prescrive le modalità di ottenimento e le specifiche di un prodotto e/o le modalità di trasformazione del prodotto e/o di erogazione di un servizio. I disciplinari di prodotto/servizio del Marchio regionale QM sono dei documenti che contengono specifiche vincolanti, requisiti oggettivi e misurabili, norme di produzione, trasformazione e commercializzazione che garantiscano la massima trasparenza al consumatore riguardo a tutte le fasi del processo produttivo. Elementi: Attività/informazioni che il sistema si prefigge di realizzare/ottenere a supporto degli obiettivi. Esclusivista: operatore aderente alla filiera che produce e/o trasforma e/o vende unicamente prodotti destinati al marchio QM. Estensione: Insieme dei componenti il prodotto coperto dal sistema in modo continuativo. Etichettatura: l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare (D.lgs n. 109/92). Filiera agroalimentare/di prodotto: insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare. Il termine di filiera individua, in questo contesto, tutte le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto. Ai fini del marchio QM, la filiera può essere costituita da aderenti e/o associati. Flussi materiali: materie prime, additivi, semilavorati e materiali di imballaggio che, in qualunque punto della filiera, entrano nel processo produttivo. Licenziatario: persona fisica o giuridica che ha ottenuto la licenza d uso del marchio QM da parte della Regione Marche. All interno del sistema QM i licenziatari coincidono necessariamente con i concessionari. Lotto: Unità minima, avente caratteristiche omogenee, che è stata prodotta e/o lavorata e/o imballata in condizioni identiche o comunque equivalenti ai fini di specie. Il lotto deve essere definito dalle organizzazioni richiedenti la certificazione in funzione dei propri obiettivi ed esigenze. Manuale della Qualità: documento che descrive il sistema di gestione per la qualità di un organizzazione (UNI EN ISO 9000:2005).

5 Obiettivi: Risultati/informazioni, inerenti all UMR, che il richiedente la certificazione si prefigge di ottenere/divulgare applicando il sistema d rintracciabilità. Organismo di Certificazione (OdC): soggetto di terza parte che rilascia certificazione di conformità. Nel Marchio QM l OdC viene autorizzato dalla Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell Impresa Agricola della Regione Marche. Organismo Geneticamente Modificato (OGM): organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. Operatore finale: il soggetto che, nell ambito di una operazione o attività di un impresa del settore alimentare o commerciale, riceve materie prime o semilavorati e flussi materiali da soggetti appartenenti ad una filiera a marchio QM e fornisce prodotti finali (ossia etichettati e con marchio) al consumatore finale o a soggetti terzi (non appartenenti alla filiera) che non effettueranno alcuna manipolazione degli stessi. Partita: il quantitativo di lotti o frazioni di essi destinati ad uno o più acquirenti. Prodotto alimentare preconfezionato: l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. (Decreto Legislativo n. 109/92 e s.m. e i.) Prodotto alimentare preincartato: l'unita' di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita. (Decreto Legislativo n. 109/92 e s.m. e i.). Produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (art. 3 del Reg. CE 178/2002). Nel caso di filiere animali il sito di origine potrà essere diverso da quello di nascita, fermo restando che, in questi casi, i tempi di permanenza dell animale nel sito di partenza della filiera dovranno essere significativi per la vita dello stesso. Registrazione: documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte. Richiedente: operatore (od organizzazione) della filiera del prodotto agroalimentare e/o del servizio correlato iscritto nel registro del Marchio QM che richiede la concessione in uso del marchio per sé e/o per i singoli aderenti alla filiera. Rintracciabilità di Filiera: capacità di ricostruire la storia e di seguire l utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera). Tracciabilità: capacità di produrre informazioni nel corso del processo produttivo da monte a valle della filiera.

6 Unità Minima Rintracciabile (UMR): quantità minima omogenea, espressa in peso o volume, per la quale esiste la necessità di recuperare informazioni predefinite e che può essere prezzata, ordinata o fatturata ed è oggetto della verifica della conformità all interno del sistema di rintracciabilità. Utilizzatore: soggetto che appone direttamente sotto la propria responsabilità il Marchio QM ; può essere lo stesso ovvero un suo delegato (associato o aderente). 3 ADESIONE AL SISTEMA DEI CONTROLLI Le modalità di adesione al sistema dei controlli adottati da ogni OdC devono essere descritte nel regolamento di certificazione degli OdC. Il soggetto che riprendesse l attività dopo un periodo di sospensione volontaria dovrà prontamente comunicarlo all OdC precisando se siano intervenute variazioni strutturali e/o procedurali durante il periodo di sospensione. 4 ACCETTAZIONE DELLE ADESIONI AL SISTEMA DEI CONTROLLI Le modalità di accettazione delle adesioni al sistema dei controlli adottato dall OdC devono essere esplicitate nel regolamento di certificazione degli OdC. 5 REQUISITI SPECIFICI Il presente RT si riferisce a prodotti in possesso di certificazione biologica già rilasciata da un OdC autorizzato, pertanto il controllo relativo alla filiera QM biologico deve partire dalla verifica, sia in fase di riconoscimento che di certificazione, della presenza e congruità del documento giustificativo dell aderente e/o rilasciato dall OdC scelto per la certificazione biologica ai sensi del Reg. CE 834/2007 e s.m. e i. senza entrare in merito alla certificazione biologica già in possesso. 5.1 Materie prime NON OGM L utilizzo di materie prime e/o mangimi NON OGM è già previsto dalla normativa di riferimento relativa alla certificazione biologica pertanto l OdC non ha l obbligo, ai sensi del presente RT, di verificare la documentazione aziendale che ne attesti l uso. 5.2 Autocontrollo aziendale Gli operatori della filiera, in regime di autocontrollo, sia in fase di adesione che di certificazione, devono obbligatoriamente produrre la seguente documentazione: SOGGETTO DOCUMENTAZIONE/PROCEDURE FREQUENZA Aderente Documento giustificativo (art. 29 del Reg. Ce 834/07 e s.m. e i.) in corso di validità con l elenco dei prodotti oggetto di certificazione Ad ogni verifica ispettiva

7 Concessionario Prescrizioni relative al ritiro della certificazione e alla soppressione delle indicazioni biologiche rilasciate dall OdC scelto per la certificazione biologica Corretta separazione del prodotto QM bio dal resto della produzione aziendale non a marchio Documento giustificativo (art. 29 del Reg. Ce 834/07 e s.m. e i.) proprio e di ogni soggetto aderente alla filiera, in corso di validità con l elenco dei prodotti oggetto di certificazione Prescrizioni (proprie e degli aderenti) relative al ritiro della certificazione e alla soppressione delle indicazioni biologiche rilasciate dall OdC scelto per la certificazione biologica Convenzioni con ogni singolo soggetto della filiera Corretta separazione del prodotto QM bio dal resto della produzione aziendale non a marchio Bilancio di massa del prodotto biologico QM Ad ogni verifica ispettiva <100 lotti mensili = n. 1 lotto mensile >100 lotti mensili = n. 2 lotti mensili Si precisa che è compito dell OdC verificare che il effettui in autocontrollo il bilancio di massa (entrata, resa, uscita, giacenza) e che questo sia congruo; a tale scopo l OdC dovrà, in fase di sorveglianza, verificare almeno 2 lotti a semestre di cui uno già oggetto di autocontrollo. 6 CONTROLLO DI PARTE SECONDA Il deve fornire evidenza all OdC di aver effettuato il controllo di parte seconda sui propri aderenti con una frequenza non inferiore a quella indicata per l OdC in fase di sorveglianza (capitolo 8). Il deve inoltre fornire evidenza del rispetto dell autocontrollo da parte degli aderenti secondo quanto previsto al punto 5.2 del presente RT. 7 RINTRACCIABILITA Ai fini della rintracciabilità delle produzioni biologiche a marchio QM, i soggetti coinvolti (aderenti e concessionari) devono garantire il mantenimento dell identificazione e rintracciabilità dei relativi lotti fornendo all OdC evidenza oggettiva degli elementi minimi di rintracciabilità anche ai fini della valutazione della congruità del bilancio di massa. E compito dell OdC verificare in fase di sorveglianza il corretto utilizzo e funzionamento del Sistema Informatico Regionale Si.Tra. o di software compatibili. A tale scopo la P.F. definisce le modalità per l accesso, da parte degli OdC, alle informazioni necessarie. 8 PIANO DEI CONTROLLI L OdC esegue le V.I. presso i soggetti della filiera, con la seguente frequenza minima:

8 Concessionario V.I. per il Rilascio della Certificazione Soggetti Frequenza controlli 1 verifica V.I. di Sorveglianza (annuali)* Soggetti** Frequenza controlli Aziende agricole n aziende agricole Centri di stoccaggio 50% Preparatori 50% Trasformatori 50% Punti vendita 50% Concessionario *** 1 verifica (*)Al fine di ridurre l impatto del sistema di controllo sul sistema agroalimentare, l OdC verifica prioritariamente i requisiti previsti dal DDS 98 del 23/03/2009 presso il o soggetti aderenti più a monte della filiera effettuando verifiche presso le aziende della produzione primaria solo qualora non sia stato possibile riscontrare elementi oggettivi nel corso di tali controlli. (**) Relativamente alle V.I. di sorveglianza, dal 2 anno dall ingresso nella certificazione in poi, per la costituzione del campione da controllare annualmente si dovrà considerare almeno un 30% caratterizzato da: - Soggetti già controllati dall OdC nel corso dell anno solare precedente; - Soggetti verificati in autocontrollo dal nel corso dell anno solare precedente; - Eventuali nuovi aderenti alla filiera relativamente al loro ingresso nel corso dell anno solare precedente. (***) Relativamente alle V.I. presso i concessionari è facoltà dell OdC aumentare il numero delle verifiche annuali in relazione alle dimensioni della filiera. Il campionamento dei soggetti da sottoporre a verifica va effettuato almeno con cadenza annuale. E in ogni caso necessario procedere a ulteriori campionamenti qualora nel corso dell anno nella composizione della filiera intervengano variazioni sostanziali ( 30% in termini di numero di soggetti complessivi e/o aumento significativo del potenziale produttivo). Inoltre, a partire dal 2 anno dall ingresso nella certificazione, il 2% del totale dei soggetti controllati nel corso dell anno è oggetto di una seconda visita ispettiva nel corso dello stesso anno solare. E compito dell OdC, sia in fase di riconoscimento che di sorveglianza, verificare la presenza, validità e congruità dei documenti giustificativi di ogni soggetto in filiera in quanto requisito di accesso alla filiera delle produzioni biologiche a marchio QM. Si ricorda che è compito dell OdC verificare che il effettui in autocontrollo, relativamente ai prodotti a marchio Qm, il bilancio di massa (entrata, resa, uscita, giacenza) e che questo sia congruo; a tale scopo l OdC dovrà, in fase di sorveglianza, verificare almeno 2 lotti a semestre di cui uno già oggetto di autocontrollo. 9 VALIDITÀ DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REGISTRAZIONE La durata massima del Certificato di Conformità rilasciato dall OdC, è di tre anni dalla data di rilascio dello stesso. 10 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ Nel corso delle V.I. effettuate sul processo (per valutare la corretta esecuzione delle operazioni svolte), lungo tutta la filiera produttiva, si possono rilevare delle non conformità. Le non conformità possono

9 essere rilevate sia dai soggetti coinvolti nella produzione e commercializzazione dei prodotti lungo tutta la filiera produttiva, sia dall OdC. Tutte le non conformità rilevate devono essere gestite; lo scopo della gestione delle non conformità è di definire le attività da svolgere per assicurare che i prodotti non conformi ai requisiti specificati nel disciplinare non siano commercializzati con il marchio QM ; a tale scopo è necessario procedere all'identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione delle eventuali non conformità. a. Gestione delle Non Conformità da parte dei soggetti della filiera Qualora i soggetti coinvolti nella Filiera Produzioni Biologiche QM, rilevino delle non conformità, gli stessi dovranno procedere alla loro gestione secondo le seguenti modalità: dovranno mantenere una registrazione delle non conformità rilevate su opportuna documentazione e definire le modalità e le responsabilità per la gestione del prodotto non conforme in modo da riportarlo, quando possibile, all interno dei requisiti di conformità; nel caso in cui la non conformità sia tale da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità, dovranno dare evidenza del fatto che il prodotto non sia stato destinato alla produzione di prodotti a marchio QM.; nel caso in cui, all'atto dell'immissione al consumo, si evidenzino delle non conformità tali da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità, devono dare evidenza che i prodotti non vengano commercializzati con il marchio QM ; dovranno comunicare tempestivamente all OdC le non conformità rilevate ed i provvedimenti adottati; il archivia le non conformità comunicate dai soggetti della filiera, numerate progressivamente nell arco dell anno, ne verifica il trattamento in sede di controllo di seconda parte dandone evidenza nel verbale di controllo; il è obbligato a segnalare tempestivamente all OdC e alla PF Competitività e Sviluppo dell impresa agricola della Regione Marche l insorgere di non conformità gravi derivanti dall immissione sul mercato di prodotti a marchio QM non aventi i requisiti previsti. L aderente è obbligato a comunicare al ogni comunicazione di ritiro della certificazione e/o soppressione delle indicazioni rilasciate dal proprio OdC in regime di produzione biologica. Il, a sua volta, dovrà comunicare all OdC, secondo la tempistica indicata al capitolo 13, tale non conformità con i provvedimenti adottati. Qualora la soppressione delle indicazioni venga comminata al, lo stesso dovrà darne comunicazione al proprio OdC e contestualmente alla PF Competitività e Sviluppo dell impresa agricola della Regione Marche secondo la tempistica indicata al capitolo 13.

10 b. Gestione delle Non Conformità da parte dell OdC La definizione, e le modalità di rilevazione delle Non Conformità sono indicate nel regolamento di certificazione dell OdC. c. Rapporti tra OdC E ammesso e auspicabile che gli OdC si attivino per realizzare un costante scambio di informazioni e/o documenti, al fine di una corretta ed efficiente fruibilità dei dati, soprattutto per la gestione dei documenti giustificativi e di eventuali soppressioni delle indicazioni delle produzioni biologiche. 11 GESTIONE DELLE ETICHETTE L OdC non ha l obbligo, ai sensi del presente RT, di approvare l etichetta dei prodotti a marchio Qm. Il soggetto Concessionario, in sede di verifica ispettiva di sorveglianza, deve fornire all OdC: l ordine di etichette; i soggetti utilizzatori e le etichette distribuite (quantità ed identificativo); registro, su apposita documentazione, delle seguenti informazioni: numero lotto; numero unità per lotto; formato unità; riferimento al lotto di etichette utilizzate. E compito del comunicare all OdC, ogni 3 mesi, l utilizzo delle etichette (numero etichette utilizzate e corrispondenti numeri seriali di identificazione) e conservare quelle non utilizzate. Nel caso in cui un aderente alla filiera sospenda la produzione dei prodotti a marchio QM (per recesso, cessazione di attività, o sospensione volontaria dell attività), deve comunicare al il quantitativo di etichette in carico e l eventuale ultimo identificativo utilizzato; il deve in questo caso fornire all OdC una dichiarazione di non utilizzo o distruzione di etichette rimanenti, facendosi garante dell operatore interessato all esclusione e/o recesso. Nel caso in cui il Concessionario sospenda la produzione dei prodotti a marchio QM (per recesso, cessazione di attività, o sospensione volontaria dell attività), deve comunicare all OdC e contestualmente alla Regione Marche, P.F. Competitività e Sviluppo dell Impresa Agricola, il quantitativo di etichette in carico e l eventuale ultimo identificativo utilizzato 12 GESTIONE DEI RICORSI La definizione e le modalità di gestione dei ricorsi sono indicate nel regolamento di certificazione dell OdC.

11 13 DOCUMENTAZIONE COMUNICATA ALL OdC Il Concessionario o aderente appositamente incaricato, deve inviare all OdC, secondo la frequenza di seguito indicata, i seguenti documenti via fax o o posta: a) registro soggetti appartenenti alla filiera (entro il 31/12 di ogni anno e ad ogni variazione con evidenza della ragione sociale, sede legale, sede operativa, rappresentante legale, recapiti, data di stipula della convenzione/adesione); b) dati quantitativi degli ingredienti e/o prodotti a marchio QM utilizzati (a cadenza semestrale ovvero entro il 31/07 con riferimento ai dati fino al 30/06 e entro il 31/01 con riferimento ai dati fino al 31/12 di ogni anno); c) elenco delle non conformità, numerate progressivamente nell arco dell anno, riscontrate in fase di controllo di parte seconda e loro trattamento (entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi della non conformità); d) documento giustificativo rilasciato ai sensi dell art. 29 del Reg. Ce 834/2007 e s.m. e i. sia relativo agli aderenti che al (entro 10 giorni lavorativi da ogni nuovo rilascio da parte dell OdC scelto per la certificazione biologica); e) comunicazione del decadimento del requisito di accesso alla filiera QM bio in relazione alla fuoriuscita dal circuito della certificazione biologica da parte di uno o più soggetti appartenenti alla filiera (entro 24 ore dal verificarsi dell evento); f) comunicazione della soppressione delle indicazioni, sia a carico degli aderenti che del, da parte dell OdC scelto per la certificazione biologica (entro 24 ore dal ricevimento del documento); g) comunicazione del malfunzionamento di Si.Tra. o software compatibile non imputabile al /aderente entro 24 ore dal verificarsi dell evento con evidenza dell avvenuta comunicazione al consumatore della sospensione del servizio qualora non venga garantita la tracciabilità dei prodotti. Il mancato rispetto di quanto sopra richiesto genera non conformità. 14 TABELLA DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ L OdC, attraverso il piano dei controlli riportato nella seguente tabella, definisce il trattamento delle non conformità eventualmente riscontrabili e le relative azioni correttive. Nell attività di controllo sono previsti due livelli di non conformità, lieve e grave, in relazione alla capacità di pregiudicare o meno l identificazione del prodotto e la rintracciabilità.

12 Si ricorda che in fase di controllo l OdC ha l obbligo di verificare anche la corretta applicazione del regolamento d uso del marchio QM e che pertanto nella tabella seguente sono previste le relative classificazioni in relazione alla non conformità eventualmente riscontrata. NON CONFORMITA CLASSIFICAZIONE TRATTAMENTO AZ. CORRETTIVA Ritardata o mancata comunicazione all Assam o all OdC relativa al malfunzionamento di SI.TRA. o software compatibile non dipendente dall aderente e/o che non pregiudichi la rintracciabilità dei prodotti a marchio Qm Lieve Ripristino del funzionamento Ritardata comunicazione all Assam relativa al malfunzionamento di SI.TRA. o software compatibile non dipendente dall aderente e/o che pregiudichi la rintracciabilità dei prodotti a marchio Qm e senza che ne sia stata data adeguata informazione al consumatore (ritardo compreso tra 1 e 7 giorni lavorativi) Ritardata comunicazione all Assam relativa al malfunzionamento di SI.TRA. o software compatibile non dipendente dall aderente e/o che pregiudichi la rintracciabilità dei prodotti a marchio Qm e senza che ne sia stata data adeguata informazione al consumatore (oltre 7 gg lavorativi o non effettuata) Ritardata comunicazione all OdC relativa al malfunzionamento di SI.TRA. o software compatibile non dipendente dall aderente e/o che pregiudichi la rintracciabilità dei prodotti a marchio Qm e senza che ne sia stata data adeguata informazione al consumatore (ritardo compreso tra 1 e 3 giorni) Ritardata comunicazione all OdC relativa al malfunzionamento di SI.TRA. o software compatibile non dipendente dall aderente e/o che pregiudichi la rintracciabilità dei prodotti a marchio Qm e senza che ne sia Ripristino del funzionamento Diffida Proposta di revoca della licenza per il ; proposta di sospensione per l aderente Ripristino del funzionamento Diffida Proposta di revoca della licenza per il ; proposta di sospensione per l aderente Verifica del funzionamento del programma e dell inserimento dei dati pregressi Verifica del funzionamento del programma e dell inserimento dei dati pregressi Verifica del funzionamento del programma e dell inserimento dei dati pregressi

13 stata data adeguata informazione al consumatore (oltre 3 gg o non effettuata) Mancata evidenza oggettiva dei documenti previsti da regolamento d uso del marchio che non inficia i requisiti per il mantenimento all interno della filiera Mancata evidenza oggettiva dei documenti previsti, per l aderente, da regolamento d uso del marchio che inficia i requisiti per il mantenimento all interno della filiera Mancata evidenza oggettiva dei documenti previsti, per il, da regolamento d uso del marchio che inficia i requisiti per il mantenimento all interno della filiera Utilizzo del logo da parte dell aderente e/o in maniera difforme dal logo ufficiale approvato dalla Giunta Regionale della Regione Marche tale da non causare confusione al consumatore Utilizzo del logo da parte dell aderente e/o in maniera difforme dal logo ufficiale approvato dalla Giunta Regionale della Regione Marche tale da causare confusione al consumatore Lieve Lieve Richiesta integrazione documentale In caso di mancato adeguamento entro 30 gg, proposta di sospensione dell aderente dalla filiera o proposta di revoca della licenza al Proposta di sospensione dell aderente dalla filiera Diffida al Proposta di revoca della licenza Diffida In caso di mancato adeguamento entro 60gg dalla comunicazione della NC, proposta di sospensione dell aderente o proposta di revoca della licenza al Proposta di sospensione dell aderente e contestuale diffida al Proposta di revoca della licenza al Correttezza della documentazione Correttezza documentale Altri abusi del marchio da parte dell aderente e/o non tale da: - causare confusione al consumatore; - danneggiare l immagine del marchio o dell Ente Regione o del sistema qualità Lieve Diffida In caso di mancato adeguamento entro 60gg dalla comunicazione della NC, proposta di sospensione dell aderente o proposta di revoca della licenza al

14 Altri abusi del marchio da parte dell aderente e/o tale da: - causare confusione al consumatore; - danneggiare l immagine del marchio o dell Ente Regione o del sistema qualità Mancata comunicazione della documentazione prevista al capitolo 13 dell RT punti a), b), c), d) Lieve Proposta di sospensione dell aderente e contestuale diffida al Proposta di revoca della licenza al Richiesta integrazione documentale. In caso di mancato adeguamento entro 30gg diffida Verifica documentale Mancata comunicazione della documentazione prevista al capitolo 12 dell RT punto e), f) In caso di recidiva entro 24 mesi, sospensione del e contestuale proposta di revoca Richiesta integrazione documentale e adeguamento. Declassamento del/i lotto/i non conforme/i, Sospensione del soggetto Riammissione del soggetto solo dopo accertamento della chiusura della NC e eventuale rilascio da parte dell OdC competente di nuovo documento giustificativo o esplicita comunicazione in merito Registrazione incompleta e/o mancante senza perdita di rintracciabilità Lieve Diffida al o sospensione del qualora egli stesso sia coinvolto dal provvedimento Richiesta integrazione documentale Inserimento dati nel sistema Verifica documentale e a sistema Diffida al Registrazione incompleta e/o mancante da parte dell aderente alla filiera con perdita di In caso di mancato adeguamento entro 15gg, per negligenza o perché impossibile attuarlo, inserire l az. nel piano dei controlli dell anno successivo (rafforzamento piano controllo) Richiesta integrazione documentale e adeguamento. Riammissione del soggetto solo dopo accertamento della chiusura della NC

15 identificazione e rintracciabilità Declassamento del/i lotto/i non conforme/i, Sospensione del soggetto Registrazione incompleta e/o mancante da parte del con perdita di identificazione e rintracciabilità Non rispetto dei requisiti del disciplinare da parte dell aderente e/o tale da non inficiare le caratteristiche del servizio né la tracciabilità dei prodotti alla carta o degli ingredienti utilizzati Non rispetto dei requisiti del disciplinare da parte dell aderente e/o tale da inficiare le caratteristiche del servizio e/o la tracciabilità dei prodotti alla carta o degli ingredienti utilizzati Lieve Diffida al Sospensione del soggetto e contestuale proposta di revoca della licenza Richiesta integrazione documentale e adeguamento Declassamento del/i lotto/i non conforme/i Sospensione del soggetto e contestuale proposta di revoca della licenza Visita ispettiva supplementare nell anno successivo Gli OdC devono trasmettere alla PF le Non Conformità gravi riscontrate durante le verifiche ispettive entro 3 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione. Nel caso in cui si riscontri il malfunzionamento di SI.TRA. o software compatibile non dipendente dall aderente / la tracciabilità dei prodotti e degli ingredienti utilizzati deve comunque essere garantita; l OdC deve pertanto verificare che ci sia stato scambio di informazioni tra l aderente e il e tra quest ultimo e Si.tra. nel rispetto del protocollo con evidenza delle indicazioni relative alle unità minime rintracciabili che sarebbero state caricate a sistema. Possono essere accordati tempi di chiusura delle NC maggiori di quelli indicati in tabella in relazione a particolari esigenze tecnico-organizzative previa motivata richiesta alla PF da parte dell OdC. 15 OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO Gli OdC hanno l obbligo di: mantenere i requisiti e rispettare gli obblighi che hanno portato all autorizzazione e comunicare tempestivamente alla PF qualsiasi provvedimento adottato a loro carico dai Ministeri competenti e/o da ACCREDIA;

16 trasmettere alla PF ogni variazione inerente alla struttura, ai prodotti certificati, ai fornitori utilizzati, ecc. ; comunicare ogni variazione della documentazione presentata con la domanda di iscrizione; trasmettere alla PF le Non Conformità gravi riscontrate durante le verifiche ispettive entro 3 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione; comunicare alla PF i reclami pervenuti dalle Organizzazioni sottoposte ai controlli QM ; comunicare tempestivamente alla PF provvedimenti, sospensioni/revoche delle autorizzazioni vigenti dal MIPAAF o ACCREDIA. inviare alla PF, entro il 31 marzo di ogni anno e con le modalità stabilite dalla PF, un resoconto dell attività di certificazione svolta nell anno precedente e l anagrafica degli aderenti alla data del 31 dicembre.

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